Cass. civ., sez. III, sentenza 25/02/1983, n. 1460
CASS
Sentenza 25 febbraio 1983

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Massime1

L'art. 2 bis della legge 12 agosto 1974 n. 351 (richiamato dallo art. 1 septies della legge 31 luglio 1975 n. 363) - disponendo, "in caso di separazione legale o consensuale", l'operatività della proroga della locazione abitativa "a favore del coniuge diverso dalla persona del conduttore che, per effetto di accordo con l'altro coniuge o di decisione del giudice, conservi la propria residenza o dimora nello stesso immobile" - attribuisce al coniuge assegnatario dell'alloggio un diritto di proroga del tutto sganciato dalla posizione attuale del coniuge locatario, sicché occorre guardare alla persona dell'assegnatario per valutare l'esistenza dei presupposti di tale diritto, fra i quali rientra anche l'ammontare dei redditi. Ne' rileva in contrario che le leggi n. 351 del 1974 e n. 363 del 1975 parlino, nell'accordare la proroga, di "contratti stipulati con conduttori o subconduttori che siano iscritti a ruolo...", ricollegandosi l'adozione di siffatta formula all'ipotesi normale della permanenza del soggetto originario nell'alloggio, senza considerazione del caso eccezionale di successione previsto dallo art. 2 bis citato.*

Commentario1

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 25/02/1983, n. 1460
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1460
Data del deposito : 25 febbraio 1983

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