Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/03/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1247 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Grazia Maria Savona, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
08/08/1980, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Caterina Usala, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 18/07/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Parte_2
atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con l'obbligo di comunicarsi l'eventuale cambio di residenza e/o domicilio.
Per_ 2) La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori i quali dovranno educarla ed istruirla mantenendo con la medesima rapporti equilibrati e continuativi.
I genitori, i quali continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, dovranno adottare consensualmente le decisioni nell'interesse della propria figlia, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche,
l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche.
3) Assegnazione dell'abitazione familiare sita in Elmas nella via Iglesias n. 5 alla Per_ sig.ra con la quale la figlia minore continuerà a vivere, ivi Pt_2
mantenendo la residenza anagrafica.
Pag. 2 di 4 Per_ 4) Il sig. potrà vedere e stare con la figlia ogni qual volta lo vorrà, Pt_1
compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa;
in ogni Per_ caso potrà vedere e stare con la figlia i fine settimana, dal venerdì pomeriggio alla domenica, secondo le regole dell'alternanza, oltre due giorni infrasettimanali, dal pomeriggio sino a sera, dopo la cena compatibilmente con le necessità della figlia;
per le festività natalizie e di fine anno alternativamente secondo le regole dell'alternanza dal 24 dicembre sino al 30 dicembre sera e con l'altro genitore dal 30 dicembre compreso il pernottamento sino al 6 gennaio;
per le festività pasquali la Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore secondo le regole dell'alternanza; per le vacanze estive 10 giorni consecutivi con ciascun genitore, da concordare previamente tra gli stessi entro il mese di giugno di ogni anno.
5) Corresponsione da parte del sig. in favore della sig.ra di un Pt_1 Pt_2
Per_ assegno mensile di mantenimento della figlia minore di € 400,00, da pagarsi entro il primo di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla contribuzione, nella misura del 50%, delle spese straordinarie mediche (non coperte dal SSN) e scolastiche, oltre alle spese per l'attività extrascolastica tutte previamente concordate, eccetto quelle strettamente urgenti, diversamente dette spese saranno interamente a carico del genitore che le ha sostenute senza il previo consenso dell'altro genitore.
L'assegno unico è diviso al 50% tra le parti.
6) Corresponsione da parte del sig. in favore della sig.ra di un Pt_1 Pt_2 assegno mensile di mantenimento di € 150,00 entro il primo di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
tale determinazione tiene conto dell'obbligo in capo al di pagamento dell'intera rata del mutuo Pt_1 relativo all'abitazione familiare di proprietà di entrambi i coniugi.
7) Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di arretrati dell'assegno Pt_1 Pt_2
unico dal medesimo percepito in via esclusiva a decorrere da novembre 2023 fino a gennaio 2025, l'importo complessivo di euro 900,00 (euro novecento/00) da corrispondere in rate mensili di € 100,00 (euro cento/00) a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso di separazione.
8) Il sig. provvederà a corrispondere all'Istituto Bancario mutuante Pt_1
l'importo mensile di € 578,00 quale rata del mutuo richiesto dai coniugi per
Pag. 3 di 4 l'acquisto dell'abitazione familiare sita in via Iglesias n. 5 ad Elmas, di proprietà comune, e di cui la sig.ra è fideiussore, sino al reperimento di Pt_2 un'attività lavorativa retribuita da parte della sig.ra che le consenta di Pt_2
sostentarsi autonomamente e/o ove il mancato reperimento sia imputabile alla stessa (ingiustificato rifiuto di un lavoro o dimostrata negligente inerzia); dal verificarsi di uno dei predetti eventi e/o circostanze, da accertarsi anche giudizialmente ove non vi sia accordo tra le parti sulla loro verificazione, il sig. avrà diritto ad ottenere dalla sig.ra il rimborso della quota di Pt_1 Pt_2
sua spettanza pari al 50% della rata del mutuo, a far data dal verificarsi dei predetti eventi e/o circostanze.
9) Nell'ipotesi di vendita dell'immobile costituente casa familiare, sita in via
Iglesias n. 5 ad Elmas, di proprietà comune, il prezzo della vendita verrà diviso al 50% tra i coniugi, posto che le parti per la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore della moglie hanno tenuto conto dell'obbligo di pagamento in capo al dell'intera rata del mutuo relativo all'abitazione Pt_1
familiare di proprietà comune.
10) Tutte le spese condominiali, utenze e Tari sono a carico della sig.ra che Pt_2
dovrà provvedere alla relativa voltura a suo nome entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso;
ove non abbia provveduto in tal senso, la stessa dovrà restituire al sig. gli importi da questi anticipati (a far data Pt_1 dal predetto termine di 15 giorni) sino all'avvenuta voltura;
da tale momento, il dovrà procedere nel termine di 10 giorni alla variazione della residenza. Pt_1
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 27/03/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4