Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/03/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4959/2023
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Collegio, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti.............
.Presidente rel.
............Giudice dr. Carmen Arcellaschi..
dr. Ethel Matilde Ancona .......... Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado vertente tra:
Parte 1 (C.F. C.F. 1 ), nata a [...] in data [...], con il patrocinio dell'Avv. Angela Liquindoli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
e
), nato a [...] in data [...], con il CP 1 (C.F. C.F. 2 patrocinio dell'Avv. Adelaide Manganaro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
In via principale, nel merito: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i coniugi
CP_1 alle seguenti condizioni:Parte 1 e che i figli minori vengano affidati ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, NOa
Parte 1 ; che il padre tenga con sé i figli a fine settimana alternati, dal sabato alle ore 15,30 fino al lunedì alle ore 20,30, avendo già cenato (salvo che, in futuro, il padre non lavori più al sabato, di talché il padre terrà con sé i figli dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica alle ore 20,30, avendo già cenato); che il padre, nelle settimane con weekend di propria spettanza, tenga con sé i figli nelle giornate di lunedì e di mercoledì dall'uscita da scuola fino alle ore 20,30, avendo già cenato;
che nel fine settimana di spettanza del padre, previa comunicazione da parte della madre (qualora quest'ultima debba recarsi a Catania per assistere il genitore gravemente malato, usufruendo dei permessi di cui alla legge 104/92), il coniuge prolungherà il tempo di permanenza con i figli sino alla sera del lunedì, al fine di consentire alla NOa Pt 1 il rientro a Monza;
che le eventuali modifiche degli orari e dei giorni indicati per il mutamento delle esigenze lavorative e/o familiari dei genitori e degli orari scolastici dei figli, dovranno essere oggetto di accordo e rispettiva comunicazione - con congruo anticipo - dei genitori;
che i bambini, durante le vacanze scolastiche natalizie, trascorrano con ciascun genitore una settimana, alternando di anno in anno il periodo dal 24 al 31 dicembre h. 10,00 con quello del 31 dicembre h. 10,00 fino al 6 gennaio ore 20,30; che i bambini, durante le vacanze scolastiche pasquali, trascorrano con ciascun genitore tre giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni la domenica di Pasqua;
che i bambini, durante le vacanze estive, trascorrano un periodo di tre settimane anche non consecutive con il padre, che comunicherà alla NOa Pt 1 la residenza ove si trovano i bambini e la programmazione di eventuali viaggi, comunque, da concordarsi entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
edche il padre versi alla madre, a titolo di assegno di mantenimento per i minori Persona 1
Persona 2, l'importo di € 300,00 per ciascun figlio, per un totale di € 600,00, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al pagamento del 50% della polizza assicurativa "Posta futuro da grande", stipulata in favore dei figli, pari ad € 50,00 mensili a carico di ciascun coniuge (come già in precedenza concordato tra i coniugi stessi); che l'assegno unico per i figli minori continui a essere percepito per intero dalla madre, collocataria dei minori;
il padre concorra al pagamento delle spese straordinarie – mediche, scolastiche, sportive, etc. – per i figli nella misura del 50% come da Linee Guida del Tribunale di Monza, qui da intendersi integralmente richiamate e ritrascritte
In via istruttoria
- ordinare al NO CP 1 di voler aggiornare la produzione della documentazione (redditi, diritti reali, estratti conto bancari, ecc.) sino ad oggi;
- disporre l'ammissione di prova per interrogatorio formale del NO CP 1 nonché per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che, a partire dall'anno 2019, l'attività lavorativa come GOT presso il Tribunale di Catania della Dott.ssa Pt 1 diminuiva drasticamente (sia per la copertura dei posti in organico, sia per la sopravvenuta epidemia di Covid-19), sicchè la stessa, in accordo con il marito, iniziava studiare per partecipare a tre concorsi per il posto di direttore, funzionario e cancelliere;
concorsi, tutti, banditi nel dicembre 2020; 2) Vero che la Dott.ssa Pt 1 nel mese di gennaio del 2021, aveva partecipato ad un concorso per un posto di direttore presso il Tribunale di Catania, senza, peraltro, superarlo con esito favorevole;
3) Vero che la Dott.ssa Pt 1 sempre in accordo con il marito, nel mese di aprile 2021 partecipava al concorso per funzionario giudiziario presso il distretto della Corte d'Appello di
Milano, classificandosi 23^in graduatoria, su 44 posti disponibili;
4) Vero che, durante tutto il periodo di preparazione al suddetto concorso, il NO CP_1 mai ha espresso il proprio disappunto o la propria contrarietà al fatto che la moglie vi partecipasse, ma, al contrario, egli aiutava la moglie nello studio, tenendo con sé i bambini e, successivamente, ha anche accompagnato la ricorrente a Monza, trattenendosi con lei per qualche giorno prima della sua immissione in servizio presso il Tribunale di Monza;
5) Vero che, dalla data della separazione dei coniugi (luglio 2021) ad oggi, il NO CP 1 si è sempre rifiutato di osservare il calendario di visita con i figli concordato in sede di separazione, prelevando e riportando i figli presso l'abitazione materna nei giorni e negli orari a lui più congeniali;
6) Vero che, in particolare, il NO CP_1 anche nelle settimane in cui teneva con sè i figli in giornate infrasettimanali, li riaccompagnava alla sera presso l'abitazione materna senza averli prima fatti cenare;
7) Vero che il NO CP_1 anche dopo il suo trasferimento in Comune di Monza, si è sempre rifiutato di tenere con sé i figli per un intero weekend (dal venerdì pomeriggio alla domenica sera) ma ha continuato a prelevarli presso l'abitazione materna il sabato (nell'orario a lui più comodo) per poi riaccompagnarli alla domenica sera;
8) Vero che soltanto da 2/3 mesi il NO CP 1 tiene con sé i figli dal sabato pomeriggio al lunedì per riaccompagnarli dalla madre prima della cena;
9) Vero che il NO CP_1 nel corso dell'anno 2023, ha dichiarato alla moglie che, nei weekend di sua competenza, non avrebbe tenuto con sé i bambini a partire dal venerdì pomeriggio se non a fronte di una riduzione del contributo al mantenimento a suo carico da € 600,00 a € 500,00 mensili;
10) Vero che il NO CP_1 nonostante le ripetute richieste della moglie, da ultimo anche con comunicazione pec prodotta come doc. 4 di parte ricorrente, ha sempre rifiutato di rendersi più collaborativo nella gestione dei figli, che è sempre stata affidata in via esclusiva alla moglie;
11) Vero che il NO CP 1 dall'epoca della separazione ad oggi, mai ha ritenuto di iscriversi spontaneamente nelle “chat” di gruppo delle scuole frequentate dai bambini;
12) Vero che il NO CP_1 attualmente abita in un bilocale di circa 50 mq. e che, allorquando i figli pernottano presso di lui, sono costretti a dormire nel letto matrimoniale insieme al padre;
13) Vero che, per tutto l'anno scolastico 2021/2022, il NO CP 1 manteneva la propria abitazione in Sicilia e vedeva i figli una volta al mese, allorquando veniva a trovarli in Comune di
Monza;
14) Vero che il NO CP_1 nelle estati dell'anno 2022 e dell'anno 2023, senza alcun preventivo accordo con la moglie, ha trascorso tutto il periodo dal 5 luglio sino ai primi di settembre in Sicilia, senza mai tenere con sè i figli per tutto il mese di luglio;
15) Vero che, da quando si è trasferita a Monza, nel mese di giugno dell'anno 2021, la ricorrente ha sempre dovuto occuparsi in via esclusiva della gestione e dell'organizzazione della vita dei figli
(scelta delle scuole, delle attività da svolgere nel tempo libero, delle attività sportive, catechismo, ecc.), senza mai ricevere alcun ausilio o collaborazione da parte del padre;
16) Vero che, dopo il trasferimento a Monza da parte del padre (settembre dell'anno 2022) i bambini hanno iniziato a manifestare una maggior tristezza e malinconia a causa dell'atteggiamento paterno, sempre vittimistico e caratterizzato da lamentele per le sue difficoltà economiche, l'impossibilità di svolgere la professione di architetto, la mancanza di amici nella città di Monza, ecc.;
17) Vero che il NO CP_1 allorquando teneva con sé i figli durante le vacanze estive, nei mesi di agosto dell'anno 2022 e dell'anno 2023, si rifiutava di versare alla ricorrente il contributo al mantenimento per tali mensilità;
18) Vero che il NO CP_1 dall'epoca della separazione ad oggi, si è sempre rifiutato di rimborsare alla ricorrente la propria quota delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli e, in particolare, si è rifiutato di rimborsare la quota del 50% della mensa scolastica, nonostante il fatto che tale rimborso fosse previsto dalle condizioni di separazione;
Per 19) Vero che il resistente si è rifiutato anche di rimborsare le spese mediche per l'espansore di ammontanti a € 1.500,00;
20) Vero che il NO CP_1 dopo aver inizialmente prestato il proprio assenso all'iscrizione dei figli ai corsi di nuoto che si tengono presso il NEI di Monza ed aver richiesto di far frequentare ai figli il corso che si tiene di sabato pomeriggio, si è poi rifiutato di rimborsare alla moglie il 50% della relativa spesa (€ 82,00 mensili), dichiarando di non essere d'accordo con la suddetta iscrizione.
Si indicano a testi i NOi: residente a [...];Testimone 1
Testimone 2 residente a [...]; '
residente ad Osimo;
Testimone 3
residente a [...]4
Nella denegata ipotesi di ammissione di taluno dei capitoli di prova avversari si chiede di essere ammessi alla prova contraria con i testi già indicati.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali.
Per il resistente
IN VIA PRELIMINARE: A) dichiarare l'inammissibilità del ricorso e/o l'intervenuta decadenza della ricorrente dalla possibilità di proporre istanze istruttorie e produrre documenti e, conseguentemente, respingere il ricorso e tutte le domande proposte. NEL MERITO: B) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra in CP 1 e Parte 1
Acireale il 28.12.2013 (Atto n.447, Parte II, Serie A, Anno 2013) alle seguenti condizioni:
1) i figli minori rimarranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento paritetico degli stessi a settimane alternate presso il padre secondo il seguente schema:
1^settimana:
-il lunedì: prelevandoli a scuola alle ore 16:30 e riportandoli a casa dalla madre alle ore 20:30, dopo cena;
-il mercoledì (con pernottamento): prelevandoli a scuola alle ore 16:30 (o alle ore 17:30, dopo la lezione di judo dei minori) e riportandoli a casa dalla madre alle ore 20:30 del giovedì sera, dopo cena;
-il sabato e domenica (con pernottamento): prelevandoli a casa della madre alle ore 15:30 del sabato e riportandoli alla madre alle 20,30 del lunedì sera, dopo cena;
2^settimana:
-il lunedì: prelevandoli a scuola alle ore 16:30 e riportandoli a casa della madre alle ore 20:30, dopo cena;
-il mercoledì (con pernottamento): prelevandoli a scuola alle 16:30 (o 17:30, dopo la lezione di judo dei minori) e riportandoli a casa della madre alle ore 20:30 del giovedì sera, dopo cena;
vacanze natalizie: una settimana continuativa, dal 24 dicembre al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio dell'anno successivo;
vacanze pasquali: tre giorni consecutivi, in periodo compreso tra giovedì santo-sabato santo /
-
domenica di Pasqua-martedì successivo;
- vacanze estive: quattro settimane, di cui almeno tre consecutive, nel mese di agosto.
- ponti e/o festività scolastiche: ad anni alterni con la madre. il tutto salvo diversi e migliori accordi tra i genitori e tenendo in considerazione gli impegni, i bisogni ed i desideri dei minori;
Per tutti i periodi di vacanza con permanenza prolungata: obbligo per entrambi i genitori comunicare all'altro con un preavviso scritto di giorni 15 unitamente a tutti i riferimenti del viaggio e del soggiorno assicurando sempre la possibilità di contatti telefonici giornalieri con gli stessi;
2) assegno unico per i minori ripartito al 50% tra i genitori;
3) spese straordinarie necessarie alla cura, l'istruzione, l'educazione e lo sviluppo dei figli suddivise al 50% tra i genitori in applicazione delle "Linee Guida condivise concernenti le spese dei figli" di cui al Protocollo 07.05.2018 Tribunale di Monza / Ordine Avvocati di Monza;
4) con vittoria di spese e compensi del giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA:
5) ammettere prova per interpello della ricorrente e per testimoni sui capitoli articolati nella parte in Diritto di questa comparsa dalla lettera a) alla lettera o) che qui devono intendersi interamente ripetuti e trascritti, espunti eventuali giudizi, preceduti da "Vero che ...";
TESTIMONI:
Controparte 21) NO;
2) NO Controparte_3 ; 3) Ing. Controparte_4 ; 4) Geom. Controparte_5 ; 5) NOa Controparte_6 ; 6) NO Controparte 7
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte 1 chiedeva la pronuncia di cessazione degli Con ricorso depositato in data 29.06.2023 effetti civili del matrimonio contratto con CP_1 l'affidamento condiviso dei figli minori
Persona 2 (27.12.14) e Per 1 (27.03.17) con collocamento prevalente presso di sè e un contributo di mantenimento per gli stessi da parte del padre. Con comparsa di costituzione del 21.12.2023 CP 1 aderiva alla richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento paritetico degli stessi e mantenimento diretto da parte di ciascun genitore.
Con l'ordinanza del 7 marzo 2024 il Presidente relatore, dopo aver sentito le parti all'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. ha previsto in via provvisoria e urgente il collocamento prevalente presso la madre dei figli disciplinando i diritti di visita dei minori con il padre;
inoltre ha stabilito a carico del padre l'obbligo di corrispondere l'importo di € 400,00 mensili a titolo di concorso nel mantenimento dei figli oltre il 50% delle spese straordinarie.
Previo deposito delle note scritte di precisazione delle conclusioni e redazione delle comparse ex art
473-bis.28 c.p.c., all'udienza del 06.03.2025 la causa è stata rimessa in decisione avanti il Collegio.
IN PUNTO DOMANDA DI DIVORZIO
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata in data 02.07.2021 dal Tribunale di Catania.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pure temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
IN PUNTO AFFIDAMENTO, COLLOCAMENTO E DIRITTI DI VISITA
Va confermato l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, non essendovi elementi ostativi all'applicazione del regime di affidamento previsto in via prioritaria dall'art. 337 ter c.c...
Va altresì confermato il loro collocamento prevalente presso la madre, tenuto conto dell'età dei minori, delle loro esigenze, delle abitudini di vita ormai acquisite e dell'organizzazione domestica dei genitori che vede la ricorrente maggiormente impegnata nell'accudimento dei figli.
In punto diritti di visita padre-figli, va confermato quanto previsto nell'ordinanza del 7 marzo 2024 con l'unica eccezione che, avendo CP 1 ottenuto il sabato come giorno libero dall'attività di insegnante, terrà con sé i figli dal venerdì all'uscita di scuola sino alle 20.30 della domenica dopo cena, ferma restando la possibilità per le parti di addivenire a diversi migliori accordi nell'interesse dei minori.
IN PUNTO ECONOMICO
La ricorrente ha chiesto la corresponsione di € 600,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori.
Il resistente, avendo chiesto il collocamento paritetico, ha proposto di contribuire direttamente al mantenimento dei figli nei tempi di propria spettanza. Nell'ordinanza emessa in data 7.03.24 è stato posto a carico del padre un concorso al mantenimento dei figli di € 400,00 mensili oltre il 50% delle spese di carattere straordinario come da protocollo in uso presso il Tribunale. Tale assetto economico va confermato anche in sede decisionale, avuto riguardo alla documentazione aggiornata depositata dalle parti dalla quale risulta che: la ricorrente ha un contratto di lavoro con la qualifica di funzionario giudiziario, percepisce una retribuzione mensile di circa € 1.900,00 e ha oneri fissi di € 670,00 mensili a titolo di canone di locazione comprensivi di spese condominiali per l'immobile in cui risiede con i figli minori;
sostiene inoltre l'onere della mensa scolastica;
il resistente svolge attualmente la professione di insegnante;
dal CUD 2024 relativo al 2023 si evince un reddito complessivo di € 31883,00 derivante dall'attività di insegnante e dalla locazione di un immobile di sua proprietà a Scordia, tale importo complessivo corrisponde al netto delle imposte ad un'entrata di circa € 2000,00 mensili;
nel 2023 risulta avere percepito l'ulteriore importo di € 9550,00, in regime forfettario, relativo all'attività svolta come architetto libero professionista a Catania prima di trasferirsi nella provincia di Monza. Tale fonte di entrata deve però ritenersi venuta meno, essendo verosimile che con il trasferimento tale attività sia cessata. A suo carico vi sono oneri fissi mensili pari a € 560,00 per il canone di locazione, comprensivo di spese condominiali, corrisposto per l'abitazione in cui vive.
Al fine di determinare l'entità del contributo nella misura suindicata si è altresì tenuto conto degli ulteriori criteri previsti dall'art. 337 ter c.c. per realizzare il principio di proporzionalità nel mantenimento della prole (nel caso di specie, si sono considerati i maggiori tempi di permanenza dei minori presso la madre e la circostanza che la stessa svolge in misura prevalente i compiti di accudimento degli stessi), nonché della percezione per intero da parte della ricorrente dell'Assegno Unico per la prole.
ISTANZE ISTRUTTORIE
Relativamente alle istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni va confermato il provvedimento di rigetto contenuto nell'ordinanza emessa all'esito dell'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. per le stesse ragioni ivi indicate ( i capitoli di prova articolati da entrambe sono ininfluenti ai fini della decisione, in quanto riguardanti circostanze in parte superate, in parte richiedenti valutazioni non demandabili ai testi e, per la parte relativa ai profili economici, documentali e/o da provarsi documentalmente).
SPESE
Considerati la natura del giudizio, gli interessi coinvolti e l'esito del giudizio, le spese di lite vanno compensate tra le parti.
P.Q.M
In via definitiva così provvede:
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto daI. Parte_1 in Acireale in data 28.12.2013 e trascritto nel registro degli atti di CP_1 e matrimonio del Comune di Acireale (atto n. 447, Parte II serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Acireale);
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere II. all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Acireale affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. Dispone l'affidamento congiunto di Persona_2 e Per 1 ad entrambi genitori con III. collocamento presso la madre e rapporti di frequentazione padre-figli così disciplinati, salvi diversi accordi:
a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 15,30 fino alle ore 20,30 della domenica dopo cena;
il lunedì e il mercoledì dall'uscita da scuola fino alle ore 20,30 nella settimana in cui li tiene con sé nel fine settimana;
il lunedì dall'uscita da scuola fino alle ore 20,30 e il mercoledì dall'uscita da scuola fino al giovedì mattina con riaccompagnamento a scuola nella settimana in cui i minori trascorrono il fine settimana con la mamma;
una settimana durante le vacanze scolastiche natalizie, alternando di anno in anno il periodo dal 24 al 31 dicembre h.10.00 con quello dal 31 dicembre h.10.00 fino al 6 gennaio ore 20,30;
- tre giorni comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua durante le vacanze scolastiche pasquali;
- 3/4 settimane durante il periodo estivo da concordare entro il mese di maggio di ogni anno;
Parte 1 a titolo pone a carico di l'obbligo di corrispondere a IV. CP 1
,
di concorso al mantenimento dei figli Persona 2 e Per 1 l'importo mensile di € "
400,00 entro il giorno 15 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza dal mese di marzo 2026 e con riferimento al mese di marzo
2025; sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Pone, inoltre a carico del padre, il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori ad eccezione delle spese mediche e scolastiche di seguito indicate e da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es.
Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
Dispone che l'Assegno Unico per i figli venga interamente percepito da V. Parte 1
Dichiara compensate le spese del procedimento. VI.
Così deciso in Monza nella Camera di consiglio del 27 marzo 2025
Il Presidente relatore
Laura Gaggiotti