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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 09/04/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 1150/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento deciso all'udienza del 9.4.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. TRESCA Matteo, Via Firenze 291 - Pescara
CONTRO
CP_1 avv.ti DEL SORDO Roberta e GRAPPONE Cristina,
c/o , Via R.Paolucci 35 - Pescara CP_1
E NEI CONFRONTI
Controparte_2
(contumace)
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1
Con ricorso ex art.442 c.p.c. depositato in data 1.7.2024 Parte_1 residente in Città Sant'Angelo (Pe) alla Strada Giardi giudizio l' contestando la legittimità del provvedimento in data 16.3.2024 CP_1 recante la revoca del beneficio del reddito di cittadinanza (per difetto del requisito della residenza in Italia negli ultimi due anni in modo continuativo), che era stato richiesto con domanda prot. n. , e la diffida alla Controparte_3 restituzione del conseguente indebito, quantificato dall' in €4.547,00 CP_1
(con riferimento agli importi a tale titolo ricevuti nel periodo da luglio 2019 a dicembre 2020).
La ricorrente deduceva di possedere tutti i requisiti previsti dalla Lgge per avere diritto a detta prestazione, ed in particolare anche quello contestato dall' , CP_1 richiamando all'uopo la documentazione già prodotta in sede di istanza di riesame amministrativo, ovvero le copie “(…) del permesso di soggiorno e degli ulteriori documenti d'identità (passaporto, carta d'identità cartacea, tesserino sanitario, codice fiscale) (all.4), nonché del contratto di comodato d'uso, dal 20.08.2018 al 20.08.2019, stipulato con le Sig.re e Persona_1
per un'unità immobiliare sita in Città Sant da Controparte_4
Giardino n. 63 (all.5) e l'estratto conto previdenziale ove risulta che nel periodo di asserita irreperibilità l'istante ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della Sig.ra ed altri in qualità di collaboratore Parte_2 familiare (all.6); 6) nello s enzia di risiedere continuativamente in Italia, essendo il semplice allontanamento, per brevi periodi, dalla propria residenza del tutto compatibile con la prestazione richiesta;
7) la permanenza in Italia nel suindicato periodo è documentata altresì dall'estratto del conto corrente intestato alla medesima ricorrente presso la Banca Caripe - Banca Popolare di Bari (all.7)”.
L' si costituiva in giudizio resistendo alla domanda, deducendo di non (poter) CP_1 operare direttamente le verifiche della residenza al fine di accertare il diritto al reddito di cittadinanza, ma di doversi attenere ai dati risultanti dalla Piattaforma per la Gestione dei Patti per l'inclusione sociale (GEpi), e che il reddito di cittadinanza nella fattispecie era stato revocato poiché dalla suddetta piattaforma era emersa la cancellazione della ricorrente per irreperibilità dal 13.9.2018 e la reiscrizione da irreperibilita' solo dal 1.4.2019.
Domandava pertanto chiamarsi in giudizio il , Controparte_2 che aveva provveduto a tale cancellazione anagrafica, al fine di manlevare l' dalle spese del giudizio, in caso di eventuale soccombenza che fosse CP_5 determinata esclusivamente da una illegittima cancellazione della ricorrente dai registri anagrafici, in quanto operata dal suddetto Comune.
Autorizzata la chiamata di terzo, il non si Controparte_2 costituiva rimanendo contumace.
Quindi, istruita documentalmente, la controversia, all'esito della discussione
2 mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
Devono preliminarmente richiamarsi i requisiti di residenza previsti dall'art.2 (Beneficiari) del D.L. 4/2019 conv. in L.26/2019 (recante Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), nella parte in dispone che “
1. Il Rdc e' riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare , come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b) , del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo”.
Nella fattispecie all'esame non può ritenersi comprovato il requisito della residenza in Italia continuativo per gli “gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio”, in quanto, a fronte delle risultanze anagrafiche, ed in particolare della cancellazione dai registri anagrafici, disposta dal Controparte_2
, per il periodo dal 13.9.2018 al 31.3.2019, la residenza in detto
[...] lasso temporale non può ritenersi provata, da parte ricorrente:
• dall'estratto conto previdenziale, che attesta, invece, che la ricorrente aveva lavorato come Collaboratore familiare fino al 2.6.2018, mentre per il periodo dall'8.6.2018 al 26.7.2018 ha percepito l'indennità NASpi (circostanza dunque neutra al fine di provare la residenza continuativa) mentre il successivo rapporto di lavoro, sempre come Collaboratore familiare, è iniziato solo in data 3.3.2019;
• neppure può essere sufficiente il contratto di comodato gratuito dal 20.8.2018 al 20.8.2019 di 2 magazzini (categoria catastale C2) ed un appartamento (categoria catastale A3) composto di 9,5 vani, in Città Sant'Angelo (Pe) alla Strada Giardino n.63, ossia l'indirizzo presso il quale la ricorrente risulta re-iscritta -ma con decorrenza 1.4.2019- all'anagrafe del Comune di , in difetto, tuttavia, di Controparte_2 registrazione all'Agenzia delle Entrate del contratto di comodato (consistente in una semplice scrittura privata), nonché, comunque, in difetto di alcun elemento di prova della residenza in detto immobile fin dal 20.8.2018 (p.es. con idonea produzione del pagamento delle utenze ad opera della ricorrente, obbligazione che pure risulta dalla stessa assunta al punto 7 del contratto di comodato);
3 • altra documentazione prodotta egualmente non pare decisiva per fare ritenere il mantenimento della residenza nel Comune di cui trattasi, anzi dal prodotto estratto del conto corrente relativo al periodo dal 1.9.2018 al 30.6.2019 emergono elementi che fanno presumere una non breve assenza della ricorrente, considerato che il primo movimento bancario compiuto (dopo una serie di addebiti automatici fatti dalla Banca) è solo del 13.3.2019 (“versamento di contanti”), compatibile dunque con l'inizio di attività lavorativa solo da marzo 2019 (come risultante dal sopra menzionato estratto conto previdenziale) e con l'assenza iniziata verosimilmente anche prima della data 13.9.2018 di cancellazione dai registri anagrafici ad opera del
[...]
. Controparte_2
In conclusione, nella fattispecie all'esame non sussistono elementi per potersi ritenere superate le risultanze anagrafiche che, nel presente caso, devono esplicare tutto il proprio valore pur presuntivo (ma salvo prova contraria, nel caso concreto da ritenersi non adeguatamente fornita) che la S.C., con orientamento consolidato, riconosce:
• “In tema di notificazioni, ai fini della corretta determinazione del luogo di residenza o di dimora del destinatario assume rilevanza esclusiva il luogo ove questi dimori di fatto in via abituale, con la conseguenza che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza, e possono essere superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, e quindi anche mediante presunzioni, come quelle desunte dall'indicazione di dimora abituale quale emerge dall'esecuzione del contratto intercorso tra le parti. Il relativo apprezzamento costituisce valutazione demandata al giudice di merito e sottratta al controllo di legittimità, ove adeguatamente motivata” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611187
- 01; conformi, Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19387 del 03/08/2017, Rv. 645385 - 01; Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11550 del 14/05/2013, Rv. 626244 - 01).
Deve infatti richiamarsi la nozione giuridica di residenza, che presuppone che l'abitazione in un determinato luogo sia effettiva, che il soggetto vi torni abitualmente ed in modo sistematico, una volta assolti i propri impegni lavorativi, mantenendo ivi (e non altrove) il centro delle proprie relazioni, familiari ovvero sociali:
• “La nozione di residenza di una persona, ai sensi dell'art. 43 c.c., è determinata dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per la permanenza in tale luogo per un periodo prolungato apprezzabile, anche se non necessariamente prevalente sotto un profilo quantitativo e dall'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, familiari, affettive. Tale stabile permanenza sussiste anche quando una persona lavori o svolga altra attività fuori del Comune di residenza, purché torni presso la propria abitazione abitualmente, in modo sistematico, una volta assolti i propri impegni e sempre che mantenga ivi il centro delle proprie relazioni familiari e sociali” (Cass. civ. Sez. I Ord., 15/02/2021, n. 3841);
• “La residenza di una persona, secondo la previsione dell'art. 43 cod. civ., è determinata dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per l'elemento oggettivo della permanenza e per l'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato l'insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo per qualificare stabile ed abituale la
4 permanenza nella dimora, desunti dal giudice di merito dalla mancanza di somministrazione dell'energia elettrica e dalla ripetuta assenza del ricorrente in occasione degli accessi dei vigili urbani)” (Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 25726 del 01/12/2011, Rv. 620499 - 01).
*** Il ricorso va pertanto rigettato.
Non essendovi elementi per sostenere che si tratti di una domanda manifestamente infondata e temeraria, né proposta con mala fede o colpa grave, la parte attrice non può essere onerata delle spese del giudizio, malgrado la soccombenza (cfr. Corte Cost. n. 134/1994 ed art. 152 disp. att. c.p.c., considerato il reddito risultante in atti.
Nulla sulle spese nei confronti del , vista la Controparte_2 contumacia di detta Amministrazione.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara non dovuto, ex art.152 disp. att. c.p.c., il rimborso all' delle spese CP_1 della procedura.
Così deciso in Pescara in data 9.4.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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