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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/05/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. RG 1229/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati:
Francesca Coccoli Presidente rel.
Mariangela Fuina Consigliere
Augusta Massima Cucina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1229/2023, posta in decisione nell'udienza collegiale del 25 marzo 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(c.f. , in proprio e in qualità di PA CodiceFiscale_1
genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_1
(c.f. ); C.F._2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabio Di Paolo e Laura Teti appellante
e
(c.f. e P. IV ), rappresentata da oggi Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
in forza di procura autenticata da Notaio, a Controparte_3
seguito di atto di fusione per incorporazione, (c.f. ) in persona del suo P.IVA_2
procuratore speciale;
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandra de Divitiis e Stefano Ferrero appellata e nei confronti di
(c.f. ) CP_4 C.F._3 appellato-contumace
nonché
(c.f. e P. IV ), (c.f. Controparte_5 P.IVA_3 Controparte_6
), (c.f. e P. IV ), C.F._4 Controparte_7 P.IVA_4
(c.f. ), (c.f. Controparte_8 C.F._5 Controparte_9
) C.F._6 appellati-contumaci
avente ad oggetto: riforma della sentenza n. 1374/2023 del Tribunale di Pescara, pubblicata in data 26 ottobre 2023.
L'udienza del 25 marzo 2025 veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato.
La causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. nuova formulazione.
Conclusioni dell'appellante:
“Nel richiamare integralmente le conclusioni sia in via istruttoria che nel merito che qui si abbiano per integralmente riportate e ritrascritte, l'appellante torna ad impugnare e contestare tutto quanto ex adverso dedotto, richiesto, eccepito e prodotto evidenziando che la sentenza della Corte di Appello emessa nel procedimento n. RG
671/21 è stata impugnata dal concludente pende ricorso dianzi la Suprema Corte di
Cassazione, con il n. RG 14546/2024 ( come da attestazione doc. 1 che si allega):
Voglia pertanto l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis,:
1) In via principale e nel merito: accogliere l'appello per i motivi tutti dedotti e riformare la impugnata sentenza, ribadendo tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si abbiano per ritrascritte e dunque, previa sospensione ai sensi
pag. 2/20 dell'art 295 cpc del presente procedimento fino alla definizione del procedimento pendente dinanzi la suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte di
Appello di L'Aquila emessa nel procedimento con n RG 676/21, non passata in giudicato ( essendo stata impugnata con ricorso per cassazione ed il relativo procedimento è pendente al n rg 14546/2024 della S.C.) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva sostanziale e processuale di e/o il difetto di interesse CP_10
ad agire della stessa ed il difetto di titolarità del credito ceduto in capo a parte attrice – odierna appellata e, conseguentemente, dichiarare improponibile, inammissibile, improcedibile ogni avversa domanda azionata ex adverso oltre l'infondatezza, in fatto ed in diritto.
2) Rigettare ogni avversa domanda, di non riconoscibilità e/o invalidità e/o nullità e/o inefficacia e/o simulazione e/o inopponibilità dell'atto istitutivo del trust, di dotazione, nonché degli atti integrativi e modificativi in quanto inammissibili, improcedibili, improponibili e comunque infondate in fatto ed in diritto
3) dichiarare altresì inammissibile e/o improcedibile e comunque prescritta ed infondata l'azione revocatoria e/o di inefficacia dell'atto istitutivo di trust, di dotazione, nonché degli atti integrativi e modificativi, con rigetto di ogni avversa domanda.
4) Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria, l'appellante insiste per l'ammissione dei mezzi di prova articolati nelle memorie ex art 183 cpc depositate in prime cure e ribadite in appello”.
Conclusioni dell'appellata Controparte_1
“In ossequio al provvedimento reso da Codesta Ecc.ma Corte il 9 aprile 2024,
l'esponente, come in epigrafe rappresentata e difesa, richiamato integralmente il contenuto dei propri atti, documenti, difese ed eccezioni, e dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande ed eccezioni nuove, precisa come segue le proprie conclusioni insistendo per il loro accoglimento.
Voglia l'Ecc.ma Corte, previe le declaratorie del caso, contrariis reiectis,
A) in via istruttoria, rigettare le istanze avversarie per l'ammissione dei mezzi di prova, in quanto inammissibili e irrilevanti;
pag. 3/20 B) in via principale, rigettare integralmente l'impugnazione de qua, con riferimento a ciascuno e tutti i tre motivi di appello, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata, mandando assolta la conchiudente da ogni avversaria pretesa;
C) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi, comprensivi di spese
generali (15%), IVA e CPA come per legge”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 1374/2023 pubblicata in data 26 ottobre 2023 il Tribunale di Pescara così provvedeva: “in accoglimento della domanda attorea, dichiara la nullità: dell'atto istitutivo del e di dotazione dello stesso di beni CP_5
immobili e di quote societarie, a ministero notaio dott. , 14 Persona_2 maggio 2012, rep. n. 170863, racc. n. 42517, dell'atto integrativo di dotazione di beni in trust, a ministero notaio dott. , 8 febbraio 2013, rep. n. Persona_2
171598, racc. n. 43081, dell'atto integrativo ad istituzione di trust, a ministero notaio dott.ssa , 20 giugno 2013, rep. n. 4645, racc. n. 3218, dell'atto Persona_3
modificativo di trust del 13 febbraio 2019, a rogito notaio dott. , rep. 1114, Per_4
racc. n. 918; dichiara che il convenuto è titolare del pieno ed PA esclusivo diritto di proprietà di tutti beni componenti il fondo in trust e dell'immobile sito in Pescara, via Berardinucci n. 141, piano quarto e quinti, interno 7; ordina a
quale trustee del , l'immediata restituzione e Controparte_5 CP_5
rilascio di tutti beni componenti il fondo in trust;
ordina a Persona_1
l'immediata restituzione e rilascio dell'immobile sito in Pescara, via Berardinucci n.
141, piano quarto e quinti, interno 7; ordina ai competenti Conservatori dei Registri
Immobiliari e tavolari e al competente Registro delle Imprese, ex art. 2655 c.c.,
l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione ed iscrizione degli atti di cui sopra, con esonero da ogni responsabilità; rigetta e dichiara
l'inammissibilità delle domande avanzate dal convenuto in proprio PA
e quale rappresentate dei figli minori e CP_4 Persona_1
condanna i convenuti in proprio e quale rappresentante dei figli PA
pag. 4/20 minori e in solido tra loro, al pagamento delle CP_4 Persona_1
spese processuali in favore di rappresentata da , che Controparte_1 CP_2 liquida in € 518,00 e 27,00 per esborsi ed € 25.000,00 per compensi professionali, tenuto conto del valore della causa, del numero delle questioni sollevate e delle fasi, oltre iva, casa e spese generali al 15% come per legge;
nulla sulle spese di lite tra parte attrice ed i convenuti contumaci.”.
1.1 Il procedimento di primo grado era scaturito dalla domanda svolta da
[...]
nei confronti di quale disponente, CP_11 PA [...]
quale trustee, oltre che nei confronti di Controparte_5 Controparte_6 [...]
e , diretta ad accertare Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
“la non riconoscibilità e/o invalidità e/o nullità e/o inefficacia e/o simulazione e/o inopponibilità a dell'atto istitutivo di trust e dotazione dello Controparte_1
stesso di beni immobili e di quote societarie, a ministero notaio dott.
[...]
, 14 maggio 2012, rep. n. 170863, racc. n. 42517, dell'atto integrativo Persona_2
di dotazione di beni in trust, a ministero notaio dott. , 8 Persona_2 febbraio 2013, rep. n. 171598, racc. n. 43081, dell'atto integrativo ad istituzione di trust, a ministero notaio dott.ssa , 20 giugno 2013, rep. n. 4645, racc. n. Persona_3
3218, e dell'atto modificativo di trust del 13 febbraio 2019, a rogito notaio dott.
, rep. 1114, racc. n. 918, con ogni conseguente provvedimento e statuizione”, Per_4
con conseguente riconoscimento in capo a della proprietà dei beni PA
conferiti nel trust, compreso l'immobile sito in Pescara, venduto dal trustee e successivamente donato, con richiesta di restituzione da parte della Trust Farm
Company s.r.l.s. e dei successivi acquirenti dei beni oggetto del trust.
1.2 L'allora attrice, oggi appellata, rappresentava che:
- a causa della forte esposizione debitoria maturata negli anni 2006/2007, il
[...]
e in proprio avevano avviato a partire dal 2010 una serie di Pt_2 PA
trattative con gli istituti di credito al fine di ripianare l'esposizione finanziaria del
Gruppo nei confronti delle banche, culminata con la sottoscrizione il 26.07.2012 di un
Accordo Quadro ex art. 67 l.f. tra le società facenti parte del Gruppo e PA
, personalmente quale garante, da un lato, e gli istituti di credito dall'altro,
[...]
accordo che nel 2014 veniva risolto dalle banche sottoscrittrici;
pag. 5/20 - in data 14.05.2012 il aveva istituito un trust denominato , iscritto Pt_1 CP_5
in data 9.06.2012 nei registri pubblici, al fine di assicurare il soddisfacimento delle necessità correlate ad un adeguato tenore di vita, cura e assistenza medica dei componenti del proprio nucleo familiare composto dal disponente, dalla coniuge e dai figli;
la legge regolatrice del trust era indicata in quella del Controparte_6
Jersey; veniva nominato come trustee lo la sede del Persona_5 CP_12 trust era indicata in Pescara presso l'abitazione del nucleo familiare;
venivano individuati come beneficiari il coniuge e i figli del disponente (disposizione successivamente modificata con atto del 20.06.2013 con indicazione anche del disponente quale beneficiario vitalizio del fondo);
- il veniva nominato anche guardiano del trust e in sua assenza la moglie. Pt_1
All'interno del trust venivano conferiti inizialmente due immobili, siti in Pescara e in
Cortina d'Ampezzo, conferimento successivamente integrato con atto dell'8.02.2013 con altri beni immobili situati in Pescara e Roccaraso e con il 99,99% delle quote del capitale sociale della Parte_3
Sulla base di tali premesse in fatto, parte attrice assumeva che l'istituzione del CP_5
da parte del violasse gli artt. 13, 15 e 16 della Conv. dell'Aja del 1985,
[...] Pt_1
che si trattasse di un sham trust, che il trust non fosse meritevole di tutela per assenza/illiceità della causa in quanto la causa concreta era stata quella di rendere la parte debitrice incapiente mantenendo in ogni caso la disponibilità del patrimonio conferito del trust ed il relativo controllo.
1.3 Si costituiva in giudizio in proprio e in qualità di genitore PA
esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori e contestando CP_4 Per_1
la domanda attorea e invocando la nullità dell'Accordo Quadro e l'inesistenza del credito, l'inefficacia delle garanzie da questi prestate, l'insussistenza dei presupposti della domanda, formulando contestualmente istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. “in attesa della definizione del giudizio (pregiudiziale) pendente tra le medesime parti dinanzi al Tribunale di Pescara ivi rubricato con il numero R.G.
5689/2014, attesa la sussistenza dei presupposti della invocata pregiudizialità” nel quale il aveva invocato la nullità dell'Accordo Quadro. Pt_1
Rimanevano contumaci le altre parti evocate in giudizio.
pag. 6/20 1.4 Premessa una breve ricostruzione dei fatti di causa, il Tribunale di Pescara vagliava le eccezioni preliminari svolte dall'allora convenuto, oggi appellante, e relative a: difetto di rappresentanza sostanziale e processuale del legale rapp.te della;
CP_2
difetto di rappresentanza sostanziale e processuale della quale mandataria CP_2
della il difetto di una valida procura sostanziale e processuale ad Controparte_13
agire di , sia il difetto di legittimazione attiva processuale di;
il CP_2 CP_2
difetto di titolarità del diritto di credito acquistato dalla cessionaria a garanzia del quale l'allora attrice aveva invocato la tutela giudiziaria, eccezioni tutte respinte dal primo giudice.
Il Tribunale riteneva, al di là della genericità della prima eccezione, che la CP_1
avesse fornito piena prova dei propri poteri rappresentativi sia sostanziali sia
[...]
processuali attraverso la produzione documentale da questa effettuata.
Anche l'eccezione sollevata riguardo al dedotto difetto di titolarità del credito in capo alla veniva rigettata dal Tribunale. CP_1
1.6 Il Tribunale respingeva, altresì, la richiesta formulata dall'allora convenuto di sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione di altro giudizio pendente presso la Corte di Appello di L'Aquila e avente ad oggetto la domanda di nullità e/o annullamento dell'Accordo Quadro e delle fideiussioni prestate dal . Pt_1
1.7 Riteneva di rigettare anche la domanda formulata dal convenuto diretta a ottenere la declaratoria di nullità dell'Accordo Quadro, riproposta in giudizio, in quanto sulla stessa si era già pronunciato il Tribunale di Pescara con sentenza, oggetto di appello.
1.8 Nel merito il Giudice di prime cure riteneva fondata la domanda di parte attrice, con conseguente declaratoria di nullità del e dei successivi atti di integrazione e CP_5
modificazione, sulla base delle seguenti argomentazioni.
Svolta preliminarmente una ricognizione giuridica dell'istituto del figura CP_5
introdotta nel nostro ordinamento con la l. n. 364/1989 di ratifica della Convenzione dell'Aja del 1.07.1985, in vigore dal 1992, e della giurisprudenza italiana che si era mossa in applicazione degli artt. 13, 15. 16 e 18 della Convenzione, il Tribunale evidenziava in primo luogo la necessità di rispettare la normativa inderogabile dell'ordinamento interno per cui nessun rapporto giuridico di origine negoziale può, per pag. 7/20 effetto del suo assoggettamento alla disciplina di una legge straniera, essere sottratto alle norme imperative interne (e dunque nessun rapporto può porsi in frode alla legge), dovendosi evitare che la segregazione del patrimonio possa costituire il fine ultimo dell'atto istitutivo del trust -sham trust-, e che scopo dell'operazione sia quello di proteggere i beni dalle pretese creditorie.
Nel ripercorrere i punti fondamentali dell'istituto, il Tribunale poneva l'accento sulla necessità di verificare l'effettiva perdita di controllo dei beni conferiti nel trust da parte del disponente ai fini della validità del trust, nonché di individuare la causa concreta per la valutazione della liceità del trust.
1.11 Premessi questi principi, il Tribunale procedeva alla disamina della domanda di parte attrice ritenendo di doverla accogliere.
In particolare esaminava la liceità del trust in relazione alla situazione economica in cui versavano le imprese del nel 2012, evidenziandone la grave crisi Parte_2
finanziaria a partire dal 2006, circostanza pacifica tra le parti, l'avvio nel 2010 da parte del Gruppo di trattative con il ceto bancario al fine di ristrutturare i debiti, la sottoscrizione nel luglio 2012 di un Accordo Quadro relativo al piano di risanamento con il quale le società del Gruppo si dichiaravano debitrici nei confronti delle banche con il rilascio da parte di di due fideiussioni, una generale e una specifica in Pt_1
favore di MPS, valorizzando la non contestazione da parte del della Pt_1
circostanza che le trattative per l'accordo di ristrutturazione fossero già in corso negli anni precedenti alla costituzione del trust, in pendenza di un dissesto finanziario esordito nel 2006.
Per la valutazione della causa concreta il Tribunale riteneva che assumesse rilevanza il dato temporale, evidenziando che il 14.05.2012 veniva costituito il e che CP_5
l veniva stipulato il 12.07.2012. Parte_4
Dal dato temporale il Giudice di prime cure traeva la conseguenza che sin da maggio
2012 il dovesse essere a conoscenza della difficile situazione finanziaria del Pt_1
proprio Gruppo e data la prossimità temporale e lo stato avanzato delle trattative si potesse presumere che era ben possibile che l'allora convenuto avesse già chiara l'intenzione di concedere garanzie personali nel momento in cui decideva di istituire il trust con la segregazione del patrimonio personale.
pag. 8/20 Il Giudice di prime cure ripercorreva cronologicamente, a partire dal primo atto di costituzione del trust, i successivi atti di modifica dell'atto istitutivo con i quali il aveva conferito di volta in volta i beni immobili, ivi compresa la nuda Pt_1 proprietà dell'immobile sito in Cortina d'Ampezzo.
Esaminato il dato temporale, procedeva alla valutazione della meritevolezza dell'operazione di istituzione del trust ravvisando l'illiceità della causa in concreto alla luce di ulteriori elementi:
- la riserva del diritto di abitazione in favore del durante su due Parte_5
immobili con conservazione del valore d'uso;
- la circostanza che il rivestisse il ruolo di guardiano del trust, con poteri di Pt_1
veto ed indirizzo, ed inoltre fosse divenuto beneficiario vitalizio del trust con i successivi atti del 2013;
- la sostituzione, nel 2019, del trustee originario – – con la società Persona_5 [...]
– di proprietà della moglie del al 98% e società inattiva, sicché CP_5 Pt_1
il nuovo trustee doveva ritenersi sotto il controllo della Marsilii, non solo coniuge del a sua volta guardiano del trust, ma al contempo anche beneficiaria del trust e Pt_1
nominata guardiana in assenza del marito.
Il Tribunale riteneva, quindi, da tale commistione di ruoli e dagli stretti rapporti familiari, alla luce della coincidenza temporale evidenziata, che l'unico scopo del trust fosse quello di sottrarre il patrimonio immobiliare del alla garanzia generica Pt_1
dei creditori escludendo la configurabilità dello scopo di assistenza familiare indicato nell'atto costitutivo del trust.
Secondo il Tribunale l'atto istitutivo del era pertanto da considerarsi nullo CP_5
sia per illiceità della causa sia perché il settlor – il disponente aveva PA
mantenuto il controllo sui beni conferiti, con la conseguenza che quello esaminato doveva ritenersi uno sham-trust, ovvero un trust apparente.
2. Appello. Avverso la sentenza del Tribunale di Pescara ha proposto appello PA
, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla
[...]
figlia minore , sulla base dei seguenti motivi. Persona_1
2.1 Violazione e falsa applicazione degli artt. 1262, 1264, 2697 cod. civ. nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ..
pag. 9/20 Con il primo motivo di appello, l'appellante contesta sostanzialmente la decisione del
Giudice di prime cure che aveva riconosciuto come provata la legittimazione sostanziale
– la titolarità – del diritto di credito in capo alla ponendosi in contrasto con la CP_2 giurisprudenza di legittimità, in virtù della quale nell'ambito delle cessioni in blocco ex art. 58 Tub occorre dimostrare a opera della cessionaria l'inclusione del credito oggetto di contestazione tra i crediti ceduti in blocco, in assenza di un implicito riconoscimento da parte del ceduto, e che il rapporto giuridico oggetto di cessione sia identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dal contratto, non essendo sufficiente la pubblicazione dell'avviso di cessione in G.U. ma essendo necessaria la prova del contenuto del contratto di cessione.
Assume l'appellante che gli elementi presi in considerazione dal Giudice non sarebbero idonei a fornire la prova della titolarità del credito in capo alla attrice.
2.2 Omessa e/o insufficiente motivazione su fatti e punti decisivi della controversia nonché erroneità anche per violazione e/o falsa applicazione art. 295 c.p.c. e 337, secondo comma, cpc.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante contesta la mancata sospensione del giudizio di primo grado avendo il Giudice errato, a suo parere, nel basare la propria decisione sul fatto che, trattandosi di sospensione facoltativa ai sensi dell'art. 337 c.p.c., avrebbe tenuto in considerazione il fatto che la sentenza resa nell'altro giudizio aveva respinto le domande di invalidità dell'accordo quadro con valide argomentazioni.
Assume l'appellante che nel corso del giudizio di primo grado era stato rappresentato un evidente rapporto di pregiudizialità tra i due procedimenti, con oggetto diverso, dal momento che la decisione del giudice di appello dell'altro giudizio avrebbe inciso sull'esistenza del titolo (Accordo quadro) all'esito del quale sarebbe potuto venir meno l'interesse in capo alla MPS ad agire nei confronti dell'odierno appellante per la declaratoria di nullità del trust per un credito inesistente.
Da ultimo, parte appellante rappresenta l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel ritenere applicabile il disposto di cui all'art. 337 c.p.c. – in quanto norma relativa alle impugnazioni – e non la specifica previsione di cui all'art. 295 c.p.c.
2.3 Violazione e/o falsa applicazione artt. 115 e 116 c.p.c. nonché vizio di motivazione su fatti e punti decisivi della controversia.
pag. 10/20 Con il terzo motivo di doglianza l'appellante lamenta l'erronea ricostruzione dei fatti effettuata dal giudice con la sentenza impugnata con la quale ha dichiarato la nullità dell'atto istitutivo del e dei successivi atti integrativi. CP_5
A parere dell'appellante sotto il profilo soggettivo il non aveva alcun intento Pt_1 elusivo ovvero di sottrazione dei beni alla garanzia dei creditori, all'atto di istituzione del effettuata nel maggio 2012, in quanto a quella data non potevano ritenersi CP_5
esistenti debiti in capo al il quale solo successivamente, in data 27.07.2012, in Pt_1
sede di stipula dell'accordo quadro, aveva assunto in proprio le garanzie fideiussorie, avendogli i funzionari della banca prospettato solo in quella occasione la necessità di tali garanzie.
Sostiene l'appellante che la circostanza che il fosse guardiano del trust non Pt_1
poteva avere alcuna valenza dal momento che, secondo la giurisprudenza richiamata nell'atto di appello, era ammessa la possibilità che la figura del disponente e del trustee potessero coincidere nella stessa persona e che in ogni caso la coincidenza soggettiva del disponente e del guardiano non poteva assumere importanza avendo quest'ultimo solo poteri di vigilanza e di indicazione sulla gestione bei beni conferiti nel trust e non essendo stato dimostrato in giudizio il compimento dal parte del guardiano -Paglione di specifici atti gestori.
A sostegno delle proprie argomentazioni, rappresenta che anche il trust autodichiarato, nel quale il disponente dichiara se stesso trustee, è considerato legittimo per cui anche il trust istituito dal doveva considerarsi tale non avendo egli assunto né la qualità Pt_1
di beneficiario né quella trustee.
Neppure rilevava, nella prospettazione dell'appellante, la circostanza che il Pt_1
fosse diventato beneficiario vitalizio del trust a seguito della modifica del luglio 2013, in quanto avrebbe potuto conseguire solo un beneficio alimentare e solo in caso di necessità, e pertanto da tale circostanza non poteva affermarsi la natura illecita della causa concreta del , né poteva il trust essere considerato fittizio nel caso in CP_5
cui il disponente, nonché guardiano, il quale conservi il diritto di abitazione sull'immobile conserva il potere di disporre dei beni in trust.
L'appellante inoltre assume che, dopo le dimissioni del trustee ( , il Persona_5 disponente aveva istituito un nuovo trust con il conferimento dell'immobile Pt_1
pag. 11/20 con riserva del diritto di abitazione in suo favore rappresentando che tale operazione non poteva essere considerata simulata e portare alla nullità del trust in quanto lo stesso art. 2 della l. n. 364/89 prevede la compatibilità della riserva di alcuni diritti in capo al disponente che sia anche beneficiario.
Parte appellante lamenta, infine, la mancanza di motivazione da parte del giudice in merito al rigetto delle istanze istruttorie.
3. Si è costituita l'appellata la come rappresentata in atti, Controparte_1
contestando nel merito il proposto gravame, del quale ha chiesto il rigetto.
4) Motivi della decisione.
4.1 Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di della CP_4
di della di Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
e di i quali non hanno inteso prendere Controparte_8 Controparte_9 parte al presente giudizio di gravame nonostante la regolarità della notifica dell'atto di appello.
4.2 Nel merito, l'appello è infondato per le ragioni che seguono.
4.3 In relazione al primo motivo di gravame, la Corte non condivide quanto sostenuto da parte appellante circa la mancanza di prova della titolarità del credito in capo all'appellata, come rappresentata in atti.
Sul punto si è più volta espressa la Corte di Cassazione che con orientamento costante, al quale questo Collegio aderisce, ha ribadito che “in definitiva, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 Tub, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di quantificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del
pag. 12/20 rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione” (Cass. Civ. Ord. n. 21821/2023, punto 6.20, in parte motiva).
Ulteriore precisazione è stata offerta dalla giurisprudenza di legittimità circa la necessità di produrre il contratto di cessione nell'ambito delle operazioni di cessione in blocco, statuendo che: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023,
n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020,
n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116)” Cass. Civ. n. 3405/2024; Cass. Civ. n.
17944/2024).
Premessi i su indicati principi di diritto e ritenendo questo Collegio non necessaria la produzione del contratto di cessione, vertendo la questione in esame sulla titolarità o meno in capo all'appellata della ragione di credito che ha dato origine al presente giudizio e non essendo in contestazione l'esistenza del contratto di cessione, la Corte ritiene pienamente provata la titolarità del credito in capo, appunto, all'appellata.
Dalla disamina dell'avviso di cessione in blocco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale emerge che la si era resa acquirente con contratto di cessione del CP_1
20.12.2017 da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., da Controparte_14
e da Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring, Banca
[...] [...]
Finanziari alle Imprese S.p.A. di: “un insieme di crediti che derivano da CP_15
rapporti giuridici in relazione ai quali si forniscono le seguenti informazioni orientative: (i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a BMPS (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti
pag. 13/20 giuridici classificati in “sofferenza” sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017; (v) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), costituito ai sensi del D.P.R. n. 278 del 28 maggio 1987, come successivamente modificato e riorganizzato;
(vi) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Fidi Toscana S.p.A.; (vii) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Unifidi
Emilia Romagna Soc. Coop. a r.l. (i “Crediti BMPS”)” – con analoghe indicazioni in riferimento a ciascuna delle articolazioni della MPS, quale e leasing-. Controparte_14
Tornando alla questione che ci occupa, dalla documentazione versata in atti e nello specifico Accordo quadro del 26.07.2012 (doc. 5 fascicolo di parte appellata), - che ben può essere considerato una ricognizione di debito- e lettera di risoluzione dell'Accordo del 2.06.2014 (doc. 17 fascicolo di parte appellata), appare evidente che si tratti di rapporti aventi le caratteristiche indicate e descritte nell'avviso di cessione, sorti antecedentemente al 31.12.2016, per cui, considerando anche la dichiarazione resa dalla cedente (doc. 4 fascicolo di parte appellata) con la quale questa attesta l'avvenuta cessione dei rapporti derivanti dal la Parte_2 Controparte_16
ha dato prova della titolarità del credito.
[...]
4.4 Anche il secondo motivo di appello deve essere rigettato condividendo questa Corte il percorso argomentativo effettuato dal giudice di prime cure nel rigettare l'istanza di sospensione del giudizio a quo formulata dall'odierno appellante in attesa della definizione di altro giudizio allora pendente presso il medesimo Tribunale -causa in ipotesi pregiudicante- e relativo alla domanda di nullità/inefficacia dell'Accordo
Quadro, procedimento oggi concluso con sentenza di questa Corte di Appello, in altra composizione.
Ritiene questo Collegio di condividere il principio di diritto espresso dalla Corte di
Cassazione a Sez. Un. nella pronuncia n. 21763/2021, alla quale ha fatto riferimento anche il Giudice di prime cure, in forza del quale: “salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione normativa specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e
pag. 14/20 quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art.
295 c.p.c. (e, se sia stata disposta, è possibile proporre subito istanza di prosecuzione in virtù dell'art. 297 c.p.c., il cui conseguente provvedimento giudiziale è assoggettabile a regolamento necessario di competenza), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, comma 2, c.p.c.”.
Sul punto è costante la giurisprudenza che si è espressa successivamente alla sentenza a
Sezioni Unite con l'ulteriore precisazione che: “L'esercizio del potere discrezionale del giudice di sospendere il processo nel quale sia invocata l'autorità di una sentenza non ancora passata in giudicato, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., richiede una motivazione sulle ragioni di opportunità della sospensione del processo pregiudicato, e quindi l'indicazione di circostanze, di fatto o di diritto, sostanziali e processuali, che inducano a ritenere concretamente sussistente la possibilità di una riforma della decisione invocata in tale processo, ma non anche la compiuta e analitica indicazione delle concrete ragioni della probabile fondatezza dell'impugnazione proposta nel processo pregiudicante. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto sufficiente il richiamo, all'ordinanza di sospensione del processo, del provvedimento con cui era stata sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza pregiudicante, disposta dal giudice
d'appello sulla base di una esplicita valutazione di non manifesta infondatezza dell'impugnazione)” (Cass. Civ. Ord. n. 16051/2022).
Tornando al caso di specie, dalla lettura degli atti di causa del giudizio di primo grado, in particolare del verbale del 23 giugno 2021, la causa in ipotesi pregiudicante era stata già decisa dal Tribunale di Pescara e la relativa sentenza era stata impugnata innanzi alla
Corte di Appello, per cui non sussistendo una ipotesi di sospensione obbligatoria normativamente prevista il Tribunale di prime cure avrebbe potuto disporre una eventuale sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. e, quindi, nell'esercizio del suo potere discrezionale il Tribunale, nel rigettare l'istanza di sospensione del giudizio, bene ha fatto a valutare la sentenza impugnata nonché i motivi di appello.
Analoga situazione sussiste anche nel presente giudizio ove la causa in ipotesi pregiudicante pag. 15/20 è stata decisa dalla Corte di Appello, con giudizio pendente attualmente presso la Corte di Cassazione.
Anche nel presente giudizio questa Corte ritiene di rigettare l'istanza formulata dall'appellante sia in considerazione del difetto di pregiudizialità tecnica tra i due giudizi, non configurandosi in ipotesi il rischio di un contrasto tra giudicati, oltre che avuto riguardo ai principi giurisprudenziali sopra espressi e del dato fattuale che anche la sentenza della Corte di Appello, prodotta agli atti, decidendo sulla causa in ipotesi pregiudicante ha rigettato l'appello proposto dal ritenendo valido ed efficace Pt_1
l'Accordo Quadro, così confermando la statuizione del primo grado.
4.5 Anche il terzo motivo di appello deve essere rigettato apparendo le argomentazioni in esso svolte dall'appellante, al fine di ottenere la riforma della sentenza sulla riconosciuta nullità del e dei successivi atti integrativi, decontestualizzate CP_5 ovvero non collegate all'intera vicenda che vede coinvolto il gli Parte_2
istituti di credito e quale disponente del , come invece PA CP_5
rappresentato dal Giudice di prime cure.
4.5.1 Premettendo un breve cenno sull'inquadramento giuridico del trust, l'istituto, come è noto di origine di common law, è stato regolato dalla Convenzione dell'Aja del
1.07.1985, ratificata in Italia dalla l. n. 364/1989, entrata in vigore nel 1992. La definizione dell'istituto è contenuta nella stessa Convenzione quale “rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato” (art. 2 Conv. Aja) e la disciplina è regolata dalla legge scelta nell'atto di istituzione mentre l'atto di trasferimento/conferimento dei beni nel trust è soggetta alla lex fori (art. 4 Conv.).
La caratteristica principale del trust consiste nella costituzione di un patrimonio separato
(segregazione) destinato al perseguimento di uno specifico fine dato dal disponente o alla realizzazione di un interesse del beneficiario, patrimonio separato nel quale i beni conferiti in trust rimangono distinti dal patrimonio del disponente, vengono intestati ad altro soggetto, il trustee, senza entrare nel patrimonio di questi, e amministrati dal trustee al fine di realizzare lo scopo istitutivo del trust e gestiti nell'interesse del o dei beneficiari.
pag. 16/20 Nell'ambito dell'istituto del trust è prevista la possibilità di nominare il guardiano del trust con poteri di vigilanza e indirizzo sull'operato del trustee.
In relazione alla segregazione patrimoniale è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. Sent. n. 10105/2014) che: “il programma di segregazione corrisponde allo schema astrattamente previsto dalla Convenzione, laddove il programma concreto non può che risultare sulla base del singolo regolamento
d'interesse attuato, la causa concreta del negozio, secondo la nozione da tempo recepita da questa Corte (tanto da esimere da citazioni). Quale strumento negoziale astratto, il trust può essere piegato invero al raggiungimento dei più vari scopi pratici;
occorre perciò esaminare, al fine della valutazione della liceità, le circostanze del caso di specie, da cui desumere la causa concreta dell'operazione: particolarmente rilevante in uno strumento estraneo alla nostra tradizione di diritto civile e che si affianca, in modo particolarmente efficace, ad altri esempi di intestazione fiduciaria volti all'elusione di norme imperative”.
4.5.2 In tale quadro normativo e giurisprudenziale occorre, quindi, verificare, per poter affermare la liceità del trust, se la relativa istituzione abbia o meno avuto come scopo concreto – causa – quello di sottrarre i beni conferiti nel trust alla garanzia generica patrimoniale ex. art. 2740 posta a tutela dei creditori, che in quanto norma imperativa nel nostro ordinamento determina, in caso di violazione, la declaratoria di nullità del trust ai sensi dell'art. 1418 c.c..
Se in linea di principio potrebbero condividersi i richiami effettuati dall'appellante alla astratta legittimità del trust allorquando le figure del disponente e del trustee eventualmente coincidano, come ammesso da una parte della giurisprudenza, o nel caso in cui il disponente si riservi il diritto di abitazione nell'ambito di un trust familiare, in forza della giurisprudenza richiamata in citazione, in quanto tali evenienze non rappresenterebbero, singolarmente prese in considerazione, indici del carattere fittizio dell'operazione istitutiva del trust, tuttavia nella valutazione dell'illiceità dell'operazione devono essere considerati tutti i diversi indici dai quali poter valutare l'illiceità o meno della causa in concreto e contestualizzarli temporalmente nell'ambito dell'intera vicenda da esaminare, come correttamente effettuato dal giudice di prime cure.
pag. 17/20 4.5.3 A parere di questa Corte il trust oggetto di causa è stato istituito per evidenti fini elusivi, di sottrazione dei beni conferiti nel trust alla garanzia patrimoniale posta a tutela dei creditori.
Priva di pregio deve ritenersi l'argomentazione in contrario dell'appellante basata sull'anteriorità della costituzione del trust, avvenuta in data 14 maggio 2012, rispetto al sorgere del credito vantato dalla originaria creditrice MPS e confluito nell'Accordo
Quadro del 27 luglio 2012, in considerazione del fatto che il dissesto economico finanziario delle società del , in favore delle quali Pt_2 Pt_1 PA
aveva prestato garanzie fideiussorie, era già in atto nel 2010 con una rilevante esposizione debitoria nei confronti delle Banche, circostanza pacifica tra le parti.
In tale contesto di dissesto economico, il ha istituito nel maggio 2012, ovvero Pt_1
in epoca successiva/concomitante alle trattative necessarie per ripianare il dissesto economico del il trust conferendo in esso due beni immobili, Parte_2 CP_5
rispettivamente siti in Pescara – abitazione familiare – ed in Cortina D'Ampezzo, oltre al 99,99 % di quote societarie della riservandosi il diritto di Parte_3 abitazione “vita natural durante”.
Tale ultima circostanza, sebbene di per sé legittima, denota a parer di questa Corte
l'intento di mantenere in capo al disponente il controllo del patrimonio Pt_1 conferito nel trust, aspetto confermato anche dalla circostanza della carica di “guardiano del trust” da questi assunta con il potere di dare “pareri” al trustee nella gestione dei beni conferiti.
Con il successivo atto integrativo dell'atto istitutivo del del febbraio 2013, ovvero CP_5 in epoca successiva alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro del luglio 2012, il disponente ha conferito ulteriori beni immobili (di cui uno sito in Roccaraso e Pt_1
gli altri in Pescara), mentre con il successivo atto di integrazione del giugno 2013 si è precisato che il era beneficiario di un vitalizio con la facoltà per il disponente Pt_1
(o del guardiano o dei beneficiari) di dare indicazioni al trustee sulla gestione dei beni, seppure nell'interesse dei beneficiari.
Con l'ultima modifica, datata 13 febbraio 2019, è stata nominata quale trustee, in sostituzione di quello originario – società la società Controparte_7 CP_5
pag. 18/20 nella quale la coniuge del disponente, era la socia Controparte_5 Controparte_6
di maggioranza.
Dalla analisi della concatenazione degli eventi, presi in considerazione unitamente al contesto finanziario del è evidente il reale intento di Parte_2 PA
di sottrarre i propri beni alla garanzia patrimoniale dei creditori.
[...]
Pienamente condivisibili devono ritenersi, pertanto, le conclusioni del giudice di primo grado nel ritenere che “l'atto istitutivo del è da considerarsi affetto da CP_5
nullità, tanto per illiceità della causa concreta del negozio (o, per altro verso, per contrarietà a norme imperative ex art. 1428 c.c.), quanto per la ragione, strettamente connessa e concorrente nella prima valutazione, per cui il settlor ha concretamente mantenuto il controllo sui beni conferiti in trust (e dunque, nel complesso, poiché sham trust secondo il diritto inglese)”.
Il terzo motivo di appello deve essere rigettato.
5. Stante il rigetto dell'appello, le spese di lite seguono il principio della soccombenza e devono essere poste a carico dell'appellante come da dispositivo, con epurazione della fase istruttoria di secondo grado in quanto non svolta e con applicazione dei valori medi per lo scaglione di riferimento (indeterminabile – complessità media) in applicazione del DM 147/22.
Trova, altresì, applicazione la disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020), in considerazione dell'accoglimento dell'appello.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in proprio e PA
nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
, avverso la sentenza n. 1374/2023 resa dal Tribunale di Pescara, Persona_1
pubblicata in data 26 ottobre 2023, nei confronti di rappresentata Controparte_1 da – oggi , , CP_2 Controparte_3 CP_4 [...]
[...]
[...] [...]
, Controparte_17 Controparte_6 Controparte_9 Controparte_18
ogni altra istanza disattesa: Controparte_19
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore della Controparte_1 rappresentata da – oggi , delle CP_2 Controparte_3
spese e competenze di giudizio di secondo grado che si liquidano in € 8.470,00, oltre il 15% di spese generali, Cap e IV, se dovuta, come per legge.
3) nulla sulle spese di lite nei confronti delle parti contumaci;
4) dichiara l'appellante tenuto al versamento di una ulteriore somma pari al contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio svolta in modalità da remoto il 26 maggio 2025
La Presidente
Francesca Coccoli
pag. 20/20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati:
Francesca Coccoli Presidente rel.
Mariangela Fuina Consigliere
Augusta Massima Cucina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1229/2023, posta in decisione nell'udienza collegiale del 25 marzo 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(c.f. , in proprio e in qualità di PA CodiceFiscale_1
genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_1
(c.f. ); C.F._2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabio Di Paolo e Laura Teti appellante
e
(c.f. e P. IV ), rappresentata da oggi Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
in forza di procura autenticata da Notaio, a Controparte_3
seguito di atto di fusione per incorporazione, (c.f. ) in persona del suo P.IVA_2
procuratore speciale;
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandra de Divitiis e Stefano Ferrero appellata e nei confronti di
(c.f. ) CP_4 C.F._3 appellato-contumace
nonché
(c.f. e P. IV ), (c.f. Controparte_5 P.IVA_3 Controparte_6
), (c.f. e P. IV ), C.F._4 Controparte_7 P.IVA_4
(c.f. ), (c.f. Controparte_8 C.F._5 Controparte_9
) C.F._6 appellati-contumaci
avente ad oggetto: riforma della sentenza n. 1374/2023 del Tribunale di Pescara, pubblicata in data 26 ottobre 2023.
L'udienza del 25 marzo 2025 veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato.
La causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. nuova formulazione.
Conclusioni dell'appellante:
“Nel richiamare integralmente le conclusioni sia in via istruttoria che nel merito che qui si abbiano per integralmente riportate e ritrascritte, l'appellante torna ad impugnare e contestare tutto quanto ex adverso dedotto, richiesto, eccepito e prodotto evidenziando che la sentenza della Corte di Appello emessa nel procedimento n. RG
671/21 è stata impugnata dal concludente pende ricorso dianzi la Suprema Corte di
Cassazione, con il n. RG 14546/2024 ( come da attestazione doc. 1 che si allega):
Voglia pertanto l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis,:
1) In via principale e nel merito: accogliere l'appello per i motivi tutti dedotti e riformare la impugnata sentenza, ribadendo tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si abbiano per ritrascritte e dunque, previa sospensione ai sensi
pag. 2/20 dell'art 295 cpc del presente procedimento fino alla definizione del procedimento pendente dinanzi la suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte di
Appello di L'Aquila emessa nel procedimento con n RG 676/21, non passata in giudicato ( essendo stata impugnata con ricorso per cassazione ed il relativo procedimento è pendente al n rg 14546/2024 della S.C.) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva sostanziale e processuale di e/o il difetto di interesse CP_10
ad agire della stessa ed il difetto di titolarità del credito ceduto in capo a parte attrice – odierna appellata e, conseguentemente, dichiarare improponibile, inammissibile, improcedibile ogni avversa domanda azionata ex adverso oltre l'infondatezza, in fatto ed in diritto.
2) Rigettare ogni avversa domanda, di non riconoscibilità e/o invalidità e/o nullità e/o inefficacia e/o simulazione e/o inopponibilità dell'atto istitutivo del trust, di dotazione, nonché degli atti integrativi e modificativi in quanto inammissibili, improcedibili, improponibili e comunque infondate in fatto ed in diritto
3) dichiarare altresì inammissibile e/o improcedibile e comunque prescritta ed infondata l'azione revocatoria e/o di inefficacia dell'atto istitutivo di trust, di dotazione, nonché degli atti integrativi e modificativi, con rigetto di ogni avversa domanda.
4) Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria, l'appellante insiste per l'ammissione dei mezzi di prova articolati nelle memorie ex art 183 cpc depositate in prime cure e ribadite in appello”.
Conclusioni dell'appellata Controparte_1
“In ossequio al provvedimento reso da Codesta Ecc.ma Corte il 9 aprile 2024,
l'esponente, come in epigrafe rappresentata e difesa, richiamato integralmente il contenuto dei propri atti, documenti, difese ed eccezioni, e dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande ed eccezioni nuove, precisa come segue le proprie conclusioni insistendo per il loro accoglimento.
Voglia l'Ecc.ma Corte, previe le declaratorie del caso, contrariis reiectis,
A) in via istruttoria, rigettare le istanze avversarie per l'ammissione dei mezzi di prova, in quanto inammissibili e irrilevanti;
pag. 3/20 B) in via principale, rigettare integralmente l'impugnazione de qua, con riferimento a ciascuno e tutti i tre motivi di appello, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata, mandando assolta la conchiudente da ogni avversaria pretesa;
C) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi, comprensivi di spese
generali (15%), IVA e CPA come per legge”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 1374/2023 pubblicata in data 26 ottobre 2023 il Tribunale di Pescara così provvedeva: “in accoglimento della domanda attorea, dichiara la nullità: dell'atto istitutivo del e di dotazione dello stesso di beni CP_5
immobili e di quote societarie, a ministero notaio dott. , 14 Persona_2 maggio 2012, rep. n. 170863, racc. n. 42517, dell'atto integrativo di dotazione di beni in trust, a ministero notaio dott. , 8 febbraio 2013, rep. n. Persona_2
171598, racc. n. 43081, dell'atto integrativo ad istituzione di trust, a ministero notaio dott.ssa , 20 giugno 2013, rep. n. 4645, racc. n. 3218, dell'atto Persona_3
modificativo di trust del 13 febbraio 2019, a rogito notaio dott. , rep. 1114, Per_4
racc. n. 918; dichiara che il convenuto è titolare del pieno ed PA esclusivo diritto di proprietà di tutti beni componenti il fondo in trust e dell'immobile sito in Pescara, via Berardinucci n. 141, piano quarto e quinti, interno 7; ordina a
quale trustee del , l'immediata restituzione e Controparte_5 CP_5
rilascio di tutti beni componenti il fondo in trust;
ordina a Persona_1
l'immediata restituzione e rilascio dell'immobile sito in Pescara, via Berardinucci n.
141, piano quarto e quinti, interno 7; ordina ai competenti Conservatori dei Registri
Immobiliari e tavolari e al competente Registro delle Imprese, ex art. 2655 c.c.,
l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione ed iscrizione degli atti di cui sopra, con esonero da ogni responsabilità; rigetta e dichiara
l'inammissibilità delle domande avanzate dal convenuto in proprio PA
e quale rappresentate dei figli minori e CP_4 Persona_1
condanna i convenuti in proprio e quale rappresentante dei figli PA
pag. 4/20 minori e in solido tra loro, al pagamento delle CP_4 Persona_1
spese processuali in favore di rappresentata da , che Controparte_1 CP_2 liquida in € 518,00 e 27,00 per esborsi ed € 25.000,00 per compensi professionali, tenuto conto del valore della causa, del numero delle questioni sollevate e delle fasi, oltre iva, casa e spese generali al 15% come per legge;
nulla sulle spese di lite tra parte attrice ed i convenuti contumaci.”.
1.1 Il procedimento di primo grado era scaturito dalla domanda svolta da
[...]
nei confronti di quale disponente, CP_11 PA [...]
quale trustee, oltre che nei confronti di Controparte_5 Controparte_6 [...]
e , diretta ad accertare Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
“la non riconoscibilità e/o invalidità e/o nullità e/o inefficacia e/o simulazione e/o inopponibilità a dell'atto istitutivo di trust e dotazione dello Controparte_1
stesso di beni immobili e di quote societarie, a ministero notaio dott.
[...]
, 14 maggio 2012, rep. n. 170863, racc. n. 42517, dell'atto integrativo Persona_2
di dotazione di beni in trust, a ministero notaio dott. , 8 Persona_2 febbraio 2013, rep. n. 171598, racc. n. 43081, dell'atto integrativo ad istituzione di trust, a ministero notaio dott.ssa , 20 giugno 2013, rep. n. 4645, racc. n. Persona_3
3218, e dell'atto modificativo di trust del 13 febbraio 2019, a rogito notaio dott.
, rep. 1114, racc. n. 918, con ogni conseguente provvedimento e statuizione”, Per_4
con conseguente riconoscimento in capo a della proprietà dei beni PA
conferiti nel trust, compreso l'immobile sito in Pescara, venduto dal trustee e successivamente donato, con richiesta di restituzione da parte della Trust Farm
Company s.r.l.s. e dei successivi acquirenti dei beni oggetto del trust.
1.2 L'allora attrice, oggi appellata, rappresentava che:
- a causa della forte esposizione debitoria maturata negli anni 2006/2007, il
[...]
e in proprio avevano avviato a partire dal 2010 una serie di Pt_2 PA
trattative con gli istituti di credito al fine di ripianare l'esposizione finanziaria del
Gruppo nei confronti delle banche, culminata con la sottoscrizione il 26.07.2012 di un
Accordo Quadro ex art. 67 l.f. tra le società facenti parte del Gruppo e PA
, personalmente quale garante, da un lato, e gli istituti di credito dall'altro,
[...]
accordo che nel 2014 veniva risolto dalle banche sottoscrittrici;
pag. 5/20 - in data 14.05.2012 il aveva istituito un trust denominato , iscritto Pt_1 CP_5
in data 9.06.2012 nei registri pubblici, al fine di assicurare il soddisfacimento delle necessità correlate ad un adeguato tenore di vita, cura e assistenza medica dei componenti del proprio nucleo familiare composto dal disponente, dalla coniuge e dai figli;
la legge regolatrice del trust era indicata in quella del Controparte_6
Jersey; veniva nominato come trustee lo la sede del Persona_5 CP_12 trust era indicata in Pescara presso l'abitazione del nucleo familiare;
venivano individuati come beneficiari il coniuge e i figli del disponente (disposizione successivamente modificata con atto del 20.06.2013 con indicazione anche del disponente quale beneficiario vitalizio del fondo);
- il veniva nominato anche guardiano del trust e in sua assenza la moglie. Pt_1
All'interno del trust venivano conferiti inizialmente due immobili, siti in Pescara e in
Cortina d'Ampezzo, conferimento successivamente integrato con atto dell'8.02.2013 con altri beni immobili situati in Pescara e Roccaraso e con il 99,99% delle quote del capitale sociale della Parte_3
Sulla base di tali premesse in fatto, parte attrice assumeva che l'istituzione del CP_5
da parte del violasse gli artt. 13, 15 e 16 della Conv. dell'Aja del 1985,
[...] Pt_1
che si trattasse di un sham trust, che il trust non fosse meritevole di tutela per assenza/illiceità della causa in quanto la causa concreta era stata quella di rendere la parte debitrice incapiente mantenendo in ogni caso la disponibilità del patrimonio conferito del trust ed il relativo controllo.
1.3 Si costituiva in giudizio in proprio e in qualità di genitore PA
esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori e contestando CP_4 Per_1
la domanda attorea e invocando la nullità dell'Accordo Quadro e l'inesistenza del credito, l'inefficacia delle garanzie da questi prestate, l'insussistenza dei presupposti della domanda, formulando contestualmente istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. “in attesa della definizione del giudizio (pregiudiziale) pendente tra le medesime parti dinanzi al Tribunale di Pescara ivi rubricato con il numero R.G.
5689/2014, attesa la sussistenza dei presupposti della invocata pregiudizialità” nel quale il aveva invocato la nullità dell'Accordo Quadro. Pt_1
Rimanevano contumaci le altre parti evocate in giudizio.
pag. 6/20 1.4 Premessa una breve ricostruzione dei fatti di causa, il Tribunale di Pescara vagliava le eccezioni preliminari svolte dall'allora convenuto, oggi appellante, e relative a: difetto di rappresentanza sostanziale e processuale del legale rapp.te della;
CP_2
difetto di rappresentanza sostanziale e processuale della quale mandataria CP_2
della il difetto di una valida procura sostanziale e processuale ad Controparte_13
agire di , sia il difetto di legittimazione attiva processuale di;
il CP_2 CP_2
difetto di titolarità del diritto di credito acquistato dalla cessionaria a garanzia del quale l'allora attrice aveva invocato la tutela giudiziaria, eccezioni tutte respinte dal primo giudice.
Il Tribunale riteneva, al di là della genericità della prima eccezione, che la CP_1
avesse fornito piena prova dei propri poteri rappresentativi sia sostanziali sia
[...]
processuali attraverso la produzione documentale da questa effettuata.
Anche l'eccezione sollevata riguardo al dedotto difetto di titolarità del credito in capo alla veniva rigettata dal Tribunale. CP_1
1.6 Il Tribunale respingeva, altresì, la richiesta formulata dall'allora convenuto di sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione di altro giudizio pendente presso la Corte di Appello di L'Aquila e avente ad oggetto la domanda di nullità e/o annullamento dell'Accordo Quadro e delle fideiussioni prestate dal . Pt_1
1.7 Riteneva di rigettare anche la domanda formulata dal convenuto diretta a ottenere la declaratoria di nullità dell'Accordo Quadro, riproposta in giudizio, in quanto sulla stessa si era già pronunciato il Tribunale di Pescara con sentenza, oggetto di appello.
1.8 Nel merito il Giudice di prime cure riteneva fondata la domanda di parte attrice, con conseguente declaratoria di nullità del e dei successivi atti di integrazione e CP_5
modificazione, sulla base delle seguenti argomentazioni.
Svolta preliminarmente una ricognizione giuridica dell'istituto del figura CP_5
introdotta nel nostro ordinamento con la l. n. 364/1989 di ratifica della Convenzione dell'Aja del 1.07.1985, in vigore dal 1992, e della giurisprudenza italiana che si era mossa in applicazione degli artt. 13, 15. 16 e 18 della Convenzione, il Tribunale evidenziava in primo luogo la necessità di rispettare la normativa inderogabile dell'ordinamento interno per cui nessun rapporto giuridico di origine negoziale può, per pag. 7/20 effetto del suo assoggettamento alla disciplina di una legge straniera, essere sottratto alle norme imperative interne (e dunque nessun rapporto può porsi in frode alla legge), dovendosi evitare che la segregazione del patrimonio possa costituire il fine ultimo dell'atto istitutivo del trust -sham trust-, e che scopo dell'operazione sia quello di proteggere i beni dalle pretese creditorie.
Nel ripercorrere i punti fondamentali dell'istituto, il Tribunale poneva l'accento sulla necessità di verificare l'effettiva perdita di controllo dei beni conferiti nel trust da parte del disponente ai fini della validità del trust, nonché di individuare la causa concreta per la valutazione della liceità del trust.
1.11 Premessi questi principi, il Tribunale procedeva alla disamina della domanda di parte attrice ritenendo di doverla accogliere.
In particolare esaminava la liceità del trust in relazione alla situazione economica in cui versavano le imprese del nel 2012, evidenziandone la grave crisi Parte_2
finanziaria a partire dal 2006, circostanza pacifica tra le parti, l'avvio nel 2010 da parte del Gruppo di trattative con il ceto bancario al fine di ristrutturare i debiti, la sottoscrizione nel luglio 2012 di un Accordo Quadro relativo al piano di risanamento con il quale le società del Gruppo si dichiaravano debitrici nei confronti delle banche con il rilascio da parte di di due fideiussioni, una generale e una specifica in Pt_1
favore di MPS, valorizzando la non contestazione da parte del della Pt_1
circostanza che le trattative per l'accordo di ristrutturazione fossero già in corso negli anni precedenti alla costituzione del trust, in pendenza di un dissesto finanziario esordito nel 2006.
Per la valutazione della causa concreta il Tribunale riteneva che assumesse rilevanza il dato temporale, evidenziando che il 14.05.2012 veniva costituito il e che CP_5
l veniva stipulato il 12.07.2012. Parte_4
Dal dato temporale il Giudice di prime cure traeva la conseguenza che sin da maggio
2012 il dovesse essere a conoscenza della difficile situazione finanziaria del Pt_1
proprio Gruppo e data la prossimità temporale e lo stato avanzato delle trattative si potesse presumere che era ben possibile che l'allora convenuto avesse già chiara l'intenzione di concedere garanzie personali nel momento in cui decideva di istituire il trust con la segregazione del patrimonio personale.
pag. 8/20 Il Giudice di prime cure ripercorreva cronologicamente, a partire dal primo atto di costituzione del trust, i successivi atti di modifica dell'atto istitutivo con i quali il aveva conferito di volta in volta i beni immobili, ivi compresa la nuda Pt_1 proprietà dell'immobile sito in Cortina d'Ampezzo.
Esaminato il dato temporale, procedeva alla valutazione della meritevolezza dell'operazione di istituzione del trust ravvisando l'illiceità della causa in concreto alla luce di ulteriori elementi:
- la riserva del diritto di abitazione in favore del durante su due Parte_5
immobili con conservazione del valore d'uso;
- la circostanza che il rivestisse il ruolo di guardiano del trust, con poteri di Pt_1
veto ed indirizzo, ed inoltre fosse divenuto beneficiario vitalizio del trust con i successivi atti del 2013;
- la sostituzione, nel 2019, del trustee originario – – con la società Persona_5 [...]
– di proprietà della moglie del al 98% e società inattiva, sicché CP_5 Pt_1
il nuovo trustee doveva ritenersi sotto il controllo della Marsilii, non solo coniuge del a sua volta guardiano del trust, ma al contempo anche beneficiaria del trust e Pt_1
nominata guardiana in assenza del marito.
Il Tribunale riteneva, quindi, da tale commistione di ruoli e dagli stretti rapporti familiari, alla luce della coincidenza temporale evidenziata, che l'unico scopo del trust fosse quello di sottrarre il patrimonio immobiliare del alla garanzia generica Pt_1
dei creditori escludendo la configurabilità dello scopo di assistenza familiare indicato nell'atto costitutivo del trust.
Secondo il Tribunale l'atto istitutivo del era pertanto da considerarsi nullo CP_5
sia per illiceità della causa sia perché il settlor – il disponente aveva PA
mantenuto il controllo sui beni conferiti, con la conseguenza che quello esaminato doveva ritenersi uno sham-trust, ovvero un trust apparente.
2. Appello. Avverso la sentenza del Tribunale di Pescara ha proposto appello PA
, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla
[...]
figlia minore , sulla base dei seguenti motivi. Persona_1
2.1 Violazione e falsa applicazione degli artt. 1262, 1264, 2697 cod. civ. nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ..
pag. 9/20 Con il primo motivo di appello, l'appellante contesta sostanzialmente la decisione del
Giudice di prime cure che aveva riconosciuto come provata la legittimazione sostanziale
– la titolarità – del diritto di credito in capo alla ponendosi in contrasto con la CP_2 giurisprudenza di legittimità, in virtù della quale nell'ambito delle cessioni in blocco ex art. 58 Tub occorre dimostrare a opera della cessionaria l'inclusione del credito oggetto di contestazione tra i crediti ceduti in blocco, in assenza di un implicito riconoscimento da parte del ceduto, e che il rapporto giuridico oggetto di cessione sia identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dal contratto, non essendo sufficiente la pubblicazione dell'avviso di cessione in G.U. ma essendo necessaria la prova del contenuto del contratto di cessione.
Assume l'appellante che gli elementi presi in considerazione dal Giudice non sarebbero idonei a fornire la prova della titolarità del credito in capo alla attrice.
2.2 Omessa e/o insufficiente motivazione su fatti e punti decisivi della controversia nonché erroneità anche per violazione e/o falsa applicazione art. 295 c.p.c. e 337, secondo comma, cpc.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante contesta la mancata sospensione del giudizio di primo grado avendo il Giudice errato, a suo parere, nel basare la propria decisione sul fatto che, trattandosi di sospensione facoltativa ai sensi dell'art. 337 c.p.c., avrebbe tenuto in considerazione il fatto che la sentenza resa nell'altro giudizio aveva respinto le domande di invalidità dell'accordo quadro con valide argomentazioni.
Assume l'appellante che nel corso del giudizio di primo grado era stato rappresentato un evidente rapporto di pregiudizialità tra i due procedimenti, con oggetto diverso, dal momento che la decisione del giudice di appello dell'altro giudizio avrebbe inciso sull'esistenza del titolo (Accordo quadro) all'esito del quale sarebbe potuto venir meno l'interesse in capo alla MPS ad agire nei confronti dell'odierno appellante per la declaratoria di nullità del trust per un credito inesistente.
Da ultimo, parte appellante rappresenta l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel ritenere applicabile il disposto di cui all'art. 337 c.p.c. – in quanto norma relativa alle impugnazioni – e non la specifica previsione di cui all'art. 295 c.p.c.
2.3 Violazione e/o falsa applicazione artt. 115 e 116 c.p.c. nonché vizio di motivazione su fatti e punti decisivi della controversia.
pag. 10/20 Con il terzo motivo di doglianza l'appellante lamenta l'erronea ricostruzione dei fatti effettuata dal giudice con la sentenza impugnata con la quale ha dichiarato la nullità dell'atto istitutivo del e dei successivi atti integrativi. CP_5
A parere dell'appellante sotto il profilo soggettivo il non aveva alcun intento Pt_1 elusivo ovvero di sottrazione dei beni alla garanzia dei creditori, all'atto di istituzione del effettuata nel maggio 2012, in quanto a quella data non potevano ritenersi CP_5
esistenti debiti in capo al il quale solo successivamente, in data 27.07.2012, in Pt_1
sede di stipula dell'accordo quadro, aveva assunto in proprio le garanzie fideiussorie, avendogli i funzionari della banca prospettato solo in quella occasione la necessità di tali garanzie.
Sostiene l'appellante che la circostanza che il fosse guardiano del trust non Pt_1
poteva avere alcuna valenza dal momento che, secondo la giurisprudenza richiamata nell'atto di appello, era ammessa la possibilità che la figura del disponente e del trustee potessero coincidere nella stessa persona e che in ogni caso la coincidenza soggettiva del disponente e del guardiano non poteva assumere importanza avendo quest'ultimo solo poteri di vigilanza e di indicazione sulla gestione bei beni conferiti nel trust e non essendo stato dimostrato in giudizio il compimento dal parte del guardiano -Paglione di specifici atti gestori.
A sostegno delle proprie argomentazioni, rappresenta che anche il trust autodichiarato, nel quale il disponente dichiara se stesso trustee, è considerato legittimo per cui anche il trust istituito dal doveva considerarsi tale non avendo egli assunto né la qualità Pt_1
di beneficiario né quella trustee.
Neppure rilevava, nella prospettazione dell'appellante, la circostanza che il Pt_1
fosse diventato beneficiario vitalizio del trust a seguito della modifica del luglio 2013, in quanto avrebbe potuto conseguire solo un beneficio alimentare e solo in caso di necessità, e pertanto da tale circostanza non poteva affermarsi la natura illecita della causa concreta del , né poteva il trust essere considerato fittizio nel caso in CP_5
cui il disponente, nonché guardiano, il quale conservi il diritto di abitazione sull'immobile conserva il potere di disporre dei beni in trust.
L'appellante inoltre assume che, dopo le dimissioni del trustee ( , il Persona_5 disponente aveva istituito un nuovo trust con il conferimento dell'immobile Pt_1
pag. 11/20 con riserva del diritto di abitazione in suo favore rappresentando che tale operazione non poteva essere considerata simulata e portare alla nullità del trust in quanto lo stesso art. 2 della l. n. 364/89 prevede la compatibilità della riserva di alcuni diritti in capo al disponente che sia anche beneficiario.
Parte appellante lamenta, infine, la mancanza di motivazione da parte del giudice in merito al rigetto delle istanze istruttorie.
3. Si è costituita l'appellata la come rappresentata in atti, Controparte_1
contestando nel merito il proposto gravame, del quale ha chiesto il rigetto.
4) Motivi della decisione.
4.1 Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di della CP_4
di della di Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
e di i quali non hanno inteso prendere Controparte_8 Controparte_9 parte al presente giudizio di gravame nonostante la regolarità della notifica dell'atto di appello.
4.2 Nel merito, l'appello è infondato per le ragioni che seguono.
4.3 In relazione al primo motivo di gravame, la Corte non condivide quanto sostenuto da parte appellante circa la mancanza di prova della titolarità del credito in capo all'appellata, come rappresentata in atti.
Sul punto si è più volta espressa la Corte di Cassazione che con orientamento costante, al quale questo Collegio aderisce, ha ribadito che “in definitiva, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 Tub, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di quantificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del
pag. 12/20 rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione” (Cass. Civ. Ord. n. 21821/2023, punto 6.20, in parte motiva).
Ulteriore precisazione è stata offerta dalla giurisprudenza di legittimità circa la necessità di produrre il contratto di cessione nell'ambito delle operazioni di cessione in blocco, statuendo che: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023,
n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020,
n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116)” Cass. Civ. n. 3405/2024; Cass. Civ. n.
17944/2024).
Premessi i su indicati principi di diritto e ritenendo questo Collegio non necessaria la produzione del contratto di cessione, vertendo la questione in esame sulla titolarità o meno in capo all'appellata della ragione di credito che ha dato origine al presente giudizio e non essendo in contestazione l'esistenza del contratto di cessione, la Corte ritiene pienamente provata la titolarità del credito in capo, appunto, all'appellata.
Dalla disamina dell'avviso di cessione in blocco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale emerge che la si era resa acquirente con contratto di cessione del CP_1
20.12.2017 da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., da Controparte_14
e da Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring, Banca
[...] [...]
Finanziari alle Imprese S.p.A. di: “un insieme di crediti che derivano da CP_15
rapporti giuridici in relazione ai quali si forniscono le seguenti informazioni orientative: (i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a BMPS (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti
pag. 13/20 giuridici classificati in “sofferenza” sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017; (v) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), costituito ai sensi del D.P.R. n. 278 del 28 maggio 1987, come successivamente modificato e riorganizzato;
(vi) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Fidi Toscana S.p.A.; (vii) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Unifidi
Emilia Romagna Soc. Coop. a r.l. (i “Crediti BMPS”)” – con analoghe indicazioni in riferimento a ciascuna delle articolazioni della MPS, quale e leasing-. Controparte_14
Tornando alla questione che ci occupa, dalla documentazione versata in atti e nello specifico Accordo quadro del 26.07.2012 (doc. 5 fascicolo di parte appellata), - che ben può essere considerato una ricognizione di debito- e lettera di risoluzione dell'Accordo del 2.06.2014 (doc. 17 fascicolo di parte appellata), appare evidente che si tratti di rapporti aventi le caratteristiche indicate e descritte nell'avviso di cessione, sorti antecedentemente al 31.12.2016, per cui, considerando anche la dichiarazione resa dalla cedente (doc. 4 fascicolo di parte appellata) con la quale questa attesta l'avvenuta cessione dei rapporti derivanti dal la Parte_2 Controparte_16
ha dato prova della titolarità del credito.
[...]
4.4 Anche il secondo motivo di appello deve essere rigettato condividendo questa Corte il percorso argomentativo effettuato dal giudice di prime cure nel rigettare l'istanza di sospensione del giudizio a quo formulata dall'odierno appellante in attesa della definizione di altro giudizio allora pendente presso il medesimo Tribunale -causa in ipotesi pregiudicante- e relativo alla domanda di nullità/inefficacia dell'Accordo
Quadro, procedimento oggi concluso con sentenza di questa Corte di Appello, in altra composizione.
Ritiene questo Collegio di condividere il principio di diritto espresso dalla Corte di
Cassazione a Sez. Un. nella pronuncia n. 21763/2021, alla quale ha fatto riferimento anche il Giudice di prime cure, in forza del quale: “salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione normativa specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e
pag. 14/20 quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art.
295 c.p.c. (e, se sia stata disposta, è possibile proporre subito istanza di prosecuzione in virtù dell'art. 297 c.p.c., il cui conseguente provvedimento giudiziale è assoggettabile a regolamento necessario di competenza), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, comma 2, c.p.c.”.
Sul punto è costante la giurisprudenza che si è espressa successivamente alla sentenza a
Sezioni Unite con l'ulteriore precisazione che: “L'esercizio del potere discrezionale del giudice di sospendere il processo nel quale sia invocata l'autorità di una sentenza non ancora passata in giudicato, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., richiede una motivazione sulle ragioni di opportunità della sospensione del processo pregiudicato, e quindi l'indicazione di circostanze, di fatto o di diritto, sostanziali e processuali, che inducano a ritenere concretamente sussistente la possibilità di una riforma della decisione invocata in tale processo, ma non anche la compiuta e analitica indicazione delle concrete ragioni della probabile fondatezza dell'impugnazione proposta nel processo pregiudicante. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto sufficiente il richiamo, all'ordinanza di sospensione del processo, del provvedimento con cui era stata sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza pregiudicante, disposta dal giudice
d'appello sulla base di una esplicita valutazione di non manifesta infondatezza dell'impugnazione)” (Cass. Civ. Ord. n. 16051/2022).
Tornando al caso di specie, dalla lettura degli atti di causa del giudizio di primo grado, in particolare del verbale del 23 giugno 2021, la causa in ipotesi pregiudicante era stata già decisa dal Tribunale di Pescara e la relativa sentenza era stata impugnata innanzi alla
Corte di Appello, per cui non sussistendo una ipotesi di sospensione obbligatoria normativamente prevista il Tribunale di prime cure avrebbe potuto disporre una eventuale sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. e, quindi, nell'esercizio del suo potere discrezionale il Tribunale, nel rigettare l'istanza di sospensione del giudizio, bene ha fatto a valutare la sentenza impugnata nonché i motivi di appello.
Analoga situazione sussiste anche nel presente giudizio ove la causa in ipotesi pregiudicante pag. 15/20 è stata decisa dalla Corte di Appello, con giudizio pendente attualmente presso la Corte di Cassazione.
Anche nel presente giudizio questa Corte ritiene di rigettare l'istanza formulata dall'appellante sia in considerazione del difetto di pregiudizialità tecnica tra i due giudizi, non configurandosi in ipotesi il rischio di un contrasto tra giudicati, oltre che avuto riguardo ai principi giurisprudenziali sopra espressi e del dato fattuale che anche la sentenza della Corte di Appello, prodotta agli atti, decidendo sulla causa in ipotesi pregiudicante ha rigettato l'appello proposto dal ritenendo valido ed efficace Pt_1
l'Accordo Quadro, così confermando la statuizione del primo grado.
4.5 Anche il terzo motivo di appello deve essere rigettato apparendo le argomentazioni in esso svolte dall'appellante, al fine di ottenere la riforma della sentenza sulla riconosciuta nullità del e dei successivi atti integrativi, decontestualizzate CP_5 ovvero non collegate all'intera vicenda che vede coinvolto il gli Parte_2
istituti di credito e quale disponente del , come invece PA CP_5
rappresentato dal Giudice di prime cure.
4.5.1 Premettendo un breve cenno sull'inquadramento giuridico del trust, l'istituto, come è noto di origine di common law, è stato regolato dalla Convenzione dell'Aja del
1.07.1985, ratificata in Italia dalla l. n. 364/1989, entrata in vigore nel 1992. La definizione dell'istituto è contenuta nella stessa Convenzione quale “rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato” (art. 2 Conv. Aja) e la disciplina è regolata dalla legge scelta nell'atto di istituzione mentre l'atto di trasferimento/conferimento dei beni nel trust è soggetta alla lex fori (art. 4 Conv.).
La caratteristica principale del trust consiste nella costituzione di un patrimonio separato
(segregazione) destinato al perseguimento di uno specifico fine dato dal disponente o alla realizzazione di un interesse del beneficiario, patrimonio separato nel quale i beni conferiti in trust rimangono distinti dal patrimonio del disponente, vengono intestati ad altro soggetto, il trustee, senza entrare nel patrimonio di questi, e amministrati dal trustee al fine di realizzare lo scopo istitutivo del trust e gestiti nell'interesse del o dei beneficiari.
pag. 16/20 Nell'ambito dell'istituto del trust è prevista la possibilità di nominare il guardiano del trust con poteri di vigilanza e indirizzo sull'operato del trustee.
In relazione alla segregazione patrimoniale è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. Sent. n. 10105/2014) che: “il programma di segregazione corrisponde allo schema astrattamente previsto dalla Convenzione, laddove il programma concreto non può che risultare sulla base del singolo regolamento
d'interesse attuato, la causa concreta del negozio, secondo la nozione da tempo recepita da questa Corte (tanto da esimere da citazioni). Quale strumento negoziale astratto, il trust può essere piegato invero al raggiungimento dei più vari scopi pratici;
occorre perciò esaminare, al fine della valutazione della liceità, le circostanze del caso di specie, da cui desumere la causa concreta dell'operazione: particolarmente rilevante in uno strumento estraneo alla nostra tradizione di diritto civile e che si affianca, in modo particolarmente efficace, ad altri esempi di intestazione fiduciaria volti all'elusione di norme imperative”.
4.5.2 In tale quadro normativo e giurisprudenziale occorre, quindi, verificare, per poter affermare la liceità del trust, se la relativa istituzione abbia o meno avuto come scopo concreto – causa – quello di sottrarre i beni conferiti nel trust alla garanzia generica patrimoniale ex. art. 2740 posta a tutela dei creditori, che in quanto norma imperativa nel nostro ordinamento determina, in caso di violazione, la declaratoria di nullità del trust ai sensi dell'art. 1418 c.c..
Se in linea di principio potrebbero condividersi i richiami effettuati dall'appellante alla astratta legittimità del trust allorquando le figure del disponente e del trustee eventualmente coincidano, come ammesso da una parte della giurisprudenza, o nel caso in cui il disponente si riservi il diritto di abitazione nell'ambito di un trust familiare, in forza della giurisprudenza richiamata in citazione, in quanto tali evenienze non rappresenterebbero, singolarmente prese in considerazione, indici del carattere fittizio dell'operazione istitutiva del trust, tuttavia nella valutazione dell'illiceità dell'operazione devono essere considerati tutti i diversi indici dai quali poter valutare l'illiceità o meno della causa in concreto e contestualizzarli temporalmente nell'ambito dell'intera vicenda da esaminare, come correttamente effettuato dal giudice di prime cure.
pag. 17/20 4.5.3 A parere di questa Corte il trust oggetto di causa è stato istituito per evidenti fini elusivi, di sottrazione dei beni conferiti nel trust alla garanzia patrimoniale posta a tutela dei creditori.
Priva di pregio deve ritenersi l'argomentazione in contrario dell'appellante basata sull'anteriorità della costituzione del trust, avvenuta in data 14 maggio 2012, rispetto al sorgere del credito vantato dalla originaria creditrice MPS e confluito nell'Accordo
Quadro del 27 luglio 2012, in considerazione del fatto che il dissesto economico finanziario delle società del , in favore delle quali Pt_2 Pt_1 PA
aveva prestato garanzie fideiussorie, era già in atto nel 2010 con una rilevante esposizione debitoria nei confronti delle Banche, circostanza pacifica tra le parti.
In tale contesto di dissesto economico, il ha istituito nel maggio 2012, ovvero Pt_1
in epoca successiva/concomitante alle trattative necessarie per ripianare il dissesto economico del il trust conferendo in esso due beni immobili, Parte_2 CP_5
rispettivamente siti in Pescara – abitazione familiare – ed in Cortina D'Ampezzo, oltre al 99,99 % di quote societarie della riservandosi il diritto di Parte_3 abitazione “vita natural durante”.
Tale ultima circostanza, sebbene di per sé legittima, denota a parer di questa Corte
l'intento di mantenere in capo al disponente il controllo del patrimonio Pt_1 conferito nel trust, aspetto confermato anche dalla circostanza della carica di “guardiano del trust” da questi assunta con il potere di dare “pareri” al trustee nella gestione dei beni conferiti.
Con il successivo atto integrativo dell'atto istitutivo del del febbraio 2013, ovvero CP_5 in epoca successiva alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro del luglio 2012, il disponente ha conferito ulteriori beni immobili (di cui uno sito in Roccaraso e Pt_1
gli altri in Pescara), mentre con il successivo atto di integrazione del giugno 2013 si è precisato che il era beneficiario di un vitalizio con la facoltà per il disponente Pt_1
(o del guardiano o dei beneficiari) di dare indicazioni al trustee sulla gestione dei beni, seppure nell'interesse dei beneficiari.
Con l'ultima modifica, datata 13 febbraio 2019, è stata nominata quale trustee, in sostituzione di quello originario – società la società Controparte_7 CP_5
pag. 18/20 nella quale la coniuge del disponente, era la socia Controparte_5 Controparte_6
di maggioranza.
Dalla analisi della concatenazione degli eventi, presi in considerazione unitamente al contesto finanziario del è evidente il reale intento di Parte_2 PA
di sottrarre i propri beni alla garanzia patrimoniale dei creditori.
[...]
Pienamente condivisibili devono ritenersi, pertanto, le conclusioni del giudice di primo grado nel ritenere che “l'atto istitutivo del è da considerarsi affetto da CP_5
nullità, tanto per illiceità della causa concreta del negozio (o, per altro verso, per contrarietà a norme imperative ex art. 1428 c.c.), quanto per la ragione, strettamente connessa e concorrente nella prima valutazione, per cui il settlor ha concretamente mantenuto il controllo sui beni conferiti in trust (e dunque, nel complesso, poiché sham trust secondo il diritto inglese)”.
Il terzo motivo di appello deve essere rigettato.
5. Stante il rigetto dell'appello, le spese di lite seguono il principio della soccombenza e devono essere poste a carico dell'appellante come da dispositivo, con epurazione della fase istruttoria di secondo grado in quanto non svolta e con applicazione dei valori medi per lo scaglione di riferimento (indeterminabile – complessità media) in applicazione del DM 147/22.
Trova, altresì, applicazione la disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020), in considerazione dell'accoglimento dell'appello.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in proprio e PA
nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
, avverso la sentenza n. 1374/2023 resa dal Tribunale di Pescara, Persona_1
pubblicata in data 26 ottobre 2023, nei confronti di rappresentata Controparte_1 da – oggi , , CP_2 Controparte_3 CP_4 [...]
[...]
[...] [...]
, Controparte_17 Controparte_6 Controparte_9 Controparte_18
ogni altra istanza disattesa: Controparte_19
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore della Controparte_1 rappresentata da – oggi , delle CP_2 Controparte_3
spese e competenze di giudizio di secondo grado che si liquidano in € 8.470,00, oltre il 15% di spese generali, Cap e IV, se dovuta, come per legge.
3) nulla sulle spese di lite nei confronti delle parti contumaci;
4) dichiara l'appellante tenuto al versamento di una ulteriore somma pari al contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio svolta in modalità da remoto il 26 maggio 2025
La Presidente
Francesca Coccoli
pag. 20/20