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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 14/02/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 412/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Emma Manzionna Presidente
dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 412/2023 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, I Sezione civile, n. 595/2023 del 03.03.2023
TRA
e in proprio nonché nella qualità di Parte_1 Parte_2 eredi legittimi del figlio , deceduto il 26.7.2011, elettivamente Persona_1 domiciliati in Foggia alla via Civili n. 13, presso lo studio dell'avv. Nicola Sabbetti, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
-Appellanti –
CONTRO quale Impresa Designata dal F.G.V.S., con sede in Milano, in persona del CP_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Foggia alla Via G. Rosati, n.159/A, presso lo studio dell'avv. Nicola Panunzio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
, con sede in Milano, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 elettivamente domiciliato in Bari alla Via dei Mille n. 193, presso lo studio dell'avv. Marta Russo, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Martini, giusta procura in atti
-
Appellati –
E
Controparte_3
-Appellato contumace-
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
1 Con atto di citazione notificato l'1.10.2013 , anche in nome e per conto Parte_3 del marito , nella qualità di genitori del defunto Parte_2 Persona_2
convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, l' nella qualità
[...] CP_1 di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, e , al fine di sentirli condannare in solido al Controparte_3 risarcimento del danno patito dagli attori, per la somma complessiva di € 1.221.733,90, maggiorata di interessi compensativi e rivalutazione monetaria con decorrenza dal sinistro al saldo, previa concessione di provvisionale ex artt. 147 Cod. Ass. e 5 l. 102/2006; con vittoria di spese.
A fondamento della domanda gli attori deducevano che: - in data 19.2.2011, alle ore 18,40 circa, lungo la S.S. 272, km. 2,00, in territorio di San Severo, si verificava un incidente stradale che vedeva coinvolta la vettura Mitsubishi Eclipse, di colore blu, targata M6028BA, condotta da
, nato il [...] in [...], non coperta da assicurazione Controparte_3 obbligatoria, in quanto scaduta, sulla quale era trasportato, sul sedile anteriore lato destro, accanto al conducente, ; - i Carabinieri della Compagnia di San Severo, intervenuti Persona_1 sul luogo del sinistro, accertavano, sulla base dei rilievi planimetrici e fotografici, che il predetto veicolo, nel percorrere la SS 272 direzione San Marco in Lamis, perdeva il controllo, finendo la corsa fuori dalla sede stradale, urtando contro una pianta di olive, rovesciandosi sul lato destro;
sul posto non venivano rilevati segni di frenata ed il veicolo usciva fuori strada senza provocare danni a terzi;
- sia il conducente che il trasportato riportavano lesioni personali;
- il conducente, all'esito di alcooltest, risultava positivo, essendo stato rilevato un tasso alcolemico di 2,5 g/l; - il trasportato, dapprima ricoverato in prognosi riservata presso la rianimazione dell'Ospedale civile di San Giovanni Rotondo, veniva poi ricoverato presso la casa di cura Villa dei Pini, dove decedeva il 26.7.2011, per le gravi lesioni riportate in occasione del sinistro;
- il sinistro era addebitabile alla esclusiva responsabilità del conducente, che si poneva alla guida della vettura in evidente stato di ebbrezza alcolica e, dunque, di grave alterazione psicofisica (tanto da essere stato condannato dal Tribunale di Foggia per il reato di cui all'art. 186 Cds), procedeva ad una velocità eccessiva, inosservante del limite di 50 Km/h e, comunque, inadeguata alle condizioni spazio-temporali (tanto che veniva rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia per omicidio colposo, aggravato dallo stato di ebbrezza); - la morte del figlio aveva causato danni non patrimoniali, per il grave sconvolgimento nella vita dei genitori e per le ripercussioni sul loro sistema psico-fisico, oltre che patrimoniali, per la perdita del contributo economico del figlio, operaio manovale nel settore artigianale, che, deceduto all'età di 33 anni, per altri 34 anni avrebbe potuto contribuire al sostentamento della famiglia, per complessivi € 597.333,97, e per spese funerarie.
Costituitasi in giudizio, in qualità di impresa designata dal FGVS, eccepiva in via CP_1 preliminare la carenza di legittimazione passiva, deducendo che, essendo l'auto straniera, ed Contr essendo il sinistro avvenuto in Italia, la legittimazione passiva è dell a norma degli artt. 125
2 Contr e 126 D. Lgs. 209/05, sicchè chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa l sempre in via preliminare, eccepiva la carenza di legittimazione attiva degli attori, che avevano agito quali genitori di , che non era deceduto nell'incidente, ma anzi ne era Controparte_3
l'accertato responsabile. In subordine, nel merito, contestava l'avversa domanda, sia nell'an che nel quantum, evidenziando che, come accertato in sede penale, era Controparte_3 responsabile per aver guidato in stato di ebbrezza, sicchè ogni responsabilità anche economica doveva ricadere su di lui, anche in via di rivalsa e, a tal fine, spiegava domanda riconvenzionale.
Contestava anche il quantum, non essendo stati provati i presupposti necessari per l'accoglimento della domanda;
eccepiva in ogni caso la responsabilità concorsuale della vittima, per non aver indossato la cintura di sicurezza e per essere salito sull'auto, pur conoscendo lo stato di alterazione ed ebbrezza del conducente e, quindi, assumendone il rischio. Chiedeva, pertanto, Contr previa autorizzazione alla chiamata in causa dell d al rigetto dell'istanza di provvisionale,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: dichiarare la carenza di legittimazione attiva;
dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell ed estrometterla dal giudizio;
CP_1 rigettare la domanda attorea;
dichiarare la responsabilità concorsuale paritaria del de cuius e condannare e l' pagare direttamente gli importi liquidandi;
Controparte_3 CP_4 in subordine, dichiarare la responsabilità concorsuale paritaria del de cuius e condannare
[...]
a rivalere di quanto dovrebbe essere costretta a pagare in Controparte_3 CP_1 forza della sentenza;
condannare gli attori al pagamento delle spese legali.
Ritualmente evocato in giudizio, si costituiva l , in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., che eccepiva in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva e, in via preliminare subordinata, la carenza di legittimazione attiva di Parte_3
in relazione alle domande spiegate in favore del marito;
nel merito, in via principale,
[...] accertata la responsabilità del trattore agricolo rimasto non identificato nella causazione del sinistro, respingere ogni pretesa avanzata nei confronti dell , ponendo Controparte_2
l'eventuale risarcimento a carico dell;
in via subordinata, accertata la responsabilità CP_1 di nella causazione delle lesioni che ne hanno portato al decesso, per avere lo Persona_1 stesso consapevolmente accettato il rischio connesso al trasporto, rigettare ogni pretesa;
in via ulteriormente subordinata, liquidare secondo giustizia i danni subiti dagli attori, tenuto conto del concorso di colpa ascrivibile alla vittima, per avere la stessa consapevolmente accettato il rischio connesso al trasporto e, in ogni caso, per non aver fatto uso dei presidi obbligatori di ritenzione, rigettando ogni ulteriore e maggiore pretesa. In ogni caso con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di intervento adesivo ex art. 105 c.p.c. si costituiva in giudizio Parte_2
, in qualità di genitore ed erede del defunto , nato il [...],
[...] Persona_3 riproponendo le conclusioni riportate nell'originario atto introduttivo del giudizio.
Senza alcuna attività istruttoria, con sentenza n. 595/2023, depositata il 03.03.2023, il Tribunale di
Foggia rigettava la domanda e condannava gli attori in solido alla rifusione delle spese di lite, in Contr favore della convenuta costituita e della terza chiamata CP_1
3 Avverso detta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, hanno proposto tempestivo appello e , in proprio e nella qualità di eredi Parte_1 Parte_2 legittimi di , ed hanno chiesto, previa sospensione dell'efficacia Persona_4 esecutiva, la riforma della sentenza appellata e, per l'effetto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accogliere la domanda degli attori, in proprio nonché nella qualità di eredi legittimi del compianto deceduto a causa di sinistro stradale il 26.07.2011, con condanna dei Persona_1 convenuti ( e ) in solido tra di loro, al risarcimento del danno CP_1 Controparte_3 patito (iure proprio e iure hereditatis) per la somma complessiva di € 1.221.733,90, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al soddisfo”, con rigetto delle eccezioni ed istanze sollevate dagli appellati dinanzi al Tribunale. Con vittoria di spese relative ad entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di risposta ed appello incidentale, si è costituita in giudizio quale CP_1
Impresa Designata dal FGVS, chiedendo: 1) dichiarare l'inammissibilità dell'appello e la carenza di legittimazione attiva degli appellanti;
2) rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto 3) accogliere l'appello incidentale e, per l'effetto: a) dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli originari attori con riferimento all'atto di citazione innanzi al Tribunale di Foggia;
b) dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' quale Impresa Designata dal F.G.V.S.; c) dichiarare la CP_1 responsabilità totale di;
d) dichiarare la responsabilità concorsuale, in misura Persona_1 notevolmente maggioritaria, di;
4) condannare gli odierni appellanti al Controparte_5 pagamento delle spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituito in giudizio l , che ha chiesto l'accoglimento delle seguenti Controparte_2 conclusioni: 1) in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità del gravame per il del mancato rispetto dell'art. 342 c.p.c.; 2) in via preliminare subordinata, disporre la discussione orale della causa con le modalità di cui all'art. 350 – bis c.p.c.; 3) nel merito in via principale: rigettare i motivi di gravame, con conseguente conferma della sentenza appellata, e rigetto di ogni avversa pretesa, da chiunque avanzata nei confronti del , poiché infondata in fatto e in diritto;
4) nel merito in via subordinata: in ipotesi di Pt_4 accoglimento anche parziale dei motivi di gravame e di ritenuta sussistenza di un obbligo risarcitorio in Contr capo all pur nei limiti del massimale minimo di legge, accertata la responsabilità di Persona_1
nella causazione delle lesioni che ne hanno portato al decesso, per aver lo stesso consapevolmente
[...] accettato il rischio connesso al trasporto, rigettare ogni avversa pretesa, poiché infondata;
5) nel merito in via ulteriormente subordinata: determinare e liquidare secondo giustizia i danni subiti dagli appellanti, tenuto conto del concorso di colpa ascrivibile a nella causazione delle lesioni che Persona_1 ne hanno portato al decesso, per aver lo stesso consapevolmente accettato il rischio connesso al trasporto e per non aver il predetto fatto utilizzo dei presidi obbligatori di ritenzione, rigettando ogni ulteriore e maggiore avversa pretesa, poiché infondata;
6) in ogni caso, con la vittoria di spese.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione ex artt. 350 bis - 281 sexies
c.p.c..
4 I.Il Tribunale ha rigettato la domanda così motivando:
a)non è chiaro a che titolo gli attori avessero agito, se quali congiunti danneggiati dalla morte del figlio (come emergerebbe dal contesto dell'atto di citazione) o dal PE Persona_1 decesso di (non realizzatosi a seguito del sinistro); Controparte_3
b)non è provata la legittimazione ad agire di (asserito padre del Parte_2 defunto), rappresentato per procura speciale da , in assenza di un atto Parte_3 dal quale far discendere con certezza il rapporto parentale, non essendo stati prodotti né lo stato di famiglia, né il certificato di nascita del defunto;
c)in ogni caso, la domanda nel merito non è sufficientemente provata, attesa l'insanabile discrasia tra la dinamica del sinistro descritta in citazione, e quella riportata in due missive stragiudiziali, del 11.7.2011 e del 29.7.2011, inviate al FGVS, secondo cui l'autovettura urtava contro un trattore agricolo, che improvvisamente, tagliava la strada e, nel tentativo di evitare l'impatto, sbandava ed andava a collidere contro il trattore, per poi uscire fuori strada capovolgendosi più volte;
d)le dichiarazioni rese nella fase stragiudiziale costituiscono elemento liberamente valorizzabile dal giudice, unitamente a tutti gli altri elementi di valutazione come, nel caso di specie, la scarna documentazione relativa al processo penale a carico del conducente del mezzo, ivi compresa la sentenza penale, depositata ma priva di motivazione e di attestazione di passaggio in giudicato;
e)l'insanabile contrasto tra le due versioni del fatto non è stata sanata nel corso del giudizio, avendo gli attori rinunciato alle prove orali;
f)non è provato che il decesso sia avvenuto a seguito del sinistro, atteso il tempo trascorso tra i due eventi, non potendosi escludere l'esistenza di ulteriori fattori causali scatenanti;
g)il danno, parentale e patrimoniale, non è neanche provato nel suo ammontare.
II. Motivi di appello principale.
1.Con il primo motivo gli appellanti deducono che, alla luce delle due sentenze penali del
Tribunale di Foggia, sussiste ed è accertata la responsabilità penale del conducente
[...]
in ordine alla morte del TE . Controparte_3 PE
Impugnano la sentenza nella parte in cui il primo giudice, valorizzando le due lettere di messa in mora del 2011, ha rilevato un insanabile contrasto tra la dinamica prospettata nella fase stragiudiziale (secondo cui l'autovettura Mitsubishi urtava contro un trattore agricolo che improvvisamente le tagliava la strada, da sinistra verso destra, sicchè l'auto, nel tentativo di evitare l'impatto, sbandava e andava a collidere contro il trattore, uscendo fuori strada e capovolgendosi più avanti) e quella descritta in citazione, rigettando perciò la domanda.
Sostengono che la responsabilità del TE , conducente della Controparte_6 vettura, è stata acclarata in sede penale, essendo egli stato condannato con sentenza n. 74/2016 del Tribunale di Foggia, sez. penale, divenuta irrevocabile. Al riguardo, producono solo in appello detta sentenza, deducendo che “è venuta ad esistenza dopo l'instaurazione del giudizio civile
e successivamente allo spirare dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. e, comunque, documento necessario per la decisione ex art. 345 3° comma c.p.c.”.
5 Deducono in particolare che:- nella detta sentenza si evidenzia il nesso causale tra l'incidente per cui è causa e la morte di;
-con detta sentenza Persona_1 Controparte_3 veniva anche condannato al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile
[...]
, odierna appellante, da liquidarsi in separata sede. Parte_3
Gli appellanti censurano la sentenza anche nella parte in cui il primo giudice ritiene che “non è neanche pienamente provato che il decesso sia avvenuto a seguito del sinistro, posto che dal referto della
Casa Sollievo della sofferenza del 29 marzo 2011 (prodotto dagli stessi attori), emerge lo scioglimento della prognosi “quoad vitam”, che è una espressione medica utilizzata per fare riferimento alla possibilità di sopravvivenza del paziente, mentre, a quella data, restava riservata la prognosi “quoad valetudinem”, espressione invece utilizzata per esprimere un giudizio sul recupero di un buono stato di salute (cfr. enciclopedia Treccani). Il che comporta che, se è vero che il decesso è avvenuto dopo poco tempo dal verificarsi del sinistro, non può neanche escludersi (in mancanza di un valido supporto probatorio in tal senso) la esistenza di ulteriori fattori causali che lo abbiano scatenato (quale un errore medico o anche una pregressa patologia della vittima)”.
Richiamano, ancora una volta, quanto riportato nella sentenza penale n. 74/2016, in merito all'accertamento eseguito dal C.T. del P.M. circa la causa della morte di Persona_1
(“…veniva esaminata la dott.ssa , consulente tecnico del P.M., la quale riferiva di Persona_5 aver espletato una consulenza tecnica sul corpo di nell'agosto 2011, dopo il decesso di Persona_1 questi. Tale consulente esponeva gli esiti del suo accertamento. L'incidente stradale aveva provocato nel
un trauma cranico e un trauma toracico con fratture costali;
ciò comportava insufficienza Persona_1 respiratoria che, nonostante le congrue terapie rianimatorie e riabilitative, conduceva il paziente al decesso, avvenuto il 26.07.2011. Il consulente tecnico evidenziava che esiste, pertanto, un indissolubile nesso causale tra l'incidente stradale, in cui il rimaneva coinvolto il 19.02.2011 e l'exitus dello Persona_1 stesso…”).
2.Con il secondo motivo gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto il danno non provato nel suo ammontare, sotto il profilo patrimoniale e non patrimoniale, e chiedono che, una volta acclarata la responsabilità del conducente della vettura, i convenuti vengano condannati in solido al risarcimento dei danni in favore degli appellanti.
3.Con il terzo motivo censurano la sentenza nella parte in cui il primo Giudice afferma che le spese di lite seguono la soccombenza e li condanna a pagare le spese nei confronti di . CP_1
4.Con il quarto motivo gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui il primo giudice Contr ha posto a loro carico anche le spese di lite in favore di chiamata in causa da . CP_1
5.Con il quinto motivo chiedono che, a seguito della riforma della sentenza, le spese del doppio grado vengano liquidate in loro favore.
III. Motivi di appello incidentale di . CP_1
1) Illegittimità ed erroneità della sentenza nella parte in cui non ha statuito la inammissibilità e/o carenza di legittimazione attiva degli attori.
6 Deduce l che il Tribunale, pur avendo giustamente evidenziato che gli attori hanno CP_1 agito in primo grado quali eredi di , in realtà non deceduto, Persona_6 erroneamente non ha dichiarato la carenza di legittimazione attiva degli attori, ma ha solo sollevato il dubbio, senza decidere. Sostiene pertanto che la sentenza deve essere modificata sul punto, con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'atto di citazione e/o carenza di legittimazione attiva degli attori, non essendo deceduto , ed Persona_6 essendo egli maggiorenne.
2) Illegittimità ed erroneità della sentenza nella parte in cui non ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva del F.G.V.S..
Sostiene l' che, erroneamente, il Tribunale nulla ha statuito sull'eccezione, sollevata in CP_1 primo grado, di carenza di legittimazione passiva;
deduce al riguardo che, non essendo stata provata né dedotta l'esistenza di altri veicoli responsabili, la vertenza ed il sinistro devono essere regolati dagli artt.125 e 126 del D. Lgs. n.209/05 e dal D.M. 31/08/2012, in forza dei quali la Contr legittimazione passiva è dell non è invece applicabile l'art.286 Cod. Ass.ni, non essendovi prova della presenza di un veicolo con targa italiana, responsabile dell'incidente. Conclude che la sentenza deve essere riformata, con declaratoria di carenza di legittimazione passiva dell designata dal F.G.V.S. CP_1
3) Illegittimità ed erroneità della sentenza nella parte in cui non ha statuito la responsabilità esclusiva del trasportato deceduto.
Deduce l'appellante incidentale che la sentenza ha erroneamente omesso di statuire sull'eccezione di responsabilità esclusiva del trasportato, che è salito sulla vettura, pur consapevole dello stato di notevole ebbrezza del conducente, accertato in sede medica ed in sede penale, accettando così il rischio concreto di un incidente.
4) Illegittimità ed erroneità della sentenza nella parte in cui non ha statuito sul concorso di colpa del trasportato. Deduce che, erroneamente, il Tribunale non ha rilevato che dagli atti risulta evidente che il trasportato non utilizzava la cintura di sicurezza, per cui la responsabilità deve essere a lui attribuita almeno in concorso e con percentuale notevolmente maggioritaria.
IV. Va preliminarmente rigettata l'eccezione, di inammissibilità dell'appello principale, per Contr mancato rispetto del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., sollevata da poiché la lettura complessiva dell'atto di appello consente di individuare con sufficiente chiarezza le questioni e i punti contestati dell'impugnata sentenza e le relative doglianze, nonché le argomentazioni addotte a contrasto della ratio decidendi adottata dal primo giudice, coerentemente con quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., pure novellato, secondo l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte
(cfr. Cass. Sez. U., 27199/2017) che, da ultimo, ha precisato che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione
7 da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata ( Cass., ord. 1932/2024; conf. Cass. Sez. U, n. 36481 del 13/12/2022).
V. Per una questione di ordine logico va delibato innanzitutto il primo motivo di appello incidentale proposto da , con il quale è stata reiterata l'eccezione di carenza di CP_1 legittimazione attiva degli appellanti e di inammissibilità dell'appello.
Il motivo è privo di pregio.
Dalla lettura dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado emerge con evidenza che, solo per mero errore materiale, nell'intestazione dell'atto era riportato che gli attori agivano in nome e per conto “del defunto ”, anziché del figlio “defunto Persona_7 [...]
”, e ciò non solo per l'ovvia considerazione che Persona_1 Controparte_3 non era affatto deceduto (come pure emerge chiaramente dall'atto di citazione), ma anche ove si consideri che gli attori citavano in giudizio, quale convenuto, lo stesso Controparte_3
, che chiedevano di condannare al risarcimento dei danni, in solido con .
[...] CP_1
Inoltre, dalla narrativa dell'atto di citazione e, dunque, da una lettura complessiva dell'atto, non potevano residuare dubbi circa la dinamica del sinistro, l'identità del figlio deceduto a seguito dello stesso (il trasportato ) e la qualità che gli attori avevano inteso far Persona_1 valere in giudizio, ossia quella di genitori del defunto , nonostante Persona_1
l'errore materiale, ictu oculi rilevabile.
Sotto tale profilo l'eccezione era palesemente infondata.
Quanto poi ai “dubbi”, sollevati d'ufficio dal primo giudice, in ordine alla “legittimazione ad agire di ” (rectius titolarità attiva), in assenza di alcun atto dal quale possa Parte_2 farsi discendere con certezza il rapporto parentale considerato presupposto della domanda risarcitoria, per il mancato deposito di certificazione anagrafica (stato di famiglia e certificato di nascita del defunto), deve osservarsi che la titolarità attiva del diritto fatto valere può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità, oppure svolga difese incompatibili con la negazione della titolarità. Nel caso di specie, le difese svolte dalla convenuta in primo grado e, poi, dalla terza chiamata, non solo non contenevano alcuna specifica contestazione della qualità, in capo a , di padre del defunto, ma erano incompatibili con la negazione Parte_2 di tale rapporto.
Solo per completezza deve prendersi atto che, alla luce della documentazione prodotta con l'atto di appello (primo atto successivo al rilievo di ufficio, seppure in forma dubitativa, del difetto di titolarità attiva di ) (cfr. doc. 3, certificato di stato di famiglia), nessun Parte_2 dubbio residua circa la titolarità attiva di entrambi gli odierni appellanti.
V. Il primo motivo di appello principale è fondato.
Gli appellanti hanno prodotto la sentenza penale n. 74/ 2016 emessa l'11.1.2016 dal Tribunale di
Foggia, passata in giudicato il 4.6.2016, con la quale è stato Controparte_3
8 condannato per i reati di omicidio colposo e guida in stato di ebbrezza, in relazione al sinistro occorso il 19.2.2011, a seguito del quale decedeva il TE . Persona_1
Ogni questione relativa alla tempestività del deposito, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., è irrilevante, trattandosi del deposito di sentenza passata in giudicato, pronunciata peraltro all'esito di giudizio penale dibattimentale, nel quale una delle parti dell'odierno giudizio ( Persona_8
) era costituita parte civile, ed in cui favore è stata emessa pronuncia di condanna generica
[...] al risarcimento dei danni nei confronti dell'imputato , odierno Persona_2 appellato.
Al riguardo, deve osservarsi che il rilievo dell'esistenza di un giudicato esterno non è subordinato ad una tempestiva allegazione dei fatti costitutivi dello stesso, i quali non subiscono i limiti di utilizzabilità rappresentati dalle (eventualmente) intervenute decadenze istruttorie, e la stessa loro allegazione può essere effettuata in ogni stato e fase del giudizio di merito.
Come statuito dalla Suprema Corte, l'eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito, in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte, e in considerazione del suo rilievo pubblicistico, è rilevabile d'ufficio. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di appello che nel giudizio civile di risarcimento del danno aveva ritenuto l'allegazione della sentenza penale di condanna non subordinata a decadenze e preclusioni istruttorie, potendo essere effettuata in ogni stato e fase del giudizio di merito) (Cassazione civile sez. VI, 07/01/2021, n. 48).
Trattasi di un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'eccezione di giudicato, in relazione al suo rilievo pubblicistico, come tale non limitato all'interesse delle parti e sottratto pertanto al loro potere dispositivo, non solo "non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito" (Cass. 04/11/2015, n. 22506; 17/12/2015, n. 25401;
19/10/2016, n. 21170), ma prescinde da qualsiasi volontà della parte di avvalersene" (Cass. Sez. U
n. 206 del 2001: “il rilievo dell'esistenza di un giudicato esterno non è subordinato ad una tempestiva allegazione dei fatti costitutivi dello stesso i quali non subiscono i limiti di utilizzabilità rappresentati dalle eventualmente intervenute decadenze istruttorie e la cui stessa allegazione può essere effettuata in ogni stato e grado del giudizio di merito”; in senso conforme v. Cass. n. 9050 del 2001; n. 10977 del 2001;
n. 5689 del 2003; n. 1416 del 2004).
Come chiarito dalla S.C. (cfr. Cass. 48/2021, cit., in motivazione), il rilievo pubblicistico giustifica la necessità di dare spazio all'accertamento effettuato con pronuncia passata in giudicato, anche ex officio, nel separato giudizio, indipendentemente dal rispetto dei termini di allegazione e prova e addirittura anche a prescindere dall'eventuale inerzia delle parti, purchè sempre risultante ex actis e sempre che si tratti di giudizio nel quale la questione coperta da giudicato possa essere dedotta (se, dunque, questione di fatto, sempre che si tratti di giudizio di merito).
Né può obiettarsi che la sentenza penale de qua non può spiegare alcuna efficacia nei confronti di
, che non ha partecipato al giudizio penale. CP_1
9 Il giudice civile investito della domanda di risarcimento del danno da reato deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità con pienezza di cognizione, non essendo vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale. Nondimeno, il giudice civile può legittimamente utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in cosa giudicata e fondare la decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo a tal fine al diretto esame del contenuto del materiale probatorio, ovvero ricavando tali elementi e circostanze dalla sentenza, o, se necessario, dagli atti del relativo processo, in modo da accertare esattamente i fatti materiali sottoponendoli al proprio vaglio critico;
tale possibilità non comporta però anche l'obbligo per il giudice civile, in presenza di un giudicato penale, di esaminare e valutare le prove e le risultanze acquisite nel processo penale (così Cass. 17 giugno
2013, n. 15112, sostanzialmente ribadita dalla successiva sentenza 25 giugno 2019, n. 16893, e dall'ordinanza 7 maggio 2021, n. 12164; conf., da ultimo, Cass. 25.1.2024 n. 2426).
Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte per "fatto" accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità costituita dall'accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro e le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso.
Ed ancora, “il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, ben può utilizzare, come fonte del proprio convincimento, le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato senza dover procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale:
l'obbligo di rinnovazione (imposto dall'art. 6, par. 1, Cedu, in caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado, come affermato dalla Cedu nella sentenza del 21 settembre 2010, c. Italia), Persona_9 infatti, ha rilievo solo in ambito penalistico e non è applicabile ai giudizi risarcitori civili, governati, in tema di accertamento del nesso causale tra condotta illecita e danno, dalle diverse regole probatorie del "più probabile che non" e della probabilità prevalente, a maggior ragione qualora venga richiesta in appello
l'affermazione della responsabilità del presunto danneggiante” (Cass. III, 7.11.2023 n. 30992).
Tanto premesso in punto di diritto, la domanda proposta in primo grado dagli odierni appellanti
è fondata e va accolta, nei limiti di seguito esposti.
In punto di fatto deve osservarsi che la dinamica del sinistro occorso il 19.2.2011 e le sue conseguenze, descritte nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, neanche specificamente contestate dalla convenuta, hanno trovato adeguato riscontro nelle risultanze processuali, rappresentate dalla comunicazione di notizia di reato redatta dai Carabinieri di San
Severo, con gli allegati rilievi tecnico-descrittivi, dalla documentazione medica relativa alle lesioni riportate e, poi, dal certificato attestante il decesso di , e dalla Persona_1 sentenza penale di condanna di , passata in giudicato. Controparte_3
Innanzitutto, la prova della fondatezza della domanda attorea promana da quanto riportato nella informativa di reato, relativa al sinistro stradale verificatosi alle 19:00 circa del 19.2.2011, redatta dalla Legione dei Carabinieri Puglia- Compagnia di San Severo, relativa appunto al decesso di
10 (nato in [...] il [...]), ove si legge che, il 19.2.2011, i Carabinieri della Persona_1
Centrale operativa intervenivano sul luogo del sinistro e rilevavano la presenza dell'autoveicolo
Mitsubishi Eclipse, targato M6028BA, di nazionalità bulgara, assicurato con CP_7 agenzia di Sofia, con polizza scaduta il 23/12/2010, di proprietà di Controparte_3
(nato in [...] il 17.61981) e dallo stesso condotto, con ingenti danni strutturali e di carrozzeria, sul quale era trasportato , che versava in prognosi riservata. Nella detta Persona_1 comunicazione di notizia di reato si legge che il veicolo condotto da Controparte_8
, mentre percorreva la SS 272, con direzione di marcia San Severo-San Marco in Lamis,
[...] giunto al km 2 dell'abitato di San severo, precisamente subito dopo l'entrata del casello dell'A14, perdeva il controllo, finendo la corsa fuori dalla sede stradale, terminando contro una pianta di ulivo secolare;
dopo l'impatto il mezzo si ribaltava sul lato. Sul posto non venivano rilevati segni di frenatura ed entrambi gli occupanti della vettura, sia il conducente che il passeggero, venivano trasportati a mezzo 118 presso la struttura sanitaria di San Giovanni Rotondo, presso la quale veniva effettuato test alcolemico, che aveva risultato positivo. In particolare, si accertava lo stato di ebbrezza con valore pari a 2,15 g/l a carico del conducente , al Controparte_3 quale veniva ritirata anche la patente di guida. Con sentenza del 12.3.2012 il Tribunale di Foggia- sezione distaccata di San Severo, condannava per il reato di cui Controparte_3 all'art. 186 co. 2 lett. C) Cod. strad., perché si poneva alla guida dell'autovettura Mitsubishi
Eclipse, tg. M6028BA, in stato di ebbrezza derivante dall'assunzione di bevande alcoliche, con l'aggravante di aver provocato un sinistro stradale da cui derivavano lesioni personali in danno di . Dal rapporto di Pronto Soccorso redatto il 19.2.2011 risulta che Persona_1
giungeva in estrema urgenza con il 118, a seguito di trauma stradale;
il paziente Persona_1 era in coma e con alito alcolico. La diagnosi era “multipli focolai emorragici intraparenchimali emorragia subaracnoidea subaracnoidea contusione polmone destro fratture multiple”.
Ebbene tale documentazione, prodotta nel primo grado, non è stata contestata dalla convenuta né dalla terza chiamata;
quest'ultima, invero, ha richiamato la portata delle missive stragiudiziali di messa in mora del marzo e luglio 2011, nelle quali si faceva riferimento al presunto coinvolgimento, nel sinistro, di un trattore non identificato, ma tale “dinamica alternativa” è rimasta del tutto priva di riscontri ed è stata smentita dalle successive indagini penali a carico del conducente dell'autovettura.
La ricostruzione del sinistro posta a fondamento della domanda, e riportata nella comunicazione di notizia di reato dei Carabinieri di San Severo, risulta acclarata nella sentenza penale di condanna n. 74/2016, intervenuta all'esito del giudizio penale dibattimentale a carico di
[...]
(nel quale si era costituita parte civile), che è Controparte_3 Parte_3 stato condannato per il reato di omicidio colposo, aggravato dalla guida in stato di alterazione dovuta all'abuso di sostanze alcoliche, in relazione al sinistro per cui è causa, e per il reato di cui all'articolo 186 co. I e II lett. c) D. L.vo 285/92, perché si poneva alla guida della predetta
11 autovettura in stato di ebbrezza derivante dall'uso di sostanze alcoliche, cagionando il sinistro stradale, in occasione del quale il passeggero riportava lesioni talmente gravi da decedere.
Nella sentenza penale di condanna del conducente- prova valutabile dal giudice civile anche nei confronti della compagnia convenuta, unitamente alle ulteriori risultanze istruttorie- si dà atto che i Carabinieri di San Severo, recatisi sul luogo del sinistro nell'immediatezza, riscontravano la presenza dell'autovettura Mitsubishi di colore blu fuoriuscita di strada, capovolta, totalmente distrutta, ed accertavano che non vi era stato impatto con nessun altro veicolo, che la visibilità stradale era buona e garantita dall'illuminazione artificiale. Gli operanti eseguivano sul luogo del sinistro stradale i rilievi tecnico descrittivi, in virtù dei quali appuravano che il conducente del veicolo, al km 2, perdeva il controllo, finendo fuori strada, urtando contro una pianta di olive rovesciandosi sul lato destro, e sul luogo non si rilevavano tracce di frenata;
gli stessi operanti richiedevano all'ospedale di San Severo di effettuare esame alcoltest nei confronti del conducente, identificato in , che veniva sottoposto ad accertamento alcoltest, Controparte_3 che consentiva di appurare un tasso alcolemico pari a 2,15 g/l. Accertavano che vi era anche un altro passeggero, trasportato a bordo dell'autovettura, , che versava in condizioni Persona_1 disperate, in prognosi riservata. Nella sentenza penale si dà atto che il consulente tecnico del P.M., dott.ssa , riferiva di aver espletato la consulenza tecnica sul corpo di Persona_5
nell'agosto 2012, dopo il decesso avvenuto il 26 luglio 2011, dando atto che Persona_1
l'incidente stradale aveva provocato in un trauma cranico e un trauma toracico Persona_1 con fratture costali, che comportava insufficienza respiratoria che, nonostante le congrue terapie rianimatorie riabilitative, conduceva il paziente al decesso. Il consulente evidenziava un indissolubile nesso causale tra l'incidente in cui rimaneva coinvolto e l'exitus Persona_1 dello stesso.
Il giudice penale accertava dunque che la condotta di guida tenuta dal Controparte_3
era stata connotata da colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia, in
[...] violazione della disciplina della circolazione stradale, di cui agli artt. 140, 141, 142, 186 co. 2, ponendosi alla guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze alcoliche, con tasso alcolemico pari a 2,5 g/l, e procedendo, nonostante il suddetto stato di alterazione, ad una velocità eccessiva, arguibile dall'entità consistente dei danni al veicolo e dall'assenza di tracce di frenata, velocità di certo superiore al limite previsto sul tratto stradale, pari a 50 km/h, e inadeguata in eccesso rispetto alle condizioni di tempo e di luogo, costituite dall'orario serale e dal traffico veicolare;
in ragione della condotta di guida, caratterizzata da colpa, l'imputato perdeva il controllo del veicolo, che sbandava, usciva dalla sede stradale urtando contro un albero di ulivo e rovesciandosi sul fianco destro. Sulla scorta della condivisibile consulenza effettuata dal CT del P.M. accertava che, a seguito della condotta di guida tenuta dall'imputato, era derivato il decesso del passeggero . Persona_1
Sulla scorta delle suesposte risultanze processuali, univoche e non sconfessate da elementi probatori di segno opposto o con esse incompatibili, può affermarsi che decedeva Persona_1
12 il 26.7.2011 a causa ed in conseguenza delle gravi lesioni riportate a seguito del sinistro occorso il
19.2.2011, allorchè era trasportato a bordo dell'autovettura condotta dal TE
[...]
, che usciva fuori strada per la condotta colposa del conducente, postosi Controparte_3 alla guida in stato di alterazione psicofisica causata da abuso di alcol, che procedeva a velocità eccessiva, superiore al limite di 50 km/h, e non adeguata alle condizioni di luogo e tempo in cui si verificava il sinistro.
L'accertata responsabilità del conducente nella causazione del sinistro mortale non esclude, tuttavia, ai fini risarcitori, come eccepito dalle appellate (da anche con i motivi sub 3 CP_1
e 4 dell'appello incidentale), la valutazione della condotta del danneggiato-trasportato in occasione del sinistro e la sua incidenza causale rispetto alle conseguenze dello stesso.
L'eccezione sollevata dalle appellate, in ordine alla corresponsabilità del trasportato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, 1° comma c.c., per essersi incautamente affidato ad un conducente visibilmente in stato di alterazione psicofisica e per non aver fatto uso delle cinture di sicurezza,
è fondata.
La Suprema Corte ha precisato, riguardo alla possibilità di desumere dal giudicato penale effetti preclusivi dell'accertamento in sede civile di un concorso di colpa del danneggiato, che "... poiché una concausa può bensì ridurre la responsabilità civile del danneggiante ai sensi dell'art. 1227, comma 1
c.c., ma non esclude di regola la responsabilità penale, per il principio di equivalenza causale ex art. 41 cod. pen., l'eventuale apporto causale colposo del danneggiato non necessariamente costituisce lo stesso fatto accertato dal giudice penale per gli effetti di cui all'art. 651 c.p.p. e può essere dunque invocato a proprio favore dal danneggiante convenuto in giudizio per il risarcimento." (cfr. Cass. Civ. n. 4504/2001, Cass.
Civ. n. 19387/2004, Cass. Civ. n. 4118/2004, Cass. Civ. n. 11117/2015, Cass. Civ. n. 1665/2016, Cass.
Civ. n. 15392/2018).
L'efficacia vincolante del giudicato penale riguarda l'accertamento della sussistenza e dell'illiceità penale del fatto, nonchè della sua commissione da parte dell'imputato, avuto riguardo ai suoi elementi oggettivi (condotta, nesso causale, evento). Spetta evidentemente al giudice di merito valutarne le conseguenze civilistiche, anche rispetto ai danni eventualmente evitabili dal danneggiato con l'ordinaria diligenza, a norma dell'art. 1227 c.c., non investendo quel giudicato il fatto commesso dalla persona offesa (v. Cass. n. 1665/2016, cit.) nè l'eventuale concorso della stessa nella causazione del pregiudizio (v. Cass. n. 11117/2015).
In materia di risarcimento del danno, il fatto colposo del creditore che abbia contribuito al verificarsi dell'evento dannoso (ipotesi regolata dall'art. 1227, I co. c.c.), laddove contestato, non integra né una domanda riconvenzionale né un'eccezione in senso proprio, bensì una mera difesa che deve essere esaminata anche d'ufficio dal giudice attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte (Cass. n. 6529/2011; Cass. n. 18544/2009; Cass. n.
13 24080/2008), con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cass. n. 11227/08; Cass. n. 15384/06).
Ciò premesso, ritiene la Corte che tale concorso sia ravvisabile, nella specie, non solo con riferimento al caso (configurante ipotesi di colpa specifica) del trasportato che non allaccia le cinture di sicurezza (Cass. n. 4993/2004), ma altresì nell'ipotesi (integrante violazione di colpa generica) di consapevole accettazione del rischio di essere trasportato da conducente in stato di alterazione psicofisica per l'assunzione di sostanze alcoliche (o stupefacenti).
Nel primo caso, la Suprema Corte ha evidenziato che, qualora la messa in circolazione dell'autoveicolo in condizioni di insicurezza (e tale è la circolazione senza che il trasportato abbia allacciato le cinture in violazione dell'art. 172 C.d.S.), sia ricollegabile all'azione o omissione non solo del trasportato (destinatario del dovere imposto dalla norma e della relativa sanzione), ma anche del conducente (che prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che essa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza), fra costoro si è formato il consenso alla circolazione medesima con consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell'altro e accettazione dei relativi rischi;
si verifica pertanto un'ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell'azione produttiva dell'evento (diversa da quella in cui distinti fatti colposi convergano autonomamente nella produzione dello stesso) (cfr. Cass.
n.11095/2020, Cass. n.12109/20; Cass., Sez. III, 22/06/2020, n. 12109; Cass., Sez. III, Ord.,
27/03/2019, n. 8443; Cass., Sez. III, Ord., 30/01/2019, n. 2531; Cass., Sez. III, 28/08/2007, n. 18177;
Cass., Sez. III, 11/03/2004, n. 4993 e, di recente, Cass. civ. sez. III, 22/09/2023, n.27193.
In tale situazione, deve ritenersi risarcibile, a carico del conducente del suddetto veicolo e secondo la normativa generale degli artt. 2043, 2056, 1227 c.c., anche il pregiudizio all'integrità fisica che il trasportato abbia subito in conseguenza dell'incidente, tenuto conto che il comportamento dello stesso, nell'ambito dell'indicata cooperazione, non può valere ad interrompere il nesso causale fra la condotta del conducente ed il danno, né ad integrare un valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili (v. Cass., 14/3/2017, n. 6481; Cass., 13/05/2011, n.
10526).
Ne consegue che l'omesso uso delle cinture di sicurezza, da parte di persona che abbia subito lesioni in conseguenza di un sinistro stradale, costituisce un comportamento colposo del danneggiato nella causazione del danno, rilevante ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., e legittima la riduzione del risarcimento, ove si alleghi e dimostri che il corretto uso dei sistemi di ritenzione avrebbe ridotto od addirittura eliso il danno.
Ed infatti, “l'allacciamento delle cinture di sicurezza rappresenta un fatto idoneo ad attenuare le conseguenze dannose di un sinistro, poiché l'utilizzo di tale dispositivo cautelare consente, in ipotesi di urto, di trattenere il corpo degli occupanti il veicolo legato al sedile, evitandone l'impatto contro le strutture interne e la proiezione fuori dall'abitacolo” [..] “l'omesso uso delle cinture di sicurezza, da parte di persona che abbia subito lesioni in conseguenza di un sinistro stradale, costituisce una condotta colposa del danneggiato nella causazione del danno, rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, (applicabile in tema
14 di responsabilità aquiliana in quanto richiamato dall'art. 2056 c.c.), e legittima la riduzione del risarcimento del danno” (Cass., ord., 3 settembre 2019, n. 21991).
Nel caso di specie, la natura delle lesioni riportate dal , che lo conducevano alla morte PE
(come evidenziato dal CT del P.M.), consistite in trauma cranico e toracico e fratture costali, è incompatibile con un corretto uso delle cinture di sicurezza, trattandosi di lesioni da impatto, determinate evidentemente dall'urto con il suolo, dopo che il veniva sbalzato fuori dalla PE vettura (i Carabinieri, al loro arrivo, non rinvenivano nella vettura alcuno degli occupanti), a seguito del violento impatto con l'albero ed il ribaltamento della vettura. L'uso della cintura di sicurezza avrebbe trattenuto il passeggero nella vettura e, evidentemente, provocato lesioni di altra natura.
Quanto all'ulteriore profilo legato al concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, I co. c.c., in relazione alla consapevole accettazione del rischio di essere trasportato da conducente in stato di alterazione psicofisica per l'assunzione di sostanze alcoliche, gli accertamenti condotti sulla persona del conducente hanno consentito di appurare un tasso Controparte_3 alcolico risultato pari a 2,15 g/l, di gran lunga superiore, quindi, al valore limite prescritto dal
Codice della Strada (pari a 0,50 g/l). Si considerino, in particolare, gli effetti che un tale stato di ebbrezza comporta sull'individuo alla luce della “Tabella descrittiva dei principali sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica (Art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007 n. 117 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 2 ottobre 2007, n. 160)” pubblicata dal Ministero della salute, dalla quale risulta che, rispetto ad una concentrazione di alcol nel sangue da 1,6 a 3 g/l, le
“sensazioni più frequenti” sono “Stordimento, aggressività, stato depressivo, apatia, letargia” mentre gli
“effetti progressivi e abilità compromesse” sono rappresentati da “Compromissione grave dello stato psicofisico, comportamenti aggressivi e violenti, difficoltà marcata a stare in piedi o camminare, stato di inerzia generale, ipotermia, vomito”.
Non vi è dubbio che, a fronte di tali effetti, immediatamente percepibili (per quanto variabili da soggetto a soggetto) da ogni persona di media attenzione e prudenza, il trasportato fosse ben consapevole del superamento da parte del conducente del tasso alcolico consentito e che, altrettanto consapevolmente, si fosse posto in una situazione tale per cui si sarebbe potuto produrre a proprio danno un evento pregiudizievole, accettandone il rischio o comunque non evitandolo.
In particolare, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, all'effettiva possibilità per il danneggiato di rendersi conto dello stato di alterazione psicofisica in cui si trovava il TE
(considerato che anche la vittima risultava avere alito alcolico all'atto dell'arrivo in ospedale, è fondatamente sostenibile che i due avessero assunto insieme sostanze alcoliche) e, dunque, alla gravità di colpa del danneggiato, va ulteriormente ridotto il risarcimento per i danni patiti dai congiunti del defunto ex art. 1227 comma 1° c.c..
Alla luce di tali premesse, questa Corte aderisce al principio di diritto espresso, in materia, dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale “il concorso colposo del danneggiato, che comporta ex
15 art. 1227 primo comma c.c. la conseguente e proporzionale riduzione della responsabilità del danneggiante,
è configurabile non solamente in caso di cooperazione attiva del danneggiato nel fatto dannoso posto in essere dal danneggiante ma in tutti i casi in cui il danneggiato si esponga volontariamente ad un rischio superiore alla norma, in violazione di norme giuridiche o di regole comportamentali di prudenza avvertite come vincolanti dalla coscienza sociale del suo tempo, con una condotta (attiva o omissiva che sia) che si inserisca come antecedente causale necessario nel processo causale che culmina con il danno da lui subito”
(Cass. n. 11698/14)
La S.C. ha ritenuto che anche la mera consapevolezza, da parte di un soggetto, di porsi in una situazione da cui consegua una più o meno elevata probabilità che si produca a suo danno un evento pregiudizievole - ovvero l'esposizione volontaria al rischio - a cui non sia collegata alcuna azione o omissione di un comportamento avente un diretto apporto causale rispetto al verificarsi del sinistro, possa integrare una corresponsabilità del danneggiato idonea a ridurre proporzionalmente l'area di responsabilità del danneggiante, in quanto viene a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento.
Ritiene in definitiva la Corte che l'evento morte sia imputabile, per effetto delle anzidette omissioni ed azioni colpose della vittima, nella misura del 50% a carico del conducente e nella misura del 50% a carico del danneggiato (per essere salito a bordo di autoveicolo condotto da soggetto visibilmente alterato dall'uso di alcol, esponendosi così ad elevato rischio di incidente,
e per avere omesso di allacciare la cintura di sicurezza).
Passando alla liquidazione dei danni pretesi dagli appellanti, in qualità di prossimi congiunti, i genitori del trasportato deceduto hanno chiesto la liquidazione del danno iure proprio per perdita del rapporto parentale e danno patrimoniale, per il venir meno della contribuzione economica da parte del figlio e per spese funerarie.
Quanto al danno iure proprio da perdita del rapporto parentale, in caso di uccisione del congiunto, ciascuno dei familiari prossimi congiunti è titolare del risarcimento del danno non patrimoniale c.d. parentale, conseguente alla lesione di valori fondamentali della persona che si esplicano nella comunità familiare e che si concretano nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, nonché all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana, nell'ambito della famiglia riconosciuta e tutelata dagli artt. 2, 29, 30 Cost.
Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere fatto oggetto di prova, posta chiaramente a carico di chi ne chiede il risarcimento. Il giudice deve decidere iuxta alligata et probata, secondo le prove, anche in via presuntiva, dedotte dalla parte e quale danno conseguenza (cfr. Cass. 8 ottobre 2007, n. 20987). Gli elementi dai quali trarre il convincimento in ordine alla sussistenza del pregiudizio discendente dalla lesione del vincolo familiare hanno solitamente natura indiziaria e sono costituiti dall'intensità del vincolo familiare, dalla situazione di convivenza, dalla consistenza del nucleo familiare, dalle abitudini di vita, dall'età della vittima e dei singoli superstiti (Cass. 21 gennaio 2011, n. 1410; 12 giugno 2006, n. 13546; 15 luglio 2005, n. 15022; 19
16 agosto 2003, n. 12124). Infatti, qualora venga in rilievo il danno lamentato per la perdita di uno stretto congiunto, nei termini sopra precisati, l'estinzione del rapporto parentale costituisce di per sé un fatto noto dal quale il giudice può desumere, ex art. 2727 c.c., che i congiunti dello scomparso abbiano patito una sofferenza interiore tale da determinare un'alterazione della loro vita di relazione e da indurli a scelte di vita diverse da quelle che avrebbero altrimenti compiuto, sicché nel giudizio di risarcimento del relativo danno non patrimoniale incombe al danneggiante dimostrare l'inesistenza di tali pregiudizi (Cass. 13 maggio 2011, n. 15027, in tema di danno subito dai genitori per la perdita del figlio), potendo il difetto di stabile coabitazione con lo scomparso assurgere ad indice sintomatico idoneo ad incidere non già sulla sussistenza del danno, bensì sull'entità della perdita subita e, decurtandolo, sull'ammontare del risarcimento da liquidarsi
(Cass. 7 luglio 2010, n. 7018).
Sussiste il diritto al risarcimento del danno in ragione del vincolo di parentela con la vittima del sinistro, rapporto che è assistito, nella sua consistenza, da salde presunzioni, tenuto conto del fatto che, come detto, lo stretto vincolo familiare con la vittima consente comunque di presumere, fino a prova contraria – nel caso di specie non offerta dalla convenuta costituita, su cui gravava il relativo onere -, l'esistenza del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale. Ed invero, il danno non patrimoniale correlato alla lesione del rapporto parentale intrattenuto dai genitori con il giovane congiunto, può ritenersi esistente, in via presuntiva, integrando la perdita del rapporto parentale una lesione dei diritti inviolabili della famiglia aventi rango costituzionale e si risolve, oltre che nella sofferenza transeunte che naturalmente consegue alla perdita di un congiunto e che entra a comporre l'area del danno risarcibile per pregiudizi di natura non patrimoniale alla persona, nell'apporto affettivo e solidale del congiunto estinto.
Per la liquidazione del danno, da eseguirsi secondo una valutazione equitativa, la Corte ritiene di applicare il criterio di liquidazione contenuto nelle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano che, nella loro versione pubblicata nel giugno del 2022 (quindi aggiornata nel 2024), costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto idoneamente modificate introducendo il sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice"), che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione, in casi in cui esse si rivelino inadeguate a fronte della estrema particolarità della situazione (tanto in ossequio a Cass. n. 37009/2022 e, poi, Cassazione civile sez.
III - 09/06/2023, n. 16468).
Ne consegue che agli attori-odierni appellati, genitori di , va Persona_1 riconosciuta iure proprio, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, la somma di €
156.440,00 ciascuno, tenuto conto dell'età della vittima primaria all'epoca del decesso, 33 anni (22
17 punti), dell'età delle vittime secondarie, entrambe cinquantatreenni (18 punti) e del valore del punto, pari ad € 3.911,00, mentre riguardo alle ulteriori voci il punteggio è 0 (zero), tenuto conto del fatto che le parti nulla hanno allegato nel giudizio di primo grado (né tantomeno provato) riguardo alla convivenza o meno con la vittima, alla composizione del nucleo familiare (e, dunque, al numero di altri superstiti) e ad una particolare intensità del rapporto affettivo.
Al riguardo, deve osservarsi che su tali profili non possono valere le presunzioni, dovendo parte attrice provare in concreto e con certezza lo stato di famiglia, la convivenza o meno, e allegare e provare specifiche circostanze da cui inferire un rapporto affettivo di intensità particolare, che supera quello ordinario intercorrente tra genitore e figlio.
Nulla invece gli appellanti hanno provato in ordine al pregiudizio biologico iure proprio.
Quanto poi al danno patrimoniale, nulla può essere innanzitutto riconosciuto per spese funerarie, pretese nella misura di € 6.000,00, in difetto di adeguata prova al riguardo. Gli appellanti in primo grado si sono limitati a depositare un documento (sub 14 del fascicolo attoreo) qualificato “copia spese funerarie”, che, tuttavia, non è redatto in lingua italiana (né è accompagnato da una traduzione, tantomeno giurata), del quale non è dato assolutamente conoscere il contenuto, anche perché poco leggibile.
È vero che le spese funerarie, sostenute dagli eredi della persona deceduta per atto illecito, costituiscono una voce di danno ineliminabile e possono essere liquidate anche in mancanza di specifica dimostrazione della precisa entità della somma corrisposta a tale scopo, occorrendo, tuttavia, fornire al giudice i dati dai quali desumere, almeno approssimativamente, i parametri cui commisurare la valutazione, sia pure con riferimento al costo medio delle onoranze funebri della zona in questione (in tal senso, Cassazione civile sez. III, 06/12/2018, n. 31542); tuttavia, nel caso in questione, nessun elemento è stato fornito dagli appellanti a tale scopo, una volta esclusa la rilevanza probatoria del predetto documento.
Nulla, infine, può essere liquidato agli appellanti a titolo di danno patrimoniale da venir meno della contribuzione del figlio al sostentamento familiare: al riguardo, gli attori in primo grado avevano dedotto che il figlio , con il proprio lavoro dipendente, garantiva una fonte di PE sostentamento per il nucleo familiare, ed avevano depositato documentazione attestante il reddito dallo stesso percepito quale operaio manovale ed una CTP, con il calcolo della proiezione dei redditi che lo stesso avrebbe percepito in futuro.
Null'altro hanno provato gli appellanti a fondamento della pretesa di danno patrimoniale.
Ritiene la Corte che gli appellanti non abbiano fornito adeguata prova del danno vantato, , ove si consideri che affinché i genitori di una persona di giovane età, deceduta per colpa altrui, possano ottenere il risarcimento del danno patrimoniale per la perdita degli emolumenti che il figlio avrebbe loro verosimilmente elargito ove fosse sopravvissuto, non è sufficiente dimostrare né la convivenza tra vittima ed aventi diritto (convivenza che, nel caso di specie, neppure è stata dimostrata dagli appellanti), né la titolarità di un reddito da parte della prima, ma è necessario
18 dimostrare che la vittima contribuiva stabilmente ai bisogni dei genitori, prova che, nel caso di specie, non è stata affatto fornita.
Per ottenere il risarcimento di tale tipo di danno, l'attore ha l'onere di provare - anche per presunzioni, ex art. 2727 c.c. - una stabile contribuzione del defunto in proprio favore Cass., sez.
III, 17-11-1999, n. 12756; Cass., sez. III, 12-10-1998, n. 10085).
Neanche la mera convivenza col defunto, pur costituendo un indizio in tal senso, è sufficiente - da sola - a far presumere l'esistenza d'una stabile contribuzione del defunto in favore dei congiunti superstiti (Cass., sez. III, 1210-1998, n. 10085, la quale peraltro aggiunge che neppure le condizioni socioeconomiche della famiglia possono costituire l'unico elemento di valutazione delle aspettative dei congiunti ad un contributo economico da parte del familiare prematuramente scomparso, dovendosi tener conto di dati ulteriori, fra i quali l'attività esercitata dai genitori e dagli altri congiunti). Nel caso in esame, gli attori nulla hanno provato - né chiesto di provare - al riguardo;
non avendo minimamente fornito la prova di una contribuzione economica da parte del figlio defunto al menage familiare, nulla può essere liquidato in loro favore al riguardo.
In conclusione, deve rammentarsi che in caso di concorso della condotta colposa della vittima di un illecito mortale nella produzione dell'evento dannoso (nel caso di specie 50%), il risarcimento del danno patito iure proprio dai congiunti della vittima deve essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di colpa ad essa ascrivibile (Sez. 3, Sentenza n. 8127 del 23.4.2020;
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10220 del 26/04/2017; conforme Sez. 3 -, Sentenza n. 4208 del 17/02/2017, tra le tante). Ne consegue che a ciascuno degli appellanti va riconosciuta la somma di € 78.220,00, calcolata all'attualità.
Al pagamento di detta somma vanno condannati, in solido, il responsabile Controparte_9
e , nella qualità di Impresa Designata dal FGVS, legittimata passiva in caso
[...] CP_1 di sinistro cagionato da veicolo immatricolato all'estero e con targa estera, ma non assicurato, come nel caso di specie.
Non è contestato, infatti, nel caso di specie, che la vettura a bordo della quale era trasportato
, recante targa estera, era priva di copertura assicurativa, essendo scaduta la carta Persona_1 verde.
Se l'incidente avviene con un'auto straniera che non è assicurata, il risarcimento avviene tramite la Consap, che si servirà delle risorse del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Tanto comporta l'infondatezza del secondo motivo di appello incidentale proposto da CP_1
[...]
Nel caso di specie, invero, non si applicano gli artt. 125 e 126 Codice delle Assicurazioni private
(D. L.vo 209/2005), ma la norma di cui all'art. 283 Cod. Ass.ni. Contr Ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 209/2005, l nterviene per i veicoli immatricolati o registrati in stati esteri che abbiano assolto, per la durata della permanenza in Italia, l'obbligo di assicurazione, sulla base di convenzioni stipulate con gli omologhi Uffici Nazionali di
19 Assicurazione (Bureaux) costituiti negli altri Paesi aderenti al sistema della carta verde, governato dal Consiglio dei Bureaux.
Sulla base di quanto disposto dall'art. 125 Cod. Ass.ni e degli accordi stipulati tra i corrispondenti Contr uffici nazionali, la copertura assicurativa di ussiste alle seguenti condizioni:
– in ipotesi di veicolo di un Paese membro dello Spazio economico europeo o di Svizzera, Serbia,
RR (cfr. elenco contenuto nell'art. 5 del DM 86/2008, tra cui è compresa la Bulgaria) è sufficiente che il veicolo al momento dell'incidente sia munito di targa in corso di validità, vigendo tra tali Paesi la presunzione di assolvimento dell'obbligo assicurativo (art. 125 comma 3 lett. b e comma 4).
– in caso di veicolo estero immatricolato in un Paese che non fa parte dello Spazio economico europeo, questo deve essere munito di carta verde il cui stato di validità alla data dell'incidente sia stato confermato dall'assicuratore estero o dal Bureau del Paese di origine del veicolo (art. 125 comma 3 lett. c).
– in caso di veicolo estero extra-comunitario, questo deve essere munito di polizza temporanea di frontiera (art. 125 comma 3 lett a).
L'art. 283 dello stesso Cod. Ass.ni, al comma 1 individua le seguenti ipotesi di intervento da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada (FGVS):
1. a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
2. b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;
3. c) il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
4. d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria;
d-bis) il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera bbb), e nel periodo indicato all'articolo 1, comma 1, lettera fff), numero 4-bis), lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione;
d-ter) il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.
Lo schema normativo di ripartizione dell'obbligo risarcitorio in ipotesi di danni causati in Italia da veicoli immatricolati all'estero risulta piuttosto chiaro nella sua impostazione: la copertura di Contr ncontra, in ogni caso, il limite rappresentato dalla esistenza di una targa in corso di validità, nonché il limite della copertura assicurativa, ciò sulla base dei predetti accordi stipulati tra i corrispondenti uffici nazionali di assicurazione e riconosciuti dall'Unione europea, mentre in difetto di tali presupposti, l'obbligo di risarcire il danno graverà sull'impresa designata dal FGVS,
20 fermo restando l'onere probatorio gravante comunque sul danneggiato, anche con riferimento Contr alla sussistenza dei presupposti fondanti la copertura assicurativa da parte di del FGVS.
Sulla base delle suddette disposizioni, è obbligata al risarcimento l'impresa designata per conto Contr del FGVS, nel caso di specie , con esclusione quindi di copertura da parte di CP_1 nell'ipotesi, come quella che ci occupa, di veicolo circolante con una carta verde scaduta e, comunque, privo di copertura assicurativa, trattandosi di mancanza di assicurazione (lett. b) art. 283 Cod. Ass.ni Private.
L'inesistenza, che emerga dagli atti di causa, di valida polizza assicurativa in capo al veicolo estero e di carta verde (nel caso di specie scaduta) porta ad escludere la legittimazione passiva Contr dell in questi casi, legittimato passivo è il Fondo di Garanzia per la Vittime della Strada, correttamente invocato in giudizio dagli originari attori, odierni appellanti. Contr Va pertanto dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell
A quanto finora osservato consegue la condanna di e di Controparte_9 CP_1
nella qualità in atti, al pagamento, in favore degli appellanti, della somma di € 78.220,00 per
[...] ciascuno, calcolata all'attualità.
Su dette somme sono dovuti gli interessi compensativi, da calcolarsi nella misura legale sulle somme devalutate, all'epoca del decesso (luglio 2011) e via via annualmente rivalutate secondo i criteri fissati dalla Corte di Cassazione con la sentenza delle Sezioni Unite Civili n. 1712 del 1995
(conformi, ex multis, Cass. civ. n. 12140 del 14/06/2016 e n. 3173 del 18/02/2016).
Dalla data della sentenza, poiché il debito di valore si trasforma con la liquidazione in debito di valuta, sono dovuti sugli importi liquidati solo gli interessi legali moratori sino al soddisfo.
All'accoglimento dell'appello principale segue la condanna, in solido, degli appellati
[...]
e al pagamento della metà delle spese e competenze di entrambi i gradi di CP_9 CP_1 giudizio, che si liquidano in dispositivo in ossequio ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenendo conto della somma attribuita (decisum) in luogo di quella domandata, giusta disposto dell'art. 5 co. 1 D.M. n. 55/2014 (da ultimo, Cassazione civile sez. III, 22/03/2022, n.9237), mentre la residua metà va compensata in ragione dell'accertato concorso di colpa del trasportato, nella misura del 50%. Contr
va condannata infine alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell' evocato CP_1 in giudizio in primo grado dalla convenuta, e risultato carente di legittimazione passiva.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e da , in proprio nonché Persona_8 Parte_2 nella qualità di eredi legittimi del figlio , nei confronti dell Persona_1 CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., quale Impresa Designata, in nome e per conto
[...] della alla gestione autonoma del “Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, e CP_10
, in persona del legale rappresentante p.t., e sull'appello Controparte_2 incidentale proposto da , nella predetta qualità, avverso la sentenza n. 595/2023 CP_1
21 emessa dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, in data 28.2.2023, pubblicata il
3.3.2023, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1)accoglie l'appello principale per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna e l' , nella qualità in atti, in solido Controparte_9 CP_1 tra loro, al pagamento in favore di e da della Persona_8 Parte_2 somma di € 78.220,00 per ciascuno, oltre interessi legali sulla somma inizialmente devalutata alla data del luglio 2011 e di anno in anno rivalutata secondo gli indici ISTAT, nonché interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo sulla somma così ottenuta, a titolo di risarcimento del danno iure proprio;
2)rigetta l'appello incidentale di;
CP_1
3)dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' ; Controparte_2
4) condanna e l' , nella qualità in atti, in solido tra loro, Controparte_9 CP_1 alla rifusione, in favore degli appellanti principali, della metà delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida nella misura (già ridotta) di € 7.459,8 per compensi professionali, relativi al giudizio di primo grado, ed € 1.264,5 per esborsi ed € 7.314,6 per compensi professionali, relativi al presente giudizio di appello, oltre, per entrambi i gradi, rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, compensando tra le predette parti la residua metà delle spese;
Contr
5) condanna l , nella qualità in atti, alla rifusione, in favore di delle spese di lite CP_1 di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, per compensi professionali, per il primo grado in €
5.000,00 e per l'appello in € 5.500,00, oltre rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%,
I.V.A. e C.A.P. come per legge;
6) dichiara che per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma
1- quater d.P.R. 11/2002 per il versamento a carico dell'appellante incidentale dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis. d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 7 febbraio
2025.
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott.ssa Emma Manzionna
22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Emma Manzionna Presidente
dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 412/2023 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, I Sezione civile, n. 595/2023 del 03.03.2023
TRA
e in proprio nonché nella qualità di Parte_1 Parte_2 eredi legittimi del figlio , deceduto il 26.7.2011, elettivamente Persona_1 domiciliati in Foggia alla via Civili n. 13, presso lo studio dell'avv. Nicola Sabbetti, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
-Appellanti –
CONTRO quale Impresa Designata dal F.G.V.S., con sede in Milano, in persona del CP_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Foggia alla Via G. Rosati, n.159/A, presso lo studio dell'avv. Nicola Panunzio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
, con sede in Milano, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 elettivamente domiciliato in Bari alla Via dei Mille n. 193, presso lo studio dell'avv. Marta Russo, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Martini, giusta procura in atti
-
Appellati –
E
Controparte_3
-Appellato contumace-
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
1 Con atto di citazione notificato l'1.10.2013 , anche in nome e per conto Parte_3 del marito , nella qualità di genitori del defunto Parte_2 Persona_2
convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, l' nella qualità
[...] CP_1 di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, e , al fine di sentirli condannare in solido al Controparte_3 risarcimento del danno patito dagli attori, per la somma complessiva di € 1.221.733,90, maggiorata di interessi compensativi e rivalutazione monetaria con decorrenza dal sinistro al saldo, previa concessione di provvisionale ex artt. 147 Cod. Ass. e 5 l. 102/2006; con vittoria di spese.
A fondamento della domanda gli attori deducevano che: - in data 19.2.2011, alle ore 18,40 circa, lungo la S.S. 272, km. 2,00, in territorio di San Severo, si verificava un incidente stradale che vedeva coinvolta la vettura Mitsubishi Eclipse, di colore blu, targata M6028BA, condotta da
, nato il [...] in [...], non coperta da assicurazione Controparte_3 obbligatoria, in quanto scaduta, sulla quale era trasportato, sul sedile anteriore lato destro, accanto al conducente, ; - i Carabinieri della Compagnia di San Severo, intervenuti Persona_1 sul luogo del sinistro, accertavano, sulla base dei rilievi planimetrici e fotografici, che il predetto veicolo, nel percorrere la SS 272 direzione San Marco in Lamis, perdeva il controllo, finendo la corsa fuori dalla sede stradale, urtando contro una pianta di olive, rovesciandosi sul lato destro;
sul posto non venivano rilevati segni di frenata ed il veicolo usciva fuori strada senza provocare danni a terzi;
- sia il conducente che il trasportato riportavano lesioni personali;
- il conducente, all'esito di alcooltest, risultava positivo, essendo stato rilevato un tasso alcolemico di 2,5 g/l; - il trasportato, dapprima ricoverato in prognosi riservata presso la rianimazione dell'Ospedale civile di San Giovanni Rotondo, veniva poi ricoverato presso la casa di cura Villa dei Pini, dove decedeva il 26.7.2011, per le gravi lesioni riportate in occasione del sinistro;
- il sinistro era addebitabile alla esclusiva responsabilità del conducente, che si poneva alla guida della vettura in evidente stato di ebbrezza alcolica e, dunque, di grave alterazione psicofisica (tanto da essere stato condannato dal Tribunale di Foggia per il reato di cui all'art. 186 Cds), procedeva ad una velocità eccessiva, inosservante del limite di 50 Km/h e, comunque, inadeguata alle condizioni spazio-temporali (tanto che veniva rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia per omicidio colposo, aggravato dallo stato di ebbrezza); - la morte del figlio aveva causato danni non patrimoniali, per il grave sconvolgimento nella vita dei genitori e per le ripercussioni sul loro sistema psico-fisico, oltre che patrimoniali, per la perdita del contributo economico del figlio, operaio manovale nel settore artigianale, che, deceduto all'età di 33 anni, per altri 34 anni avrebbe potuto contribuire al sostentamento della famiglia, per complessivi € 597.333,97, e per spese funerarie.
Costituitasi in giudizio, in qualità di impresa designata dal FGVS, eccepiva in via CP_1 preliminare la carenza di legittimazione passiva, deducendo che, essendo l'auto straniera, ed Contr essendo il sinistro avvenuto in Italia, la legittimazione passiva è dell a norma degli artt. 125
2 Contr e 126 D. Lgs. 209/05, sicchè chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa l sempre in via preliminare, eccepiva la carenza di legittimazione attiva degli attori, che avevano agito quali genitori di , che non era deceduto nell'incidente, ma anzi ne era Controparte_3
l'accertato responsabile. In subordine, nel merito, contestava l'avversa domanda, sia nell'an che nel quantum, evidenziando che, come accertato in sede penale, era Controparte_3 responsabile per aver guidato in stato di ebbrezza, sicchè ogni responsabilità anche economica doveva ricadere su di lui, anche in via di rivalsa e, a tal fine, spiegava domanda riconvenzionale.
Contestava anche il quantum, non essendo stati provati i presupposti necessari per l'accoglimento della domanda;
eccepiva in ogni caso la responsabilità concorsuale della vittima, per non aver indossato la cintura di sicurezza e per essere salito sull'auto, pur conoscendo lo stato di alterazione ed ebbrezza del conducente e, quindi, assumendone il rischio. Chiedeva, pertanto, Contr previa autorizzazione alla chiamata in causa dell d al rigetto dell'istanza di provvisionale,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: dichiarare la carenza di legittimazione attiva;
dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell ed estrometterla dal giudizio;
CP_1 rigettare la domanda attorea;
dichiarare la responsabilità concorsuale paritaria del de cuius e condannare e l' pagare direttamente gli importi liquidandi;
Controparte_3 CP_4 in subordine, dichiarare la responsabilità concorsuale paritaria del de cuius e condannare
[...]
a rivalere di quanto dovrebbe essere costretta a pagare in Controparte_3 CP_1 forza della sentenza;
condannare gli attori al pagamento delle spese legali.
Ritualmente evocato in giudizio, si costituiva l , in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., che eccepiva in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva e, in via preliminare subordinata, la carenza di legittimazione attiva di Parte_3
in relazione alle domande spiegate in favore del marito;
nel merito, in via principale,
[...] accertata la responsabilità del trattore agricolo rimasto non identificato nella causazione del sinistro, respingere ogni pretesa avanzata nei confronti dell , ponendo Controparte_2
l'eventuale risarcimento a carico dell;
in via subordinata, accertata la responsabilità CP_1 di nella causazione delle lesioni che ne hanno portato al decesso, per avere lo Persona_1 stesso consapevolmente accettato il rischio connesso al trasporto, rigettare ogni pretesa;
in via ulteriormente subordinata, liquidare secondo giustizia i danni subiti dagli attori, tenuto conto del concorso di colpa ascrivibile alla vittima, per avere la stessa consapevolmente accettato il rischio connesso al trasporto e, in ogni caso, per non aver fatto uso dei presidi obbligatori di ritenzione, rigettando ogni ulteriore e maggiore pretesa. In ogni caso con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di intervento adesivo ex art. 105 c.p.c. si costituiva in giudizio Parte_2
, in qualità di genitore ed erede del defunto , nato il [...],
[...] Persona_3 riproponendo le conclusioni riportate nell'originario atto introduttivo del giudizio.
Senza alcuna attività istruttoria, con sentenza n. 595/2023, depositata il 03.03.2023, il Tribunale di
Foggia rigettava la domanda e condannava gli attori in solido alla rifusione delle spese di lite, in Contr favore della convenuta costituita e della terza chiamata CP_1
3 Avverso detta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, hanno proposto tempestivo appello e , in proprio e nella qualità di eredi Parte_1 Parte_2 legittimi di , ed hanno chiesto, previa sospensione dell'efficacia Persona_4 esecutiva, la riforma della sentenza appellata e, per l'effetto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accogliere la domanda degli attori, in proprio nonché nella qualità di eredi legittimi del compianto deceduto a causa di sinistro stradale il 26.07.2011, con condanna dei Persona_1 convenuti ( e ) in solido tra di loro, al risarcimento del danno CP_1 Controparte_3 patito (iure proprio e iure hereditatis) per la somma complessiva di € 1.221.733,90, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al soddisfo”, con rigetto delle eccezioni ed istanze sollevate dagli appellati dinanzi al Tribunale. Con vittoria di spese relative ad entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di risposta ed appello incidentale, si è costituita in giudizio quale CP_1
Impresa Designata dal FGVS, chiedendo: 1) dichiarare l'inammissibilità dell'appello e la carenza di legittimazione attiva degli appellanti;
2) rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto 3) accogliere l'appello incidentale e, per l'effetto: a) dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli originari attori con riferimento all'atto di citazione innanzi al Tribunale di Foggia;
b) dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' quale Impresa Designata dal F.G.V.S.; c) dichiarare la CP_1 responsabilità totale di;
d) dichiarare la responsabilità concorsuale, in misura Persona_1 notevolmente maggioritaria, di;
4) condannare gli odierni appellanti al Controparte_5 pagamento delle spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituito in giudizio l , che ha chiesto l'accoglimento delle seguenti Controparte_2 conclusioni: 1) in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità del gravame per il del mancato rispetto dell'art. 342 c.p.c.; 2) in via preliminare subordinata, disporre la discussione orale della causa con le modalità di cui all'art. 350 – bis c.p.c.; 3) nel merito in via principale: rigettare i motivi di gravame, con conseguente conferma della sentenza appellata, e rigetto di ogni avversa pretesa, da chiunque avanzata nei confronti del , poiché infondata in fatto e in diritto;
4) nel merito in via subordinata: in ipotesi di Pt_4 accoglimento anche parziale dei motivi di gravame e di ritenuta sussistenza di un obbligo risarcitorio in Contr capo all pur nei limiti del massimale minimo di legge, accertata la responsabilità di Persona_1
nella causazione delle lesioni che ne hanno portato al decesso, per aver lo stesso consapevolmente
[...] accettato il rischio connesso al trasporto, rigettare ogni avversa pretesa, poiché infondata;
5) nel merito in via ulteriormente subordinata: determinare e liquidare secondo giustizia i danni subiti dagli appellanti, tenuto conto del concorso di colpa ascrivibile a nella causazione delle lesioni che Persona_1 ne hanno portato al decesso, per aver lo stesso consapevolmente accettato il rischio connesso al trasporto e per non aver il predetto fatto utilizzo dei presidi obbligatori di ritenzione, rigettando ogni ulteriore e maggiore avversa pretesa, poiché infondata;
6) in ogni caso, con la vittoria di spese.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione ex artt. 350 bis - 281 sexies
c.p.c..
4 I.Il Tribunale ha rigettato la domanda così motivando:
a)non è chiaro a che titolo gli attori avessero agito, se quali congiunti danneggiati dalla morte del figlio (come emergerebbe dal contesto dell'atto di citazione) o dal PE Persona_1 decesso di (non realizzatosi a seguito del sinistro); Controparte_3
b)non è provata la legittimazione ad agire di (asserito padre del Parte_2 defunto), rappresentato per procura speciale da , in assenza di un atto Parte_3 dal quale far discendere con certezza il rapporto parentale, non essendo stati prodotti né lo stato di famiglia, né il certificato di nascita del defunto;
c)in ogni caso, la domanda nel merito non è sufficientemente provata, attesa l'insanabile discrasia tra la dinamica del sinistro descritta in citazione, e quella riportata in due missive stragiudiziali, del 11.7.2011 e del 29.7.2011, inviate al FGVS, secondo cui l'autovettura urtava contro un trattore agricolo, che improvvisamente, tagliava la strada e, nel tentativo di evitare l'impatto, sbandava ed andava a collidere contro il trattore, per poi uscire fuori strada capovolgendosi più volte;
d)le dichiarazioni rese nella fase stragiudiziale costituiscono elemento liberamente valorizzabile dal giudice, unitamente a tutti gli altri elementi di valutazione come, nel caso di specie, la scarna documentazione relativa al processo penale a carico del conducente del mezzo, ivi compresa la sentenza penale, depositata ma priva di motivazione e di attestazione di passaggio in giudicato;
e)l'insanabile contrasto tra le due versioni del fatto non è stata sanata nel corso del giudizio, avendo gli attori rinunciato alle prove orali;
f)non è provato che il decesso sia avvenuto a seguito del sinistro, atteso il tempo trascorso tra i due eventi, non potendosi escludere l'esistenza di ulteriori fattori causali scatenanti;
g)il danno, parentale e patrimoniale, non è neanche provato nel suo ammontare.
II. Motivi di appello principale.
1.Con il primo motivo gli appellanti deducono che, alla luce delle due sentenze penali del
Tribunale di Foggia, sussiste ed è accertata la responsabilità penale del conducente
[...]
in ordine alla morte del TE . Controparte_3 PE
Impugnano la sentenza nella parte in cui il primo giudice, valorizzando le due lettere di messa in mora del 2011, ha rilevato un insanabile contrasto tra la dinamica prospettata nella fase stragiudiziale (secondo cui l'autovettura Mitsubishi urtava contro un trattore agricolo che improvvisamente le tagliava la strada, da sinistra verso destra, sicchè l'auto, nel tentativo di evitare l'impatto, sbandava e andava a collidere contro il trattore, uscendo fuori strada e capovolgendosi più avanti) e quella descritta in citazione, rigettando perciò la domanda.
Sostengono che la responsabilità del TE , conducente della Controparte_6 vettura, è stata acclarata in sede penale, essendo egli stato condannato con sentenza n. 74/2016 del Tribunale di Foggia, sez. penale, divenuta irrevocabile. Al riguardo, producono solo in appello detta sentenza, deducendo che “è venuta ad esistenza dopo l'instaurazione del giudizio civile
e successivamente allo spirare dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. e, comunque, documento necessario per la decisione ex art. 345 3° comma c.p.c.”.
5 Deducono in particolare che:- nella detta sentenza si evidenzia il nesso causale tra l'incidente per cui è causa e la morte di;
-con detta sentenza Persona_1 Controparte_3 veniva anche condannato al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile
[...]
, odierna appellante, da liquidarsi in separata sede. Parte_3
Gli appellanti censurano la sentenza anche nella parte in cui il primo giudice ritiene che “non è neanche pienamente provato che il decesso sia avvenuto a seguito del sinistro, posto che dal referto della
Casa Sollievo della sofferenza del 29 marzo 2011 (prodotto dagli stessi attori), emerge lo scioglimento della prognosi “quoad vitam”, che è una espressione medica utilizzata per fare riferimento alla possibilità di sopravvivenza del paziente, mentre, a quella data, restava riservata la prognosi “quoad valetudinem”, espressione invece utilizzata per esprimere un giudizio sul recupero di un buono stato di salute (cfr. enciclopedia Treccani). Il che comporta che, se è vero che il decesso è avvenuto dopo poco tempo dal verificarsi del sinistro, non può neanche escludersi (in mancanza di un valido supporto probatorio in tal senso) la esistenza di ulteriori fattori causali che lo abbiano scatenato (quale un errore medico o anche una pregressa patologia della vittima)”.
Richiamano, ancora una volta, quanto riportato nella sentenza penale n. 74/2016, in merito all'accertamento eseguito dal C.T. del P.M. circa la causa della morte di Persona_1
(“…veniva esaminata la dott.ssa , consulente tecnico del P.M., la quale riferiva di Persona_5 aver espletato una consulenza tecnica sul corpo di nell'agosto 2011, dopo il decesso di Persona_1 questi. Tale consulente esponeva gli esiti del suo accertamento. L'incidente stradale aveva provocato nel
un trauma cranico e un trauma toracico con fratture costali;
ciò comportava insufficienza Persona_1 respiratoria che, nonostante le congrue terapie rianimatorie e riabilitative, conduceva il paziente al decesso, avvenuto il 26.07.2011. Il consulente tecnico evidenziava che esiste, pertanto, un indissolubile nesso causale tra l'incidente stradale, in cui il rimaneva coinvolto il 19.02.2011 e l'exitus dello Persona_1 stesso…”).
2.Con il secondo motivo gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto il danno non provato nel suo ammontare, sotto il profilo patrimoniale e non patrimoniale, e chiedono che, una volta acclarata la responsabilità del conducente della vettura, i convenuti vengano condannati in solido al risarcimento dei danni in favore degli appellanti.
3.Con il terzo motivo censurano la sentenza nella parte in cui il primo Giudice afferma che le spese di lite seguono la soccombenza e li condanna a pagare le spese nei confronti di . CP_1
4.Con il quarto motivo gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui il primo giudice Contr ha posto a loro carico anche le spese di lite in favore di chiamata in causa da . CP_1
5.Con il quinto motivo chiedono che, a seguito della riforma della sentenza, le spese del doppio grado vengano liquidate in loro favore.
III. Motivi di appello incidentale di . CP_1
1) Illegittimità ed erroneità della sentenza nella parte in cui non ha statuito la inammissibilità e/o carenza di legittimazione attiva degli attori.
6 Deduce l che il Tribunale, pur avendo giustamente evidenziato che gli attori hanno CP_1 agito in primo grado quali eredi di , in realtà non deceduto, Persona_6 erroneamente non ha dichiarato la carenza di legittimazione attiva degli attori, ma ha solo sollevato il dubbio, senza decidere. Sostiene pertanto che la sentenza deve essere modificata sul punto, con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'atto di citazione e/o carenza di legittimazione attiva degli attori, non essendo deceduto , ed Persona_6 essendo egli maggiorenne.
2) Illegittimità ed erroneità della sentenza nella parte in cui non ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva del F.G.V.S..
Sostiene l' che, erroneamente, il Tribunale nulla ha statuito sull'eccezione, sollevata in CP_1 primo grado, di carenza di legittimazione passiva;
deduce al riguardo che, non essendo stata provata né dedotta l'esistenza di altri veicoli responsabili, la vertenza ed il sinistro devono essere regolati dagli artt.125 e 126 del D. Lgs. n.209/05 e dal D.M. 31/08/2012, in forza dei quali la Contr legittimazione passiva è dell non è invece applicabile l'art.286 Cod. Ass.ni, non essendovi prova della presenza di un veicolo con targa italiana, responsabile dell'incidente. Conclude che la sentenza deve essere riformata, con declaratoria di carenza di legittimazione passiva dell designata dal F.G.V.S. CP_1
3) Illegittimità ed erroneità della sentenza nella parte in cui non ha statuito la responsabilità esclusiva del trasportato deceduto.
Deduce l'appellante incidentale che la sentenza ha erroneamente omesso di statuire sull'eccezione di responsabilità esclusiva del trasportato, che è salito sulla vettura, pur consapevole dello stato di notevole ebbrezza del conducente, accertato in sede medica ed in sede penale, accettando così il rischio concreto di un incidente.
4) Illegittimità ed erroneità della sentenza nella parte in cui non ha statuito sul concorso di colpa del trasportato. Deduce che, erroneamente, il Tribunale non ha rilevato che dagli atti risulta evidente che il trasportato non utilizzava la cintura di sicurezza, per cui la responsabilità deve essere a lui attribuita almeno in concorso e con percentuale notevolmente maggioritaria.
IV. Va preliminarmente rigettata l'eccezione, di inammissibilità dell'appello principale, per Contr mancato rispetto del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., sollevata da poiché la lettura complessiva dell'atto di appello consente di individuare con sufficiente chiarezza le questioni e i punti contestati dell'impugnata sentenza e le relative doglianze, nonché le argomentazioni addotte a contrasto della ratio decidendi adottata dal primo giudice, coerentemente con quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., pure novellato, secondo l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte
(cfr. Cass. Sez. U., 27199/2017) che, da ultimo, ha precisato che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione
7 da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata ( Cass., ord. 1932/2024; conf. Cass. Sez. U, n. 36481 del 13/12/2022).
V. Per una questione di ordine logico va delibato innanzitutto il primo motivo di appello incidentale proposto da , con il quale è stata reiterata l'eccezione di carenza di CP_1 legittimazione attiva degli appellanti e di inammissibilità dell'appello.
Il motivo è privo di pregio.
Dalla lettura dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado emerge con evidenza che, solo per mero errore materiale, nell'intestazione dell'atto era riportato che gli attori agivano in nome e per conto “del defunto ”, anziché del figlio “defunto Persona_7 [...]
”, e ciò non solo per l'ovvia considerazione che Persona_1 Controparte_3 non era affatto deceduto (come pure emerge chiaramente dall'atto di citazione), ma anche ove si consideri che gli attori citavano in giudizio, quale convenuto, lo stesso Controparte_3
, che chiedevano di condannare al risarcimento dei danni, in solido con .
[...] CP_1
Inoltre, dalla narrativa dell'atto di citazione e, dunque, da una lettura complessiva dell'atto, non potevano residuare dubbi circa la dinamica del sinistro, l'identità del figlio deceduto a seguito dello stesso (il trasportato ) e la qualità che gli attori avevano inteso far Persona_1 valere in giudizio, ossia quella di genitori del defunto , nonostante Persona_1
l'errore materiale, ictu oculi rilevabile.
Sotto tale profilo l'eccezione era palesemente infondata.
Quanto poi ai “dubbi”, sollevati d'ufficio dal primo giudice, in ordine alla “legittimazione ad agire di ” (rectius titolarità attiva), in assenza di alcun atto dal quale possa Parte_2 farsi discendere con certezza il rapporto parentale considerato presupposto della domanda risarcitoria, per il mancato deposito di certificazione anagrafica (stato di famiglia e certificato di nascita del defunto), deve osservarsi che la titolarità attiva del diritto fatto valere può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità, oppure svolga difese incompatibili con la negazione della titolarità. Nel caso di specie, le difese svolte dalla convenuta in primo grado e, poi, dalla terza chiamata, non solo non contenevano alcuna specifica contestazione della qualità, in capo a , di padre del defunto, ma erano incompatibili con la negazione Parte_2 di tale rapporto.
Solo per completezza deve prendersi atto che, alla luce della documentazione prodotta con l'atto di appello (primo atto successivo al rilievo di ufficio, seppure in forma dubitativa, del difetto di titolarità attiva di ) (cfr. doc. 3, certificato di stato di famiglia), nessun Parte_2 dubbio residua circa la titolarità attiva di entrambi gli odierni appellanti.
V. Il primo motivo di appello principale è fondato.
Gli appellanti hanno prodotto la sentenza penale n. 74/ 2016 emessa l'11.1.2016 dal Tribunale di
Foggia, passata in giudicato il 4.6.2016, con la quale è stato Controparte_3
8 condannato per i reati di omicidio colposo e guida in stato di ebbrezza, in relazione al sinistro occorso il 19.2.2011, a seguito del quale decedeva il TE . Persona_1
Ogni questione relativa alla tempestività del deposito, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., è irrilevante, trattandosi del deposito di sentenza passata in giudicato, pronunciata peraltro all'esito di giudizio penale dibattimentale, nel quale una delle parti dell'odierno giudizio ( Persona_8
) era costituita parte civile, ed in cui favore è stata emessa pronuncia di condanna generica
[...] al risarcimento dei danni nei confronti dell'imputato , odierno Persona_2 appellato.
Al riguardo, deve osservarsi che il rilievo dell'esistenza di un giudicato esterno non è subordinato ad una tempestiva allegazione dei fatti costitutivi dello stesso, i quali non subiscono i limiti di utilizzabilità rappresentati dalle (eventualmente) intervenute decadenze istruttorie, e la stessa loro allegazione può essere effettuata in ogni stato e fase del giudizio di merito.
Come statuito dalla Suprema Corte, l'eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito, in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte, e in considerazione del suo rilievo pubblicistico, è rilevabile d'ufficio. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di appello che nel giudizio civile di risarcimento del danno aveva ritenuto l'allegazione della sentenza penale di condanna non subordinata a decadenze e preclusioni istruttorie, potendo essere effettuata in ogni stato e fase del giudizio di merito) (Cassazione civile sez. VI, 07/01/2021, n. 48).
Trattasi di un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'eccezione di giudicato, in relazione al suo rilievo pubblicistico, come tale non limitato all'interesse delle parti e sottratto pertanto al loro potere dispositivo, non solo "non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito" (Cass. 04/11/2015, n. 22506; 17/12/2015, n. 25401;
19/10/2016, n. 21170), ma prescinde da qualsiasi volontà della parte di avvalersene" (Cass. Sez. U
n. 206 del 2001: “il rilievo dell'esistenza di un giudicato esterno non è subordinato ad una tempestiva allegazione dei fatti costitutivi dello stesso i quali non subiscono i limiti di utilizzabilità rappresentati dalle eventualmente intervenute decadenze istruttorie e la cui stessa allegazione può essere effettuata in ogni stato e grado del giudizio di merito”; in senso conforme v. Cass. n. 9050 del 2001; n. 10977 del 2001;
n. 5689 del 2003; n. 1416 del 2004).
Come chiarito dalla S.C. (cfr. Cass. 48/2021, cit., in motivazione), il rilievo pubblicistico giustifica la necessità di dare spazio all'accertamento effettuato con pronuncia passata in giudicato, anche ex officio, nel separato giudizio, indipendentemente dal rispetto dei termini di allegazione e prova e addirittura anche a prescindere dall'eventuale inerzia delle parti, purchè sempre risultante ex actis e sempre che si tratti di giudizio nel quale la questione coperta da giudicato possa essere dedotta (se, dunque, questione di fatto, sempre che si tratti di giudizio di merito).
Né può obiettarsi che la sentenza penale de qua non può spiegare alcuna efficacia nei confronti di
, che non ha partecipato al giudizio penale. CP_1
9 Il giudice civile investito della domanda di risarcimento del danno da reato deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità con pienezza di cognizione, non essendo vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale. Nondimeno, il giudice civile può legittimamente utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in cosa giudicata e fondare la decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo a tal fine al diretto esame del contenuto del materiale probatorio, ovvero ricavando tali elementi e circostanze dalla sentenza, o, se necessario, dagli atti del relativo processo, in modo da accertare esattamente i fatti materiali sottoponendoli al proprio vaglio critico;
tale possibilità non comporta però anche l'obbligo per il giudice civile, in presenza di un giudicato penale, di esaminare e valutare le prove e le risultanze acquisite nel processo penale (così Cass. 17 giugno
2013, n. 15112, sostanzialmente ribadita dalla successiva sentenza 25 giugno 2019, n. 16893, e dall'ordinanza 7 maggio 2021, n. 12164; conf., da ultimo, Cass. 25.1.2024 n. 2426).
Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte per "fatto" accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità costituita dall'accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro e le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso.
Ed ancora, “il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, ben può utilizzare, come fonte del proprio convincimento, le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato senza dover procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale:
l'obbligo di rinnovazione (imposto dall'art. 6, par. 1, Cedu, in caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado, come affermato dalla Cedu nella sentenza del 21 settembre 2010, c. Italia), Persona_9 infatti, ha rilievo solo in ambito penalistico e non è applicabile ai giudizi risarcitori civili, governati, in tema di accertamento del nesso causale tra condotta illecita e danno, dalle diverse regole probatorie del "più probabile che non" e della probabilità prevalente, a maggior ragione qualora venga richiesta in appello
l'affermazione della responsabilità del presunto danneggiante” (Cass. III, 7.11.2023 n. 30992).
Tanto premesso in punto di diritto, la domanda proposta in primo grado dagli odierni appellanti
è fondata e va accolta, nei limiti di seguito esposti.
In punto di fatto deve osservarsi che la dinamica del sinistro occorso il 19.2.2011 e le sue conseguenze, descritte nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, neanche specificamente contestate dalla convenuta, hanno trovato adeguato riscontro nelle risultanze processuali, rappresentate dalla comunicazione di notizia di reato redatta dai Carabinieri di San
Severo, con gli allegati rilievi tecnico-descrittivi, dalla documentazione medica relativa alle lesioni riportate e, poi, dal certificato attestante il decesso di , e dalla Persona_1 sentenza penale di condanna di , passata in giudicato. Controparte_3
Innanzitutto, la prova della fondatezza della domanda attorea promana da quanto riportato nella informativa di reato, relativa al sinistro stradale verificatosi alle 19:00 circa del 19.2.2011, redatta dalla Legione dei Carabinieri Puglia- Compagnia di San Severo, relativa appunto al decesso di
10 (nato in [...] il [...]), ove si legge che, il 19.2.2011, i Carabinieri della Persona_1
Centrale operativa intervenivano sul luogo del sinistro e rilevavano la presenza dell'autoveicolo
Mitsubishi Eclipse, targato M6028BA, di nazionalità bulgara, assicurato con CP_7 agenzia di Sofia, con polizza scaduta il 23/12/2010, di proprietà di Controparte_3
(nato in [...] il 17.61981) e dallo stesso condotto, con ingenti danni strutturali e di carrozzeria, sul quale era trasportato , che versava in prognosi riservata. Nella detta Persona_1 comunicazione di notizia di reato si legge che il veicolo condotto da Controparte_8
, mentre percorreva la SS 272, con direzione di marcia San Severo-San Marco in Lamis,
[...] giunto al km 2 dell'abitato di San severo, precisamente subito dopo l'entrata del casello dell'A14, perdeva il controllo, finendo la corsa fuori dalla sede stradale, terminando contro una pianta di ulivo secolare;
dopo l'impatto il mezzo si ribaltava sul lato. Sul posto non venivano rilevati segni di frenatura ed entrambi gli occupanti della vettura, sia il conducente che il passeggero, venivano trasportati a mezzo 118 presso la struttura sanitaria di San Giovanni Rotondo, presso la quale veniva effettuato test alcolemico, che aveva risultato positivo. In particolare, si accertava lo stato di ebbrezza con valore pari a 2,15 g/l a carico del conducente , al Controparte_3 quale veniva ritirata anche la patente di guida. Con sentenza del 12.3.2012 il Tribunale di Foggia- sezione distaccata di San Severo, condannava per il reato di cui Controparte_3 all'art. 186 co. 2 lett. C) Cod. strad., perché si poneva alla guida dell'autovettura Mitsubishi
Eclipse, tg. M6028BA, in stato di ebbrezza derivante dall'assunzione di bevande alcoliche, con l'aggravante di aver provocato un sinistro stradale da cui derivavano lesioni personali in danno di . Dal rapporto di Pronto Soccorso redatto il 19.2.2011 risulta che Persona_1
giungeva in estrema urgenza con il 118, a seguito di trauma stradale;
il paziente Persona_1 era in coma e con alito alcolico. La diagnosi era “multipli focolai emorragici intraparenchimali emorragia subaracnoidea subaracnoidea contusione polmone destro fratture multiple”.
Ebbene tale documentazione, prodotta nel primo grado, non è stata contestata dalla convenuta né dalla terza chiamata;
quest'ultima, invero, ha richiamato la portata delle missive stragiudiziali di messa in mora del marzo e luglio 2011, nelle quali si faceva riferimento al presunto coinvolgimento, nel sinistro, di un trattore non identificato, ma tale “dinamica alternativa” è rimasta del tutto priva di riscontri ed è stata smentita dalle successive indagini penali a carico del conducente dell'autovettura.
La ricostruzione del sinistro posta a fondamento della domanda, e riportata nella comunicazione di notizia di reato dei Carabinieri di San Severo, risulta acclarata nella sentenza penale di condanna n. 74/2016, intervenuta all'esito del giudizio penale dibattimentale a carico di
[...]
(nel quale si era costituita parte civile), che è Controparte_3 Parte_3 stato condannato per il reato di omicidio colposo, aggravato dalla guida in stato di alterazione dovuta all'abuso di sostanze alcoliche, in relazione al sinistro per cui è causa, e per il reato di cui all'articolo 186 co. I e II lett. c) D. L.vo 285/92, perché si poneva alla guida della predetta
11 autovettura in stato di ebbrezza derivante dall'uso di sostanze alcoliche, cagionando il sinistro stradale, in occasione del quale il passeggero riportava lesioni talmente gravi da decedere.
Nella sentenza penale di condanna del conducente- prova valutabile dal giudice civile anche nei confronti della compagnia convenuta, unitamente alle ulteriori risultanze istruttorie- si dà atto che i Carabinieri di San Severo, recatisi sul luogo del sinistro nell'immediatezza, riscontravano la presenza dell'autovettura Mitsubishi di colore blu fuoriuscita di strada, capovolta, totalmente distrutta, ed accertavano che non vi era stato impatto con nessun altro veicolo, che la visibilità stradale era buona e garantita dall'illuminazione artificiale. Gli operanti eseguivano sul luogo del sinistro stradale i rilievi tecnico descrittivi, in virtù dei quali appuravano che il conducente del veicolo, al km 2, perdeva il controllo, finendo fuori strada, urtando contro una pianta di olive rovesciandosi sul lato destro, e sul luogo non si rilevavano tracce di frenata;
gli stessi operanti richiedevano all'ospedale di San Severo di effettuare esame alcoltest nei confronti del conducente, identificato in , che veniva sottoposto ad accertamento alcoltest, Controparte_3 che consentiva di appurare un tasso alcolemico pari a 2,15 g/l. Accertavano che vi era anche un altro passeggero, trasportato a bordo dell'autovettura, , che versava in condizioni Persona_1 disperate, in prognosi riservata. Nella sentenza penale si dà atto che il consulente tecnico del P.M., dott.ssa , riferiva di aver espletato la consulenza tecnica sul corpo di Persona_5
nell'agosto 2012, dopo il decesso avvenuto il 26 luglio 2011, dando atto che Persona_1
l'incidente stradale aveva provocato in un trauma cranico e un trauma toracico Persona_1 con fratture costali, che comportava insufficienza respiratoria che, nonostante le congrue terapie rianimatorie riabilitative, conduceva il paziente al decesso. Il consulente evidenziava un indissolubile nesso causale tra l'incidente in cui rimaneva coinvolto e l'exitus Persona_1 dello stesso.
Il giudice penale accertava dunque che la condotta di guida tenuta dal Controparte_3
era stata connotata da colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia, in
[...] violazione della disciplina della circolazione stradale, di cui agli artt. 140, 141, 142, 186 co. 2, ponendosi alla guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze alcoliche, con tasso alcolemico pari a 2,5 g/l, e procedendo, nonostante il suddetto stato di alterazione, ad una velocità eccessiva, arguibile dall'entità consistente dei danni al veicolo e dall'assenza di tracce di frenata, velocità di certo superiore al limite previsto sul tratto stradale, pari a 50 km/h, e inadeguata in eccesso rispetto alle condizioni di tempo e di luogo, costituite dall'orario serale e dal traffico veicolare;
in ragione della condotta di guida, caratterizzata da colpa, l'imputato perdeva il controllo del veicolo, che sbandava, usciva dalla sede stradale urtando contro un albero di ulivo e rovesciandosi sul fianco destro. Sulla scorta della condivisibile consulenza effettuata dal CT del P.M. accertava che, a seguito della condotta di guida tenuta dall'imputato, era derivato il decesso del passeggero . Persona_1
Sulla scorta delle suesposte risultanze processuali, univoche e non sconfessate da elementi probatori di segno opposto o con esse incompatibili, può affermarsi che decedeva Persona_1
12 il 26.7.2011 a causa ed in conseguenza delle gravi lesioni riportate a seguito del sinistro occorso il
19.2.2011, allorchè era trasportato a bordo dell'autovettura condotta dal TE
[...]
, che usciva fuori strada per la condotta colposa del conducente, postosi Controparte_3 alla guida in stato di alterazione psicofisica causata da abuso di alcol, che procedeva a velocità eccessiva, superiore al limite di 50 km/h, e non adeguata alle condizioni di luogo e tempo in cui si verificava il sinistro.
L'accertata responsabilità del conducente nella causazione del sinistro mortale non esclude, tuttavia, ai fini risarcitori, come eccepito dalle appellate (da anche con i motivi sub 3 CP_1
e 4 dell'appello incidentale), la valutazione della condotta del danneggiato-trasportato in occasione del sinistro e la sua incidenza causale rispetto alle conseguenze dello stesso.
L'eccezione sollevata dalle appellate, in ordine alla corresponsabilità del trasportato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, 1° comma c.c., per essersi incautamente affidato ad un conducente visibilmente in stato di alterazione psicofisica e per non aver fatto uso delle cinture di sicurezza,
è fondata.
La Suprema Corte ha precisato, riguardo alla possibilità di desumere dal giudicato penale effetti preclusivi dell'accertamento in sede civile di un concorso di colpa del danneggiato, che "... poiché una concausa può bensì ridurre la responsabilità civile del danneggiante ai sensi dell'art. 1227, comma 1
c.c., ma non esclude di regola la responsabilità penale, per il principio di equivalenza causale ex art. 41 cod. pen., l'eventuale apporto causale colposo del danneggiato non necessariamente costituisce lo stesso fatto accertato dal giudice penale per gli effetti di cui all'art. 651 c.p.p. e può essere dunque invocato a proprio favore dal danneggiante convenuto in giudizio per il risarcimento." (cfr. Cass. Civ. n. 4504/2001, Cass.
Civ. n. 19387/2004, Cass. Civ. n. 4118/2004, Cass. Civ. n. 11117/2015, Cass. Civ. n. 1665/2016, Cass.
Civ. n. 15392/2018).
L'efficacia vincolante del giudicato penale riguarda l'accertamento della sussistenza e dell'illiceità penale del fatto, nonchè della sua commissione da parte dell'imputato, avuto riguardo ai suoi elementi oggettivi (condotta, nesso causale, evento). Spetta evidentemente al giudice di merito valutarne le conseguenze civilistiche, anche rispetto ai danni eventualmente evitabili dal danneggiato con l'ordinaria diligenza, a norma dell'art. 1227 c.c., non investendo quel giudicato il fatto commesso dalla persona offesa (v. Cass. n. 1665/2016, cit.) nè l'eventuale concorso della stessa nella causazione del pregiudizio (v. Cass. n. 11117/2015).
In materia di risarcimento del danno, il fatto colposo del creditore che abbia contribuito al verificarsi dell'evento dannoso (ipotesi regolata dall'art. 1227, I co. c.c.), laddove contestato, non integra né una domanda riconvenzionale né un'eccezione in senso proprio, bensì una mera difesa che deve essere esaminata anche d'ufficio dal giudice attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte (Cass. n. 6529/2011; Cass. n. 18544/2009; Cass. n.
13 24080/2008), con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cass. n. 11227/08; Cass. n. 15384/06).
Ciò premesso, ritiene la Corte che tale concorso sia ravvisabile, nella specie, non solo con riferimento al caso (configurante ipotesi di colpa specifica) del trasportato che non allaccia le cinture di sicurezza (Cass. n. 4993/2004), ma altresì nell'ipotesi (integrante violazione di colpa generica) di consapevole accettazione del rischio di essere trasportato da conducente in stato di alterazione psicofisica per l'assunzione di sostanze alcoliche (o stupefacenti).
Nel primo caso, la Suprema Corte ha evidenziato che, qualora la messa in circolazione dell'autoveicolo in condizioni di insicurezza (e tale è la circolazione senza che il trasportato abbia allacciato le cinture in violazione dell'art. 172 C.d.S.), sia ricollegabile all'azione o omissione non solo del trasportato (destinatario del dovere imposto dalla norma e della relativa sanzione), ma anche del conducente (che prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che essa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza), fra costoro si è formato il consenso alla circolazione medesima con consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell'altro e accettazione dei relativi rischi;
si verifica pertanto un'ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell'azione produttiva dell'evento (diversa da quella in cui distinti fatti colposi convergano autonomamente nella produzione dello stesso) (cfr. Cass.
n.11095/2020, Cass. n.12109/20; Cass., Sez. III, 22/06/2020, n. 12109; Cass., Sez. III, Ord.,
27/03/2019, n. 8443; Cass., Sez. III, Ord., 30/01/2019, n. 2531; Cass., Sez. III, 28/08/2007, n. 18177;
Cass., Sez. III, 11/03/2004, n. 4993 e, di recente, Cass. civ. sez. III, 22/09/2023, n.27193.
In tale situazione, deve ritenersi risarcibile, a carico del conducente del suddetto veicolo e secondo la normativa generale degli artt. 2043, 2056, 1227 c.c., anche il pregiudizio all'integrità fisica che il trasportato abbia subito in conseguenza dell'incidente, tenuto conto che il comportamento dello stesso, nell'ambito dell'indicata cooperazione, non può valere ad interrompere il nesso causale fra la condotta del conducente ed il danno, né ad integrare un valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili (v. Cass., 14/3/2017, n. 6481; Cass., 13/05/2011, n.
10526).
Ne consegue che l'omesso uso delle cinture di sicurezza, da parte di persona che abbia subito lesioni in conseguenza di un sinistro stradale, costituisce un comportamento colposo del danneggiato nella causazione del danno, rilevante ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., e legittima la riduzione del risarcimento, ove si alleghi e dimostri che il corretto uso dei sistemi di ritenzione avrebbe ridotto od addirittura eliso il danno.
Ed infatti, “l'allacciamento delle cinture di sicurezza rappresenta un fatto idoneo ad attenuare le conseguenze dannose di un sinistro, poiché l'utilizzo di tale dispositivo cautelare consente, in ipotesi di urto, di trattenere il corpo degli occupanti il veicolo legato al sedile, evitandone l'impatto contro le strutture interne e la proiezione fuori dall'abitacolo” [..] “l'omesso uso delle cinture di sicurezza, da parte di persona che abbia subito lesioni in conseguenza di un sinistro stradale, costituisce una condotta colposa del danneggiato nella causazione del danno, rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, (applicabile in tema
14 di responsabilità aquiliana in quanto richiamato dall'art. 2056 c.c.), e legittima la riduzione del risarcimento del danno” (Cass., ord., 3 settembre 2019, n. 21991).
Nel caso di specie, la natura delle lesioni riportate dal , che lo conducevano alla morte PE
(come evidenziato dal CT del P.M.), consistite in trauma cranico e toracico e fratture costali, è incompatibile con un corretto uso delle cinture di sicurezza, trattandosi di lesioni da impatto, determinate evidentemente dall'urto con il suolo, dopo che il veniva sbalzato fuori dalla PE vettura (i Carabinieri, al loro arrivo, non rinvenivano nella vettura alcuno degli occupanti), a seguito del violento impatto con l'albero ed il ribaltamento della vettura. L'uso della cintura di sicurezza avrebbe trattenuto il passeggero nella vettura e, evidentemente, provocato lesioni di altra natura.
Quanto all'ulteriore profilo legato al concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, I co. c.c., in relazione alla consapevole accettazione del rischio di essere trasportato da conducente in stato di alterazione psicofisica per l'assunzione di sostanze alcoliche, gli accertamenti condotti sulla persona del conducente hanno consentito di appurare un tasso Controparte_3 alcolico risultato pari a 2,15 g/l, di gran lunga superiore, quindi, al valore limite prescritto dal
Codice della Strada (pari a 0,50 g/l). Si considerino, in particolare, gli effetti che un tale stato di ebbrezza comporta sull'individuo alla luce della “Tabella descrittiva dei principali sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica (Art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007 n. 117 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 2 ottobre 2007, n. 160)” pubblicata dal Ministero della salute, dalla quale risulta che, rispetto ad una concentrazione di alcol nel sangue da 1,6 a 3 g/l, le
“sensazioni più frequenti” sono “Stordimento, aggressività, stato depressivo, apatia, letargia” mentre gli
“effetti progressivi e abilità compromesse” sono rappresentati da “Compromissione grave dello stato psicofisico, comportamenti aggressivi e violenti, difficoltà marcata a stare in piedi o camminare, stato di inerzia generale, ipotermia, vomito”.
Non vi è dubbio che, a fronte di tali effetti, immediatamente percepibili (per quanto variabili da soggetto a soggetto) da ogni persona di media attenzione e prudenza, il trasportato fosse ben consapevole del superamento da parte del conducente del tasso alcolico consentito e che, altrettanto consapevolmente, si fosse posto in una situazione tale per cui si sarebbe potuto produrre a proprio danno un evento pregiudizievole, accettandone il rischio o comunque non evitandolo.
In particolare, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, all'effettiva possibilità per il danneggiato di rendersi conto dello stato di alterazione psicofisica in cui si trovava il TE
(considerato che anche la vittima risultava avere alito alcolico all'atto dell'arrivo in ospedale, è fondatamente sostenibile che i due avessero assunto insieme sostanze alcoliche) e, dunque, alla gravità di colpa del danneggiato, va ulteriormente ridotto il risarcimento per i danni patiti dai congiunti del defunto ex art. 1227 comma 1° c.c..
Alla luce di tali premesse, questa Corte aderisce al principio di diritto espresso, in materia, dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale “il concorso colposo del danneggiato, che comporta ex
15 art. 1227 primo comma c.c. la conseguente e proporzionale riduzione della responsabilità del danneggiante,
è configurabile non solamente in caso di cooperazione attiva del danneggiato nel fatto dannoso posto in essere dal danneggiante ma in tutti i casi in cui il danneggiato si esponga volontariamente ad un rischio superiore alla norma, in violazione di norme giuridiche o di regole comportamentali di prudenza avvertite come vincolanti dalla coscienza sociale del suo tempo, con una condotta (attiva o omissiva che sia) che si inserisca come antecedente causale necessario nel processo causale che culmina con il danno da lui subito”
(Cass. n. 11698/14)
La S.C. ha ritenuto che anche la mera consapevolezza, da parte di un soggetto, di porsi in una situazione da cui consegua una più o meno elevata probabilità che si produca a suo danno un evento pregiudizievole - ovvero l'esposizione volontaria al rischio - a cui non sia collegata alcuna azione o omissione di un comportamento avente un diretto apporto causale rispetto al verificarsi del sinistro, possa integrare una corresponsabilità del danneggiato idonea a ridurre proporzionalmente l'area di responsabilità del danneggiante, in quanto viene a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento.
Ritiene in definitiva la Corte che l'evento morte sia imputabile, per effetto delle anzidette omissioni ed azioni colpose della vittima, nella misura del 50% a carico del conducente e nella misura del 50% a carico del danneggiato (per essere salito a bordo di autoveicolo condotto da soggetto visibilmente alterato dall'uso di alcol, esponendosi così ad elevato rischio di incidente,
e per avere omesso di allacciare la cintura di sicurezza).
Passando alla liquidazione dei danni pretesi dagli appellanti, in qualità di prossimi congiunti, i genitori del trasportato deceduto hanno chiesto la liquidazione del danno iure proprio per perdita del rapporto parentale e danno patrimoniale, per il venir meno della contribuzione economica da parte del figlio e per spese funerarie.
Quanto al danno iure proprio da perdita del rapporto parentale, in caso di uccisione del congiunto, ciascuno dei familiari prossimi congiunti è titolare del risarcimento del danno non patrimoniale c.d. parentale, conseguente alla lesione di valori fondamentali della persona che si esplicano nella comunità familiare e che si concretano nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, nonché all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana, nell'ambito della famiglia riconosciuta e tutelata dagli artt. 2, 29, 30 Cost.
Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere fatto oggetto di prova, posta chiaramente a carico di chi ne chiede il risarcimento. Il giudice deve decidere iuxta alligata et probata, secondo le prove, anche in via presuntiva, dedotte dalla parte e quale danno conseguenza (cfr. Cass. 8 ottobre 2007, n. 20987). Gli elementi dai quali trarre il convincimento in ordine alla sussistenza del pregiudizio discendente dalla lesione del vincolo familiare hanno solitamente natura indiziaria e sono costituiti dall'intensità del vincolo familiare, dalla situazione di convivenza, dalla consistenza del nucleo familiare, dalle abitudini di vita, dall'età della vittima e dei singoli superstiti (Cass. 21 gennaio 2011, n. 1410; 12 giugno 2006, n. 13546; 15 luglio 2005, n. 15022; 19
16 agosto 2003, n. 12124). Infatti, qualora venga in rilievo il danno lamentato per la perdita di uno stretto congiunto, nei termini sopra precisati, l'estinzione del rapporto parentale costituisce di per sé un fatto noto dal quale il giudice può desumere, ex art. 2727 c.c., che i congiunti dello scomparso abbiano patito una sofferenza interiore tale da determinare un'alterazione della loro vita di relazione e da indurli a scelte di vita diverse da quelle che avrebbero altrimenti compiuto, sicché nel giudizio di risarcimento del relativo danno non patrimoniale incombe al danneggiante dimostrare l'inesistenza di tali pregiudizi (Cass. 13 maggio 2011, n. 15027, in tema di danno subito dai genitori per la perdita del figlio), potendo il difetto di stabile coabitazione con lo scomparso assurgere ad indice sintomatico idoneo ad incidere non già sulla sussistenza del danno, bensì sull'entità della perdita subita e, decurtandolo, sull'ammontare del risarcimento da liquidarsi
(Cass. 7 luglio 2010, n. 7018).
Sussiste il diritto al risarcimento del danno in ragione del vincolo di parentela con la vittima del sinistro, rapporto che è assistito, nella sua consistenza, da salde presunzioni, tenuto conto del fatto che, come detto, lo stretto vincolo familiare con la vittima consente comunque di presumere, fino a prova contraria – nel caso di specie non offerta dalla convenuta costituita, su cui gravava il relativo onere -, l'esistenza del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale. Ed invero, il danno non patrimoniale correlato alla lesione del rapporto parentale intrattenuto dai genitori con il giovane congiunto, può ritenersi esistente, in via presuntiva, integrando la perdita del rapporto parentale una lesione dei diritti inviolabili della famiglia aventi rango costituzionale e si risolve, oltre che nella sofferenza transeunte che naturalmente consegue alla perdita di un congiunto e che entra a comporre l'area del danno risarcibile per pregiudizi di natura non patrimoniale alla persona, nell'apporto affettivo e solidale del congiunto estinto.
Per la liquidazione del danno, da eseguirsi secondo una valutazione equitativa, la Corte ritiene di applicare il criterio di liquidazione contenuto nelle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano che, nella loro versione pubblicata nel giugno del 2022 (quindi aggiornata nel 2024), costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto idoneamente modificate introducendo il sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice"), che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione, in casi in cui esse si rivelino inadeguate a fronte della estrema particolarità della situazione (tanto in ossequio a Cass. n. 37009/2022 e, poi, Cassazione civile sez.
III - 09/06/2023, n. 16468).
Ne consegue che agli attori-odierni appellati, genitori di , va Persona_1 riconosciuta iure proprio, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, la somma di €
156.440,00 ciascuno, tenuto conto dell'età della vittima primaria all'epoca del decesso, 33 anni (22
17 punti), dell'età delle vittime secondarie, entrambe cinquantatreenni (18 punti) e del valore del punto, pari ad € 3.911,00, mentre riguardo alle ulteriori voci il punteggio è 0 (zero), tenuto conto del fatto che le parti nulla hanno allegato nel giudizio di primo grado (né tantomeno provato) riguardo alla convivenza o meno con la vittima, alla composizione del nucleo familiare (e, dunque, al numero di altri superstiti) e ad una particolare intensità del rapporto affettivo.
Al riguardo, deve osservarsi che su tali profili non possono valere le presunzioni, dovendo parte attrice provare in concreto e con certezza lo stato di famiglia, la convivenza o meno, e allegare e provare specifiche circostanze da cui inferire un rapporto affettivo di intensità particolare, che supera quello ordinario intercorrente tra genitore e figlio.
Nulla invece gli appellanti hanno provato in ordine al pregiudizio biologico iure proprio.
Quanto poi al danno patrimoniale, nulla può essere innanzitutto riconosciuto per spese funerarie, pretese nella misura di € 6.000,00, in difetto di adeguata prova al riguardo. Gli appellanti in primo grado si sono limitati a depositare un documento (sub 14 del fascicolo attoreo) qualificato “copia spese funerarie”, che, tuttavia, non è redatto in lingua italiana (né è accompagnato da una traduzione, tantomeno giurata), del quale non è dato assolutamente conoscere il contenuto, anche perché poco leggibile.
È vero che le spese funerarie, sostenute dagli eredi della persona deceduta per atto illecito, costituiscono una voce di danno ineliminabile e possono essere liquidate anche in mancanza di specifica dimostrazione della precisa entità della somma corrisposta a tale scopo, occorrendo, tuttavia, fornire al giudice i dati dai quali desumere, almeno approssimativamente, i parametri cui commisurare la valutazione, sia pure con riferimento al costo medio delle onoranze funebri della zona in questione (in tal senso, Cassazione civile sez. III, 06/12/2018, n. 31542); tuttavia, nel caso in questione, nessun elemento è stato fornito dagli appellanti a tale scopo, una volta esclusa la rilevanza probatoria del predetto documento.
Nulla, infine, può essere liquidato agli appellanti a titolo di danno patrimoniale da venir meno della contribuzione del figlio al sostentamento familiare: al riguardo, gli attori in primo grado avevano dedotto che il figlio , con il proprio lavoro dipendente, garantiva una fonte di PE sostentamento per il nucleo familiare, ed avevano depositato documentazione attestante il reddito dallo stesso percepito quale operaio manovale ed una CTP, con il calcolo della proiezione dei redditi che lo stesso avrebbe percepito in futuro.
Null'altro hanno provato gli appellanti a fondamento della pretesa di danno patrimoniale.
Ritiene la Corte che gli appellanti non abbiano fornito adeguata prova del danno vantato, , ove si consideri che affinché i genitori di una persona di giovane età, deceduta per colpa altrui, possano ottenere il risarcimento del danno patrimoniale per la perdita degli emolumenti che il figlio avrebbe loro verosimilmente elargito ove fosse sopravvissuto, non è sufficiente dimostrare né la convivenza tra vittima ed aventi diritto (convivenza che, nel caso di specie, neppure è stata dimostrata dagli appellanti), né la titolarità di un reddito da parte della prima, ma è necessario
18 dimostrare che la vittima contribuiva stabilmente ai bisogni dei genitori, prova che, nel caso di specie, non è stata affatto fornita.
Per ottenere il risarcimento di tale tipo di danno, l'attore ha l'onere di provare - anche per presunzioni, ex art. 2727 c.c. - una stabile contribuzione del defunto in proprio favore Cass., sez.
III, 17-11-1999, n. 12756; Cass., sez. III, 12-10-1998, n. 10085).
Neanche la mera convivenza col defunto, pur costituendo un indizio in tal senso, è sufficiente - da sola - a far presumere l'esistenza d'una stabile contribuzione del defunto in favore dei congiunti superstiti (Cass., sez. III, 1210-1998, n. 10085, la quale peraltro aggiunge che neppure le condizioni socioeconomiche della famiglia possono costituire l'unico elemento di valutazione delle aspettative dei congiunti ad un contributo economico da parte del familiare prematuramente scomparso, dovendosi tener conto di dati ulteriori, fra i quali l'attività esercitata dai genitori e dagli altri congiunti). Nel caso in esame, gli attori nulla hanno provato - né chiesto di provare - al riguardo;
non avendo minimamente fornito la prova di una contribuzione economica da parte del figlio defunto al menage familiare, nulla può essere liquidato in loro favore al riguardo.
In conclusione, deve rammentarsi che in caso di concorso della condotta colposa della vittima di un illecito mortale nella produzione dell'evento dannoso (nel caso di specie 50%), il risarcimento del danno patito iure proprio dai congiunti della vittima deve essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di colpa ad essa ascrivibile (Sez. 3, Sentenza n. 8127 del 23.4.2020;
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10220 del 26/04/2017; conforme Sez. 3 -, Sentenza n. 4208 del 17/02/2017, tra le tante). Ne consegue che a ciascuno degli appellanti va riconosciuta la somma di € 78.220,00, calcolata all'attualità.
Al pagamento di detta somma vanno condannati, in solido, il responsabile Controparte_9
e , nella qualità di Impresa Designata dal FGVS, legittimata passiva in caso
[...] CP_1 di sinistro cagionato da veicolo immatricolato all'estero e con targa estera, ma non assicurato, come nel caso di specie.
Non è contestato, infatti, nel caso di specie, che la vettura a bordo della quale era trasportato
, recante targa estera, era priva di copertura assicurativa, essendo scaduta la carta Persona_1 verde.
Se l'incidente avviene con un'auto straniera che non è assicurata, il risarcimento avviene tramite la Consap, che si servirà delle risorse del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Tanto comporta l'infondatezza del secondo motivo di appello incidentale proposto da CP_1
[...]
Nel caso di specie, invero, non si applicano gli artt. 125 e 126 Codice delle Assicurazioni private
(D. L.vo 209/2005), ma la norma di cui all'art. 283 Cod. Ass.ni. Contr Ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 209/2005, l nterviene per i veicoli immatricolati o registrati in stati esteri che abbiano assolto, per la durata della permanenza in Italia, l'obbligo di assicurazione, sulla base di convenzioni stipulate con gli omologhi Uffici Nazionali di
19 Assicurazione (Bureaux) costituiti negli altri Paesi aderenti al sistema della carta verde, governato dal Consiglio dei Bureaux.
Sulla base di quanto disposto dall'art. 125 Cod. Ass.ni e degli accordi stipulati tra i corrispondenti Contr uffici nazionali, la copertura assicurativa di ussiste alle seguenti condizioni:
– in ipotesi di veicolo di un Paese membro dello Spazio economico europeo o di Svizzera, Serbia,
RR (cfr. elenco contenuto nell'art. 5 del DM 86/2008, tra cui è compresa la Bulgaria) è sufficiente che il veicolo al momento dell'incidente sia munito di targa in corso di validità, vigendo tra tali Paesi la presunzione di assolvimento dell'obbligo assicurativo (art. 125 comma 3 lett. b e comma 4).
– in caso di veicolo estero immatricolato in un Paese che non fa parte dello Spazio economico europeo, questo deve essere munito di carta verde il cui stato di validità alla data dell'incidente sia stato confermato dall'assicuratore estero o dal Bureau del Paese di origine del veicolo (art. 125 comma 3 lett. c).
– in caso di veicolo estero extra-comunitario, questo deve essere munito di polizza temporanea di frontiera (art. 125 comma 3 lett a).
L'art. 283 dello stesso Cod. Ass.ni, al comma 1 individua le seguenti ipotesi di intervento da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada (FGVS):
1. a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
2. b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;
3. c) il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
4. d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria;
d-bis) il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera bbb), e nel periodo indicato all'articolo 1, comma 1, lettera fff), numero 4-bis), lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione;
d-ter) il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.
Lo schema normativo di ripartizione dell'obbligo risarcitorio in ipotesi di danni causati in Italia da veicoli immatricolati all'estero risulta piuttosto chiaro nella sua impostazione: la copertura di Contr ncontra, in ogni caso, il limite rappresentato dalla esistenza di una targa in corso di validità, nonché il limite della copertura assicurativa, ciò sulla base dei predetti accordi stipulati tra i corrispondenti uffici nazionali di assicurazione e riconosciuti dall'Unione europea, mentre in difetto di tali presupposti, l'obbligo di risarcire il danno graverà sull'impresa designata dal FGVS,
20 fermo restando l'onere probatorio gravante comunque sul danneggiato, anche con riferimento Contr alla sussistenza dei presupposti fondanti la copertura assicurativa da parte di del FGVS.
Sulla base delle suddette disposizioni, è obbligata al risarcimento l'impresa designata per conto Contr del FGVS, nel caso di specie , con esclusione quindi di copertura da parte di CP_1 nell'ipotesi, come quella che ci occupa, di veicolo circolante con una carta verde scaduta e, comunque, privo di copertura assicurativa, trattandosi di mancanza di assicurazione (lett. b) art. 283 Cod. Ass.ni Private.
L'inesistenza, che emerga dagli atti di causa, di valida polizza assicurativa in capo al veicolo estero e di carta verde (nel caso di specie scaduta) porta ad escludere la legittimazione passiva Contr dell in questi casi, legittimato passivo è il Fondo di Garanzia per la Vittime della Strada, correttamente invocato in giudizio dagli originari attori, odierni appellanti. Contr Va pertanto dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell
A quanto finora osservato consegue la condanna di e di Controparte_9 CP_1
nella qualità in atti, al pagamento, in favore degli appellanti, della somma di € 78.220,00 per
[...] ciascuno, calcolata all'attualità.
Su dette somme sono dovuti gli interessi compensativi, da calcolarsi nella misura legale sulle somme devalutate, all'epoca del decesso (luglio 2011) e via via annualmente rivalutate secondo i criteri fissati dalla Corte di Cassazione con la sentenza delle Sezioni Unite Civili n. 1712 del 1995
(conformi, ex multis, Cass. civ. n. 12140 del 14/06/2016 e n. 3173 del 18/02/2016).
Dalla data della sentenza, poiché il debito di valore si trasforma con la liquidazione in debito di valuta, sono dovuti sugli importi liquidati solo gli interessi legali moratori sino al soddisfo.
All'accoglimento dell'appello principale segue la condanna, in solido, degli appellati
[...]
e al pagamento della metà delle spese e competenze di entrambi i gradi di CP_9 CP_1 giudizio, che si liquidano in dispositivo in ossequio ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenendo conto della somma attribuita (decisum) in luogo di quella domandata, giusta disposto dell'art. 5 co. 1 D.M. n. 55/2014 (da ultimo, Cassazione civile sez. III, 22/03/2022, n.9237), mentre la residua metà va compensata in ragione dell'accertato concorso di colpa del trasportato, nella misura del 50%. Contr
va condannata infine alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell' evocato CP_1 in giudizio in primo grado dalla convenuta, e risultato carente di legittimazione passiva.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e da , in proprio nonché Persona_8 Parte_2 nella qualità di eredi legittimi del figlio , nei confronti dell Persona_1 CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., quale Impresa Designata, in nome e per conto
[...] della alla gestione autonoma del “Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, e CP_10
, in persona del legale rappresentante p.t., e sull'appello Controparte_2 incidentale proposto da , nella predetta qualità, avverso la sentenza n. 595/2023 CP_1
21 emessa dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, in data 28.2.2023, pubblicata il
3.3.2023, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1)accoglie l'appello principale per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna e l' , nella qualità in atti, in solido Controparte_9 CP_1 tra loro, al pagamento in favore di e da della Persona_8 Parte_2 somma di € 78.220,00 per ciascuno, oltre interessi legali sulla somma inizialmente devalutata alla data del luglio 2011 e di anno in anno rivalutata secondo gli indici ISTAT, nonché interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo sulla somma così ottenuta, a titolo di risarcimento del danno iure proprio;
2)rigetta l'appello incidentale di;
CP_1
3)dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' ; Controparte_2
4) condanna e l' , nella qualità in atti, in solido tra loro, Controparte_9 CP_1 alla rifusione, in favore degli appellanti principali, della metà delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida nella misura (già ridotta) di € 7.459,8 per compensi professionali, relativi al giudizio di primo grado, ed € 1.264,5 per esborsi ed € 7.314,6 per compensi professionali, relativi al presente giudizio di appello, oltre, per entrambi i gradi, rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, compensando tra le predette parti la residua metà delle spese;
Contr
5) condanna l , nella qualità in atti, alla rifusione, in favore di delle spese di lite CP_1 di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, per compensi professionali, per il primo grado in €
5.000,00 e per l'appello in € 5.500,00, oltre rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%,
I.V.A. e C.A.P. come per legge;
6) dichiara che per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma
1- quater d.P.R. 11/2002 per il versamento a carico dell'appellante incidentale dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis. d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 7 febbraio
2025.
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott.ssa Emma Manzionna
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