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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 16/10/2025, n. 1239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1239 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. TO Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 352/25 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, promossa
DA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Nicolò Parte_1
Valentini; reclamante avente ad oggetto: liquidazione controllata;
conclusioni: reclamante: “in via principale, riformare la sentenza impugnata stabilendo che, ai fini della
determinazione della quota di reddito disponibile della sig.ra ex art. 268,comma Parte_1
4, CCII, debba tenersi conto dei limiti di impignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c. e, per l'effetto, disporre che sia acquisita alla procedura una somma corrispondente ad 1/5 della retribuzione
mensile dalla medesima percepita;
in via subordinata, rideterminare in ogni caso in misura più
favorevole alla reclamante rispetto alla misura stabilita dal Tribunale il limite di cui al predetto
art. 268, comma 4, CCII tenuto conto di quanto esposto in narrativa”;
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
In accoglimento del ricorso formulato ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII, il Tribunale di Urbino ha dichiarato l'apertura della liquidazione controllata di e, altresì, ha disposto quanto Parte_1
segue: “dispone che sia sottratto alla liquidazione, in quanto necessario al sostentamento della sola ricorrente l'importo mensile di euro 720,00, mentre l'ulteriore reddito Parte_1
prodotto dalla stessa sia acquisito dalla procedura”.
ha proposto tempestivo reclamo affidato a due motivi. Parte_1
Con atto depositato in data 26.9.2025, il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, il Procuratore Generale si espresso nel senso dell'infondatezza delle ragioni di gravame.
*****
I. Con il primo ed il secondo motivo, strettamente connessi e dunque suscettibili di delibazione congiunta, la difesa reclamante lamenta che il Tribunale di Urbino, nel compiere l'individuazione dei beni sottratti alla liquidazione controllata, ha violato la norma di cui alla lettera a) del terzo comma dell'art. 268 CCII e che, al contempo, non ha considerato correttamente le esigenze di mantenimento della debitrice e del suo nucleo familiare.
I motivi sono infondati.
Occorre muovere dalla considerazione preliminare che la norma alla lettera b) del terzo comma dell'art. 268 CCII rimette al giudice (e dunque al giudice delegato e non al Tribunale) la determinazione della porzione dei redditi sottratta alla liquidazione e destinata al mantenimento del debitore e del suo nucleo familiare, in assonanza, dunque, con quanto disposto dalla norma di cui all'art. 146 CCII in tema di liquidazione giudiziale.
Il giudice delegato fissa i limiti tramite decreto che, sebbene reclamabile davanti al Tribunale, non esplica alcuna efficacia al giudicato, risolvendosi in una statuizione decisionale che, lungi dal poter assumere il connotato dell'irrevocabilità, è strettamente correlata alla situazione reddituale ed all'esigenze di mantenimento sussistenti al momento della pronuncia e suscettibili di mutare, in termini migliorativi o peggiorativi, nel corso della pendenza della procedura concorsuale.
Qualora l'indicazione della porzione dei redditi sottratta alla liquidazione controllata sia stata compiuta con la sentenza che ha disposto l'apertura della procedura concorsuale (ipotesi che
2 ricorre nel caso in esame), nondimeno (e trattasi di considerazione ovvia) persiste l'inidoneità al giudicato.
Ciò impedisce che la sentenza possa essere impugnata davanti alla Corte di Appello limitatamente alla statuizione relativa all'individuazione dei beni sottratta alla liquidazione (ogniqualvolta, come nel caso di specie, tale statuizione sia inserita nella sentenza che dispone l'apertura della liquazione controllata) atteso che la Corte di Appello non deve surrogarsi al giudice delegato e non deve assumere decisioni inidonee al giudicato ed aventi ad oggetto profili che, lungi dal riguardare la sussistenza o meno dei presupposti per l'apertura, attengono unicamente all'incedere operativo della procedura concorsuale, così come si desume dal combinato disposto delle norme di cui al quinto comma dell'art. 270 e di cui al quinto comma dell'art. 50 CCII.
Declinando tali considerazioni al caso di specie, si perviene all'inammissibilità del gravame atteso che ha azionato il rimedio predisposto per conseguire la riforma della Parte_1
sentenza che decide sul ricorso per l'accesso alla liquidazione giudiziale, solo ed esclusivamente per sindacare una determinazione esecutiva, relativa alla gestione della procedura, demandata al giudice delegato.
II. Anche qualora si volesse propendere per l'ammissibilità del gravame, esso sarebbe infondato.
In ordine al primo motivo, vi è che la difesa reclamante, pur partendo dalla corretta considerazione della cumulabilità delle previsioni di cui alle lettere a) e b) del terzo comma dell'art. 268 CCII, compie poi errata interpretazione delle norme.
Invero, la norma di cui alla lettera a), laddove prevede che “non sono compresi nella liquidazione
i crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c.”, opera riferimento esclusivamente ai crediti alimentari, ai crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco di poveri nonché ai crediti aventi per oggetto sussidi dovuti per la maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza, da istituti di beneficenza, così come emerge dall'esame del primo e del secondo comma dell'art. 545 c.p.c.
Di contro, il credito per la retribuzione da lavoro dipendente, diversamente dai crediti sopra indicati, è pignorabile, sebbene non nella sua interezza, giusto il disposto dei seguenti commi dell'art. 545 c.p.c.
3 Vi è, pertanto, che la norma di cui alla lettera a) del terzo comma dell'art. 268 CCII non si applica al credito per la retribuzione da lavoro dipendente, che è pignorabile ma in misura parziale.
La norma di cui alla lettera b) del terzo comma dell'art. 268 CCII prevede che “non sono compresi nella liquidazione … gli stipendi … nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della famiglia”.
Tal ultima disposizione, dunque, da una parte, conferma implicitamente che lo stipendio può essere compreso nella liquidazione controllata, dall'altra, positivizza il criterio per selezionare il quantum, limitato alla parte eccedente quanto necessario per il mantenimento del debitore e della sua famiglia.
La norma in esame è speciale rispetto alle disposizioni di cui ai commi tre e ss. dell'art. 545 c.p.c.
e, dunque, a differenza di quest'ultime (il cui ambito precettivo è limitato all'esecuzione immobiliare), è destinata a disciplinare, in parte qua, la liquidazione controllata, ovvero una procedura concorsuale che consente l'accesso al beneficio dell'esdebitazione (ciò spiega perché la porzione dello stipendio che può essere destinata alla liquidazione è maggiore di quella che può essere pignorata nell'ambito dell'esecuzione immobiliare, tanto più che la durata della procedura individuale può protrarsi fino all'integrale soddisfacimento del creditore pignorante, a differenza della liquidazione controllata, sottoposta ai termini di durata di cui agli artt. 272 e 282
CCII).
Diversamente opinando, e dunque qualora si volessero ritenere applicabili alla liquidazione controllata i commi tre e seguenti dell'art. 545 c.p.c., la disposizione di cui alla lettera b) del terzo comma dell'art. 268 CCII risulterebbe svuotata di ogni contenuto precettivo nonostante la chiara significanza della lettera norma.
Il Tribunale di Urbino ha operato, dunque, corretta esegesi delle disposizioni sopra richiamate e, dunque, la sentenza impugnata si sottrae ad ogni censura.
III. In ordine al secondo motivo, occorre osservare che il Tribunale di Urbino ha aderito alla prospettazione della debitrice circa l'ammontare delle spese per il mantenimento mensile del nucleo familiare (e, infatti, al riguardo non vi è alcuna doglianza) e poi, facendo corretta applicazione della norma di cui al terzo comma dell'art. 143 c.c., si è premurato di indicare la
4 quota dello stipendio anche alla luce degli apporti reddituali del marito di , tramite Persona_1
conteggi del pari non sono contestati dalla reclamante.
Invero, come emerge dall'esame del reclamo, quest'ultima si limita in sostanza ad insistere affinchè possa partecipare al mantenimento del nucleo familiare in misura ben maggiore di quanto disposto dal Tribunale di Urbino, sì da avvantaggiare il proprio coniuge.
Un simile interesse è confliggente con le richiamate norme di cui agli artt. 143 c.c. e 268 CCII e, pertanto, non può trovare soddisfacimento.
IV. Alla luce di quanto osservato, il reclamo deve essere rigettato e la sentenza deve ricevere integrale conferma.
V. Alcuna statuizione deve essere assunta in ordine alla regolamentazione delle spese del grado, il cui svolgimento non prevede l'instaurazione del contraddittorio con i creditori.
L'esito del reclamo evidenza di per sé la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta il reclamo e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- dà atto della sussistenza, nei confronti di parte reclamante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, qualora sia dovuto il pagamento del contributo unificato.
Ancona, 16.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. TO Savino
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. TO Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 352/25 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, promossa
DA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Nicolò Parte_1
Valentini; reclamante avente ad oggetto: liquidazione controllata;
conclusioni: reclamante: “in via principale, riformare la sentenza impugnata stabilendo che, ai fini della
determinazione della quota di reddito disponibile della sig.ra ex art. 268,comma Parte_1
4, CCII, debba tenersi conto dei limiti di impignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c. e, per l'effetto, disporre che sia acquisita alla procedura una somma corrispondente ad 1/5 della retribuzione
mensile dalla medesima percepita;
in via subordinata, rideterminare in ogni caso in misura più
favorevole alla reclamante rispetto alla misura stabilita dal Tribunale il limite di cui al predetto
art. 268, comma 4, CCII tenuto conto di quanto esposto in narrativa”;
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
In accoglimento del ricorso formulato ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII, il Tribunale di Urbino ha dichiarato l'apertura della liquidazione controllata di e, altresì, ha disposto quanto Parte_1
segue: “dispone che sia sottratto alla liquidazione, in quanto necessario al sostentamento della sola ricorrente l'importo mensile di euro 720,00, mentre l'ulteriore reddito Parte_1
prodotto dalla stessa sia acquisito dalla procedura”.
ha proposto tempestivo reclamo affidato a due motivi. Parte_1
Con atto depositato in data 26.9.2025, il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, il Procuratore Generale si espresso nel senso dell'infondatezza delle ragioni di gravame.
*****
I. Con il primo ed il secondo motivo, strettamente connessi e dunque suscettibili di delibazione congiunta, la difesa reclamante lamenta che il Tribunale di Urbino, nel compiere l'individuazione dei beni sottratti alla liquidazione controllata, ha violato la norma di cui alla lettera a) del terzo comma dell'art. 268 CCII e che, al contempo, non ha considerato correttamente le esigenze di mantenimento della debitrice e del suo nucleo familiare.
I motivi sono infondati.
Occorre muovere dalla considerazione preliminare che la norma alla lettera b) del terzo comma dell'art. 268 CCII rimette al giudice (e dunque al giudice delegato e non al Tribunale) la determinazione della porzione dei redditi sottratta alla liquidazione e destinata al mantenimento del debitore e del suo nucleo familiare, in assonanza, dunque, con quanto disposto dalla norma di cui all'art. 146 CCII in tema di liquidazione giudiziale.
Il giudice delegato fissa i limiti tramite decreto che, sebbene reclamabile davanti al Tribunale, non esplica alcuna efficacia al giudicato, risolvendosi in una statuizione decisionale che, lungi dal poter assumere il connotato dell'irrevocabilità, è strettamente correlata alla situazione reddituale ed all'esigenze di mantenimento sussistenti al momento della pronuncia e suscettibili di mutare, in termini migliorativi o peggiorativi, nel corso della pendenza della procedura concorsuale.
Qualora l'indicazione della porzione dei redditi sottratta alla liquidazione controllata sia stata compiuta con la sentenza che ha disposto l'apertura della procedura concorsuale (ipotesi che
2 ricorre nel caso in esame), nondimeno (e trattasi di considerazione ovvia) persiste l'inidoneità al giudicato.
Ciò impedisce che la sentenza possa essere impugnata davanti alla Corte di Appello limitatamente alla statuizione relativa all'individuazione dei beni sottratta alla liquidazione (ogniqualvolta, come nel caso di specie, tale statuizione sia inserita nella sentenza che dispone l'apertura della liquazione controllata) atteso che la Corte di Appello non deve surrogarsi al giudice delegato e non deve assumere decisioni inidonee al giudicato ed aventi ad oggetto profili che, lungi dal riguardare la sussistenza o meno dei presupposti per l'apertura, attengono unicamente all'incedere operativo della procedura concorsuale, così come si desume dal combinato disposto delle norme di cui al quinto comma dell'art. 270 e di cui al quinto comma dell'art. 50 CCII.
Declinando tali considerazioni al caso di specie, si perviene all'inammissibilità del gravame atteso che ha azionato il rimedio predisposto per conseguire la riforma della Parte_1
sentenza che decide sul ricorso per l'accesso alla liquidazione giudiziale, solo ed esclusivamente per sindacare una determinazione esecutiva, relativa alla gestione della procedura, demandata al giudice delegato.
II. Anche qualora si volesse propendere per l'ammissibilità del gravame, esso sarebbe infondato.
In ordine al primo motivo, vi è che la difesa reclamante, pur partendo dalla corretta considerazione della cumulabilità delle previsioni di cui alle lettere a) e b) del terzo comma dell'art. 268 CCII, compie poi errata interpretazione delle norme.
Invero, la norma di cui alla lettera a), laddove prevede che “non sono compresi nella liquidazione
i crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c.”, opera riferimento esclusivamente ai crediti alimentari, ai crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco di poveri nonché ai crediti aventi per oggetto sussidi dovuti per la maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza, da istituti di beneficenza, così come emerge dall'esame del primo e del secondo comma dell'art. 545 c.p.c.
Di contro, il credito per la retribuzione da lavoro dipendente, diversamente dai crediti sopra indicati, è pignorabile, sebbene non nella sua interezza, giusto il disposto dei seguenti commi dell'art. 545 c.p.c.
3 Vi è, pertanto, che la norma di cui alla lettera a) del terzo comma dell'art. 268 CCII non si applica al credito per la retribuzione da lavoro dipendente, che è pignorabile ma in misura parziale.
La norma di cui alla lettera b) del terzo comma dell'art. 268 CCII prevede che “non sono compresi nella liquidazione … gli stipendi … nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della famiglia”.
Tal ultima disposizione, dunque, da una parte, conferma implicitamente che lo stipendio può essere compreso nella liquidazione controllata, dall'altra, positivizza il criterio per selezionare il quantum, limitato alla parte eccedente quanto necessario per il mantenimento del debitore e della sua famiglia.
La norma in esame è speciale rispetto alle disposizioni di cui ai commi tre e ss. dell'art. 545 c.p.c.
e, dunque, a differenza di quest'ultime (il cui ambito precettivo è limitato all'esecuzione immobiliare), è destinata a disciplinare, in parte qua, la liquidazione controllata, ovvero una procedura concorsuale che consente l'accesso al beneficio dell'esdebitazione (ciò spiega perché la porzione dello stipendio che può essere destinata alla liquidazione è maggiore di quella che può essere pignorata nell'ambito dell'esecuzione immobiliare, tanto più che la durata della procedura individuale può protrarsi fino all'integrale soddisfacimento del creditore pignorante, a differenza della liquidazione controllata, sottoposta ai termini di durata di cui agli artt. 272 e 282
CCII).
Diversamente opinando, e dunque qualora si volessero ritenere applicabili alla liquidazione controllata i commi tre e seguenti dell'art. 545 c.p.c., la disposizione di cui alla lettera b) del terzo comma dell'art. 268 CCII risulterebbe svuotata di ogni contenuto precettivo nonostante la chiara significanza della lettera norma.
Il Tribunale di Urbino ha operato, dunque, corretta esegesi delle disposizioni sopra richiamate e, dunque, la sentenza impugnata si sottrae ad ogni censura.
III. In ordine al secondo motivo, occorre osservare che il Tribunale di Urbino ha aderito alla prospettazione della debitrice circa l'ammontare delle spese per il mantenimento mensile del nucleo familiare (e, infatti, al riguardo non vi è alcuna doglianza) e poi, facendo corretta applicazione della norma di cui al terzo comma dell'art. 143 c.c., si è premurato di indicare la
4 quota dello stipendio anche alla luce degli apporti reddituali del marito di , tramite Persona_1
conteggi del pari non sono contestati dalla reclamante.
Invero, come emerge dall'esame del reclamo, quest'ultima si limita in sostanza ad insistere affinchè possa partecipare al mantenimento del nucleo familiare in misura ben maggiore di quanto disposto dal Tribunale di Urbino, sì da avvantaggiare il proprio coniuge.
Un simile interesse è confliggente con le richiamate norme di cui agli artt. 143 c.c. e 268 CCII e, pertanto, non può trovare soddisfacimento.
IV. Alla luce di quanto osservato, il reclamo deve essere rigettato e la sentenza deve ricevere integrale conferma.
V. Alcuna statuizione deve essere assunta in ordine alla regolamentazione delle spese del grado, il cui svolgimento non prevede l'instaurazione del contraddittorio con i creditori.
L'esito del reclamo evidenza di per sé la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta il reclamo e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- dà atto della sussistenza, nei confronti di parte reclamante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, qualora sia dovuto il pagamento del contributo unificato.
Ancona, 16.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
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