Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 28/03/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1111/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 1111/2025 V.G. promossa da
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12 gennaio 1984;
e
, C.F. , nato a [...]_1 C.F._2
(RE) il 18 settembre 1982; entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Lorenzo Munari come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Reggio Emilia, Via P.C. Cadoppi n. 8
- ricorrenti -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
1 di 8
1) I conviventi sono autorizzati a vivere separati, liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove più ritengano opportuno.
A tal fine i conviventi fin d'ora dichiarano che:
- la SI.ra manterrà la propria residenza in Scandiano (RE), Pt_1
Viale Martiri della Libertà n. 34, con gli arredi ivi esistenti, con la figlia minorenne;
Per_1
- il SI. provvederà a trasferire la propria residenza, ritirando CP_1 ogni suo effetto personale dalla casa familiare.
2) I successivi mutamenti di residenza dovranno essere comunicati tra le parti a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
3) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad Per_1 entrambi i genitori con residenza prevalente presso la madre,
. I genitori dovranno esercitare congiuntamente la Parte_1 responsabilità genitoriale sulla figlia in modo che le decisioni di maggior interesse riguardanti educazione, istruzione, salute ed impegni ricreativi del minore dovranno essere prese congiuntamente dai genitori di comune accordo e tenuto conto delle capacità ed inclinazioni ed aspirazioni naturali dello stesso. La responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni relative all'ordinaria conduzione di vita di sarà esercitata in via esclusiva da ciascun genitore Per_1 durante i periodi di convivenza della minore con le stesse.
4) Salvo diverso accordo fra i genitori il SI. potrà vedere e CP_1 tenere con sé a fine settimana alterni dal sabato fino alla Per_1 domenica sera quando il padre la riaccompagnerà a casa della madre;
ogni settimana il lunedì ed il mercoledì, entrambi i giorni dall'uscita di scuola fino al riaccompagno a scuola la mattina successiva.
, trascorrerà in modo alterno la vigilia di Natale con un Per_1 genitore ed il giorno di Natale con l'altro, così come trascorrerà in modo alterno il giorno di Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro genitore, nonché trascorrerà in modo alterno Capodanno con un genitore e il primo dell'anno con l'altro;
2 di 8 Durante le vacanze estive trascorrerà un periodo di almeno Per_1
2 settimane con ciascun genitore, in particolare, trascorrerà Per_1 con il padre le due settimane centrali del mese di Agosto, ovvero la seconda e terza settimana del mese, mentre trascorrerà con la madre l'ultima settimana di Luglio e la prima di Agosto.
5) Per quanto attiene al piano genitoriale si espone quanto segue.
frequenta la scuola materna “Gelsi di Scandiano” a tempo Per_1 pieno con entrata dalle ore 7.30 ed uscita alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì (sabato non c'è scuola) ed il prossimo anno scolastico rimarrà nella medesima scuola materna.
Il trasporto scolastico viene svolto dalla madre tranne il martedì mattina e giovedì mattina che verrà svolto dal padre;
il ritiro invece verrà svolto dai nonni materni il martedì e giovedì fino al rientro da lavoro della madre, tranne il lunedì, mercoledì e venerdì che verrà svolto dai nonni paterni fino al rientro da lavoro del padre (lunedì e mercoledì) e della madre (il venerdì).
Il mese di luglio, durante la chiusura scolastica, rimarrà con Per_1
i nonni paterni e/o materni fino alle 13.30, quando la madre rientrerà da lavoro.
Al momento non segue altre attività e/o impegni extra Per_1 scolastici.
6) Il SI. si obbliga a versare entro il 10 di ogni mese a CP_1 mezzo bonifico bancario alla SI.ra , quale contributo al Pt_1 mantenimento della figlia la somma di € 400,00 Per_1
(quattrocento/00).
Tali somme verranno aggiornate annualmente secondo gli indici Istat.
I genitori suddivideranno nella misura del 70% a carico del SI.
e 30% a carico della SI.ra le spese extra assegno CP_1 Pt_1 necessarie per la figlia, come da protocollo del Tribunale di Reggio
Emilia del 12.06.2023 che di seguito si riporta:
SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE CHE NON RICHIEDONO IL
PREVENTIVO ACCORDO:
3 di 8 a. Visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante, erogate dal SSN.
b. Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture pubbliche o private convenzionate, erogati dal SSN.
c. Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie, in genere, erogate dal SSN.
d. Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici
(motoria) se prescritti ed erogati dal SSN.
e. Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante, ad eccezione dei medicinali da banco.
f. Interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private, erogati dal SSN.
g. Cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base o dallo specialista, presso strutture pubbliche o private convenzionate, erogati dal SSN.
SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE CHE RICHIEDONO IL
PREVENTIVO ACCORDO:
a. Visite specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione.
b. Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritti dal pediatra o dal a. medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogate dal SSN.
b. Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera professione.
c. Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditivi e protesici (motoria) se prescritti ma non erogati dal SSN.
d. Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private.
4 di 8 e. Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia).
f. Cicli di psicoterapia, psicomotricità, logopedia e ogni altro trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate.
SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE CHE NON RICHIEDONO IL
PREVENTIVO ACCORDO:
a. Tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici.
b. Libri di testo e materiale scolastico di corredo di inizio anno anche per la scuola privata.
c. Assicurazione e contributo volontario richiesto dalla scuola.
d. Dotazione informatica (pc/tablet ecc.) richiesta dalla scuola o connessa al programma di studio o ai bisogni educativi specifici
(BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio.
e. Le rette per l'asilo nido e della scuola dell'infanzia presso istituti pubblici, al netto del costo della mensa scolastica.
f. Gite scolastiche senza pernottamento.
g. Trasporto pubblico da e per la scuola.
SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE CHE RICHIEDONO IL
PREVENTIVO ACCORDO:
a. Rette e tasse scolastiche e universitarie di istituti privati.
b. Corsi di formazione post diploma, di specializzazione, master e corsi post laurea in Italia e all'estero.
c. Gite scolastiche con pernottamento.
d. Corsi di recupero e lezioni private.
e. Le rette per l'asilo nido e della scuola dell'infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica.
f. Alloggio presso la sede universitaria, comprese utenze e oneri condominiali.
g. Corsi privati di lingua straniera.
5 di 8 SPESE EXTRA-SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE CHE NON
RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a. Pre-scuola e dopo-scuola e servizio di baby sitting, laddove la necessità coincida con gli orari lavorativi di entrambi i genitori.
b. Centro ricreativo estivo.
c. Un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura, etc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura.
d. Spese necessarie per il conseguimento della patente di tipo B.
e. Spese di manutenzione, assicurazione e bollo del mezzo di trasporto quando acquistato in accordo fra i genitori per il figlio.
SPESE EXTRA-SCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE DA
DOCUMENTARE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a. Il secondo corso, ovvero gli ulteriori corsi oltre al primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura, etc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura.
b. Viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero.
c. Mezzo di trasporto in proprietà esclusiva dei figli.
7) Le spese extra-assegno che richiedono il preventivo accordo devono essere proposte in forma scritta (WhatsApp, sms, email, ecc.) all'altro genitore, il quale dovrà manifestare l'eventuale. motivato dissenso in forma scritta entro 10 giorni dalla richiesta, in difetto, il silenzio sarà considerato come consenso alla spesa. Il genitore che ha anticipato le spese extra assegno è tenuto a consegnare, entro 30 giorni, idonea documentazione attestante l'effettivo esborso sostenuto all'altro genitore, il quale dovrà eseguire il rimborso pro quota entro i 15 giorni successivi.
8) L'assegno unico verrà percepito interamente dalla sig.ra Pt_1 sul suo conto personale acceso in Bper Banca.
9) Il SI. continuerà a pagare integralmente le rate del CP_1 mutuo ipotecario acceso per l'acquisto della casa familiare sita in
Scandiano (RE), Viale Martiri della Libertà n. 34, come indicato al
6 di 8 precedente punto b) e c) fino all'estinzione dello stesso senza alcun diritto di rivalsa, per il quale il sig. rinuncia fin da subito in CP_1 caso di vendita dell'immobile, a seguito delle rate pagate. Inoltre
l'immobile fintanto che sia residenza della minore non potrà essere messo in vendita senza consenso di entrambi.
10) I dichiarano di aver già definito e regolato ogni questione Pt_2 economica e patrimoniale fra gli stessi esistente.
11) I si impegnano ad estinguere il conto corrente comune Pt_2 acceso presso Fideuram.
12) Ciascun coniuge sosterrà le spese e compensi del legale incaricato.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso a domanda congiunta ex art. 473 bis.51 c.p.c., sottoscritto personalmente e depositato in data 4 marzo 2025,
e , già conviventi more uxorio, Controparte_1 Parte_1 hanno chiesto recepirsi le condizioni concordate per l'affidamento della loro figlia (nata il [...]) nonché per gli Per_1 ulteriori profili economici attinenti al mantenimento della stessa.
Con provvedimento in data 7 marzo 2025 è stato disposto lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e, altresì, confermato le condizioni di cui al ricorso, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il decreto di fissazione dell'udienza è stato regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 7 marzo 2025 al Pubblico Ministero, il quale è stato quindi messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005) e non ha fatto pervenire il proprio parere nel termine di tre giorni previsto dall'art. 473 bis.51, comma
3, c.p.c.
7 di 8 RAGIONI DELLA DECISIONE
Gli accordi intercorsi tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo o agli interessi della prole minore, e, anzi, paiono adeguati a garantire a quest'ultima l'accesso ad una effettiva bigenitorialità.
Anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Pertanto, la domanda congiunta delle parti può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Neppure le ulteriori statuizioni economiche appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Alla luce del combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 473 bis.51 c.p.c., «Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa
[le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici] o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti [sui loro rapporti patrimoniali]»).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici concordate tra le parti nel ricorso a domanda congiunta così come trascritte in epigrafe;
2. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Nulla per le spese.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 27 marzo 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Stefano Rago Francesco Parisoli
8 di 8