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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/03/2025, n. 1579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1579 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 119/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario Dott.ssa Maria Cristina Sardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 119/2016 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE PIETRO FIERAMOSCA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in via
Vasta n. 132, Acireale (CT);
OPPONENTE
contro
sito in Roccalumera (ME) via Piccolo Torrente Pagliara n. 20 Controparte_1
(C.F. ), nella persona dell'amministratore pro tempore, Avv. , con P.IVA_1 CP_2 il patrocinio dell'Avv. e dell'Avv. FORTUNATO CREACO, CP_2 elettivamente domiciliato presso il suo studio, in via Monfalcone n. 22, CATANIA;
OPPOSTO
*****
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 23/12/2015, notificato il
28/12/2015, l'Avv. , proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
3934/2015 – n. 14161/2015 R.G., emesso dal Tribunale di Catania con il quale gli era stato pagina1 di 13 ingiunto di pagare al , immediatamente, la somma di € 24.448,36, oltre Controparte_1 interessi e spese, ed, allo scopo, conveniva in giudizio il detto per ivi sentire CP_1 annullare, revocare o comunque dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto per i seguenti motivi:
1) Inammissibilità ed irritualità del procedimento monitorio avente ad oggetto domanda di rendiconto della gestione condominiale, che avrebbe dovuto essere invece oggetto di un giudizio di cognizione di merito;
2) Incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Messina, essendo il Condominio equiparato al consumatore, per cui il foro del consumatore, inderogabile ed esclusivo, doveva individuarsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 D.lgs 206/2005 (Codice del
Consumo) nella sede del consumatore (Roccalumera provincia di Messina);
3) Carenza dei presupposti e violazione ex art. 642 c.p.c. affinché venisse concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, non essendovi mai stato alcun riconoscimento di debito né ricorrendo i presupposti del fumus boni iuris e/o del periculum in mora;
4) Inesattezza del presunto credito vantato e violazione della certezza del diritto. A fronte di somme straordinarie versate per € 24.448,36, l'Avv. , già amministratore del Parte_1
, aveva infatti effettuato dei pagamenti ai creditori e all'utenza condominiale CP_1 con anticipazioni alimentate dalle somme in cassa, in quanto le stesse non erano state vincolate nella loro destinazione, provvedendo ai dovuti pagamenti dei fornitori e al risanamento dei debiti preesistenti del per un importo di € 11.801,92, come CP_1 documentato da documenti prodotti, con un attivo in cassa residuo pari ad € 12.646,44 e pertanto non corrispondente alla somma ingiunta.
Allo scopo, l'opponente esponeva che:
- Lo stesso era stato amministratore del Condominio opposto dal mese di marzo 2011 e fino al
19/04/2015, data in cui aveva rassegnato volontariamente le dimissioni dall'incarico;
- Sino a quella data, le spese attinenti la gestione ordinaria e straordinaria del erano CP_1 state sostenute con le anticipazioni di somme solo da parte di alcuni condomini mentre per far fronte agli interventi straordinari, in difetto di fondo cassa, le relative spese erano state approntate con l'utilizzo delle somme già in cassa in quanto versate in esecuzione della delibera del 23/02/2012, con la quale il aveva approvato il piano di riparto relativo ai lavori CP_1 straordinari da eseguirsi nell'edificio per complessivi € 116.328,35, oltre iva;
pagina2 di 13 - I detti lavori straordinari non erano mai stati realizzati per la mancata sottoscrizione del contratto con la ditta incaricata a causa della mancata riscossione di tutte le somme (art. 1135
c.c.);
- Gli acconti per detti lavori straordinari non erano mai stati vincolati ad una destinazione specifica né era mai stato costituito un fondo speciale;
- l'Avv. , quindi, nel corso degli ultimi tre anni, per far fronte alle esigenze di cassa, Parte_1 per pagare i fornitori ed i prestatori d'opera, era stato costretto ad utilizzare le somme già presenti sul conto del Condominio;
- Dopo la cessazione del mandato, lo stesso , in data 18/06/2015 e successivamente Parte_1 in data 03/11/2015, aveva effettuato due passaggi di consegne parziali della documentazione condominiale dalla quale emergeva chiaramente che, a fronte di versamenti straordinari ed ordinari ed uscite ordinarie e straordinarie, l'attivo di cassa residuo era pari ad € 12.646,44;
- La somma di spettanza del Condominio, che l'opponente dichiarava di mettere a disposizione, era pertanto ben diversa da quella per la quale era stato azionato il procedimento monitorio.
Il Condominio opposto si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del
06/04/2016, con cui chiedeva al Tribunale adito di rigettare tutte le avverse domande e confermare il Decreto Ingiuntivo ed inoltre di confermare la provvisoria esecuzione, in subordine confermarla nei limiti della somma non contestata.
Allo scopo, l'opposto rappresentava che:
Sulla presunta inammissibilità del procedimento monitorio: era palesemente infondato e strumentale il primo motivo di opposizione. Infatti, il procedimento monitorio poteva legittimamente essere esperito, poiché trattavasi di somme che l'Avv. aveva Parte_1 indebitamente prelevato dal c/c condominiale, appropriandosene, nonostante fossero vincolate per i lavori di rifacimento della facciata condominiale. Ne discendeva un evidente credito, di pari ammontare, del nei confronti del vecchio amministratore. CP_1
L'azione di rendiconto, invece, era un procedimento esperibile nel caso in cui vi fosse un rifiuto da parte dell'amministratore uscente di adempiere agli obblighi di fine mandato.
Il diritto alla consegna di una cosa mobile determinata menzionato dall'art. 633, comma 1,
c.p.c. non aveva natura diversa, se non per l'oggetto della prestazione, dal diritto di credito ad una somma di denaro ed era, quindi, parte della categoria generale del credito quale unica situazione giuridica soggettiva tutelabile in sede monitoria. Infatti, era pienamente pagina3 di 13 ammissibile la domanda, proposta nelle forme del ricorso per ingiunzione, con la quale venisse esercitata un'azione di carattere personale avente a oggetto la restituzione di una cosa in quanto l'art 633 c.p.c., nel riferirsi alla domanda "di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata", indica qualsiasi prestazione di dare che costituisca il contenuto di un rapporto obbligatorio. Nel nostro caso, addirittura, l'opponente aveva ammesso di dovere una somma, l'aveva messa a disposizione e rifiutava però di consegnarla.
Sulla presunta incompetenza del Tribunale Civile di Catania: anche detta eccezione doveva essere rigettata poiché la competenza a conoscere della controversia apparteneva al
Tribunale Civile di Catania. Non si controverteva, invero, su materie di natura contrattuale, ove erano contrapposti gli interessi di un “consumatore” contro quelli di un “professionista” così come individuati e disciplinati dal codice del consumo. Nel caso in specie, si trattava un diritto di credito del nei confronti del vecchio amministratore, Avv. CP_1
, soggetto estraneo al condominio, che aveva prelevato dal c/c condominiale la Parte_1 somma di € 24.448,36, senza giustificazione alcuna, nonostante fosse destinata a specifici lavori di ristrutturazione e, quindi, non avrebbe potuto essere utilizzata per fini diversi. In ogni caso, la sede del Condominio coincideva con quella dell'Amministratore;
Nel merito: la somma ingiunta, come si evinceva dalla produzione giustificativa prodotta, concerneva somme versate con una specifica causale. L'ex amministratore non aveva mai utilizzato dette somme per diverse spese condominiali, ed in ogni caso non era mai stato autorizzato in tal senso, infatti, dette somme non erano state mai indicate in bilancio.
Del resto, il conto condominiale lo aveva lasciato pari a zero, non vi era traccia neanche degli € 12.664,44 che dichiarava “attivo di cassa” e che si rifiutava di restituire.
All'udienza di prima comparizione del 03/05/2016, parte opponente insisteva nella sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, ed il precedente
Giudice Istruttore riservava ordinanza.
Con ordinanza del 28/05/2016, il precedente Giudice Istruttore, Dott.ssa Luisa Intini, quanto all'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'opponente, riteneva che la l'inderogabilità del Foro del Consumatore è prevista solo per il professionista, potendovi derogare per contro il consumatore per scelta, adendo il Tribunale competente secondo i criteri generali (cfr. Cass. Civ., sent. n. 8167/13); Quanto alla richiesta di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, riteneva che, nel caso di specie,
pagina4 di 13 non sussistessero i “gravi motivi” richiesti dall'art. 649 c.p.c., “tenuto anche conto dei documenti prodotti da parte convenuta-opposta non idonei a dimostrare l'utilizzazione del fondo spese straordinario del per fare fronte alla gestione ordinaria dello CP_1 stesso e considerato, inoltre, che non si ravvisano elementi da cui desumere che quest'ultimo non sia in grado garantire il risarcimento in caso di accoglimento dell'opposizione (tenuto anche conto dell'entità della somma ingiunta); - assegnava quindi alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e fissava udienza istruttoria al 14/03/2017.
Nessuna delle parti depositava memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. né articolava mezzi istruttori.
Dopo una serie di rinvii richiesti dalle parti per tentare il bonario componimento della lite, all'udienza del 23/07/2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva posta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Con comparsa conclusionale depositata il 21/10/2024, parte opponente evidenziava che:
Dalla documentazione prodotta agli atti si evinceva già l'inesattezza delle pretese creditorie, laddove dalla ricostruzione dei bilanci allegati emergeva il credito reale e non quello che per comodità aveva spinto il Condominio a chiedere il decreto ingiuntivo;
Non era mai stata contestata la circostanza che vennero riscosse quote per € 24.448,36 ma,
a fronte di spese ordinarie e straordinarie urgenti, l'attivo di cassa si era ridotto ad €
12.646,44;
Tale aspetto non era mai stato contestato da controparte che, anzi, aveva riconosciuto il credito di € 12.646,44, come emergeva dalla corrispondenza a mezzo pec intervenuta successivamente con la controparte in data 10/02/2016.
All'invito del Condominio, l'Avv. in tre diversi momenti, in data 08/07/2016, Parte_1
12/07/2016 e 14/07/2016 aveva versato la somma di € 12.646,44 (con copie di bonifici che allegava). Nessuna altra richiesta era stata fatta. Anzi, l'Avv. si era premurato Parte_1 fino al mese di maggio 2024 di pagare l'utenza della luce condominiale per altri € 2.500,00.
La stessa produzione documentale successiva, allegata con la comparsa conclusionale (tre ordini di bonifico), era ammissibile. Il pagamento costituiva pacificamente una eccezione in senso lato che, come tale, poteva essere rilevata dal giudice – e sollevata dalla parte – anche per la prima volta in appello;
pagina5 di 13 Gli importi di cui al decreto ingiuntivo opposto erano inesatti ed era già questo motivo valido per ritenerlo inefficace e/o revocarlo per indeterminatezza ed inesattezza delle somme in esso contenute non essendo prova sufficiente del credito la semplice allegazione dell'elenco delle somme riscosse in quanto atto unilaterale di natura contabile e che, in caso di contestazione, il creditore è tenuto a dimostrare l'effettivo credito che, nel caso specifico, non è mai avvenuto.
Di conseguenza il decreto ingiuntivo opposto andava revocato in toto per vizi sulla certezza delle somme e sulla base della successiva documentazione versata in sede di opposizione a
D.I. e dei versamenti, anche se successivi alla notifica dell'atto.
Evidenziava la sussistenza dell'estinzione dello stesso diritto di credito vantato dall'opposto. Pertanto, chiedeva che venisse dichiarata cessata la materia del contendere con relativa compensazione delle spese. In subordine, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Il Condominio opposto non depositava comparsa conclusionale ma solo memoria di replica, in data 08/11/2024, ove evidenziava che:
Nel periodo dal 23/09/2012 al 16/12/2012, l'opponente aveva riscosso gran parte della somma destinata al rifacimento della facciata e precisamente € 14.273,00 (come da ricevute in atti), e sorprendentemente al 30/12/2012, come si evinceva dall'estratto conto del c/c condominiale, il saldo era pari a zero. L'ulteriore somma pari a € 10.175,36 era stata riscossa entro il 2013, ed anche nel dicembre 2013, il saldo del c/c era pari a zero, così come, alla data della cessazione del mandato. Dei versamenti effettuati nel c/c non vi era traccia, eccetto i pochi versamenti effettuati a mezzo bonifici. Oltre alle risultanze documentali anche i motivi di difesa risultavano privi di un minimo riscontro, infatti come esempio di interventi straordinari e urgenti, veniva indicata la sostituzione del cancello automatico, che in realtà non era stato mai sostituito, per l'impianto elettrico era stata adottata una delibera di € 1.500,00, i fornitori inesistenti e in ogni caso che restavano sconosciuti, il tutto senza indicare un nome e/o una cifra, per non parlare dell'attivo di cassa pari a zero sin dal dicembre 2012.
*****
La domanda di revoca del decreto ingiuntivo è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione, con le precisazioni che seguono.
pagina6 di 13 Preliminarmente, occorre osservare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
L'opposizione a decreto ingiuntivo apre quindi un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione, il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, ossia al merito del diritto fatto valere dal creditore con la domanda di ingiunzione (Cass., Sez. Un., n. 7448 del 07/07/1993;
Cass., Sez. 2, n. 9708 del 17/11/1994; Cass., Sez. 3, n. 3984 del 18/03/2003; Cass., Sez. L, n.
21432 del 17/10/2011).
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha, pertanto, ad oggetto l'accertamento, in sede di plena cognitio, della fondatezza della medesima pretesa sostanziale azionata dal ricorrente nella fase sommaria inaudita altera parte. Occorre, pertanto, esaminare la fondatezza o meno della pretesa fatta valere con il ricorso per decreto ingiuntivo ovvero procedere all'esame nel merito della pretesa azionata, poiché la parte opposta riveste nel giudizio de quo la posizione sostanziale di attore e deve, quindi, ritenersi esclusivo titolare, secondo il principio generale delineato dall'articolo 2697 c.c., dell'onere probatorio relativo alla sussistenza e all'entità del credito rivendicato, atteso che secondo i principi generali in tema di onere della prova, su chi fa valere un diritto in giudizio incombe il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Sempre in via preliminare: non merita accoglimento l'eccezione, sollevata dall'opponente di incompetenza territoriale, peraltro non reiterata nei successivi scritti difensivi e sulla quale in ogni caso, come visto, il precedente Giudice Istruttore, nell'ordinanza del 28/05/2016, si è già pronunciato, evidenziando, correttamente, che l'inderogabilità del Foro del Consumatore è prevista solo per il professionista, potendovi derogare per contro il consumatore per scelta, adendo il Tribunale competente secondo i criteri generali (cfr. Cass. Civ., sent. n. 8167/13 secondo la quale: “nelle controversie concernenti i contratti negoziati fuori dai locali commerciali relativi a strumenti finanziari, il consumatore può adire un giudice diverso da quello determinato ai sensi dell'art. 63 del codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), ove ravvisi maggiormente rispondente al proprio interesse derogare - anche unilateralmente - al cd. "foro del consumatore", e così adire il giudice competente per territorio in base ad uno pagina7 di 13 dei criteri di cui agli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., ovvero quello indicato nel contratto, senza che il giudice adito, in accoglimento della relativa eccezione sollevata dal professionista ovvero rilevata d'ufficio, possa dichiarare la propria incompetenza a svantaggio del consumatore, e cioè in pregiudizio dell'interesse di quest'ultimo, la cui scelta non scalfisce l'esigenza di tutela contro l'unilaterale predisposizione ed imposizione del contenuto contrattuale da parte del
"professionista", che la disciplina in argomento è funzionalmente volta a garantire);
In proposito, va infatti rilevato che, per giurisprudenza constante, il è equiparato CP_1 al consumatore (Cass. Ord. 5703 del 2014). Ed il foro del consumatore, inderogabile, è da individuare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33, lett. U), D.Lgs. 206/2005 (il c.d. Codice del Consumo), nella sede del consumatore.
Tuttavia, la Suprema Corte, anche più di recente, ha precisato che: «il foro del consumatore, previsto dall'art. 63 del codice del consumo (d. Igs. 6 settembre 2005, n. 206), è derogabile da parte del consumatore, anche unilateralmente, con l'introduzione della domanda innanzi al giudice territorialmente competente, ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., oppure in forza di una clausola contrattuale, in quanto la competenza prevista dal codice del consumo è inderogabile unicamente ad opera del professionista, attesa la funzione della disposizione, volta alla tutela del consumatore medesimo, al quale quindi non può essere precluso di scegliere uno dei fori alternativi, se egli lo ritenga, nel caso concreto, più rispondente ai propri interessi» (Cass. civ., sez. VI, 20 aprile 2022, n. 12541).
Nulla quaestio quindi sulla derogabilità del foro nel caso in cui ad agire in giudizio sia il consumatore (nel caso di specie il che ha attivato la procedura monitoria), Controparte_1 per cui non può accogliersi l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente.
Quanto all'ulteriore eccezione preliminare di inammissibilità del procedimento monitorio
(eccezione anche questa non reiterata dall'opponente): neanche la stessa merita accoglimento, poiché è pienamente ammissibile il ricorso per decreto ingiuntivo nel caso di specie. Innanzi tutto, ciò è confermato dalla semplice lettura dell'art. 633 c.p.c. che al primo comma prevede ingiunzione di pagamento “su domanda di chi è creditore di una somma liquida di denaro….Se del diritto fatto valere si dà prova scritta”. In secondo luogo, perché è inconferente la richiamata azione di rendiconto della gestione condominiale, da azionarsi con giudizio di merito, atteso che l'azione di rendiconto, invece, è un procedimento esperibile nel caso in cui vi fosse un rifiuto o un'inadempienza da parte dell'amministratore uscente. Pacificamente, infatti, l'amministratore uscente è chiamato ad un obbligo di rendiconto, così come confermato pagina8 di 13 dall'art. 1713 del codice civile. La norma dispone che il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato. Ma nel caso in esame, il procedimento monitorio poteva legittimamente essere esperito, poiché il ha chiesto il pagamento di somme che l'Avv. aveva già indebitamente CP_1 Parte_1 prelevato dal conto corrente condominiale, nonostante fossero vincolate per i lavori di rifacimento della facciata condominiale e ne aveva fatto perdere le tracce.
Nel merito.
Il , ha chiesto al Tribunale di Catania, nel ricorso del decreto Parte_2 ingiuntivo del 23/09/2015 di ingiungere, con provvedimento immediatamente esecutivo ex art. 642 c.p.c., all'Avv. , il pagamento della somma di € 24.448,36, oltre interessi Parte_1
e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo ed oltre alle spese del giudizio.
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice Dott. Nicolò Crascì, con decreto ingiuntivo n. 3934/2015, oggetto della presente opposizione, ha quindi ingiunto a di Parte_1 pagare alla parte ricorrente per le causali di cui in ricorso, immediatamente: 1) la somma di €
24.448,36; 2) gli interessi come da domanda;
3) le spese di procedura liquidate in € 540,00 per onorari, in € 145,50 per esborsi, oltre spese generali, iva e c.p.a.
A riprova del proprio credito, nel procedimento monitorio, il Condominio ricorrente ha prodotto: il verbale dell'assemblea condominiale del 29/07/2012, in cui veniva scelta la ditta per eseguire i lavori di cui al capitolato d'appalto approvato all'assemblea del CP_3
20/05/2012; la delibera condominiale del 23/09/2012, con cui i condomini, preso atto del piano di riparto dei lavori di manutenzione già deliberati, lo approvavano all'unanimità; La delibera del 23/08/2015, con cui si decideva di promuovere le opportune azioni contro il;
Parte_1
Ed inoltre: n. 11 ricevute rilasciate dal ad altrettanti condomini tra il 2012 ed il Parte_1
2013 ed aventi quali causali l'acconto spese del 20% per lavori straordinari, per un ammontare complessivo di € 20.981,99 (cfr. allegato 5 al fascicolo del ricorso per decreto ingiuntivo). Ed ha altresì prodotto l'estratto conto del Credito Siciliano intestato al Parte_2
relativo al periodo tra il 31/03/2013 al 03/08/2015, attestante n. 5 bonifici eseguiti
[...] dai condomini tra il 2013 ed il 2014 per lavori straordinari per un totale di € 7.161,76.
Tuttavia, si legge nel detto estratto conto che il saldo contabile ed il saldo liquido, al 31/12/2012 erano pari a zero ed al 18/08/2015 erano pari a – 32,12.
pagina9 di 13 Quindi, non emerge che sorte abbiano avuto tali somme versate dai condomini per acconto sui lavori straordinari, lavori che, per espresso riconoscimento dell'Avv. , non sono mai Parte_1 avvenuti.
Pertanto, correttamente è stato emesso il Decreto Ingiuntivo opposto.
Non rileva, in quanto non provato, che l'Avv. , nel presente giudizio, affermi Parte_1 sussistente un residuo di cassa pari ad € 12.646,44 al momento della cessazione del suo incarico: tale aspetto è stato ampiamente contestato dal Condominio, che non risulta avere riconosciuto il credito di € 12.646,44. Peraltro, nella richiamata corrispondenza a mezzo pec intervenuta in data 10/02/2016, l'Avv. non riconosceva affatto detta circostanza esplicitamente, ma CP_2 indicava l'IBAN del Condominio al Licciardello per iniziare i versamenti.
Né è stato allegato un verbale di passaggio delle consegne che attestasse la situazione di cassa, per come indicata dall'opponente.
Quanto agli allegati che l'opponente definisce “bilanci” (allegati nn. 2 e 3 all'atto di citazione), gli stessi sono soltanto dei meri elenchi di spese asseritamente sostenute negli anni 2012, 2013,
2014 e fino ad aprile 2015, firmati unilateralmente dallo stesso e non supportati da Parte_1 alcuna pezza giustificativa. Non vi è prova che si tratti dei bilanci allegati ed approvati nel corso delle delibere condominiali anche perché, come detto, non sono neppure dei veri bilanci.
Infatti, il bilancio condominiale (o rendiconto condominiale) può essere definito come il documento in cui l'amministratore ha il compito di rendere conto della propria gestione attraverso l'evidenza delle spese effettuate nel corso dell'anno, del modo con cui le risorse finanziarie del si sono mosse e delle eventuali pendenze che residuano alla CP_1 fine del periodo.
L'articolo 1130 bis c.c. ne stabilisce il contenuto: “Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve che devono essere espressi in modo da consentire
l'immediata verifica.”. Ed inoltre, è composto di: “un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti”.
Ora, alla luce della detta previsione normativa, non può certo dirsi che i documenti allegati dall'opponente siano “bilanci” né tanto meno che dagli stessi si evinca l'utilizzazione del fondo pagina10 di 13 spese straordinario - costituito dalle somme versate dai condomini, come documentalmente provato nel procedimento monitorio - per spese di gestione ordinaria.
Ed infatti, nella richiamata ordinanza del 28/05/2016, il precedente Giudice Istruttore lo aveva già rilevato (“tenuto anche conto dei documenti prodotti da parte convenuta-opposta non idonei
a dimostrare l'utilizzazione del fondo spese straordinario del per fare fronte alla CP_1 gestione ordinaria dello stesso”).
Tuttavia, in allegato alla sua comparsa conclusionale, il ha da ultimo prodotto copia Parte_1 di tre ordini di bonifico, eseguiti dopo l'avvio del presente giudizio in favore del CP_1
, ossia: il 08/07/2016 (€ 5.000,00), il 12/07/2016 (€ 5.000,00) ed il 14/07/2016 (€
[...]
2.221,00), il tutto per la complessiva somma di € 12.221,84.
L'avvenuta ricezione delle dette somme non è stata contestata dalla difesa del nella CP_1 memoria di replica a conclusionale, per cui può farsi applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. e ritenere dette somme ricevute dal Condominio a parziale estinzione del debito del . Parte_1
Secondo la giurisprudenza: “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, ogni pagamento, anche parziale, intervenuto nel corso del relativo giudizio impone la revoca del decreto opposto
e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato”
(Cass. civile sez. II, sentenza n. 10229 del 15/07/2002).
Va quindi revocato il decreto ingiuntivo opposto e ridefinita la pretesa creditoria del nella somma risultante dalla differenza tra la somma ingiunta (€ 24.448,36) e CP_1 quella pagata in corso del presente giudizio (€ 12.221,84), ossia nella residua somma di €
12.226,52, ancora dovuta dal , con conseguente condanna dello stesso al Parte_1 pagamento di tale ulteriore somma.
Quanto alle spese del giudizio:
Visto l'esito della lite, ai fini della regolamentazione delle spese si considera che secondo la giurisprudenza, “nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all'esito della lite (ex pluribus Cass. 04/02/2013 n. 2502); ed pagina11 di 13 inoltre: “Il pagamento della somma ingiunta comporta che il giudice dell'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo, debba regolare le spese processuali, anche per la fase monitoria, secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza dei motivi di opposizione con riferimento alla data di emissione del decreto”(Cass. sez. II, sentenza n. 8428 del 10/04/2014).
Poiché i motivi di opposizione, con riferimento alla data di emissione del decreto ingiuntivo, non vengono accolti da questo Giudice ed il decreto ingiuntivo viene oggi revocato solo ed esclusivamente per il parziale pagamento del debito, avvenuto successivamente e nel corso del presente giudizio, permanendo tuttora un debito del pari ad € 12.226,52, appare Parte_1 corretto porre le spese della fase di monitoria e del presente giudizio a carico dell'opponente, nella misura liquidata in dispositivo.
PQM
Il Giudice Onorario, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 119/2016 R.G. sulle domande proposte da Parte_1 con citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 28/12/2015, così provvede:
- Revoca, per le causali di cui in motivazione, l'opposto decreto ingiuntivo n. 3934/2015, emesso da questo Tribunale il 23/10/2015;
- Condanna, per le causali di cui in motivazione, l'opponente al pagamento, in Parte_1 favore del , sito in via Piccolo Torrente Pagliara n. 20 Roccalumera (ME), Controparte_1 della somma di € 12.226,52, quale residuo della somma da lui riscossa a suo tempo quale precedente amministratore del destinata a lavori straordinari ma inesistente in CP_1 cassa, oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo;
- Condanna l'opponente alle spese di giudizio monitorio che liquida in € Parte_1
540,00 per onorari e € 145,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, iva e c.p.a nella misura di legge ed altresì lo condanna alla refusione, in favore del Condominio opposto, delle spese del presente giudizio, che liquida, ex DM 55/2014, come modificato dal
DM 147/2022, in € 4.300,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, iva e c.p.a nella misura di legge.
Catania 13/03/2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Maria Cristina Sardo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario Dott.ssa Maria Cristina Sardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 119/2016 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE PIETRO FIERAMOSCA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in via
Vasta n. 132, Acireale (CT);
OPPONENTE
contro
sito in Roccalumera (ME) via Piccolo Torrente Pagliara n. 20 Controparte_1
(C.F. ), nella persona dell'amministratore pro tempore, Avv. , con P.IVA_1 CP_2 il patrocinio dell'Avv. e dell'Avv. FORTUNATO CREACO, CP_2 elettivamente domiciliato presso il suo studio, in via Monfalcone n. 22, CATANIA;
OPPOSTO
*****
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 23/12/2015, notificato il
28/12/2015, l'Avv. , proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
3934/2015 – n. 14161/2015 R.G., emesso dal Tribunale di Catania con il quale gli era stato pagina1 di 13 ingiunto di pagare al , immediatamente, la somma di € 24.448,36, oltre Controparte_1 interessi e spese, ed, allo scopo, conveniva in giudizio il detto per ivi sentire CP_1 annullare, revocare o comunque dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto per i seguenti motivi:
1) Inammissibilità ed irritualità del procedimento monitorio avente ad oggetto domanda di rendiconto della gestione condominiale, che avrebbe dovuto essere invece oggetto di un giudizio di cognizione di merito;
2) Incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Messina, essendo il Condominio equiparato al consumatore, per cui il foro del consumatore, inderogabile ed esclusivo, doveva individuarsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 D.lgs 206/2005 (Codice del
Consumo) nella sede del consumatore (Roccalumera provincia di Messina);
3) Carenza dei presupposti e violazione ex art. 642 c.p.c. affinché venisse concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, non essendovi mai stato alcun riconoscimento di debito né ricorrendo i presupposti del fumus boni iuris e/o del periculum in mora;
4) Inesattezza del presunto credito vantato e violazione della certezza del diritto. A fronte di somme straordinarie versate per € 24.448,36, l'Avv. , già amministratore del Parte_1
, aveva infatti effettuato dei pagamenti ai creditori e all'utenza condominiale CP_1 con anticipazioni alimentate dalle somme in cassa, in quanto le stesse non erano state vincolate nella loro destinazione, provvedendo ai dovuti pagamenti dei fornitori e al risanamento dei debiti preesistenti del per un importo di € 11.801,92, come CP_1 documentato da documenti prodotti, con un attivo in cassa residuo pari ad € 12.646,44 e pertanto non corrispondente alla somma ingiunta.
Allo scopo, l'opponente esponeva che:
- Lo stesso era stato amministratore del Condominio opposto dal mese di marzo 2011 e fino al
19/04/2015, data in cui aveva rassegnato volontariamente le dimissioni dall'incarico;
- Sino a quella data, le spese attinenti la gestione ordinaria e straordinaria del erano CP_1 state sostenute con le anticipazioni di somme solo da parte di alcuni condomini mentre per far fronte agli interventi straordinari, in difetto di fondo cassa, le relative spese erano state approntate con l'utilizzo delle somme già in cassa in quanto versate in esecuzione della delibera del 23/02/2012, con la quale il aveva approvato il piano di riparto relativo ai lavori CP_1 straordinari da eseguirsi nell'edificio per complessivi € 116.328,35, oltre iva;
pagina2 di 13 - I detti lavori straordinari non erano mai stati realizzati per la mancata sottoscrizione del contratto con la ditta incaricata a causa della mancata riscossione di tutte le somme (art. 1135
c.c.);
- Gli acconti per detti lavori straordinari non erano mai stati vincolati ad una destinazione specifica né era mai stato costituito un fondo speciale;
- l'Avv. , quindi, nel corso degli ultimi tre anni, per far fronte alle esigenze di cassa, Parte_1 per pagare i fornitori ed i prestatori d'opera, era stato costretto ad utilizzare le somme già presenti sul conto del Condominio;
- Dopo la cessazione del mandato, lo stesso , in data 18/06/2015 e successivamente Parte_1 in data 03/11/2015, aveva effettuato due passaggi di consegne parziali della documentazione condominiale dalla quale emergeva chiaramente che, a fronte di versamenti straordinari ed ordinari ed uscite ordinarie e straordinarie, l'attivo di cassa residuo era pari ad € 12.646,44;
- La somma di spettanza del Condominio, che l'opponente dichiarava di mettere a disposizione, era pertanto ben diversa da quella per la quale era stato azionato il procedimento monitorio.
Il Condominio opposto si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del
06/04/2016, con cui chiedeva al Tribunale adito di rigettare tutte le avverse domande e confermare il Decreto Ingiuntivo ed inoltre di confermare la provvisoria esecuzione, in subordine confermarla nei limiti della somma non contestata.
Allo scopo, l'opposto rappresentava che:
Sulla presunta inammissibilità del procedimento monitorio: era palesemente infondato e strumentale il primo motivo di opposizione. Infatti, il procedimento monitorio poteva legittimamente essere esperito, poiché trattavasi di somme che l'Avv. aveva Parte_1 indebitamente prelevato dal c/c condominiale, appropriandosene, nonostante fossero vincolate per i lavori di rifacimento della facciata condominiale. Ne discendeva un evidente credito, di pari ammontare, del nei confronti del vecchio amministratore. CP_1
L'azione di rendiconto, invece, era un procedimento esperibile nel caso in cui vi fosse un rifiuto da parte dell'amministratore uscente di adempiere agli obblighi di fine mandato.
Il diritto alla consegna di una cosa mobile determinata menzionato dall'art. 633, comma 1,
c.p.c. non aveva natura diversa, se non per l'oggetto della prestazione, dal diritto di credito ad una somma di denaro ed era, quindi, parte della categoria generale del credito quale unica situazione giuridica soggettiva tutelabile in sede monitoria. Infatti, era pienamente pagina3 di 13 ammissibile la domanda, proposta nelle forme del ricorso per ingiunzione, con la quale venisse esercitata un'azione di carattere personale avente a oggetto la restituzione di una cosa in quanto l'art 633 c.p.c., nel riferirsi alla domanda "di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata", indica qualsiasi prestazione di dare che costituisca il contenuto di un rapporto obbligatorio. Nel nostro caso, addirittura, l'opponente aveva ammesso di dovere una somma, l'aveva messa a disposizione e rifiutava però di consegnarla.
Sulla presunta incompetenza del Tribunale Civile di Catania: anche detta eccezione doveva essere rigettata poiché la competenza a conoscere della controversia apparteneva al
Tribunale Civile di Catania. Non si controverteva, invero, su materie di natura contrattuale, ove erano contrapposti gli interessi di un “consumatore” contro quelli di un “professionista” così come individuati e disciplinati dal codice del consumo. Nel caso in specie, si trattava un diritto di credito del nei confronti del vecchio amministratore, Avv. CP_1
, soggetto estraneo al condominio, che aveva prelevato dal c/c condominiale la Parte_1 somma di € 24.448,36, senza giustificazione alcuna, nonostante fosse destinata a specifici lavori di ristrutturazione e, quindi, non avrebbe potuto essere utilizzata per fini diversi. In ogni caso, la sede del Condominio coincideva con quella dell'Amministratore;
Nel merito: la somma ingiunta, come si evinceva dalla produzione giustificativa prodotta, concerneva somme versate con una specifica causale. L'ex amministratore non aveva mai utilizzato dette somme per diverse spese condominiali, ed in ogni caso non era mai stato autorizzato in tal senso, infatti, dette somme non erano state mai indicate in bilancio.
Del resto, il conto condominiale lo aveva lasciato pari a zero, non vi era traccia neanche degli € 12.664,44 che dichiarava “attivo di cassa” e che si rifiutava di restituire.
All'udienza di prima comparizione del 03/05/2016, parte opponente insisteva nella sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, ed il precedente
Giudice Istruttore riservava ordinanza.
Con ordinanza del 28/05/2016, il precedente Giudice Istruttore, Dott.ssa Luisa Intini, quanto all'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'opponente, riteneva che la l'inderogabilità del Foro del Consumatore è prevista solo per il professionista, potendovi derogare per contro il consumatore per scelta, adendo il Tribunale competente secondo i criteri generali (cfr. Cass. Civ., sent. n. 8167/13); Quanto alla richiesta di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, riteneva che, nel caso di specie,
pagina4 di 13 non sussistessero i “gravi motivi” richiesti dall'art. 649 c.p.c., “tenuto anche conto dei documenti prodotti da parte convenuta-opposta non idonei a dimostrare l'utilizzazione del fondo spese straordinario del per fare fronte alla gestione ordinaria dello CP_1 stesso e considerato, inoltre, che non si ravvisano elementi da cui desumere che quest'ultimo non sia in grado garantire il risarcimento in caso di accoglimento dell'opposizione (tenuto anche conto dell'entità della somma ingiunta); - assegnava quindi alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e fissava udienza istruttoria al 14/03/2017.
Nessuna delle parti depositava memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. né articolava mezzi istruttori.
Dopo una serie di rinvii richiesti dalle parti per tentare il bonario componimento della lite, all'udienza del 23/07/2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva posta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Con comparsa conclusionale depositata il 21/10/2024, parte opponente evidenziava che:
Dalla documentazione prodotta agli atti si evinceva già l'inesattezza delle pretese creditorie, laddove dalla ricostruzione dei bilanci allegati emergeva il credito reale e non quello che per comodità aveva spinto il Condominio a chiedere il decreto ingiuntivo;
Non era mai stata contestata la circostanza che vennero riscosse quote per € 24.448,36 ma,
a fronte di spese ordinarie e straordinarie urgenti, l'attivo di cassa si era ridotto ad €
12.646,44;
Tale aspetto non era mai stato contestato da controparte che, anzi, aveva riconosciuto il credito di € 12.646,44, come emergeva dalla corrispondenza a mezzo pec intervenuta successivamente con la controparte in data 10/02/2016.
All'invito del Condominio, l'Avv. in tre diversi momenti, in data 08/07/2016, Parte_1
12/07/2016 e 14/07/2016 aveva versato la somma di € 12.646,44 (con copie di bonifici che allegava). Nessuna altra richiesta era stata fatta. Anzi, l'Avv. si era premurato Parte_1 fino al mese di maggio 2024 di pagare l'utenza della luce condominiale per altri € 2.500,00.
La stessa produzione documentale successiva, allegata con la comparsa conclusionale (tre ordini di bonifico), era ammissibile. Il pagamento costituiva pacificamente una eccezione in senso lato che, come tale, poteva essere rilevata dal giudice – e sollevata dalla parte – anche per la prima volta in appello;
pagina5 di 13 Gli importi di cui al decreto ingiuntivo opposto erano inesatti ed era già questo motivo valido per ritenerlo inefficace e/o revocarlo per indeterminatezza ed inesattezza delle somme in esso contenute non essendo prova sufficiente del credito la semplice allegazione dell'elenco delle somme riscosse in quanto atto unilaterale di natura contabile e che, in caso di contestazione, il creditore è tenuto a dimostrare l'effettivo credito che, nel caso specifico, non è mai avvenuto.
Di conseguenza il decreto ingiuntivo opposto andava revocato in toto per vizi sulla certezza delle somme e sulla base della successiva documentazione versata in sede di opposizione a
D.I. e dei versamenti, anche se successivi alla notifica dell'atto.
Evidenziava la sussistenza dell'estinzione dello stesso diritto di credito vantato dall'opposto. Pertanto, chiedeva che venisse dichiarata cessata la materia del contendere con relativa compensazione delle spese. In subordine, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Il Condominio opposto non depositava comparsa conclusionale ma solo memoria di replica, in data 08/11/2024, ove evidenziava che:
Nel periodo dal 23/09/2012 al 16/12/2012, l'opponente aveva riscosso gran parte della somma destinata al rifacimento della facciata e precisamente € 14.273,00 (come da ricevute in atti), e sorprendentemente al 30/12/2012, come si evinceva dall'estratto conto del c/c condominiale, il saldo era pari a zero. L'ulteriore somma pari a € 10.175,36 era stata riscossa entro il 2013, ed anche nel dicembre 2013, il saldo del c/c era pari a zero, così come, alla data della cessazione del mandato. Dei versamenti effettuati nel c/c non vi era traccia, eccetto i pochi versamenti effettuati a mezzo bonifici. Oltre alle risultanze documentali anche i motivi di difesa risultavano privi di un minimo riscontro, infatti come esempio di interventi straordinari e urgenti, veniva indicata la sostituzione del cancello automatico, che in realtà non era stato mai sostituito, per l'impianto elettrico era stata adottata una delibera di € 1.500,00, i fornitori inesistenti e in ogni caso che restavano sconosciuti, il tutto senza indicare un nome e/o una cifra, per non parlare dell'attivo di cassa pari a zero sin dal dicembre 2012.
*****
La domanda di revoca del decreto ingiuntivo è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione, con le precisazioni che seguono.
pagina6 di 13 Preliminarmente, occorre osservare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
L'opposizione a decreto ingiuntivo apre quindi un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione, il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, ossia al merito del diritto fatto valere dal creditore con la domanda di ingiunzione (Cass., Sez. Un., n. 7448 del 07/07/1993;
Cass., Sez. 2, n. 9708 del 17/11/1994; Cass., Sez. 3, n. 3984 del 18/03/2003; Cass., Sez. L, n.
21432 del 17/10/2011).
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha, pertanto, ad oggetto l'accertamento, in sede di plena cognitio, della fondatezza della medesima pretesa sostanziale azionata dal ricorrente nella fase sommaria inaudita altera parte. Occorre, pertanto, esaminare la fondatezza o meno della pretesa fatta valere con il ricorso per decreto ingiuntivo ovvero procedere all'esame nel merito della pretesa azionata, poiché la parte opposta riveste nel giudizio de quo la posizione sostanziale di attore e deve, quindi, ritenersi esclusivo titolare, secondo il principio generale delineato dall'articolo 2697 c.c., dell'onere probatorio relativo alla sussistenza e all'entità del credito rivendicato, atteso che secondo i principi generali in tema di onere della prova, su chi fa valere un diritto in giudizio incombe il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Sempre in via preliminare: non merita accoglimento l'eccezione, sollevata dall'opponente di incompetenza territoriale, peraltro non reiterata nei successivi scritti difensivi e sulla quale in ogni caso, come visto, il precedente Giudice Istruttore, nell'ordinanza del 28/05/2016, si è già pronunciato, evidenziando, correttamente, che l'inderogabilità del Foro del Consumatore è prevista solo per il professionista, potendovi derogare per contro il consumatore per scelta, adendo il Tribunale competente secondo i criteri generali (cfr. Cass. Civ., sent. n. 8167/13 secondo la quale: “nelle controversie concernenti i contratti negoziati fuori dai locali commerciali relativi a strumenti finanziari, il consumatore può adire un giudice diverso da quello determinato ai sensi dell'art. 63 del codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), ove ravvisi maggiormente rispondente al proprio interesse derogare - anche unilateralmente - al cd. "foro del consumatore", e così adire il giudice competente per territorio in base ad uno pagina7 di 13 dei criteri di cui agli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., ovvero quello indicato nel contratto, senza che il giudice adito, in accoglimento della relativa eccezione sollevata dal professionista ovvero rilevata d'ufficio, possa dichiarare la propria incompetenza a svantaggio del consumatore, e cioè in pregiudizio dell'interesse di quest'ultimo, la cui scelta non scalfisce l'esigenza di tutela contro l'unilaterale predisposizione ed imposizione del contenuto contrattuale da parte del
"professionista", che la disciplina in argomento è funzionalmente volta a garantire);
In proposito, va infatti rilevato che, per giurisprudenza constante, il è equiparato CP_1 al consumatore (Cass. Ord. 5703 del 2014). Ed il foro del consumatore, inderogabile, è da individuare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33, lett. U), D.Lgs. 206/2005 (il c.d. Codice del Consumo), nella sede del consumatore.
Tuttavia, la Suprema Corte, anche più di recente, ha precisato che: «il foro del consumatore, previsto dall'art. 63 del codice del consumo (d. Igs. 6 settembre 2005, n. 206), è derogabile da parte del consumatore, anche unilateralmente, con l'introduzione della domanda innanzi al giudice territorialmente competente, ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., oppure in forza di una clausola contrattuale, in quanto la competenza prevista dal codice del consumo è inderogabile unicamente ad opera del professionista, attesa la funzione della disposizione, volta alla tutela del consumatore medesimo, al quale quindi non può essere precluso di scegliere uno dei fori alternativi, se egli lo ritenga, nel caso concreto, più rispondente ai propri interessi» (Cass. civ., sez. VI, 20 aprile 2022, n. 12541).
Nulla quaestio quindi sulla derogabilità del foro nel caso in cui ad agire in giudizio sia il consumatore (nel caso di specie il che ha attivato la procedura monitoria), Controparte_1 per cui non può accogliersi l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente.
Quanto all'ulteriore eccezione preliminare di inammissibilità del procedimento monitorio
(eccezione anche questa non reiterata dall'opponente): neanche la stessa merita accoglimento, poiché è pienamente ammissibile il ricorso per decreto ingiuntivo nel caso di specie. Innanzi tutto, ciò è confermato dalla semplice lettura dell'art. 633 c.p.c. che al primo comma prevede ingiunzione di pagamento “su domanda di chi è creditore di una somma liquida di denaro….Se del diritto fatto valere si dà prova scritta”. In secondo luogo, perché è inconferente la richiamata azione di rendiconto della gestione condominiale, da azionarsi con giudizio di merito, atteso che l'azione di rendiconto, invece, è un procedimento esperibile nel caso in cui vi fosse un rifiuto o un'inadempienza da parte dell'amministratore uscente. Pacificamente, infatti, l'amministratore uscente è chiamato ad un obbligo di rendiconto, così come confermato pagina8 di 13 dall'art. 1713 del codice civile. La norma dispone che il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato. Ma nel caso in esame, il procedimento monitorio poteva legittimamente essere esperito, poiché il ha chiesto il pagamento di somme che l'Avv. aveva già indebitamente CP_1 Parte_1 prelevato dal conto corrente condominiale, nonostante fossero vincolate per i lavori di rifacimento della facciata condominiale e ne aveva fatto perdere le tracce.
Nel merito.
Il , ha chiesto al Tribunale di Catania, nel ricorso del decreto Parte_2 ingiuntivo del 23/09/2015 di ingiungere, con provvedimento immediatamente esecutivo ex art. 642 c.p.c., all'Avv. , il pagamento della somma di € 24.448,36, oltre interessi Parte_1
e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo ed oltre alle spese del giudizio.
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice Dott. Nicolò Crascì, con decreto ingiuntivo n. 3934/2015, oggetto della presente opposizione, ha quindi ingiunto a di Parte_1 pagare alla parte ricorrente per le causali di cui in ricorso, immediatamente: 1) la somma di €
24.448,36; 2) gli interessi come da domanda;
3) le spese di procedura liquidate in € 540,00 per onorari, in € 145,50 per esborsi, oltre spese generali, iva e c.p.a.
A riprova del proprio credito, nel procedimento monitorio, il Condominio ricorrente ha prodotto: il verbale dell'assemblea condominiale del 29/07/2012, in cui veniva scelta la ditta per eseguire i lavori di cui al capitolato d'appalto approvato all'assemblea del CP_3
20/05/2012; la delibera condominiale del 23/09/2012, con cui i condomini, preso atto del piano di riparto dei lavori di manutenzione già deliberati, lo approvavano all'unanimità; La delibera del 23/08/2015, con cui si decideva di promuovere le opportune azioni contro il;
Parte_1
Ed inoltre: n. 11 ricevute rilasciate dal ad altrettanti condomini tra il 2012 ed il Parte_1
2013 ed aventi quali causali l'acconto spese del 20% per lavori straordinari, per un ammontare complessivo di € 20.981,99 (cfr. allegato 5 al fascicolo del ricorso per decreto ingiuntivo). Ed ha altresì prodotto l'estratto conto del Credito Siciliano intestato al Parte_2
relativo al periodo tra il 31/03/2013 al 03/08/2015, attestante n. 5 bonifici eseguiti
[...] dai condomini tra il 2013 ed il 2014 per lavori straordinari per un totale di € 7.161,76.
Tuttavia, si legge nel detto estratto conto che il saldo contabile ed il saldo liquido, al 31/12/2012 erano pari a zero ed al 18/08/2015 erano pari a – 32,12.
pagina9 di 13 Quindi, non emerge che sorte abbiano avuto tali somme versate dai condomini per acconto sui lavori straordinari, lavori che, per espresso riconoscimento dell'Avv. , non sono mai Parte_1 avvenuti.
Pertanto, correttamente è stato emesso il Decreto Ingiuntivo opposto.
Non rileva, in quanto non provato, che l'Avv. , nel presente giudizio, affermi Parte_1 sussistente un residuo di cassa pari ad € 12.646,44 al momento della cessazione del suo incarico: tale aspetto è stato ampiamente contestato dal Condominio, che non risulta avere riconosciuto il credito di € 12.646,44. Peraltro, nella richiamata corrispondenza a mezzo pec intervenuta in data 10/02/2016, l'Avv. non riconosceva affatto detta circostanza esplicitamente, ma CP_2 indicava l'IBAN del Condominio al Licciardello per iniziare i versamenti.
Né è stato allegato un verbale di passaggio delle consegne che attestasse la situazione di cassa, per come indicata dall'opponente.
Quanto agli allegati che l'opponente definisce “bilanci” (allegati nn. 2 e 3 all'atto di citazione), gli stessi sono soltanto dei meri elenchi di spese asseritamente sostenute negli anni 2012, 2013,
2014 e fino ad aprile 2015, firmati unilateralmente dallo stesso e non supportati da Parte_1 alcuna pezza giustificativa. Non vi è prova che si tratti dei bilanci allegati ed approvati nel corso delle delibere condominiali anche perché, come detto, non sono neppure dei veri bilanci.
Infatti, il bilancio condominiale (o rendiconto condominiale) può essere definito come il documento in cui l'amministratore ha il compito di rendere conto della propria gestione attraverso l'evidenza delle spese effettuate nel corso dell'anno, del modo con cui le risorse finanziarie del si sono mosse e delle eventuali pendenze che residuano alla CP_1 fine del periodo.
L'articolo 1130 bis c.c. ne stabilisce il contenuto: “Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve che devono essere espressi in modo da consentire
l'immediata verifica.”. Ed inoltre, è composto di: “un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti”.
Ora, alla luce della detta previsione normativa, non può certo dirsi che i documenti allegati dall'opponente siano “bilanci” né tanto meno che dagli stessi si evinca l'utilizzazione del fondo pagina10 di 13 spese straordinario - costituito dalle somme versate dai condomini, come documentalmente provato nel procedimento monitorio - per spese di gestione ordinaria.
Ed infatti, nella richiamata ordinanza del 28/05/2016, il precedente Giudice Istruttore lo aveva già rilevato (“tenuto anche conto dei documenti prodotti da parte convenuta-opposta non idonei
a dimostrare l'utilizzazione del fondo spese straordinario del per fare fronte alla CP_1 gestione ordinaria dello stesso”).
Tuttavia, in allegato alla sua comparsa conclusionale, il ha da ultimo prodotto copia Parte_1 di tre ordini di bonifico, eseguiti dopo l'avvio del presente giudizio in favore del CP_1
, ossia: il 08/07/2016 (€ 5.000,00), il 12/07/2016 (€ 5.000,00) ed il 14/07/2016 (€
[...]
2.221,00), il tutto per la complessiva somma di € 12.221,84.
L'avvenuta ricezione delle dette somme non è stata contestata dalla difesa del nella CP_1 memoria di replica a conclusionale, per cui può farsi applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. e ritenere dette somme ricevute dal Condominio a parziale estinzione del debito del . Parte_1
Secondo la giurisprudenza: “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, ogni pagamento, anche parziale, intervenuto nel corso del relativo giudizio impone la revoca del decreto opposto
e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato”
(Cass. civile sez. II, sentenza n. 10229 del 15/07/2002).
Va quindi revocato il decreto ingiuntivo opposto e ridefinita la pretesa creditoria del nella somma risultante dalla differenza tra la somma ingiunta (€ 24.448,36) e CP_1 quella pagata in corso del presente giudizio (€ 12.221,84), ossia nella residua somma di €
12.226,52, ancora dovuta dal , con conseguente condanna dello stesso al Parte_1 pagamento di tale ulteriore somma.
Quanto alle spese del giudizio:
Visto l'esito della lite, ai fini della regolamentazione delle spese si considera che secondo la giurisprudenza, “nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all'esito della lite (ex pluribus Cass. 04/02/2013 n. 2502); ed pagina11 di 13 inoltre: “Il pagamento della somma ingiunta comporta che il giudice dell'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo, debba regolare le spese processuali, anche per la fase monitoria, secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza dei motivi di opposizione con riferimento alla data di emissione del decreto”(Cass. sez. II, sentenza n. 8428 del 10/04/2014).
Poiché i motivi di opposizione, con riferimento alla data di emissione del decreto ingiuntivo, non vengono accolti da questo Giudice ed il decreto ingiuntivo viene oggi revocato solo ed esclusivamente per il parziale pagamento del debito, avvenuto successivamente e nel corso del presente giudizio, permanendo tuttora un debito del pari ad € 12.226,52, appare Parte_1 corretto porre le spese della fase di monitoria e del presente giudizio a carico dell'opponente, nella misura liquidata in dispositivo.
PQM
Il Giudice Onorario, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 119/2016 R.G. sulle domande proposte da Parte_1 con citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 28/12/2015, così provvede:
- Revoca, per le causali di cui in motivazione, l'opposto decreto ingiuntivo n. 3934/2015, emesso da questo Tribunale il 23/10/2015;
- Condanna, per le causali di cui in motivazione, l'opponente al pagamento, in Parte_1 favore del , sito in via Piccolo Torrente Pagliara n. 20 Roccalumera (ME), Controparte_1 della somma di € 12.226,52, quale residuo della somma da lui riscossa a suo tempo quale precedente amministratore del destinata a lavori straordinari ma inesistente in CP_1 cassa, oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo;
- Condanna l'opponente alle spese di giudizio monitorio che liquida in € Parte_1
540,00 per onorari e € 145,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, iva e c.p.a nella misura di legge ed altresì lo condanna alla refusione, in favore del Condominio opposto, delle spese del presente giudizio, che liquida, ex DM 55/2014, come modificato dal
DM 147/2022, in € 4.300,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, iva e c.p.a nella misura di legge.
Catania 13/03/2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Maria Cristina Sardo
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