CA
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 10/04/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Valentina Santa Cruz CONSIGLIERA
in esito all'udienza del 5 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 181 dell'anno 2023, proposta da:
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio degli avv.ti Mauro Parte_1
Mameli e Terenzio Schirru, che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso l'avv. Maurizio Falqui
Cao, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Falqui Cao e Stefania Sotgia, giusta procura generale alle liti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 4 maggio 2022, aveva convenuto Parte_1 in giudizio l' e aveva impugnato il provvedimento datato 11 marzo 2021 con il quale CP_2
l' previdenziale indicato - nel comunicarle l'avvenuta rideterminazione, per ragioni CP_1
reddituali, dell'importo della pensione di reversibilità riconosciutale con decorrenza dal 1 ottobre
2016 quale vedova superstite di , medico ospedaliero deceduto il 27 settembre 2016, CP_3
titolare in vita di trattamento pensionistico a carico della gestione ex e nello stabilire CP_4
che, con decorrenza dal 1 novembre 2017, l'importo della indicata pensione sarebbe divenuto pari a circa €. 22.000,00 annui, in luogo degli €. 44.000,00 circa annui sino ad allora corrisposti -
aveva avanzato nei suoi confronti una pretesa restitutoria pari, al netto dell'imposizione fiscale, a
€. 76.973,06.
La ricorrente aveva, in particolare, sostenuto che, ai sensi dell'art. 52 l. 88/89 e dell'art. 13 l.
412/1991, le somme percepite in eccesso non fossero, in realtà, ripetibili da parte dell'ente,
considerata l'assenza, da parte sua, di qualsiasi condotta dolosa. Infatti, il suo reddito annuale era sempre stato espressamente riportato nella propria dichiarazione reddituale (Modello Unico e
Mod. 770), la quale era sempre stata regolarmente trasmessa all'Agenzia delle Entrate nei termini di legge.
Inoltre, aveva aggiunto la ricorrente, in data 29 ottobre 2020, su richiesta dell' , ella aveva CP_2
provveduto a comunicare all'Istituto i redditi percepiti negli anni dal 2017 al 2020, oltre ai redditi presunti dell'anno 2021.
Peraltro, aveva osservato , si era trattato di una richiesta con la quale l'ente Parte_1
previdenziale aveva cercato di sanare una situazione e un errore che si erano già cristallizzati,
visto che incombeva pacificamente sull' , ai sensi dell'art. 13, comma 2, legge 412/1991, CP_2
l'obbligo di verificare annualmente la sua situazione reddituale, in quanto incidente sulla misura del diritto alla prestazione previdenziale in godimento, e visto che, anche sulla base della circolare n. 195/2015, lei, avendo comunicato i propri dati reddituali all'Agenzia delle CP_2
Entrate, era esonerata dal dovere di comunicare i dati medesimi all' . CP_1
Quindi, aveva proseguito la ricorrente, era stato l' , per sua colpa, ad omettere la tempestiva CP_2
2 verifica dei dati in discussione e l'applicazione della riduzione prevista dalla Tabella F della legge 335/1995, senza, peraltro, che lei potesse avere in alcun modo contezza dell'erroneità
dell'importo che le veniva erogato.
Inoltre, aveva evidenziato di avere, negli anni interessati dalla pretesa restitutoria Parte_1
dell'ente, corrisposto all'erario le imposte sul reddito sulla base dell'aliquota derivante dal cumulo tra il proprio reddito e la pensione di reversibilità, cosicché, laddove fosse stata considerata tenuta alla restituzione delle somme pretese dall' , sarebbero risultate versate CP_2
all'erario somme non dovute.
Ciò premesso, la ricorrente aveva, dunque, concluso, domandando, in via principale, che il giudice dichiarasse nullo e privo di effetto il provvedimento di recupero adottato dall' il 11 CP_2
marzo 2021 e ogni altro atto successivo, con conseguente condanna dell' alla restituzione CP_1
di quanto già prelevato in esecuzione del provvedimento medesimo.
In via subordinata, previa ammissione di apposita CTU, l'attuale appellante aveva, infine,
domandato che, dalle somme da restituirsi, fosse detratto quanto da lei versato in eccesso all'erario per effetto delle differenti somme spettanti per il trattamento pensionistico di reversibilità.
***
L' si era costituito in giudizio e aveva resistito. CP_2
L'ente convenuto aveva, innanzitutto, eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, in favore della Corte dei conti, considerato che il procedimento introdotto da Parte_1
aveva ad oggetto una pensione della gestione pubblica e che la giurisprudenza della Suprema
Corte e del Consiglio di Stato aveva più volte ribadito come, anche alla luce del D. Lgs. n.
165/2001, permanesse in capo alla Corte dei conti la giurisdizione (esclusiva) in materia di pensioni dei dipendenti pubblici, nella quale risultano ricomprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale e, quindi, tutte le controversie concernenti indistintamente la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza
3 della pensione dei pubblici dipendenti.
In via subordinata, l' , dopo avere precisato che alla pensione di reversibilità Controparte_5
pubblica si applica, ai sensi dell'art. 1, comma 41, legge 335/1995 Tabella F, una trattenuta pari al 25% dell'importo mensile lordo per incumulabilità con gli altri redditi del percipiente (salvo specifiche ipotesi tassative), aveva, innanzitutto, osservato, in linea generale, come in sede di prima applicazione la quantificazione della pensione avvenisse in via provvisoria, sulla base della dichiarazione operata dal richiedente in sede di domanda, non potendosi conoscere i redditi complessivi maturati nel primo anno di percezione del trattamento pensionistico.
Inoltre, aveva osservato l' , i termini per la verifica delle dichiarazioni reddituali CP_2
dell'interessato, le quali ovviamente si presentano l'anno successivo rispetto a quello di maturazione dei relativi redditi, nel 2020 erano stati sospesi a causa dell'emergenza epidemiologica per COVID 19 ed erano stati rinviati nel tempo, secondo le previsioni contenute nel comma 5 dell'art.11 del d.l. 183/2020 (c.d. Decreto Mille Proroghe).
L'ente resistente, dopo avere, infine, rammentato come gravasse esclusivamente sull'accipiens
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, aveva,
dunque, sostenuto l'inapplicabilità, nella fattispecie, dell'art. 52, legge 88/1989, considerato che l'art. 13, commi 2 e 3, legge 412/1991, nel prevedere che l' provveda annualmente alla CP_1
verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche, aveva, altresì, previsto che l'eventuale recupero potesse essere effettuato entro l'anno successivo, cosicché l'assenza di dolo diveniva rilevante solo laddove fosse scaduto il termine per procedere al recupero. Scadenza che, nella fattispecie, considerato il momento dal quale le dichiarazioni dei redditi potevano essere esaminate e il differimento dei termini seguito all'emergenza sanitaria, non si era certamente perfezionata.
Ciò premesso, l' aveva, quindi, concluso per il rigetto della domanda proposta. CP_2
***
Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 438/2023 del 28 marzo 2023, aveva dichiarato il difetto
4 di giurisdizione del giudice ordinario adito in favore della Corte dei conti.
Infatti, aveva osservato il Tribunale, la domanda proposta da era volta ad ottenere Parte_1
la restituzione di quanto trattenuto dall' su una prestazione pensionistica di reversibilità di CP_2
un ex dipendente pubblico, come tale rientrante tra le prestazioni pensionistiche in tutto o in parte a carico dello Stato.
La giurisdizione della Corte dei conti, aveva argomentato il primo giudice, è una giurisdizione esclusiva in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale e, quindi, tutte le controversie concernenti indistintamente la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti.
Nella fattispecie, pertanto, aveva proseguito il Tribunale, nella quale la domanda era volta ad ottenere tutela rispetto ad un trattamento pensionistico erogato dalla Gestione Dipendenti
Pubblici dell' e nella quale, quindi, il petitum sostanziale della domanda si identificava in CP_2
un rapporto previdenziale erogato a favore del coniuge superstite di un ex dipendente pubblico,
doveva ribadirsi il principio della assoluta esclusività della giurisdizione della Corte dei conti.
Il Tribunale aveva, quindi, dichiarato inammissibile la domanda per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, fissato in 3 mesi dalla pronuncia del provvedimento il termine per l'eventuale riassunzione dinanzi alla Corte dei conti e compensato tra le parti le spese di lite in ragione della metà, condannando la ricorrente alla rifusione della parte restante in favore dell' . CP_2
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello . Parte_1
L' ha resistito. CP_2
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
Voglia la Corte adita:
5 “In via principale e sulla Giurisdizione:
- Voglia ritenere la Giurisdizione del Giudice Ordinario a decidere la presente controversia e
rimettere la causa al Giudice di primo grado ovvero, nell'ipotesi in cui per effetto
dell'abrogazione dell'art 353 c.p.c. operato dalla L. 29.12.2022 n° 197, non potesse essere
rimessa la stessa causa al Giudice di primo grado, voglia decidere la stessa accogliendo le
medesime conclusioni formulate che qui si riportano integralmente:
- Nel merito: Voglia l'Ecc.mo Tribunale esaminato il ricorso, viste le argomentazioni in fatto e
diritto, accoglierne integralmente il contenuto e per l'effetto dichiarare nullo e privo di effetto il
provvedimento prot. 1700.11/03/2021.0101678 del 11.3.2021 avente ad oggetto il CP_2
recupero delle somme percepite e non dovute sulla pensione Cat. 224/SO CTPS n° 09338056/ n°
iscrizione 70255198 cui sono collegati i numeri 70255199 e 70255200 comunicato a mezzo racc.
a/r in data 18.3.2021, con cui è stato rideterminato l'importo della pensione di reversibilità
(dante causa c.f. n° 09338056 cat. 224/SO CP_3 C.F._1 Pt_2
concludente con la richiesta di restituzione della somma di € 79.793,06; nonché la deliberazione
n. 28 dell' notificata a mezzo pec in data 03/02/2022 di rigetto del ricorso amministrativo CP_2
presentato dalla avente n. 752115081 del 19/04/2021 e di ogni altro atto Parte_1
conseguente, con condanna alla restituzione di quanto prelevato per la quota parte della
ricorrente.
- Con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
- In via subordinata: nella denegata e non voluta ipotesi di rigetto del ricorso principale,
considerata l'imposizione fiscale sulla base del cumulo dei redditi, delle imposte e tasse pagate
per gli anni per cui è stata richiesta la rideterminazione del trattamento pensionistico, detrarre
in ogni caso dalle somme da restituirsi quanto versato dalla sig.ra all'erario, per il Parte_1
cui calcolo si deduce fin d'ora CTU”.
Nell'interesse dell'ente appellato:
“…la Corte, rigettata ogni contraria istanza, voglia:
6 - In linea principale: confermare la sentenza del Tribunale e per l'effetto acclarare che la
giurisdizione sulla domanda di giustizia avanzata con il ricorso introduttivo compete alla Corte
dei Conti;
- In linea subordinata: ove ritenga che appartenga al Giudice Ordinario la giurisdizione, in ogni
caso respingere -in tutto o comunque in gran parte- ogni avversa pretesa;
- In ogni caso: con vittoria delle spese di lite anche del presente grado.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con due distinti motivi di appello, ha criticato la sentenza impugnata per avere il Parte_1
primo giudice, per un verso, dichiarato il proprio difetto di giurisdizione e, per altro verso,
condannato la parte ricorrente alla parziale rifusione delle spese all' . CP_2
Quanto al primo motivo, l'appellante ha osservato come non avesse mai inteso contestare il
quantum pensionistico come determinato dall' , ma avesse sempre contestato CP_2
esclusivamente il fatto che l' aveva erroneamente omesso di effettuare tempestivamente il CP_1
ricalcolo del detto quantum, con conseguente irripetibilità delle somme nel frattempo indebitamente erogate.
Poiché, pertanto, ha proseguito l'appellante, la presente controversia non aveva ad oggetto il diritto o la misura della pensione e non vi era, quindi, necessità di accertare l'an e/o il quantum
del trattamento pensionistico, ma unicamente la sussistenza o meno dei presupposti e/o delle condizioni di legge per il recupero, non sussisteva, nella fattispecie, la giurisdizione della Corte
dei conti, ma, piuttosto, quella del giudice ordinario, come anche affermato dalla recente giurisprudenza della Suprema Corte.
Quanto al secondo motivo di appello, ha osservato come il primo giudice, seppure Parte_1
incidentalmente e senza efficacia di giudicato, nel disciplinare le spese di lite avesse tenuto correttamente conto del fatto che l' si era trovato comunque in condizione di conoscere ex CP_2
officio la sua condizione reddituale onde rideterminare in tempi contenuti la pensione a lei spettante.
7 Evidentemente, ha sostenuto l'appellante, il Tribunale si era convinto che la domanda proposta fosse meritevole di accoglimento, cosicché, in caso di accoglimento del primo motivo di impugnazione, la domanda doveva essere accolta anche nel merito, con conseguente rivisitazione delle spese di lite relative ad entrambi i gradi del giudizio.
***
Il primo motivo di appello è fondato.
Come precisato dalla Suprema Corte, “in termini generali…la Corte dei conti ha giurisdizione su
tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e decorrenza della pensione
dei pubblici dipendenti, e funzionali alla pensione, comprese quelle nelle quali si alleghi, a
fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione
pensionistica da parte dell'ente obbligato, ivi comprese le controversie volte ad ottenere, anche
in via autonoma, il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi sui ratei del
trattamento pensionistico tardivamente corrisposti”.
Tuttavia, ha proseguito la Corte, quando “in discussione è solo la fondatezza dell'azione di
recupero dei ratei … che, nell'assunto attoreo, sarebbero irripetibili ex art. 52 l. 88/89 o ex art.
206 d.P.R. 1092/1973” e quindi, “le questioni poste dal ricorrente (prescrizione, buona fede)
attengono, dunque, solo al rapporto” tra percipiente e “ e non a quello (pensionistico) che CP_2
è a base della reversibilità, e si contrappongono alla pretesa restitutoria dell' che ha CP_2
assunto una propria e distinta natura, concretizzatasi nella richiesta di ripetizione di una somma
indebita”, “la giurisdizione non può che essere devoluta al giudice ordinario” (così Cass. S.U.
9436/2023, citata dalla parte appellante, nonché, già in precedenza, Cass. S.U. 18172/2017, n.
18172, Cass. S.U. 22381/2011 e Cass. S.U. 21586/2011).
Nella fattispecie, pertanto, nella quale, come correttamente evidenziato dall'appellante, non si discute della sussistenza del diritto alla pensione o della misura della pensione riconosciuta all'appellante dall' resistente, ma unicamente della sussistenza o meno dei presupposti e/o CP_1
delle condizioni di legge (dolo o buona fede della percipiente e rispetto dei termini di verifica e
8 di adozione del provvedimento di recupero da parte dell' ) per il recupero di un indebito CP_1
già certo e quantificato e in alcun modo contestato dalla parte interessata, deve, quindi, ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario adito.
***
La causa, la quale, in virtù dell'avvenuta abrogazione dell'art. 353 c.p.c., non deve più essere rimessa al primo giudice, deve, pertanto, essere decisa nel merito.
La domanda proposta da è parzialmente fondata e deve, pertanto, nella stessa Parte_1
misura, essere accolta.
In conformità a quanto affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, condivisa da questo
Collegio, la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale viene autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale ovvero a seguito di informazioni regolarmente comunicate dall'interessato non appartiene all'ambito degli errori di cui all'art. 13, comma 1, legge 412/1991 e non appartiene, quindi, nella ricorrenza dei CP_2
relativi presupposti, alla sfera della “non ripetibilità” di cui alla norma citata, ma soggiace,
piuttosto, alla regola della ripetibilità, entro, però, il termine decadenziale stabilito dall'art. 13,
comma 2, legge 412/1991 (si vedano, sul punto, Cass. 953/2012, Cass. 3802/2019, Cass.
15039/2019, Cass. 13918/2021, nonché, da ultimo, Cass. 29689/2024).
La Suprema Corte ha, in particolare, evidenziato che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13,
comma 2, sopra richiamato “non si richiede l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza
di un provvedimento dell'Istituto di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma
rileva semplicemente il controllo delle date in cui la comunicazione dell'assicurata è avvenuta e
la tempestività della richiesta dell'istituto rispetto ad esse”; “di talché, una volta che il
pensionato abbia comunicato i dati rilevanti ai fini della verifica della persistenza delle
condizioni legittimanti la corresponsione del trattamento pensionistico”, laddove la richiesta dell' sia stata tempestiva “debbono considerarsi ripetibili tutte le somme che siano state CP_1
erogate in eccesso rispetto al dovuto” (così Cass. 15039/2019).
9 Nella fattispecie, quindi, nella quale si discute della tempestività con la quale l' aveva CP_2
provveduto ad adeguare gli importi della pensione di reversibilità all'ammontare dei redditi dell'appellante relativi agli anni dal 2017 al 2021, che erano sempre stati regolarmente comunicati all'Agenzia delle Entrate e, quindi, autonomamente conosciuti dall' nello CP_2
svolgimento della propria attività istituzionale in esito alle informazioni regolarmente comunicate dall'interessata all'ente fiscale, non occorre discutere dello stato soggettivo dell'appellante, quanto, piuttosto, verificare la tempestività della richiesta di recupero dell' CP_2
del 11 marzo 2021, al fine di ritenere, in caso di verifica positiva, la piena ripetibilità delle somme corrisposte in eccesso ovvero, in caso di verifica negativa, l' decaduto dal potere CP_1
di ripetere le somme indebitamente erogate.
I giudici di legittimità hanno sul punto precisato che “l' deve procedere alla verifica CP_2
nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data
prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere,
a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito” (così Cass. 3802/2019), evidenziando anche che l'attività che deve essere posta in essere dall' entro l'anno successivo a quello CP_1
in cui ha avuto conoscibilità dei redditi è la mera formalizzazione della richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito, deve cioè iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato, non anche provvedere all'effettivo recupero degli importi (così Cass. 13918/2021).
Pertanto (si veda Cass. 29689/2024), poiché la dichiarazione dei redditi è conoscibile dall' solo nel corso dell'anno civile successivo a quello di maturazione dei redditi, il CP_1
termine ultimo per procedere alla richiesta spira per l' il 31 dicembre dell'anno (civile) CP_1
successivo a quello di presentazione della dichiarazione stessa.
Nella fattispecie, quindi, il termine decadenziale previsto a carico dell' per l'attivazione CP_2
della procedura di recupero scadeva, per l'anno 2017, il 31 dicembre 2019, per l'anno 2018, il 31
dicembre 2020, per l'anno 2019, il 31 dicembre 2021, per l'anno 2020, il 31 dicembre 2022 e,
10 per l'anno 2021, il 31 dicembre 2023.
L' , quindi, alla data di attivazione della procedura di recupero, nel marzo 2021, era CP_2
decaduto dal potere di procedere al recupero degli indebiti relativi agli anni 2017 e 2018, mentre aveva tempestivamente attivato il procedimento in relazione alle somme indebitamente corrisposte negli anni 2019, 2020, 2021.
Visti gli anni interessati dalla accertata ripetibilità, alcun rilievo riveste nella fattispecie la questione relativa alla sospensione dei termini per l'emergenza sanitaria, misura che, peraltro,
appare limitata, dall'art. 11, comma 5, d.l. 183/2020, alle campagne di verifica reddituale relative ai pensionati della Gestione previdenziale privata.
Sulla base della tabella inserita nel provvedimento di attivazione della procedura di recupero
(doc. 3, prodotto dall'attuale appellante in primo grado), le somme nette che deve Parte_1
restituire all' appellato risultano pertanto pari a €. 46.376,81, importo ottenuto detraendo CP_1
dalle somme lorde indebitamente percepite per gli anni 2019, 2020 e 2021 la percentuale del
30,654%, cioè quella stessa, considerata l'identità degli scaglioni fiscali previsti in tutti gli anni oggetto di recupero, a quella che l' aveva detratto dal debito lordo complessivo per il CP_1
calcolo del debito netto complessivo (€. 22.262,79 lordi per l'anno 2019 + €. 22.307,31 lordi per l'anno 2020 + €. 22.307,31 lordi per l'anno 2021 = €. 66.877,41 lordi;
€. 66.877,41 lordi -
30,654% = €. 46.376,81), mentre le somme irripetibili risultano pari, applicando il medesimo criterio, a €. 30.596,25.
L' deve, quindi, essere condannato alla restituzione, in favore dell'appellante, delle somme, CP_2
eccedenti l'importo di €. 46.376,81, eventualmente già trattenute o riscosse a carico dell'appellante medesima.
Dalle somme dovute in restituzione da non deve, d'altra parte, essere detratto alcun Parte_1
importo, come invece domandato dalla medesima in via subordinata.
Infatti, per un verso, come risulta dalle dichiarazioni reddituali prodotte dall'appellante in relazione agli anni oggetto di ripetizione (all. 7b e 7c, primo grado), il reddito imponibile
11 dichiarato dalla medesima (€. 93.000,00 circa per il 2019 e €. 100.000,00 circa per il 2020)
avrebbe giustificato, anche in assenza della pensione di reversibilità indebitamente percepita,
l'applicazione dell'aliquota fiscale massima prevista (43%), risultando il reddito superiore a €.
75.000,00. L'avvenuto pagamento da parte dell' di somme in eccesso non aveva, dunque, CP_2
determinato l'applicazione, sul restante reddito, di una maggiore imposizione fiscale, né, quindi,
l'esborso di somme maggiori rispetto a quelle dovute.
Per altro verso, l' ha correttamente provveduto ad attivare il recupero delle sole somme CP_2
nette erogate all'appellante, non aveva, cioè, richiesto alla medesima la restituzione delle imposte dallo stesso Istituto versate (indebitamente) all'erario in qualità di sostituto d'imposta,
cosicché, anche sotto tale diverso profilo, deve escludersi che la ripetizione delle somme indebitamente percepite possa cagionare all'appellante un esborso di importi maggiori rispetto a quelli concretamente ricevuti.
***
Sulla base di tutti i motivi esposti, l'appello proposto da deve, quindi, essere Parte_1
parzialmente accolto.
In particolare, in riforma della sentenza impugnata, ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario adito, deve essere dichiarata l'irripetibilità, nella misura di €. 30.596,25 netti, delle somme indebitamente percepite dall'appellante e la ripetibilità, invece, delle somme nette restanti, pari a
€. 46.376,81.
L' deve, quindi, essere condannato alla restituzione, in favore dell'appellante, delle somme, CP_2
eccedenti l'importo di €. 46.376,81, eventualmente già trattenute o riscosse a carico della medesima.
L'esito complessivo della lite giustifica la compensazione tra le parti, nella misura della metà,
delle spese di lite relative ad entrambi i gradi del giudizio, le quali, per la parte restante, seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi previsti per ciascuna fase, con esclusione di quella istruttoria non svoltasi, nello scaglione di valore da €. 26.000,00 a
12 €. 52.000,00 della tabella relativa, per il primo grado, alle cause di previdenza e, per il presente grado, ai giudizi dinanzi alla Corte d'Appello, devono essere poste a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
accoglie in parte l'appello proposto da;
Parte_1
in riforma della sentenza impugnata, ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario adito, dichiara l'irripetibilità, nella misura di €. 30.596,25 netti, delle somme indebitamente percepite dalla parte appellante e la ripetibilità, invece, delle restanti somme nette, pari a €. 46.376,81;
condanna, per l'effetto, l' alla restituzione, in favore della parte appellante, delle somme, CP_2
eccedenti l'importo di €. 46.376,81 eventualmente già trattenute o riscosse a carico della medesima;
dichiara compensate tra le parti, nella misura della metà, le spese di entrambi i gradi del giudizio e condanna ' alla rifusione, in favore della parte appellante, della restante metà, che liquida, CP_2
per il primo grado, in €. 3.290,00 e, per il presente grado, in €. 3.473,00, oltre, in ogni caso,
spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Cagliari, 10 aprile 2025.
L'estensore………………………………………………………….Il Presidente
dott. Daniela Coinu………………………………………..…………dott. Maria Luisa Scarpa
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Valentina Santa Cruz CONSIGLIERA
in esito all'udienza del 5 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 181 dell'anno 2023, proposta da:
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio degli avv.ti Mauro Parte_1
Mameli e Terenzio Schirru, che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso l'avv. Maurizio Falqui
Cao, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Falqui Cao e Stefania Sotgia, giusta procura generale alle liti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 4 maggio 2022, aveva convenuto Parte_1 in giudizio l' e aveva impugnato il provvedimento datato 11 marzo 2021 con il quale CP_2
l' previdenziale indicato - nel comunicarle l'avvenuta rideterminazione, per ragioni CP_1
reddituali, dell'importo della pensione di reversibilità riconosciutale con decorrenza dal 1 ottobre
2016 quale vedova superstite di , medico ospedaliero deceduto il 27 settembre 2016, CP_3
titolare in vita di trattamento pensionistico a carico della gestione ex e nello stabilire CP_4
che, con decorrenza dal 1 novembre 2017, l'importo della indicata pensione sarebbe divenuto pari a circa €. 22.000,00 annui, in luogo degli €. 44.000,00 circa annui sino ad allora corrisposti -
aveva avanzato nei suoi confronti una pretesa restitutoria pari, al netto dell'imposizione fiscale, a
€. 76.973,06.
La ricorrente aveva, in particolare, sostenuto che, ai sensi dell'art. 52 l. 88/89 e dell'art. 13 l.
412/1991, le somme percepite in eccesso non fossero, in realtà, ripetibili da parte dell'ente,
considerata l'assenza, da parte sua, di qualsiasi condotta dolosa. Infatti, il suo reddito annuale era sempre stato espressamente riportato nella propria dichiarazione reddituale (Modello Unico e
Mod. 770), la quale era sempre stata regolarmente trasmessa all'Agenzia delle Entrate nei termini di legge.
Inoltre, aveva aggiunto la ricorrente, in data 29 ottobre 2020, su richiesta dell' , ella aveva CP_2
provveduto a comunicare all'Istituto i redditi percepiti negli anni dal 2017 al 2020, oltre ai redditi presunti dell'anno 2021.
Peraltro, aveva osservato , si era trattato di una richiesta con la quale l'ente Parte_1
previdenziale aveva cercato di sanare una situazione e un errore che si erano già cristallizzati,
visto che incombeva pacificamente sull' , ai sensi dell'art. 13, comma 2, legge 412/1991, CP_2
l'obbligo di verificare annualmente la sua situazione reddituale, in quanto incidente sulla misura del diritto alla prestazione previdenziale in godimento, e visto che, anche sulla base della circolare n. 195/2015, lei, avendo comunicato i propri dati reddituali all'Agenzia delle CP_2
Entrate, era esonerata dal dovere di comunicare i dati medesimi all' . CP_1
Quindi, aveva proseguito la ricorrente, era stato l' , per sua colpa, ad omettere la tempestiva CP_2
2 verifica dei dati in discussione e l'applicazione della riduzione prevista dalla Tabella F della legge 335/1995, senza, peraltro, che lei potesse avere in alcun modo contezza dell'erroneità
dell'importo che le veniva erogato.
Inoltre, aveva evidenziato di avere, negli anni interessati dalla pretesa restitutoria Parte_1
dell'ente, corrisposto all'erario le imposte sul reddito sulla base dell'aliquota derivante dal cumulo tra il proprio reddito e la pensione di reversibilità, cosicché, laddove fosse stata considerata tenuta alla restituzione delle somme pretese dall' , sarebbero risultate versate CP_2
all'erario somme non dovute.
Ciò premesso, la ricorrente aveva, dunque, concluso, domandando, in via principale, che il giudice dichiarasse nullo e privo di effetto il provvedimento di recupero adottato dall' il 11 CP_2
marzo 2021 e ogni altro atto successivo, con conseguente condanna dell' alla restituzione CP_1
di quanto già prelevato in esecuzione del provvedimento medesimo.
In via subordinata, previa ammissione di apposita CTU, l'attuale appellante aveva, infine,
domandato che, dalle somme da restituirsi, fosse detratto quanto da lei versato in eccesso all'erario per effetto delle differenti somme spettanti per il trattamento pensionistico di reversibilità.
***
L' si era costituito in giudizio e aveva resistito. CP_2
L'ente convenuto aveva, innanzitutto, eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, in favore della Corte dei conti, considerato che il procedimento introdotto da Parte_1
aveva ad oggetto una pensione della gestione pubblica e che la giurisprudenza della Suprema
Corte e del Consiglio di Stato aveva più volte ribadito come, anche alla luce del D. Lgs. n.
165/2001, permanesse in capo alla Corte dei conti la giurisdizione (esclusiva) in materia di pensioni dei dipendenti pubblici, nella quale risultano ricomprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale e, quindi, tutte le controversie concernenti indistintamente la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza
3 della pensione dei pubblici dipendenti.
In via subordinata, l' , dopo avere precisato che alla pensione di reversibilità Controparte_5
pubblica si applica, ai sensi dell'art. 1, comma 41, legge 335/1995 Tabella F, una trattenuta pari al 25% dell'importo mensile lordo per incumulabilità con gli altri redditi del percipiente (salvo specifiche ipotesi tassative), aveva, innanzitutto, osservato, in linea generale, come in sede di prima applicazione la quantificazione della pensione avvenisse in via provvisoria, sulla base della dichiarazione operata dal richiedente in sede di domanda, non potendosi conoscere i redditi complessivi maturati nel primo anno di percezione del trattamento pensionistico.
Inoltre, aveva osservato l' , i termini per la verifica delle dichiarazioni reddituali CP_2
dell'interessato, le quali ovviamente si presentano l'anno successivo rispetto a quello di maturazione dei relativi redditi, nel 2020 erano stati sospesi a causa dell'emergenza epidemiologica per COVID 19 ed erano stati rinviati nel tempo, secondo le previsioni contenute nel comma 5 dell'art.11 del d.l. 183/2020 (c.d. Decreto Mille Proroghe).
L'ente resistente, dopo avere, infine, rammentato come gravasse esclusivamente sull'accipiens
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, aveva,
dunque, sostenuto l'inapplicabilità, nella fattispecie, dell'art. 52, legge 88/1989, considerato che l'art. 13, commi 2 e 3, legge 412/1991, nel prevedere che l' provveda annualmente alla CP_1
verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche, aveva, altresì, previsto che l'eventuale recupero potesse essere effettuato entro l'anno successivo, cosicché l'assenza di dolo diveniva rilevante solo laddove fosse scaduto il termine per procedere al recupero. Scadenza che, nella fattispecie, considerato il momento dal quale le dichiarazioni dei redditi potevano essere esaminate e il differimento dei termini seguito all'emergenza sanitaria, non si era certamente perfezionata.
Ciò premesso, l' aveva, quindi, concluso per il rigetto della domanda proposta. CP_2
***
Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 438/2023 del 28 marzo 2023, aveva dichiarato il difetto
4 di giurisdizione del giudice ordinario adito in favore della Corte dei conti.
Infatti, aveva osservato il Tribunale, la domanda proposta da era volta ad ottenere Parte_1
la restituzione di quanto trattenuto dall' su una prestazione pensionistica di reversibilità di CP_2
un ex dipendente pubblico, come tale rientrante tra le prestazioni pensionistiche in tutto o in parte a carico dello Stato.
La giurisdizione della Corte dei conti, aveva argomentato il primo giudice, è una giurisdizione esclusiva in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale e, quindi, tutte le controversie concernenti indistintamente la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti.
Nella fattispecie, pertanto, aveva proseguito il Tribunale, nella quale la domanda era volta ad ottenere tutela rispetto ad un trattamento pensionistico erogato dalla Gestione Dipendenti
Pubblici dell' e nella quale, quindi, il petitum sostanziale della domanda si identificava in CP_2
un rapporto previdenziale erogato a favore del coniuge superstite di un ex dipendente pubblico,
doveva ribadirsi il principio della assoluta esclusività della giurisdizione della Corte dei conti.
Il Tribunale aveva, quindi, dichiarato inammissibile la domanda per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, fissato in 3 mesi dalla pronuncia del provvedimento il termine per l'eventuale riassunzione dinanzi alla Corte dei conti e compensato tra le parti le spese di lite in ragione della metà, condannando la ricorrente alla rifusione della parte restante in favore dell' . CP_2
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello . Parte_1
L' ha resistito. CP_2
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
Voglia la Corte adita:
5 “In via principale e sulla Giurisdizione:
- Voglia ritenere la Giurisdizione del Giudice Ordinario a decidere la presente controversia e
rimettere la causa al Giudice di primo grado ovvero, nell'ipotesi in cui per effetto
dell'abrogazione dell'art 353 c.p.c. operato dalla L. 29.12.2022 n° 197, non potesse essere
rimessa la stessa causa al Giudice di primo grado, voglia decidere la stessa accogliendo le
medesime conclusioni formulate che qui si riportano integralmente:
- Nel merito: Voglia l'Ecc.mo Tribunale esaminato il ricorso, viste le argomentazioni in fatto e
diritto, accoglierne integralmente il contenuto e per l'effetto dichiarare nullo e privo di effetto il
provvedimento prot. 1700.11/03/2021.0101678 del 11.3.2021 avente ad oggetto il CP_2
recupero delle somme percepite e non dovute sulla pensione Cat. 224/SO CTPS n° 09338056/ n°
iscrizione 70255198 cui sono collegati i numeri 70255199 e 70255200 comunicato a mezzo racc.
a/r in data 18.3.2021, con cui è stato rideterminato l'importo della pensione di reversibilità
(dante causa c.f. n° 09338056 cat. 224/SO CP_3 C.F._1 Pt_2
concludente con la richiesta di restituzione della somma di € 79.793,06; nonché la deliberazione
n. 28 dell' notificata a mezzo pec in data 03/02/2022 di rigetto del ricorso amministrativo CP_2
presentato dalla avente n. 752115081 del 19/04/2021 e di ogni altro atto Parte_1
conseguente, con condanna alla restituzione di quanto prelevato per la quota parte della
ricorrente.
- Con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
- In via subordinata: nella denegata e non voluta ipotesi di rigetto del ricorso principale,
considerata l'imposizione fiscale sulla base del cumulo dei redditi, delle imposte e tasse pagate
per gli anni per cui è stata richiesta la rideterminazione del trattamento pensionistico, detrarre
in ogni caso dalle somme da restituirsi quanto versato dalla sig.ra all'erario, per il Parte_1
cui calcolo si deduce fin d'ora CTU”.
Nell'interesse dell'ente appellato:
“…la Corte, rigettata ogni contraria istanza, voglia:
6 - In linea principale: confermare la sentenza del Tribunale e per l'effetto acclarare che la
giurisdizione sulla domanda di giustizia avanzata con il ricorso introduttivo compete alla Corte
dei Conti;
- In linea subordinata: ove ritenga che appartenga al Giudice Ordinario la giurisdizione, in ogni
caso respingere -in tutto o comunque in gran parte- ogni avversa pretesa;
- In ogni caso: con vittoria delle spese di lite anche del presente grado.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con due distinti motivi di appello, ha criticato la sentenza impugnata per avere il Parte_1
primo giudice, per un verso, dichiarato il proprio difetto di giurisdizione e, per altro verso,
condannato la parte ricorrente alla parziale rifusione delle spese all' . CP_2
Quanto al primo motivo, l'appellante ha osservato come non avesse mai inteso contestare il
quantum pensionistico come determinato dall' , ma avesse sempre contestato CP_2
esclusivamente il fatto che l' aveva erroneamente omesso di effettuare tempestivamente il CP_1
ricalcolo del detto quantum, con conseguente irripetibilità delle somme nel frattempo indebitamente erogate.
Poiché, pertanto, ha proseguito l'appellante, la presente controversia non aveva ad oggetto il diritto o la misura della pensione e non vi era, quindi, necessità di accertare l'an e/o il quantum
del trattamento pensionistico, ma unicamente la sussistenza o meno dei presupposti e/o delle condizioni di legge per il recupero, non sussisteva, nella fattispecie, la giurisdizione della Corte
dei conti, ma, piuttosto, quella del giudice ordinario, come anche affermato dalla recente giurisprudenza della Suprema Corte.
Quanto al secondo motivo di appello, ha osservato come il primo giudice, seppure Parte_1
incidentalmente e senza efficacia di giudicato, nel disciplinare le spese di lite avesse tenuto correttamente conto del fatto che l' si era trovato comunque in condizione di conoscere ex CP_2
officio la sua condizione reddituale onde rideterminare in tempi contenuti la pensione a lei spettante.
7 Evidentemente, ha sostenuto l'appellante, il Tribunale si era convinto che la domanda proposta fosse meritevole di accoglimento, cosicché, in caso di accoglimento del primo motivo di impugnazione, la domanda doveva essere accolta anche nel merito, con conseguente rivisitazione delle spese di lite relative ad entrambi i gradi del giudizio.
***
Il primo motivo di appello è fondato.
Come precisato dalla Suprema Corte, “in termini generali…la Corte dei conti ha giurisdizione su
tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e decorrenza della pensione
dei pubblici dipendenti, e funzionali alla pensione, comprese quelle nelle quali si alleghi, a
fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione
pensionistica da parte dell'ente obbligato, ivi comprese le controversie volte ad ottenere, anche
in via autonoma, il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi sui ratei del
trattamento pensionistico tardivamente corrisposti”.
Tuttavia, ha proseguito la Corte, quando “in discussione è solo la fondatezza dell'azione di
recupero dei ratei … che, nell'assunto attoreo, sarebbero irripetibili ex art. 52 l. 88/89 o ex art.
206 d.P.R. 1092/1973” e quindi, “le questioni poste dal ricorrente (prescrizione, buona fede)
attengono, dunque, solo al rapporto” tra percipiente e “ e non a quello (pensionistico) che CP_2
è a base della reversibilità, e si contrappongono alla pretesa restitutoria dell' che ha CP_2
assunto una propria e distinta natura, concretizzatasi nella richiesta di ripetizione di una somma
indebita”, “la giurisdizione non può che essere devoluta al giudice ordinario” (così Cass. S.U.
9436/2023, citata dalla parte appellante, nonché, già in precedenza, Cass. S.U. 18172/2017, n.
18172, Cass. S.U. 22381/2011 e Cass. S.U. 21586/2011).
Nella fattispecie, pertanto, nella quale, come correttamente evidenziato dall'appellante, non si discute della sussistenza del diritto alla pensione o della misura della pensione riconosciuta all'appellante dall' resistente, ma unicamente della sussistenza o meno dei presupposti e/o CP_1
delle condizioni di legge (dolo o buona fede della percipiente e rispetto dei termini di verifica e
8 di adozione del provvedimento di recupero da parte dell' ) per il recupero di un indebito CP_1
già certo e quantificato e in alcun modo contestato dalla parte interessata, deve, quindi, ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario adito.
***
La causa, la quale, in virtù dell'avvenuta abrogazione dell'art. 353 c.p.c., non deve più essere rimessa al primo giudice, deve, pertanto, essere decisa nel merito.
La domanda proposta da è parzialmente fondata e deve, pertanto, nella stessa Parte_1
misura, essere accolta.
In conformità a quanto affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, condivisa da questo
Collegio, la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale viene autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale ovvero a seguito di informazioni regolarmente comunicate dall'interessato non appartiene all'ambito degli errori di cui all'art. 13, comma 1, legge 412/1991 e non appartiene, quindi, nella ricorrenza dei CP_2
relativi presupposti, alla sfera della “non ripetibilità” di cui alla norma citata, ma soggiace,
piuttosto, alla regola della ripetibilità, entro, però, il termine decadenziale stabilito dall'art. 13,
comma 2, legge 412/1991 (si vedano, sul punto, Cass. 953/2012, Cass. 3802/2019, Cass.
15039/2019, Cass. 13918/2021, nonché, da ultimo, Cass. 29689/2024).
La Suprema Corte ha, in particolare, evidenziato che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13,
comma 2, sopra richiamato “non si richiede l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza
di un provvedimento dell'Istituto di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma
rileva semplicemente il controllo delle date in cui la comunicazione dell'assicurata è avvenuta e
la tempestività della richiesta dell'istituto rispetto ad esse”; “di talché, una volta che il
pensionato abbia comunicato i dati rilevanti ai fini della verifica della persistenza delle
condizioni legittimanti la corresponsione del trattamento pensionistico”, laddove la richiesta dell' sia stata tempestiva “debbono considerarsi ripetibili tutte le somme che siano state CP_1
erogate in eccesso rispetto al dovuto” (così Cass. 15039/2019).
9 Nella fattispecie, quindi, nella quale si discute della tempestività con la quale l' aveva CP_2
provveduto ad adeguare gli importi della pensione di reversibilità all'ammontare dei redditi dell'appellante relativi agli anni dal 2017 al 2021, che erano sempre stati regolarmente comunicati all'Agenzia delle Entrate e, quindi, autonomamente conosciuti dall' nello CP_2
svolgimento della propria attività istituzionale in esito alle informazioni regolarmente comunicate dall'interessata all'ente fiscale, non occorre discutere dello stato soggettivo dell'appellante, quanto, piuttosto, verificare la tempestività della richiesta di recupero dell' CP_2
del 11 marzo 2021, al fine di ritenere, in caso di verifica positiva, la piena ripetibilità delle somme corrisposte in eccesso ovvero, in caso di verifica negativa, l' decaduto dal potere CP_1
di ripetere le somme indebitamente erogate.
I giudici di legittimità hanno sul punto precisato che “l' deve procedere alla verifica CP_2
nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data
prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere,
a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito” (così Cass. 3802/2019), evidenziando anche che l'attività che deve essere posta in essere dall' entro l'anno successivo a quello CP_1
in cui ha avuto conoscibilità dei redditi è la mera formalizzazione della richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito, deve cioè iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato, non anche provvedere all'effettivo recupero degli importi (così Cass. 13918/2021).
Pertanto (si veda Cass. 29689/2024), poiché la dichiarazione dei redditi è conoscibile dall' solo nel corso dell'anno civile successivo a quello di maturazione dei redditi, il CP_1
termine ultimo per procedere alla richiesta spira per l' il 31 dicembre dell'anno (civile) CP_1
successivo a quello di presentazione della dichiarazione stessa.
Nella fattispecie, quindi, il termine decadenziale previsto a carico dell' per l'attivazione CP_2
della procedura di recupero scadeva, per l'anno 2017, il 31 dicembre 2019, per l'anno 2018, il 31
dicembre 2020, per l'anno 2019, il 31 dicembre 2021, per l'anno 2020, il 31 dicembre 2022 e,
10 per l'anno 2021, il 31 dicembre 2023.
L' , quindi, alla data di attivazione della procedura di recupero, nel marzo 2021, era CP_2
decaduto dal potere di procedere al recupero degli indebiti relativi agli anni 2017 e 2018, mentre aveva tempestivamente attivato il procedimento in relazione alle somme indebitamente corrisposte negli anni 2019, 2020, 2021.
Visti gli anni interessati dalla accertata ripetibilità, alcun rilievo riveste nella fattispecie la questione relativa alla sospensione dei termini per l'emergenza sanitaria, misura che, peraltro,
appare limitata, dall'art. 11, comma 5, d.l. 183/2020, alle campagne di verifica reddituale relative ai pensionati della Gestione previdenziale privata.
Sulla base della tabella inserita nel provvedimento di attivazione della procedura di recupero
(doc. 3, prodotto dall'attuale appellante in primo grado), le somme nette che deve Parte_1
restituire all' appellato risultano pertanto pari a €. 46.376,81, importo ottenuto detraendo CP_1
dalle somme lorde indebitamente percepite per gli anni 2019, 2020 e 2021 la percentuale del
30,654%, cioè quella stessa, considerata l'identità degli scaglioni fiscali previsti in tutti gli anni oggetto di recupero, a quella che l' aveva detratto dal debito lordo complessivo per il CP_1
calcolo del debito netto complessivo (€. 22.262,79 lordi per l'anno 2019 + €. 22.307,31 lordi per l'anno 2020 + €. 22.307,31 lordi per l'anno 2021 = €. 66.877,41 lordi;
€. 66.877,41 lordi -
30,654% = €. 46.376,81), mentre le somme irripetibili risultano pari, applicando il medesimo criterio, a €. 30.596,25.
L' deve, quindi, essere condannato alla restituzione, in favore dell'appellante, delle somme, CP_2
eccedenti l'importo di €. 46.376,81, eventualmente già trattenute o riscosse a carico dell'appellante medesima.
Dalle somme dovute in restituzione da non deve, d'altra parte, essere detratto alcun Parte_1
importo, come invece domandato dalla medesima in via subordinata.
Infatti, per un verso, come risulta dalle dichiarazioni reddituali prodotte dall'appellante in relazione agli anni oggetto di ripetizione (all. 7b e 7c, primo grado), il reddito imponibile
11 dichiarato dalla medesima (€. 93.000,00 circa per il 2019 e €. 100.000,00 circa per il 2020)
avrebbe giustificato, anche in assenza della pensione di reversibilità indebitamente percepita,
l'applicazione dell'aliquota fiscale massima prevista (43%), risultando il reddito superiore a €.
75.000,00. L'avvenuto pagamento da parte dell' di somme in eccesso non aveva, dunque, CP_2
determinato l'applicazione, sul restante reddito, di una maggiore imposizione fiscale, né, quindi,
l'esborso di somme maggiori rispetto a quelle dovute.
Per altro verso, l' ha correttamente provveduto ad attivare il recupero delle sole somme CP_2
nette erogate all'appellante, non aveva, cioè, richiesto alla medesima la restituzione delle imposte dallo stesso Istituto versate (indebitamente) all'erario in qualità di sostituto d'imposta,
cosicché, anche sotto tale diverso profilo, deve escludersi che la ripetizione delle somme indebitamente percepite possa cagionare all'appellante un esborso di importi maggiori rispetto a quelli concretamente ricevuti.
***
Sulla base di tutti i motivi esposti, l'appello proposto da deve, quindi, essere Parte_1
parzialmente accolto.
In particolare, in riforma della sentenza impugnata, ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario adito, deve essere dichiarata l'irripetibilità, nella misura di €. 30.596,25 netti, delle somme indebitamente percepite dall'appellante e la ripetibilità, invece, delle somme nette restanti, pari a
€. 46.376,81.
L' deve, quindi, essere condannato alla restituzione, in favore dell'appellante, delle somme, CP_2
eccedenti l'importo di €. 46.376,81, eventualmente già trattenute o riscosse a carico della medesima.
L'esito complessivo della lite giustifica la compensazione tra le parti, nella misura della metà,
delle spese di lite relative ad entrambi i gradi del giudizio, le quali, per la parte restante, seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi previsti per ciascuna fase, con esclusione di quella istruttoria non svoltasi, nello scaglione di valore da €. 26.000,00 a
12 €. 52.000,00 della tabella relativa, per il primo grado, alle cause di previdenza e, per il presente grado, ai giudizi dinanzi alla Corte d'Appello, devono essere poste a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
accoglie in parte l'appello proposto da;
Parte_1
in riforma della sentenza impugnata, ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario adito, dichiara l'irripetibilità, nella misura di €. 30.596,25 netti, delle somme indebitamente percepite dalla parte appellante e la ripetibilità, invece, delle restanti somme nette, pari a €. 46.376,81;
condanna, per l'effetto, l' alla restituzione, in favore della parte appellante, delle somme, CP_2
eccedenti l'importo di €. 46.376,81 eventualmente già trattenute o riscosse a carico della medesima;
dichiara compensate tra le parti, nella misura della metà, le spese di entrambi i gradi del giudizio e condanna ' alla rifusione, in favore della parte appellante, della restante metà, che liquida, CP_2
per il primo grado, in €. 3.290,00 e, per il presente grado, in €. 3.473,00, oltre, in ogni caso,
spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Cagliari, 10 aprile 2025.
L'estensore………………………………………………………….Il Presidente
dott. Daniela Coinu………………………………………..…………dott. Maria Luisa Scarpa
13