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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/03/2025, n. 2535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2535 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34833/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N.R.G. 34833/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE e
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggi 25 marzo 2025 ad ore 10,00 il Giudice, dott.ssa Alessandra TERRERI
dà atto che nella stanza virtuale sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto, tramite applicativo Microsoft Teams:
- per parte ricorrente l'avv. Valeria Bano, in sostituzione dell'avv. Antonio Ferraguto giusta delega verbale,
- per parte resistente contumace nessuno è presente, dà altresì atto che
- le Difese presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi;
- tutte le persone presenti nell'aula virtuale e sopra indicate dichiarano che: a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
Premesso ciò
Parte Ricorrente precisa le proprie conclusioni, come da foglio depositato telematicamente, si riporta agli atti precisando quanto segue:
- gli ettolitri 2,8 consumati da si desumono dall'analisi delle fatture emesse per CP_1 consumi non saldati (doc. 7 – fatture con consumi hl), ovvero la parte dei prodotti evidenziati in giallo emerge che ogni collo somministrato aveva una pezzatura di 20 lt
(dicitura “Mod. 20”) e pertanto ha acquistato in totale 14 fustoni di birra come CP_1
pagina 1 di 7 evidenziato anche nel prospetto allegato (doc. 7 – consumi hl); in ragione di ciò, sono stati somministrati complessivamente hl. 2,8 di birra (14 fustoni x 20 lt = 280 lt. Ovvero
2,8 htl.),
- € 12.000,00= di consumi triennali per i 240 htl. Contrattualizzati, corrispondono ad un prezzo di € 50,00/htl. Chiede pertanto e chiede l'accoglimento delle rassegnate conclusioni
Il giudice alla luce di quanto sopra, all'esito della lunga discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., interrompe il collegamento sospendendo l'udienza da remoto e si ritira in camera di consiglio per deliberare, indicando la prosecuzione dell'udienza ad ore 17,30 per la lettura del dispositivo della sentenza.
La parte costituita chiede di essere esentata dalla presenza in udienza al momento della lettura.
Il presente verbale è stato letto e condiviso sullo schermo di Teams ed il procuratore presente dichiara di avere partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo Teams è avvenuto regolarmente.
Connessione e verbale di udienza chiusi alle ore 11,05.
Il GOP dott.ssa Alessandra Terreri
Uscita dalla camera di consiglio ad ore 17,30,
il giudice
deposita la sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Il GOP dott.ssa Alessandra Terreri
pagina 2 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Terreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 34833/2023 promossa da:
Parte_1
C.F. P.IVA_1
Ricorrente
(con l'avv.to Antonio Ferraguto) contro
CP_1
C.F./P.IVA P.IVA_2
Resistente contumace
CONCLUSIONI come da verbale odierno:
Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- In via preliminare, concedere termine per soddisfare la condizione di procedibilità.
- Nel merito condannare (C.F./P.IVA. ) con sede legale in CP_1 P.IVA_2
DESIO, alla Via Caravaggio n. 2/B (20832 – MB), in persona del legale rappresentante p.t.,
, a pagare in favore di (C.F.), con sede legale in Parte_2 Parte_1
Milano, Via Giorgio Washington n. 70, in persona del legale rappresentante pro tempore, per i titoli di cui in premessa, la somma di euro 16.879,43, oltre interessi moratori ex D.Lgs 231/2002 dal dovuto al saldo;
- In ogni caso, con condanna al pagamento delle spese di lite e successive occorrende. Si producono i seguenti documenti: (omissis)”.
pagina 3 di 7
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., ha convenuto avanti Parte_1 CP_1
l'intestato Tribunale, chiedendo l'accertamento dell'inadempimento contrattuale e la conseguente condannata al pagamento della somma di € 16.879,43=, per non aver acquistato il quantitativo minimo di birra in tre anni e per non aver saldato le fatture emesse per bevande fornite.
, regolarmente citata in giudizio, non si è costituita e pertanto è stata dichiarata CP_1
contumace.
Stante la natura documentale della controversia, la causa è stata rinviata alla presente udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
* * * * *
Il Tribunale dapprima osserva che in atti è presente l'invito alla negoziazione assistita inviato da a (doc. 23 del fascicolo di parte ricorrente) e pertanto la Parte_1 CP_1
condizione di procedibilità risulta assolta.
Andando ad analizzare il merito della causa, va rilevato che l'art. 2697 c.c. disciplina l'onere della prova, disponendo che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti, o eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui tale eccezione si fonda.
Nelle ipotesi di contumacia della parte evocata in giudizio, tuttavia opera la c.d. finta contestatio dei fatti dedotti dalla parte ricorrente;
dunque, a differenza dell'ipotesi in cui il convenuto si costituisce in giudizio e non contesta i fatti posti alla base della domanda, con la conseguenza che detti fatti vengono considerati pacifici ex art. 115 c.p.c., la contumacia della parte non assume alcuna connotazione probatoria favorevole alla controparte, anzi l'onere della prova a carico della parte ricorrente diventa ancora più rigoroso, in quanto incombe interamente su di lei l'onere di provare la fondatezza dei fatti costitutivi della propria domanda.
In presenza della contumacia, il giudice ha quindi il dovere di accertare se parte ricorrente abbia fornito debita prova di quanto asserito nel ricorso introduttivo.
pagina 4 di 7 Detto ciò, sulla scorta dei principi che regolano la ripartizione degli oneri probatori ed alla luce della produzione documentale di parte ricorrente, le domande formulate da Parte_1
meritano accoglimento nei limiti che seguono.
Fatture insolute
Con la produzione delle fatture emesse da nn° 19369 del 21.11.2022, 19761 Parte_1
del 28.11.2022 e 20257 del 06.12.2022 (doc. 8 del fascicolo di parte ricorrente), riportanti le sottoscrizioni del destinatario per ricevuta, parte ricorrente ha fornito prova dell'intervenuta consegna a della fornitura di bevande. CP_1
Va pertanto accolta la domanda di condanna di al pagamento dell'importo di € CP_1
5.019,43=, così come da estratto conto prodotto (doc. 9 del fascicolo di parte ricorrente).
Restituzione di corrispettivo per volumi di birra non utilizzati
È documentalmente provata la sottoscrizione inter partes, in data 25.11.2022, di un “Contratto di promozione commerciale e pubblicitaria” di prodotti a marchio della Parte_3
durata di 3 anni a decorrere dal 01.09.2022 al 31.08.2025 (doc. 3 del fascicolo della ricorrente).
Ai sensi del punto 2 del contratto, per il conseguimento dell'obiettivo promozionale, si CP_1
è obbligata a sviluppare la vendita di un quantitativo di birra Pretti non inferiore a 80 ettolitri annui:
Il punto 6 dell'accordo ha anche previsto l'impegno di di versare a Parte_1 CP_1 un corrispettivo pari ad € 4.000,00= per ogni anno di durata contrattuale, da corrispondere a fronte del ricevimento di fattura da parte del promotore;
somma da restituire in caso di mancato conseguimento dell'obiettivo di 80 ettolitri annui previsto al punto 2:
pagina 5 di 7 Non risulta allegato e documentato in atti, l'intervenuto pagamento del corrispettivo dovuto da e di cui oggi viene chiesta la restituzione per l'importo di € 11.860,00=, per Controparte_2
mancato consumo di tutto il quantitativo minimo di ettolitri previsto in contratto;
infatti, non risultano prodotti la fattura emessa da per “Corrispettivo ai sensi dell'art. 3 D.P.R. CP_1
633/72 per prestazioni di servizi di promozione commerciale e pubblicitaria Parte_3 nel periodo ” e neppure il relativo pagamento da parte di .
[...] Parte_1
La fattura n° 3E del 25.07.2022, emessa da per l'importo di € 12.000,00= + IVA (in CP_1 totale € 14.640,00=), riguarda prestazioni di servizi di promozione commerciale e pubblicitaria della birra Tuborg e non di quella (doc. 4 del fascicolo di parte Parte_3
ricorrente); inoltre, la relativa distinta di pagamento evidenzia che ha pagato Parte_1
pagina 6 di 7 il minor importo di € 5.596,40=, in quanto già detratto il credito (doc. 5 del fascicolo di parte ricorrente):
Le spese processuali seguono la parziale soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del decisum e dell'attività processuale svolta da parte ricorrente:
Fase di studio € 425,00=
Fase introduttiva € 425,00=
Fase decisionale € 426,00=
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna a pagare a la somma di € 5.019,43=, oltre CP_1 Parte_1
interessi moratori ex D.Lgs 231/2002 dal dovuto al saldo, condanna a rimborsare a le spese di lite del presente giudizio, che CP_1 Parte_1 si liquidano in € 98,00= per spese ed € 1.276,00= per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA ove dovuta.
Milano, 25 marzo 2025
Il GOP dott.ssa Alessandra Terreri
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N.R.G. 34833/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE e
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggi 25 marzo 2025 ad ore 10,00 il Giudice, dott.ssa Alessandra TERRERI
dà atto che nella stanza virtuale sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto, tramite applicativo Microsoft Teams:
- per parte ricorrente l'avv. Valeria Bano, in sostituzione dell'avv. Antonio Ferraguto giusta delega verbale,
- per parte resistente contumace nessuno è presente, dà altresì atto che
- le Difese presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi;
- tutte le persone presenti nell'aula virtuale e sopra indicate dichiarano che: a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
Premesso ciò
Parte Ricorrente precisa le proprie conclusioni, come da foglio depositato telematicamente, si riporta agli atti precisando quanto segue:
- gli ettolitri 2,8 consumati da si desumono dall'analisi delle fatture emesse per CP_1 consumi non saldati (doc. 7 – fatture con consumi hl), ovvero la parte dei prodotti evidenziati in giallo emerge che ogni collo somministrato aveva una pezzatura di 20 lt
(dicitura “Mod. 20”) e pertanto ha acquistato in totale 14 fustoni di birra come CP_1
pagina 1 di 7 evidenziato anche nel prospetto allegato (doc. 7 – consumi hl); in ragione di ciò, sono stati somministrati complessivamente hl. 2,8 di birra (14 fustoni x 20 lt = 280 lt. Ovvero
2,8 htl.),
- € 12.000,00= di consumi triennali per i 240 htl. Contrattualizzati, corrispondono ad un prezzo di € 50,00/htl. Chiede pertanto e chiede l'accoglimento delle rassegnate conclusioni
Il giudice alla luce di quanto sopra, all'esito della lunga discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., interrompe il collegamento sospendendo l'udienza da remoto e si ritira in camera di consiglio per deliberare, indicando la prosecuzione dell'udienza ad ore 17,30 per la lettura del dispositivo della sentenza.
La parte costituita chiede di essere esentata dalla presenza in udienza al momento della lettura.
Il presente verbale è stato letto e condiviso sullo schermo di Teams ed il procuratore presente dichiara di avere partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo Teams è avvenuto regolarmente.
Connessione e verbale di udienza chiusi alle ore 11,05.
Il GOP dott.ssa Alessandra Terreri
Uscita dalla camera di consiglio ad ore 17,30,
il giudice
deposita la sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Il GOP dott.ssa Alessandra Terreri
pagina 2 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Terreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 34833/2023 promossa da:
Parte_1
C.F. P.IVA_1
Ricorrente
(con l'avv.to Antonio Ferraguto) contro
CP_1
C.F./P.IVA P.IVA_2
Resistente contumace
CONCLUSIONI come da verbale odierno:
Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- In via preliminare, concedere termine per soddisfare la condizione di procedibilità.
- Nel merito condannare (C.F./P.IVA. ) con sede legale in CP_1 P.IVA_2
DESIO, alla Via Caravaggio n. 2/B (20832 – MB), in persona del legale rappresentante p.t.,
, a pagare in favore di (C.F.), con sede legale in Parte_2 Parte_1
Milano, Via Giorgio Washington n. 70, in persona del legale rappresentante pro tempore, per i titoli di cui in premessa, la somma di euro 16.879,43, oltre interessi moratori ex D.Lgs 231/2002 dal dovuto al saldo;
- In ogni caso, con condanna al pagamento delle spese di lite e successive occorrende. Si producono i seguenti documenti: (omissis)”.
pagina 3 di 7
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., ha convenuto avanti Parte_1 CP_1
l'intestato Tribunale, chiedendo l'accertamento dell'inadempimento contrattuale e la conseguente condannata al pagamento della somma di € 16.879,43=, per non aver acquistato il quantitativo minimo di birra in tre anni e per non aver saldato le fatture emesse per bevande fornite.
, regolarmente citata in giudizio, non si è costituita e pertanto è stata dichiarata CP_1
contumace.
Stante la natura documentale della controversia, la causa è stata rinviata alla presente udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
* * * * *
Il Tribunale dapprima osserva che in atti è presente l'invito alla negoziazione assistita inviato da a (doc. 23 del fascicolo di parte ricorrente) e pertanto la Parte_1 CP_1
condizione di procedibilità risulta assolta.
Andando ad analizzare il merito della causa, va rilevato che l'art. 2697 c.c. disciplina l'onere della prova, disponendo che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti, o eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui tale eccezione si fonda.
Nelle ipotesi di contumacia della parte evocata in giudizio, tuttavia opera la c.d. finta contestatio dei fatti dedotti dalla parte ricorrente;
dunque, a differenza dell'ipotesi in cui il convenuto si costituisce in giudizio e non contesta i fatti posti alla base della domanda, con la conseguenza che detti fatti vengono considerati pacifici ex art. 115 c.p.c., la contumacia della parte non assume alcuna connotazione probatoria favorevole alla controparte, anzi l'onere della prova a carico della parte ricorrente diventa ancora più rigoroso, in quanto incombe interamente su di lei l'onere di provare la fondatezza dei fatti costitutivi della propria domanda.
In presenza della contumacia, il giudice ha quindi il dovere di accertare se parte ricorrente abbia fornito debita prova di quanto asserito nel ricorso introduttivo.
pagina 4 di 7 Detto ciò, sulla scorta dei principi che regolano la ripartizione degli oneri probatori ed alla luce della produzione documentale di parte ricorrente, le domande formulate da Parte_1
meritano accoglimento nei limiti che seguono.
Fatture insolute
Con la produzione delle fatture emesse da nn° 19369 del 21.11.2022, 19761 Parte_1
del 28.11.2022 e 20257 del 06.12.2022 (doc. 8 del fascicolo di parte ricorrente), riportanti le sottoscrizioni del destinatario per ricevuta, parte ricorrente ha fornito prova dell'intervenuta consegna a della fornitura di bevande. CP_1
Va pertanto accolta la domanda di condanna di al pagamento dell'importo di € CP_1
5.019,43=, così come da estratto conto prodotto (doc. 9 del fascicolo di parte ricorrente).
Restituzione di corrispettivo per volumi di birra non utilizzati
È documentalmente provata la sottoscrizione inter partes, in data 25.11.2022, di un “Contratto di promozione commerciale e pubblicitaria” di prodotti a marchio della Parte_3
durata di 3 anni a decorrere dal 01.09.2022 al 31.08.2025 (doc. 3 del fascicolo della ricorrente).
Ai sensi del punto 2 del contratto, per il conseguimento dell'obiettivo promozionale, si CP_1
è obbligata a sviluppare la vendita di un quantitativo di birra Pretti non inferiore a 80 ettolitri annui:
Il punto 6 dell'accordo ha anche previsto l'impegno di di versare a Parte_1 CP_1 un corrispettivo pari ad € 4.000,00= per ogni anno di durata contrattuale, da corrispondere a fronte del ricevimento di fattura da parte del promotore;
somma da restituire in caso di mancato conseguimento dell'obiettivo di 80 ettolitri annui previsto al punto 2:
pagina 5 di 7 Non risulta allegato e documentato in atti, l'intervenuto pagamento del corrispettivo dovuto da e di cui oggi viene chiesta la restituzione per l'importo di € 11.860,00=, per Controparte_2
mancato consumo di tutto il quantitativo minimo di ettolitri previsto in contratto;
infatti, non risultano prodotti la fattura emessa da per “Corrispettivo ai sensi dell'art. 3 D.P.R. CP_1
633/72 per prestazioni di servizi di promozione commerciale e pubblicitaria Parte_3 nel periodo ” e neppure il relativo pagamento da parte di .
[...] Parte_1
La fattura n° 3E del 25.07.2022, emessa da per l'importo di € 12.000,00= + IVA (in CP_1 totale € 14.640,00=), riguarda prestazioni di servizi di promozione commerciale e pubblicitaria della birra Tuborg e non di quella (doc. 4 del fascicolo di parte Parte_3
ricorrente); inoltre, la relativa distinta di pagamento evidenzia che ha pagato Parte_1
pagina 6 di 7 il minor importo di € 5.596,40=, in quanto già detratto il credito (doc. 5 del fascicolo di parte ricorrente):
Le spese processuali seguono la parziale soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del decisum e dell'attività processuale svolta da parte ricorrente:
Fase di studio € 425,00=
Fase introduttiva € 425,00=
Fase decisionale € 426,00=
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna a pagare a la somma di € 5.019,43=, oltre CP_1 Parte_1
interessi moratori ex D.Lgs 231/2002 dal dovuto al saldo, condanna a rimborsare a le spese di lite del presente giudizio, che CP_1 Parte_1 si liquidano in € 98,00= per spese ed € 1.276,00= per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA ove dovuta.
Milano, 25 marzo 2025
Il GOP dott.ssa Alessandra Terreri
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