Sentenza 20 febbraio 2004
Massime • 2
Nel procedimento di convalida ex art. 13, comma 5-bis, d.lgs. n. 286 del 1992 del provvedimento del Questore, con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera dello straniero nei cui confronti è stato emanato decreto di espulsione, la legittimazione esclusiva a contraddire nel giudizio, anche davanti alla Corte di cassazione, spetta al Ministro dell'interno, quale organo di vertice dell'amministrazione, in difetto dell'autonoma capacità processuale del Questore.
Lo straniero nei cui confronti è emesso dal Questore l'ordine di accompagnamento alla frontiera a seguito di espulsione amministrativa, in sede di ricorso per cassazione avverso il provvedimento di convalida ex art. 13, comma 5-bis, d.lgs. n. 286 del 1998, non può far valere quale motivo di invalidità la mancanza del nulla osta all'espulsione del giudice penale, imposto dall'art. 13, comma terzo, del d.lgs. cit., nel caso che lo straniero sia sottoposto a procedimento penale, in quanto, la previsione di detto nulla osta è posta esclusivamente a salvaguardia delle esigenze della giurisdizione penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/02/2004, n. 3381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3381 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AG ME, elettivamente domiciliato in Roma, via G. Pisanelli, 4 presso l'avv. Enrico Casamassima, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
- controricorrente -
avverso il decreto di convalida del P.M. di Frosinone del 15.5.2002. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6.11.2003 dal Relatore Consigliere Dott. Luigi Macioce. Udito l'avv. Casamassima che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con provvedimento del 13.5.2002 il Questore di Frosinone, sull'assunto che il cittadino albanese ME RO fosse trattenutosi indebitamente sul territorio nazionale perché colpito da decreto di espulsione 30.8.97 del Prefetto di Roma, non eseguito spontaneamente, disponeva che il medesimo fosse immediatamente accompagnato alla frontiera e che la misura venisse sottoposta alla convalida del Procuratore della Repubblica ai sensi dell'art. 13 c. 5 bis del D. Leg. 286/98 introdotto dal vigente art. 2 del D.L.
4.4.2002 n. 51 e ricorrendo l'ipotesi di cui al comma 4 lett. a) del cit. art. 13 del D. Leg. del 1998. Il Procuratore della Repubblica di Frosinone - competente alla convalida in base alla norma del D.L. 51/02 - con decreto 15.5.2002 convalidava il provvedimento ritenendo che nell'indebito trattenimento dello straniero in Italia dopo l'adozione della misura espulsiva del 1997 sussistesse il presupposto per l'accompagnamento e che la misura era stata ritualmente adottata e tempestivamente trasmessa per la convalida. Avverso tale provvedimento RO ME proponeva ricorso al Tribunale di Roma che declinava di provvedere sull'assunto che nella norma non fossero stati previsti ricorsi oppositori, restando pertanto ipotizzarle solo il ricorso straordinario ex art. 111 Cost.. Pertanto, per la cassazione del decreto 15.5.2002 RO ME ha proposto ricorso l'8.7.2002 al quale ha resistito l'intimato Ministro con controricorso del 17.7.2002. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria, ha discusso oralmente ed ha depositato repliche alle richieste del P.G..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova far precedere l'esame del ricorso da alcune precisazioni su profili pregiudiziali a detto esame.
L'intervento di cui al D.L. 51/02 - introduttivo di una ipotesi di convalida al provvedimento adottato dal Questore, ex art. 13 commi 4 e 5 del D. Leg. 286/98, e strutturato, nel nuovo comma 5 bis, sotto il profilo funzionale, come verifica da parte del P.M. entro termini brevi della ritualità della misura incidente sulla libertà personale - venne, come è noto, corretto dalla legge di conversione sostituendo all'inconsueta previsione del P.M. "convalidante" quella del Tribunale in composizione monocratica.
Si trattò della risposta legislativa alla esigenza, palesata dalla giurisprudenza di merito e raccolta nella sentenza 105/01 della Corte Costituzionale, di istituire un momento ed una sede nella quale avesse verifica la misura, adottata dal Questore, recante incidenza temporanea ma non irrisoria sulla libertà personale dell'espellendo, una misura legata a casi specifici nella visione dell'art. 13 del D. Leg. 286/98 ed indubbiamente generalizzata (restando l'intimazione all'espatrio una mera eccezione) nel nuovo testo dello stesso articolo dopo l'intervento della legge 189/02. La disciplina che residua, quindi, e che non è stata espressamente incisa dalle modifiche apportate dalla legge 189/02 meno di due mesi dopo la legge 106/02 di conversione (non risultando in alcun modo abrogato il comma 5 bis che tale disciplina ha posto), configura un procedimento di convalida chiuso e definito nei suoi termini e nel suo scopo;
il controllo, nei rigorosi termini di legge (ore 48 + 48), della sola sussistenza delle esigenze dell'immediato e coattivo accompagnamento dell'espulso (quali descritte nelle previsioni dei commi 4 e 5 dell'art 13 del T.U.).
Siffatto procedimento, al di là della anomalia del P.M. convalidante (sanata dalla legge di conversione ma non denunziata in questa sede dal ricorrente), si instaura tra l'espellendo ed il Questore, e per esso, in difetto di alcuna attribuzione di autonoma capacità processuale analoga a quella di cui all'art. 13 bis c. 2 D. Leg. 286/98 (come modificato dal D. Leg. 113/99 con riguardo al controllo delle espulsioni e delle convalide del trattenimento presso i CPTA), il Ministro dell'Interno (vertice dell'Amministrazione della quale il Questore è Ufficio locale).
L'esito del procedimento di convalida è un decreto per il quale il legislatore, non avendo prevista l'adozione del procedimento camerale (come nei casi degli artt. 13 bis, 14 c. 4, 30 c. 6 del D. Leg. 286/98), e nulla avendo statuito sulla reclamabilità, ha lasciato aperto solo il ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., indefettibile garanzia per il controllo delle misure incidenti sulla libertà personale.
Da siffatte premesse discende, da un canto, e contrariamente alla opinione espressa dal P.G., la corretta instaurazione del contraddittorio, e, dall'altro canto, e come esattamente ritenuto dal ricorrente, l'ammissibilità del presente ricorso per Cassazione, limitato, come si è detto, alla cognizione dell'error in iudicando commesso dal P.M. convalidante.
Venendo, dunque, all'esame della censura, si rileva che viene esposta la commissione di violazione di legge nel fatto che non sarebbe sussistito il requisito per l'accompagnamento coattivo posto che, lungi dal doversi applicare il comma 4 lett. a) dell'art. 13 (indebito trattenimento dell'espulso sul territorio dello Stato), si sarebbe dovuto fare applicazione della ipotesi (ricorrente nella specie, essendo il ME RO indagato per sequestro di persona presso il Tribunale di Cassino) di cui al comma 3 dello stesso art. 13 e quindi, preso atto della assenza di nulla osta dell'A.G. procedente, non eseguire la misura espulsiva ma, al più, disporre il trattenimento presso il CPTA di cui all'art. 14 c. 1.
La censura è priva di fondamento, posto che da un canto il Questore, come esattamente rilevato dall'organo della convalida, ha colto nell'Indebito trattenimento in Italia dell'espulso sin dal 30.8.97 la ragione assorbente per l'esecuzione coattiva dell'ordine ineseguito (art. 13 c. 4 lett. a) e che, dall'altro canto, in nessun caso la carenza del n.o. del Giudice penale avrebbe potuto essere dedotta a fattore impeditivo della esecuzione dell'espulsione (essendo il nulla osta un requisito posto nell'interesse non dell'espulso ma dell'A.G. procedente: Cass. 5949/03 - 5656/03 - 5660/03 - 3356/03). Di qui la conseguenza per la quale il Questore ha colto nell'invocato c. 4 lett. a) dell'art. 13 citato la norma autorizzatrice dell'accompagnamento ed il P.M. convalidante ha rettamente condiviso tale statuizione.
Rigettato il ricorso si stima opportuno compensare tra le parti le spese.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Roma, il 6 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2004