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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/12/2024, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n° 1708/2014
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 1708/2014
TRA
C.F. ) – Avv. Luigi Giacomo Messina, Parte_1 P.IVA_1
AN GE e EO BR
attrice
E
(C.F. ) – Avv. Maurizio Parisi Controparte_1 P.IVA_2
convenuta
Conclusioni di parte attrice:
“Si conclude, pertanto, richiedendo di ritenere e dichiarare che il saldo contabile del conto corrente nr 11282.38 alla data del 30.09.2013 risulta essere pari ad €
24.292,83 a credito dell'attore;
Con vittoria , di spese e compensi di causa da distrarre in favore del sottoscritto legale
Conclusioni di parte convenuta:
1) dichiarare inammissibili, improcedibili e comunque rigettare tutte le domande attrici perché infondate in fatto e in diritto, nonché sprovviste di prove a sostegno;
2) condannare parte attrice al pagamento delle spese e dei compensi di causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'attrice chiedeva di accertare l'illegittimità di alcune clausole applicate al rapporto di c/c n.11282.38, aperto il
16/03/2004 ed affidato per € 100.000,00 fino a novembre 2011, originariamente intrattenuto con e poi transitato alla Monte dei Paschi di Siena, e Controparte_2
conseguentemente di rideterminarne il saldo e condannare la convenuta al pagamento dell'eccedenza.
In particolare, l'attrice contestava:
- l'applicazione di una serie di costi non previsti o comunque indeterminabili;
- l'anticipazione della valuta per le operazioni passive per il cliente e la posticipazione di quella per le operazioni attive, così incrementando gli interessi debitori;
- il superamento del tasso soglia antiusura;
- la mancata determinazione in forma scritta degli interessi utlralegali;
- la nullità per mancanza di causa della commissione di massimo scoperto;
La convenuta si costituiva tardivamente, contestando il dedotto avverso e CP_1 chiedendo il rigetto delle domande ex adverso spiegate, anche in relazione all'eccezione di soluti retentio.
La convenuta deduceva:
- l'infondatezza della domanda di pagamento, essendo il conto corrente ancora aperto;
- la corretta determinazione in contratto di tutte le voci applicate;
- la previsione in forma scritta del tasso di interesse applicato;
- la corretta capitalizzazione degli interessi, in conformità alle previsioni dell'art. 120 TUB e della delibera CICR del 09/02/2000;
- il mancato superamento del tasso soglia antiusura;
- la legittimità della commissione di massimo scoperto.
In sede di precisazione delle conclusioni, l'attrice rinunziava alla domanda di pagamento e precisava che la richiesta di rideterminazione del saldo doveva intendersi riferita alla data del 30/09/2013.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
Le domande di parte attrice sono infondate.
La ctu espletata in corso di giudizio ha consentito di accertare che gli oneri, i tassi di interessi ed il regime di capitalizzazione applicati corrispondono a quanto
2 contrattualmente previsto in forma scritta e non hanno comportato l'applicazione di interessi ab origine usurari, la violazione dell'art. 120 TUB e delle successive delibere
CICR o la necessità di eterointegrazione delle previsioni contrattuali sulla base di elementi indeterminati.
La ctu non merita invece di essere condivisa laddove ha ritenuto di eliminare la commissione di massimo scoperto in quanto priva di causa, rideterminando di conseguenza il saldo attivo in favore del cliente;
invero, l'eccezione di nullità per mancanza di causa risulta manifestamente infondata anche per il periodo antecedente l'entrata in vigore dell'art. 117-bis TUB, trattandosi della remunerazione di un servizio richiesto dal correntista, ovvero lo scoperto di conto, a fronte del relativo onere della
Banca, che deve approntare i mezzi per farvi fronte (cfr. Cass. 870/2006).
Non è inoltre emersa l'irragionevole applicazione dei c.d. giorni valuta, che altro non rappresentano che il tempo tecnico necessario alla Banca dalla notizia di un'operazione all'effettiva acquisizione o perdita della disponibilità della somma di denaro.
Parimenti non condivisibile – dovendosi perciò accogliere le contestazioni sollevate del consulente tecnico di parte convenuta – è il ritenuto superamento dei tassi soglia di cui alla L.108/1996 nel 2° trimestre del 2004 e nel 1° trimestre del 2012.
Invero, se risulta corretto considerare, per ogni trimestre, tutti gli oneri dell'ultimo anno, è altrettanto indubitabile che tali oneri vadano poi rapportati a ciascun singolo trimestre, pena la quadruplicazione degli stessi;
ad essere conteggiata deve essere la quota trimestrale degli oneri annuali, e non tutti gli oneri applicati nell'ultimo anno, “come se” si riferissero al trimestre in esame.
In definitiva, tutte le doglianze di parte attrice risultano infondate, dovendosi perciò accertare che, alla data del 30/09/2013, il conto corrente in questione presentava un saldo positivo di € 4.064,52.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore di parte convenuta ed a carico dell'attrice, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, in
€ 500,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione ed € 600,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 2.500,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15%.
Le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, vanno definitivamente poste a carico di parte attrice.
P. Q. M.
3 Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 1708/2014 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) rigetta le domande di parte attrice e, per l'effetto, accerta che, alla data del
30/09/2013, il conto corrente n. 11282.38 presentava un saldo attivo di €
4.064,52;
2) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di giudizio in favore della convenuta, che liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute;
3) pone le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, definitivamente a carico di parte attrice.
Patti, 03/12/2024 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
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Tribunale di Patti Sezione Civile
___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 1708/2014
TRA
C.F. ) – Avv. Luigi Giacomo Messina, Parte_1 P.IVA_1
AN GE e EO BR
attrice
E
(C.F. ) – Avv. Maurizio Parisi Controparte_1 P.IVA_2
convenuta
Conclusioni di parte attrice:
“Si conclude, pertanto, richiedendo di ritenere e dichiarare che il saldo contabile del conto corrente nr 11282.38 alla data del 30.09.2013 risulta essere pari ad €
24.292,83 a credito dell'attore;
Con vittoria , di spese e compensi di causa da distrarre in favore del sottoscritto legale
Conclusioni di parte convenuta:
1) dichiarare inammissibili, improcedibili e comunque rigettare tutte le domande attrici perché infondate in fatto e in diritto, nonché sprovviste di prove a sostegno;
2) condannare parte attrice al pagamento delle spese e dei compensi di causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'attrice chiedeva di accertare l'illegittimità di alcune clausole applicate al rapporto di c/c n.11282.38, aperto il
16/03/2004 ed affidato per € 100.000,00 fino a novembre 2011, originariamente intrattenuto con e poi transitato alla Monte dei Paschi di Siena, e Controparte_2
conseguentemente di rideterminarne il saldo e condannare la convenuta al pagamento dell'eccedenza.
In particolare, l'attrice contestava:
- l'applicazione di una serie di costi non previsti o comunque indeterminabili;
- l'anticipazione della valuta per le operazioni passive per il cliente e la posticipazione di quella per le operazioni attive, così incrementando gli interessi debitori;
- il superamento del tasso soglia antiusura;
- la mancata determinazione in forma scritta degli interessi utlralegali;
- la nullità per mancanza di causa della commissione di massimo scoperto;
La convenuta si costituiva tardivamente, contestando il dedotto avverso e CP_1 chiedendo il rigetto delle domande ex adverso spiegate, anche in relazione all'eccezione di soluti retentio.
La convenuta deduceva:
- l'infondatezza della domanda di pagamento, essendo il conto corrente ancora aperto;
- la corretta determinazione in contratto di tutte le voci applicate;
- la previsione in forma scritta del tasso di interesse applicato;
- la corretta capitalizzazione degli interessi, in conformità alle previsioni dell'art. 120 TUB e della delibera CICR del 09/02/2000;
- il mancato superamento del tasso soglia antiusura;
- la legittimità della commissione di massimo scoperto.
In sede di precisazione delle conclusioni, l'attrice rinunziava alla domanda di pagamento e precisava che la richiesta di rideterminazione del saldo doveva intendersi riferita alla data del 30/09/2013.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
Le domande di parte attrice sono infondate.
La ctu espletata in corso di giudizio ha consentito di accertare che gli oneri, i tassi di interessi ed il regime di capitalizzazione applicati corrispondono a quanto
2 contrattualmente previsto in forma scritta e non hanno comportato l'applicazione di interessi ab origine usurari, la violazione dell'art. 120 TUB e delle successive delibere
CICR o la necessità di eterointegrazione delle previsioni contrattuali sulla base di elementi indeterminati.
La ctu non merita invece di essere condivisa laddove ha ritenuto di eliminare la commissione di massimo scoperto in quanto priva di causa, rideterminando di conseguenza il saldo attivo in favore del cliente;
invero, l'eccezione di nullità per mancanza di causa risulta manifestamente infondata anche per il periodo antecedente l'entrata in vigore dell'art. 117-bis TUB, trattandosi della remunerazione di un servizio richiesto dal correntista, ovvero lo scoperto di conto, a fronte del relativo onere della
Banca, che deve approntare i mezzi per farvi fronte (cfr. Cass. 870/2006).
Non è inoltre emersa l'irragionevole applicazione dei c.d. giorni valuta, che altro non rappresentano che il tempo tecnico necessario alla Banca dalla notizia di un'operazione all'effettiva acquisizione o perdita della disponibilità della somma di denaro.
Parimenti non condivisibile – dovendosi perciò accogliere le contestazioni sollevate del consulente tecnico di parte convenuta – è il ritenuto superamento dei tassi soglia di cui alla L.108/1996 nel 2° trimestre del 2004 e nel 1° trimestre del 2012.
Invero, se risulta corretto considerare, per ogni trimestre, tutti gli oneri dell'ultimo anno, è altrettanto indubitabile che tali oneri vadano poi rapportati a ciascun singolo trimestre, pena la quadruplicazione degli stessi;
ad essere conteggiata deve essere la quota trimestrale degli oneri annuali, e non tutti gli oneri applicati nell'ultimo anno, “come se” si riferissero al trimestre in esame.
In definitiva, tutte le doglianze di parte attrice risultano infondate, dovendosi perciò accertare che, alla data del 30/09/2013, il conto corrente in questione presentava un saldo positivo di € 4.064,52.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore di parte convenuta ed a carico dell'attrice, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, in
€ 500,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione ed € 600,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 2.500,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15%.
Le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, vanno definitivamente poste a carico di parte attrice.
P. Q. M.
3 Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 1708/2014 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) rigetta le domande di parte attrice e, per l'effetto, accerta che, alla data del
30/09/2013, il conto corrente n. 11282.38 presentava un saldo attivo di €
4.064,52;
2) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di giudizio in favore della convenuta, che liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute;
3) pone le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, definitivamente a carico di parte attrice.
Patti, 03/12/2024 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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