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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/09/2025, n. 3645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3645 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3794/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. , C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f. ), (c.f. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (c.f. ), C.F._5 Parte_6 C.F._6
(c.f. , (c.f. Parte_7 C.F._7 Parte_8
, (c.f. , C.F._8 Parte_9 C.F._9 [...]
(c.f. ), (c.f. Parte_10 C.F._10 Parte_11
), (c.f. ), C.F._11 Parte_12 C.F._12 Parte_13
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._13 Parte_14
) e (c.f. ), tutti C.F._14 Parte_15 C.F._15
rappresentati e difesi dagli avv.ti Giorgio Fontana, Domenico Cimminiello ed Ivana Aiello;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), in persona del presidente e legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, parte rappresentata e difesa dall'avv.to Andrea Patrizi;
- parte resistente –
e
1 (c.f. ), in persona del presidente e legale rappresentante pro-tempore, CP_2 P.IVA_2
parte rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe Bernocchi;
- parte resistente –
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 15 settembre 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 24 marzo 2023 , , Parte_1 Parte_2 [...]
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, ,
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10 [...]
, , e Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15
hanno chiesto che venga condannata al pagamento delle differenze Controparte_1 retributive maturate nel periodo tra l'1 agosto 2019 ed il 30 aprile 2022 e nel periodo tra l'1 giugno ed il 31 ottobre 2022 parametrate sul livello C1 (o, in subordine, al livello C2) del contratto collettivo di settore, nonché, previa costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dall'1 agosto 2019, alla loro reintegra in servizio (ovvero, in subordine rispetto a quest'ultima pretesa, al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
TFR ovvero, in ulteriore subordine, al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa), in ogni caso oltre la regolarizzazione contributiva del rapporto. A sostegno delle superiori pretese i ricorrenti, assunti dalla resistente con incarichi di collaborazione ex art. 12, comma 3, d.l. 4/2019, convertito in L. 26/2019, hanno dedotto che la prestazione svolta nella sostanza avrebbe avuto carattere subordinato (o quanto meno, in subordine, andrebbe ricondotta al tipo della collaborazione etero-organizzata ex art. 2, comma 1,
d.lgs. 81/2015), hanno argomentato circa l'inapplicabilità al caso di specie dell'accordo collettivo sottoscritto da il 22 luglio 2015 (richiamato dall'avviso di CP_1
selezione, ma non anche dai contratti individuali), hanno argomentato circa il diritto alle differenze retributive complessive (comprese indennità sostitutive e TFR) ed alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato per superamento del termine di dodici mesi previsto per i contratti a tempo determinato (non ostandovi l'art. 19 del d.lgs.
175/2016, sia perché i navigator venivano assunti a seguito di concorso pubblico, sia per
2 l'eventuale violazione della direttiva europea n. 1999/70, con la conseguente interpretazione conforme della normativa nazionale o disapplicazione di quest'ultima), hanno dedotto di avere diritto in ogni caso all'indennità prevista dall'art. 28, comma 2,
d.lgs. 81/2015 ovvero al risarcimento del danno da liquidarsi ai sensi dell'art. 32, comma
5, L. 183/2010 (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 18 marzo 2024 Parte_16
(già ha chiesto il rigetto del ricorso, spiegando di aver agito in Controparte_1
ossequio al dettato legislativo, contestando il carattere subordinato delle prestazioni rese, eccependo l'inammissibilità della domanda di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato (ai sensi dell'art. 16, comma 2, d.lgs. 176/2013), eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva (da riconoscersi in capo alla ), invocando Parte_17
l'applicazione dell'Accordo Quadro Nazionale sottoscritto il 22 luglio 2015 e, in via subordinata, contestando l'inquadramento al livello C1 richiesto da controparte (visto che le mansioni svolte andrebbero inquadrate al livello C2) ed i conteggi di parte (per svariati profili, tra cui l'omessa considerazione del rimborso spese erogato in ragione della qualificazione giuridica del contratto), oltre ad eccepire la necessità di conteggiare l'aliunde perceptum (cfr. memoria).
Con la memoria di costituzione depositata il 15 marzo 2024 l' ha chiesto che la CP_2
convenuta venga condannata alla regolarizzazione contributiva dei rapporti previo accertamento dei relativi presupposti fattuali e giuridici, comunque nei limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, vanno svolte le seguenti considerazioni.
Il precedente di questa Sezione.
In un caso sovrapponibile all'odierno, come ben noto alle parti, questo Tribunale si è già pronunciato in senso sfavorevole alle stesse pretese avanzate, con identiche difese, da altri navigator (cfr. Trib. Palermo, sentenza n. 1746/2025 del 10 aprile 2025).
In quel procedimento il Tribunale ha escluso il carattere subordinato dei rapporti ritenendo che i navigator avessero “ricevuto solo direttive generali (…) secondo una legittima prerogativa di ed evidenziando la mancanza di allegazione circa Controparte_1
l'esercizio del potere disciplinare, quale “elemento caratterizzante della eterodirezione”.
3 Secondo il Tribunale, dunque, i rapporti di lavoro dei navigator andrebbero qualificati come parasubordinati (“le condizioni di lavoro, per come descritte nell'atto introduttivo, non sono idonee a travalicare i margini della collaborazione continuativa e personale che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, viene svolta secondo modalità e tempi indicati dal committente, essendo comunque necessario un coordinamento con quest'ultimo per il perseguimento delle finalità da conseguire”), ma l'applicazione della disciplina di cui all'art. 2, comma 1, d.lgs. 81/2015 andrebbe esclusa per due ordini di ragione: in primo luogo, perché la “cornice normativa dei contratti dei navigator” sarebbe speciale rispetto all'art. 2, comma 1, d.lgs. 81/2015 (“se il coordinamento delle prestazioni si è svolto nei limiti prefigurati dal legislatore, consentire l'applicazione della norma generale di cui all'art. 2 comma 1 D.Lgs.
81/3025 ed applicare il trattamento del lavoro subordinato condurrebbe a snaturare la disciplina speciale dettata per i navigator, che deve ritenersi derogare implicitamente a tali previsioni”); in secondo luogo, per la deroga prevista dall'Accordo quadro nazionale stipulato da CP_1
il 22 luglio 2025 e successivamente prorogato sino al 31 dicembre 2022.
Da ultimo, poi, il Tribunale ha escluso l'applicazione al caso dei navigator delle tutele derivanti dal principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, non soltanto perché nella fattispecie la comparazione non riguarderebbe due lavoratori subordinati, ma anche, in via dirimente, perché sarebbero “molteplici le connotazioni distintive del rapporto di lavoro dei Navigator, sia avuto riguardo al momento genetico del rapporto che a quello funzionale, tali da far escludere con un più che adeguato livello di ragionevolezza la prospettata comparabilità delle rispettive condizioni e posizioni lavorative”.
Dato atto (in estrema sintesi) del ragionamento seguito in quel caso da questo Tribunale per addivenire al rigetto delle pretese dei navigator, può procedersi all'esame delle questioni controverse nel presente procedimento.
Il problema della subordinazione.
E' pacifico che i ricorrenti venivano assunti e prestavano servizio in forza di contratti di collaborazione ex art. 12, comma 3, d.l. 4/2019 convertito in L. 26/2019.
Tale disposizione, com'è noto, prevedeva l'adozione di un Piano straordinario triennale di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, nell'ambito del quale, previa stipula di apposite Convenzioni tra e le Controparte_1
4 amministrazioni regionali e provinciali, al fine di dare esecuzione al medesimo Piano veniva autorizzato il conferimento, tramite selezione pubblica, di incarichi di collaborazione.
Orbene, secondo la tesi attorea il rapporto di lavoro in questione, discostandosi dalla sua veste formale, avrebbe assunto fin dall'inizio il carattere della subordinazione.
A sostegno di tale convincimento i ricorrenti hanno evidenziato una pluralità di indici, quali l'inserimento dei navigator nell'organizzazione delle unità territoriali, la corresponsione di una retribuzione fissa e predeterminata, lo svolgimento di attività compiutamente prestabilite, l'utilizzo di strumenti di lavoro aziendali (tablet, cellulari, software, account), l'eterodirezione del lavoro (con specifico riferimento agli orari ed al luogo di lavoro, oltre che al contenuto delle prestazioni ed alle modalità di svolgimento delle medesime), l'adozione di trasferimenti da una sede all'altra, l'assoggettamento al potere di coordinamento dei CPI, la sospensione (non retribuita) dell'attività di lavoro in occasione di maternità e matrimonio, l'obbligo di partecipazione ai corsi di formazione,
l'imposizione di turni durante l'iniziale periodo di formazione e nel successivo periodo di lavoro il controllo sul rispetto dei turni pur “autogestiti”, la sostituzione da parte della società dei lavoratori assenti per l'adesione ad uno sciopero, il monitoraggio dell'attività espletata secondo scadenze stringenti, l'impiego in attività estranee ai contratti di collaborazione (cioè la realizzazione dei Puc e la cd. segmentazione, consistente nella gestione degli appuntamenti con i beneficiari del Reddito di Cittadinanza, nell'esame della documentazione prodotta da quest'ultimi e nell'eventuale segnalazione della loro assenza presso i CPI al fine dell'attivazione della procedura di condizionalità).
La convenuta, da parte sua, ha negato che le prestazioni venissero rese sotto il vincolo della subordinazione, sostenendo che il potere esercitato si sarebbe limitato ad un doveroso coordinamento. In particolare, ha evidenziato che la formazione dei navigator sarebbe stata organizzata senza imposizioni, ferme restando le “inevitabili necessità di coordinamento anche con i CPI”; che la prestazione non veniva retribuita a tempo, bensì a risultato (da qui la necessità di monitoraggio sugli adempimenti demandati); che la necessità di coordinamento derivava direttamente dal quadro normativo di riferimento, oltre che dall'esigenza di uniformità delle prestazioni;
che i navigator sarebbero stati liberi di scegliere quanto organizzare i colloqui in presenza con i percettori del reddito di
5 cittadinanza (o aspiranti tali); che “laddove i navigator avessero avuto necessità nel loro ruolo di affiancamento e assistenza tecnica di inviare comunicazioni formali ai beneficiari di RdC, come ad esempio la convocazione al colloquio presso il CPI, veniva loro suggerito di utilizzare l'email del
CPI di riferimento, al fine di dare una comunicazione chiara e univoca al beneficiario RdC e un riferimento formale che fosse quello del CPI e non di un collaboratore esterno”; che i trasferimenti presso sedi diverse da quelle iniziali non sarebbero avvenuti “d'ufficio”, ma con “la disponibilità dei navigator”; che i lavoratori non avrebbero avuto vincoli nella formazione offerta;
che l'organizzazione dei turni rispondeva all'esigenza di garantire un “dato numero di presenza per ciascun navigator presenti presso il CPI in un determinato giorno”, restando “assolutamente indifferente il nominativo del (singolo) navigator”; che non sarebbe mai stato esercitato alcun potere disciplinare;
che la presenza dei singoli lavoratori in ciascun turno era autogestita dai medesimi, con la conseguenza che l'eventuale
“scambio” di un turno “era bene saperlo, ma non andava autorizzato”; che il monitoraggio effettuato dalla società “era unicamente finalizzato a monitorare le adesioni dei beneficiari del
RdC e non le attività svolte dal singolo navigator” (cfr. più ampiamente la memoria di costituzione).
Alla luce delle contrapposte difese, ad avviso di questo giudice, il concreto svolgimento dei rapporti di lavoro può ritenersi sostanzialmente incontroverso tra le parti, quanto meno nei suoi contorni oggettivi (confermati dalle testimonianze assunte all'udienza del
27 novembre 2024).
E' certo, infatti, che i navigator erano inseriti nell'organizzazione del lavoro dei
[...]
, svolgendo attività connesse e complementari rispetto a quelle degli Parte_18
impiegati dei CPI e, quindi, contribuendo alla realizzazione delle attività e degli obiettivi dei Centri stessi;
percepivano una retribuzione fissa;
utilizzavano strumenti di lavoro aziendali;
eseguivano la prestazione secondo indicazioni non soltanto teoriche, ma anche pratiche particolarmente stringenti;
non avevano un orario di lavoro, ma, a parte il periodo di lockdown, erano tenuti ad assicurare alcuni giorni di presenza presso i CPI e, in queste occasioni, erano (evidentemente e necessariamente) vincolati agli orari di apertura di tali Centri;
nel concreto svolgimento della prestazione si coordinavano con i dipendenti dei CPI, senza, però, risultare assoggettati alle loro direttive (cfr., per tutte, le dichiarazioni
6 rese dal teste;
i turni di lavoro erano autogestiti dai navigator, ma dovevano Tes_1
essere comunicati alla società.
A questo punto non rimane che verificare se i rapporti in esame siano qualificabili come parasubordinati, come ha sostenuto la convenuta, o come subordinati, come sostenuto dai ricorrenti.
E' noto che la distinzione in concreto tra subordinazione e parasubordinazione rientra tra i compiti più difficili dell'interprete del diritto, visto che la continuità del rapporto e la prevalente personalità della prestazione sono elementi presenti in entrambi i tipi contrattuali, mentre la coordinazione (consistente nel protratto inserimento del collaboratore nell'organizzazione aziendale e caratterizzata dall'ingerenza dell'imprenditore nell'attività del prestatore: cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 5698 del 19 aprile 2002) è più utile nella distinzione tra lavoro parasubordinato e lavoro autonomo, laddove anche nella subordinazione (esattamente come nel caso della parasubordinazione) il datore di lavoro esercita una certa ingerenza nella prestazione lavorativa.
Per assolvere al compito cui questo Tribunale è chiamato in questa sede, dunque, occorre necessariamente verificare se i navigator, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, organizzavano autonomamente la propria attività lavorativa, prestando attenzione al fatto, però, che specialmente nei lavori intellettuali il vincolo della subordinazione può atteggiarsi in modo particolarmente attenuato.
Ebbene, secondo questo giudice nel caso di specie il carattere subordinato della prestazione non può ritenersi dimostrato perché il carattere stringente delle direttive impartite, oltre a derivare direttamente dal quadro normativo, appare confinato all'interno del perimetro della coordinazione, evidentemente particolarmente spiccata nel caso in cui, come quello in esame, i collaboratori vengano assunti istituzionalmente per rafforzare l'attività ordinaria di un'organizzazione preesistente.
D'altra parte, prestando attenzione agli indici rivelatori della subordinazione tradizionalmente individuati dalla giurisprudenza, va notato che nel caso dei navigator sussistono certamente quelli comuni alla parasubordinazione (cioè, l'inserzione del lavoratore nell'organizzazione predisposta dal datore di lavoro e la sottoposizione alle direttive, anche particolarmente stringenti, ed al controllo del lavoro, nella prospettiva,
7 però, del legittimo e previsto potere di coordinamento), ma sono insussistenti quelli più incisivi rispetto all'ampiezza dell'autonomia che deve residuare in capo al collaboratore: è certo, infatti, che i navigator non erano vincolati ad un orario di lavoro (fatte salve le esigenze di coordinamento con le strutture cui si rivolgeva il proprio servizio) e ricevevano una retribuzione (fissa) parametrata al raggiungimento degli obiettivi prefissati (indipendentemente, dunque, dal tempo impiegato).
Ai fini dell'accoglimento della tesi attorea, invece, non può essere valorizzata la condotta della società in merito allo sciopero: infatti, s'è stato provato che la convenuta aveva richiesto ai navigator di comunicare eventuali assenze dal lavoro per l'adesione agli scioperi, aveva rimproverato verbalmente coloro che non avevano assolto tale indicazione, aveva sostituito i lavoratori assenti per sciopero e aveva operato delle trattenute per tali assenze (cfr. le testimonianze assunte), va considerato che un lavoratore subordinato non è tenuto ad anticipare al datore di lavoro la propria adesione allo sciopero, il rimprovero verbale conseguente all'omesso avviso da parte del lavoratore scioperante si spiega (senza essere parimenti giustificato) agevolmente con il pregiudizio arrecato all'organizzazione del lavoro presso i CPI (ove i navigator erano pacificamente inseriti), la “sostituzione” dei lavoratori assenti per sciopero (ma evidentemente anche per qualsiasi altra ragione) non è di per sé incompatibile con il potere di coordinamento (oltre a risultare comprensibile per l'accertato inserimento dei navigator dell'organizzazione dei servizi connessi all'attività dei CPI) e l'effettuazione di una trattenuta (evidentemente illegittima) sul compenso in ragione dell'assenza ingiustificata non dimostra l'assoggettamento al vincolo della subordinazione, ma tutt'al più un atteggiamento (di cui questo giudice non dubita) volto a disporre in maniera particolarmente ampia del servizio reso dai navigator.
Le considerazioni che precedono, convergenti con quelle espresse da questo Tribunale in diversa composizione, conducono a qualificare i rapporti in esame come rapporti di collaborazione, sostanzialmente riconducibili al paradigma di cui all'art. 2, comma 1, d.lgs.
82/2015.
Le conseguenze della parasubordinazione ex art. 2, comma 1, d.lgs. 81/2015.
Accertato il carattere parasubordinato ex art. 2, comma 1, d.lgs. 81/2015 dei rapporti di lavoro dei ricorrenti, occorre vagliare la fondatezza delle consequenziali pretese avanzate in giudizio.
8 La disposizione in esame nella versione vigente ratione temporis, certamente applicabile al caso di specie (cfr. l'espresso richiamo contenuto nell'art. 9 dell'Avviso di selezione di cui all'allegato n. 1 della memoria di costituzione), stabiliva che la disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applica anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (cfr. versione vigente tra l'1 gennaio ed il 4 settembre 2019, visto che l'avviso di selezione veniva bandito ed i relativi contratti venivano stipulati in questo periodo). Per quanto qui interessa, però, va immediatamente notato che in base al secondo comma dello stesso articolo la disposizione che precede non si applica, tra l'altro, alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione di particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore.
Ora, i ricorrenti hanno contestato l'applicazione al caso di specie dell'accordo quadro stipulato da nel 2015 perché tale contratto, oltre a non essere espressamente CP_1 richiamato dai contratti individuali, sarebbe risalente nel tempo e, anche per questo, non riferito al peculiare rapporto di lavoro introdotto legislativamente nel 2019.
Le superiori doglianze, tuttavia, non colgono nel segno per le ragioni che si vanno ad esporre.
Innanzitutto, va evidenziato che l'accordo quadro del 2015 veniva espressamente richiamato nell'Avviso pubblico di selezione, che, com'è noto, va qualificato giuridicamente come un'offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., con la conseguenza che gli elementi del contratto ivi contenuto (come il richiamo di un contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro che si propone di costituire) costituiscono parte integrante dell'accordo, a prescindere da una riproposizione del richiamo nel contratto individuale.
Con riferimento al contenuto dell'accordo quadro, invece, va notato che lo stesso si attagli perfettamente al caso dei navigator: esso, infatti, veniva stipulato proprio al fine di assicurare all'odierna convenuta la possibilità di avvalersi di personale non subordinato per il raggiungimento di obiettivi, anche contingenti, affidatigli dal Ministero del Lavoro
9 (cfr. allegato n. 257 del ricorso), tra cui può certamente essere ricondotto il Piano straordinario previsto dall'art. 12, comma 3, d.l. 4/2019 convertito in L. 26/2019.
L'accordo quadro del 2015 (così come la successiva proroga), dunque, va ritenuto senz'altro applicabile al caso di specie, ostando, così, all'applicazione in favore dei navigator della disciplina del rapporto di lavoro subordinato e, quindi, all'accoglimento di tutte le pretese azionate in giudizio.
La clausola 4 dell'accordo quadro sul rapporto a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE.
E' noto che secondo la clausola 4 dell'accordo quadro sul rapporto a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
Secondo i ricorrenti la deroga prevista dall'art. 2, comma 2, d.lgs. 81/2015 andrebbe interpretata in conformità alla superiore normativa europea, per non risultare in contrasto con la medesima.
La tesi attorea non appare pretestuosa, ma, ad avviso di questo Tribunale, va comunque disattesa perché la prestazione resa dai navigator non è comparabile con gli omologhi dipendenti a tempo indeterminato sia perché i primi, a differenza dei secondi, non erano vincolati ad un orario di lavoro (e pedissequamente la retribuzione era prevista e corrisposta in relazione agli obiettivi prefissati), sia perché la coordinazione del committente non coincide – né da un punto di vista fattuale, che legislativo - con la subordinazione.
Le considerazioni che precedono escludono la fondatezza delle pretese attoree.
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
Per le ragioni esposte il ricorso va respinto ed i ricorrenti, soccombenti ex art. 91 c.p.c., vanno condannati al rimborso delle spese giudiziali dell'avversario, che si liquidano come in dispositivo secondo i valori tariffari minimi (di per sé congrui).
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta il ricorso;
10 condanna i ricorrenti , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11 [...]
, e al pagamento in Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15
favore di (già delle spese giudiziali, che Parte_16 Controparte_1
liquida in € 4.618,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 16/09/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3794/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. , C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f. ), (c.f. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (c.f. ), C.F._5 Parte_6 C.F._6
(c.f. , (c.f. Parte_7 C.F._7 Parte_8
, (c.f. , C.F._8 Parte_9 C.F._9 [...]
(c.f. ), (c.f. Parte_10 C.F._10 Parte_11
), (c.f. ), C.F._11 Parte_12 C.F._12 Parte_13
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._13 Parte_14
) e (c.f. ), tutti C.F._14 Parte_15 C.F._15
rappresentati e difesi dagli avv.ti Giorgio Fontana, Domenico Cimminiello ed Ivana Aiello;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), in persona del presidente e legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, parte rappresentata e difesa dall'avv.to Andrea Patrizi;
- parte resistente –
e
1 (c.f. ), in persona del presidente e legale rappresentante pro-tempore, CP_2 P.IVA_2
parte rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe Bernocchi;
- parte resistente –
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 15 settembre 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 24 marzo 2023 , , Parte_1 Parte_2 [...]
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, ,
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10 [...]
, , e Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15
hanno chiesto che venga condannata al pagamento delle differenze Controparte_1 retributive maturate nel periodo tra l'1 agosto 2019 ed il 30 aprile 2022 e nel periodo tra l'1 giugno ed il 31 ottobre 2022 parametrate sul livello C1 (o, in subordine, al livello C2) del contratto collettivo di settore, nonché, previa costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dall'1 agosto 2019, alla loro reintegra in servizio (ovvero, in subordine rispetto a quest'ultima pretesa, al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
TFR ovvero, in ulteriore subordine, al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa), in ogni caso oltre la regolarizzazione contributiva del rapporto. A sostegno delle superiori pretese i ricorrenti, assunti dalla resistente con incarichi di collaborazione ex art. 12, comma 3, d.l. 4/2019, convertito in L. 26/2019, hanno dedotto che la prestazione svolta nella sostanza avrebbe avuto carattere subordinato (o quanto meno, in subordine, andrebbe ricondotta al tipo della collaborazione etero-organizzata ex art. 2, comma 1,
d.lgs. 81/2015), hanno argomentato circa l'inapplicabilità al caso di specie dell'accordo collettivo sottoscritto da il 22 luglio 2015 (richiamato dall'avviso di CP_1
selezione, ma non anche dai contratti individuali), hanno argomentato circa il diritto alle differenze retributive complessive (comprese indennità sostitutive e TFR) ed alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato per superamento del termine di dodici mesi previsto per i contratti a tempo determinato (non ostandovi l'art. 19 del d.lgs.
175/2016, sia perché i navigator venivano assunti a seguito di concorso pubblico, sia per
2 l'eventuale violazione della direttiva europea n. 1999/70, con la conseguente interpretazione conforme della normativa nazionale o disapplicazione di quest'ultima), hanno dedotto di avere diritto in ogni caso all'indennità prevista dall'art. 28, comma 2,
d.lgs. 81/2015 ovvero al risarcimento del danno da liquidarsi ai sensi dell'art. 32, comma
5, L. 183/2010 (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 18 marzo 2024 Parte_16
(già ha chiesto il rigetto del ricorso, spiegando di aver agito in Controparte_1
ossequio al dettato legislativo, contestando il carattere subordinato delle prestazioni rese, eccependo l'inammissibilità della domanda di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato (ai sensi dell'art. 16, comma 2, d.lgs. 176/2013), eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva (da riconoscersi in capo alla ), invocando Parte_17
l'applicazione dell'Accordo Quadro Nazionale sottoscritto il 22 luglio 2015 e, in via subordinata, contestando l'inquadramento al livello C1 richiesto da controparte (visto che le mansioni svolte andrebbero inquadrate al livello C2) ed i conteggi di parte (per svariati profili, tra cui l'omessa considerazione del rimborso spese erogato in ragione della qualificazione giuridica del contratto), oltre ad eccepire la necessità di conteggiare l'aliunde perceptum (cfr. memoria).
Con la memoria di costituzione depositata il 15 marzo 2024 l' ha chiesto che la CP_2
convenuta venga condannata alla regolarizzazione contributiva dei rapporti previo accertamento dei relativi presupposti fattuali e giuridici, comunque nei limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, vanno svolte le seguenti considerazioni.
Il precedente di questa Sezione.
In un caso sovrapponibile all'odierno, come ben noto alle parti, questo Tribunale si è già pronunciato in senso sfavorevole alle stesse pretese avanzate, con identiche difese, da altri navigator (cfr. Trib. Palermo, sentenza n. 1746/2025 del 10 aprile 2025).
In quel procedimento il Tribunale ha escluso il carattere subordinato dei rapporti ritenendo che i navigator avessero “ricevuto solo direttive generali (…) secondo una legittima prerogativa di ed evidenziando la mancanza di allegazione circa Controparte_1
l'esercizio del potere disciplinare, quale “elemento caratterizzante della eterodirezione”.
3 Secondo il Tribunale, dunque, i rapporti di lavoro dei navigator andrebbero qualificati come parasubordinati (“le condizioni di lavoro, per come descritte nell'atto introduttivo, non sono idonee a travalicare i margini della collaborazione continuativa e personale che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, viene svolta secondo modalità e tempi indicati dal committente, essendo comunque necessario un coordinamento con quest'ultimo per il perseguimento delle finalità da conseguire”), ma l'applicazione della disciplina di cui all'art. 2, comma 1, d.lgs. 81/2015 andrebbe esclusa per due ordini di ragione: in primo luogo, perché la “cornice normativa dei contratti dei navigator” sarebbe speciale rispetto all'art. 2, comma 1, d.lgs. 81/2015 (“se il coordinamento delle prestazioni si è svolto nei limiti prefigurati dal legislatore, consentire l'applicazione della norma generale di cui all'art. 2 comma 1 D.Lgs.
81/3025 ed applicare il trattamento del lavoro subordinato condurrebbe a snaturare la disciplina speciale dettata per i navigator, che deve ritenersi derogare implicitamente a tali previsioni”); in secondo luogo, per la deroga prevista dall'Accordo quadro nazionale stipulato da CP_1
il 22 luglio 2025 e successivamente prorogato sino al 31 dicembre 2022.
Da ultimo, poi, il Tribunale ha escluso l'applicazione al caso dei navigator delle tutele derivanti dal principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, non soltanto perché nella fattispecie la comparazione non riguarderebbe due lavoratori subordinati, ma anche, in via dirimente, perché sarebbero “molteplici le connotazioni distintive del rapporto di lavoro dei Navigator, sia avuto riguardo al momento genetico del rapporto che a quello funzionale, tali da far escludere con un più che adeguato livello di ragionevolezza la prospettata comparabilità delle rispettive condizioni e posizioni lavorative”.
Dato atto (in estrema sintesi) del ragionamento seguito in quel caso da questo Tribunale per addivenire al rigetto delle pretese dei navigator, può procedersi all'esame delle questioni controverse nel presente procedimento.
Il problema della subordinazione.
E' pacifico che i ricorrenti venivano assunti e prestavano servizio in forza di contratti di collaborazione ex art. 12, comma 3, d.l. 4/2019 convertito in L. 26/2019.
Tale disposizione, com'è noto, prevedeva l'adozione di un Piano straordinario triennale di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, nell'ambito del quale, previa stipula di apposite Convenzioni tra e le Controparte_1
4 amministrazioni regionali e provinciali, al fine di dare esecuzione al medesimo Piano veniva autorizzato il conferimento, tramite selezione pubblica, di incarichi di collaborazione.
Orbene, secondo la tesi attorea il rapporto di lavoro in questione, discostandosi dalla sua veste formale, avrebbe assunto fin dall'inizio il carattere della subordinazione.
A sostegno di tale convincimento i ricorrenti hanno evidenziato una pluralità di indici, quali l'inserimento dei navigator nell'organizzazione delle unità territoriali, la corresponsione di una retribuzione fissa e predeterminata, lo svolgimento di attività compiutamente prestabilite, l'utilizzo di strumenti di lavoro aziendali (tablet, cellulari, software, account), l'eterodirezione del lavoro (con specifico riferimento agli orari ed al luogo di lavoro, oltre che al contenuto delle prestazioni ed alle modalità di svolgimento delle medesime), l'adozione di trasferimenti da una sede all'altra, l'assoggettamento al potere di coordinamento dei CPI, la sospensione (non retribuita) dell'attività di lavoro in occasione di maternità e matrimonio, l'obbligo di partecipazione ai corsi di formazione,
l'imposizione di turni durante l'iniziale periodo di formazione e nel successivo periodo di lavoro il controllo sul rispetto dei turni pur “autogestiti”, la sostituzione da parte della società dei lavoratori assenti per l'adesione ad uno sciopero, il monitoraggio dell'attività espletata secondo scadenze stringenti, l'impiego in attività estranee ai contratti di collaborazione (cioè la realizzazione dei Puc e la cd. segmentazione, consistente nella gestione degli appuntamenti con i beneficiari del Reddito di Cittadinanza, nell'esame della documentazione prodotta da quest'ultimi e nell'eventuale segnalazione della loro assenza presso i CPI al fine dell'attivazione della procedura di condizionalità).
La convenuta, da parte sua, ha negato che le prestazioni venissero rese sotto il vincolo della subordinazione, sostenendo che il potere esercitato si sarebbe limitato ad un doveroso coordinamento. In particolare, ha evidenziato che la formazione dei navigator sarebbe stata organizzata senza imposizioni, ferme restando le “inevitabili necessità di coordinamento anche con i CPI”; che la prestazione non veniva retribuita a tempo, bensì a risultato (da qui la necessità di monitoraggio sugli adempimenti demandati); che la necessità di coordinamento derivava direttamente dal quadro normativo di riferimento, oltre che dall'esigenza di uniformità delle prestazioni;
che i navigator sarebbero stati liberi di scegliere quanto organizzare i colloqui in presenza con i percettori del reddito di
5 cittadinanza (o aspiranti tali); che “laddove i navigator avessero avuto necessità nel loro ruolo di affiancamento e assistenza tecnica di inviare comunicazioni formali ai beneficiari di RdC, come ad esempio la convocazione al colloquio presso il CPI, veniva loro suggerito di utilizzare l'email del
CPI di riferimento, al fine di dare una comunicazione chiara e univoca al beneficiario RdC e un riferimento formale che fosse quello del CPI e non di un collaboratore esterno”; che i trasferimenti presso sedi diverse da quelle iniziali non sarebbero avvenuti “d'ufficio”, ma con “la disponibilità dei navigator”; che i lavoratori non avrebbero avuto vincoli nella formazione offerta;
che l'organizzazione dei turni rispondeva all'esigenza di garantire un “dato numero di presenza per ciascun navigator presenti presso il CPI in un determinato giorno”, restando “assolutamente indifferente il nominativo del (singolo) navigator”; che non sarebbe mai stato esercitato alcun potere disciplinare;
che la presenza dei singoli lavoratori in ciascun turno era autogestita dai medesimi, con la conseguenza che l'eventuale
“scambio” di un turno “era bene saperlo, ma non andava autorizzato”; che il monitoraggio effettuato dalla società “era unicamente finalizzato a monitorare le adesioni dei beneficiari del
RdC e non le attività svolte dal singolo navigator” (cfr. più ampiamente la memoria di costituzione).
Alla luce delle contrapposte difese, ad avviso di questo giudice, il concreto svolgimento dei rapporti di lavoro può ritenersi sostanzialmente incontroverso tra le parti, quanto meno nei suoi contorni oggettivi (confermati dalle testimonianze assunte all'udienza del
27 novembre 2024).
E' certo, infatti, che i navigator erano inseriti nell'organizzazione del lavoro dei
[...]
, svolgendo attività connesse e complementari rispetto a quelle degli Parte_18
impiegati dei CPI e, quindi, contribuendo alla realizzazione delle attività e degli obiettivi dei Centri stessi;
percepivano una retribuzione fissa;
utilizzavano strumenti di lavoro aziendali;
eseguivano la prestazione secondo indicazioni non soltanto teoriche, ma anche pratiche particolarmente stringenti;
non avevano un orario di lavoro, ma, a parte il periodo di lockdown, erano tenuti ad assicurare alcuni giorni di presenza presso i CPI e, in queste occasioni, erano (evidentemente e necessariamente) vincolati agli orari di apertura di tali Centri;
nel concreto svolgimento della prestazione si coordinavano con i dipendenti dei CPI, senza, però, risultare assoggettati alle loro direttive (cfr., per tutte, le dichiarazioni
6 rese dal teste;
i turni di lavoro erano autogestiti dai navigator, ma dovevano Tes_1
essere comunicati alla società.
A questo punto non rimane che verificare se i rapporti in esame siano qualificabili come parasubordinati, come ha sostenuto la convenuta, o come subordinati, come sostenuto dai ricorrenti.
E' noto che la distinzione in concreto tra subordinazione e parasubordinazione rientra tra i compiti più difficili dell'interprete del diritto, visto che la continuità del rapporto e la prevalente personalità della prestazione sono elementi presenti in entrambi i tipi contrattuali, mentre la coordinazione (consistente nel protratto inserimento del collaboratore nell'organizzazione aziendale e caratterizzata dall'ingerenza dell'imprenditore nell'attività del prestatore: cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 5698 del 19 aprile 2002) è più utile nella distinzione tra lavoro parasubordinato e lavoro autonomo, laddove anche nella subordinazione (esattamente come nel caso della parasubordinazione) il datore di lavoro esercita una certa ingerenza nella prestazione lavorativa.
Per assolvere al compito cui questo Tribunale è chiamato in questa sede, dunque, occorre necessariamente verificare se i navigator, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, organizzavano autonomamente la propria attività lavorativa, prestando attenzione al fatto, però, che specialmente nei lavori intellettuali il vincolo della subordinazione può atteggiarsi in modo particolarmente attenuato.
Ebbene, secondo questo giudice nel caso di specie il carattere subordinato della prestazione non può ritenersi dimostrato perché il carattere stringente delle direttive impartite, oltre a derivare direttamente dal quadro normativo, appare confinato all'interno del perimetro della coordinazione, evidentemente particolarmente spiccata nel caso in cui, come quello in esame, i collaboratori vengano assunti istituzionalmente per rafforzare l'attività ordinaria di un'organizzazione preesistente.
D'altra parte, prestando attenzione agli indici rivelatori della subordinazione tradizionalmente individuati dalla giurisprudenza, va notato che nel caso dei navigator sussistono certamente quelli comuni alla parasubordinazione (cioè, l'inserzione del lavoratore nell'organizzazione predisposta dal datore di lavoro e la sottoposizione alle direttive, anche particolarmente stringenti, ed al controllo del lavoro, nella prospettiva,
7 però, del legittimo e previsto potere di coordinamento), ma sono insussistenti quelli più incisivi rispetto all'ampiezza dell'autonomia che deve residuare in capo al collaboratore: è certo, infatti, che i navigator non erano vincolati ad un orario di lavoro (fatte salve le esigenze di coordinamento con le strutture cui si rivolgeva il proprio servizio) e ricevevano una retribuzione (fissa) parametrata al raggiungimento degli obiettivi prefissati (indipendentemente, dunque, dal tempo impiegato).
Ai fini dell'accoglimento della tesi attorea, invece, non può essere valorizzata la condotta della società in merito allo sciopero: infatti, s'è stato provato che la convenuta aveva richiesto ai navigator di comunicare eventuali assenze dal lavoro per l'adesione agli scioperi, aveva rimproverato verbalmente coloro che non avevano assolto tale indicazione, aveva sostituito i lavoratori assenti per sciopero e aveva operato delle trattenute per tali assenze (cfr. le testimonianze assunte), va considerato che un lavoratore subordinato non è tenuto ad anticipare al datore di lavoro la propria adesione allo sciopero, il rimprovero verbale conseguente all'omesso avviso da parte del lavoratore scioperante si spiega (senza essere parimenti giustificato) agevolmente con il pregiudizio arrecato all'organizzazione del lavoro presso i CPI (ove i navigator erano pacificamente inseriti), la “sostituzione” dei lavoratori assenti per sciopero (ma evidentemente anche per qualsiasi altra ragione) non è di per sé incompatibile con il potere di coordinamento (oltre a risultare comprensibile per l'accertato inserimento dei navigator dell'organizzazione dei servizi connessi all'attività dei CPI) e l'effettuazione di una trattenuta (evidentemente illegittima) sul compenso in ragione dell'assenza ingiustificata non dimostra l'assoggettamento al vincolo della subordinazione, ma tutt'al più un atteggiamento (di cui questo giudice non dubita) volto a disporre in maniera particolarmente ampia del servizio reso dai navigator.
Le considerazioni che precedono, convergenti con quelle espresse da questo Tribunale in diversa composizione, conducono a qualificare i rapporti in esame come rapporti di collaborazione, sostanzialmente riconducibili al paradigma di cui all'art. 2, comma 1, d.lgs.
82/2015.
Le conseguenze della parasubordinazione ex art. 2, comma 1, d.lgs. 81/2015.
Accertato il carattere parasubordinato ex art. 2, comma 1, d.lgs. 81/2015 dei rapporti di lavoro dei ricorrenti, occorre vagliare la fondatezza delle consequenziali pretese avanzate in giudizio.
8 La disposizione in esame nella versione vigente ratione temporis, certamente applicabile al caso di specie (cfr. l'espresso richiamo contenuto nell'art. 9 dell'Avviso di selezione di cui all'allegato n. 1 della memoria di costituzione), stabiliva che la disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applica anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (cfr. versione vigente tra l'1 gennaio ed il 4 settembre 2019, visto che l'avviso di selezione veniva bandito ed i relativi contratti venivano stipulati in questo periodo). Per quanto qui interessa, però, va immediatamente notato che in base al secondo comma dello stesso articolo la disposizione che precede non si applica, tra l'altro, alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione di particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore.
Ora, i ricorrenti hanno contestato l'applicazione al caso di specie dell'accordo quadro stipulato da nel 2015 perché tale contratto, oltre a non essere espressamente CP_1 richiamato dai contratti individuali, sarebbe risalente nel tempo e, anche per questo, non riferito al peculiare rapporto di lavoro introdotto legislativamente nel 2019.
Le superiori doglianze, tuttavia, non colgono nel segno per le ragioni che si vanno ad esporre.
Innanzitutto, va evidenziato che l'accordo quadro del 2015 veniva espressamente richiamato nell'Avviso pubblico di selezione, che, com'è noto, va qualificato giuridicamente come un'offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., con la conseguenza che gli elementi del contratto ivi contenuto (come il richiamo di un contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro che si propone di costituire) costituiscono parte integrante dell'accordo, a prescindere da una riproposizione del richiamo nel contratto individuale.
Con riferimento al contenuto dell'accordo quadro, invece, va notato che lo stesso si attagli perfettamente al caso dei navigator: esso, infatti, veniva stipulato proprio al fine di assicurare all'odierna convenuta la possibilità di avvalersi di personale non subordinato per il raggiungimento di obiettivi, anche contingenti, affidatigli dal Ministero del Lavoro
9 (cfr. allegato n. 257 del ricorso), tra cui può certamente essere ricondotto il Piano straordinario previsto dall'art. 12, comma 3, d.l. 4/2019 convertito in L. 26/2019.
L'accordo quadro del 2015 (così come la successiva proroga), dunque, va ritenuto senz'altro applicabile al caso di specie, ostando, così, all'applicazione in favore dei navigator della disciplina del rapporto di lavoro subordinato e, quindi, all'accoglimento di tutte le pretese azionate in giudizio.
La clausola 4 dell'accordo quadro sul rapporto a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE.
E' noto che secondo la clausola 4 dell'accordo quadro sul rapporto a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
Secondo i ricorrenti la deroga prevista dall'art. 2, comma 2, d.lgs. 81/2015 andrebbe interpretata in conformità alla superiore normativa europea, per non risultare in contrasto con la medesima.
La tesi attorea non appare pretestuosa, ma, ad avviso di questo Tribunale, va comunque disattesa perché la prestazione resa dai navigator non è comparabile con gli omologhi dipendenti a tempo indeterminato sia perché i primi, a differenza dei secondi, non erano vincolati ad un orario di lavoro (e pedissequamente la retribuzione era prevista e corrisposta in relazione agli obiettivi prefissati), sia perché la coordinazione del committente non coincide – né da un punto di vista fattuale, che legislativo - con la subordinazione.
Le considerazioni che precedono escludono la fondatezza delle pretese attoree.
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
Per le ragioni esposte il ricorso va respinto ed i ricorrenti, soccombenti ex art. 91 c.p.c., vanno condannati al rimborso delle spese giudiziali dell'avversario, che si liquidano come in dispositivo secondo i valori tariffari minimi (di per sé congrui).
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta il ricorso;
10 condanna i ricorrenti , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11 [...]
, e al pagamento in Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15
favore di (già delle spese giudiziali, che Parte_16 Controparte_1
liquida in € 4.618,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 16/09/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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