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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/05/2025, n. 3009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3009 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
così composta da:
dott.ssa Maria Grazia Serafin Presidente Relatrice
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1056/2019 R.G. posta in deliberazione all'udienza del 24 aprile 2025 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Danilo D'Angelo)
PARTE APPELLANTE
E
quale impresa designata dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada CP_1
(Avv. Di Giovanni Alessandro) PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n.17272/23 emessa dal Tribunale di Roma
RAGIONE DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 17272/2023 il Tribunale di Roma ha respinto la domanda proposta da
, che aveva agito nei confronti dell' (quale Impresa Parte_1 CP_1
designata per la gestione del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada), per ottenere la condanna al pagamento della somma di € 51.724,63, a titolo di risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro verificatosi il 2 ottobre 2018 con il coinvolgimento di un'auto il cui conducente si era dato alla fuga, e ha disposto la compensazione delle spese di lite.
Avverso la citata sentenza, ha proposto appello e ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni che seguono: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, 1) riformare integralmente la Sentenza di primo grado impugnata n.17272/2023, depositata in data 24.11.2023 dal Tribunale di Roma Sezione
XII Civile in persona del Giudice Unico Dott. Laura Liberati e, per l'effetto: 2) accertare che il sinistro del 02/10/18 alle ore 17.30 circa, in Roma Via di Torre
Spaccata è avvenuto per responsabilità esclusiva della condotta di guida del conducente del veicolo rimasto non identificato nelle circostanze di luogo e di tempo di cui in premessa;
3) accogliere la domanda attrice e condannare la convenuta CP_1
- in persona del legale rappresentante pro tempore - in qualità di Impresa
[...]
designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la Regione Lazio al pagamento dei danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, per la somma di
€.51.724,63 o per la diversa somma ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria che saranno maturati dalla data di messa in mora sino alla data dell'effettivo soddisfo, come per legge;
4) condannare la convenuta - in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore - in qualità di Impresa designata dal
Fondo di Garanzia Vittime della Strada al pagamento delle spese(ivi comprese quelle della CTU), compensi di avvocato, oltre rimborso delle spese generali, IVA e Cpa, come per legge, del doppio grado di giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la l' nella qualità di CP_1
Impresa Designata per la gestione del F.G.V.S., che ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Corte: Preliminarmente: dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto ex art. 348 bis c.p.c. Nel merito: dichiarare, comunque, infondato il gravame sia in punto di fatto che di diritto confermando la pronuncia di primo grado. In via subordinata, nella sola denegata ipotesi di riforma, anche parziale, dell'impugnata sentenza, valutare e/o quantificare equamente le avverse pretese secondo quanto sarà ritenuto di giustizia tenendo, comunque, presente il concorrente
e maggioritario concorso di colpa dell'appellante nella causazione del sinistro, con conseguente ripartizione proporzionale del danno. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario del presente grado di giudizio”.
La causa è stata trattenuta in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. per il 24 aprile 2025, con la riserva del deposito della decisione ai sensi dell'art. 275 bis c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata da Parte_1
nei confronti dell' nella qualità di Impresa Designata per la gestione del CP_1
F.G.V.S., in relazione alle lesioni riportate a seguito di un sinistro stradale.
Secondo la ricostruzione dei fatti contenuta nell'atto di citazione, l'attore il 2 ottobre
2018 alle 17.30 circa percorreva Via di Torre Spaccata a bordo della moto Honda di sua proprietà targata BJ28765; mentre superava le auto incolonnate procedendo all'interno della propria corsia di marcia, aveva perso il controllo del mezzo a causa dell'improvvisa presenza di pedoni ed era rovinato a terra;
era riverso sul suolo stradale, allorché era stato investito da una Ford Ka che gli era passava sopra la spalla destra e lo aveva urtato sul casco con la ruota posteriore, proseguendo la marcia senza fermarsi;
a seguito del sinistro era stato trasportato dal 118 al Policlinico Casilino dove gli era stata diagnosticata la “frattura collo chirurgico e trochite omerale dx”; era stato sottoposto ad un intervento chirurgico e aveva riportato gravi postumi permanenti.
Il Tribunale di Roma ha respinto la domanda sul presupposto che, all'esito dell'istruttoria espletata, le cui risultanze si erano rivelate lacunose e contraddittorie, non era stata raggiunta la prova della responsabilità del conducente della vettura - non identificata - asseritamente datosi alla fuga.
L'appello è inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c. in quanto l'atto introduttivo del giudizio - pur ripercorrendo compiutamente la vicenda processuale - contiene la formulazione di censure estremamente generiche, che non scalfiscono in alcun modo il percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado.
In ogni caso, anche volendo esaminare nel merito le questioni sollevate,
l'impugnazione non è fondata e deve essere respinta.
La prima e la seconda doglianza, con le quali la parte appellante lamenta l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, vanno disattese.
Deve innanzitutto essere premesso che il danneggiato che promuove un procedimento nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, assumendo che l'incidente sia stato cagionato da un veicolo non identificato, è gravato “dall'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo inidentificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto” e, posto che il giudizio si svolge in assenza del contraddittore coinvolto, la valutazione delle prove deve essere particolarmente rigorosa (Cass. 10540/23; Cass. 450/25). Nel caso in esame, nella valutazione degli elementi di prova raccolti il Tribunale ha correttamente valorizzato la circostanza che durante il trasporto tramite il 118 e al momento dell'ingresso in ospedale, ossia nell'immediatezza del fatto, il ha Pt_1
riferito di essere caduto dalla moto in modo accidentale, senza fare menzione alcuna dell'auto che lo avrebbe travolto, passandogli sopra.
L'assunto sostenuto dall'attore, secondo cui a causa del turbamento provocato dal sinistro avrebbe omesso di riferire l'episodio nella sua completezza, non sembra convincente atteso che, nella dinamica complessiva del fatto, l'investimento da parte dell'auto datasi alla fuga rappresenta un fattore non facilmente dimenticabile, ossia proprio quello che con ogni verosimiglianza è destinato a rimanere maggiormente impresso nella memoria del danneggiato.
Quanto alle deposizioni testimoniali, il giudice di primo grado ha evidenziato in modo condivisibile che le dichiarazioni rese da e da Testimone_1 Testimone_2
contengono alcune anomalie che ne minano l'attendibilità.
In particolare, nessuno dei due testi ha notato la presenza dell'altro né si è accorto dell'attraversamento repentino dei pedoni che è stato, peraltro, il fattore scatenante della perdita di controllo del mezzo e della conseguente caduta, mentre entrambi - pur trovandosi a distanza e con una visuale impedita dalle vetture che li precedevano - hanno riferito del passaggio dell'auto sul corpo dell'attore a terra.
Il si è accorto che il aveva fatto in tempo a girare la testa per evitare Tes_1 Pt_1
di essere travolto dall'auto, contraddicendo la tesi sostenuta dal motociclista che ha dedotto di essere stato colpito sul casco.
Entrambi i testi hanno rammentato la presenza di due ragazzi, che avevano già soccorso il (verosimilmente perché più vicini) ma che non sono stati chiamati a Pt_1
testimoniare, benché il abbia affermato di avere lasciato i suoi dati personali Tes_1
proprio ai predetti e la condomina dell'attore (presente per caso sulla strada del Tes_2 sinistro), abbia riferito di averli accompagnati a casa del per riportare la Pt_1
moto in garage.
A quanto detto va aggiunto che, nonostante la gravità dell'episodio con l'asserito coinvolgimento di un'auto rimasta sconosciuta, non è stato richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, cosicché manca qualsiasi riscontro oggettivo in merito alla ricostruzione dei fatti.
Riveste, infine, carattere assorbente il rilievo conclusivo svolto dal Tribunale in forza del quale, a fronte della caduta pacificamente provocata dalla perdita di controllo del mezzo, difetta completamente la prova del nesso di causalità tra la successiva manovra eseguita dal conducente della vettura rimasta non identificata e le lesioni subìte dall'attore, che potrebbero essere ascritte in misura integrale alla rovina a terra conseguita alla frenata tesa ad evitare i pedoni.
In conclusione, alla luce della contraddittorietà degli elementi raccolti nel corso dell'espletata istruttoria la decisione del Tribunale, che ha ritenuto che la dinamica del sinistro - così come riferita dall'attore con il coinvolgimento di un altro veicolo rimasto non identificato - non fosse stata adeguatamente provata, merita, quindi, condivisione.
Resta, per l'effetto, assorbito il terzo motivo di appello relativo alla mancata valorizzazione delle risultanze della Consulenza tecnica d'ufficio, dalla quale è emersa la sola compatibilità in astratto tra le lesioni e la caduta, senza che i citati rilievi consentano di superare le carenze probatorie sopra indicate.
L'appello va, dunque, respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nella misura tariffaria minima, in relazione alla corrispondente complessità della controversia e alle questioni trattate, con esclusione della fase trattazione/istruttoria, in quanto la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del grado, che liquida in complessivi € 4.997,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 6 maggio 2025
La Presidente est.
Dr.ssa Maria Grazia Serafin
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
così composta da:
dott.ssa Maria Grazia Serafin Presidente Relatrice
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1056/2019 R.G. posta in deliberazione all'udienza del 24 aprile 2025 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Danilo D'Angelo)
PARTE APPELLANTE
E
quale impresa designata dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada CP_1
(Avv. Di Giovanni Alessandro) PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n.17272/23 emessa dal Tribunale di Roma
RAGIONE DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 17272/2023 il Tribunale di Roma ha respinto la domanda proposta da
, che aveva agito nei confronti dell' (quale Impresa Parte_1 CP_1
designata per la gestione del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada), per ottenere la condanna al pagamento della somma di € 51.724,63, a titolo di risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro verificatosi il 2 ottobre 2018 con il coinvolgimento di un'auto il cui conducente si era dato alla fuga, e ha disposto la compensazione delle spese di lite.
Avverso la citata sentenza, ha proposto appello e ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni che seguono: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, 1) riformare integralmente la Sentenza di primo grado impugnata n.17272/2023, depositata in data 24.11.2023 dal Tribunale di Roma Sezione
XII Civile in persona del Giudice Unico Dott. Laura Liberati e, per l'effetto: 2) accertare che il sinistro del 02/10/18 alle ore 17.30 circa, in Roma Via di Torre
Spaccata è avvenuto per responsabilità esclusiva della condotta di guida del conducente del veicolo rimasto non identificato nelle circostanze di luogo e di tempo di cui in premessa;
3) accogliere la domanda attrice e condannare la convenuta CP_1
- in persona del legale rappresentante pro tempore - in qualità di Impresa
[...]
designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la Regione Lazio al pagamento dei danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, per la somma di
€.51.724,63 o per la diversa somma ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria che saranno maturati dalla data di messa in mora sino alla data dell'effettivo soddisfo, come per legge;
4) condannare la convenuta - in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore - in qualità di Impresa designata dal
Fondo di Garanzia Vittime della Strada al pagamento delle spese(ivi comprese quelle della CTU), compensi di avvocato, oltre rimborso delle spese generali, IVA e Cpa, come per legge, del doppio grado di giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la l' nella qualità di CP_1
Impresa Designata per la gestione del F.G.V.S., che ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Corte: Preliminarmente: dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto ex art. 348 bis c.p.c. Nel merito: dichiarare, comunque, infondato il gravame sia in punto di fatto che di diritto confermando la pronuncia di primo grado. In via subordinata, nella sola denegata ipotesi di riforma, anche parziale, dell'impugnata sentenza, valutare e/o quantificare equamente le avverse pretese secondo quanto sarà ritenuto di giustizia tenendo, comunque, presente il concorrente
e maggioritario concorso di colpa dell'appellante nella causazione del sinistro, con conseguente ripartizione proporzionale del danno. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario del presente grado di giudizio”.
La causa è stata trattenuta in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. per il 24 aprile 2025, con la riserva del deposito della decisione ai sensi dell'art. 275 bis c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata da Parte_1
nei confronti dell' nella qualità di Impresa Designata per la gestione del CP_1
F.G.V.S., in relazione alle lesioni riportate a seguito di un sinistro stradale.
Secondo la ricostruzione dei fatti contenuta nell'atto di citazione, l'attore il 2 ottobre
2018 alle 17.30 circa percorreva Via di Torre Spaccata a bordo della moto Honda di sua proprietà targata BJ28765; mentre superava le auto incolonnate procedendo all'interno della propria corsia di marcia, aveva perso il controllo del mezzo a causa dell'improvvisa presenza di pedoni ed era rovinato a terra;
era riverso sul suolo stradale, allorché era stato investito da una Ford Ka che gli era passava sopra la spalla destra e lo aveva urtato sul casco con la ruota posteriore, proseguendo la marcia senza fermarsi;
a seguito del sinistro era stato trasportato dal 118 al Policlinico Casilino dove gli era stata diagnosticata la “frattura collo chirurgico e trochite omerale dx”; era stato sottoposto ad un intervento chirurgico e aveva riportato gravi postumi permanenti.
Il Tribunale di Roma ha respinto la domanda sul presupposto che, all'esito dell'istruttoria espletata, le cui risultanze si erano rivelate lacunose e contraddittorie, non era stata raggiunta la prova della responsabilità del conducente della vettura - non identificata - asseritamente datosi alla fuga.
L'appello è inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c. in quanto l'atto introduttivo del giudizio - pur ripercorrendo compiutamente la vicenda processuale - contiene la formulazione di censure estremamente generiche, che non scalfiscono in alcun modo il percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado.
In ogni caso, anche volendo esaminare nel merito le questioni sollevate,
l'impugnazione non è fondata e deve essere respinta.
La prima e la seconda doglianza, con le quali la parte appellante lamenta l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, vanno disattese.
Deve innanzitutto essere premesso che il danneggiato che promuove un procedimento nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, assumendo che l'incidente sia stato cagionato da un veicolo non identificato, è gravato “dall'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo inidentificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto” e, posto che il giudizio si svolge in assenza del contraddittore coinvolto, la valutazione delle prove deve essere particolarmente rigorosa (Cass. 10540/23; Cass. 450/25). Nel caso in esame, nella valutazione degli elementi di prova raccolti il Tribunale ha correttamente valorizzato la circostanza che durante il trasporto tramite il 118 e al momento dell'ingresso in ospedale, ossia nell'immediatezza del fatto, il ha Pt_1
riferito di essere caduto dalla moto in modo accidentale, senza fare menzione alcuna dell'auto che lo avrebbe travolto, passandogli sopra.
L'assunto sostenuto dall'attore, secondo cui a causa del turbamento provocato dal sinistro avrebbe omesso di riferire l'episodio nella sua completezza, non sembra convincente atteso che, nella dinamica complessiva del fatto, l'investimento da parte dell'auto datasi alla fuga rappresenta un fattore non facilmente dimenticabile, ossia proprio quello che con ogni verosimiglianza è destinato a rimanere maggiormente impresso nella memoria del danneggiato.
Quanto alle deposizioni testimoniali, il giudice di primo grado ha evidenziato in modo condivisibile che le dichiarazioni rese da e da Testimone_1 Testimone_2
contengono alcune anomalie che ne minano l'attendibilità.
In particolare, nessuno dei due testi ha notato la presenza dell'altro né si è accorto dell'attraversamento repentino dei pedoni che è stato, peraltro, il fattore scatenante della perdita di controllo del mezzo e della conseguente caduta, mentre entrambi - pur trovandosi a distanza e con una visuale impedita dalle vetture che li precedevano - hanno riferito del passaggio dell'auto sul corpo dell'attore a terra.
Il si è accorto che il aveva fatto in tempo a girare la testa per evitare Tes_1 Pt_1
di essere travolto dall'auto, contraddicendo la tesi sostenuta dal motociclista che ha dedotto di essere stato colpito sul casco.
Entrambi i testi hanno rammentato la presenza di due ragazzi, che avevano già soccorso il (verosimilmente perché più vicini) ma che non sono stati chiamati a Pt_1
testimoniare, benché il abbia affermato di avere lasciato i suoi dati personali Tes_1
proprio ai predetti e la condomina dell'attore (presente per caso sulla strada del Tes_2 sinistro), abbia riferito di averli accompagnati a casa del per riportare la Pt_1
moto in garage.
A quanto detto va aggiunto che, nonostante la gravità dell'episodio con l'asserito coinvolgimento di un'auto rimasta sconosciuta, non è stato richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, cosicché manca qualsiasi riscontro oggettivo in merito alla ricostruzione dei fatti.
Riveste, infine, carattere assorbente il rilievo conclusivo svolto dal Tribunale in forza del quale, a fronte della caduta pacificamente provocata dalla perdita di controllo del mezzo, difetta completamente la prova del nesso di causalità tra la successiva manovra eseguita dal conducente della vettura rimasta non identificata e le lesioni subìte dall'attore, che potrebbero essere ascritte in misura integrale alla rovina a terra conseguita alla frenata tesa ad evitare i pedoni.
In conclusione, alla luce della contraddittorietà degli elementi raccolti nel corso dell'espletata istruttoria la decisione del Tribunale, che ha ritenuto che la dinamica del sinistro - così come riferita dall'attore con il coinvolgimento di un altro veicolo rimasto non identificato - non fosse stata adeguatamente provata, merita, quindi, condivisione.
Resta, per l'effetto, assorbito il terzo motivo di appello relativo alla mancata valorizzazione delle risultanze della Consulenza tecnica d'ufficio, dalla quale è emersa la sola compatibilità in astratto tra le lesioni e la caduta, senza che i citati rilievi consentano di superare le carenze probatorie sopra indicate.
L'appello va, dunque, respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nella misura tariffaria minima, in relazione alla corrispondente complessità della controversia e alle questioni trattate, con esclusione della fase trattazione/istruttoria, in quanto la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del grado, che liquida in complessivi € 4.997,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 6 maggio 2025
La Presidente est.
Dr.ssa Maria Grazia Serafin