Decreto cautelare 7 giugno 2022
Ordinanza collegiale 15 luglio 2022
Ordinanza cautelare 7 dicembre 2022
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 12/01/2026, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00547/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06306/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6306 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
LA OS, rappresentata e difesa dagli avvocati ND Ciancamerla, Stefano Succi, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ex lege domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
di AN GH, non costituita in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione
1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del Decreto Ministeriale concernente le disposizioni per i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno (D.M. n. 201 del 20 aprile 2020);
- del bando di concorso di cui al Decreto Dipartimentale del Ministero dell’Istruzione – MIUR n. 499 del 21.04.2020 e successive rettifiche (doc. 1);
- del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;
- della prova d'esame, delle istruzioni generali e dei quesiti somministrati, in particolare i quesiti contestati in narrativa;
- ove occorra e per quanto di ragione, dei decreti di rettifica del bando e del contingente posti, e della riapertura termini;
- ove occorra e per quanto di ragione, del decreto di fissazione della prova, dell'elenco ammessi e degli atti di concorso;
- tutti gli atti della Commissione giudicatrice regionale con particolare riferimento al verbale di correzione della prova scritta dei candidati e di revisione e correzione dei compiti;
- degli atti della Commissione ministeriale con cui sono stati predisposti i quesiti e/o approvata la griglia delle risposte ai quesiti di esame;
- in quanto occorra, degli avvisi pubblicati nel sito istituzionale del Ministero;
- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non conosciuto, rispetto a quelli impugnati;
Nonché per l'accertamento
- del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa alla prova orale, anche in via cautelare, conseguente al superamento della preliminare prova scritta ivi contestata e opposta;
2) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da OS LA il 22/11/2022:
- della graduatoria di merito pubblicata in via definitiva a conclusione del concorso D.M. n. 201 del 20 aprile 2020 e Decreto Dipartimentale del Ministero dell’Istruzione – MIUR n. 499 del 21.04.2020, pubblicata il 23.09.2022, con cui veniva definitivamente emanata la lista degli aventi diritto all’inserimento nel ruolo insegnanti per la classe B018 - “laboratori di scienze e tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda” per le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia (doc. 1);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché incognito, che incida sfavorevolmente nella sfera giuridico patrimoniale della ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 la dott.ssa IA RI LI e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Ministero dell’Istruzione e del merito, con il decreto ministeriale n. 201 del 2020 e con il decreto dirigenziale n. 499 del 2020, ha indetto il concorso per l’assunzione di docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, per le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, per la classe di concorso B018 - Laboratori di scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda .
In data 12 aprile 2022, la ricorrente ha partecipato alla prova scritta, basatasi su 50 quesiti a risposta multipla, ed ha conseguito 66 punti su 100.
2. Con il ricorso in esame, l’interessata ha impugnato gli atti del procedimento, contestando la congruità di quattro quiz (16, 17, 22 e 35, corrispondenti ai numeri 35, 30, 6 e 14 della piattaforma Cineca).
Il Ministero si è costituito in giudizio, ha depositato una relazione in data 18 novembre 2022 (in esecuzione dell’ordinanza istruttoria di data 15 luglio 2022), ha segnalato che in sede di autotutela ha attribuito il punteggio riferibile al quiz n. 16, per un totale di 68 punti e, tenuto conto che ciononostante non è stato raggiunto il punteggio minimo, ha chiesto che il ricorso sia respinto.
Con motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato la graduatoria di merito, pubblicata in data 23 settembre 2022.
Con l’ordinanza n. 7501 del 7 dicembre 2022, questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare, formulata in via incidentale.
Con memoria depositata in data 14 marzo 2025, la ricorrente ha insistito nelle proprie conclusioni ed ha chiesto che il ricorso sia accolto.
3. Con i motivi del ricorso, nel richiamare la consolidata giurisprudenza per la quale i quesiti devono essere univoci e devono consentire l’individuazione di una sola risposta corretta, è stato dedotto che:
- quanto al quesito n. 35, la risposta corretta non era solo quella sub a), indicata dall’Amministrazione, ma anche quella sub b);
- quanto al quesito n. 17, la risposta corretta non era solo la c), ma anche la a);
- quanto al quesito n. 22, la risposta corretta non era solo la a), ma anche quella di cui alla lettera c).
4. Così sintetizzate le deduzioni della ricorrente ancora rilevanti, esse risultano infondate e vanno respinte.
5. Per quanto riguarda il quesito n. 35 (il n. 14 della piattaforma Cineca), il testo è il seguente:
Lo sviluppo taglie si realizza:
a) in base alla tabella taglie, dopo aver preparato il cartone prototipo, distribuendo i valori di sviluppo espressi in millimetri nelle lunghezze e larghezze per taglie superiori e inferiori;
b) in base alla tabella taglie, dopo aver preparato il cartone prototipo, distribuendo i valori di sviluppo espressi in centimetri nelle lunghezze e larghezze per taglie superiori e inferiori;
c) in base alla tabella taglie, dopo aver preparato il cartone prototipo, distribuendo i valori di sviluppo espressi in centimetri solo nelle larghezze e in millimetri nelle lunghezze per taglie superiori e inferiori;
d) in base alla tabella taglie, dopo aver preparato il cartone prototipo, distribuendo i valori di sviluppo espressi in centimetri solo nelle lunghezze e in millimetri nelle larghezze per taglie superiori e inferiori.
Osserva il Collegio che risulta condivisibile la tesi difensiva dell’Amministrazione, per la quale solo la risposta a) risulta corretta, e non anche quella b).
Va premesso che, allorquando sono elaborati test a risposta multipla, l’Amministrazione ben può inserire i c.d. elementi distrattori, in base ai quali più di una risposta può risultare plausibile.
Tale possibilità risulta consequenziale alla stessa modalità di selezione dei candidati, ai quali si richiede di manifestare capacità di ragionamento e di sapere escludere le risposte che ad una prima lettura sembrano corrette.
Ciò posto, per quanto riguarda il quesito n. 35, risulta evidente che esso ha inteso accertare la preparazione del candidato sulla questione se l’unità di misura dei valori di sviluppo è indicata in millimetri o centimetri.
Mentre le taglie sono espresse in centimetri, per lo sviluppo taglie l’unità di misura di riferimento è il millimetro, come risulta dai tre testi di riferimento indicati dall’Amministrazione nei suoi scritti difensivi, che non sono stati oggetto di specifica contestazione da parte dell’interessata.
L’Amministrazione, pertanto, ha correttamente ritenuto errata la risposta b), che si è riferita ai centimetri.
6. Va ora esaminata la censura riguardante il quesito 17, così redatto:
Per imbozzimatura si intende:
a) operazione di preparazione alla tessitura che consiste nel trattare l'ordito con soluzioni di sostanze collanti;
b) operazione di preparazione alla tessitura che consiste nel trattare la trama con soluzioni di sostanze collanti;
c) operazione di preparazione alla tessitura che consiste nel trattare sia l'ordito che la trama con soluzioni di sostanze collanti;
d) operazioni di preparazione alla tessitura che consiste nel trattare un filato con soluzioni di sostanze collanti.
7. La ricorrente ha dedotto che la risposta corretta non sarebbe solo quella c), ma anche quella a), da lei indicata.
8. La censura risulta infondata e va respinta.
Nei due testi di riferimento indicati dall’Amministrazione, le cui risultanze non sono state contestate dalla ricorrente col richiamo a testi o fonti dal diverso contenuto, risulta che l’operazione di imbozzimatura riguarda il tessuto, che è composto dal filato e dalla trama.
L’ordito è l’insieme dei fili verticali tesi sul telaio, in modo parallelo, mentre la trama è costituita dai fili orizzontali che si intrecciano con l’ordito.
Poiché il loro incrocio costituisce la base per l’operazione della tessitura, non risulta corretta la soluzione della lettera a), indicata dalla ricorrente, in quanto riferita soltanto all’ordito e non anche alla trama, coinvolta nell’operazione di tessitura.
9. Per quanto riguarda il quesito n. 22, esso è stato così redatto:
L'addetto al controllo e collaudo redige:
a) un documento che indica azioni preventive e correttive finalizzate all'eliminazione di non conformità;
b) un documento che indica le azioni omesse per la correzione di eventuali difformità durante le varie fasi del controllo qualità;
c) un documento che analizza le operazioni utili da eseguire per l'eliminazione di difetti a lavorazione conclusa;
d) un documento che, in base al difetto rilevato, indica alla direzione dell'azienda in quale fase del processo si è verificato l'errore.
10. La ricorrente ha dedotto che la risposta corretta non sarebbe solo quella a), ma anche quella c), da lei indicata.
11. Osserva il Collegio che anche questa censura è infondata e va respinta.
Il quesito ha riguardato l’attività dell’addetto al controllo ed al collaudo, il quale si occupa del sistema qualità nell’ambito del processo produttivo.
Egli non si limita a svolgere l’attività ‘a lavorazione conclusa’, come indicato nella risposta c) scelta dalla ricorrente, ma compie le azioni preventive e correttive, volte all’eliminazione delle mancanze di conformità rispetto allo standard da raggiungere.
L’Amministrazione ha legittimamente considerato non corretta la risposta c), che ha incongruamente riferito l’attività dell’addetto ad una fase soltanto del processo produttivo, delimitata a quella successiva alla lavorazione.
12. Per queste ragioni, il ricorso (previa declaratoria di cessata materia del contendere, quanto al quesito n. 16) va respinto, perché infondato.
13. Vanno conseguentemente respinti anche i motivi aggiunti proposti avverso la graduatoria, poiché questa non risulta affetta da invalidità derivata.
14. Quanto alle spese, la novità della questione ne giustifica la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma (Sezione Terza Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 6306 del 2022, come in epigrafe proposto, così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere, quanto al quesito n. 16);
- per il resto, respinge il ricorso, perché infondato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, via Flaminia n. 189, nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ND TI, Presidente
IA RI LI, Referendario, Estensore
Ciro Daniele Piro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA RI LI | ND TI |
IL SEGRETARIO