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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 25/07/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott. CO Paolo Pizzo Presidente dott.ssa Francescamaria Piruzza Giudice dott. Antonino Campanella Giudice relatore letti gli atti di causa e udita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al 440/2025 R.G. promossa da
, nata a [...], in data [...], con l'avv. Duilio Piccione Parte_1 ricorrente
e da
, nato a [...], in data [...], con l'avv. Monia Buffa Parte_2 resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede interveniente necessario oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 13 marzo 2025, ha convenuto in Parte_1 giudizio l'ex marito per chiedere la modifica delle condizioni di divorzio (definito con sentenza n.
184/2017 pubblicata il 14 marzo 2017), in particolare, un aumento da 250 euro a 400 euro del contributo mensile a carico dell'ex marito per il mantenimento indiretto del figlio Per_1
, oltre il 50% delle spese straordinarie oltre alla percezione integrale dell'assegno unico
[...] universale riferito al figlio.
Con comparsa di risposta, depositata il 12 maggio 2025, si è costituito il resistente che ha chiesto di limitare l'aumento del contributo a 300 euro mensili, e ha aderito alla domanda relativa all'assegno unico universale.
1 Il data 16 maggio 2025, le parti hanno sottoscritto un accordo in corso di causa, depositato il 22 maggio 2025.
In assenza di certificazione di passaggio in giudicato (art. 124 disp. att. c.p.c.) della sentenza di divorzio, la causa è stata rinviata all'udienza 3 luglio 2025, secondo il modello della trattazione scritta.
Con ordinanza del 24 luglio 2025, la causa è stata rimessa in decisione.
2. Preliminarmente, osserva il Collegio che a norma dell'art. 473-bis.29 c.p.c. (rubricato
«modificabilità dei provvedimenti»), qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste dalla sezione I del capo II del Titolo IV-bis c.p.c., la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici che, quindi, sono rivedibili e divengono definitivi solo rebus sic stantibus (sul punto si veda già Cass. civ., n. 283/2020).
Ciò significa che la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio di divorzio è esclusa dal passaggio in giudicato della relativa sentenza (che copre il dedotto ed il deducibile), pertanto, la valutazione del Tribunale, in sede di revisione delle condizioni di divorzio, è limitata ai soli fatti sopravvenuti rispetto al giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel caso concreto, a sostegno della domanda, i ricorrenti hanno allegato la sussistenza di «nuove circostanze sopravvenute» legate alle nuove esigenze del figlio CO (nato a [...] il [...]) rispetto al giudizio di divorzio (definito nel 2017).
L'accordo raggiunto dalle parti prevede: a) che versi a Parte_2 Parte_1
, entro i primi 15 giorni del mese, un assegno di euro 325 mensili (soggetto a rivalutazione
[...] annuale secondo gli indici ISTAT) a titolo di contributo indiretto per il mantenimento del figlio
CO, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il vigente Protocollo del Tribunale di
Marsala; b) la percezione integrale dell'assegno unico universale riferito al figlio CO da parte della madre;
c) la compensazione integrale delle spese processuali;
d) la rinuncia da parte dei difensori al vincolo di solidarietà per il pagamento delle spese.
Tale accordo non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico né a disposizioni di carattere imperativo.
Le istanze come sopra avanzate, dunque, possono trovare integrale accoglimento e di conseguenza questo Tribunale può pronunciarsi in senso conforme, essendo stata comunicata la pendenza del procedimento al Pubblico Ministero e non essendo necessaria l'audizione del figlio minore (art. 473- bis.4, ultimo comma, c.p.c.).
3. Stante l'esito del giudizio, deve disporsi la compensazione integrale delle spese processuali fra le parti.
Per questi motivi
2 Il Tribunale, sull'accordo congiunto formulato, nel corso del presente giudizio, da
[...]
e , così provvede: Parte_1 Parte_2
Omologa l'accordo delle parti richiamato in parte motiva.
Compensa integralmente le spese processuali fra le parti.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di rito.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, in data
24 luglio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Antonino Campanella dott. CO Paolo Pizzo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice estensore dott. Antonino Campanella e dal Presidente dott. CO Paolo Pizzo.
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