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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 06/04/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1023/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Stramaccioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1023/2021 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. CIURNELLI GIANLUCA, elettivamente domiciliati C.F._2 presso lo studio del difensore (pec Email_1
ATTORI OPPONENTI contro
(C.F. ) e, per essa, con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
CIPOLLA LUCIANA, elettivamente domiciliata in Perugia, Piazza Italia n. 9 presso lo studio dell'Avv. Paolo Cutini
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per gli attori: “conclude come da atto di citazione, e chiede i termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
Per il convenuto: “conclude come da comparsa di costituzione e risposta, e chiede i termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 615 comma 1 c.p.c., con contestuale istanza di sospensione, gli attori proponevano opposizione avverso l'atto di precetto per euro 104.871,09 notificatogli da parte opposta in qualità di fiDEussori della sig.ra che, titolare dell'omonima ditta, aveva contratto Parte_3
mutuo fondiario in data 22.7.2008 per la somma di euro 100.000,00, da restituirsi in 120 rate mensili.
pagina 1 di 6 Chiedevano gli opponenti, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento del precetto, “in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ad agire della CP_1
e, per essa, della e, per essa, della nel merito - accertare e
[...] CP_2 Controparte_3
dichiarare l'estinzione del diritto oggetto dell'atto di precetto per avvenuta prescrizione del diritto stesso;
- accertare e dichiarare la carenza di titolarità del diritto di e, per essa, di CP_1 CP_2
e, per essa, di - accertare e dichiarare l'inidoneità del mutuo a valere quale
[...] Controparte_3
titolo esecutivo e, per l'effetto, l'inesistenza del titolo esecutivo;
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto dai fiDEussori, stante il disposto degli artt. 1957 cod. civ., previa dichiarazione di nullità e/o di inefficacia della clausola in deroga a tale norma, con conseguente reviviscenza della disciplina codicistica di cui alla suddetta norma;
in ogni caso, - accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del precetto notificato;
- accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata in base del contratto di mutuo azionato quale titolo esecutivo;
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto dai Sig.ri e ”, deducendo in particolare: Parte_1 Parte_2
- che non vi era prova della cessione del credito da CA Monte DE PA di EN (con la quale i comparenti avevano avuto rapporti) a favore di 2018 - che agiva per il tramite della CP_1
, con procuratrice non avendo allegato all'atto di precetto alcuna CP_2 Controparte_3
procura o contratto di cessione;
inoltre, la pubblicazione in G.U. della cessione non era sufficiente a provare con certezza l'inclusione in tale cessione del credito vantato dalla cessionaria nei confronti degli opponenti;
- che il mutuo alla base del precetto non era idoneo ad assurgere a titolo esecutivo ex art. 474
c.p.c., in quanto alla luce dell'art. 3, le somme mutuate non sarebbero passate nella disponibilità né materiale né giuridica della sig.ra risolvendosi il contratto in una promessa di Parte_3
mutuo o ,comunque, in un contratto sospensivamente condizionato;
- che era prescritto il credito, per essere la società intimante rimasta inerte per oltre dieci anni prima di notificare l'atto di precetto;
- che la clausola relativa alla fiDEussione, in deroga all'art. 1957 c.c., era nulla e/o abusiva ai sensi del Codice del Consumo, in quanto gli attori hanno rivestito nella vicenda il ruolo di consumatori;
- che il contratto di mutuo era nullo ex art. 38 TUB, stante il superamento del limite di finanziabilità.
Si costituiva in giudizio parte opposta, contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo:
- che la lamentata carenza di titolarità del credito in capo a era agevolmente Controparte_1
superabile e, quindi, di fatto sconfessata dalla consultazione del link indicato in G.U. dal quale pagina 2 di 6 emerge che il numero del credito per cui è causa (il n. 2289462 di FG) è stato oggetto di cessione da CA Monte DE PA di EN a Controparte_1
- che non coglievano nel segno le tesi sulla inidoneità del mutuo ad assurgere a titolo esecutivo, per mancanza di disponibilità delle somme, in quanto la stessa parte mutuataria rilasciava ampia e liberatoria quietanza attraverso la sottoscrizione del contratto di mutuo (art. 3); inoltre era proprio la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero a fornire la prova dell'erogazione delle somme;
- che non meritava accoglimento l'eccezione di prescrizione, perché il dies a quo dal quale computare il decorso era quello della scadenza dell'ultimo rateo previsto nel piano di ammortamento del mutuo (ovvero, nel caso di specie, il 31.12.2018), con la conseguenza che, essendo il precetto stato notificato in data 23.12.2020, il credito non poteva certo dirsi prescritto;
- che, anche a voler in ipotesi ritenere gli attori consumatori (benchè gli stessi non ne avessero fornito la prova), la deroga all'art. 1957 c.c. era stata frutto di una loro consapevole scelta, e che il Notaio aveva dichiarato che le parti “da me interpellate mi hanno dichiarato che il contenuto dell'atto è conforme alla loro volontà e l'hanno sottoscritto assieme a me Notaio”;
- che alcun superamento del limite di finanziabilità poteva dirsi ravvisabile, a fronte di un valore dell'immobile pari ad euro 170.000,00 e un mutuo per euro 100.000,00 euro.
Celabratasi la prima udienza, il Giudice rigettava, con ordinanza riservata, l'istanza di sospensiva e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni l'udienza, successivamente tenuta dal nuovo assegnatario del fascicolo che tratteneva in decisione la causa, con assegnazione DE termini di cui all'art. 190 c.p.c.
⃰
L'opposizione a precetto non è fondata e dovrà pertanto essere rigettata.
1.In via preliminare, va affrontata l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dagli opponenti.
Preme rilevare che, nel contratto di mutuo, l'obbligazione va considerata unica e la divisione in rate rappresenta soltanto una modalità di restituzione pattuita per agevolare il mutuatario, ma ciò non comporta affatto che il debito si debba considerare scaduto prima della scadenza dell'ultima rata: ne consegue che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, che nel caso di specie ricade nella data del 31.08.2018 (cfr. art. 1 del contratto di mutuo in esame, che prevede il rimborso di 120 rate mensili). Essendo stato notificato l'atto di precetto nell'anno 2020, non potrà certo dirsi prescritto il credito, con conseguente rigetto del relativo motivo di opposizione.
pagina 3 di 6 2. Passando al lamentato difetto di prova della cessione del credito, va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità, con specifico riferimento alla tematica della cessione in blocco di crediti da parte di un istituto bancario, ha affermato che “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie DE rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti” (Cass. n.
31118/2017; n. 15884/2019; n. 17110/2019; n. 10200/2021; n. 220/2023). Ciò significa che la circostanza per cui l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale rechi una semplice elencazione per categorie DE rapporti ceduti in blocco non deve portare, per ciò solo, a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nel contratto di cessione, per la cui validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione DE rapporti oggetto di cessione, essendo di contro sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuarli senza incertezze.
Nel caso in esame, possono ritenersi sussistenti idonei e validi elementi che inducono a ritenere la società opposta titolare del credito, a seguito della cessione in blocco, e la sua conseguente legittimazione attiva, quale cessionario, non solo perchè il rapporto ceduto rientra nei rapporti ceduti aventi le caratteristiche di quelli indicati nell'operazione di cessione di cui all'avviso in G.U. n. 151 del
23.12.2017, ma anche perchè nell'avviso è indicato che “I dati indicativi di ciascuno DE Crediti BMPS, nonche' la conferma, ai debitori ceduti che ne faranno richiesta, dell'avvenuta cessione, sono messi a disposizione sul sito internet https://www.gruppomps.it/cessione-DE-crediti.html e resteranno a disposizione fino all'estinzione del relativo credito ceduto”; sotto tale specifico, dirimente aspetto, si evidenzia che parte opposta ha ben provato che il credito di cui al precetto e portante il n. 2289462 di
FG (cfr. doc. 4 allegato alla comparsa) è stato oggetto di cessione a favore dell'opposto (si rimanda al tracciamento del credito ceduto da BMPS all'opponente, di cui a pagina 4 della comparsa).
Deve quindi ritenersi dimostrata la titolarità del credito in capo alla cessionaria, con conseguente infondatezza del relativo motivo di opposizione.
3.Anche il motivo relativo all'asserita inidoneità del mutuo in esame a fungere da titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c risulta infondato.
Occorre preliminarmente evidenziare che la realità del contratto di mutuo non viene meno qualora, in luogo della consegna materiale del denaro dato in prestito, si realizzino altre forme di trasferimento della disponibilità della somma mutuata. pagina 4 di 6 Nel caso in esame, dal tenore dell'art. 3 del contratto di mutuo in esame, risulta che la traditio della somma (da intendersi, come prima detto, non soltanto in termini di materiale trasferimento della somma nelle mani del mutuatario, ma anche in chiave di acquisizione della giuridica disponibilità della stessa (Cass. Civ.17194/2015), nonché momento perfezionativo del contratto di mutuo ex art. 1813
c.c.), è avvenuta ed è stata oggetto di quietanza da parte del mutuatario;
la circostanza che poi la somma mutuata sia stata costituita in deposito cauzionale infruttifero fino al rilascio di apposite garanzie o al compimento di certi adempimenti non ha pregiudicato la realità del contratto ed ostacolato il conseguimento della disponibilità giuridica delle somme mutuate, ma anzi ne rappresenta la dimostrazione: l'impiego delle somme mutuate a titolo di deposito cauzionale presuppone logicamente il precedente trasferimento della stessa nel patrimonio del mutuatario (traditio), tale quindi da perfezionare il contratto di mutuo: tale è, sul punto, l'orientamento consolidato del Tribunale adìto
(cfr. Tribunale di Perugia, sent. n. 589/2021; sent. 75/2024) che recentemente ha trovato conferma nella pronuncia della S.C. a Sezioni Unite del 6.3.2025 n. 5968 che- andando a comporre il contrasto registratosi sul punto– ha statuito che “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata, che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto.
Pertanto, i contratti di mutuo in esame debbono considerarsi perfezionati ed idonei ad assurgere a titolo esecutivo, e il fatto che prevedano la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero a garanzia di determinati adempimenti richiesti dall'istituto di credito non fa venire meno l'avvenuto trasferimento”.
Il motivo di opposizione, anche alla luce della recente pronuncia a Sezioni Unite intervenuta sul tema, non potrà pertanto trovare accoglimento.
4. Quanto alla doglianza della nullità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. relativa alla fiDEussione prestata dagli opponenti in quanto asseritamente consumatori, giova premettere che il giudizio di opposizione a precetto ha natura e struttura di azione di accertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo, con la conseguenze che spetta alla parte opponente l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi del credito.
pagina 5 di 6 Orbene, nel caso in esame, incombeva sugli opponenti – che, sostenendo di essere consumatori, hanno invocato la menzionata nullità per contestare il credito portato dal precetto opposto - la prova di aver rivestito la qualifica di semplici consumatori all'epoca del loro intervento nella sottoscrizione del mutuo del 22.7.2008, prova che tuttavia non è stata adeguatamente fornita: con documentazione depositata il 14.6.2021, le parti opponenti si sono infatti limitate a produrre documentazione di molto successiva al 2008 (la visura di una società riferibile a con data di iscrizione al Parte_1
23.11.2017; la proroga di un contratto di lavoro a tempo determinato di , rapporto di Parte_2 lavoro “instaurato il 31.8.2020”), senza adeguatamente dimostrare in quale veste siano intervenuti nel lontano 2008 al momento della stipula del contratto in esame, né può essere a tal fine sufficiente dedurre che “In precedenza, al momento della firma del contratto oggetto di giudizio, i sig.ri Parte_2
e per la loro giovane età, non svolgevano alcuna attività di lavoro e pertanto
[...] Parte_1 erano da qualificare consumatori”.
A fronte del difetto probatorio sulla qualifica di consumatori degli opponenti, il relativo motivo di opposizione risulta dunque privo di pregio.
5. Infondato è anche il motivo sul superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB, considerato che è stata concessa a mutuo una somma pari ad euro 100.000,00 a fronte di un valore cauzionale dell'immobile per euro 170.000,00.
6. Si ritiene di dover compensare le spese, considerata la sopravvenuta sentenza delle S.U. che ha composto il contrasto interpretativo sui mutui fondiari con costituzione di deposito cauzionale, oggetto di uno DE motivi di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- Rigetta l'opposizione;
- Spese compensate.
Perugia, 6 aprile 2025
Il Giudice
dott. Elena Stramaccioni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Stramaccioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1023/2021 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. CIURNELLI GIANLUCA, elettivamente domiciliati C.F._2 presso lo studio del difensore (pec Email_1
ATTORI OPPONENTI contro
(C.F. ) e, per essa, con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
CIPOLLA LUCIANA, elettivamente domiciliata in Perugia, Piazza Italia n. 9 presso lo studio dell'Avv. Paolo Cutini
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per gli attori: “conclude come da atto di citazione, e chiede i termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
Per il convenuto: “conclude come da comparsa di costituzione e risposta, e chiede i termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 615 comma 1 c.p.c., con contestuale istanza di sospensione, gli attori proponevano opposizione avverso l'atto di precetto per euro 104.871,09 notificatogli da parte opposta in qualità di fiDEussori della sig.ra che, titolare dell'omonima ditta, aveva contratto Parte_3
mutuo fondiario in data 22.7.2008 per la somma di euro 100.000,00, da restituirsi in 120 rate mensili.
pagina 1 di 6 Chiedevano gli opponenti, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento del precetto, “in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ad agire della CP_1
e, per essa, della e, per essa, della nel merito - accertare e
[...] CP_2 Controparte_3
dichiarare l'estinzione del diritto oggetto dell'atto di precetto per avvenuta prescrizione del diritto stesso;
- accertare e dichiarare la carenza di titolarità del diritto di e, per essa, di CP_1 CP_2
e, per essa, di - accertare e dichiarare l'inidoneità del mutuo a valere quale
[...] Controparte_3
titolo esecutivo e, per l'effetto, l'inesistenza del titolo esecutivo;
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto dai fiDEussori, stante il disposto degli artt. 1957 cod. civ., previa dichiarazione di nullità e/o di inefficacia della clausola in deroga a tale norma, con conseguente reviviscenza della disciplina codicistica di cui alla suddetta norma;
in ogni caso, - accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del precetto notificato;
- accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata in base del contratto di mutuo azionato quale titolo esecutivo;
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto dai Sig.ri e ”, deducendo in particolare: Parte_1 Parte_2
- che non vi era prova della cessione del credito da CA Monte DE PA di EN (con la quale i comparenti avevano avuto rapporti) a favore di 2018 - che agiva per il tramite della CP_1
, con procuratrice non avendo allegato all'atto di precetto alcuna CP_2 Controparte_3
procura o contratto di cessione;
inoltre, la pubblicazione in G.U. della cessione non era sufficiente a provare con certezza l'inclusione in tale cessione del credito vantato dalla cessionaria nei confronti degli opponenti;
- che il mutuo alla base del precetto non era idoneo ad assurgere a titolo esecutivo ex art. 474
c.p.c., in quanto alla luce dell'art. 3, le somme mutuate non sarebbero passate nella disponibilità né materiale né giuridica della sig.ra risolvendosi il contratto in una promessa di Parte_3
mutuo o ,comunque, in un contratto sospensivamente condizionato;
- che era prescritto il credito, per essere la società intimante rimasta inerte per oltre dieci anni prima di notificare l'atto di precetto;
- che la clausola relativa alla fiDEussione, in deroga all'art. 1957 c.c., era nulla e/o abusiva ai sensi del Codice del Consumo, in quanto gli attori hanno rivestito nella vicenda il ruolo di consumatori;
- che il contratto di mutuo era nullo ex art. 38 TUB, stante il superamento del limite di finanziabilità.
Si costituiva in giudizio parte opposta, contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo:
- che la lamentata carenza di titolarità del credito in capo a era agevolmente Controparte_1
superabile e, quindi, di fatto sconfessata dalla consultazione del link indicato in G.U. dal quale pagina 2 di 6 emerge che il numero del credito per cui è causa (il n. 2289462 di FG) è stato oggetto di cessione da CA Monte DE PA di EN a Controparte_1
- che non coglievano nel segno le tesi sulla inidoneità del mutuo ad assurgere a titolo esecutivo, per mancanza di disponibilità delle somme, in quanto la stessa parte mutuataria rilasciava ampia e liberatoria quietanza attraverso la sottoscrizione del contratto di mutuo (art. 3); inoltre era proprio la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero a fornire la prova dell'erogazione delle somme;
- che non meritava accoglimento l'eccezione di prescrizione, perché il dies a quo dal quale computare il decorso era quello della scadenza dell'ultimo rateo previsto nel piano di ammortamento del mutuo (ovvero, nel caso di specie, il 31.12.2018), con la conseguenza che, essendo il precetto stato notificato in data 23.12.2020, il credito non poteva certo dirsi prescritto;
- che, anche a voler in ipotesi ritenere gli attori consumatori (benchè gli stessi non ne avessero fornito la prova), la deroga all'art. 1957 c.c. era stata frutto di una loro consapevole scelta, e che il Notaio aveva dichiarato che le parti “da me interpellate mi hanno dichiarato che il contenuto dell'atto è conforme alla loro volontà e l'hanno sottoscritto assieme a me Notaio”;
- che alcun superamento del limite di finanziabilità poteva dirsi ravvisabile, a fronte di un valore dell'immobile pari ad euro 170.000,00 e un mutuo per euro 100.000,00 euro.
Celabratasi la prima udienza, il Giudice rigettava, con ordinanza riservata, l'istanza di sospensiva e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni l'udienza, successivamente tenuta dal nuovo assegnatario del fascicolo che tratteneva in decisione la causa, con assegnazione DE termini di cui all'art. 190 c.p.c.
⃰
L'opposizione a precetto non è fondata e dovrà pertanto essere rigettata.
1.In via preliminare, va affrontata l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dagli opponenti.
Preme rilevare che, nel contratto di mutuo, l'obbligazione va considerata unica e la divisione in rate rappresenta soltanto una modalità di restituzione pattuita per agevolare il mutuatario, ma ciò non comporta affatto che il debito si debba considerare scaduto prima della scadenza dell'ultima rata: ne consegue che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, che nel caso di specie ricade nella data del 31.08.2018 (cfr. art. 1 del contratto di mutuo in esame, che prevede il rimborso di 120 rate mensili). Essendo stato notificato l'atto di precetto nell'anno 2020, non potrà certo dirsi prescritto il credito, con conseguente rigetto del relativo motivo di opposizione.
pagina 3 di 6 2. Passando al lamentato difetto di prova della cessione del credito, va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità, con specifico riferimento alla tematica della cessione in blocco di crediti da parte di un istituto bancario, ha affermato che “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie DE rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti” (Cass. n.
31118/2017; n. 15884/2019; n. 17110/2019; n. 10200/2021; n. 220/2023). Ciò significa che la circostanza per cui l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale rechi una semplice elencazione per categorie DE rapporti ceduti in blocco non deve portare, per ciò solo, a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nel contratto di cessione, per la cui validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione DE rapporti oggetto di cessione, essendo di contro sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuarli senza incertezze.
Nel caso in esame, possono ritenersi sussistenti idonei e validi elementi che inducono a ritenere la società opposta titolare del credito, a seguito della cessione in blocco, e la sua conseguente legittimazione attiva, quale cessionario, non solo perchè il rapporto ceduto rientra nei rapporti ceduti aventi le caratteristiche di quelli indicati nell'operazione di cessione di cui all'avviso in G.U. n. 151 del
23.12.2017, ma anche perchè nell'avviso è indicato che “I dati indicativi di ciascuno DE Crediti BMPS, nonche' la conferma, ai debitori ceduti che ne faranno richiesta, dell'avvenuta cessione, sono messi a disposizione sul sito internet https://www.gruppomps.it/cessione-DE-crediti.html e resteranno a disposizione fino all'estinzione del relativo credito ceduto”; sotto tale specifico, dirimente aspetto, si evidenzia che parte opposta ha ben provato che il credito di cui al precetto e portante il n. 2289462 di
FG (cfr. doc. 4 allegato alla comparsa) è stato oggetto di cessione a favore dell'opposto (si rimanda al tracciamento del credito ceduto da BMPS all'opponente, di cui a pagina 4 della comparsa).
Deve quindi ritenersi dimostrata la titolarità del credito in capo alla cessionaria, con conseguente infondatezza del relativo motivo di opposizione.
3.Anche il motivo relativo all'asserita inidoneità del mutuo in esame a fungere da titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c risulta infondato.
Occorre preliminarmente evidenziare che la realità del contratto di mutuo non viene meno qualora, in luogo della consegna materiale del denaro dato in prestito, si realizzino altre forme di trasferimento della disponibilità della somma mutuata. pagina 4 di 6 Nel caso in esame, dal tenore dell'art. 3 del contratto di mutuo in esame, risulta che la traditio della somma (da intendersi, come prima detto, non soltanto in termini di materiale trasferimento della somma nelle mani del mutuatario, ma anche in chiave di acquisizione della giuridica disponibilità della stessa (Cass. Civ.17194/2015), nonché momento perfezionativo del contratto di mutuo ex art. 1813
c.c.), è avvenuta ed è stata oggetto di quietanza da parte del mutuatario;
la circostanza che poi la somma mutuata sia stata costituita in deposito cauzionale infruttifero fino al rilascio di apposite garanzie o al compimento di certi adempimenti non ha pregiudicato la realità del contratto ed ostacolato il conseguimento della disponibilità giuridica delle somme mutuate, ma anzi ne rappresenta la dimostrazione: l'impiego delle somme mutuate a titolo di deposito cauzionale presuppone logicamente il precedente trasferimento della stessa nel patrimonio del mutuatario (traditio), tale quindi da perfezionare il contratto di mutuo: tale è, sul punto, l'orientamento consolidato del Tribunale adìto
(cfr. Tribunale di Perugia, sent. n. 589/2021; sent. 75/2024) che recentemente ha trovato conferma nella pronuncia della S.C. a Sezioni Unite del 6.3.2025 n. 5968 che- andando a comporre il contrasto registratosi sul punto– ha statuito che “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata, che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto.
Pertanto, i contratti di mutuo in esame debbono considerarsi perfezionati ed idonei ad assurgere a titolo esecutivo, e il fatto che prevedano la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero a garanzia di determinati adempimenti richiesti dall'istituto di credito non fa venire meno l'avvenuto trasferimento”.
Il motivo di opposizione, anche alla luce della recente pronuncia a Sezioni Unite intervenuta sul tema, non potrà pertanto trovare accoglimento.
4. Quanto alla doglianza della nullità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. relativa alla fiDEussione prestata dagli opponenti in quanto asseritamente consumatori, giova premettere che il giudizio di opposizione a precetto ha natura e struttura di azione di accertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo, con la conseguenze che spetta alla parte opponente l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi del credito.
pagina 5 di 6 Orbene, nel caso in esame, incombeva sugli opponenti – che, sostenendo di essere consumatori, hanno invocato la menzionata nullità per contestare il credito portato dal precetto opposto - la prova di aver rivestito la qualifica di semplici consumatori all'epoca del loro intervento nella sottoscrizione del mutuo del 22.7.2008, prova che tuttavia non è stata adeguatamente fornita: con documentazione depositata il 14.6.2021, le parti opponenti si sono infatti limitate a produrre documentazione di molto successiva al 2008 (la visura di una società riferibile a con data di iscrizione al Parte_1
23.11.2017; la proroga di un contratto di lavoro a tempo determinato di , rapporto di Parte_2 lavoro “instaurato il 31.8.2020”), senza adeguatamente dimostrare in quale veste siano intervenuti nel lontano 2008 al momento della stipula del contratto in esame, né può essere a tal fine sufficiente dedurre che “In precedenza, al momento della firma del contratto oggetto di giudizio, i sig.ri Parte_2
e per la loro giovane età, non svolgevano alcuna attività di lavoro e pertanto
[...] Parte_1 erano da qualificare consumatori”.
A fronte del difetto probatorio sulla qualifica di consumatori degli opponenti, il relativo motivo di opposizione risulta dunque privo di pregio.
5. Infondato è anche il motivo sul superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB, considerato che è stata concessa a mutuo una somma pari ad euro 100.000,00 a fronte di un valore cauzionale dell'immobile per euro 170.000,00.
6. Si ritiene di dover compensare le spese, considerata la sopravvenuta sentenza delle S.U. che ha composto il contrasto interpretativo sui mutui fondiari con costituzione di deposito cauzionale, oggetto di uno DE motivi di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- Rigetta l'opposizione;
- Spese compensate.
Perugia, 6 aprile 2025
Il Giudice
dott. Elena Stramaccioni
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