Articolo 1 della Legge 18 agosto 1993, n. 340
Articolo 2
Versione
1 settembre 1993
Art. 1. 1. Il presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di scorie tossiche e della loro eliminazione, con annessi, relativo atto finale e risoluzioni, fatta a Basilea il 22 marzo 1989.
Entrata in vigore il 1 settembre 1993