CA
Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/04/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Cinzia Alcamo - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 740/2023 promossa in grado di appello d a rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Lo Giudice e Luigi Serino. Parte_1
-APPELLANTE – Contro
, in persona del Ministro pro-tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
-APPELLATO- APPELLANTE INCIDENTALE -
E nei confronti di rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Falqui e Stefania Sotgia. CP_2
-APPELLATO-
All'udienza del 20 febbraio 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale G.L. di Palermo
[...]
aveva convenuto in giudizio il (nei cui ruoli è stato Pt_1 Controparte_1 assunto a far data dall'1 settembre 2018) perché fosse accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata dal 16/7/2001 al 31/8/2018, periodo durante il quale aveva sottoscritto una serie reiterata di contratti di collaborazione coordinata e continuativa protrattisi senza soluzione di continuità, e chiesto la condanna del CP_1 al pagamento delle differenze retributive, maturate nel corso del rapporto, compresi gli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio maturata prima dell'immissione in ruolo , l'inserimento nella fascia stipendiale (III^ corrispondente a 15-20 anni di servizio) maturata per effetto del servizio pe-ruolo, ancora la regolarizzazione contributiva e, infine, al risarcimento del “danno comunitario” conseguente all'illegittima condotta datoriale, consistita nella abusiva precarizzazione, da liquidarsi nella misura dell'indennità forfettaria di cui all'art.32 L.n.183/2010, corrispondente a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto spettante agli assistenti amministrativi del personale
ATA (profilo B/1). Costituendosi, il aveva chiesto il rigetto del ricorso, Controparte_1 contestandone la fondatezza ed eccependo, in ogni caso, la prescrizione delle pretese retributive. Con sentenza del 20/01/2023 il Tribunale di Palermo ha parzialmente accolto la domanda;
in particolare, riconosciuta la natura subordinata del rapporto e considerato il primo atto interruttivo della prescrizione nella data di notificazione del ricorso di primo grado
(10/01/2020) ha dichiarato prescritto il credito per differenze retributive maturato tra il 16 luglio 2001 ed il 9 gennaio 2015; ha condannato il a corrispondere a Controparte_1 le differenze retributive, maturate tra il 10 gennaio 2015 ed il 31 agosto 2018, tra il Parte_1 trattamento economico previsto per i lavoratori inquadrati nel profilo di assistente amministrativo B1 CCNL di comparto, con gli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio maturata in relazione al CCNL tempo per tempo vigente, e i compensi già percepiti in virtù dei contratti di collaborazione impugnati, oltre gli interessi legali dalle singole scadenze fino al pagamento;
ha condannato il a riconoscere a l'anzianità corrispondente Controparte_1 Parte_1 al servizio complessivamente prestato, inserendolo nella III fascia stipendiale;
ha rigettato la domanda di risarcimento del danno;
ha rigettato la domanda di regolarizzazione contributiva del rapporto . Per la riforma della suddetta sentenza ha interposto appello il . Pt_1
Il ha resistito al gravame e, incidentalmente, ha chiesto Controparte_1 emendarsi la sentenza di primo grado in ordine al periodo coperto dalla prescrizione quinquennale per avere il G.L. erroneamente indicato come data di deposito del ricorso - coincidente con il primo atto interruttivo della prescrizione - la data del 10/1/2020 anzichè, come effettivamente era, il 10/01/2022.
******
L'appello è speculare ad altro (proc. n. 1395/2022 R.G. App.) deciso con sentenza in pari data da questa Corte di Appello ed alle cui ragioni, condivise, per comodità ci si riporta. L'esame devoluto a questa fase di gravame è circoscritto ai seguenti profili di doglianza: in primo luogo, l'appellante deduce che avrebbe errato il Tribunale ad accogliere l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal , non decorrendo il relativo termine in CP_1 pendenza dei contratti di collaborazione, per i quali è esclusa la stabilità del rapporto;
in secondo luogo, censura il rigetto della domanda risarcitoria deducendo che la stabilizzazione, per produrre l'effetto sanante dell'accertato abuso, la stessa era conseguita ad una selezione concorsuale per titoli e colloquio indetta con l'art.1 commi 619-621 della legge 75/2017, a suo dire non idonea a stabilire una correlazione immediata e diretta con il rapporto a termine dallo stesso svolto e, dunque, ad assorbire il danno arrecato dalla reiterazione dei contratti a termine, come invece avveniva per le assunzioni effettuate per il personale docente con la procedura straordinaria prevista dalla L.n.107/2015, utili ad offrire ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione attraverso l'inserimento diretto in organico senza concorsi, selezioni o prove di idoneità; infine, lamenta l'ingiusto rigetto della domanda di regolarizzazione contributiva ed invoca al riguardo il principio, di matrice giurisprudenziale, in ragione del quale dalla tutela in termini risarcitori garantita dall'art. 2126 c.c. consegue anche il diritto alla ricostruzione della posizione previdenziale. Con riguardo al primo motivo, premesso che, com'è pacifico in atti, i crediti di cui si discute hanno natura retributiva, dovendosi pertanto ad essi applicare il termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., va senz'altro condiviso ed applicato nella fattispecie il principio ricordato dal primo giudice, affermato dalla Suprema Corte a S.U. con sentenza n. 575/2003, e successivamente ribadito a più riprese (v. in particolare Cass. n. 10219 del 28/05/2020, che l'ha confermato, pronunciando nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3 c.p.c.; v. anche Cass. n.20918/2019; Cass. n. 8996/2018; Cass. n. 14827/2018; Cass. n. 12161/2017; Cass. n.22146/2014), secondo il quale “Nel caso che tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizionale dei crediti retributivi, di cui agli artt. 2948, numero 4, 2955, numero 2, e 2956, numero 1, cod. civ., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo - ai fini della decorrenza della prescrizione - i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la tassatività della elencazione delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 cod. civ., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie da quest'ultime norme espressamente previste”. Tale principio di diritto scaturiva sostanzialmente dalla considerazione che il metus, ritenuto dal Giudice delle leggi (C. Cost. n. 63/1966) motivo decisivo per addivenire alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della decorrenza del termine prescrizionale in costanza di rapporto, “presuppone l'esistenza di un rapporto a tempo indeterminato nel quale non sia prevista alcuna garanzia di continuità e, pertanto, quanto al rapporto a termine, è ravvisabile solo qualora, in conseguenza della riscontrata frode alla legge o della violazione dei limiti posti dalla normativa succedutasi nel tempo, si operi una conversione dei diversi contratti in un unico rapporto a tempo indeterminato e, quindi, «seppure per una fictio iuris, si presentano tutti i presupposti (esistenza di un unico rapporto lavorativo a tempo indeterminato e metus) che portano ad escludere - alla stregua dei summenzionati pronunziati della Corte Costituzionale - la decorrenza della prescrizione sino alla cessazione del rapporto lavorativo». Invece, nel contratto a termine legittimamente stipulato, poiché il lavoratore ha solo diritto a che il rapporto venga mantenuto in vita sino alla scadenza concordata e l'eventuale risoluzione ante tempus non fa venir meno alcuno dei diritti derivanti dal contratto, non è configurabile quel metus costituente ragione giustificatrice della regolamentazione della prescrizione nel rapporto a tempo indeterminato non assistito dal regime di stabilità reale”. Tali ragioni sono state adeguatamente rimodulate con riferimento all'impiego pubblico contrattualizzato, operando per esso il divieto posto dall'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001; ciò ha indotto la Suprema Corte a concludere che, in quest'ambito, “anche nell'ipotesi di contratti a termine affetti da nullità debba valere la medesima regola fissata per i contratti validi ed efficaci, perché, essendo impedita per legge la conversione in un unico rapporto a tempo indeterminato, non è riscontrabile la condizione, valorizzata dalla Corte Costituzionale ai fini della parziale dichiarazione di incostituzionalità e ritenuta imprescindibile dalle Sezioni Unite, ossia «il timore del recesso, cioè del licenziamento, che spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinunzia a una parte dei propri diritti»”; si è pertanto affermato che “Nell'impiego pubblico contrattualizzato, la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 c.c., il quale decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza, e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento”. (v. di recente Cass. n. 10219 del 28/05/2020, cit.).
Del resto, proprio la Corte Costituzionale ha più volte enunciato il medesimo principio. Chiamata a pronunciare sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 r.d.l. n. 295/1939, oltre a circoscrivere espressamente al solo impiego privato gli effetti della pronuncia resa con la sentenza n. 63/1966, ha, infatti, evidenziato che nel rapporto di pubblico impiego, anche per le assunzioni temporanee, non è configurabile una situazione di soggezione psicologica che potrebbe indurre a non esercitare il diritto, perché l'impiegato è assistito da garanzie contro l'arbitraria risoluzione anticipata del rapporto ed inoltre perché la non rinnovazione del rapporto a termine costituisce un «evento inerente alla natura del rapporto stesso. La previsione di essa non pone, pertanto, il lavoratore in una situazione di timore di un evento incerto, al quale egli sia esposto durante il rapporto, qual è il licenziamento nel rapporto di lavoro di diritto privato» (Corte Cost. n. 143/1969). Ancora, con la sentenza n. 115/1975, la Consulta ha ribadito l'applicabilità degli effetti della pronuncia n. 63/1966 ai soli rapporti di lavoro privato, in quanto, laddove il datore di lavoro sia lo Stato o un ente pubblico, anche se di carattere economico, pur a fronte della natura privatistica del contratto, la regolamentazione organica o la disciplina collettiva assicurano comunque che la fine del rapporto stesso possa essere conseguenza solo di «cause precise e determinate». In definitiva, afferma ancora la Corte di legittimità, “ciò che va apprezzato per escludere la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto non è la mera precarietà in sé del rapporto stesso quanto l'esistenza di una condizione psicologica di metus, che nel lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni non si presenta in modo analogo a quanto avviene in quello privato, perché l'azione del datore di lavoro pubblico, istituzionalmente vincolata al rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità, è astretta da parametri legali significativi, oltre che da vincoli organizzativi, che permangono anche dopo la contrattualizzazione dell'impiego e che pongono il datore di lavoro pubblico, la cui discrezionalità è vincolata dalla legge e dalla contrattazione collettiva, in condizione di operare sui dipendenti una pressione decisamente ridotta rispetto a quella che può esercitare il datore privato” (Cass. n. 10219 del 28/05/2020 cit.). Non ignora la Corte che con ordinanza interlocutoria n. 6051/2023 sono stati sollevati dubbi con riguardo a tale consolidata ricostruzione sistematica della materia e la questione, ritenuta di massima di particolare importanza, è stata rimessa alle Sezioni Unite ex art. 374 c.p.c. che tuttavia, con sentenza n. 36197 del 28.12.2023, hanno ribadito e confermato l'orientamento sopra ricordato, le cui premesse, argomentazioni e conclusioni si condividono ampiamente. Anche il secondo motivo è infondato. Come è noto, al principio dell'effetto «sanante» della stabilizzazione, enunciato dalla Corte di Cassazione in riferimento ai precari della scuola (sentenze del 18 ottobre 2016, dalla numero 22552 alla nr. 22557) in relazione alla legge 13 luglio 2015, n. 107, è stata riconosciuta, dalla giurisprudenza successiva e alle condizioni di cui infra, generale valenza riparatoria in ipotesi di reiterazione abusiva di contratti a termine da parte del datore di lavoro pubblico in settori diversi da quello scolastico (Cass. n. 16336/17), sebbene non vi sia automatismo tra la avvenuta assunzione in ruolo e la riparazione dell'abusiva successione di contratti a termine. Infatti, la Corte di Cassazione (sent.17 luglio 2020, n.15353) ha chiarito che nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'abuso solo se ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa-effetto, il che si verifica quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario vittima dell'abuso ovvero attraverso «percorsi riservati» a detto personale.
Non basta, dunque, che l'immissione in ruolo dei dipendenti sia stata «agevolata» dalle precedenti assunzioni a termine, ma occorre una «stretta correlazione» fra abuso del contratto a termine e procedura di stabilizzazione (Cass. nn.rr. 6935, 7060, 7061, 29779/2018), sia sotto il profilo soggettivo, nel senso che entrambe devono provenire dal medesimo ente pubblico datore di lavoro (Cass. nr. 7982/2018), sia sotto il profilo oggettivo, nel senso della esistenza di un rapporto di «causa-effetto» tra abuso ed assunzione (Cass. nr. 15353/2020).
Ed è stato quindi precisato che “la relazione causale tra abuso del contratto a termine e stabilizzazione per assumere valenza riparatoria deve essere «diretta ed immediata»; soltanto una relazione di questo tipo si pone sullo stesso piano del rapporto intercorrente, ex articolo 1223 cc tra abuso e danno risarcibile, intervenendo, con effetto opposto, a neutralizzare l'effetto pregiudizievole. Detto rapporto diretto ed immediato sussiste nei casi di effettiva assunzione in ruolo: per effetto automatico della reiterazione dei contratti a termine - come accadeva nel settore scolastico in virtù dell'avanzamento nelle graduatorie ad esaurimento- o, comunque, all'esito di procedure riservate ai dipendenti reiteratamente assunti a termine e bandite allo specifico fine di superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione (anche se attraverso blande procedure selettive)” (Cass. 14815/21). Calando tali condivisi principi al caso di specie, va puntualizzato che è pacifico che il lavoratore è stato immesso in ruolo con decorrenza 1.09.2018 alle dipendenze del per avere partecipato alla procedura selettiva pubblica di Controparte_1 stabilizzazione del personale assunto con contratti di collaborazione continuata e coordinata per l'espletamento di compiti propri del personale ATA, disposta con la legge 27 dicembre 2017 n. 205 ed indetta con Decreto Direttoriale n. 209/2018 ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato nel personale Ausiliario Tecnico e Amministrativo della Scuola. In particolare, la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio del 2018), all'art. 1, commi 619-621 prevede, che “al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico, il indice entro il 28 febbraio 2018, una Controparte_3 procedura selettiva per titoli e colloqui, per l'immissione in ruolo, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, del personale, che alla data di entrata in vigore della legge è titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici” stabilendo, altresì, che “i vincitori sono assunti anche a tempo parziale, nei limiti di una maggiore spesa di personale, pari a 5,402 milioni di euro nel 2018 e a 16,204 milioni di euro a decorrere dal 2019” (la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno è stata poi disposta con l'art. 1, comma 738 l.n. 145/2018 a tenore del quale: “A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, è autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro degli assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”). Orbene, il , al fine di escludere che la propria immissione in ruolo possa costituire Pt_1
“misura satisfattiva” tale da escludere il proprio diritto al risarcimento, ha evidenziato:
- di non essere stato stabilizzato con un piano straordinario di assunzioni, come avvenuto per i docenti con la l. 107/15, bensì in virtù della legge di bilancio per l'anno 2018 (l. n. 205/2017) che ha disposto, con l'art. 1 c. 619, l'avvio di una “procedura selettiva per titoli e colloqui finalizzata all'immissione in ruolo, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, del personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici”; tale comma 619 ha disposto poi che “Le immissioni in ruolo dei vincitori avvengono nell'ambito dell'organico del personale assistente amministrativo e tecnico di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a valere sui posti accantonati in attuazione dei decreti di cui al primo periodo. I vincitori sono assunti anche a tempo parziale, nei limiti di una maggiore spesa di personale, pari a 5,402 milioni di euro nel 2018 e a 16,204 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero di ore se non in presenza di risorse certe e stabili”;
- che con successivo Decreto Direttoriale del 28 febbraio 2018 il ha indetto, dunque, CP_4 la procedura selettiva per titoli e colloquio, ai sensi dell'art. art. 1 commi 619-621 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che l'art. 1 del bando ha precisato: “In attuazione di quanto previsto dal comma 619 della citata Legge e nel limite di spesa di cui al medesimo comma, i vincitori saranno assunti, a decorrere dal 1 settembre 2018, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo parziale nei limiti delle risorse previste all'art. 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del numero dei posti di organico di diritto accantonati. I vincitori saranno assegnati all'ambito provinciale in cui ha sede l'istituzione scolastica nella quale l'avente diritto ha prestato la propria attività lavorativa con contratti di collaborazione coordinata e continuativa sino al 31 agosto 2018. Ribadisce, quindi, di essere stato assunto, dopo oltre 17 anni di precariato, con un rapporto a tempo indeterminato a part-time al 50%, andando a percepire, paradossalmente, uno stipendio inferiore rispetto a quello che percepiva con rapporto di lavoro precario, sulla scorta di una vera e propria procedura concorsuale, basata su titoli e colloquio, più selettiva di quella prevista dal T.U. Scuola per l'assunzione del personale ATA (in base alla quale si accede dalle graduatorie permanenti senza concorso); che l'assunzione è, altresì, avvenuta a part-time al 50% e non può legittimare l'esclusione del risarcimento del danno ex art. 36 d.lgs. n. 165/2001, alla luce di quanto stabilito dalla citata sentenza della Cassazione (n. 10951/18) secondo cui quando viene accertata l'esistenza dell'illegittimità di collaborazioni coordinate e continuative anche sotto il profilo del carattere abusivo della reiterazione del termine, il giudice, una volta riconosciuta la natura subordinata a tempo determinato del rapporto, deve disporre il risarcimento del danno nei limiti necessari a conformare l'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea. Nella specie, essendo ormai pacifico – non costituendo motivo di impugnazione della relativa statuizione del Tribunale, coperta, dunque, da giudicato - che i contratti a termine sottoscritti dall'appellante sono iniziati nel 2001 e sono stati via via reiterati per una durata complessiva di oltre trentasei mesi (sino al 31.08.2018), talchè si è incontrovertibilmente verificato "l'abuso" inteso quale fonte di danno presunto secondo i noti principi delineati dalla Corte di Cassazione (sent. n. 5072/2016), ritiene la Corte che la stabilizzazione intervenuta all'esito della procedura di speciale reclutamento di cui alla L. n. 205/2017 abbia prodotto effetti pienamente satisfattivi anche della domanda risarcitoria, costituendo essa stessa misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a cancellare le conseguenze della asserita violazione del diritto dell'UE, in quanto ha consentito alla lavoratrice di conseguire il bene della vita per il quale aveva agito in giudizio. Sussistono, infatti, nella fattispecie plurimi elementi che consentono di ritenere integrata quella relazione causale “diretta ed immediata” tra abuso del contratto a termine e stabilizzazione che consente di attribuire alla definitiva assunzione valenza totalmente riparatoria del danno da precarizzazione. Si legge nel citato decreto direttoriale n. 209/2018 (sottoscritto dal Direttore Generale del appellante) – intitolato PROCEDURA SELETTIVA PER TITOLI E COLLOQUIO, CP_1
AI SENSI DELL'ART.ART. 1 COMMI 619-621 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205, FINALIZZATA ALL'IMMISSIONE IN RUOLO DEL PERSONALE TITOLARE DI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA STIPULATI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI AI SENSI DEI DECRETI ATTUATIVI DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1999, N. 124, PER LO SVOLGIMENTO DI COMPITI E DI FUNZIONI ASSIMILABILI A QUELLI PROPRI DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI - (v. all. 1), a pag. 3: “considerato che la procedura selettiva per titoli e colloquio, di cui al comma 619 della legge 27 dicembre 2017 sopra richiamata può essere ritenuta derogatoria rispetto alle normali procedure di assunzione, in quanto finalizzata a sanare situazioni che si protraggono da tempo e che hanno creato diffuse aspettative negli aventi diritto”; ed ancora che (v. pag 4) “la preferenza accordata ai titolari, al 1 gennaio 2018, di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici di partecipare ad una procedura selettiva riservata è da intendere come l'esigenza di immettere in ruolo personale munito di comprovata ed aggiornata professionalità garantendo così il consolidamento delle pregresse esperienze lavorative all'interno delle istituzioni scolastiche”; esprime, altresì, l'amministrazione (pag.4) la necessità di garantire la partecipazione alla procedura di selezione riservata di tutti gli aventi diritto in ragione della finalità delle disposizioni di cui all'art. 1 commi 619- 621 la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2021” le quali, come sopra esposto, intervengono a sanare situazioni creatisi in conseguenza di utilizzo di forme di lavoro flessibili e della previsione di una procedura di assunzione riservata che, quindi, consente di prescindere da talune disposizioni del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006/2009 con particolare riferimento all'allegata Tabella B – Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA così come aggiornata dalla sequenza contrattuale di cui all'art. 62 del C.C.N.L 29 novembre 2007 sottoscritta il 25 luglio 2008; nonché l'esigenza (v. pag 5) di porre in essere “tutti gli adempimenti necessari per l'immissione in ruolo dei soggetti che sulla base di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, svolgono nelle scuole funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, nel rispetto del disposto dell'art. 1 commi 619-621 della legge 27 dicembre 2017, n. 20”. In coerenza con tali premesse l'art.1 del decreto (Indizione della procedura selettiva) precisa: “1. È indetta la procedura selettiva per titoli e colloquio di cui all'articolo 1, commi 619- 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 per l'immissione in ruolo con contratto di lavoro a tempo parziale, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, di soggetti che al 1 gennaio 2018 sono titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici. 2. In attuazione di quanto previsto dal comma 619 della citata Legge e nel limite di spesa di cui al medesimo comma, i vincitori saranno assunti, a decorrere dal 1 settembre 2018, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo parziale nei limiti delle risorse previste all'art. 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del numero dei posti di organico di diritto accantonati.
3. I vincitori saranno assegnati all'ambito provinciale in cui ha sede l'istituzione scolastica nella quale l'avente diritto ha prestato la propria attività lavorativa con contratti di collaborazione coordinata e continuativa sino al 31 agosto 2018”. L'Art. 2 del medesimo decreto – (Requisiti di generali di partecipazione) riserva la partecipazione alla procedura selettiva a “:a) coloro i quali risultano al 01 gennaio 2018 titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici;
b) coloro che siano, altresì, in possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado.. Omissis.. richiedendo ai candidati il possesso dei requisiti generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Da tali previsioni emerge con cristallina chiarezza che la procedura concorsuale ex art. 619, L. 205/2017 è stata indetta “per la stabilizzazione del personale precario” ossia proprio di quel personale – come il - in servizio presso gli istituti scolastici dipendenti dal Pt_1 CP_1 convenuto, con contratto di collaborazione a tempo determinato oggetto di proroga, in possesso di tutti i requisiti espressamente previsti dall'art.1 commi 619-621 della citata
L.n.205/2017. Non si è trattato, dunque, di una procedura aperta all'esterno, ma di una “selezione speciale per il reclutamento e la stabilizzazione” tramite concorso riservato ai soli lavoratori già assunti con contratti di collaborazione coordinata e continuata che fossero ancora in servizio al 31.08.2018; rispetto a tale selezione, dunque, la precarizzazione del rapporto riveste efficacia causale determinante, integrando di fatto una condicio sine qua non dell'instaurazione del rapporto di pubblico impiego. La selezione, inoltre, si è svolta mediante valutazione dei titoli ed in un colloquio consistente “nella discussione di aspetti di ordine generale sulle attività e mansioni espressamente previste per il profilo per cui si concorre”, tale, pertanto, da non rappresentare un effettivo criterio selettivo;
esso appare, piuttosto, previsto allo scopo di garantire il rispetto dell'art. 97 Cost., vista la mancanza, “a monte” di tali rapporti, di una qualsivoglia procedura concorsuale;
si è trattato, all'evidenza, di una mera “blanda verifica” delle conoscenze acquisite dai candidati nello svolgimento dei servizi già svolti da diversi anni che essi, proprio per tale ragione, non avrebbero potuto fallire. I punteggi da attribuire ai titoli ed all'esito del colloquio erano, inoltre, finalizzati alla stesura di una graduatoria che, tuttavia, come appare chiaro dal testo del Decreto Direttoriale sopra citato (art. 8), non era finalizzata ad escludere taluni dei candidati quanto piuttosto a fissare un criterio di scelta per le eventuali preferenze negli incarichi o per l'attribuzione di ore di servizio aggiuntive.
Non pare, di contro, idonea ad attribuire diversa efficacia alla selezione in argomento la precisazione (pure contenuta nel citato decreto direttoriale) che le immissioni in ruolo sarebbero avvenute nel limite dei posti dell'organico di diritto, e ciò a fronte della precisazione che trattavasi di posti già “accantonati” per la procedura stessa, posti già peraltro ricoperti dai collaboratori ammessi alla procedura, con conseguente corrispondenza dei posti disponibili rispetto al numero dei candidati. Non si è trattato quindi di un concorso “riservato” nel quale i precedenti rapporti a termine abbiano rilevato come mero fatto facilitante, ma di un percorso espressamente ed esclusivamente dedicato alla stabilizzazione di siffatti lavoratori precari;
soltanto l'illecito del datore di lavoro, infatti, ha consentito al RT , ed ai tutti i suoi omologhi colleghi, di partecipare ad una procedura selettiva “blanda” e riservata, tale da assicurargli una ragionevole certezza di assunzione ed ottenere un vantaggio professionale ed economico (pubblico impiego), certamente di gran lunga superiore alle dodici mensilità cui avrebbe avuto diritto a titolo di risarcimento del cd. danno comunitario.
Il percorso prescelto dunque offriva già ex ante la ragionevole certezza della stabilizzazione perché la procedura di reclutamento è stata espressamente rivolta al superamento del precariato e proprio per tale ragione sono stati messi a disposizioni tanti posti quanti erano i lavoratori da stabilizzare, curando che ognuno di loro mantenesse la qualifica/categoria già ricoperta;
talchè può fondatamente affermarsi che il reclutamento speciale si è posto in diretta correlazione ai precedenti rapporti con un nesso consequenziale.
Va invece accolto il terzo motivo di appello, concernente il diritto alla regolarizzazione previdenziale, sia pure nei limiti della prescrizione quinquennale applicabile ex lege alla obbligazione contributiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 9° Legge n. 335/1995 . A tal proposito pare sufficiente richiamare il principio, espresso dalla Suprema Corte, secondo cui “In tema di pubblico impiego privatizzato, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che, in seguito ad accertamento giudiziario, risulti avere la sostanza di contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non può conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la P.A., ma ha diritto ad una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., nonché alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale ed alla corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso” (Cass. n. 4360/2023). L'orientamento è consolidato e non v'è motivo di disattenderlo. Va nondimeno precisato, in adesione al motivo incidentale, che erroneamente il G.L. ha individuato nel 10/1/2020 la data di notificazione del ricorso di primo grado, essendo vero piuttosto che tale notificazione è stata effettuata in data 10/1/2022. Dal che discendono ricadute sul periodo coperto dalla prescrizione quinquennale che deve intendersi esteso anche a tutti i crediti, retributivi e previdenziali, maturati fino al 9/1/2017. In parziale riforma della sentenza impugnata, dovrà essere quindi, dichiarata la prescrizione dei crediti retributivi maturati fino alla data del 9/1/2017 mentre il appellato dovrà essere condannato al versamento dei contributi previdenziali CP_1 maturati dal 10/1/2017 al 31/8/2018. L'esito complessivo della lite e dei gravami reciprocamente proposti suggeriscono l'opportunità di compensare per intero le spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte , definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 166/2023 emessa dal Tribunale di Palermo in data 20 gennaio 2003, dichiara prescritte le differenze retributive maturate da fino al 9 gennaio 2017. Parte_1
Condanna il al versamento della contribuzione Controparte_1 previdenziale sulle differenze retributive maturate da dal 10 gennaio 2017 Parte_1 al 31 agosto 2018. Conferma nel resto la sentenza di primo grado. Compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Palermo 20 febbraio 2025 Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco