Cass. civ., sez. I, sentenza 20/02/2004, n. 3381
CASS
Sentenza 20 febbraio 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Nel procedimento di convalida ex art. 13, comma 5-bis, d.lgs. n. 286 del 1992 del provvedimento del Questore, con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera dello straniero nei cui confronti è stato emanato decreto di espulsione, la legittimazione esclusiva a contraddire nel giudizio, anche davanti alla Corte di cassazione, spetta al Ministro dell'interno, quale organo di vertice dell'amministrazione, in difetto dell'autonoma capacità processuale del Questore.

Lo straniero nei cui confronti è emesso dal Questore l'ordine di accompagnamento alla frontiera a seguito di espulsione amministrativa, in sede di ricorso per cassazione avverso il provvedimento di convalida ex art. 13, comma 5-bis, d.lgs. n. 286 del 1998, non può far valere quale motivo di invalidità la mancanza del nulla osta all'espulsione del giudice penale, imposto dall'art. 13, comma terzo, del d.lgs. cit., nel caso che lo straniero sia sottoposto a procedimento penale, in quanto, la previsione di detto nulla osta è posta esclusivamente a salvaguardia delle esigenze della giurisdizione penale.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 20/02/2004, n. 3381
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3381
    Data del deposito : 20 febbraio 2004

    Testo completo