TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/06/2025, n. 2281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2281 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco, ha pronunziato all'udienza del 4.6.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 10541 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
cod. fisc.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli avv.ti Nicola Roberto Toscano ed Angela Pedone;
Ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t.; CP_1
Convenuta contumace
OGGETTO: pronta disponibilità attiva – risarcimento per mancata fruizione riposi settimanali.
******
Con ricorso depositato in data 21.8.2024 ha premesso di Parte_1
prestare attività lavorativa alle dipendenze della a tempo pieno e CP_1 indeterminato, presso il reparto Dialisi dell'Ospedale “Di Venere” di Bari, con profilo professionale di CPS infermiere, inquadrato nella categoria D, CCNL
Comparto Sanità.
Ha dunque esposto di aver effettuato, dal 2014 al 2023, servizio di pronta disponibilità sia notturna che festiva, senza la successiva fruizione di riposo compensativo. Ha invocato, pertanto, il risarcimento dei danni presunti da usura psicofisica, derivanti dall'inadempimento della parte datoriale, da quantificarsi equitativamente utilizzando, quale parametro, il valore monetario di una giornata non festiva, moltiplicato per il numero dei riposi settimanali definitivamente non goduti, pari complessivamente a nn. 18 giorni.
Instauratosi il contraddittorio, l non si è costituita in giudizio. CP_1
All'esito della discussione, la causa è stata decisa mediante deposito della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per condurre un adeguato esame della fattispecie controversa, occorre innanzitutto considerare il contesto normativo e giurisprudenziale in cui si colloca la questione dell'effettuazione del servizio di pronta disponibilità attiva nei giorni di domenica, festivi e, comunque, nei giorni di riposo settimanale (a questo proposito, cfr. ex art. 118 disp. att. c.p.c. Trib. Bari,
Sez. lav., 05/11/2020, n. 3571).
Il servizio di pronta disponibilità, altrimenti definito come "reperibilità", già previsto dal D.P.R. n. 270 del 1987, art. 18, è stato disciplinato dalla contrattazione collettiva, stabilendosi che:
- la pronta disponibilità dà diritto ad una indennità per ogni dodici ore;
- nel caso in cui cada in giorno festivo, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
Sul tema, la giurisprudenza ha innanzitutto evidenziato che l'art. 7 del
C.C.N.L. 20.9.2001 e l'art. 17 del C.C.N.L. 3.11.2005, nella parte in cui escludono la riduzione del debito orario complessivo, si riferiscono unicamente alla reperibilità passiva (Cass. 33550/2018, 18655/2017,
18654/2017, 6491/2016, 5465/2016).
In particolare, la previsione di un compenso maggiorato per l'attività prestata in giorno festivo non incide, neppure indirettamente, sulla disciplina della durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul
Pag. 2 di 7 diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo, che dovrà essere garantito dalla azienda, a prescindere da una richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE.
Seguendo tale prospettiva, la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perchè
"l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicchè la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno" (Cass. SS.UU.
142/2013; Cass. 24563/2016, 16665/2015, 24180/2013).
Il medesimo principio è stato peraltro sancito a proposito del mancato godimento del riposo giornaliero e settimanale (Cass. 18884/2019, pure resa in materia sanitaria).
Su tale versante, infatti, il D.Lgs. n. 66 del 2003 riconosce il diritto del lavoratore, ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore, fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata (art. 7) e a fruire ogni sette giorni di un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, pur consentendo alla contrattazione collettiva di derogare alle disposizioni di cui all'art. 7 (art. 17), nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge (Cass. 15995/2016,
11574/2015).
La regola generale è, in effetti, costituita dal diritto a fruire di un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive ogni sei giorni di lavoro, atteso che la locuzione "ogni sette giorni" sta a indicare la cadenza della fruizione del riposo, appunto settimanale, e non alla fruizione del riposo dopo sette giorni lavorativi (Cass. 15595/2015).
Per quanto di interesse, dunque, il riposo settimanale è un diritto autonomo e specificamente tutelato dalla legge, e che non è analogo a, o sostituibile
Pag. 3 di 7 con, la distribuzione del riposo su base oraria, per così dire, spalmata, sull'arco dei sette giorni, nè può essere superato con la sua monetizzazione, ancorchè maggiormente remunerata a titolo di lavoro straordinario, trattandosi di diritto (non solo al riposo giornaliero) garantito a tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore, e riconducibile in ultima istanza all'area di tutela presidiata dall'art. 2087 c.c. (Cass. 8508/2023).
Ciò, con la precisazione che “nell'ipotesi in cui sussiste una perdita definitiva del riposo settimanale, il danno da usura psico -fisica può essere liquidato in via equitativa, a prescindere dalla prova del pregiudizio subito, mentre nell'ipotesi dello slittamento del riposo compensativo devono essere fornite la specifica allegazione e la prova circa i danni riportati dal lavoratore” (Cons. St. 5269/2022; Cass. 41889/2021). Infatti, i principi affermati dalla stessa Cassazione con riferimento al danno da usura psico- fisica per mancata fruizione dei riposi settimanali non possono essere trasporti allo slittamento del riposo in giorno non consecutivo al sesto e non domenicale;
ciò sulla base del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 9, che consente deroghe alla fruizione del riposo settimanale nel settimo giorno, in relazione dalla particolare natura dell'attività esercitata o alle previsioni della contrattazione collettiva, e della giurisprudenza della Corte costituzionale, per cui l'art. 36 Cost., comma 3, garantisce al lavoratore un diritto perfetto e irrinunciabile al riposo settimanale, ma con il termine riposo settimanale "il costituente ha inteso esprimere sostanzialmente il concetto della periodicità del riposo, nel rapporto di un giorno su sei di lavoro, senza con ciò escludere la possibilità di discipline difformi in relazione alla diversa qualità ed alla varietà di tipi del lavoro, sempreché si tratti di situazioni idonee a giustificare un regime eccezionale, con riguardo ad altri apprezzabili interessi, e comunque non vengano superati i limiti di ragionevolezza sia rispetto alle esigenze particolari della specialità del lavoro, sia rispetto alla tutela degli interessi del lavoratore soprattutto per quanto riguarda la salute
Pag. 4 di 7 dello stesso". Inoltre, poiché l'esercizio del diritto del lavoratore al riposo periodico viene regolato in modo assai vario, per essere adattato alle esigenze di lavori di ogni specie, e poiché non c'è una costituzionale riserva di legge, la relativa disciplina può essere disposta non solo da norme di legge, ma anche da contratti collettivi aventi forza di legge, da altri contratti sia collettivi che individuali, o da regolamenti.
Passando ora ad esaminare la fattispecie controversa, sono state versate in atti tutte le tabelle delle timbrature mensili rilevanti ai fini della decisione e, da esse, è dato evincere sia i casi in cui è stata resa la pronta disponibilità attiva / la prestazione lavorativa nei giorni di domenica / festivi, sia – correlativamente – i casi in cui non vi è stato riposo compensativo.
Nel caso in esame, quindi, come richiesto nell'atto introduttivo della controversia, si discorre dell'obbligo datoriale di compensare i giorni festivi
- domenicali, destinati al riposo, che siano stati viceversa lavorati in ragione dell'effettiva chiamata.
In particolare, la perdita definitiva del riposo compensativo ha trovato riscontro per tutti i giorni riportati nella tabella riepilogativa facente parte integrante dell'atto introduttivo della controversia.
Conformemente a quanto già affermato da questo Tribunale, deve infatti precisarsi che sussiste inadempimento dell' anche quando il CP_1
dipendente, nelle settimane precedenti o seguenti alla domenica di pronta disponibilità attiva, abbia fruito di ferie (lo stesso dicasi per i permessi ex lege 104/1992), aggiungendosi queste ultime – di diritto - al riposo per cui è causa.
Per le predette giornate spetta pertanto alla ricorrente il risarcimento del danno da usura psico fisica per mancato riposo.
In merito al criterio per determinare l'entità del danno, deve farsi riferimento a quanto deciso dalla Corte d'Appello di Bari.
Pag. 5 di 7 Infatti, secondo quest'ultima (e come anche osservato dall in CP_1
occasione del presente giudizio) in difetto di una disposizione contrattuale idonea a disciplinare la fattispecie, occorre adoperare, come parametro equitativo, il compenso giornaliero ordinario (senza aggiunta alcuna dell'indennità di funzione per qualifica professionale di base o di altre voci non strettamente legate all'effettiva presenza giornaliera), non essendo
“assolutamente detto che le (dovute) giornate di riposo compensativo
(illegittimamente) non fruite, sarebbero o avrebbero dovuto cadere in un giorno festivo”.
Di conseguenza, tenendo conto del valore monetario di una giornata lavorativa non festiva (stipendio base € 64,719 + ind. qualifica prof. € 1,205
+ fascia € 13,877), moltiplicato per 18 giorni di riposi settimanali definitivamente non goduti, parte convenuta dev'essere condannata al risarcimento del danno per complessivi € 1.436,41 (oltre accessori).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al d.m. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (causa in materia di lavoro), al valore della controversia e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva nel presente giudizio (quindi senza fase istruttoria), con applicazione della massima riduzione consentita rispetto ai valori medi, considerata la serialità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 10541 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' convenuta al CP_2
risarcimento in favore del ricorrente del danno da usura psico-fisica, per il periodo intercorrente tra l'anno 2014 e l'anno 2023, nella misura di €
1.436,41, oltre interessi e/o rivalutazione nei limiti di legge;
Pag. 6 di 7 2) condanna, altresì, l' convenuta al pagamento, in favore della CP_2 ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.030,00, oltre IVA,
CAP e rimborso delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Bari, 4.6.2025
Il giudice della Sezione lavoro
dott. Vincenzo Maria Tedesco
Pag. 7 di 7