Ordinanza collegiale 7 febbraio 2022
Sentenza 16 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza collegiale 07/02/2022, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/02/2022
N. 00130/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 130 del 2018, proposto da
LE DU, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Durano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio OV Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16;
contro
Comune di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Guarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brindisi, p.zza Matteotti;
Dirigente pro tempore del Settore Urbanistica e Assetto del Territorio-Ufficio Condono Edilizio Comune di Brindisi, non costituito in giudizio;
nei confronti
Andrea Quaranta, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento n. 1799/RIPCOND2003, prot. n. 98750 del 06.11.2017, a firma del dirigente del Settore Urbanistica e Assetto del Territorio – Ufficio condono edilizio - del Comune di Brindisi, di diniego di rilascio del titolo abilitativo in sanatoria (condono edilizio);
di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ed in particolare della nota prot. n. 10267 del 31.01.2017 di preavviso di rigetto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brindisi;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri;
- rilevata una discrasia tra la domanda di condono, pervenuta al Comune di Brindisi in data 30.3.2004, di cui il ricorrente ha prodotto copia in allegato all’atto introduttivo del giudizio, e quella “n° 234-2, associata al prot. gen. n° 4849- del 23/01/2004”, di cui si fa menzione nel provvedimento impugnato;
- ritenuta, pertanto, la conseguente necessità di acquisizione della suddetta istanza n. 234-2, prot. gen. n. 4849 del 23.1.2004;
- ritenuta altresì la necessità di acquisire una relazione di chiarimenti da parte dell’Amministrazione, atta – in particolare – a offrire indicazioni precise e dettagliate in ordine alla proprietà delle aree interessate dalla realizzazione delle opere oggetto della domanda di condono di cui al precedente alinea (atteso che il ricorrente insiste nell’affermare che quest’ultime sono state realizzate all’interno di un immobile di sua “esclusiva proprietà”, con l’unica eccezione di un “piccolo bagnetto” sconfinante per la “risibile superficie di mq. 0,20”, che “poteva anche non essere ricompreso nella domanda di condono” – cfr. memoria di replica depositata in data 11 gennaio 2022, pag. 3);
- ritenuto di fissare il termine di gg. 40 per il deposito della suddetta relazione, decorrente dalla data di notificazione della presente ordinanza presso la sede reale dell’Amministrazione, di cui il ricorrente è espressamente onerato;
- ritenuto di rinviare, per le ulteriori determinazioni, all’udienza pubblica del 10.5.2022;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce, Sezione Seconda, ordina gli adempimenti istruttori descritti in narrativa, e rinvia per le ulteriori determinazioni all’udienza pubblica del 10.5.2022.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO