Art. 17.
Spetta alle province autonome di Trento e di Bolzano, per le materie di loro competenza, il potere di riconoscere le persone giuridiche private, operanti nell'ambito provinciale.
Spetta alle province autonome di Trento e di Bolzano, per le materie di loro competenza, il potere di riconoscere le persone giuridiche private, operanti nell'ambito provinciale.