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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 03/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
R. G. 20025/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice onorario dott. Francesco Montera, nel procedimento iscritto al n. 20025/2014, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'avv. Alberto
Claudia nell'interesse di sulla scorta del Parte_1
decreto di regolamentazione dell'udienza adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 24/10/2024 (fissata per discussione, come da provvedimento in pari data), pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da
, (c. f.: Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato dagli Avv.ti Claudia Alberto e Angela Pino, unitamente e disgiuntamente per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Barcellona P. G. via Kennedy n.
133, attore contro
(c.f.. ), elettivamente CP_1 CodiceFiscale_2
domiciliata in Lipari via G. marconi n. 6 presso lo studio dell'avv. Rosario Venuto che la rappresenta e difende per procura in atti, convenuta, avente ad oggetto: Divisione di beni caduti in successione.
Pag. 1 a 13 R. G. 20025/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore rappresentava che i propri genitori avessero acquistato – tra l'altro, ruderi di un vano terrano sito in via F. Filzi, frazione
Canneto , giusto atto pubblico in notar . Persona_1
Deceduto , tale bene era trasferito per Persona_2
successione legittima alla moglie, già proprietaria del 50%, nella misura di 1/3 e la restante parte ai due figli e CP_
determinandosi così che la proprietà di detto bene Pt_1
fosse attribuita per ¾ dell'intero indiviso alla IG. ra Parte_2
ed il restante quarto, sempre indiviso, ai germani e
[...] CP_
Pt_1
Successivamente nel 1974, la IG. ra , previa Parte_2
autorizzazione, ristrutturava il vano terrano acquistato a suo tempo con il marito;
poi, in data 21.09.1974, si CP_1
sposava con . Accadeva così che la predetta Controparte_2
concedesse alla figlia di poter abitare i due vani Pt_2 CP_
dalla stessa precedentemente ristrutturati.
Quindi, per necessità di una residenza migliore e più comoda decideva di realizzare una sopraelevazione che, previo rilascio di C.E. n. 50, era prontamente eseguita.
Ne è conseguita una diversa conformazione dell'originario fabbricato un tempo costituito da soli due piccoli vani terrani
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mentre poi è costituito da 4 vani più accessori.
Deceduta anche la IG.ra , era pubblicato il Parte_2
testamento olografo della suddetta con cui disponeva di lasciare alla figlia la sua metà di proprietà esclusiva sulla CP_
casa di Via F. Filzi. La abitazione di Via A. Manzoni era invece attribuita nella misura del 50% ciascuno, ai due eredi legittimi.
Chiedeva quindi “1) accertare e dichiarare il diritto dell'attore allo scioglimento della comunione ereditaria derivante dalla morte della madre;
2) accertare dichiarare la Parte_2
responsabilità della IG.ra , per la mancata CP_1
predisposizione bonaria di un progetto di divisione dei beni ereditari;
3) disporre lo scioglimento della comunione dei beni ereditari che risulteranno a seguito del rendiconto ed attribuire all'attore la quota di sua spettanza disponendo il rilascio immediato in suo favore degli immobili assegnati o comunque con riconoscimento della quota corrispondente;
4) ordinare alla convenuta di rendere conto della gestione CP_1
dell'immobile in suo uso siti in Lipari via Fabio Filzi piano terra e piano I a decorrere dall'apertura della successione con conseguente riconoscimento in favore dell'attore della relativa quota derivante dal godimento esclusivo di tale immobile in capo alla convenuta condannando la stessa al relativo pagamento con interessi di mora ex articolo 5 comma 2 del D. lgs. N. 231/2002 e rivalutazione monetaria;
5) adottare tutti i
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provvedimenti necessari al trasferimento dei beni”.
Con comparsa datata 20.04.2015, si costituiva la convenuta che domandava, preliminarmente, di “… disporre CP_1
l'integrazione del contraddittorio con la conseguenza di ordinare l'attore di chiamare in causa per i Controparte_3
motivi argomentati e documentati in premessa;
2) riconoscere
e dichiarare che la IGnora non si oppone nei CP_1
termini e nei modi detti in narrativa alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria oggetto di causa;
3) riconoscere e dichiarare che il fabbricato di via F. Filzi fermo restando tutte le serie in fatto e diritto dette in narrativa a cui non si rinuncia è funzionalmente indivisibile con la conseguenza che sin da adesso viene formulata la domanda di attribuzione dell'intero in favore di;
4) accertare che CP_1
il fabbricato di via F. Filzi è stato sopraelevato a cure spese di
e del di lei marito che vi hanno CP_1 Controparte_2
eseguito tutte le opere di manutenzione e conservazione;
4.1) dire che in merito alla massa ereditaria ha CP_1
sostenuto ingenti spese;
5) disporre in merito alla restante massa di beni da dividere fabbricato di via Manzoni terreni in caso di accertata indivisibilità funzionale in assenza di domande di attribuzione dell'intero da parte di uno dei comunisti la vendita all'incanto del compendio immobiliare distribuendo il ricavato secondo le quote di spettanza a ciascun
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comunista; 6) rigettare altresì perché infondate infatti in diritto le domande formali all'attore ai punti 2, 4, 7 e 8…”, con ampia riserva nel merito e nell'istruttoria e con vittoria di spese e compensi.
Disposto ed espletato l'interrogatorio formale della convenuta, era poi ammessa CTU di cui era depositata la relazione finale il
13.02.2020.
Dopo una sua integrazione, era fissata la udienza di precisazione delle conclusioni per la data del 19.04.2023.
Era poi richiamato il CTU che depositava ulteriore relazione il
5.08.2024.
Fissata poi una nuova udienza di precisazione delle conclusioni per la data del 24.10.2024 era poi disposta la discussione ex art. 281 sexies cpc con la concessione dei termini richiesti per depositare memorie conclusionali.
All'esito della disposta discussione ex art. 281 sexies cpc, adempimento rimesso alla udienza del 19.12.2024 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) la causa era così incamerata in decisione.
∞ ∞ ∞ ∞
La domanda è inammissibile.
Preliminare, dal punto di vista logico, è l'esame della situazione giuridica dei beni.
Pag. 5 a 13 R. G. 20025/2014
Deve premettersi che secondo l'orientamento della Corte di
Cassazione ribadito anche dalle Sezioni Unite (Cass. 7 ottobre
2019 n. 25021) quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno
2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio
1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della
"possibilità giuridica", ed in ogni caso non può con la pronuncia realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale.
Nel caso in esame il c.t.u. con accertamento immune da censure perché logicamente ed adeguatamente motivato ha verificato che “… Nell'asse ereditario dei IGnori Pt_1
e rientrano i seguenti beni, (la cui quota
[...] CP_1
di proprietà è quella resa nella prima ctu): - 1: Fabbricato in
Lipari, zona Canneto, Fg. 52 part. 679 cat. A/4 via A. Manzoni. -
2: Fabbricato in Lipari, zona Canneto, Fg. 52 part. 228 cat. A/2 via Fabio Filzi, - 3: Terreno in Lipari, zona sopra Canneto, Fg. 51 part. 43, Vigneto di classe 4, sup. mq 350. - 4: Terreno in Lipari,
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zona sopra Canneto, Fg. 51 part. 44, di Parte_3
classe 2, sup. mq 920. - 5: Terreno in Lipari, zona sopra
Canneto, Fg. 51 part. 55, Vigneto di classe 3, sup. mq 280. - 6:
Terreno in Lipari, zona sopra Canneto, Fg. 51 part. 75, Pascolo di classe 1, sup. mq 44”.
Quindi riguardo l'immobile di cui al n. 1, previa sua descrizione e verificata la distribuzione interna dello stesso, il ctu ha dichiarato che “…l'immobile in questione è stato costruito in epoca antecedente al 1967, periodo in cui non necessitava titolo edilizio in quelle porzioni di territorio in cui non esisteva P. di F. (entrato in vigore nel 1979) né P.R.G. (2011), e soddisfacendo l'art. 9 bis del T.U.E. (trascritto a pag 4 della presente)…”, concludendo che “… lo stato dell'immobile appare legittimo ed atto al trasferimento”.
Avuto riguardo all'immobile n. 2 situato, come detto, sito nel
Comune di Lipari, frazione Canneto, in via F. Filzi.
Catastalmente individuato al fg. 52 part.228, il perito incaricato, riscontrando delle discrepanze fra le diverse rappresentazioni planimetriche, ha concluso affermando che
“…Attualmente, non è possibile procedere al trasferimento del bene immobiliare, a meno che non vengano apportate le modifiche sopra citate. È necessario risolvere le discrepanze tra le planimetrie approvate e la distribuzione effettiva degli spazi interni, come indicato nei documenti catastali e nelle
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autorizzazioni edilizie. Solo una volta effettuate tali modifiche e regolarizzate le conformità urbanistiche e catastali, si potrà considerare legittimo il trasferimento del bene… -e che- …In atto pertanto non è possibile il trasferimento del bene fatte salve le modifiche sopra citate”.
Non sussiste, dunque, alla luce di quanto accertato dal nominato esperto la conformità dello stato di fatto rispetto a quello di diritto di alcuni degli immobili oggetto di causa.
Tale circostanza è di per sé sufficiente a imporre la declaratoria di inammissibilità della domanda di divisione, essendo precluso a questo Tribunale emettere un provvedimento giudiziale che tenga luogo (e produca sostanzialmente gli effetti) di un contratto (nella specie di divisione) che non potrebbe mai essere liberamente stipulato dalle parti senza incorrere nella sanzione di nullità prevista dal chiaro disposto dell'art. 40, comma 2, della L. 47/1985, a norma del quale, come è noto, “gli atti tra vivi [...] aventi per oggetto diritti reali sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano
[...] gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'art. 31”.
Se così non fosse, d'altra parte, i condividenti potrebbero agevolmente eludere la norma imperativa appena menzionata, rivolgendosi al Giudice per ottenere lo scioglimento della comunione avente ad oggetto un immobile abusivo e non
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sanato, e perseguire, così, un risultato che con un atto inter vivos non sarebbe legittimo.
Tale principio è stato recentemente espresso – come sopra detto - pure dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
25021/2019, le quali -come accennato- sostenendo che non vi sono valide ragioni per ritenere che lo scioglimento della comunione ereditaria sia sottratto alla comminatoria di nullità di cui agli art. 46 d.p.r.n. 380 del 2001 e 40 legge n. 47 del 1985 in quanto, sul piano dell'interpretazione letterale della legge, secondo il “IGnificato proprio delle parole” (art. 12, primo comma, prima parte, delle preleggi), emerge che è la legge stessa che commina espressamente la nullità dell'atto di scioglimento della comunione che abbia ad oggetto edifici abusivi, senza distinguere in alcun modo tra scioglimento della comunione ordinaria e scioglimento della comunione ereditaria con la conseguenza che, sulla base del principio “ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus”, lo scioglimento della comunione ereditaria deve ritenersi sottoposto al medesimo trattamento giuridico previsto per lo scioglimento della comunione ereditaria, e ciò anche con riguardo alla comminatoria di nullità, hanno così affermato che
“quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia) il giudice non può disporre una divisione che abbia ad oggetto un fabbricato
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abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del D.P.R.
6.6.2001 n.
380 e dall'art. 40 comma 2 L. 28.2.1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art.
713 c.c. sotto il profilo della “possibilità giuridica” e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore
e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità urbanistica dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio”.
È chiaro che l'allineamento catastale debba avvenire prima e non dopo che la divisione sia giudizialmente disposta e che non possa concepirsi — pena la violazione del principio di ragionevole durata del processo — una sostanziale quiescenza del giudizio in attesa che le parti provvedano alla regolarizzazione delle difformità che precludono la pronuncia di scioglimento anche in relazione agli altri beni tenuto conto della natura universale del giudizio divisorio e del conseguenziale assorbimento delle ulteriori domande le quali presuppongono l'utile esperimento del giudizio divisionale. Il che rende inattuabile il suggerimento di realizzare le modifiche conIGliate dal CTU per “… risolvere le discrepanze tra le
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planimetrie approvate e la distribuzione effettiva degli spazi interni, come indicato nei documenti catastali e nelle autorizzazioni edilizie”.
Del resto, così come statuito anche dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di divisione ereditaria, quando tra i condividenti non vi sia stato accordo per limitare le operazioni divisionali ad una parte soltanto del compendio comune, il giudizio di divisione deve ritenersi istaurato per giungere al completo scioglimento della comunione, previa esatta individuazione di tutto ciò che ne forma oggetto;
pertanto, salva
l'operatività delle preclusioni dell'ordinario giudizio di cognizione, l'indicazione dei beni può essere compiuta successivamente alla domanda anche dal condividente che non l'abbia proposta, costituendo essa una precisazione dell'unitaria istanza, comune a tutte le parti, rivolta allo scioglimento della comunione” (cfr. Cass. n. 1065/2022).
Nel caso di specie, alle originarie domande svolte nei rispettivi atti ad opera delle parti (parte attrice “…accertare e dichiarare il diritto dell'attore allo scioglimento della comunione ereditaria derivante dalla morte della madre GE …e, quindi Pt_2
…disporre lo scioglimento della comunione dei beni ereditari che risulteranno a seguito del rendiconto …; parte convenuta
…riconoscere e dichiarare che la IG.ra non si CP_1
oppone nei termini e nei modi, detti in narrativa, alla domanda
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di scioglimento della comunione ereditaria oggetto di causa…), non sono seguite modifiche alle stesse nei termini di legge in quanto nessuna delle parti ha depositato le memorie n. 1 ex art. 183 comma 6 cpc, con la conseguenza che non può procedersi ad uno scioglimento parziale della comunione;
ne segue la coerente conferma della inammissibilità della domanda per le motivazioni sopra esposte.
Le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, mentre, tenuto conto della natura del procedimento divisorio, le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. R. G. 20025/2014, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda di scioglimento della comunione ereditaria;
2) compensa interamente le spese del giudizio;
3) pone definitivamente a carico di entrambe le parti in solido le spese di c.t.u.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, il 3.01.2025.
Il Giudice On.
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(dott. Francesco Montera)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice onorario dott. Francesco Montera, nel procedimento iscritto al n. 20025/2014, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'avv. Alberto
Claudia nell'interesse di sulla scorta del Parte_1
decreto di regolamentazione dell'udienza adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 24/10/2024 (fissata per discussione, come da provvedimento in pari data), pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da
, (c. f.: Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato dagli Avv.ti Claudia Alberto e Angela Pino, unitamente e disgiuntamente per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Barcellona P. G. via Kennedy n.
133, attore contro
(c.f.. ), elettivamente CP_1 CodiceFiscale_2
domiciliata in Lipari via G. marconi n. 6 presso lo studio dell'avv. Rosario Venuto che la rappresenta e difende per procura in atti, convenuta, avente ad oggetto: Divisione di beni caduti in successione.
Pag. 1 a 13 R. G. 20025/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore rappresentava che i propri genitori avessero acquistato – tra l'altro, ruderi di un vano terrano sito in via F. Filzi, frazione
Canneto , giusto atto pubblico in notar . Persona_1
Deceduto , tale bene era trasferito per Persona_2
successione legittima alla moglie, già proprietaria del 50%, nella misura di 1/3 e la restante parte ai due figli e CP_
determinandosi così che la proprietà di detto bene Pt_1
fosse attribuita per ¾ dell'intero indiviso alla IG. ra Parte_2
ed il restante quarto, sempre indiviso, ai germani e
[...] CP_
Pt_1
Successivamente nel 1974, la IG. ra , previa Parte_2
autorizzazione, ristrutturava il vano terrano acquistato a suo tempo con il marito;
poi, in data 21.09.1974, si CP_1
sposava con . Accadeva così che la predetta Controparte_2
concedesse alla figlia di poter abitare i due vani Pt_2 CP_
dalla stessa precedentemente ristrutturati.
Quindi, per necessità di una residenza migliore e più comoda decideva di realizzare una sopraelevazione che, previo rilascio di C.E. n. 50, era prontamente eseguita.
Ne è conseguita una diversa conformazione dell'originario fabbricato un tempo costituito da soli due piccoli vani terrani
Pag. 2 a 13 R. G. 20025/2014
mentre poi è costituito da 4 vani più accessori.
Deceduta anche la IG.ra , era pubblicato il Parte_2
testamento olografo della suddetta con cui disponeva di lasciare alla figlia la sua metà di proprietà esclusiva sulla CP_
casa di Via F. Filzi. La abitazione di Via A. Manzoni era invece attribuita nella misura del 50% ciascuno, ai due eredi legittimi.
Chiedeva quindi “1) accertare e dichiarare il diritto dell'attore allo scioglimento della comunione ereditaria derivante dalla morte della madre;
2) accertare dichiarare la Parte_2
responsabilità della IG.ra , per la mancata CP_1
predisposizione bonaria di un progetto di divisione dei beni ereditari;
3) disporre lo scioglimento della comunione dei beni ereditari che risulteranno a seguito del rendiconto ed attribuire all'attore la quota di sua spettanza disponendo il rilascio immediato in suo favore degli immobili assegnati o comunque con riconoscimento della quota corrispondente;
4) ordinare alla convenuta di rendere conto della gestione CP_1
dell'immobile in suo uso siti in Lipari via Fabio Filzi piano terra e piano I a decorrere dall'apertura della successione con conseguente riconoscimento in favore dell'attore della relativa quota derivante dal godimento esclusivo di tale immobile in capo alla convenuta condannando la stessa al relativo pagamento con interessi di mora ex articolo 5 comma 2 del D. lgs. N. 231/2002 e rivalutazione monetaria;
5) adottare tutti i
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provvedimenti necessari al trasferimento dei beni”.
Con comparsa datata 20.04.2015, si costituiva la convenuta che domandava, preliminarmente, di “… disporre CP_1
l'integrazione del contraddittorio con la conseguenza di ordinare l'attore di chiamare in causa per i Controparte_3
motivi argomentati e documentati in premessa;
2) riconoscere
e dichiarare che la IGnora non si oppone nei CP_1
termini e nei modi detti in narrativa alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria oggetto di causa;
3) riconoscere e dichiarare che il fabbricato di via F. Filzi fermo restando tutte le serie in fatto e diritto dette in narrativa a cui non si rinuncia è funzionalmente indivisibile con la conseguenza che sin da adesso viene formulata la domanda di attribuzione dell'intero in favore di;
4) accertare che CP_1
il fabbricato di via F. Filzi è stato sopraelevato a cure spese di
e del di lei marito che vi hanno CP_1 Controparte_2
eseguito tutte le opere di manutenzione e conservazione;
4.1) dire che in merito alla massa ereditaria ha CP_1
sostenuto ingenti spese;
5) disporre in merito alla restante massa di beni da dividere fabbricato di via Manzoni terreni in caso di accertata indivisibilità funzionale in assenza di domande di attribuzione dell'intero da parte di uno dei comunisti la vendita all'incanto del compendio immobiliare distribuendo il ricavato secondo le quote di spettanza a ciascun
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comunista; 6) rigettare altresì perché infondate infatti in diritto le domande formali all'attore ai punti 2, 4, 7 e 8…”, con ampia riserva nel merito e nell'istruttoria e con vittoria di spese e compensi.
Disposto ed espletato l'interrogatorio formale della convenuta, era poi ammessa CTU di cui era depositata la relazione finale il
13.02.2020.
Dopo una sua integrazione, era fissata la udienza di precisazione delle conclusioni per la data del 19.04.2023.
Era poi richiamato il CTU che depositava ulteriore relazione il
5.08.2024.
Fissata poi una nuova udienza di precisazione delle conclusioni per la data del 24.10.2024 era poi disposta la discussione ex art. 281 sexies cpc con la concessione dei termini richiesti per depositare memorie conclusionali.
All'esito della disposta discussione ex art. 281 sexies cpc, adempimento rimesso alla udienza del 19.12.2024 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) la causa era così incamerata in decisione.
∞ ∞ ∞ ∞
La domanda è inammissibile.
Preliminare, dal punto di vista logico, è l'esame della situazione giuridica dei beni.
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Deve premettersi che secondo l'orientamento della Corte di
Cassazione ribadito anche dalle Sezioni Unite (Cass. 7 ottobre
2019 n. 25021) quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno
2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio
1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della
"possibilità giuridica", ed in ogni caso non può con la pronuncia realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale.
Nel caso in esame il c.t.u. con accertamento immune da censure perché logicamente ed adeguatamente motivato ha verificato che “… Nell'asse ereditario dei IGnori Pt_1
e rientrano i seguenti beni, (la cui quota
[...] CP_1
di proprietà è quella resa nella prima ctu): - 1: Fabbricato in
Lipari, zona Canneto, Fg. 52 part. 679 cat. A/4 via A. Manzoni. -
2: Fabbricato in Lipari, zona Canneto, Fg. 52 part. 228 cat. A/2 via Fabio Filzi, - 3: Terreno in Lipari, zona sopra Canneto, Fg. 51 part. 43, Vigneto di classe 4, sup. mq 350. - 4: Terreno in Lipari,
Pag. 6 a 13 R. G. 20025/2014
zona sopra Canneto, Fg. 51 part. 44, di Parte_3
classe 2, sup. mq 920. - 5: Terreno in Lipari, zona sopra
Canneto, Fg. 51 part. 55, Vigneto di classe 3, sup. mq 280. - 6:
Terreno in Lipari, zona sopra Canneto, Fg. 51 part. 75, Pascolo di classe 1, sup. mq 44”.
Quindi riguardo l'immobile di cui al n. 1, previa sua descrizione e verificata la distribuzione interna dello stesso, il ctu ha dichiarato che “…l'immobile in questione è stato costruito in epoca antecedente al 1967, periodo in cui non necessitava titolo edilizio in quelle porzioni di territorio in cui non esisteva P. di F. (entrato in vigore nel 1979) né P.R.G. (2011), e soddisfacendo l'art. 9 bis del T.U.E. (trascritto a pag 4 della presente)…”, concludendo che “… lo stato dell'immobile appare legittimo ed atto al trasferimento”.
Avuto riguardo all'immobile n. 2 situato, come detto, sito nel
Comune di Lipari, frazione Canneto, in via F. Filzi.
Catastalmente individuato al fg. 52 part.228, il perito incaricato, riscontrando delle discrepanze fra le diverse rappresentazioni planimetriche, ha concluso affermando che
“…Attualmente, non è possibile procedere al trasferimento del bene immobiliare, a meno che non vengano apportate le modifiche sopra citate. È necessario risolvere le discrepanze tra le planimetrie approvate e la distribuzione effettiva degli spazi interni, come indicato nei documenti catastali e nelle
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autorizzazioni edilizie. Solo una volta effettuate tali modifiche e regolarizzate le conformità urbanistiche e catastali, si potrà considerare legittimo il trasferimento del bene… -e che- …In atto pertanto non è possibile il trasferimento del bene fatte salve le modifiche sopra citate”.
Non sussiste, dunque, alla luce di quanto accertato dal nominato esperto la conformità dello stato di fatto rispetto a quello di diritto di alcuni degli immobili oggetto di causa.
Tale circostanza è di per sé sufficiente a imporre la declaratoria di inammissibilità della domanda di divisione, essendo precluso a questo Tribunale emettere un provvedimento giudiziale che tenga luogo (e produca sostanzialmente gli effetti) di un contratto (nella specie di divisione) che non potrebbe mai essere liberamente stipulato dalle parti senza incorrere nella sanzione di nullità prevista dal chiaro disposto dell'art. 40, comma 2, della L. 47/1985, a norma del quale, come è noto, “gli atti tra vivi [...] aventi per oggetto diritti reali sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano
[...] gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'art. 31”.
Se così non fosse, d'altra parte, i condividenti potrebbero agevolmente eludere la norma imperativa appena menzionata, rivolgendosi al Giudice per ottenere lo scioglimento della comunione avente ad oggetto un immobile abusivo e non
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sanato, e perseguire, così, un risultato che con un atto inter vivos non sarebbe legittimo.
Tale principio è stato recentemente espresso – come sopra detto - pure dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
25021/2019, le quali -come accennato- sostenendo che non vi sono valide ragioni per ritenere che lo scioglimento della comunione ereditaria sia sottratto alla comminatoria di nullità di cui agli art. 46 d.p.r.n. 380 del 2001 e 40 legge n. 47 del 1985 in quanto, sul piano dell'interpretazione letterale della legge, secondo il “IGnificato proprio delle parole” (art. 12, primo comma, prima parte, delle preleggi), emerge che è la legge stessa che commina espressamente la nullità dell'atto di scioglimento della comunione che abbia ad oggetto edifici abusivi, senza distinguere in alcun modo tra scioglimento della comunione ordinaria e scioglimento della comunione ereditaria con la conseguenza che, sulla base del principio “ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus”, lo scioglimento della comunione ereditaria deve ritenersi sottoposto al medesimo trattamento giuridico previsto per lo scioglimento della comunione ereditaria, e ciò anche con riguardo alla comminatoria di nullità, hanno così affermato che
“quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia) il giudice non può disporre una divisione che abbia ad oggetto un fabbricato
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abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del D.P.R.
6.6.2001 n.
380 e dall'art. 40 comma 2 L. 28.2.1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art.
713 c.c. sotto il profilo della “possibilità giuridica” e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore
e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità urbanistica dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio”.
È chiaro che l'allineamento catastale debba avvenire prima e non dopo che la divisione sia giudizialmente disposta e che non possa concepirsi — pena la violazione del principio di ragionevole durata del processo — una sostanziale quiescenza del giudizio in attesa che le parti provvedano alla regolarizzazione delle difformità che precludono la pronuncia di scioglimento anche in relazione agli altri beni tenuto conto della natura universale del giudizio divisorio e del conseguenziale assorbimento delle ulteriori domande le quali presuppongono l'utile esperimento del giudizio divisionale. Il che rende inattuabile il suggerimento di realizzare le modifiche conIGliate dal CTU per “… risolvere le discrepanze tra le
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planimetrie approvate e la distribuzione effettiva degli spazi interni, come indicato nei documenti catastali e nelle autorizzazioni edilizie”.
Del resto, così come statuito anche dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di divisione ereditaria, quando tra i condividenti non vi sia stato accordo per limitare le operazioni divisionali ad una parte soltanto del compendio comune, il giudizio di divisione deve ritenersi istaurato per giungere al completo scioglimento della comunione, previa esatta individuazione di tutto ciò che ne forma oggetto;
pertanto, salva
l'operatività delle preclusioni dell'ordinario giudizio di cognizione, l'indicazione dei beni può essere compiuta successivamente alla domanda anche dal condividente che non l'abbia proposta, costituendo essa una precisazione dell'unitaria istanza, comune a tutte le parti, rivolta allo scioglimento della comunione” (cfr. Cass. n. 1065/2022).
Nel caso di specie, alle originarie domande svolte nei rispettivi atti ad opera delle parti (parte attrice “…accertare e dichiarare il diritto dell'attore allo scioglimento della comunione ereditaria derivante dalla morte della madre GE …e, quindi Pt_2
…disporre lo scioglimento della comunione dei beni ereditari che risulteranno a seguito del rendiconto …; parte convenuta
…riconoscere e dichiarare che la IG.ra non si CP_1
oppone nei termini e nei modi, detti in narrativa, alla domanda
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di scioglimento della comunione ereditaria oggetto di causa…), non sono seguite modifiche alle stesse nei termini di legge in quanto nessuna delle parti ha depositato le memorie n. 1 ex art. 183 comma 6 cpc, con la conseguenza che non può procedersi ad uno scioglimento parziale della comunione;
ne segue la coerente conferma della inammissibilità della domanda per le motivazioni sopra esposte.
Le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, mentre, tenuto conto della natura del procedimento divisorio, le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. R. G. 20025/2014, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda di scioglimento della comunione ereditaria;
2) compensa interamente le spese del giudizio;
3) pone definitivamente a carico di entrambe le parti in solido le spese di c.t.u.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, il 3.01.2025.
Il Giudice On.
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(dott. Francesco Montera)
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