Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 07/04/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00653/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00540/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 540 del 2024, proposto da
Il Monello - Associazione di Promozione Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sonia Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
del decreto ingiuntivo del 12 gennaio 2022, n. 18, del Tribunale di Vibo Valentia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 il dott. Federico Baffa;
Premesso che:
- con decreto ingiuntivo del 12 gennaio 2022, n. 18, il Tribunale di Vibo Valentia ha condannato l’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia al pagamento, in favore di “Il Monello” Associazione di promozione sociale, della complessiva somma di “€ 148.080,00, oltre interessi, come da domanda, nonché le spese della presente procedura che si liquidano in €406,50 per spese ed € 2.135,00 per compenso, oltre C.P.A., I.V.A. Il rimborso forfettario ex art. 2DM 10 marzo 2014 n. 55 (in misura pari al 15%), come per legge”;
- il decreto non è stato opposto, divenendo definitivamente esecutivo, come da attestazione della Cancelleria, e il titolo esecutivo è stato notificato in data 20 maggio 2022;
- con ricorso notificato in data 11 marzo 2024, depositato nella Segreteria in data 25 marzo 2024, il creditore ha adito questo Tribunale Amministrativo Regionale per l’esecuzione del giudicato nascente dal titolo, chiedendo che sia ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme ivi indicate;
- parte ricorrente avanza, altresì, richiesta di interessi e di pagamento delle spese di registrazione del provvedimento, ancora non liquidate;
- l’amministrazione non si è costituita in giudizio;
Considerato che:
- l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria della parte ricorrente, basata sulla decisione giurisdizionale di cui sopra, che risulta passata in giudicato;
- l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale;
- sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
- in ordine alla domanda sugli interessi, come ha previsto il titolo che ha usato l’espressione “come da domanda”, devono dirsi dovuti gli interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo, secondo la richiesta contenuta nel ricorso per ingiunzione;
- quanto alla spesa di registrazione del provvedimento, non può esserne allo stato chiesta la condanna in quanto non ancora liquidata;
Ritenuto pertanto che:
- in accoglimento del ricorso in esame, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di ottemperare integralmente al giudicato nascente dalla decisione innanzi richiamata, detratto quanto già eventualmente pagato;
- è opportuno, al riguardo, assegnare all’amministrazione il termine di giorni 60 per l’adempimento, decorrente dalla data di notifica della presente sentenza;
- in caso di inerzia dell’amministrazione oltre il predetto termine, a tanto debba provvedere, quale Commissario ad acta, il Prefetto di Vibo Valentia, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, provvederà, scaduto il termine di 60 giorni, a seguito di istanza della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione, nonché a corrispondere le spese liquidate con la presente sentenza;
- in caso di intervento del Commissario ad acta, il compenso a quest’ultimo spettante, sarà liquidato, dietro sua richiesta, con separato decreto, e dovrà essere posto a carico dell’amministrazione inadempiente;
- le spese di giudizio, liquidate nella misura fissata in dispositivo debbano essere poste, come già anticipato, a carico dell’amministrazione inadempiente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:
a) dichiara l’obbligo della Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia di provvedere, entro 60 giorni dalla notificazione a cura della ricorrente della presente sentenza, all’esecuzione del giudicato nascente dal decreto di cui in epigrafe mediante pagamento delle somme in essa indicate, al netto delle somme già corrisposte;
b) nomina Commissario ad acta il Prefetto di Vibo Valentia, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, affinché provveda a quanto previsto sub a), scaduto il termine di 60 giorni, entro i successivi 90 giorni decorrenti da apposita istanza della parte ricorrente, ove l’amministrazione non abbia provveduto;
c) condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia al pagamento, in favore di parte ricorrente, di spese e competenze del presente giudizio che liquida in € 2.852,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
Federico Baffa, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Federico Baffa | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO