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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 20/02/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1697/2024
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1697/2024
Oggi 20 febbraio 2025, fino ad ore 10.20, innanzi al Giudice Andrea Marangoni nessuno compare.
Il Giudice
Dato atto di quanto sopra, decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1697/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in BOLOGNA, VIA Parte_1 C.F._1
C. BATTISTI N. 33, rappresentato e difeso dall'avv. PROSPERI MARINA
RICORRENTE/I contro
(C.F. ; Controparte_1 P.IVA_1
C.F. Parte_2 P.IVA_2
RESISTENTE/I
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/10/2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “In via CP_1 Parte_2
principale: 1) accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, che il sig. , dal Parte_1
momento dell'assunzione e per tutta la durata del rapporto di lavoro, a partire dal 01.02.2019 a tutt'oggi, alle dipendenze della società corrente a Mantova (MN) in via Mori n. 35, Controparte_1
c.f.: , ha prestato mansioni corrispondenti al livello VI Ccnl Alimentari Pmi e, per P.IVA_1
l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento indicato e per l'effetto alla retribuzione prevista per il livello VI Ccnl Alimentari Pmi e condannare ad Controparte_1
inquadrare nel livello VI il ricorrente a decorrere dall'inizio del rapporto di lavoro ovvero dalla diversa data che dovesse risultare in corso di causa;
2) accertare e dichiarare il diritto del sig. Pt_1
a percepire il trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal Ccnl
[...]
pagina 2 di 4 Alimentari Pmi per il rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, livello VI, alle dipendenze di
e, di conseguenza, accertare e dichiarare il credito del ricorrente a titolo di Controparte_1
differenze retributive dallo stesso maturate per i titoli di cui al ricorso e, come risultanti dai conteggi allegati e dunque per l'importo di € 25.021,19 ovvero le diverse, maggiori o minori somme che dovessero risultare in corso di causa, anche ad esito di CTU contabile, e per l'effetto condannare
[...]
e , in solido tra loro, a pagare al ricorrente le suddette somme relative CP_1 Parte_2 alla durata del rapporto del ricorrente con conteggiate fino al maggio 2022”. Controparte_1
Le convenute non si sono costituite e all'odierna udienza nessuno è comparso.
Osserva il giudicante che parte ricorrente, non comparendo all'odierna udienza ex art. 420 c.p.c., non ha dato prova di aver notificato il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza alla parte convenuta, la quale – come evidenziato - non si è costituita in giudizio.
Dovendo ritenersi mancante la “vocatio in ius”, il ricorso va dichiarato improcedibile per violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c), con la conseguenza che non può essere emessa alcuna statuizione di merito.
Invero, “Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 cod. proc. civ., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte” (Cass. sez. lav. 05.03.03 n. 3251); inoltre, “Nel rito del lavoro, qualora alla prima udienza venga rilevata la mancata instaurazione del contraddittorio per difetto di produzione della copia notificata del ricorso, e il ricorrente non alleghi e provi un legittimo impedimento alla tempestiva assoluzione di tale onere che giustifichi l'assegnazione di un termine per provvedere all'incombente, correttamente il giudice dichiara improcedibile il ricorso, non trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 348 cod. proc. civ., la quale concerne l'inattività delle parti e presuppone la regolarità del contraddittorio già instaurato” (Cass. sez. IV-lav. n. 2005 del 04/02/2015; cfr. anche
Cass. sez. lav. n. 21587 del 13/08/2008). Tale declaratoria prevale su quella di nullità della citazione per inosservanza del termine a difesa (art. 164 c.p.c) che presuppone pur sempre l'avvenuta notifica del ricorso, anche se in modo irregolare. La declaratoria di improcedibilità prevale anche sulla cancellazione della causa dal ruolo per mancata comparizione delle parti, in quanto tale cancellazione dà ingresso ad un mero stato di quiescenza del rapporto processuale e presuppone pertanto la valida instaurazione di quest'ultimo con l'osservanza del principio del contraddittorio. Trattandosi di pagina 3 di 4 questione pregiudiziale attinente al processo e che definisce il giudizio deve essere pronunciata con sentenza (cfr. T. Bari - Sentenza n. 5671/2017 pubbl. il 04/12/2017 RG n. 5395/2017, est. Calia).
La mancata costituzione del rapporto processuale non consente l'adozione di alcuna statuizione in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. Dichiara improcedibile il ricorso ed estinto il giudizio;
2. Dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Modena, 20 febbraio 2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 4 di 4
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1697/2024
Oggi 20 febbraio 2025, fino ad ore 10.20, innanzi al Giudice Andrea Marangoni nessuno compare.
Il Giudice
Dato atto di quanto sopra, decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1697/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in BOLOGNA, VIA Parte_1 C.F._1
C. BATTISTI N. 33, rappresentato e difeso dall'avv. PROSPERI MARINA
RICORRENTE/I contro
(C.F. ; Controparte_1 P.IVA_1
C.F. Parte_2 P.IVA_2
RESISTENTE/I
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/10/2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “In via CP_1 Parte_2
principale: 1) accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, che il sig. , dal Parte_1
momento dell'assunzione e per tutta la durata del rapporto di lavoro, a partire dal 01.02.2019 a tutt'oggi, alle dipendenze della società corrente a Mantova (MN) in via Mori n. 35, Controparte_1
c.f.: , ha prestato mansioni corrispondenti al livello VI Ccnl Alimentari Pmi e, per P.IVA_1
l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento indicato e per l'effetto alla retribuzione prevista per il livello VI Ccnl Alimentari Pmi e condannare ad Controparte_1
inquadrare nel livello VI il ricorrente a decorrere dall'inizio del rapporto di lavoro ovvero dalla diversa data che dovesse risultare in corso di causa;
2) accertare e dichiarare il diritto del sig. Pt_1
a percepire il trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal Ccnl
[...]
pagina 2 di 4 Alimentari Pmi per il rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, livello VI, alle dipendenze di
e, di conseguenza, accertare e dichiarare il credito del ricorrente a titolo di Controparte_1
differenze retributive dallo stesso maturate per i titoli di cui al ricorso e, come risultanti dai conteggi allegati e dunque per l'importo di € 25.021,19 ovvero le diverse, maggiori o minori somme che dovessero risultare in corso di causa, anche ad esito di CTU contabile, e per l'effetto condannare
[...]
e , in solido tra loro, a pagare al ricorrente le suddette somme relative CP_1 Parte_2 alla durata del rapporto del ricorrente con conteggiate fino al maggio 2022”. Controparte_1
Le convenute non si sono costituite e all'odierna udienza nessuno è comparso.
Osserva il giudicante che parte ricorrente, non comparendo all'odierna udienza ex art. 420 c.p.c., non ha dato prova di aver notificato il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza alla parte convenuta, la quale – come evidenziato - non si è costituita in giudizio.
Dovendo ritenersi mancante la “vocatio in ius”, il ricorso va dichiarato improcedibile per violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c), con la conseguenza che non può essere emessa alcuna statuizione di merito.
Invero, “Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 cod. proc. civ., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte” (Cass. sez. lav. 05.03.03 n. 3251); inoltre, “Nel rito del lavoro, qualora alla prima udienza venga rilevata la mancata instaurazione del contraddittorio per difetto di produzione della copia notificata del ricorso, e il ricorrente non alleghi e provi un legittimo impedimento alla tempestiva assoluzione di tale onere che giustifichi l'assegnazione di un termine per provvedere all'incombente, correttamente il giudice dichiara improcedibile il ricorso, non trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 348 cod. proc. civ., la quale concerne l'inattività delle parti e presuppone la regolarità del contraddittorio già instaurato” (Cass. sez. IV-lav. n. 2005 del 04/02/2015; cfr. anche
Cass. sez. lav. n. 21587 del 13/08/2008). Tale declaratoria prevale su quella di nullità della citazione per inosservanza del termine a difesa (art. 164 c.p.c) che presuppone pur sempre l'avvenuta notifica del ricorso, anche se in modo irregolare. La declaratoria di improcedibilità prevale anche sulla cancellazione della causa dal ruolo per mancata comparizione delle parti, in quanto tale cancellazione dà ingresso ad un mero stato di quiescenza del rapporto processuale e presuppone pertanto la valida instaurazione di quest'ultimo con l'osservanza del principio del contraddittorio. Trattandosi di pagina 3 di 4 questione pregiudiziale attinente al processo e che definisce il giudizio deve essere pronunciata con sentenza (cfr. T. Bari - Sentenza n. 5671/2017 pubbl. il 04/12/2017 RG n. 5395/2017, est. Calia).
La mancata costituzione del rapporto processuale non consente l'adozione di alcuna statuizione in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. Dichiara improcedibile il ricorso ed estinto il giudizio;
2. Dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Modena, 20 febbraio 2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 4 di 4