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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 09/12/2025, n. 1626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1626 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice, dott.ssa TI Amelia IA Balbo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 734/2024 R.G., avente per oggetto: “Proprietà”, promossa
DA
c.f. residente a [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso giusta procura allegata all'atto di citazione dall' Avv. Quirico Pepe del Foro di Brindisi, c.f.
, PEC entrambi domiciliati presso lo studio C.F._2 Email_1 in Ostuni in via A. Diaz n. 65, fax 0831338821
ATTORE
CONTRO
(c.f.: ), nata a [...] il [...] ed ivi residente alla CP_1 C.F._3
C.da Fascianello n. 0/n.c., elettivamente domiciliata, per il presente giudizio, in Fasano, C.so Perrini, n.
164/B, presso llo Studio dell'avv. Graziella Darcavio (c.f.: ), dalla quale è C.F._4 rappresentata e difesa in virtù di mandato congiunto alla comparsa di costituzione (telefax 0804422640
l'indirizzo PEC: Email_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'attore “come da atto di citazione”; per la convenuta “si riporta al contenuto della propria comparsa di costituzione e risposta, delle note conclusive autorizzate già depositate in data 03/10/2025 nonché alle precedenti deduzioni d'udienza; reitera le conclusioni gradatamente rassegnate nella comparsa di risposta anzidetta, che qui, per evitare superflue duplicazioni, si abbiano per trascritte e per precisate. Chiede il rigetto di ogni avversa richiesta, anche istruttoria, e di ogni avversa eccezione. Soltanto per la denegata ipotesi e per l'eventuale gravame, reitera, ove occorra, la richiesta istruttoria, ritualmente formulata, di nomina di un Ctu per
l'accertamento dello stato dei luoghi per cui è giudizio nonché per la stima del valore dei beni mobili ex adverso indicati. Da ultimo, chiede la liquidazione dei compensi professionali maturati, come da istanza già depositata in data 03/10/2025, unitamente alla nota specifica ed al provvedimento di ammissione della convenuta al patrocinio per i non abbienti a spese dello Stato”. CP_1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 25 gennaio 2024 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 deducendo di essere proprietario degli immobili siti in Fasano in c.da Fascianello n. 46, censiti in catasto fabbricati del Comune di Fasano al foglio 16 p.lla 228, sub 1, cat. A/3, Rendita € 271,14, e sub. 2, cat.
F/3, senza attribuzione di rendita;
che il primo dei due edifici, il subalterno 1, costituisce la casa familiare assegnata alla moglie in sede di separazione personale dei coniugi con sentenza del CP_1
17/1/2023; che, accedendo al piazzale comune dall'unico accesso dalla via pubblica, questo si trova in fondo sul lato sinistro.; che il secondo edificio, invece, è un fabbricato indipendente, di più vecchia costruzione e in fase di ristrutturazione, ereditato dal signor dai propri genitori e si trova sul Parte_1 lato opposto dello stesso piazzale;
che i due immobili, distanti poche decine di metri l'uno dall'altro, insistono sull'unico piazzale comune (p.lla 228), confinante per un lato con la pubblica via ed ha un unico accesso da questa;
che già dal dicembre 2019 il signor è stato allontanato in malo modo dalla Parte_1 moglie e privato delle chiavi di accesso, non solo alla casa coniugale (sub 1) ove la moglie attualmente vive con la figlia, ma anche dell'altro immobile vicino (sub 2), nonché del piazzale comune, al quale si accede tramite l'unico cancello;
che, inoltre, la signora si è appropriata dell'attrezzatura da lavoro CP_1 che era presente sull'unico piazzale comune alle due unità immobiliari di cui innanzi, ovvero in particolare: di un escavatore HITACHI matr. 1AE-05211 del valore di 13.500,00 euro, di vari accessori di questo (martello demolitore Italdem matr. 0882/KD, coppia di rampe matr. 03/0236, benna da scavo cm 20) del valore di 3.500,00 euro, oltre altri attrezzi di vario genere (una motozappa, vanghe, etc.); che il provvedimento giudiziale di separazione personale dei coniugi ha assegnato alla signora CP_1 la sola casa coniugale (e non anche l'altro immobile in corso di ristrutturazione); che l'appropriazione è stata perpetrata già prima del deposito del ricorso per separazione da parte della moglie (giugno 2020), mediante sostituzione delle serrature del cancello principale di accesso all'intera proprietà, alla quale il signor non ha mai potuto fare più ritorno;
che ogni qualvolta il signor ha tentato di Parte_1 Parte_1 avvicinarsi ai propri beni o di recuperarli è stato puntualmente aggredito, sia verbalmente che fisicamente, dalla moglie;
che in varie occasioni (anche sul proprio posto di lavoro, per strada, a casa di familiari, etc.) il signor è stato più e più volte aggredito dalla moglie con urla e insulti: “bastardo”, “figlio di Parte_1 puttana” e minacce: “se ti vedo vicino casa ti rompo la testa”, “te la farò pagare, bastardo”, “ti voglio vedere crepare, merda”.
L'attore ha, quindi, chiesto al Tribunale di condannare la convenuta a reintegrarlo nel possesso ovvero a riconsegnare ad esso il fabbricato descritto in premessa, in catasto fabbricati del Comune di Fasano al foglio 228, sub. 2 ed il piazzale comune su cui insiste detto fabbricato;
di condannare, altresì, la convenuta a restituire all'attore i beni mobili descritti in narrativa, ovvero l'escavatore HITACHI matr. 1AE-05211 con tutti gli accessori, nonché gli attrezzi agricoli. Ha chiesto, in caso di mancato rinvenimento dei beni mobili, di condannare la convenuta al pagamento del loro controvalore come da fatture allegate, nella misura complessiva di euro 17.000,00; di condannare, altresì, la convenuta al pagamento in favore dell'attore di una somma equitativamente determinata a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali e morali, previo accertamento incidentale della ricorrente ipotesi di reato di appropriazione indebita e violenza privata in relazione alla illecita privazione dei beni mobili e immobili.
Ha chiesto, in ultimo, di condannare la convenuta al risarcimento di ogni ulteriore danno, patrimoniale e non patrimoniale, anche da illecita occupazione dell'immobile di proprietà dell'attore.
A seguito della citazione in giudizio si è costituita in giudizio eccependo, in via CP_1 preliminare, l'inammissibilità della domanda possessoria spiegata dal per tardività ai sensi Parte_1 dell'art. 1168 c.c. e, ove da ritenersi come domanda di rivendica, ne ha chiesto il rigetto per infondatezza.
Ha contestato i fatti dedotti da parte attrice, allegando che gli immobili che il descrive in Parte_1 termini di due unità, soltanto perché catastalmente identificati con due subalterni, in realtà costituiscono un'unica realtà abitativa che è la casa familiare che il Tribunale ha assegnato, senza alcuna contestazione del (resistente costituito), alla con provvedimento presidenziale del 20/11/2020 reso Parte_1 CP_1 nel giudizio di separazione di essi coniugi, già iscritto al n. 1928/2020 R.G. dinanzi al Tribunale di
Brindisi, provvedimento poi confermato con la sentenza di separazione n. 106/2023, pubblicata il
24/01/2023, passata in giudicato;
che la prima unità immobiliare (sub 1) è costituita soltanto dal vano cucina, dalla camera da letto della figlia e dal bagno;
che l'altra unità immobiliare (sub Parte_2
2) è costituita dalla camera da letto matrimoniale (senza bagno), da un vano all'ingresso e due vani deposito/ripostiglio, allo stato grezzo;
che entrambe le unità abitative (subalterni 1 e 2) sono servite da un unico impianto elettrico, con unico contatore Enel (codice POD IT001E703802940), da un unico impianto idrico, con annesso unico pozzo di riserva dell'acqua, da un unico impianto fognario, con annesso unico pozzo liquami;
da un unico impianto di riscaldamento, per l'esattezza un termocamino il cui caminetto è ubicato nel vano cucina (sub 1).
Ha dedotto trattarsi di un'unica casa familiare anche se distribuita su due unità, catastalmente distinte da due subalterni e della casa familiare assegnata, in sede di separazione dei coniugi, a con la CP_1 quale vive la figlia maggiorenne ed economicamente non autosufficiente non per Parte_2 propria colpa, ma per via sia di un handicap riconosciuto che ne rende difficile la collocazione nel mondo lavorativo come operaia e a causa di un titolo di studio conseguito (diploma alberghiero) che ne rende difficile la collocazione per attività impiegatizia e di concetto;
ha allegato che l'allontanamento del dalla casa familiare, è stato volontario e che solo dopo provvedimento presidenziale di Parte_1 assegnazione della casa coniugale, la convenuta ha sostituto le serrature delle porte della casa familiare e del cancello che chiude l'antistante piazzale. Quanto, infine, ai beni mobili oggetto dell'azione incoata, la convenuta ha eccepito trattarsi di beni in comproprietà tra le parti in quanto acquistati anche con i proventi dell'attività lavorativa della stessa e che, peraltro, l'escavatore con i suoi accessori, od il loro valore, rientrano anche nella comunione de residuo, mentre il valore degli stessi ex adverso richiesto pari ad € 17.000,00 andrebbe a compensare il valore di un altro escavatore più grande e di un camion gru che il ha venduto, trattenendo per sé tutto il Parte_1 ricavato, pari ad € 20.000,00, nonostante la comproprietà con la moglie.
Ha rassegnato, inoltre, che il ha portato via anche la coppia di rampe matr. 03/0236, di cui oggi Parte_1 rivendica il possesso impropriamente e che il valore indicato pari ad € 17.000,00, corrisponde al prezzo di acquisto dei beni stessi e non tiene conto dell'uso e della vetustà, atteso che si tratta di attrezzi ormai vecchi ed arrugginiti.
Ha contestato ogni aggressione fisica e verbale del e ha chiesto il rigetto di tutte le domande Parte_1 ex adverso spiegate, allegando, inoltre l'infondatezza, la genericità e l'indeterminatezza della domanda risarcitoria spiegata per la pretesa appropriazione indebita.
In caso di accoglimento delle domande attoree, ha chiesto, in via subordinata, di ordinare all'attore di dotare l'unità abitativa al sub 2) di autonomo impianto idrico, fognario, elettrico, di riscaldamento nonché di autonomo accesso dalla via pubblica e di autonomo servizio igienico. Ha chiesto, inoltre, sempre in via gradata, con riferimento ai beni mobili, di compensare le somme richieste dal con la somma Parte_1 ricavata dalla vendita dell'escavatore grande e del camion con gru di cui in narrativa;
oppure, in via ancora più gradata, di condannare il a pagare in favore della convenuta la metà del valore sia dei beni Parte_1 mobili per cui è giudizio e sia della somma, pari a complessive € 20.000,00, ricavata dalle ripetute vendite, stante la comproprietà e, per l'escavatore ed i suoi accessori, la comunione de residuo.
Nel corso del giudizio instauratosi è stato espletato un tentativo di conciliazione giudiziale, non andato a buon fine, ed è stata acquisita la documentazione prodotta dalle parti;
è stato escusso l'unico teste di parte convenuta avendo l'attore rinunciato ai propri testi ed avendo il giudice revocato Parte_2
l'ordinanza ammissiva nella relativa parte.
Assegnato il procedimento a questo Giudice, con decreto del 21 ottobre 2024, è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e nessuna delle parti si è opposta.
Indi, è stata riservata la decisione.
***
Preliminarmente, questo Giudice ritiene di confermare, condividendoli, i provvedimenti in ordine alle richieste istruttorie, emessi nel corso del giudizio.
Si ritiene, quanto all'azione di reintegra nel possesso spiegata dall'attore che debba essere dichiarata inammissibile, trattandosi di un giudizio possessorio di merito non preceduto dalla fase necessaria di natura sommaria ed introdotto ben oltre il limite annuale per la sua proposizione previsto dall'art. 1168 c.c.
considerato che
i fatti risalirebbero, secondo le stesse allegazioni di parte attrice, all'epoca della separazione tra i coniugi e, comunque, al giugno del 2020
Quanto alla domanda spiegata dall'attore di rivendica ex art. 946 c.c. di alcuni beni immobili indicati nell'atto di citazione la stessa va accolta nei limiti di seguito spiegati.
Con riferimento alla coppia di rampe matr. 03/0236 è emerso dalle dichiarazioni rese all'udienza dell' 8 aprile 2025 dal teste figlia di e di della cui Parte_2 Parte_1 CP_1 credibilità non sono merse ragioni di dubitare, che tali beni sono già stati appresi dall'attore che li ha portati via dal fondo in cui erano allocati.
Pertanto quanto alla predetta coppia di rampe la domanda di rivendica dell'attore deve essere respinta.
Quanto invece all'escavatore Hitachi matricola 1AE-05211, al martello demolitore Italdem matricola 0882
Kd e alla benna da scavo cm 20, va osservato che sempre dalle dichiarazioni testimoniali rese dalla figlia della coppia, sulla cui credibilità questo Giudice si è già pronunciato, è emerso che Parte_2 sebbene tali beni sano stati acquistati anche con i proventi dell'attività lavorativa svolta dalla convenuta che svolgeva lavori occasionali (“faceva quel che serviva, andava in campagna e da suo fratello che aveva una braceria, faceva tutti i lavori che man mano trovava”) e che contribuiva, in tal modo, alle spese familiari, essi erano comunque beni strumentali all'attività lavorativa di escavatorista del padre (“ADR mio padre faceva l'escavatorista e quanto alla circostanza sub 4 confermo che gli attrezzi erano utilizzati per il suo lavoro;
ADR confermo che erano di mio padre ma acquistati durante il matrimonio”)
Ne consegue che tali beni in quanto da ritenersi personali ai sensi dell'art. 179 lettera d) c.p. non possono rientrare nella comunione tra i coniugi secondo il disposto dell'art. 177 c.c., rimando irrilevante la circostanza che la abbia comunque contribuito con la propria autonoma, ancorché saltuaria, CP_1 attività lavorativa al ménage familiare.
D'altronde, tali beni risultano acquistati proprio dall'attore che, come emerge dalla documentazione agli atti del procedimento, e anche l'intestatario delle fatture di acquisto degli stessi e deve ritenersene, pertanto, il proprietario esclusivo.
La convenuta, di conseguenza, deve essere condannata a restituire all'attore l'escavatore Hitachi matricola
1AE-05211, il martello demolitore Italdem matricola 0882 Kd e la benna da scavo cm 20, di cui non ha disconosciuto di essere attualmente detentrice, sicché va respinta le domanda del tesa ad Parte_1 ottenere una pronuncia subordinata di pagamento del controvalore die predetti beni in caso di mancato rinvenimento degli stessi,
Quanto agli altri attrezzi agricoli, in assenza di migliori, specificazioni in atto di citazione la pretesa attorea deve essere respinta., e analogamente devono essere rigettale domande spiegate dal di Parte_1 risarcimento del danno per asserite ed indimostrate condotte della convenuta di appropriazione indebita, violenza privata e occupazione illecita di immobile (l'attore ha rinunciato alle testimonianze richieste con l'atto introduttivo del giudizio e le prove relative sono state revocate), essendo invece emerso dalla dichiarazioni testimoniali di che era stato il padre ad allontanarsi e che la madre aveva Parte_2 cambiato la serratura dopo il provvedimento del giudice intervenuta nel giudizio di separazione dei coniugi.
Attesa la pronuncia di inammissibilità della domanda di reintegra nel possesso dell'unità immobiliare sopradetta deve essere conseguentemente respinta la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta tesa ad ottenere che, in caso di accoglimento della domanda attorea, al venisse ordinato di Parte_1 dotare l'immobile di autonomi impianti, di autonomo accesso e di autonomo servizio igienico,.
Deve essere pure respinta la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta con la quale è stato chiesto compensare le somme richieste dal con la somma ricavata dalla vendita dell'escavatore grande Parte_1
e del camion con gru di cui in narrativa;
o, comunque, di condannare il a pagare in favore della Parte_1 convenuta la metà del valore sia dei beni mobili per cui è giudizio e sia della somma, pari a complessive
€ 20.000,00, ricavata dalle ripetute vendite, stante la comproprietà e, per l'escavatore ed i suoi accessori, la comunione de residuo.
Va rilevato infatti, per quanto detto sopra che si tratta di beni personali del non rientranti nella Parte_1 comunione ex art. 177 c.c. e rispetto ai quali la convenuta non può certo vantare alcun titolo dominicale che legittimi una pronuncia di compensazione o di corresponsione di somme che su tale titolo si fondino.
Atteso l'esito complessivo del giudizio, la reciproca soccombenza tra le parti rispetto alle domande spiegate si ritiene che le spese di lite vadano interamente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa disattesa,
- dichiara inammissibile la domanda di reintegra nel possesso spiegata dall'attore riguardo al fabbricato in catasto fabbricati del Comune di Fasano al foglio 228, sub. 2 ed al piazzale comune su cui insiste detto fabbricato;
- rigetta la domanda spiegata dall'attore di rivendica della coppia di rampe matr. 03/0236;
- condanna a restituire a l'escavatore Hitachi matricola 1AE-05211, CP_1 Parte_1 il martello demolitore Italdem matricola 0882 Kd e la benna da scavo cm 20;
- respinge le altre domande spiegate dall'attore e le domande riconvenzionali spiegate dalla convenuta:
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, 9 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa TI Amelia IA Balbo