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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/02/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 187/2023
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 359 e 281 sexies c.p.c. -
*
Causa d'appello n.: 187/2023 r.g. promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. DE GIORGI TE C.F._1 VALENTINA ABBONDANZA
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF con il patrocinio ex lege dell' COroparte_1 P.IVA_1 AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI FIRENZE (CF C.F._2
APPELLATO/I
(CF ) COroparte_2 C.F._3 APPELLATO-NON CP_3
*
Oggi 12 Febbraio 2025, alle ore 12:50 dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta dai magistrati:
Dr. Carlo Breggia Presidente
Dr. Marco Cecchi Consigliere
Dr. Antonio Picardi Consigliere Relatore con l'assistenza del Funzionario Addetto UPP Dr.ssa Elena Escriva. nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, aula 1, sono comparsi:
Per parte appellante: l'avv. De Giorgi.
Per parte appellata : l'Avv. dello Stato Alessandro Goggioli. COroparte_1
Per parte appellata nessuno compare. TE
Per la pratica forense è presente il dott. Persona_1 Il Collegio, nulla osservando le parti, dichiara preliminarmente la contumacia di , COroparte_2 regolarmente citato, ed invita le parti alla discussione.
pagina 1 di 11 Le parti si riportano ai propri scritti difensivi ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate. Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente. La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
N. R.G. 187/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha emesso, ai sensi degli artt. 350-bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 187/2023 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. DE GIORGI TE C.F._1 VALENTINA ABBONDANZA
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF con il patrocinio ex lege dell' COroparte_1 P.IVA_1 AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI FIRENZE (CF C.F._2
APPELLATO/I
(CF ) COroparte_2 C.F._3 APPELLATO-CONTUMACE
avverso la sentenza n. 844/2022 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 23/06/2022
CONCLUSIONI
pagina 2 di 11 In data 12.2.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto, in riforma della sentenza, accogliere l'appello proposto e quindi respingere la domanda attrice/appellata con conseguente condanna della medesima al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata: “Voglia l'On.le Corte adita dichiarare inammissibile ex art. 342 c.p.c. o comunque manifestamente infondato ex art 348 bis c.p.c. l'appello, per i motivi esposti in narrativa e, comunque, rigettarlo siccome infondato in fatto e in diritto. Spese vinte”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, TE innanzi questa Corte di Appello, ed COroparte_2 COroparte_1 CO (di seguito, per brevità, anche solo “ ”) proponendo gravame avverso la
[...] sentenza n. 844/2022, emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 23/06/2022, che, definitivamente pronunciando sulla domanda ex art. 2901 c.c. proposta da CO CO (poi ), l'aveva accolta, con conseguente condanna dei convenuti al pagamento delle TE spese di lite.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – aveva convenuto in giudizio e CO TE _2
, esponendo:
[...] di essere creditrice nei confronti di del complessivo importo di € 557.595,31, COroparte_2 come risultante dagli estratti di ruolo sottesi alle cartelle di pagamento notificate al convenuto in data 6.11.2009 (n. 08720090014037080), 22.10.2012 (n. 08720120012119815) e 29.5.2013 (n.
08720130000151405); che il contribuente era a conoscenza del proprio debito, come confermato anche dal fatto che in data 4.2.2010 aveva proposto ricorso avverso la cartella n. 08720090014037080, innanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale di Pisa;
che la CTP di Pisa con sentenza n. 35/02/2012 aveva rigettato il ricorso;
che con atto pubblico stipulato in data 20.12.2010 e trascritto il 4.1.2011, successivo al sorgere del credito, aveva ceduto alla figlia , al prezzo complessivo di € COroparte_2 TE
117.000,00, i diritti di proprietà degli immobili ubicati in Santa Croce sull'Arno, Via di Pelle n.
63/A, costituendo, su uno di essi, diritto di abitazione vita natural durante a favore dell'alienante; che il predetto atto pregiudicava le ragioni creditorie di in quanto in tal CO modo il debitore si era spogliato di tutti i suoi beni;
pagina 3 di 11 che tale operazione, inoltre, era stato conclusa dalle parti nella piena consapevolezza del pregiudizio arrecato all'attrice; concludeva, quindi, chiedendo di dichiararsi l'inefficacia ex art. 2901 c.c. del suddetto atto di compravendita.
1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , eccependo TE
l'insussistenza del credito erariale in quanto sub iudice; l'inconsapevolezza del pregiudizio inferto alle ragioni creditorie, in quanto non a conoscenza della situazione debitoria del padre;
la congruità del prezzo di acquisto.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda attorea.
1.3. – Si costituiva, altresì, in giudizio , contestando l'esistenza dei presupposti COroparte_2 per l'accoglimento della domanda di cui chiedeva il rigetto. CO 1.4. – Con atto depositato il 14.3.2018, si costituiva in giudizio , rappresentando di essere subentrata a titolo universale nei rapporti processuali delle società del Gruppo , ai sensi CP_5 del D.L. 193/2016 convertito dalla legge 225/2016.
1.5. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove orali e documentali nonché nell'espletamento di c.t.u. volta a verificare la congruità del prezzo di vendita, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) risultava provata l'esistenza del credito a tutela del quale era stata esperita l'azione revocatoria, oltre alla sua anteriorità rispetto all'atto dispositivo impugnato;
(-) sussisteva, altresì, l' eventus damni, in quanto, con la stipula dell'atto di compravendita del
20.12.2010, si era spogliato di tutti i suoi beni a favore della figlia , COroparte_2 TE riservandosi il diritto di abitazione su uno dei cespiti trasferiti;
(-) quanto al prezzo, stabilito in € 117.000,00, le parti avevano convenuto che la minor somma di
€ 49.843,76 sarebbe stata corrisposta mediante accollo del mutuo contratto con la COroparte_6
;
[...]
(-) tuttavia, nessuna prova era stata fornita in ordine al pagamento del residuo importo di €
67.156,24, che sarebbe dovuto avvenire entro il 31.12.2012;
(-) per quanto riguardava l'elemento soggettivo, il che non si era presentato a rendere TE
l'interrogatorio formale, era certamente consapevole di ledere le ragioni creditorie, dal momento che l'atto di compravendita era stato stipulato successivamente alla notifica degli avvisi di accertamento, in data 30.12.2008, e della cartella n. 08720090014037080, in data 6.11.2009;
(-) analoga consapevolezza sussisteva anche in capo a , tenuto conto del TE rapporto di parentela con il debitore alienante;
pagina 4 di 11 (-) in proposito, non assumeva rilevanza la circostanza, allegata dalla convenuta, secondo cui ella avrebbe sempre avuto solo rapporti sporadici con il padre, che si era trasferito da tempo in
Veneto, in quanto ciò non consentiva di escludere che ella fosse venuta a conoscenza della situazione economica del genitore, proprio in ragione dello stretto legame di parentela, in prossimità della stipula dell'atto di compravendita;
(-) inoltre, ulteriori elementi presuntivi della sussistenza della scientia damni in capo all'acquirente erano: i) l'essersi , con la descritta operazione, spogliato di tutto il suo COroparte_2 patrimonio;
ii) la contestuale costituzione, su uno degli immobili, di un diritto di abitazione, sebbene egli risiedesse, da tempo, in Veneto;
iii) le anomali modalità di pagamento del prezzo;
iv) la mancata dimostrazione della corresponsione della somma di € 67.156,24;
(-) peraltro, l'espletata c.t.u. aveva consentito di accertare che il prezzo pattuito (€ 117.000) era inferiore ai valori di mercato dei beni trasferiti (€ 138.032,74);
(-) pertanto, la domanda doveva essere accolta e le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello , per i seguenti motivi: TE
1) contrariamente a quanto affermato dal tribunale, non risultava dimostrata la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo all'acquirente, non essendo, all'uopo, sufficiente il mero rapporto di parentela.
Difatti, essa non era a conoscenza della situazione debitoria del padre né poteva sapere TE che, con la stipula della compravendita, egli si sarebbe spogliato dell'intero suo patrimonio, in ragione del fatto che i rapporti di frequentazione tra i due si erano interrotti da tempo.
Inoltre, i beni non erano gravati da iscrizioni pregiudizievoli ed ella si era accollata il mutuo acceso sugli stessi, tutte circostanze incompatibili con l'esistenza della scientia damni.
Al riguardo, nessuna rilevanza poteva attribuirsi alla costituzione del diritto di abitazione, in quanto in tal modo l'alienante intendeva solo garantirsi un punto di appoggio per far visita alla figlia ed ai nipotini, sicché tale circostanza era inidonea a mettere sull'avviso l'acquirente che, anzi, conseguiva, così, pure una riduzione del prezzo.
Peraltro, l'intera operazione aveva una giustificazione oggettiva, costituita dal proposito di di procurarsi la provvista finanziaria necessaria per “acquistare in Veneto” (cfr. COroparte_2 atto di appello, pag. 8).
2) Il tribunale non aveva fatto corretto uso neppure delle risultanze istruttorie.
In particolare, dai certificati di residenza versati in atti, si evinceva che l'appellante aveva vissuto sempre con la madre, come confermato dalle testimonianze acquisite e dalla mancata risposta di all'interrogatorio formale. COroparte_2
pagina 5 di 11 Inoltre, i testi avevano anche confermato che la voleva andare a convivere con l'attuale TE marito e che il padre intendeva comprare un appartamento a Mestre. _2
Si era creata, così, una convergenza di interessi tra padre e figlia che aveva portato alla stipula dell'atto di compravendita in questione, il che escludeva l'esistenza della scientia damni nei confronti di . TE
Infine, l'espletata c.t.u. aveva consentito di accertare che il prezzo corrisposto era in linea con il valore di mercato dei beni.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi in COroparte_1 giudizio, contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – Non si costituiva in giudizio e, sulla regolarità della notifica nei suoi COroparte_2 confronti, ne veniva dichiarata la contumacia.
2.4. – La causa, pertanto, viene decisa oggi a seguito di discussione orale, come da retroesteso verbale.
***
3 – In via preliminare
3.1. – In via preliminare, è da rilevare che l'eccezione di inammissibilità del gravame, per pretesa violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata da parte appellata, si appalesa infondata, in quanto l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr. Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 18307 del 18/09/2015).
In concreto, dalla lettura dell'atto è dato ricavare non solo le statuizioni oggetto di gravame ma anche in che termini è stata richiesta la modifica della valutazione operata dal giudice di primo grado: le censure formulate presentano un grado di contenuto critico sufficientemente articolato e si esprimono in termini di adeguata contrapposizione ai passaggi motivazionali della decisione impugnata.
3.2. – Si deve, poi, escludere che l'ordinanza di cui all'art. 348-bis c.p.c., invocata da parte appellata, possa essere pronunciata dopo che, dato corso alla trattazione, l'impugnazione sia stata trattenuta in decisione (cfr. Cass. civ. sez. III, sentenza n.14696 del 19 luglio 2016). pagina 6 di 11 Ciò posto, è possibile passare ad esaminare il gravame.
4 – L'esame del gravame.
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi tra di loro.
4.1.– Con atto di compravendita a rogito in Fucecchio del 20.12.2010, rep. n. Persona_2
127.503, racc. n. 30.055, trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Empoli in data 4.1.2011,
vendeva alla figlia i seguenti immobili facenti parte di un più ampio COroparte_2 TE fabbricato condominiale sviluppantesi su tre piani fuori terra ubicato in Santa Croce Sull'Arno, via di Pelle n. 63/A: a) appartamento posto al primo piano, iscritto al NCEU al foglio 15, particella
722, sub. 9, cat. A/2, classe 2, gravato da diritto di abitazione vita natural durante in favore del medesimo alienante;
b) appartamento posto al piano terreno, iscritto al NCEU al foglio 15, particella 722, sub. 7, Cat. A/2, classe 2; c) quota di ½ di un box in lamiera zincata ad uso ricovero attrezzi per giardino al solo piano terra con annesso piccolo resede ad uso orto, rappresentato al NCEU al foglio 15, particella 96, categoria C/2, classe 3; d) quota di ½ dell'appezzamento di terreno pertinenziale di forma rettangolare della superficie catastale di mq
1500, rappresentato al NCEU al foglio 15, particella 1364.
4.2. – E' pacifico che, in tal modo, si sia privato, a favore della figlia , COroparte_2 TE di tutti i suoi beni.
Si tratta, quindi, di un'operazione di vera e propria dismissione del patrimonio dell'alienante, il che, di per sé, era sufficiente a far insorgere nell'odierna appellante la consapevolezza dell'intenzione del padre di ledere le ragioni creditorie.
Si applica, infatti, il seguente principio: “in tema di azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, prevista quale condizione dell'azione dall'art.
2901 primo comma n. 2, prima ipotesi, cod. civ., consiste nella conoscenza generica del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori, e la relativa prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni. Nel caso di vendita contestuale in favore di un terzo di una pluralità di beni del debitore, ovvero di vendita dell'unico bene immobile di proprietà del debitore, l'esistenza e la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di questi dell'azione pauliana, possono ritenersi "in re ipsa": in questo caso, incombe sul debitore, e non sul creditore, l'onere probatorio di dimostrare che il proprio patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sentenza del 27.3.2007, n. 7507).
pagina 7 di 11 Nella specie, i non hanno dimostrato che il patrimonio residuo del disponente fosse TE sufficiente a garantire le ragioni creditorie, essendo, anzi, rimasto incontestato che, con l'atto di compravendita in questione, il debitore si sia spogliato di tutti i suoi beni.
Peraltro, pur avendo l'appellante affermato di essere alla ricerca di un appartamento in Santa
Croce sull'Arno per andarvi a vivere con il suo attuale marito (come da risposta data in sede di interrogatorio formale, cfr. verbale di udienza del 18.6.2018), ella non ha, tuttavia, nemmeno allegato il motivo che l'ha portata a rendersi cessionaria dell'intero patrimonio immobiliare di titolarità del padre.
4.2.1. – Inoltre, la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo a può dirsi TE provata anche sulla base dei seguenti ulteriori elementi presuntivi.
4.2.1.a – Innanzi tutto, l'esistenza di uno stretto rapporto di parentela con il disponente, per essere venditore ed acquirente rispettivamente padre e figlia.
Invero, fra le presunzioni semplici da cui può ricavarsi la prova della “partecipatio fraudis” del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia successivo al sorgere del credito, è compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente. (Corte di Cassazione, Sez.
III civ., 02 novembre 2023, n. 30486, Corte di Cassazione, III Sez. Civ. n. 161 08.01.2021, Cass. civ. Sez. VI – 3 26.01.2016, n. 1404).
In proposito, non assume rilevanza la circostanza che ed vivessero, COroparte_2 TE da tempo, distanti (l'uno in Veneto e l'altra in Toscana), in quanto ciò non consente di escludere che la figlia fosse al corrente della pesante esposizione debitoria del padre nei confronti dell'erario, non constando che i rapporti personali tra gli stessi fossero interrotti da tempo.
In realtà, come affermato dalla medesima appellante, la costituzione del diritto di abitazione, su uno degli appartamenti venduti, aveva “l'unico scopo di garantire un punto di appoggio al nelle visite alla figlia e ai nipotini” (cfr. atto di appello, pag. 7). TE
Il che si pone in evidente rapporto di contraddizione con una frequentazione soltanto sporadica del padre, con cui , sempre secondo quanto da lei dichiarato in sede di TE interrogatorio formale, si sarebbe vista solo tre/quattro volte l'anno.
Difatti, se aveva intenzione di mantenere “un punto di appoggio” in Santa Croce COroparte_2 sull'Arno, proprio al fine di fare “visita alla figlia ed ai nipotini”, tanto da accettare, per conservare il diritto di abitazione su uno degli appartamenti, anche una riduzione del prezzo della vendita, ciò sta a significare che il rapporto tra i due era tutt'altro che sporadico.
pagina 8 di 11 Si deve, dunque, ritenere, anche solo in forza della conservazione del legame affettivo (al di là della frequenza dei rapporti), che la figlia fosse al corrente delle vicende economiche del padre e, quindi, del suo proposito di dismettere tutto il suo patrimonio per sottrarlo alle iniziative dei creditori.
4.2.1.b. – L'appellante, perseverando nelle contraddizioni, afferma anche che il compendio immobiliare in questione era “vecchio e completamente da ristrutturare come risulta a chiare lettere dal contratto dove si fa riferimento (pag.1) all'assenza di impianti a norma e alla necessità di manutenzioni straordinarie” (cfr. atto di appello, pag. 11).
Si sarebbe, quindi, trattato di appartamenti sostanzialmente inagibili, il che, allora, smentisce il presunto proposito di di conservare il diritto di abitazione su uno di essi per Parte_2 utilizzarlo in occasione delle visite alla famiglia della figlia.
Anche a voler accettare tale versione, è, però, davvero arduo ritenere che TE non abbia chiesto al padre spiegazioni circa la necessità di costituire il diritto di abitazione e che costui non l'abbia messa al corrente delle reali finalità dell'operazione (consistenti nel ledere la garanzia patrimoniale dei suoi creditori).
4.2.1.c. – Ulteriore elemento che depone a favore della consapevolezza, da parte di TE
, del carattere fraudolento dell'operazione, è la mancanza di prova in ordine al
[...] pagamento del prezzo.
In proposito, giova considerare come l'appellante abbia omesso completamente di confrontarsi con il passaggio motivazionale, contenuto nella sentenza impugnata, con cui il tribunale ha, condivisibilmente, evidenziato la mancanza di prova del pagamento della somma di € 67.156,24, che, secondo quanto pattuito nell'atto di compravendita, sarebbe dovuta avvenire “entro il 31 dicembre 2012 a mezzo di assegni circolari o bonifici bancari”.
Rileva, al riguardo, il Collegio come la tra l'altro, non abbia fornito neppure la prova del TE pagamento delle rate del mutuo, che la stessa si era accollata, di talché difetta la dimostrazione del pagamento dell'intero prezzo.
Del resto, è rimasto anche indimostrato che avrebbe utilizzato il retratto della COroparte_2 vendita per acquistare un appartamento in Veneto.
Ne deriva che non importa, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, che il prezzo convenuto (€ 117.000) non si discosti sensibilmente dal valore di mercato dei beni accertato dal c.t.u. (€ 138.032,74), stante la mancanza di prova del suo pagamento.
5 – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
5.1. – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore € 520.000-1.000.000):
pagina 9 di 11 Fase di studio della controversia (valore minimo): € 2.853,00
Fase introduttiva del giudizio (valore minimo): € 1.659,00
Fase istruttoria/trattazione (valore minimo): € 3.822,00
Fase decisionale (valore minimo) € 4.744,00
Compenso tabellare: € 13.078,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta)
e CAP come per legge.
Si applica il valore minimo per tutte le fasi, tenuto conto della ridotta attività difensiva espletata.
Si precisa che, ai fini della determinazione del valore della causa, si fa riferimento al credito (nella specie pari ad € 557.595,31) a tutela del quale è stata esperita l'azione revocatoria (cfr. Cass. civ.
n. 3697/2020).
5.2. – Sussistono, poi, i presupposti per la condanna dell'appellante ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Difatti, la manifesta infondatezza dell'impugnazione evidenzia la responsabilità processuale aggravata della parte che, quanto meno con “colpa grave”, non ha esitato ad introdurre un gravame privo di consistenza, dopo aver letto le chiare motivazioni del tribunale.
Ne discende la condanna della parte soccombente al pagamento, a favore dell'appellata, di una somma equitativamente determinata in € 4.359,00, pari ad 1/3 delle spese di lite sopra liquidate.
5.3. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
5.4. – Occorre, infine, dare mandato alla cancelleria di richiedere l'integrazione del C.U. residuo del presente grado – pari alla differenza tra quanto dovuto e quanto corrisposto – in virtù del reale valore della causa (€ 557.595,31) diverso da quello dichiarato nell'appello (€ 117.000).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza TE
n. 844/2022 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 23/06/2022, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante al pagamento della somma di € 4.359,00 ex art. 96, comma 3,
c.p.c.;
3) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €
13.078,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
pagina 10 di 11 Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico dell'appellante.
Manda alla cancelleria per la regolarizzazione dell'appello sotto il profilo fiscale avuto riguardo al diverso valore accertato della controversia.
Firenze, 12.2.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 11 di 11
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 359 e 281 sexies c.p.c. -
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Causa d'appello n.: 187/2023 r.g. promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. DE GIORGI TE C.F._1 VALENTINA ABBONDANZA
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF con il patrocinio ex lege dell' COroparte_1 P.IVA_1 AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI FIRENZE (CF C.F._2
APPELLATO/I
(CF ) COroparte_2 C.F._3 APPELLATO-NON CP_3
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Oggi 12 Febbraio 2025, alle ore 12:50 dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta dai magistrati:
Dr. Carlo Breggia Presidente
Dr. Marco Cecchi Consigliere
Dr. Antonio Picardi Consigliere Relatore con l'assistenza del Funzionario Addetto UPP Dr.ssa Elena Escriva. nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, aula 1, sono comparsi:
Per parte appellante: l'avv. De Giorgi.
Per parte appellata : l'Avv. dello Stato Alessandro Goggioli. COroparte_1
Per parte appellata nessuno compare. TE
Per la pratica forense è presente il dott. Persona_1 Il Collegio, nulla osservando le parti, dichiara preliminarmente la contumacia di , COroparte_2 regolarmente citato, ed invita le parti alla discussione.
pagina 1 di 11 Le parti si riportano ai propri scritti difensivi ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate. Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente. La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
N. R.G. 187/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha emesso, ai sensi degli artt. 350-bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 187/2023 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. DE GIORGI TE C.F._1 VALENTINA ABBONDANZA
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF con il patrocinio ex lege dell' COroparte_1 P.IVA_1 AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI FIRENZE (CF C.F._2
APPELLATO/I
(CF ) COroparte_2 C.F._3 APPELLATO-CONTUMACE
avverso la sentenza n. 844/2022 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 23/06/2022
CONCLUSIONI
pagina 2 di 11 In data 12.2.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto, in riforma della sentenza, accogliere l'appello proposto e quindi respingere la domanda attrice/appellata con conseguente condanna della medesima al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata: “Voglia l'On.le Corte adita dichiarare inammissibile ex art. 342 c.p.c. o comunque manifestamente infondato ex art 348 bis c.p.c. l'appello, per i motivi esposti in narrativa e, comunque, rigettarlo siccome infondato in fatto e in diritto. Spese vinte”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, TE innanzi questa Corte di Appello, ed COroparte_2 COroparte_1 CO (di seguito, per brevità, anche solo “ ”) proponendo gravame avverso la
[...] sentenza n. 844/2022, emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 23/06/2022, che, definitivamente pronunciando sulla domanda ex art. 2901 c.c. proposta da CO CO (poi ), l'aveva accolta, con conseguente condanna dei convenuti al pagamento delle TE spese di lite.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – aveva convenuto in giudizio e CO TE _2
, esponendo:
[...] di essere creditrice nei confronti di del complessivo importo di € 557.595,31, COroparte_2 come risultante dagli estratti di ruolo sottesi alle cartelle di pagamento notificate al convenuto in data 6.11.2009 (n. 08720090014037080), 22.10.2012 (n. 08720120012119815) e 29.5.2013 (n.
08720130000151405); che il contribuente era a conoscenza del proprio debito, come confermato anche dal fatto che in data 4.2.2010 aveva proposto ricorso avverso la cartella n. 08720090014037080, innanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale di Pisa;
che la CTP di Pisa con sentenza n. 35/02/2012 aveva rigettato il ricorso;
che con atto pubblico stipulato in data 20.12.2010 e trascritto il 4.1.2011, successivo al sorgere del credito, aveva ceduto alla figlia , al prezzo complessivo di € COroparte_2 TE
117.000,00, i diritti di proprietà degli immobili ubicati in Santa Croce sull'Arno, Via di Pelle n.
63/A, costituendo, su uno di essi, diritto di abitazione vita natural durante a favore dell'alienante; che il predetto atto pregiudicava le ragioni creditorie di in quanto in tal CO modo il debitore si era spogliato di tutti i suoi beni;
pagina 3 di 11 che tale operazione, inoltre, era stato conclusa dalle parti nella piena consapevolezza del pregiudizio arrecato all'attrice; concludeva, quindi, chiedendo di dichiararsi l'inefficacia ex art. 2901 c.c. del suddetto atto di compravendita.
1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , eccependo TE
l'insussistenza del credito erariale in quanto sub iudice; l'inconsapevolezza del pregiudizio inferto alle ragioni creditorie, in quanto non a conoscenza della situazione debitoria del padre;
la congruità del prezzo di acquisto.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda attorea.
1.3. – Si costituiva, altresì, in giudizio , contestando l'esistenza dei presupposti COroparte_2 per l'accoglimento della domanda di cui chiedeva il rigetto. CO 1.4. – Con atto depositato il 14.3.2018, si costituiva in giudizio , rappresentando di essere subentrata a titolo universale nei rapporti processuali delle società del Gruppo , ai sensi CP_5 del D.L. 193/2016 convertito dalla legge 225/2016.
1.5. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove orali e documentali nonché nell'espletamento di c.t.u. volta a verificare la congruità del prezzo di vendita, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) risultava provata l'esistenza del credito a tutela del quale era stata esperita l'azione revocatoria, oltre alla sua anteriorità rispetto all'atto dispositivo impugnato;
(-) sussisteva, altresì, l' eventus damni, in quanto, con la stipula dell'atto di compravendita del
20.12.2010, si era spogliato di tutti i suoi beni a favore della figlia , COroparte_2 TE riservandosi il diritto di abitazione su uno dei cespiti trasferiti;
(-) quanto al prezzo, stabilito in € 117.000,00, le parti avevano convenuto che la minor somma di
€ 49.843,76 sarebbe stata corrisposta mediante accollo del mutuo contratto con la COroparte_6
;
[...]
(-) tuttavia, nessuna prova era stata fornita in ordine al pagamento del residuo importo di €
67.156,24, che sarebbe dovuto avvenire entro il 31.12.2012;
(-) per quanto riguardava l'elemento soggettivo, il che non si era presentato a rendere TE
l'interrogatorio formale, era certamente consapevole di ledere le ragioni creditorie, dal momento che l'atto di compravendita era stato stipulato successivamente alla notifica degli avvisi di accertamento, in data 30.12.2008, e della cartella n. 08720090014037080, in data 6.11.2009;
(-) analoga consapevolezza sussisteva anche in capo a , tenuto conto del TE rapporto di parentela con il debitore alienante;
pagina 4 di 11 (-) in proposito, non assumeva rilevanza la circostanza, allegata dalla convenuta, secondo cui ella avrebbe sempre avuto solo rapporti sporadici con il padre, che si era trasferito da tempo in
Veneto, in quanto ciò non consentiva di escludere che ella fosse venuta a conoscenza della situazione economica del genitore, proprio in ragione dello stretto legame di parentela, in prossimità della stipula dell'atto di compravendita;
(-) inoltre, ulteriori elementi presuntivi della sussistenza della scientia damni in capo all'acquirente erano: i) l'essersi , con la descritta operazione, spogliato di tutto il suo COroparte_2 patrimonio;
ii) la contestuale costituzione, su uno degli immobili, di un diritto di abitazione, sebbene egli risiedesse, da tempo, in Veneto;
iii) le anomali modalità di pagamento del prezzo;
iv) la mancata dimostrazione della corresponsione della somma di € 67.156,24;
(-) peraltro, l'espletata c.t.u. aveva consentito di accertare che il prezzo pattuito (€ 117.000) era inferiore ai valori di mercato dei beni trasferiti (€ 138.032,74);
(-) pertanto, la domanda doveva essere accolta e le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello , per i seguenti motivi: TE
1) contrariamente a quanto affermato dal tribunale, non risultava dimostrata la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo all'acquirente, non essendo, all'uopo, sufficiente il mero rapporto di parentela.
Difatti, essa non era a conoscenza della situazione debitoria del padre né poteva sapere TE che, con la stipula della compravendita, egli si sarebbe spogliato dell'intero suo patrimonio, in ragione del fatto che i rapporti di frequentazione tra i due si erano interrotti da tempo.
Inoltre, i beni non erano gravati da iscrizioni pregiudizievoli ed ella si era accollata il mutuo acceso sugli stessi, tutte circostanze incompatibili con l'esistenza della scientia damni.
Al riguardo, nessuna rilevanza poteva attribuirsi alla costituzione del diritto di abitazione, in quanto in tal modo l'alienante intendeva solo garantirsi un punto di appoggio per far visita alla figlia ed ai nipotini, sicché tale circostanza era inidonea a mettere sull'avviso l'acquirente che, anzi, conseguiva, così, pure una riduzione del prezzo.
Peraltro, l'intera operazione aveva una giustificazione oggettiva, costituita dal proposito di di procurarsi la provvista finanziaria necessaria per “acquistare in Veneto” (cfr. COroparte_2 atto di appello, pag. 8).
2) Il tribunale non aveva fatto corretto uso neppure delle risultanze istruttorie.
In particolare, dai certificati di residenza versati in atti, si evinceva che l'appellante aveva vissuto sempre con la madre, come confermato dalle testimonianze acquisite e dalla mancata risposta di all'interrogatorio formale. COroparte_2
pagina 5 di 11 Inoltre, i testi avevano anche confermato che la voleva andare a convivere con l'attuale TE marito e che il padre intendeva comprare un appartamento a Mestre. _2
Si era creata, così, una convergenza di interessi tra padre e figlia che aveva portato alla stipula dell'atto di compravendita in questione, il che escludeva l'esistenza della scientia damni nei confronti di . TE
Infine, l'espletata c.t.u. aveva consentito di accertare che il prezzo corrisposto era in linea con il valore di mercato dei beni.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi in COroparte_1 giudizio, contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – Non si costituiva in giudizio e, sulla regolarità della notifica nei suoi COroparte_2 confronti, ne veniva dichiarata la contumacia.
2.4. – La causa, pertanto, viene decisa oggi a seguito di discussione orale, come da retroesteso verbale.
***
3 – In via preliminare
3.1. – In via preliminare, è da rilevare che l'eccezione di inammissibilità del gravame, per pretesa violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata da parte appellata, si appalesa infondata, in quanto l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr. Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 18307 del 18/09/2015).
In concreto, dalla lettura dell'atto è dato ricavare non solo le statuizioni oggetto di gravame ma anche in che termini è stata richiesta la modifica della valutazione operata dal giudice di primo grado: le censure formulate presentano un grado di contenuto critico sufficientemente articolato e si esprimono in termini di adeguata contrapposizione ai passaggi motivazionali della decisione impugnata.
3.2. – Si deve, poi, escludere che l'ordinanza di cui all'art. 348-bis c.p.c., invocata da parte appellata, possa essere pronunciata dopo che, dato corso alla trattazione, l'impugnazione sia stata trattenuta in decisione (cfr. Cass. civ. sez. III, sentenza n.14696 del 19 luglio 2016). pagina 6 di 11 Ciò posto, è possibile passare ad esaminare il gravame.
4 – L'esame del gravame.
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi tra di loro.
4.1.– Con atto di compravendita a rogito in Fucecchio del 20.12.2010, rep. n. Persona_2
127.503, racc. n. 30.055, trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Empoli in data 4.1.2011,
vendeva alla figlia i seguenti immobili facenti parte di un più ampio COroparte_2 TE fabbricato condominiale sviluppantesi su tre piani fuori terra ubicato in Santa Croce Sull'Arno, via di Pelle n. 63/A: a) appartamento posto al primo piano, iscritto al NCEU al foglio 15, particella
722, sub. 9, cat. A/2, classe 2, gravato da diritto di abitazione vita natural durante in favore del medesimo alienante;
b) appartamento posto al piano terreno, iscritto al NCEU al foglio 15, particella 722, sub. 7, Cat. A/2, classe 2; c) quota di ½ di un box in lamiera zincata ad uso ricovero attrezzi per giardino al solo piano terra con annesso piccolo resede ad uso orto, rappresentato al NCEU al foglio 15, particella 96, categoria C/2, classe 3; d) quota di ½ dell'appezzamento di terreno pertinenziale di forma rettangolare della superficie catastale di mq
1500, rappresentato al NCEU al foglio 15, particella 1364.
4.2. – E' pacifico che, in tal modo, si sia privato, a favore della figlia , COroparte_2 TE di tutti i suoi beni.
Si tratta, quindi, di un'operazione di vera e propria dismissione del patrimonio dell'alienante, il che, di per sé, era sufficiente a far insorgere nell'odierna appellante la consapevolezza dell'intenzione del padre di ledere le ragioni creditorie.
Si applica, infatti, il seguente principio: “in tema di azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, prevista quale condizione dell'azione dall'art.
2901 primo comma n. 2, prima ipotesi, cod. civ., consiste nella conoscenza generica del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori, e la relativa prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni. Nel caso di vendita contestuale in favore di un terzo di una pluralità di beni del debitore, ovvero di vendita dell'unico bene immobile di proprietà del debitore, l'esistenza e la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di questi dell'azione pauliana, possono ritenersi "in re ipsa": in questo caso, incombe sul debitore, e non sul creditore, l'onere probatorio di dimostrare che il proprio patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sentenza del 27.3.2007, n. 7507).
pagina 7 di 11 Nella specie, i non hanno dimostrato che il patrimonio residuo del disponente fosse TE sufficiente a garantire le ragioni creditorie, essendo, anzi, rimasto incontestato che, con l'atto di compravendita in questione, il debitore si sia spogliato di tutti i suoi beni.
Peraltro, pur avendo l'appellante affermato di essere alla ricerca di un appartamento in Santa
Croce sull'Arno per andarvi a vivere con il suo attuale marito (come da risposta data in sede di interrogatorio formale, cfr. verbale di udienza del 18.6.2018), ella non ha, tuttavia, nemmeno allegato il motivo che l'ha portata a rendersi cessionaria dell'intero patrimonio immobiliare di titolarità del padre.
4.2.1. – Inoltre, la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo a può dirsi TE provata anche sulla base dei seguenti ulteriori elementi presuntivi.
4.2.1.a – Innanzi tutto, l'esistenza di uno stretto rapporto di parentela con il disponente, per essere venditore ed acquirente rispettivamente padre e figlia.
Invero, fra le presunzioni semplici da cui può ricavarsi la prova della “partecipatio fraudis” del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia successivo al sorgere del credito, è compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente. (Corte di Cassazione, Sez.
III civ., 02 novembre 2023, n. 30486, Corte di Cassazione, III Sez. Civ. n. 161 08.01.2021, Cass. civ. Sez. VI – 3 26.01.2016, n. 1404).
In proposito, non assume rilevanza la circostanza che ed vivessero, COroparte_2 TE da tempo, distanti (l'uno in Veneto e l'altra in Toscana), in quanto ciò non consente di escludere che la figlia fosse al corrente della pesante esposizione debitoria del padre nei confronti dell'erario, non constando che i rapporti personali tra gli stessi fossero interrotti da tempo.
In realtà, come affermato dalla medesima appellante, la costituzione del diritto di abitazione, su uno degli appartamenti venduti, aveva “l'unico scopo di garantire un punto di appoggio al nelle visite alla figlia e ai nipotini” (cfr. atto di appello, pag. 7). TE
Il che si pone in evidente rapporto di contraddizione con una frequentazione soltanto sporadica del padre, con cui , sempre secondo quanto da lei dichiarato in sede di TE interrogatorio formale, si sarebbe vista solo tre/quattro volte l'anno.
Difatti, se aveva intenzione di mantenere “un punto di appoggio” in Santa Croce COroparte_2 sull'Arno, proprio al fine di fare “visita alla figlia ed ai nipotini”, tanto da accettare, per conservare il diritto di abitazione su uno degli appartamenti, anche una riduzione del prezzo della vendita, ciò sta a significare che il rapporto tra i due era tutt'altro che sporadico.
pagina 8 di 11 Si deve, dunque, ritenere, anche solo in forza della conservazione del legame affettivo (al di là della frequenza dei rapporti), che la figlia fosse al corrente delle vicende economiche del padre e, quindi, del suo proposito di dismettere tutto il suo patrimonio per sottrarlo alle iniziative dei creditori.
4.2.1.b. – L'appellante, perseverando nelle contraddizioni, afferma anche che il compendio immobiliare in questione era “vecchio e completamente da ristrutturare come risulta a chiare lettere dal contratto dove si fa riferimento (pag.1) all'assenza di impianti a norma e alla necessità di manutenzioni straordinarie” (cfr. atto di appello, pag. 11).
Si sarebbe, quindi, trattato di appartamenti sostanzialmente inagibili, il che, allora, smentisce il presunto proposito di di conservare il diritto di abitazione su uno di essi per Parte_2 utilizzarlo in occasione delle visite alla famiglia della figlia.
Anche a voler accettare tale versione, è, però, davvero arduo ritenere che TE non abbia chiesto al padre spiegazioni circa la necessità di costituire il diritto di abitazione e che costui non l'abbia messa al corrente delle reali finalità dell'operazione (consistenti nel ledere la garanzia patrimoniale dei suoi creditori).
4.2.1.c. – Ulteriore elemento che depone a favore della consapevolezza, da parte di TE
, del carattere fraudolento dell'operazione, è la mancanza di prova in ordine al
[...] pagamento del prezzo.
In proposito, giova considerare come l'appellante abbia omesso completamente di confrontarsi con il passaggio motivazionale, contenuto nella sentenza impugnata, con cui il tribunale ha, condivisibilmente, evidenziato la mancanza di prova del pagamento della somma di € 67.156,24, che, secondo quanto pattuito nell'atto di compravendita, sarebbe dovuta avvenire “entro il 31 dicembre 2012 a mezzo di assegni circolari o bonifici bancari”.
Rileva, al riguardo, il Collegio come la tra l'altro, non abbia fornito neppure la prova del TE pagamento delle rate del mutuo, che la stessa si era accollata, di talché difetta la dimostrazione del pagamento dell'intero prezzo.
Del resto, è rimasto anche indimostrato che avrebbe utilizzato il retratto della COroparte_2 vendita per acquistare un appartamento in Veneto.
Ne deriva che non importa, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, che il prezzo convenuto (€ 117.000) non si discosti sensibilmente dal valore di mercato dei beni accertato dal c.t.u. (€ 138.032,74), stante la mancanza di prova del suo pagamento.
5 – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
5.1. – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore € 520.000-1.000.000):
pagina 9 di 11 Fase di studio della controversia (valore minimo): € 2.853,00
Fase introduttiva del giudizio (valore minimo): € 1.659,00
Fase istruttoria/trattazione (valore minimo): € 3.822,00
Fase decisionale (valore minimo) € 4.744,00
Compenso tabellare: € 13.078,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta)
e CAP come per legge.
Si applica il valore minimo per tutte le fasi, tenuto conto della ridotta attività difensiva espletata.
Si precisa che, ai fini della determinazione del valore della causa, si fa riferimento al credito (nella specie pari ad € 557.595,31) a tutela del quale è stata esperita l'azione revocatoria (cfr. Cass. civ.
n. 3697/2020).
5.2. – Sussistono, poi, i presupposti per la condanna dell'appellante ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Difatti, la manifesta infondatezza dell'impugnazione evidenzia la responsabilità processuale aggravata della parte che, quanto meno con “colpa grave”, non ha esitato ad introdurre un gravame privo di consistenza, dopo aver letto le chiare motivazioni del tribunale.
Ne discende la condanna della parte soccombente al pagamento, a favore dell'appellata, di una somma equitativamente determinata in € 4.359,00, pari ad 1/3 delle spese di lite sopra liquidate.
5.3. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
5.4. – Occorre, infine, dare mandato alla cancelleria di richiedere l'integrazione del C.U. residuo del presente grado – pari alla differenza tra quanto dovuto e quanto corrisposto – in virtù del reale valore della causa (€ 557.595,31) diverso da quello dichiarato nell'appello (€ 117.000).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza TE
n. 844/2022 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 23/06/2022, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante al pagamento della somma di € 4.359,00 ex art. 96, comma 3,
c.p.c.;
3) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €
13.078,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
pagina 10 di 11 Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico dell'appellante.
Manda alla cancelleria per la regolarizzazione dell'appello sotto il profilo fiscale avuto riguardo al diverso valore accertato della controversia.
Firenze, 12.2.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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