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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 05/07/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA in persona dei magistrati
Dott. ALBERTO PRINCIOTTA Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. R.G. 1197/2025 promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta Trifoglio, come da mandato in atti;
Parte_1 avente ad oggetto: adozione di maggiorenni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso ai sensi dell'articolo 311 del codice civile con cui ha chiesto di Parte_1 poter adottare , dando atto del legame affettivo che lega l'adottante e Parte_2
l'adottando;
Visto il parere espresso dal PM;
Rilevato che all'udienza del 04.07.2025, il Giudice Istruttore ha proceduto all'audizione dell'adottante e dell'adottando, i quali hanno riferito quanto segue. ha confermato la volontà di adottare (nato il Parte_1 Parte_2
18.02.2006), il quale ha, a sua volta, dichiarato di prestare il consenso rispetto alla domanda di adozione proposta da parte ricorrente, che ha accolto con felicità e che considera l'evoluzione naturale del loro rapporto. Le parti hanno infatti raccontato che il ricorrente convive sin dall'anno
2017 con la madre dell'adottando e con lo stesso adottando, del quale si è sempre occupato come fosse un padre.
È stata inoltre sentita la madre dell'adottando, la quale ha prestato il proprio consenso all'adozione, come richiesto dall'art. 297 c.c.. Il padre biologico dell'adottando, invece, non è comparso in udienza, malgrado la regolarità della notifica, per cui non è stato possibile procedere all'acquisizione del suo consenso;
Premesso e considerato che: .- l'adottante non ha discendenti legittimi;
.- il ricorrente ha compiuto gli anni 56 e supera di oltre diciotto anni quelli dell'adottando (peraltro, come noto, a seguito della pronuncia della Corte cost. 5/2024 il divario di età fra adottante e adottando, previsto dall'art. 291 c.c., è derogabile in caso di scostamento esiguo e motivi meritevoli);
.- l'adottando non è mai stato adottato in precedenza;
.- l'adottante e l'adottando hanno espresso il proprio consenso all'adozione;
.- la madre dell'adottando ha espresso l'assenso all'adozione e non osta all'accoglimento della domanda la mancata acquisizione del consenso del padre naturale dell'adottando, il quale, portato a conoscenza dell'instaurazione del presente giudizio, nulla ha eccepito. D'altra parte, anche qualora lo stesso si fosse opposto all'adozione, il suo dissenso sarebbe stato superabile da questo Tribunale ai sensi dell'art. 297, co. 2 c.c., in quanto non giustificato o contrario all'interesse del figlio. È stato appurato, infatti, che il genitore non è presente nella vita del figlio, il quale ha dichiarato di non avere rapporti col padre naturale: ne deriva che, nella specie, l'assenso richiesto ex lege perderebbe la sua funzione di tutela dei rapporti con la famiglia d'origine, invero insussistenti;
.- l'adottante e l'adottato sono di stato libero;
.- tra le parti risulta effettivamente sussistere un significativo legame di affetto e di consuetudine.
L'istruttoria espletata ha consentito di accertare la volontà libera, piena e consapevole sia dell'adottante sia dell'adottando, di voler procedere all'adozione, ha evidenziato altresì come la domanda di adozione corrisponda sia all'interesse dell'adottando sia dell'adottante oltre che confermare una situazione affettiva e relazionale in atto da numerosi anni e sancire una definitiva effettiva coincidenza tra situazione di fatto e status assunto di fronte alla collettività sociale;
.- per tale adozione ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge e non osta alcun impedimento.
.- sono state assunte le opportune informazioni che confermano le circostanze indicate da Pt_1
[...]
.- le condizioni di legge risultano adempiute e l'adozione conviene all'adottando;
.- visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in accoglimento del ricorso, per le ragioni sopraindicate: dispone farsi luogo all'adozione di da parte di Parte_2
Parte_1
Visto l'art. 299 c.c., dispone che l'adottato assuma il cognome dell'adottante, anteponendolo al proprio. Manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti e per le previste comunicazioni di cui all'art. 314 c.c., con ordine di annotazione sui registri dello stato civile e dell'ufficio anagrafe per quanto di competenza.
Savona, 04/07/2025
Il Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele
Il Presidente
Dott. Alberto Princiotta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA in persona dei magistrati
Dott. ALBERTO PRINCIOTTA Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. R.G. 1197/2025 promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta Trifoglio, come da mandato in atti;
Parte_1 avente ad oggetto: adozione di maggiorenni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso ai sensi dell'articolo 311 del codice civile con cui ha chiesto di Parte_1 poter adottare , dando atto del legame affettivo che lega l'adottante e Parte_2
l'adottando;
Visto il parere espresso dal PM;
Rilevato che all'udienza del 04.07.2025, il Giudice Istruttore ha proceduto all'audizione dell'adottante e dell'adottando, i quali hanno riferito quanto segue. ha confermato la volontà di adottare (nato il Parte_1 Parte_2
18.02.2006), il quale ha, a sua volta, dichiarato di prestare il consenso rispetto alla domanda di adozione proposta da parte ricorrente, che ha accolto con felicità e che considera l'evoluzione naturale del loro rapporto. Le parti hanno infatti raccontato che il ricorrente convive sin dall'anno
2017 con la madre dell'adottando e con lo stesso adottando, del quale si è sempre occupato come fosse un padre.
È stata inoltre sentita la madre dell'adottando, la quale ha prestato il proprio consenso all'adozione, come richiesto dall'art. 297 c.c.. Il padre biologico dell'adottando, invece, non è comparso in udienza, malgrado la regolarità della notifica, per cui non è stato possibile procedere all'acquisizione del suo consenso;
Premesso e considerato che: .- l'adottante non ha discendenti legittimi;
.- il ricorrente ha compiuto gli anni 56 e supera di oltre diciotto anni quelli dell'adottando (peraltro, come noto, a seguito della pronuncia della Corte cost. 5/2024 il divario di età fra adottante e adottando, previsto dall'art. 291 c.c., è derogabile in caso di scostamento esiguo e motivi meritevoli);
.- l'adottando non è mai stato adottato in precedenza;
.- l'adottante e l'adottando hanno espresso il proprio consenso all'adozione;
.- la madre dell'adottando ha espresso l'assenso all'adozione e non osta all'accoglimento della domanda la mancata acquisizione del consenso del padre naturale dell'adottando, il quale, portato a conoscenza dell'instaurazione del presente giudizio, nulla ha eccepito. D'altra parte, anche qualora lo stesso si fosse opposto all'adozione, il suo dissenso sarebbe stato superabile da questo Tribunale ai sensi dell'art. 297, co. 2 c.c., in quanto non giustificato o contrario all'interesse del figlio. È stato appurato, infatti, che il genitore non è presente nella vita del figlio, il quale ha dichiarato di non avere rapporti col padre naturale: ne deriva che, nella specie, l'assenso richiesto ex lege perderebbe la sua funzione di tutela dei rapporti con la famiglia d'origine, invero insussistenti;
.- l'adottante e l'adottato sono di stato libero;
.- tra le parti risulta effettivamente sussistere un significativo legame di affetto e di consuetudine.
L'istruttoria espletata ha consentito di accertare la volontà libera, piena e consapevole sia dell'adottante sia dell'adottando, di voler procedere all'adozione, ha evidenziato altresì come la domanda di adozione corrisponda sia all'interesse dell'adottando sia dell'adottante oltre che confermare una situazione affettiva e relazionale in atto da numerosi anni e sancire una definitiva effettiva coincidenza tra situazione di fatto e status assunto di fronte alla collettività sociale;
.- per tale adozione ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge e non osta alcun impedimento.
.- sono state assunte le opportune informazioni che confermano le circostanze indicate da Pt_1
[...]
.- le condizioni di legge risultano adempiute e l'adozione conviene all'adottando;
.- visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in accoglimento del ricorso, per le ragioni sopraindicate: dispone farsi luogo all'adozione di da parte di Parte_2
Parte_1
Visto l'art. 299 c.c., dispone che l'adottato assuma il cognome dell'adottante, anteponendolo al proprio. Manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti e per le previste comunicazioni di cui all'art. 314 c.c., con ordine di annotazione sui registri dello stato civile e dell'ufficio anagrafe per quanto di competenza.
Savona, 04/07/2025
Il Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele
Il Presidente
Dott. Alberto Princiotta