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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/07/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3983/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies co 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3983/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. COLAPAOLI Parte_1 C.F._1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA DEI LAURI 1 RIETI presso il difensore avv.
COLAPAOLI FRANCESCO
RICORRENTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUIDOTTI ROLANDINO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CAMPANELLA 15 MODENA presso il difensore avv.
GUIDOTTI ROLANDINO
RESISTENTE/I
OGGETTO: RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI DA COSE IN CUSTODIA EX ART. 2051 C.C. E IN
SUBORDINE EX ART. 2043 C.C. - CADUTA IN TOMBINO PER CEDIMENTO DEL COPERCHIO IN AREA DI
SERVIZIO AUTOSTRADALE - RISARCIMENTO DANNI BIOLOGICI, MORALI E PATRIMONIALI.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 2051 c.c.
o in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c. che il sinistro occorso al sig. è avvenuto per Parte_1 esclusiva responsabilità di per Controparte_1
l'effetto piaccia condannare a risarcire tutti i danni cagionati al ricorrente nella Controparte_1 misura di € 10.500,00 comprensivi del danno biologico e morale, nonché delle spese mediche sostenute pari ad € 752,90, nonché al pagamento della somma di € 7.500,00 per danno patrimoniale provato sia
1 di 7 nell'an sia nel quantum ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, da accertarsi in corso di causa, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge”. Parte resistente:
“nel merito: respingere le domande svolte da parte ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate;
emettere ogni altra declaratoria e statuizione, comunque, previa connessa e dipendente dalle domande ed eccezioni che precedono;
condannare Controparte, in ogni caso, al pagamento di spese di lite e accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 2 agosto 2023 il sig. Parte_1 conveniva in giudizio in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Rolandino Guidotti.
Il ricorrente chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c., che il sinistro occorso al sig. in data 8 luglio 2021 presso l'area Parte_1 di servizio era avvenuto per esclusiva responsabilità di richiedendone CP_2 Controparte_1 la condanna al risarcimento di tutti i danni cagionati al ricorrente nella misura complessiva di €
18.752,90, di cui € 10.500,00 per danno biologico e morale, € 752,90 per spese mediche sostenute e €
7.500,00 per danno patrimoniale da lucro cessante, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese processuali.
Il ricorrente esponeva, in fatto, che in data 8 luglio 2021, alle ore 13:00 circa, quale passeggero del camper condotto dal figlio, si era fermato all'interno dell'area di servizio Est nella zona dedicata CP_2 alla sosta dei camper. Sceso dal veicolo, si era recato nella zona alberata adiacente alla ricerca di un tavolino per consumare un pasto all'ombra quando, in un'area non recintata e priva di segnalazioni di pericolo o divieto, calpestando un tombino, lo stesso aveva ceduto facendolo precipitare in una vasca per la raccolta di acque reflue. A seguito dell'incidente, il ricorrente aveva riportato vistose escoriazioni alle braccia e alle gambe, nonché lesioni più gravi che avevano richiesto intervento al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Alessandria con prognosi di 15 giorni, successivamente prolungata fino al 15 ottobre
2021. Il sinistro aveva inoltre comportato la rinuncia all'incarico di formatore presso la società Pt_2
con conseguente danno patrimoniale quantificato in € 7.500,00.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12 ottobre 2023, si Controparte_1 costituiva in giudizio chiedendo preliminarmente il mutamento del rito per l'asserita complessità dell'istruttoria e, nel merito, il rigetto integrale della domanda attorea per infondatezza in fatto e in diritto.
2 di 7 La convenuta eccepiva che il giorno precedente il sinistro l'area interessata era stata oggetto di ispezione senza rilevare anomalie, che il coperchio del tombino rinvenuto integro all'interno della vasca dopo il sinistro non avrebbe mai potuto rompersi essendo carrabile, né cadere sul fondo essendo la cornice di alloggio di minor diametro. Sosteneva inoltre che il sinistro era, comunque, riconducibile a comportamento imprudente del danneggiato che si era recato in area tecnica non destinata al pubblico.
All'udienza del 26 ottobre 2023, il Giudice Istruttore rigettava la richiesta di mutamento del rito, ritenendo compatibile il rito semplificato con l'istruttoria da svolgersi, non ammetteva la prova orale richiesta da parte ricorrente, ammetteva la prova per interrogatorio richiesta da parte resistente e n. 5 capitoli di prova orale, fissando per l'assunzione delle prove l'udienza del 22 febbraio 2024.
All'udienza del 22 febbraio 2024, espletati gli incombenti istruttori, il Giudice riservava la decisione e, a scioglimento della riserva assunta, con provvedimento del 26 febbraio 2024 ammetteva la consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, ritenendola rilevante per la decisione, nominando C.T.U. la Dr.ssa
[...]
e fissando l'udienza per il giuramento all'11 giugno 2024. Persona_1
All'udienza del 19 dicembre 2024, dato atto della trasmissione della consulenza tecnica definitiva via e- mail ai legali delle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni al 12 giugno 2025, assegnando termine per il deposito di memorie finali sino a 10 giorni prima dell'udienza stessa. Successivamente veniva comunicata l'assegnazione del giudizio allo scrivente giudice.
Nei termini assegnati, le parti depositavano le rispettive memorie finali e note scritte sostitutive dell'udienza del 12 giugno 2025, confermando le conclusioni già rassegnate negli atti introduttivi.
§§§§§§§§§§§
1. Premesse sulla responsabilità ex art. 2051 c.c.
La domanda risarcitoria avanzata dal sig. trova il proprio astratto fondamento giuridico nella Parte_1 disciplina della responsabilità per danni cagionati da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tale responsabilità ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode stesso.
Tuttavia, come precisato dalla giurisprudenza consolidata, l'oggettivazione della responsabilità non comporta alcuna attenuazione dell'onere probatorio gravante sull'attore.
Al contrario, incombe sul danneggiato l'onere di allegare e di provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso: tale onere richiede la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla
3 di 7 cosa e non da altri diversi fattori causali, non essendo sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano genericamente in un medesimo contesto.
Nel caso di specie, l'analisi dell'istruttoria svolta evidenzia come il ricorrente non sia riuscito ad assolvere all'onere probatorio su di lui gravante, per le ragioni che verranno analiticamente illustrate nei punti che seguono.
L'impossibilità di ritenere dimostrato il nesso causale tra il tombino e l'evento dannoso, unitamente alle significative contraddizioni emerse nella ricostruzione fattuale, conducono al rigetto della domanda risarcitoria, in applicazione dei principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità da cose in custodia.
2. Difetto di prova del fatto costitutivo e del nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso.
L'analisi dell'istruttoria svolta evidenzia come il ricorrente non sia riuscito ad assolvere all'onere probatorio fondamentale gravante su di lui, consistente nella dimostrazione del nesso causale tra il tombino e l'evento dannoso.
2.1. Le contraddizioni nelle dichiarazioni del ricorrente
Il primo e più significativo elemento che compromette l'attendibilità della ricostruzione fattuale è rappresentato dalle contraddizioni emerse nelle dichiarazioni rese dal sig. in momenti diversi. Parte_1
Nel caso di specie, emerge un quadro di incongruenze difficilmente conciliabili.
Nel verbale redatto dalla Polizia Stradale di Viareggio in data 8 luglio 2021, il ricorrente aveva dichiarato di essere caduto "in parte" nel tombino, specificando che "passando su uno di questi con il coperchio di ghisa e con base circolare rialzata, rompeva il coperchio che finiva nella vasca e cadeva anch'egli in parte nel tombino".
Successivamente, nell'atto introduttivo del giudizio, ha sostenuto di essere "precipitato" nella vasca per la raccolta di acque reflue.
Infine, nell'interrogatorio formale, ha fornito una versione ulteriormente diversa, dichiarando di essere caduto "totalmente" nel tombino e precisando di essere "rimasto, all'interno del tombino, in posizione verticale, con la testa che sfiorava il suolo superiore".
Peraltro, tale ultima affermazione risulta oggettivamente incompatibile con i dati accertati: considerando l'altezza del ricorrente di 1,70 metri e la posizione della pompa situata a circa un metro/un metro e mezzo dal piano stradale, come confermato dal teste il sig. sarebbe dovuto rimanere con la Tes_1 Parte_1 testa circa 20 centimetri al di sopra del suolo e non "sfiorante" lo stesso.
Tali contraddizioni non riguardano aspetti marginali della vicenda, ma investono il nucleo centrale della dinamica del sinistro, compromettendo l'attendibilità della ricostruzione fattuale.
4 di 7
2.2. L'impossibilità tecnica della dinamica descritta.
L'istruttoria svolta ha inoltre evidenziato l'impossibilità tecnica della dinamica del sinistro come descritta dal ricorrente.
La testimonianza del manutentore dipendente della società incaricata Testimone_2 Parte_3 della manutenzione dell'impianto, ha fornito elementi tecnici decisivi per la valutazione del caso.
Il teste ha chiarito che "il tombino circolare non può cadere perché la cornice interna è più piccola di quella sopra, per cui ne impedisce la caduta" e che "l'unico modo per cui il tombino può cadere dentro è tramite la manomissione della cornice interna".
Particolarmente significativa è la circostanza che il teste ha effettuato delle prove pratiche, "saltando sul tombino per verificarne la stabilità e il tombino resse", dimostrando così l'impossibilità che il semplice calpestamento da parte di una persona potesse determinare il cedimento del coperchio.
2.3. Le risultanze della manutenzione precedente al sinistro
Un ulteriore elemento che compromette la credibilità della ricostruzione del ricorrente è rappresentato dalle risultanze documentali relative alla manutenzione dell'area.
È emerso infatti che in data 7 luglio 2021, ovvero il giorno precedente al presunto sinistro, era stato effettuato dalla società un intervento di manutenzione ordinaria delle vasche, che Parte_3 risultavano in "condizioni discrete" e prive di anomalie.
Il teste ha confermato che "di solito se troviamo qualche anomalia sul posto, in generale, la Tes_1 segnaliamo e viene tutto verbalizzato. Non essendo stato riportato nulla sullo stato dei tombini, vuol dire che era tutto regolare, a posto".
Tale circostanza assume particolare rilievo se confrontata con le dichiarazioni rese dal ricorrente alla
Polizia Stradale, nelle quali aveva affermato di aver visto che i tombini erano "arrugginiti e deteriorati".
La contraddizione tra lo stato di efficienza accertato il giorno precedente e le condizioni di degrado descritte dal ricorrente evidenzia ulteriormente l'inattendibilità della ricostruzione fattuale proposta.
2.4. L'incongruenza delle circostanze fattuali del sinistro
L'analisi delle circostanze fattuali del presunto sinistro rivela ulteriori elementi di incongruenza. Il teste ha chiarito che la vasca ha una profondità di "quattro-cinque metri" e che "chiunque vi cada è Tes_1 difficile che sopravviva anche alla luce del liquame che si trova sul fondo, trattandosi pur sempre di una fossa biologica". Ha inoltre precisato che "circa a un metro/un metro e mezzo dal piano stradale è situata questa pompa di rilancio con i cavi di alimentazione che sono a filo soletta" e che "uno, cadendo all'interno del tombino, si sarebbe inevitabilmente trascinato i cavi dietro".
5 di 7 Tuttavia, il teste ha confermato che "quando abbiamo recuperato il coperchio del tombino (sul fondo del bacino in mezzo ai liquami), questo ripiano era integro, all'interno del tombino" e che "se una persona fosse caduta all'interno del tombino, si sarebbe trascinata la pompa e i cavi". Tale circostanza è incompatibile con la versione del ricorrente, che ha dichiarato di essere riuscito a risalire autonomamente dalla vasca senza causare danni agli impianti presenti.
2.5. La valutazione complessiva delle prove testimoniali
Nel caso di specie, la complessiva valutazione di tutti gli elementi sopra evidenziati - contraddizioni nelle dichiarazioni del ricorrente, impossibilità tecnica della dinamica descritta, perfetto stato di manutenzione accertato il giorno precedente, incongruenze nelle circostanze fisiche del sinistro - impedisce di ritenere dimostrato il nesso causale tra il tombino e l'evento dannoso.
Come precisato dalla giurisprudenza di merito, la consulenza tecnica d'ufficio non è destinata ad esonerare la parte dalla prova dei fatti dalla stessa dedotti, ma ha solo la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche non possedute, non potendo servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio. Nel caso di specie, la relazione del consulente tecnico d'ufficio si è limitata ad attestare la compatibilità tra le lesioni riportate e una generica caduta, senza fornire elementi idonei a dimostrare che tale caduta sia effettivamente avvenuta secondo le modalità descritte dal ricorrente.
In definitiva, la mera documentazione sanitaria attestante le lesioni riportate e l'accertamento peritale della compatibilità delle lesioni con una caduta non sono sufficienti a dimostrare il nesso eziologico tra la specifica condizione della cosa custodita e l'evento di danno, risultando carente la dimostrazione del rapporto causale richiesto dall'art. 2051 c.c.
Per le medesime ragioni sopra esposte, deve escludersi anche una responsabilità della parte resistente ai sensi dell'art. 2043 c.c.
3. Spese processuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, applicando i parametri minimi in considerazione della particolarità della vicenda, delle ragioni della motivazione e del valore della lite.
Parimenti, le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa, devono essere poste definitivamente a carico del ricorrente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di ogni contraria istanza disattesa, CP_1 CP_1
6 di 7 - RIGETTA la domanda del ricorrente;
- CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta, che liquida in Euro 2540,00 per diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
- PONE definitivamente a carico del ricorrente le spese di consulenza tecnica d'ufficio come liquidate in corso di causa.
Sentenza resa ex art. 281 sexies co 3 cpc.
Modena, 17 luglio 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies co 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3983/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. COLAPAOLI Parte_1 C.F._1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA DEI LAURI 1 RIETI presso il difensore avv.
COLAPAOLI FRANCESCO
RICORRENTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUIDOTTI ROLANDINO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CAMPANELLA 15 MODENA presso il difensore avv.
GUIDOTTI ROLANDINO
RESISTENTE/I
OGGETTO: RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI DA COSE IN CUSTODIA EX ART. 2051 C.C. E IN
SUBORDINE EX ART. 2043 C.C. - CADUTA IN TOMBINO PER CEDIMENTO DEL COPERCHIO IN AREA DI
SERVIZIO AUTOSTRADALE - RISARCIMENTO DANNI BIOLOGICI, MORALI E PATRIMONIALI.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 2051 c.c.
o in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c. che il sinistro occorso al sig. è avvenuto per Parte_1 esclusiva responsabilità di per Controparte_1
l'effetto piaccia condannare a risarcire tutti i danni cagionati al ricorrente nella Controparte_1 misura di € 10.500,00 comprensivi del danno biologico e morale, nonché delle spese mediche sostenute pari ad € 752,90, nonché al pagamento della somma di € 7.500,00 per danno patrimoniale provato sia
1 di 7 nell'an sia nel quantum ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, da accertarsi in corso di causa, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge”. Parte resistente:
“nel merito: respingere le domande svolte da parte ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate;
emettere ogni altra declaratoria e statuizione, comunque, previa connessa e dipendente dalle domande ed eccezioni che precedono;
condannare Controparte, in ogni caso, al pagamento di spese di lite e accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 2 agosto 2023 il sig. Parte_1 conveniva in giudizio in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Rolandino Guidotti.
Il ricorrente chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c., che il sinistro occorso al sig. in data 8 luglio 2021 presso l'area Parte_1 di servizio era avvenuto per esclusiva responsabilità di richiedendone CP_2 Controparte_1 la condanna al risarcimento di tutti i danni cagionati al ricorrente nella misura complessiva di €
18.752,90, di cui € 10.500,00 per danno biologico e morale, € 752,90 per spese mediche sostenute e €
7.500,00 per danno patrimoniale da lucro cessante, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese processuali.
Il ricorrente esponeva, in fatto, che in data 8 luglio 2021, alle ore 13:00 circa, quale passeggero del camper condotto dal figlio, si era fermato all'interno dell'area di servizio Est nella zona dedicata CP_2 alla sosta dei camper. Sceso dal veicolo, si era recato nella zona alberata adiacente alla ricerca di un tavolino per consumare un pasto all'ombra quando, in un'area non recintata e priva di segnalazioni di pericolo o divieto, calpestando un tombino, lo stesso aveva ceduto facendolo precipitare in una vasca per la raccolta di acque reflue. A seguito dell'incidente, il ricorrente aveva riportato vistose escoriazioni alle braccia e alle gambe, nonché lesioni più gravi che avevano richiesto intervento al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Alessandria con prognosi di 15 giorni, successivamente prolungata fino al 15 ottobre
2021. Il sinistro aveva inoltre comportato la rinuncia all'incarico di formatore presso la società Pt_2
con conseguente danno patrimoniale quantificato in € 7.500,00.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12 ottobre 2023, si Controparte_1 costituiva in giudizio chiedendo preliminarmente il mutamento del rito per l'asserita complessità dell'istruttoria e, nel merito, il rigetto integrale della domanda attorea per infondatezza in fatto e in diritto.
2 di 7 La convenuta eccepiva che il giorno precedente il sinistro l'area interessata era stata oggetto di ispezione senza rilevare anomalie, che il coperchio del tombino rinvenuto integro all'interno della vasca dopo il sinistro non avrebbe mai potuto rompersi essendo carrabile, né cadere sul fondo essendo la cornice di alloggio di minor diametro. Sosteneva inoltre che il sinistro era, comunque, riconducibile a comportamento imprudente del danneggiato che si era recato in area tecnica non destinata al pubblico.
All'udienza del 26 ottobre 2023, il Giudice Istruttore rigettava la richiesta di mutamento del rito, ritenendo compatibile il rito semplificato con l'istruttoria da svolgersi, non ammetteva la prova orale richiesta da parte ricorrente, ammetteva la prova per interrogatorio richiesta da parte resistente e n. 5 capitoli di prova orale, fissando per l'assunzione delle prove l'udienza del 22 febbraio 2024.
All'udienza del 22 febbraio 2024, espletati gli incombenti istruttori, il Giudice riservava la decisione e, a scioglimento della riserva assunta, con provvedimento del 26 febbraio 2024 ammetteva la consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, ritenendola rilevante per la decisione, nominando C.T.U. la Dr.ssa
[...]
e fissando l'udienza per il giuramento all'11 giugno 2024. Persona_1
All'udienza del 19 dicembre 2024, dato atto della trasmissione della consulenza tecnica definitiva via e- mail ai legali delle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni al 12 giugno 2025, assegnando termine per il deposito di memorie finali sino a 10 giorni prima dell'udienza stessa. Successivamente veniva comunicata l'assegnazione del giudizio allo scrivente giudice.
Nei termini assegnati, le parti depositavano le rispettive memorie finali e note scritte sostitutive dell'udienza del 12 giugno 2025, confermando le conclusioni già rassegnate negli atti introduttivi.
§§§§§§§§§§§
1. Premesse sulla responsabilità ex art. 2051 c.c.
La domanda risarcitoria avanzata dal sig. trova il proprio astratto fondamento giuridico nella Parte_1 disciplina della responsabilità per danni cagionati da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tale responsabilità ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode stesso.
Tuttavia, come precisato dalla giurisprudenza consolidata, l'oggettivazione della responsabilità non comporta alcuna attenuazione dell'onere probatorio gravante sull'attore.
Al contrario, incombe sul danneggiato l'onere di allegare e di provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso: tale onere richiede la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla
3 di 7 cosa e non da altri diversi fattori causali, non essendo sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano genericamente in un medesimo contesto.
Nel caso di specie, l'analisi dell'istruttoria svolta evidenzia come il ricorrente non sia riuscito ad assolvere all'onere probatorio su di lui gravante, per le ragioni che verranno analiticamente illustrate nei punti che seguono.
L'impossibilità di ritenere dimostrato il nesso causale tra il tombino e l'evento dannoso, unitamente alle significative contraddizioni emerse nella ricostruzione fattuale, conducono al rigetto della domanda risarcitoria, in applicazione dei principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità da cose in custodia.
2. Difetto di prova del fatto costitutivo e del nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso.
L'analisi dell'istruttoria svolta evidenzia come il ricorrente non sia riuscito ad assolvere all'onere probatorio fondamentale gravante su di lui, consistente nella dimostrazione del nesso causale tra il tombino e l'evento dannoso.
2.1. Le contraddizioni nelle dichiarazioni del ricorrente
Il primo e più significativo elemento che compromette l'attendibilità della ricostruzione fattuale è rappresentato dalle contraddizioni emerse nelle dichiarazioni rese dal sig. in momenti diversi. Parte_1
Nel caso di specie, emerge un quadro di incongruenze difficilmente conciliabili.
Nel verbale redatto dalla Polizia Stradale di Viareggio in data 8 luglio 2021, il ricorrente aveva dichiarato di essere caduto "in parte" nel tombino, specificando che "passando su uno di questi con il coperchio di ghisa e con base circolare rialzata, rompeva il coperchio che finiva nella vasca e cadeva anch'egli in parte nel tombino".
Successivamente, nell'atto introduttivo del giudizio, ha sostenuto di essere "precipitato" nella vasca per la raccolta di acque reflue.
Infine, nell'interrogatorio formale, ha fornito una versione ulteriormente diversa, dichiarando di essere caduto "totalmente" nel tombino e precisando di essere "rimasto, all'interno del tombino, in posizione verticale, con la testa che sfiorava il suolo superiore".
Peraltro, tale ultima affermazione risulta oggettivamente incompatibile con i dati accertati: considerando l'altezza del ricorrente di 1,70 metri e la posizione della pompa situata a circa un metro/un metro e mezzo dal piano stradale, come confermato dal teste il sig. sarebbe dovuto rimanere con la Tes_1 Parte_1 testa circa 20 centimetri al di sopra del suolo e non "sfiorante" lo stesso.
Tali contraddizioni non riguardano aspetti marginali della vicenda, ma investono il nucleo centrale della dinamica del sinistro, compromettendo l'attendibilità della ricostruzione fattuale.
4 di 7
2.2. L'impossibilità tecnica della dinamica descritta.
L'istruttoria svolta ha inoltre evidenziato l'impossibilità tecnica della dinamica del sinistro come descritta dal ricorrente.
La testimonianza del manutentore dipendente della società incaricata Testimone_2 Parte_3 della manutenzione dell'impianto, ha fornito elementi tecnici decisivi per la valutazione del caso.
Il teste ha chiarito che "il tombino circolare non può cadere perché la cornice interna è più piccola di quella sopra, per cui ne impedisce la caduta" e che "l'unico modo per cui il tombino può cadere dentro è tramite la manomissione della cornice interna".
Particolarmente significativa è la circostanza che il teste ha effettuato delle prove pratiche, "saltando sul tombino per verificarne la stabilità e il tombino resse", dimostrando così l'impossibilità che il semplice calpestamento da parte di una persona potesse determinare il cedimento del coperchio.
2.3. Le risultanze della manutenzione precedente al sinistro
Un ulteriore elemento che compromette la credibilità della ricostruzione del ricorrente è rappresentato dalle risultanze documentali relative alla manutenzione dell'area.
È emerso infatti che in data 7 luglio 2021, ovvero il giorno precedente al presunto sinistro, era stato effettuato dalla società un intervento di manutenzione ordinaria delle vasche, che Parte_3 risultavano in "condizioni discrete" e prive di anomalie.
Il teste ha confermato che "di solito se troviamo qualche anomalia sul posto, in generale, la Tes_1 segnaliamo e viene tutto verbalizzato. Non essendo stato riportato nulla sullo stato dei tombini, vuol dire che era tutto regolare, a posto".
Tale circostanza assume particolare rilievo se confrontata con le dichiarazioni rese dal ricorrente alla
Polizia Stradale, nelle quali aveva affermato di aver visto che i tombini erano "arrugginiti e deteriorati".
La contraddizione tra lo stato di efficienza accertato il giorno precedente e le condizioni di degrado descritte dal ricorrente evidenzia ulteriormente l'inattendibilità della ricostruzione fattuale proposta.
2.4. L'incongruenza delle circostanze fattuali del sinistro
L'analisi delle circostanze fattuali del presunto sinistro rivela ulteriori elementi di incongruenza. Il teste ha chiarito che la vasca ha una profondità di "quattro-cinque metri" e che "chiunque vi cada è Tes_1 difficile che sopravviva anche alla luce del liquame che si trova sul fondo, trattandosi pur sempre di una fossa biologica". Ha inoltre precisato che "circa a un metro/un metro e mezzo dal piano stradale è situata questa pompa di rilancio con i cavi di alimentazione che sono a filo soletta" e che "uno, cadendo all'interno del tombino, si sarebbe inevitabilmente trascinato i cavi dietro".
5 di 7 Tuttavia, il teste ha confermato che "quando abbiamo recuperato il coperchio del tombino (sul fondo del bacino in mezzo ai liquami), questo ripiano era integro, all'interno del tombino" e che "se una persona fosse caduta all'interno del tombino, si sarebbe trascinata la pompa e i cavi". Tale circostanza è incompatibile con la versione del ricorrente, che ha dichiarato di essere riuscito a risalire autonomamente dalla vasca senza causare danni agli impianti presenti.
2.5. La valutazione complessiva delle prove testimoniali
Nel caso di specie, la complessiva valutazione di tutti gli elementi sopra evidenziati - contraddizioni nelle dichiarazioni del ricorrente, impossibilità tecnica della dinamica descritta, perfetto stato di manutenzione accertato il giorno precedente, incongruenze nelle circostanze fisiche del sinistro - impedisce di ritenere dimostrato il nesso causale tra il tombino e l'evento dannoso.
Come precisato dalla giurisprudenza di merito, la consulenza tecnica d'ufficio non è destinata ad esonerare la parte dalla prova dei fatti dalla stessa dedotti, ma ha solo la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche non possedute, non potendo servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio. Nel caso di specie, la relazione del consulente tecnico d'ufficio si è limitata ad attestare la compatibilità tra le lesioni riportate e una generica caduta, senza fornire elementi idonei a dimostrare che tale caduta sia effettivamente avvenuta secondo le modalità descritte dal ricorrente.
In definitiva, la mera documentazione sanitaria attestante le lesioni riportate e l'accertamento peritale della compatibilità delle lesioni con una caduta non sono sufficienti a dimostrare il nesso eziologico tra la specifica condizione della cosa custodita e l'evento di danno, risultando carente la dimostrazione del rapporto causale richiesto dall'art. 2051 c.c.
Per le medesime ragioni sopra esposte, deve escludersi anche una responsabilità della parte resistente ai sensi dell'art. 2043 c.c.
3. Spese processuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, applicando i parametri minimi in considerazione della particolarità della vicenda, delle ragioni della motivazione e del valore della lite.
Parimenti, le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa, devono essere poste definitivamente a carico del ricorrente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di ogni contraria istanza disattesa, CP_1 CP_1
6 di 7 - RIGETTA la domanda del ricorrente;
- CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta, che liquida in Euro 2540,00 per diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
- PONE definitivamente a carico del ricorrente le spese di consulenza tecnica d'ufficio come liquidate in corso di causa.
Sentenza resa ex art. 281 sexies co 3 cpc.
Modena, 17 luglio 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
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