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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 18/07/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Rgac n. 899/2022
TRA
(C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
dell'av o in Cerveteri via Ceretana n. 41, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
IN VIA A. Controparte_1 ettivamente P.IVA_1 domiciliato presso lo studio dell'avv. Pier Francesco Loretucci, sito in Civitavecchia via Buonarroti n. 128, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTO
E
(C.F. e P.I. ), elettivamente Controparte_2 P.IVA_2 vv. Frances in Roma via C. Colombo n. 440, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
TERZA CHIAMATA
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio il Controparte_1
IN VIA A. VOL
[...] sera del 27.08.2019, alle ore 18.00 circa, in , si trovava a Controparte_1 percorrere a piedi il cortile interno (parte c Controparte_1
(sito alla via Enrico Fermi 18/Via A. Volta 23), al fi
[...] tti dell'immondizia ove gettare il pattume in ottemperanza alle disposizioni comunali sulla raccolta differenziata;
-che, mentre stava per raggiungere gli appositi contenitori del pattume, il suo piede sinistro era andato ad incastrarsi in una larga e profonda crepa presente sul piazzale e dovuta al sollevamento della pavimentazione ad opera di radici di pini;
-che in ragione di ciò era caduta rovinosamente a terra riportando delle gravi lesioni personali, tra cui ferite alla fronte lato destro, occhio lato destro e al ginocchio sinistro;
-che la crepa in questione non era stata assolutamente segnalata, costituendo per la propria conformazione una vera e propria insidia;
-che nell'immediato l'attrice, dolorante, veniva soccorsa CP_3 che in quel momento stava uscendo dalla palazzina D, che l'aveva
[...] gnata presso l'abitazione al fine di medicare le ferite lacerocontuse riportate aiutata dal figlio -che l'entità delle lesioni aveva Persona_1 costretto però la ridetta a 9.08.2019 presso lo studio del proprio medico di famiglia, il quale aveva effettuato le opportune medicazioni delle ferite lacero-contuse e aveva prescritto terapia locale antibiotica;
-che successivamente, stante il peggiorare della situazione e la mancata risposta alle cure prescritte, l'attrice si era recata a nr. 6 medicazioni chirurgiche presso l'ospedale San Paolo di Civitavecchia. Deduceva, quindi, che le lesioni riportate erano state rilevanti ed il convenuto era responsabile quale custode ai sensi dell'art. 2051 CP_1
Sulla scorta delle precedenti considerazioni concludeva nel seguente modo:
“a) in via principale, per le causali di cui in narrativa, accertare e di1chiarare l'esclusiva responsabilità del in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, er cui è causa, con ogni conseguente provvedimento e/o statuizione;
per l'effetto, per le causali di cui in narrativa, condannare il , in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, al ella Signora della complessiva somma di euro 12.860,92 Parte_1 santa/92) a titolo di risarcimento del danno occorso in data 27.08.2019, ovvero nel diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, e comunque, con sottoposizione della somma riconosciuta a titolo di risarcimento ad interessi e rivalutazione dall'evento al saldo”.
2.Si costituiva in giudizio il IN SANTA Controparte_1
MARINELLA IN VIA A. VOL cependo la mancata prova del fatto e, in ogni caso, la ricorrenza del caso fortuito. Concludeva per il rigetto della domanda e chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in manleva della propria compagnia assicurativa
[...]
per l'ipotesi di condanna. Controparte_2
3.Si costituiva in giudizio nel merito Controparte_2 contestando la domanda tant le chiedeva il rigetto.
4.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo di escussione testimoniale e, all'esito, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione.
5.La domanda di risarcimento del danno è stata svolta ai sensi dell'art. 2051 c.c., tenuto conto della oggettiva qualifica di custode del piazzale comune del convenuto. La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, si è anche osservato, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, che la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma
1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. civ. Sez. III Ord., 01/02/2018, n. 2480; Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152). Tale principio di diritto - più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 6-3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27724; Cass. Sez. 3, ord. 26 luglio 2019, n. 20312; Cass. Sez. 3, ord. 2 dicembre 2021, n. 38089; Cass. Sez. 3, ord. 1 dicembre 2022, n. 35429; Cass. Sez. 3, ord. 20 luglio 2023, n. 21675, Rv. 668745-01), anche a Sezioni Unite (Cass. Sez. Un., 30 giugno 2022, n. 20943,)
- è stato riaffermato con ulteriori precisazioni. Si è, pertanto, statuito (Cass. Sez. 3, sent. n. 11152 del 2023, cit.) che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., proprio perché ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 cod. civ. (bastando, appunto, la sola colpa del leso, senza che la condotta del danneggiato debba presentare ulteriori connotazioni: Cass. Sez. 3, ord. n. 21675 del 2023, cit.; Cass. Sez. 3, sent. 24 gennaio 2024, n. 2376, Rv. 670396- 01; Cass. Sez. 3, ord. 27 luglio 2024, n. 21065), nonché, indefettibilmente, la seconda, dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole. Deve, dunque, ribadirsi - a dispetto di quanto la Suprema Corte ha talvolta affermato con orientamento ormai superato, cfr Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 12/10/2022) 19-12-2022, n. 37059, Cass. n. 25837/2017, Cass. n. 26524/2020, Cass. n. 4035/2021 Cass. civ., Sez. III, Ord., 17/02/2023, n. 5116, Cass. Sez. 3, sent. 19 marzo 2023, n. 4051- che, "in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile" (da ultimo, tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. n. 2376 del 2024, cit.; Cass. Sez. 3, ord. 25 luglio 2024, n. 4051 Cass. Sez. 3, sent. 30 ottobre 2024, n. 28057; Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 05/11/2024) 31/03/2025, n. 8450). Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza. Mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Pertanto, ferma restando la natura oggettiva della responsabilità speciale prevista dall'art. 2051 c.c. nella motivata valutazione del giudice di merito, la condotta del danneggiato può assumere:
-rilievo causale meramente concorrente;
tanto accade ogniqualvolta il "fatto colposo" del danneggiato concorre "a cagionare il danno"; nel qual caso vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato ed una percentuale di danno ascrivibile al fatto della cosa (e, quindi, imputabile al custode della stessa); precisamente, il risarcimento, dovuto al danneggiato, è ridotto "secondo la gravità della colpa (di quest'ultimo, ndr) e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate";
- efficienza causale esclusiva;
tanto accade ogniqualvolta il "fatto colposo" del danneggiato, per il grado della colpa e per il rilievo delle conseguenze, interrompe il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e si pone come unica causa di quest'ultimo; nel qual caso tutto il danno ricadrà sul danneggiato e non vi sarà alcuna percentuale di danno imputabile al custode (cfr Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 22/01/2025) 27/01/2025, n. 1904). Vale anche osservare che la condotta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del custode, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca (così Sez. 3 -, Ordinanza n. 21675 del 20/07/2023; Cass. Civ. n. 24/01/2024, n. 2376; Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 07/02/2024) 27/03/2024, n. 8346).
6.Sulla scorta delle considerazioni che precedono, va osservato, che, quindi, era onere della parte attrice dimostrare il nesso causale tra la caduta e l'alterazione del piazzale condominiale esterno. Sotto tale profilo, tuttavia, non vi è stata adeguata prova dalla parte attrice. Dalla documentazione versata in atti non vi è alcun elemento oggettivo a supporto della dinamica dell'incidente e della caduta riferita dall'attrice. Non è stato richiesto l'intervento dei soccorsi del 118. Non vi è alcun riscontro fotografico dell'alterazione che nello specifico avrebbe causato la caduta della anziana donna. La testimonianza resa dal figlio dell'attrice, quindi avente uno stretto legame familiare con l'attrice, è di scarsa attendibilità. Inoltre, la circostanza che abbia assistito alla dinamica della caduta non risulta credibile, in quanto avversata dalle dichiarazioni rese da sottoscritte nel Parte_1 verbale di sopralluogo del perito ass a l'assenza di testimoni-, nonché dalle dichiarazioni della stessa attrice rese in sede di interrogatorio formale dove riferisce che il figlio è intervenuto, subito dopo la caduta, per prestare i primi soccorsi. Del pari, non risulta credibile il teste della cui presenza sui CP_3 luoghi di causa non viene fatta menzi tti stragiudiziali, né nel corso dell'interrogatorio formale, né, infine, nella testimonianza di Per_1
[...] aso, le dichiarazioni di sono di scarsa rilevanza CP_3 probatoria in quanto non ha nul oncreto sulla causa della caduta, in particolare raccontando “Ricordo che un giorno, in cui ero andato a casa del figlio della signora ho visto la signora cadere Parte_1 Parte_1 all'interno del cortile condom rdo di avere visto la Parte_1 cadere perché le è ceduta la gamba. Io in quel momento ero uscito a portone del palazzo e ho visto cadere la signora come se le fosse ceduta la gamba. Non so se ci fosse qualcosa per terra. E' stata un'immagine molto veloce non so essere più preciso sulla dinamica. E' caduta dove si trova il piazzale interno del parcheggio del condominio. La signora stava andando a prendere la macchina. Preciso che quando la signora è caduta ho chiamato il figlio per soccorrere la signora a terra. Per primo ho soccorso la signora io e ricordo che aveva una lesione in testa. Poi dopo di me è arrivato il figlio della signora il quale ha portato la madre a casa. Non ricordo se la signora avesse con sé qualcosa in mano. Quando ho visto la signora cadere era a distanza da me di circa 15 metri circa. La caduta è avvenuta il pomeriggio, infatti io e il figlio di
tornavamo dal lavoro. In quel periodo ho varie volte accompagnato il Parte_1
a casa dopo il lavoro in quanto lui aveva problemi con la sua Parte_1 macchi o che la signora e il figlio abitano nella stessa Parte_1 palazzina, in appartamenti diversi, uno sopra l'altro. C'erano degli alberi nel cortile condominiale. Non ricordo se ci fossero però alberi in prossimità della zona dove è caduta la signora ”. Parte_1
Il cedimento della gamba al teste è ben ricollegabile ad una autonoma perdita di equilibrio, dovuta ai pesi trasportati oppure all'età, tanto che risulta in atti che appena due mesi prima la donna aveva subito una similare caduta non imputata alla cosa condominiale.
7.In conclusione, non essendovi prova delle modalità della caduta e del nesso causale con l'alterazione della superficie non vi è prova del CP_4 nesso causale con la cosa in custodia del . CP_1
Le medesime motivazioni rendono info la domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c.. Conseguentemente rimane assorbita la domanda di manleva.
8.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM attualmente vigente tenuto conto dell'attività in concreto svolta oltre che dell'assenza di complessità della questione trattata (parametri minimi). Le spese di giudizio sostenute da , quale terza Controparte_2 chiamata, devono essere poste i agione della causalità della chiamata. Infatti, va richiamato il principio della Suprema Corte secondo cui “Attesa la lata accezione con cui il termine "soccombenza" è assunto nell'art. 91 cod. proc. civ., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” (Cass. civ. Sez. I Ord., 04/10/2022, n. 28717). La domanda di manleva promossa dal non può annoverarsi CP_1 come pretesa del tutto arbitraria né manifestamente infondata, con la conseguente mancata concretizzazione di un esercizio abusivo del diritto di difesa, unica circostanza idonea a legittimare il rimborso delle spese in capo al chiamante (Cass. n. 31889 del 06/12/2019), altrimenti come nella specie gravando in capo all'attrice che ha dato luogo con la proposizione della domanda alla chiamata in giudizio.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-RIGETTA la domanda attorea;
-CONDANNA al pagamento in favore del Parte_1
IN VIA A. VOLTA Controparte_1 Controparte_1 le s sente giudizio da liquidarsi nell'importo di euro 3.249,70 di cui euro 249,70 per spese vive ed euro 3.000,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge;
-CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 [...] te del presente giudizio d Controparte_2
2.600,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Civitavecchia 18.07.2025
Il giudice
Daniele Sodani