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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 05/02/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3911/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. Francesco Laus, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 3911/2023 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. UNTERHOLZNER Parte_1 C.F._1
JOACHIM e DE CARLI ANDREAS, elettivamente domiciliata in VIA DELLA RENA 14 BOLZANO presso i difensori;
- parte appellante - contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. GALLIPPI ALBERTO ed elettivamente domiciliato in VIA MANCI 5 BOLZANO presso il difensore;
- parte appellata -
in punto: appello avverso la sentenza n. 363/2023 del Giudice di Pace di Bolzano del 5/7/2023, depositata il giorno 8/11/2023;
causa trattenuta in decisione all'udienza del 30/01/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per la parte appellante : Parte_1
“Möge das löbliche Landesgericht Bozen, unter Abweisung aller gegnerischen Anträge, Einwände und
und in Aufhebung bzw. Abänderung des hier angefochtenen Urteils Nr. 363/2023 des CP_2
Friedensgerichts Bozen, Richterin RA vom 05.07.2023, veröffentlicht am Persona_1
08.11.2023, unter Allg. Reg. Nr. 2163/2022:
- in der Hauptsache:
pagina 1 di 8 1) aus oben dargelegten Gründen feststellen und erklären, dass die von der Gegenseite im Verfahren vor dem Friedensgericht Bozen unter Allg. Reg. Nr. 2163/2022 eingebrachten Dokumente Nr. 2 und
Nr. 3 im Sinne des Art. 2702 ZGB in Verbindung mit Artt. 214, 215 und 216 ZPO keine Beweiskraft innehaben und bei der Entscheidungsfindung nicht zu berücksichtigen waren/sind;
2) aus oben dargelegten Gründen den von Fa. ESSEBI Risarcimenti del Dott. Controparte_1
erwirkten Zahlungsbefehl Nr. 63/2022 vom 04.02.2022 des Friedensgerichts Bozen, All. Reg. Nr.
5392/2021, als unbegründet annullieren bzw. widerrufen, da die geltend gemachte Forderung nicht besteht und Frau DE der Fa. ESSEBI Risarcimenti del Dott. keine Pt_1 Controparte_1
Beträge schuldet;
3) aus oben dargelegten Gründen feststellen und erklären, dass die Fa. ESSEBI Risarcimenti del Dott. am 31.03.2021 vom geistigen Werkvertrag mit Frau ID Controparte_1 Pt_1
zurückgetreten ist, dass die Fa. ESSEBI Risarcimenti del Dott. die vertraglich Controparte_1
vorgesehenen Leistungen im Sinne des Art. 1218 ZGB in Verbindung mit Artt. 1453 und 1460 ZGB nicht erbracht hat und die vereinbarte Voraussetzung für das Erwachsen der Vergütung nicht eingetreten ist und entsprechend keine Forderung von Fa. ESSEBI Risarcimenti del Dott. CP_1
besteht bzw. Frau DE dieser nichts schuldet;
[...] Pt_1
- in untergeordneter Hinsicht, für den nicht angenommenen Fall, dass das Gericht das Bestehen der angeblichen Vergütungsvereinbarung i.H.v. Euro 4.270,00 vom 09.12.2020 feststellen sollte:
4) aus oben dargelegten Gründen feststellen und erklären, dass die bestrittenen schriftlichen
Vergütungsvereinbarungen vom 09.12.2020 aufgrund mangelhafter Willensbekundung bzw. durch
Irrtum bzw. Arglist bzw. durch eine unlautere Geschäftspraktik zustande gekommen ist und folglich die
Aufhebung/Annullierung der entsprechenden Vereinbarungen verfügen;
- in weiterer untergeordneter Hinsicht:
5) aus oben dargelegten Gründen möge das Gericht die geltend gemachten Beträge gemäß Billigkeit mindern;
- auf jeden Fall:
6) die Fa. ESSEBI Risarcimenti del Dott. zur Rückerstattung der infolge des Controparte_1
erstinstanzlichen Urteils bezahlten Betrages in Höhe von Euro 6.633,62 an die Berufungsklägerin
DE ID verurteilen (Dok. E.10);
6) mit sämtlichen Rechtsfolgen bezüglich der Honorare, Gebühren und Kosten zuzüglich AFK und
MwSt., unter Berücksichtigung der Erstellung der Schriftsätze mit den in Art. 4 Abs.
1-bis M.D.
55/2014 vorgesehenen Techniken bei der Festlegung des zu liquidierenden Anwaltsentgeltes1.
* * *
pagina 2 di 8 In beweisrechtlicher Hinsicht wird die Zulassung der erstinstanzlichen Beweisanträge laut
Berufungsklageschrift beantragt” per la parte appellata Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bolzano in funzione di Giudice di Appello, contrariis reiectis,
1) rigettare, per i motivi esposti in narrativa, l'appello ex adverso proposto in quanto inammissibile ovvero infondato e quindi confermare in toto la sentenza nr. 363/2023 di data 05.07.2023 del Giudice di Pace di Bolzano sub RG 2163/2022, Giudice dott.ssa notificata in data 10.11.2023; Per_1
2) Spese legali rifuse”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo dd. 15/12/2021 - faceva Controparte_1 Controparte_1
valere nei confronti di un credito di Euro 4.270,00 per spese e competenze di Parte_1
assistenza stragiudiziale presso la Compagnia di assicurazioni UI in relazione al sinistro dd.
4/12/2020 occorso all'automobile Tesla Modello 3 di proprietà della e coperto da polizza Pt_1
Kasko.
In data 4/2/2022 il Giudice di Pace di Bolzano emetteva decreto ingiuntivo di pari importo in accoglimento della pretesa avanzata.
Con atto di citazione dd. 23/3/2022 opponeva davanti al Giudice di Pace di Bolzano il Parte_1 suddetto decreto ingiuntivo Nr. 63/2022, deducendo inter alia l'inadempimento di che, Parte_2 lungi dall'aver ottenuto da UI a beneficio dell'opponente il risarcimento minimo asseritamente promesso di Euro 40.000,00 per il compenso asseritamente pattuito a voce di Euro 1.500,00, aveva receduto dall'incarico di gestione stragiudiziale del sinistro in data 31/3/2021. Peraltro, Parte_2 avrebbe, secondo la prospettazione dell'opponente, indotto la a sottoscrivere documentazione di Pt_1
vario contenuto col pretesto che si sarebbe trattato delle dichiarazioni previste dalla c.d. normativa privacy.
Con comparsa dd. 14/6/2022 si costituiva Essebi - contestando la CP_1 Controparte_1
prospettazione di parte opponente e dimettendo “mandato per assistenza stragiudiziale” e “tariffario compensi 2019”, entrambi datati 9/12/2020 e recanti la sottoscrizione di Parte_1
La sottoscrizione dei due documenti dimessi sopra richiamati veniva contestata con memoria dd.
11/7/2022 dalla difesa della con richiamo all'art. 214 c.p.c.. Pt_1
Ritenuta la causa sufficientemente istruita su base documentale, il Giudice di Pace di Bolzano pronunciava sentenza nr. 363/2023, riconoscendo nell'an e nel quantum la pretesa di CP_1
pagina 3 di 8 . Controparte_1
Con atto di citazione in appello dd. 7/12/2023 impugnava detta sentenza, proponendo Parte_1
quali motivi di appello:
I) l'erronea valutazione da parte del giudice di primo grado dell'efficacia probatoria del “mandato per assistenza stragiudiziale” e “tariffario compensi 2019”, la sottoscrizione apposta ai quali sarebbe stata disconosciuta;
II) l'inadempimento della prestazione di assistenza stragiudiziale, atteso che il risarcimento di Euro
20.745,00 sarebbe stato ottenuto con assegno consegnato in data 8/6/2021, solo successivamente all'assunzione dell'incarico di gestione del sinistro da parte dell'avv. , subentrato a CP_3
motivo della rinuncia al mandato da parte di;
Controparte_1
III) la mancata considerazione delle istanze istruttorie formulate in primo grado.
In sede d'udienza dd. 18/4/2024 la difesa di parte appellante si doleva peraltro del deposito asseritamente tardivo del “mandato per assistenza stragiudiziale” e del “tariffario compensi 2019” sottoscritti.
Con ordinanza dd. 19/4/2024 il Giudice, ritenuta la causa sufficientemente istruita, fissava al 30/1/2025 udienza per la discussione orale, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione.
Dal verbale dd. 30/1/2025 risulta rituale rinuncia da parte del procuratore di alla Parte_1
redazione della sentenza in lingua tedesca.
2. L'appello proposto da è infondato. Parte_1
2.1. Occorre in primo luogo dare atto che il disconoscimento in primo grado delle sottoscrizioni apposte dalla ai documenti costituiti dal “mandato per assistenza stragiudiziale” e dal “tariffario Pt_1 compensi 2019” si è realizzato nei seguenti termini: “la signora capisce a malapena l'italiano Pt_1
ed a tal riguardo ha fatto affidamento sulle dichiarazioni della segretaria, secondo le quali si sarebbe trattato semplicemente di un formulario privacy. Poiché alla signora non è stata consegnata Pt_1
alcuna copia della documentazione sottoscritta, è per lei impossibile accertare se ella abbia sottoscritto questi documenti. Conseguentemente si vede costretta a contestare tali documenti rispettivamente la loro sottoscrizione ai sensi dell'art. 214 c.p.c. ... In relazione al tariffario asseritamente sottoscritto il 09.12.2020 è fatto richiamo alle sopraccitate allegazioni, che devono qui intendersi ripetute. Anche in relazione a ciò viene precauzionalmente contestata l'autenticità della firma ai sensi dell'art. 214 c.p.c., in quanto la firma che compare sembra provenire non dalla signor
pagina 4 di 8 (traduzione del giudice, così la memoria istruttoria dell'11/7/2022, pagine 2 e 3). Pt_1
Dalla lettura del tenore delle contestazioni appare evidentemente carente il requisito della specificità e determinatezza richiesto dalla giurisprudenza ai fini della validità del disconoscimento stesso
(Cassazione civile sez. II, 22/01/2018, n.1537 “il disconoscimento di una scrittura privata, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve, comunque, rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza”). Parte si limita infatti a dare atto dell'asserita Pt_1
impossibilità soggettiva di verificare se la stessa abbia effettivamente sottoscritto i documenti in questa sede rilevanti e più volte richiamati. Un tanto non può essere considerato sufficiente anche avuto riguardo al disposto del comma II dell'art. 214 c.p.c., ai sensi del quale solamente agli “eredi o aventi causa” è consentito, ai fini di un valido disconoscimento, “limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore”.
Nient'affatto plausibile, tenuto conto della giovane età dell'appellante (classe 1977), del fatto che i documenti de quibus sono costituiti ciascuno di una sola pagina di formulazione grafica chiara e pienamente leggibile, e della diligenza che può ragionevolmente attendersi da un soggetto che appone la propria sottoscrizione, la concorrente prospettazione della di essersi determinata a firmare Pt_1
documenti per nulla compresi sulla base di una falsa rappresentazione del loro contenuto da parte della segretaria della parte appellata.
Non può del resto ritenersi tardivo il deposito dei documenti più volte richiamati, deposito realizzatosi al più tardi con la comparsa di costituzione dd. 14/6/2022 di Essebi Risarcimenti - Controparte_1 nell'opposizione in primo grado, primo atto di parte in sede di giudizio a cognizione piena (cfr. art. 320
c.p.c.).
2.2. I documenti sono stati dunque correttamente tenuti in considerazione dal Giudice di prime cure che ne ha fatto derivare tanto l'esistenza del rapporto di mandato per assistenza stragiudiziale in relazione al sinistro oggetto di causa, quanto l'effettiva entità del compenso dovuto, che è calcolata in Euro €
3.500,00, oltre IVA al 22,00%, e quindi Euro 4.270,00, quale applicazione della percentuale del 15% sul risarcimento effettivamente ottenuto con l'intervento di e pari ad Euro 20.745,00 e della CP_1 ulteriore percentuale del 15% per “spese generali” sul compenso come da “tariffario 2019”, con arrotondamento per difetto (si confrontino il doc. 5 del primo grado di parte copia CP_1 dell'assegno, che reca indicata la somma di Euro 20.745,00, e i doc. 2 e 3 del primo grado di in CP_1
particolare il doc. 2, “mandato”, che prescrive “Lo studio " svolgerà tutte le Controparte_1
attività di rappresentanza e tutela stragiudiziale, anticipando, a discrezione della direzione, le spese occorrenti per la tutela del/la proprio/a assistito/a, ricevendo un compenso pari al 15% oltre ad iva ed
pagina 5 di 8 accessori di legge, delle somme ricevute a titolo di risarcimento danni, non appena queste saranno liquidate dalla Compagnia o dal soggetto giuridico civilmente obbligato” ed il Parte_3
“tariffario” doc. 3, in sintonia con quanto sopra, e che prescrive il forfait del 15% sul compenso per spese generali).
2.3. Priva di pregio risulta inoltre l'eccezione di inadempimento dell'incarico da parte di (cfr. CP_1
artt. 1218 e 1460 c.c.).
Risulta in primo luogo documentalmente provato che la signora ha conseguito Parte_1
risarcimento pari ad Euro 20.745,00 mediante assegno datato 9/4/2021 (doc. 5 del primo grado di parte ossia a mezzo di assegno recante data anteriore al 13/4/2021, giorno in cui l'avv. CP_1 CP_3
comunicava a UI con messaggio di posta elettronica il proprio subentro nel mandato conferito da per la gestione del sinistro oggetto di causa (doc. 4 del primo grado di parte Parte_1 CP_1 comunicazione di posta elettronica dd. 13/4/2021 indirizzata dall'avv. a UI, “Con la CP_3
presente Vi comunico che la sig.ra di NT (BZ), CF Controparte_4 C.F._2
previa revoca del precedente incarico stragiudiziale conferito alla di Bolzano, mi Controparte_1
ha incaricato di assisterla nella procedura di indenizzo giusta "garanzia" collisione prevista nella polizza indicata in oggetto”).
Ulteriormente, dal doc. 5 dimesso da nel primo grado (copia dell'assegno con ricevuta di CP_1
consegna), si evince che l'assegno stesso è stato fatto pervenire da UI alla signora Parte_1 tramite (“REIDER ADELHEID c/o VIA LAURIN 25 Controparte_1 Controparte_1
39012 MERANO BZ”).
Del tutto irrilevante in tale contesto il fatto che l'assegno sia stato materialmente ritirato dalla Pt_1
presso soltanto nel mese di giugno 2021 ovvero a mandato revocato o il fatto che, nei confronti CP_1
di UI, abbia preferito riferirsi per ragioni di immagine ad una rinuncia al mandato piuttosto CP_1
che ad una revoca da parte della cliente (doc. D.06 di parte appellante messaggio di posta Pt_1
elettronica da a UI dd. 31/3/2021). Tale ultima comunicazione reca la data del 31/3/2021, ma CP_1
la circostanza non si pone in contrasto con la conclusione raggiunta proprio perché, come sopra chiarito, l'assegno è stato consegnato alla tramite e prima dell'intervento del nuovo Pt_1 CP_1
professionista presso UI, realizzatosi soltanto a partire dal 13/4/2021.
Quanto sopra comprova quindi l'efficacia dell'intervento di presso UI (si vedano in Parte_2 proposito anche le comunicazioni intercorse tra e UI anteriormente alla revoca dell'incarico CP_1
e dimesse al doc. 6 del primo grado di parte con conseguente diritto al compenso nell'entità CP_1
pattuita e per l'opera svolta, anche alla luce del risultato utile conseguito (cfr. art. 2237 c.c.). L'art. pagina 6 di 8 2722 c.c. preclude del resto la prova per testi di patti aggiunti o contrari al contenuto del “mandato per assistenza stragiudiziale” e del “tariffario compensi 2019”, quali sarebbero l'impegno a conseguire almeno 40.000,00 Euro di risarcimento, il tutto per soli Euro 1.500,00 di compenso.
2.4. Per i motivi sopra esposti la pretesa avanzata da / nei Controparte_1 Controparte_1
confronti di merita accoglimento, come già riconosciuto dalla sentenza di primo grado Parte_1
del Giudice di Pace di Bolzano nr. 363/2023, sentenza che va pertanto confermata con rigetto dell'appello proposto da Parte_1
3. In applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, le domande avanzate nel presente giudizio possono essere decise con la soluzione delle questioni sin qui trattate aventi carattere assorbente, sicché non vanno esaminate tutte le ulteriori questioni proposte dalle parti ed in particolare devono ritenersi superflue e/o inammissibili le prove offerte in primo grado da parte per i motivi Pt_1
già sopra esposti.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.), sicché l'appellante va Parte_1
condannata a rifondere all'appellato anche le spese del Controparte_1
presente grado di giudizio, spese che sono liquidate ai sensi del decreto ministeriale 10/03/2014 numero 55 e successive modifiche.
Considerato il valore di lite (cfr. art. 5 d.m. 10/03/2014 n. 55, scaglione di valore da € 5.200,01 a €
26.000,00, tenuto conto di accessori e spese, c.d. “disputatum” e v. punto 6 delle conclusioni di parte appellante) e tenuto conto della ridotta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (cfr. art. 4 d.m. 10/03/2014 n. 55), le spese processuali vengono liquidate come segue (compensi medi previsti dalla Tab. 2 del d.m. cit. per le fasi effettivamente svolte di studio, introduzione e decisione in misura ridotta e quindi come da nota spese Euro 2.552,00, con applicazione tuttavia di aumento del 30% in applicazione dell'art. 4, comma 1 bis, d.m. cit., per “atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione” e quindi con riconoscimento di ulteriori Euro 765,60): Euro 3.317,60 per compenso avvocato, nonché 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie (cfr. art. 2 d.m. 10/03/2014 n. 55), oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
5. In considerazione del rigetto della domanda sussistono i presupposti per il versamento da parte di parte appellante, ai sensi del co.
1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l.
24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposta da Parte_1
- conferma integralmente l'impugnata sentenza n. 363/2023 del Giudice di Pace di Bolzano del
5/7/2023, depositata il giorno 8/11/2023;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato (Essebi Parte_1 Controparte_1
Risarcimenti) le spese del presente grado di giudizio che sono liquidate come segue: Euro
3.317,60 per compenso avvocato, nonché 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie, oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte di parte appellante, ai sensi del co.
1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
Così deciso in Bolzano, il 5/2/2025
Il Giudice
dott. Francesco Laus
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. Francesco Laus, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 3911/2023 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. UNTERHOLZNER Parte_1 C.F._1
JOACHIM e DE CARLI ANDREAS, elettivamente domiciliata in VIA DELLA RENA 14 BOLZANO presso i difensori;
- parte appellante - contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. GALLIPPI ALBERTO ed elettivamente domiciliato in VIA MANCI 5 BOLZANO presso il difensore;
- parte appellata -
in punto: appello avverso la sentenza n. 363/2023 del Giudice di Pace di Bolzano del 5/7/2023, depositata il giorno 8/11/2023;
causa trattenuta in decisione all'udienza del 30/01/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per la parte appellante : Parte_1
“Möge das löbliche Landesgericht Bozen, unter Abweisung aller gegnerischen Anträge, Einwände und
und in Aufhebung bzw. Abänderung des hier angefochtenen Urteils Nr. 363/2023 des CP_2
Friedensgerichts Bozen, Richterin RA vom 05.07.2023, veröffentlicht am Persona_1
08.11.2023, unter Allg. Reg. Nr. 2163/2022:
- in der Hauptsache:
pagina 1 di 8 1) aus oben dargelegten Gründen feststellen und erklären, dass die von der Gegenseite im Verfahren vor dem Friedensgericht Bozen unter Allg. Reg. Nr. 2163/2022 eingebrachten Dokumente Nr. 2 und
Nr. 3 im Sinne des Art. 2702 ZGB in Verbindung mit Artt. 214, 215 und 216 ZPO keine Beweiskraft innehaben und bei der Entscheidungsfindung nicht zu berücksichtigen waren/sind;
2) aus oben dargelegten Gründen den von Fa. ESSEBI Risarcimenti del Dott. Controparte_1
erwirkten Zahlungsbefehl Nr. 63/2022 vom 04.02.2022 des Friedensgerichts Bozen, All. Reg. Nr.
5392/2021, als unbegründet annullieren bzw. widerrufen, da die geltend gemachte Forderung nicht besteht und Frau DE der Fa. ESSEBI Risarcimenti del Dott. keine Pt_1 Controparte_1
Beträge schuldet;
3) aus oben dargelegten Gründen feststellen und erklären, dass die Fa. ESSEBI Risarcimenti del Dott. am 31.03.2021 vom geistigen Werkvertrag mit Frau ID Controparte_1 Pt_1
zurückgetreten ist, dass die Fa. ESSEBI Risarcimenti del Dott. die vertraglich Controparte_1
vorgesehenen Leistungen im Sinne des Art. 1218 ZGB in Verbindung mit Artt. 1453 und 1460 ZGB nicht erbracht hat und die vereinbarte Voraussetzung für das Erwachsen der Vergütung nicht eingetreten ist und entsprechend keine Forderung von Fa. ESSEBI Risarcimenti del Dott. CP_1
besteht bzw. Frau DE dieser nichts schuldet;
[...] Pt_1
- in untergeordneter Hinsicht, für den nicht angenommenen Fall, dass das Gericht das Bestehen der angeblichen Vergütungsvereinbarung i.H.v. Euro 4.270,00 vom 09.12.2020 feststellen sollte:
4) aus oben dargelegten Gründen feststellen und erklären, dass die bestrittenen schriftlichen
Vergütungsvereinbarungen vom 09.12.2020 aufgrund mangelhafter Willensbekundung bzw. durch
Irrtum bzw. Arglist bzw. durch eine unlautere Geschäftspraktik zustande gekommen ist und folglich die
Aufhebung/Annullierung der entsprechenden Vereinbarungen verfügen;
- in weiterer untergeordneter Hinsicht:
5) aus oben dargelegten Gründen möge das Gericht die geltend gemachten Beträge gemäß Billigkeit mindern;
- auf jeden Fall:
6) die Fa. ESSEBI Risarcimenti del Dott. zur Rückerstattung der infolge des Controparte_1
erstinstanzlichen Urteils bezahlten Betrages in Höhe von Euro 6.633,62 an die Berufungsklägerin
DE ID verurteilen (Dok. E.10);
6) mit sämtlichen Rechtsfolgen bezüglich der Honorare, Gebühren und Kosten zuzüglich AFK und
MwSt., unter Berücksichtigung der Erstellung der Schriftsätze mit den in Art. 4 Abs.
1-bis M.D.
55/2014 vorgesehenen Techniken bei der Festlegung des zu liquidierenden Anwaltsentgeltes1.
* * *
pagina 2 di 8 In beweisrechtlicher Hinsicht wird die Zulassung der erstinstanzlichen Beweisanträge laut
Berufungsklageschrift beantragt” per la parte appellata Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bolzano in funzione di Giudice di Appello, contrariis reiectis,
1) rigettare, per i motivi esposti in narrativa, l'appello ex adverso proposto in quanto inammissibile ovvero infondato e quindi confermare in toto la sentenza nr. 363/2023 di data 05.07.2023 del Giudice di Pace di Bolzano sub RG 2163/2022, Giudice dott.ssa notificata in data 10.11.2023; Per_1
2) Spese legali rifuse”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo dd. 15/12/2021 - faceva Controparte_1 Controparte_1
valere nei confronti di un credito di Euro 4.270,00 per spese e competenze di Parte_1
assistenza stragiudiziale presso la Compagnia di assicurazioni UI in relazione al sinistro dd.
4/12/2020 occorso all'automobile Tesla Modello 3 di proprietà della e coperto da polizza Pt_1
Kasko.
In data 4/2/2022 il Giudice di Pace di Bolzano emetteva decreto ingiuntivo di pari importo in accoglimento della pretesa avanzata.
Con atto di citazione dd. 23/3/2022 opponeva davanti al Giudice di Pace di Bolzano il Parte_1 suddetto decreto ingiuntivo Nr. 63/2022, deducendo inter alia l'inadempimento di che, Parte_2 lungi dall'aver ottenuto da UI a beneficio dell'opponente il risarcimento minimo asseritamente promesso di Euro 40.000,00 per il compenso asseritamente pattuito a voce di Euro 1.500,00, aveva receduto dall'incarico di gestione stragiudiziale del sinistro in data 31/3/2021. Peraltro, Parte_2 avrebbe, secondo la prospettazione dell'opponente, indotto la a sottoscrivere documentazione di Pt_1
vario contenuto col pretesto che si sarebbe trattato delle dichiarazioni previste dalla c.d. normativa privacy.
Con comparsa dd. 14/6/2022 si costituiva Essebi - contestando la CP_1 Controparte_1
prospettazione di parte opponente e dimettendo “mandato per assistenza stragiudiziale” e “tariffario compensi 2019”, entrambi datati 9/12/2020 e recanti la sottoscrizione di Parte_1
La sottoscrizione dei due documenti dimessi sopra richiamati veniva contestata con memoria dd.
11/7/2022 dalla difesa della con richiamo all'art. 214 c.p.c.. Pt_1
Ritenuta la causa sufficientemente istruita su base documentale, il Giudice di Pace di Bolzano pronunciava sentenza nr. 363/2023, riconoscendo nell'an e nel quantum la pretesa di CP_1
pagina 3 di 8 . Controparte_1
Con atto di citazione in appello dd. 7/12/2023 impugnava detta sentenza, proponendo Parte_1
quali motivi di appello:
I) l'erronea valutazione da parte del giudice di primo grado dell'efficacia probatoria del “mandato per assistenza stragiudiziale” e “tariffario compensi 2019”, la sottoscrizione apposta ai quali sarebbe stata disconosciuta;
II) l'inadempimento della prestazione di assistenza stragiudiziale, atteso che il risarcimento di Euro
20.745,00 sarebbe stato ottenuto con assegno consegnato in data 8/6/2021, solo successivamente all'assunzione dell'incarico di gestione del sinistro da parte dell'avv. , subentrato a CP_3
motivo della rinuncia al mandato da parte di;
Controparte_1
III) la mancata considerazione delle istanze istruttorie formulate in primo grado.
In sede d'udienza dd. 18/4/2024 la difesa di parte appellante si doleva peraltro del deposito asseritamente tardivo del “mandato per assistenza stragiudiziale” e del “tariffario compensi 2019” sottoscritti.
Con ordinanza dd. 19/4/2024 il Giudice, ritenuta la causa sufficientemente istruita, fissava al 30/1/2025 udienza per la discussione orale, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione.
Dal verbale dd. 30/1/2025 risulta rituale rinuncia da parte del procuratore di alla Parte_1
redazione della sentenza in lingua tedesca.
2. L'appello proposto da è infondato. Parte_1
2.1. Occorre in primo luogo dare atto che il disconoscimento in primo grado delle sottoscrizioni apposte dalla ai documenti costituiti dal “mandato per assistenza stragiudiziale” e dal “tariffario Pt_1 compensi 2019” si è realizzato nei seguenti termini: “la signora capisce a malapena l'italiano Pt_1
ed a tal riguardo ha fatto affidamento sulle dichiarazioni della segretaria, secondo le quali si sarebbe trattato semplicemente di un formulario privacy. Poiché alla signora non è stata consegnata Pt_1
alcuna copia della documentazione sottoscritta, è per lei impossibile accertare se ella abbia sottoscritto questi documenti. Conseguentemente si vede costretta a contestare tali documenti rispettivamente la loro sottoscrizione ai sensi dell'art. 214 c.p.c. ... In relazione al tariffario asseritamente sottoscritto il 09.12.2020 è fatto richiamo alle sopraccitate allegazioni, che devono qui intendersi ripetute. Anche in relazione a ciò viene precauzionalmente contestata l'autenticità della firma ai sensi dell'art. 214 c.p.c., in quanto la firma che compare sembra provenire non dalla signor
pagina 4 di 8 (traduzione del giudice, così la memoria istruttoria dell'11/7/2022, pagine 2 e 3). Pt_1
Dalla lettura del tenore delle contestazioni appare evidentemente carente il requisito della specificità e determinatezza richiesto dalla giurisprudenza ai fini della validità del disconoscimento stesso
(Cassazione civile sez. II, 22/01/2018, n.1537 “il disconoscimento di una scrittura privata, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve, comunque, rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza”). Parte si limita infatti a dare atto dell'asserita Pt_1
impossibilità soggettiva di verificare se la stessa abbia effettivamente sottoscritto i documenti in questa sede rilevanti e più volte richiamati. Un tanto non può essere considerato sufficiente anche avuto riguardo al disposto del comma II dell'art. 214 c.p.c., ai sensi del quale solamente agli “eredi o aventi causa” è consentito, ai fini di un valido disconoscimento, “limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore”.
Nient'affatto plausibile, tenuto conto della giovane età dell'appellante (classe 1977), del fatto che i documenti de quibus sono costituiti ciascuno di una sola pagina di formulazione grafica chiara e pienamente leggibile, e della diligenza che può ragionevolmente attendersi da un soggetto che appone la propria sottoscrizione, la concorrente prospettazione della di essersi determinata a firmare Pt_1
documenti per nulla compresi sulla base di una falsa rappresentazione del loro contenuto da parte della segretaria della parte appellata.
Non può del resto ritenersi tardivo il deposito dei documenti più volte richiamati, deposito realizzatosi al più tardi con la comparsa di costituzione dd. 14/6/2022 di Essebi Risarcimenti - Controparte_1 nell'opposizione in primo grado, primo atto di parte in sede di giudizio a cognizione piena (cfr. art. 320
c.p.c.).
2.2. I documenti sono stati dunque correttamente tenuti in considerazione dal Giudice di prime cure che ne ha fatto derivare tanto l'esistenza del rapporto di mandato per assistenza stragiudiziale in relazione al sinistro oggetto di causa, quanto l'effettiva entità del compenso dovuto, che è calcolata in Euro €
3.500,00, oltre IVA al 22,00%, e quindi Euro 4.270,00, quale applicazione della percentuale del 15% sul risarcimento effettivamente ottenuto con l'intervento di e pari ad Euro 20.745,00 e della CP_1 ulteriore percentuale del 15% per “spese generali” sul compenso come da “tariffario 2019”, con arrotondamento per difetto (si confrontino il doc. 5 del primo grado di parte copia CP_1 dell'assegno, che reca indicata la somma di Euro 20.745,00, e i doc. 2 e 3 del primo grado di in CP_1
particolare il doc. 2, “mandato”, che prescrive “Lo studio " svolgerà tutte le Controparte_1
attività di rappresentanza e tutela stragiudiziale, anticipando, a discrezione della direzione, le spese occorrenti per la tutela del/la proprio/a assistito/a, ricevendo un compenso pari al 15% oltre ad iva ed
pagina 5 di 8 accessori di legge, delle somme ricevute a titolo di risarcimento danni, non appena queste saranno liquidate dalla Compagnia o dal soggetto giuridico civilmente obbligato” ed il Parte_3
“tariffario” doc. 3, in sintonia con quanto sopra, e che prescrive il forfait del 15% sul compenso per spese generali).
2.3. Priva di pregio risulta inoltre l'eccezione di inadempimento dell'incarico da parte di (cfr. CP_1
artt. 1218 e 1460 c.c.).
Risulta in primo luogo documentalmente provato che la signora ha conseguito Parte_1
risarcimento pari ad Euro 20.745,00 mediante assegno datato 9/4/2021 (doc. 5 del primo grado di parte ossia a mezzo di assegno recante data anteriore al 13/4/2021, giorno in cui l'avv. CP_1 CP_3
comunicava a UI con messaggio di posta elettronica il proprio subentro nel mandato conferito da per la gestione del sinistro oggetto di causa (doc. 4 del primo grado di parte Parte_1 CP_1 comunicazione di posta elettronica dd. 13/4/2021 indirizzata dall'avv. a UI, “Con la CP_3
presente Vi comunico che la sig.ra di NT (BZ), CF Controparte_4 C.F._2
previa revoca del precedente incarico stragiudiziale conferito alla di Bolzano, mi Controparte_1
ha incaricato di assisterla nella procedura di indenizzo giusta "garanzia" collisione prevista nella polizza indicata in oggetto”).
Ulteriormente, dal doc. 5 dimesso da nel primo grado (copia dell'assegno con ricevuta di CP_1
consegna), si evince che l'assegno stesso è stato fatto pervenire da UI alla signora Parte_1 tramite (“REIDER ADELHEID c/o VIA LAURIN 25 Controparte_1 Controparte_1
39012 MERANO BZ”).
Del tutto irrilevante in tale contesto il fatto che l'assegno sia stato materialmente ritirato dalla Pt_1
presso soltanto nel mese di giugno 2021 ovvero a mandato revocato o il fatto che, nei confronti CP_1
di UI, abbia preferito riferirsi per ragioni di immagine ad una rinuncia al mandato piuttosto CP_1
che ad una revoca da parte della cliente (doc. D.06 di parte appellante messaggio di posta Pt_1
elettronica da a UI dd. 31/3/2021). Tale ultima comunicazione reca la data del 31/3/2021, ma CP_1
la circostanza non si pone in contrasto con la conclusione raggiunta proprio perché, come sopra chiarito, l'assegno è stato consegnato alla tramite e prima dell'intervento del nuovo Pt_1 CP_1
professionista presso UI, realizzatosi soltanto a partire dal 13/4/2021.
Quanto sopra comprova quindi l'efficacia dell'intervento di presso UI (si vedano in Parte_2 proposito anche le comunicazioni intercorse tra e UI anteriormente alla revoca dell'incarico CP_1
e dimesse al doc. 6 del primo grado di parte con conseguente diritto al compenso nell'entità CP_1
pattuita e per l'opera svolta, anche alla luce del risultato utile conseguito (cfr. art. 2237 c.c.). L'art. pagina 6 di 8 2722 c.c. preclude del resto la prova per testi di patti aggiunti o contrari al contenuto del “mandato per assistenza stragiudiziale” e del “tariffario compensi 2019”, quali sarebbero l'impegno a conseguire almeno 40.000,00 Euro di risarcimento, il tutto per soli Euro 1.500,00 di compenso.
2.4. Per i motivi sopra esposti la pretesa avanzata da / nei Controparte_1 Controparte_1
confronti di merita accoglimento, come già riconosciuto dalla sentenza di primo grado Parte_1
del Giudice di Pace di Bolzano nr. 363/2023, sentenza che va pertanto confermata con rigetto dell'appello proposto da Parte_1
3. In applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, le domande avanzate nel presente giudizio possono essere decise con la soluzione delle questioni sin qui trattate aventi carattere assorbente, sicché non vanno esaminate tutte le ulteriori questioni proposte dalle parti ed in particolare devono ritenersi superflue e/o inammissibili le prove offerte in primo grado da parte per i motivi Pt_1
già sopra esposti.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.), sicché l'appellante va Parte_1
condannata a rifondere all'appellato anche le spese del Controparte_1
presente grado di giudizio, spese che sono liquidate ai sensi del decreto ministeriale 10/03/2014 numero 55 e successive modifiche.
Considerato il valore di lite (cfr. art. 5 d.m. 10/03/2014 n. 55, scaglione di valore da € 5.200,01 a €
26.000,00, tenuto conto di accessori e spese, c.d. “disputatum” e v. punto 6 delle conclusioni di parte appellante) e tenuto conto della ridotta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (cfr. art. 4 d.m. 10/03/2014 n. 55), le spese processuali vengono liquidate come segue (compensi medi previsti dalla Tab. 2 del d.m. cit. per le fasi effettivamente svolte di studio, introduzione e decisione in misura ridotta e quindi come da nota spese Euro 2.552,00, con applicazione tuttavia di aumento del 30% in applicazione dell'art. 4, comma 1 bis, d.m. cit., per “atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione” e quindi con riconoscimento di ulteriori Euro 765,60): Euro 3.317,60 per compenso avvocato, nonché 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie (cfr. art. 2 d.m. 10/03/2014 n. 55), oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
5. In considerazione del rigetto della domanda sussistono i presupposti per il versamento da parte di parte appellante, ai sensi del co.
1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l.
24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposta da Parte_1
- conferma integralmente l'impugnata sentenza n. 363/2023 del Giudice di Pace di Bolzano del
5/7/2023, depositata il giorno 8/11/2023;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato (Essebi Parte_1 Controparte_1
Risarcimenti) le spese del presente grado di giudizio che sono liquidate come segue: Euro
3.317,60 per compenso avvocato, nonché 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie, oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte di parte appellante, ai sensi del co.
1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
Così deciso in Bolzano, il 5/2/2025
Il Giudice
dott. Francesco Laus
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