TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 03/06/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
La giudice dott. Margherita Cerizza in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG 481 / 2024 promossa da:
(CO SC , nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], con il patrocinio dell'avv. Giovanni Giorgianni, con elezione di domicilio in Milano, via Fontana n. 22; contro
, (CO SC , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 13900 - Biella, Via Botalla n. 3, con il patrocinio dell'avv. Ginevra Baino, con elezione di domicilio in Pavia, via Menocchio n. 18;
Oggetto: lavoro subordinato – spettanze retributive
Conclusioni: per il ricorrente
Preliminarmente:
AUTORIZZARE la chiamata in causa dell' in persona del suo presidente pro-tempore, con sede a CP_2
Roma Via Ciro il Grande 21, per la domanda di regolarizzazione previdenziale rispetto ai crediti qui esposti, ed affinché l'ente previdenziale possa costituirsi nel presente giudizio richiedendo il credito previdenziale, nell'interesse della ricorrente, che andrà ad emergere in sede di condanna di controparte.
Nel merito
ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del Sig. alla percezione, dalla convenuta Parte_2
società delle spettanze retributive di premio di Controparte_1 risultato o MBO riconosciute all'art. 5 del Processo Verbale di Conciliazione del 14.11.2023, concluso avanti alla Commissione di Certificazione dei Contratti di Lavoro dell'Università Cà Foscari di Venezia,
e maturate dall'odierno ricorrente in data antecedente alla sottoscrizione del Verbale medesimo con riguardo al periodo lavorativo ricompreso tra il primo gennaio 2023 e il 9 novembre 2023.
Per l'effetto
pagina 1 di 5 CONDANNARE la convenuta società ut supra, in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. , ut Parte_2 supra, dell'importo complessivo lordo di Euro 15.148, 68 a egli dovuto a titolo di premio di risultato o Contr con riguardo al periodo lavorativo ricompreso tra il primo gennaio 2023 e il 9 novembre 2023.
Il tutto oltre interessi come per legge e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. per la resistente in via preliminare: - respingere la domanda relativa alla chiamata in giudizio di per le ragioni CP_2
sopra illustrate;
nel merito: - respingere le domande tutte formulate da controparte per le ragioni sopra esposte, condannando altresì parte ricorrente ai sensi dell'art. 96 cpc per la temerarietà della lite, come sopra meglio illustrato. sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
Fatto
Con ricorso del 15 novembre 2024 esponeva di aver lavorato con mansioni di dirigente Parte_2 per dal 22 maggio 2000 e di essersi dimesso per giusta Controparte_1 causa il 9 novembre 2023, riservandosi di agire nei confronti della società per il risarcimento del danno e per le ulteriori questioni nascenti dal rapporto di lavoro;
esponeva inoltre di aver conciliato ogni vertenza con la società con accordo del 14 novembre 2023, con cui la società gli aveva riconosciuto l'importo di € 195.000,00 a titolo di incentivo all'esodo e l'importo di € 45.000,00 a titolo di patto di non concorrenza;
osservava inoltre che ai sensi dell'art. 5 dell'accordo “Il T.F.R. e le altre competenze di fine rapporto – a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: retribuzione, indennità sostitutiva del preavviso, ratei di tredicesima e quattordicesima, premio, retention bonus, premio di risultato, bonus locale, indennità sostitutiva per ferie e permessi non goduti, ecc. – dal lavoratore maturate (per intero o pro quota) alla data delle dimissioni saranno versate al Lavoratore entro il 31/12/2023” (doc. 1 ricorso); lamentava che, diversamente da quanto previsto nell'accordo, la società non aveva provveduto a liquidargli il premio di risultato denominato “MBO” o “Management by objectives” per il periodo 1° gennaio – 9 novembre 2023, normalmente corrisposto al lavoratore all'inizio dell'anno successivo a quello di riferimento nella misura del 15% della retribuzione lorda annua. Tanto premesso, agiva per la condanna della società alla corresponsione di detto premio, calcolato in € 15.148,68 in forza del criterio suindicato, nonché – previa integrazione del contraddittorio con l'ente previdenziale – al versamento dei contributi su di esso maturati.
Con memoria del 7 febbraio 2025 affermava che Controparte_1 [...]
era stato interessato dal programma di incentivi per i dirigenti commerciali fino al 2021 e – in Pt_2 seguito al cambio di mansioni – dal programma di incentivi per gli altri dirigenti a partire dal 2022; che per gli anni 2018 – 2021 aveva ricevuto un premio di risultato;
che per l'anno 2022, non essendo stati raggiunti gli obiettivi indicati dalla società a inizio anno, non aveva ricevuto alcun premio di risultato, ma un “discretionary bonus” deciso a posteriori dalla filiale locale;
che all'inizio del 2023 la società inviava al ricorrente una comunicazione che regolamentava il premio di risultato per quella annualità: gli obiettivi stabiliti per il 2023 erano il raggiungimento di un EBTDA almeno pari a $ 555.000.000, un Free
pagina 2 di 5 Cash Flow almeno pari a $ 275.000.000, un Performance Metric del 25% e un Individual Goal Metric del 25%; in detta comunicazione la società precisava al ricorrente che avrebbe dovuto “essere impiegato alla data di pagamento effettivo del premio annuale per poter beneficiare del premio.” (doc. 2 memoria); che per l'anno 2023, non essendo stati raggiunti gli obiettivi indicati dalla società a inizio anno, non era stato stabilito alcun premio di risultato;
gli altri dirigenti avevano ricevuto un “discretionary bonus” deciso a posteriori dalla filiale locale, mentre il ricorrente, non essendo più in servizio alla data del pagamento effettivo, non aveva ricevuto alcun emolumento;
la società rilevava in ogni caso che ai sensi dell'art. 6 dell'accordo del 14 novembre 2023 il ricorrente aveva rinunciato “ad ogni e qualsiasi domanda comunque connessa allo svolgimento e/o alla cessazione del Rapporto di Lavoro e da qualsivoglia altro incarico, ruolo o funzione il ricorrente abbia svolto e dalla loro cessazione e ciò per qualunque titolo, ragione e/o causa anche solo occasionata e/o conseguente, direttamente o indirettamente, e/o connessa al rapporto intercorso con la datrice di lavoro e/o con la cessazione dello stesso, quali a mero titolo di esempio, non esaurendone l'elencazione la casistica: [...] premi, incentivi, bonus ed emolumenti a qualsiasi titolo, anche in natura (ad es. fringe benefits, eventuali stock options maturate e da maturare, eventuali piani di azionariato e/o di incentivazione e/o di fidelizzazione, etc.), non corrisposti, con relative differenze retributive ed incidenze sugli istituti indiretti e/o differiti [...]”. Ritenendo non sussistenti i presupposti per l'erogazione del premio di risultato in favore del ricorrente, e rilevando in ogni caso che quest'ultimo con l'accordo conciliativo aveva rinunciato a proporre ulteriori azioni per il pagamento di detto emolumento, la società chiedeva il rigetto della domanda, con condanna della controparte per temerarietà della lite.
All'udienza del 5 marzo 2025 la giudice formulava una proposta conciliativa e il ricorrente accettava la proposta. All'udienza da remoto del 18 marzo 2025 la resistente non accettava la proposta.
Il 16 aprile 2025 il ricorrente depositava memorie autorizzate di replica. In dette memorie osservava di avere diritto al premio in quanto, relativamente all'anno 2023, egli aveva rivestito il ruolo di dirigente commerciale e aveva raggiunto gli obiettivi assegnatigli dall'azienda; osservava inoltre di aver richiesto tempestivamente la corresponsione del premio, in quanto lo stesso viene liquidato all'inizio dell'anno successivo a quello di maturazione;
osservava infine che all'art. 5 l'accordo conciliativo prevedeva espressamente il pagamento del premio di risultato in favore del lavoratore dimissionario.
Il 16 maggio 2025 la resistente depositava memorie autorizzate di controreplica. In dette memorie rilevava che l'unico premio eventualmente spettante al ricorrente era il premio di risultato di cui al proprio doc. 2; relativamente all'anno 2023 il ricorrente non presentava i requisiti oggettivi
(raggiungimento dei risultati) e soggettivi (permanenza in servizio) per ottenerlo;
osservava inoltre che le argomentazioni di controparte relative alla propria qualifica e ai premi a ciò connessi costituivano fatti nuovi estranei all'originario oggetto del giudizio. All'udienza da remoto del 3 giugno 2025 le parti discutevano la causa insistendo con le relative pretese e la giudice si ritirava in camera di consiglio.
Diritto
L'art. 2697 c.c. prevede che “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.”
Nel caso in esame, è pacifico che il 9 novembre 2023 il rapporto di lavoro intercorso fra le parti sia cessato e che il 14 novembre 2023, a seguito di accordo conciliativo, il datore di lavoro si sia impegnato pagina 3 di 5 a corrispondere al lavoratore entro il 31 dicembre 2023 le spettanze retributive già maturate ma non percepite alla data delle dimissioni (doc. 1 ricorso, cfr. art. 5).
Il lavoratore, su cui incombeva il relativo onere, non ha tuttavia provato di avere diritto, relativamente all'anno 2023, all'attribuzione di un premio di risultato, né – a maggior ragione – di avere diritto, alla data del 9 novembre 2023, alla liquidazione di detto premio. Le buste paga (doc. 2 ricorso) e le comunicazioni aziendali (docc. 3, 4, 5, 6) in atti attestano la spettanza e il pagamento di premi
(denominati “premio”, “premio VCP” e “una tantum”) relativamente alle annate dal 2017 al 2022, ma nulla dimostrano relativamente all'annata 2023.
Il datore di lavoro ha invece prodotto, rendendo peraltro superflue le istanze istruttorie di controparte, il piano di incentivazione relativo all'anno 2023, da cui si evince chiaramente che la corresponsione del premio di risultato era soggetta alla permanenza in servizio del lavoratore al momento della liquidazione
(“you must be employed on the actual pay date of the annual bonus payment to be eligible for the bonus payment”, doc. 2 memoria), nonché una lettera del 14 marzo 2024 indirizzata ai dirigenti ancora in servizio, da cui si evince altrettanto chiaramente che il premio di risultato per l'anno 2023 non sarebbe stato attribuito a nessuno per mancato raggiungimento degli obiettivi e che per scelta discrezionale e successiva dell'azienda detti dirigenti avrebbero percepito un “discretionary bonus” scollegato dai requisiti di cui al piano di incentivazione (docc. 3 – 4 memoria).
Alla luce di tali circostanze, considerato che il ricorrente non risultava più in servizio alla data prevista per il calcolo e il pagamento del premio di risultato (data collocabile all'inizio del 2024 per ammissione dello stesso ricorrente), e considerato in ogni caso che nessun premio di risultato è stato attribuito ai dirigenti del 2024 sulla base del piano di incentivazione per il 2023, il Tribunale ritiene non provato il diritto del ricorrente a percepire dalla resistente il premio di risultato oggetto di domanda.
Nella propria memoria il ricorrente afferma che in forza del proprio inquadramento come dirigente commerciale e non come dirigente tecnico egli avrebbe avuto accesso a un piano di incentivazione diverso da quello indicato e documentato dalla resistente. Tali argomentazioni risultano tuttavia tardive, oltre che incoerenti rispetto al contenuto del ricorso: dal confronto fra la documentazione prodotta dal ricorrente e quella prodotta dalla resistente nei rispettivi atti introduttivi si evince l'identità fra il premio di risultato chiesto dal ricorrente e quello oggetto delle difese del resistente (cfr. in particolare doc. 6 ricorso, comunicazione relativa al premio di risultato per il 2022 e doc. 4 memoria, comunicazione relativa al premio di risultato per il 2023). Ogni ulteriore questione relativa al corretto inquadramento del ricorrente nella compagine della resistente risulterebbe peraltro preclusa dal tenore dell'accordo conciliativo stipulato fra le parti in data 14 novembre 2023 (doc. 1 ricorso).
Le spese di lite si liquidano in € 2.800,00 oltre accessori ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto della natura, del valore e della complessità della causa, e devono essere rifuse dal ricorrente alla resistente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Per quanto infondata, ad avviso del Tribunale la domanda non risulta temeraria, atteso che il ricorrente negli anni precedenti aveva effettivamente percepito un premio di risultato variamente denominato e che l'accordo conciliativo prevedeva l'astratta possibilità che la resistente provvedesse a liquidare elementi di retribuzione variabile dopo la cessazione del rapporto, ove ritenuti sussistenti i relativi presupposti;
non si ritiene pertanto di provvedere ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
La giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, così decide: rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a corrispondere alla resistente le spese di lite, liquidate in €
2.800,00, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA. pagina 4 di 5 Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Biella, 03/06/2025 la giudice dott. Margherita Cerizza
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
La giudice dott. Margherita Cerizza in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG 481 / 2024 promossa da:
(CO SC , nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], con il patrocinio dell'avv. Giovanni Giorgianni, con elezione di domicilio in Milano, via Fontana n. 22; contro
, (CO SC , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 13900 - Biella, Via Botalla n. 3, con il patrocinio dell'avv. Ginevra Baino, con elezione di domicilio in Pavia, via Menocchio n. 18;
Oggetto: lavoro subordinato – spettanze retributive
Conclusioni: per il ricorrente
Preliminarmente:
AUTORIZZARE la chiamata in causa dell' in persona del suo presidente pro-tempore, con sede a CP_2
Roma Via Ciro il Grande 21, per la domanda di regolarizzazione previdenziale rispetto ai crediti qui esposti, ed affinché l'ente previdenziale possa costituirsi nel presente giudizio richiedendo il credito previdenziale, nell'interesse della ricorrente, che andrà ad emergere in sede di condanna di controparte.
Nel merito
ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del Sig. alla percezione, dalla convenuta Parte_2
società delle spettanze retributive di premio di Controparte_1 risultato o MBO riconosciute all'art. 5 del Processo Verbale di Conciliazione del 14.11.2023, concluso avanti alla Commissione di Certificazione dei Contratti di Lavoro dell'Università Cà Foscari di Venezia,
e maturate dall'odierno ricorrente in data antecedente alla sottoscrizione del Verbale medesimo con riguardo al periodo lavorativo ricompreso tra il primo gennaio 2023 e il 9 novembre 2023.
Per l'effetto
pagina 1 di 5 CONDANNARE la convenuta società ut supra, in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. , ut Parte_2 supra, dell'importo complessivo lordo di Euro 15.148, 68 a egli dovuto a titolo di premio di risultato o Contr con riguardo al periodo lavorativo ricompreso tra il primo gennaio 2023 e il 9 novembre 2023.
Il tutto oltre interessi come per legge e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. per la resistente in via preliminare: - respingere la domanda relativa alla chiamata in giudizio di per le ragioni CP_2
sopra illustrate;
nel merito: - respingere le domande tutte formulate da controparte per le ragioni sopra esposte, condannando altresì parte ricorrente ai sensi dell'art. 96 cpc per la temerarietà della lite, come sopra meglio illustrato. sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
Fatto
Con ricorso del 15 novembre 2024 esponeva di aver lavorato con mansioni di dirigente Parte_2 per dal 22 maggio 2000 e di essersi dimesso per giusta Controparte_1 causa il 9 novembre 2023, riservandosi di agire nei confronti della società per il risarcimento del danno e per le ulteriori questioni nascenti dal rapporto di lavoro;
esponeva inoltre di aver conciliato ogni vertenza con la società con accordo del 14 novembre 2023, con cui la società gli aveva riconosciuto l'importo di € 195.000,00 a titolo di incentivo all'esodo e l'importo di € 45.000,00 a titolo di patto di non concorrenza;
osservava inoltre che ai sensi dell'art. 5 dell'accordo “Il T.F.R. e le altre competenze di fine rapporto – a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: retribuzione, indennità sostitutiva del preavviso, ratei di tredicesima e quattordicesima, premio, retention bonus, premio di risultato, bonus locale, indennità sostitutiva per ferie e permessi non goduti, ecc. – dal lavoratore maturate (per intero o pro quota) alla data delle dimissioni saranno versate al Lavoratore entro il 31/12/2023” (doc. 1 ricorso); lamentava che, diversamente da quanto previsto nell'accordo, la società non aveva provveduto a liquidargli il premio di risultato denominato “MBO” o “Management by objectives” per il periodo 1° gennaio – 9 novembre 2023, normalmente corrisposto al lavoratore all'inizio dell'anno successivo a quello di riferimento nella misura del 15% della retribuzione lorda annua. Tanto premesso, agiva per la condanna della società alla corresponsione di detto premio, calcolato in € 15.148,68 in forza del criterio suindicato, nonché – previa integrazione del contraddittorio con l'ente previdenziale – al versamento dei contributi su di esso maturati.
Con memoria del 7 febbraio 2025 affermava che Controparte_1 [...]
era stato interessato dal programma di incentivi per i dirigenti commerciali fino al 2021 e – in Pt_2 seguito al cambio di mansioni – dal programma di incentivi per gli altri dirigenti a partire dal 2022; che per gli anni 2018 – 2021 aveva ricevuto un premio di risultato;
che per l'anno 2022, non essendo stati raggiunti gli obiettivi indicati dalla società a inizio anno, non aveva ricevuto alcun premio di risultato, ma un “discretionary bonus” deciso a posteriori dalla filiale locale;
che all'inizio del 2023 la società inviava al ricorrente una comunicazione che regolamentava il premio di risultato per quella annualità: gli obiettivi stabiliti per il 2023 erano il raggiungimento di un EBTDA almeno pari a $ 555.000.000, un Free
pagina 2 di 5 Cash Flow almeno pari a $ 275.000.000, un Performance Metric del 25% e un Individual Goal Metric del 25%; in detta comunicazione la società precisava al ricorrente che avrebbe dovuto “essere impiegato alla data di pagamento effettivo del premio annuale per poter beneficiare del premio.” (doc. 2 memoria); che per l'anno 2023, non essendo stati raggiunti gli obiettivi indicati dalla società a inizio anno, non era stato stabilito alcun premio di risultato;
gli altri dirigenti avevano ricevuto un “discretionary bonus” deciso a posteriori dalla filiale locale, mentre il ricorrente, non essendo più in servizio alla data del pagamento effettivo, non aveva ricevuto alcun emolumento;
la società rilevava in ogni caso che ai sensi dell'art. 6 dell'accordo del 14 novembre 2023 il ricorrente aveva rinunciato “ad ogni e qualsiasi domanda comunque connessa allo svolgimento e/o alla cessazione del Rapporto di Lavoro e da qualsivoglia altro incarico, ruolo o funzione il ricorrente abbia svolto e dalla loro cessazione e ciò per qualunque titolo, ragione e/o causa anche solo occasionata e/o conseguente, direttamente o indirettamente, e/o connessa al rapporto intercorso con la datrice di lavoro e/o con la cessazione dello stesso, quali a mero titolo di esempio, non esaurendone l'elencazione la casistica: [...] premi, incentivi, bonus ed emolumenti a qualsiasi titolo, anche in natura (ad es. fringe benefits, eventuali stock options maturate e da maturare, eventuali piani di azionariato e/o di incentivazione e/o di fidelizzazione, etc.), non corrisposti, con relative differenze retributive ed incidenze sugli istituti indiretti e/o differiti [...]”. Ritenendo non sussistenti i presupposti per l'erogazione del premio di risultato in favore del ricorrente, e rilevando in ogni caso che quest'ultimo con l'accordo conciliativo aveva rinunciato a proporre ulteriori azioni per il pagamento di detto emolumento, la società chiedeva il rigetto della domanda, con condanna della controparte per temerarietà della lite.
All'udienza del 5 marzo 2025 la giudice formulava una proposta conciliativa e il ricorrente accettava la proposta. All'udienza da remoto del 18 marzo 2025 la resistente non accettava la proposta.
Il 16 aprile 2025 il ricorrente depositava memorie autorizzate di replica. In dette memorie osservava di avere diritto al premio in quanto, relativamente all'anno 2023, egli aveva rivestito il ruolo di dirigente commerciale e aveva raggiunto gli obiettivi assegnatigli dall'azienda; osservava inoltre di aver richiesto tempestivamente la corresponsione del premio, in quanto lo stesso viene liquidato all'inizio dell'anno successivo a quello di maturazione;
osservava infine che all'art. 5 l'accordo conciliativo prevedeva espressamente il pagamento del premio di risultato in favore del lavoratore dimissionario.
Il 16 maggio 2025 la resistente depositava memorie autorizzate di controreplica. In dette memorie rilevava che l'unico premio eventualmente spettante al ricorrente era il premio di risultato di cui al proprio doc. 2; relativamente all'anno 2023 il ricorrente non presentava i requisiti oggettivi
(raggiungimento dei risultati) e soggettivi (permanenza in servizio) per ottenerlo;
osservava inoltre che le argomentazioni di controparte relative alla propria qualifica e ai premi a ciò connessi costituivano fatti nuovi estranei all'originario oggetto del giudizio. All'udienza da remoto del 3 giugno 2025 le parti discutevano la causa insistendo con le relative pretese e la giudice si ritirava in camera di consiglio.
Diritto
L'art. 2697 c.c. prevede che “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.”
Nel caso in esame, è pacifico che il 9 novembre 2023 il rapporto di lavoro intercorso fra le parti sia cessato e che il 14 novembre 2023, a seguito di accordo conciliativo, il datore di lavoro si sia impegnato pagina 3 di 5 a corrispondere al lavoratore entro il 31 dicembre 2023 le spettanze retributive già maturate ma non percepite alla data delle dimissioni (doc. 1 ricorso, cfr. art. 5).
Il lavoratore, su cui incombeva il relativo onere, non ha tuttavia provato di avere diritto, relativamente all'anno 2023, all'attribuzione di un premio di risultato, né – a maggior ragione – di avere diritto, alla data del 9 novembre 2023, alla liquidazione di detto premio. Le buste paga (doc. 2 ricorso) e le comunicazioni aziendali (docc. 3, 4, 5, 6) in atti attestano la spettanza e il pagamento di premi
(denominati “premio”, “premio VCP” e “una tantum”) relativamente alle annate dal 2017 al 2022, ma nulla dimostrano relativamente all'annata 2023.
Il datore di lavoro ha invece prodotto, rendendo peraltro superflue le istanze istruttorie di controparte, il piano di incentivazione relativo all'anno 2023, da cui si evince chiaramente che la corresponsione del premio di risultato era soggetta alla permanenza in servizio del lavoratore al momento della liquidazione
(“you must be employed on the actual pay date of the annual bonus payment to be eligible for the bonus payment”, doc. 2 memoria), nonché una lettera del 14 marzo 2024 indirizzata ai dirigenti ancora in servizio, da cui si evince altrettanto chiaramente che il premio di risultato per l'anno 2023 non sarebbe stato attribuito a nessuno per mancato raggiungimento degli obiettivi e che per scelta discrezionale e successiva dell'azienda detti dirigenti avrebbero percepito un “discretionary bonus” scollegato dai requisiti di cui al piano di incentivazione (docc. 3 – 4 memoria).
Alla luce di tali circostanze, considerato che il ricorrente non risultava più in servizio alla data prevista per il calcolo e il pagamento del premio di risultato (data collocabile all'inizio del 2024 per ammissione dello stesso ricorrente), e considerato in ogni caso che nessun premio di risultato è stato attribuito ai dirigenti del 2024 sulla base del piano di incentivazione per il 2023, il Tribunale ritiene non provato il diritto del ricorrente a percepire dalla resistente il premio di risultato oggetto di domanda.
Nella propria memoria il ricorrente afferma che in forza del proprio inquadramento come dirigente commerciale e non come dirigente tecnico egli avrebbe avuto accesso a un piano di incentivazione diverso da quello indicato e documentato dalla resistente. Tali argomentazioni risultano tuttavia tardive, oltre che incoerenti rispetto al contenuto del ricorso: dal confronto fra la documentazione prodotta dal ricorrente e quella prodotta dalla resistente nei rispettivi atti introduttivi si evince l'identità fra il premio di risultato chiesto dal ricorrente e quello oggetto delle difese del resistente (cfr. in particolare doc. 6 ricorso, comunicazione relativa al premio di risultato per il 2022 e doc. 4 memoria, comunicazione relativa al premio di risultato per il 2023). Ogni ulteriore questione relativa al corretto inquadramento del ricorrente nella compagine della resistente risulterebbe peraltro preclusa dal tenore dell'accordo conciliativo stipulato fra le parti in data 14 novembre 2023 (doc. 1 ricorso).
Le spese di lite si liquidano in € 2.800,00 oltre accessori ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto della natura, del valore e della complessità della causa, e devono essere rifuse dal ricorrente alla resistente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Per quanto infondata, ad avviso del Tribunale la domanda non risulta temeraria, atteso che il ricorrente negli anni precedenti aveva effettivamente percepito un premio di risultato variamente denominato e che l'accordo conciliativo prevedeva l'astratta possibilità che la resistente provvedesse a liquidare elementi di retribuzione variabile dopo la cessazione del rapporto, ove ritenuti sussistenti i relativi presupposti;
non si ritiene pertanto di provvedere ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
La giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, così decide: rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a corrispondere alla resistente le spese di lite, liquidate in €
2.800,00, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA. pagina 4 di 5 Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Biella, 03/06/2025 la giudice dott. Margherita Cerizza
pagina 5 di 5