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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 17/09/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
n.347/2025RG
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa Vittoria Orlando Presidente relatore dott. Pietro Mastrorilli Consigliere dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n.347 del Ruolo Generale dell'anno 2025 vertente TRA nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Parte_1 avv.ti Francesco Tedeschi e Tamara Natilla
-Appellante - E
rappresentata e difesa Controparte_1 dagli avv.ti Angelo Marozzi e Giovanni Ronconi
-Appellata - FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 cpc depositato il 10.10.2023 Parte_1 dipendente della società in epigrafe indicata dal 1.03.1976 al 31.12.2018 con qualifica di “Capo treno”, parametro 165 conveniva in giudizio la società
(d'ora in avanti Controparte_1 CP_2 dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “A. Accertare e dichiarare, in applicazione dei principi richiamati in narrativa, il diritto del ricorrente all'inclusione nella retribuzione del periodo di ferie degli emolumenti richiamati in narrativa, per la parte e per i periodi in cui essi sono stati esclusi dall'Azienda dalla base di calcolo di detta retribuzione. Il tutto previo accertamento incidentale dell'inefficacia delle clausole di quegli accordi collettivi, nazionali ed aziendali, nella parte in cui essi abbiano previsto espressamente l'esclusione degli emolumenti da essi disciplinati dalla suddetta base di calcolo;
B. Conseguentemente, condannare l'Azienda convenuta all'inclusione degli emolumenti illegittimamente omessi dalla base di calcolo della retribuzione feriale del ricorrente, così come istituiti e disciplinati dagli accordi aziendali richiamati in narrativa ed al ricorrente corrisposti in ragione del parametro e delle mansioni a lui assegnate dall'Azienda. Il tutto oltre agli arretrati da lui maturati per i predetti titoli a titolo di differenze retributive, con interessi e rivalutazione monetaria, come per legge. Con condanna di parte convenuta al pagamento del CU e delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, rimborso forfettario spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A., da distrarre in favore dei sottoscritti difensori antistatari”. 2.Con sentenza n.4028/2024 del 25 ottobre 2024 il Tribunale di Bari in funzione di giudice del lavoro così statuiva sulla domanda proposta dal lavoratore: “accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, accerta il diritto del
all'inclusione delle indennità indicate in ricorso, ad eccezione delle: Pt_1 indennità per lavoro straordinario, indennità lavoro notturno, domenicale, indennità e premio di produttività, compensi di produttività (c.d. ore di scorta a pieno e a vuoto), indennità di presenza ed, infine, indennità giornaliera, nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie;
rigetta, per il resto, il ricorso;
condanna al Controparte_1 pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire computando nella base di calcolo gli emolumenti di cui alla narrativa, a decorrere dal gennaio 2010 e sino all'31.12.2018, oltre accessori come per legge;
condanna la Controparte_1 al pagamento in distrazione di metà delle spese di lite, che liquida per l'intero in complessivi 2.200,00, oltre accessori di legge e di tariffa;
compensa tra le parti la restante metà”.
La domanda veniva pertanto accolta in relazione alla pretesa del ricorrente di vedere inclusi, ai fini di cui sopra, l'indennità di disponibilità, l'ulteriore indennità di presenza, indennità fuori nastro, diarie e trasferte in quanto, secondo il Tribunale, in applicazione dei principi enunciati dalla CGUE (sentenza e successive conformi) in sede di interpretazione dell'art.7 della Per_1 Direttiva 88/2003/CE e della successiva giurisprudenza della Suprema Corte, dette indennità risultavano “intrinsecamente” connesse alle peculiari mansioni svolte dal ricorrente. Il primo giudice reputava, invece, che: 1) le indennità di produttività, premio produttività e ore di scorta non risultavano intrinsecamente connesse alle peculiari mansioni svolte dal ricorrente, costituendo solo un misuratore quantitativo del lavoro;
2) lo straordinario, il lavoro notturno e domenicale non dovevano essere inclusi nella retribuzione feriale in ragione del loro carattere eccezionale ed imprevedibile;
3) l'indennità di presenza dell'art. 5a) dell'Accordo nazionale del 21. 5.1981 non faceva parte della retribuzione normale, non era utile agli effetti di alcun istituto o materia previsti dal contratto collettivo e neanche per i trattamenti di buonuscita, tredicesima e quattordicesima sicchè neppure doveva essere inclusa nella retribuzione feriale;
4) l'indennità giornaliera dell'Accordo del 07.07.1997 era già normalmente corrisposta anche durante i periodi feriali. Il Tribunale, inoltre, pur disattendendo l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società resistente, limitava il diritto del ricorrente all'inclusione nella retribuzione feriale delle indennità riconosciute solo relativamente al periodo compreso dall'1.01.2010 al 31.12.2018, “come da buste paga depositate in data 25.10.2024, allegate al fascicolo di parte ricorrente” (pag. 12 della sentenza). 3. Avverso la sentenza di primo grado con ricorso depositato in data 24 aprile pag. 2/12 2025 ha proposto impugnazione il lavoratore per i motivi che di seguito si espongono e si valutano limitatamente a “ciò che riguarda il capo relativo al mancato computo nella base di calcolo della retribuzione feriale delle voci contrattuali ingiustamente escluse: premio di produttività, ore scorta e indennità di presenza per gli anni 1.1.2010 sino al 31.12.2018. Inoltre, per la parte in cui ha limitato l'accertamento del diritto solo al periodo 2010, escludendo gli anni luglio 2007-dicembre 2009” (pag.14 del ricorso in appello). Si è costituita la società appellata chiedendo il rigetto dell'appello ex adverso proposto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del giudizio. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'esito della discussione orale svolta all'udienza del 16 settembre 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo letto in udienza e in calce trascritto. 4. L'appello del lavoratore consta di tre motivi. 4.1 Con il primo motivo l'appellante si duole della ritenuta esclusione dal computo della retribuzione feriale del premio di produttività, della indennità per le ore di scorta e dell'indennità di presenza di cui all'art.5 a) dell'Accordo del 21.05.1981. La difesa del lavoratore passa in rassegna gli accordi istitutivi delle indennità in questione ed evidenzia che la loro natura e struttura le rendono senz'altro computabili ai fini pretesi dall'appellante nel computo della retribuzione feriale. 4.2 Con il secondo motivo l'appellante contesta la sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto una carenza probatoria ed un difetto allegatorio sui fatti costitutivi della domanda. Sostiene che in ricorso era stata documentalmente fornita la prova delle fonti contrattuali degli emolumenti della cui esclusione nella retribuzione feriale si discuteva nel presente giudizio ed era stato, inoltre, effettuato un calcolo esemplificativo del peso economico che la omissione denunciata in ricorso aveva comportato in danno del ricorrente. 4.3. Il terzo motivo si ricollega al secondo dal momento che l'appellante richiama i principi espressi dalla S.C. a partire dalla sentenza n.26246/2022, a sostegno dell'infondatezza dell'eccezione di prescrizione per i crediti in essere al 18.07.2007 ribadendo la richiesta di riconoscimento del diritto all'inclusione delle indennità oggetto di giudizio nella retribuzione delle ferie a partire dal luglio 2007 in luogo che dalla data ritenuta in sentenza. 5. Ciò posto giova preliminarmente evidenziare che l'appello proposto dal riguarda esclusivamente le seguenti indennità non riconosciute dal primo Pt_1 Giudice: “indennità di presenza art. 5/a 21.05.1981”; “premio Per_2 produttività” istituito dall'Acc. 23.07.2009; “indennità ore scorta” sicchè le altre indennità indicate nella narrativa del ricorso della quale il Giudice di primo grado ha negato il diritto all'inclusione nella retribuzione feriale, esulano dal presente giudizio e sulla loro esclusione deve ritenersi formato il giudicato interno. 5.1. Tanto precisato appare opportuno premettere, al fine di valutarne le conseguenti implicazioni insite nei motivi di gravame, le premesse da cui muovere nella tematica oggetto di giudizio. pag. 3/12 6. Come ben chiarisce Cass. n. 19716 del 2023, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che con l'espressione “ferie annuali retribuite” contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88/2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere mantenuta” la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri). Persona_3 Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e Per_1 altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 e anche la causa To.He. del 13/12/2018, C- 385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto a indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20). 6.1. Sulla scorta della giurisprudenza comunitaria, la Suprema Corte ha più volte affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425). Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 30/11/2021 n. 37589). Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che, nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di “indennità di volo integrativa”. A tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo – sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie, perché in contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile), interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto dell'Unione che impone di pag. 4/12 riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216). «…Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali. All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto» (v. punti 24 e ss. sentenza Corte Giustizia C- 155/10 del 15.9.2011). Su questa scia, Corte Giustizia 22.5.2014 n. 539, confermando il suddetto orientamento, ha, per esempio, statuito che «l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore – la cui retribuzione è composta, da una parte, di uno stipendio di base e, dall'altra, di una provvigione» – come tale eventuale e variabile – «il cui importo è fissato con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro derivanti dalle vendite realizzate da detto lavoratore – abbia diritto soltanto, a titolo di ferie annuali retribuite, ad una retribuzione composta esclusivamente del suo stipendio di base». L'obiettivo di retribuire le ferie consiste nel collocare il lavoratore, nel corso delle ferie, in una situazione che è, sotto il profilo dello stipendio, paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze e a., EU:C:2006:177, punto 58, Persona_4 nonché e a., EU:C:2009:18, punto 60). Persona_3 Infatti, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò pag. 5/12 determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione Per_ (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla sentenza della Corte di Giustizia 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock (punti 29, 30, 31). In tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (punto 30). Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza Wi. e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della
“indennità per ferie retribuite” derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). […] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Wi. e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni a esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate e applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo e incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE. 6.2. Per tutto quanto sopra esposto, va da sé che la circostanza che la società datoriale, nella specie, si sia attenuta alle disposizioni contrattuali in sede di determinazione della retribuzione da erogare durante il periodo feriale – e in particolare a talune disposizioni che correlano l'erogazione di alcune specifiche indennità all'effettiva prestazione del servizio – non ha in questa sede alcuna rilevanza. E infatti, si deve in ogni caso attribuire prevalenza alle sentenze della Corte di Giustizia dell'UE, le quali hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, e hanno perciò «valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità» (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 e ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012). Parimenti, neppure rileva che il lavoratore non abbia formalmente invocato in sede di ricorso introduttivo la nullità del c.c.n.l. di riferimento per contrarietà a norme imperative, avendo in ogni caso dedotto sin dall'inizio come causa petendi la violazione delle disposizioni sovranazionali sopra indicate e in particolare, della Direttiva 2003/88/CE sopra citata. pag. 6/12 6.3. Chiarisce Cass. n. 18160 del 2023 che, in sostanza, il giudice del merito deve verificare la continuatività dell'erogazione degli emolumenti “esclusi” e l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile, ma senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione “feriale” deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro (cfr. altresì Cass. n. 35578 del 2023, la quale precisa che deve trattasi comunque di compensi
“connessi” ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo, in relazione ovviamente alla specifica mansione svolta dal lavoratore).
6.4. Passando all'esame dei singoli emolumenti la cui inclusione nella retribuzione feriale è stata chiesta dal lavoratore e non riconosciuta dal primo giudice, l'appello è fondato. Alla luce dei principi in precedenza esposti, va infatti riconosciuta l'inclusione nella retribuzione feriale: del “premio produttività” (successivamente divenuto “indennità aziendale” di cui all'Accordo del 23 luglio 2009) specificamente previsto, per ogni effettiva giornata di presenza, in favore del personale che ricopre la qualifica di capotreno e macchinista (di qui lo stretto nesso con le mansioni svolte) in relazione alla
“disponibilità ad assolvere con continuità a tutte le attività previste dalle necessità aziendali, come bigliettazione presso le stazioni, assistenza alla clientela, interventi straordinari, ecc. anche in considerazione delle attuali vacanze di organico rispetto all'organico approvato in sede di ristrutturazione”, al pari dell'indennità per le ore di scorta (prevista in relazione all'attività di “scorta e di controllazione saltuaria, anche con compiti di qualità del servizio”, di natura sostanzialmente analoga, prevista dagli accordi del 3.2.1998 e del 9.6.1998. Non è condivisibile, quindi, la critica di parte appellata, secondo cui le indennità in esame non dovrebbero essere incluse nella base di calcolo della retribuzione feriale perché assimilabili alla produttività, posto che esse non rappresentano un “misuratore quantitativo” della prestazione lavorativa, ma attengano alle caratteristiche intrinseche della prestazione medesima. Va parimenti affermato il diritto del dipendente all'inclusione dell'indennità di presenza di cui al punto 5, lett. a), dell'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981, che è a tutti gli effetti una componente predeterminata della retribuzione in quanto pagata per ogni effettiva giornata di prestazione (nella misura di 0,52 euro al giorno), sicché è intrinsecamente legata allo svolgimento della mansione lavorativa e costituisce elemento proprio della retribuzione ordinaria del lavoratore, tant'è che è attribuita indistintamente a tutto il personale a eccezione di quello che non ha diritto a essere retribuito: ragion per cui non vi è alcun motivo che possa giustificarne l'esclusione dalla base di computo della retribuzione feriale. 7. Quanto alle concrete modalità di calcolo delle differenze (questione sulla quale si è soffermata parte appellante a pag. 42 del ricorso in appello come pure la società appellata) pur non avendo in questa sede rilievo dirimente trattandosi di questione da affrontare più diffusamente in sede di quantificazione, occorre pag. 7/12 rammentare che (v., da ultimo, punto 12 della motivazione di Cass. n. 11758 del 2024) i giorni eccedenti le quattro settimane di ferie ricadono “in una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alle parti collettive” (così Cass., sez. lav., 23 giugno 2022, n. 20216, punto 31), per cui, in estrema sintesi, le rivendicazioni del lavoratore non potranno essere soddisfatte in misura eccedente i 24 giorni di ferie annui. Neppure rileva la eventuale esiguità di talune indennità tra quelle riconosciute in alcune annualità del periodo in contesa, atteso che si tratta di profili che non incidono sul diritto del lavoratore al relativo computo nella retribuzione feriale (in quanto, come già detto, correlate allo status ed alla qualifica professionale posseduti nonché al contenuto delle mansioni svolte a prescindere dalla variabilità dei corrispondenti importi;
v. al riguardo Cass., Sez. L, n. 13932/2024 sull'effetto deterrente che può realizzarsi anche a fronte dell'esclusione dal computo della retribuzione dovuta durante le ferie di talune indennità di importo variabile previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate) ma che – potendo al più riverberarsi sull'ammontare delle differenze retributive spettanti al lavoratore – potrebbero formare oggetto di delibazione in seno ad un eventuale giudizio di quantificazione, in cui il valore medio giornaliero da moltiplicare per il numero (24) di ferie “minime” dovrà essere ricavato dividendo i compensi percepiti a titolo di indennità variabili nel periodo medio “rappresentativo” (cioè nei 12 mesi dell'anno precedente ciascun periodo di ferie godute) per il divisore contrattuale (30) previsto dall'art.15 del CCNL di categoria del 23 luglio 1976, da utilizzare per la determinazione degli importi giornalieri della retribuzione “e dei compensi previsti dall'art.14” (il quale riguarda espressamente anche la retribuzione feriale): tutti infatti si determinano (al pari della retribuzione erogata per il periodo feriale “normale”, qui ritenuto inadeguato) “dividendo comunque per 30 i relativi importi mensili”; per cui, in sostanza, ogni forma di compenso dev'essere computata su tutti i giorni del mese, indipendentemente da quelli di effettiva presenza. 8. Occorre a questo punto considerare l'incidenza che dispiega sulla retribuzione mensile l'esclusione delle indennità riconosciute al dipendente e sinora passate in rassegna, che costituisce presupposto imprescindibile affinché possa essere apprezzata la potenziale dissuasione dall'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie, che la direttiva n. 88 del 2003 ha inteso evitare, in quanto un'incidenza non significativamente apprezzabile non potrebbe svolgere detta funzione dissuasiva. In proposito è opportuno rimarcare che rileva lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ridotto il suo trattamento retributivo durante il periodo di ferie. Pertanto, il fatto che il datore di lavoro sia esposto a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante. Il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché, in definitiva, deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo periodo. pag. 8/12 Per cui, tale incidenza non può ragionevolmente essere valutata paragonando l'importo (annuo) delle singole indennità alla complessiva retribuzione annua. Sul punto deve rammentarsi (cfr. CGUE 15 settembre 2011, C-155/10, Williams, par. 21) che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che da quanto sopra, «si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione». Come da ultimo ribadito da Cass. n. 13932 del 2024 (in particolare v. punti 26 e 27), non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita. In tale ottica risulta decisiva non già la misura solo parziale della decurtazione, bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito. Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità̀ conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento. Tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva. In particolare, la perdita della retribuzione è ancora più evidente quando il lavoratore fruisce di più giorni di ferie consecutivi nello stesso mese, tanto che, se in un mese gode per esempio di 15 giorni di ferie, la retribuzione percepita in quel mese è quasi la metà rispetto agli altri mesi. Alla luce delle considerazioni che precedono appare, pertanto, pacifica una riduzione della retribuzione la quale, per la sua entità, appare tale da determinare un possibile effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie, da valutarsi con riferimento al periodo di godimento del riposo e in relazione alla retribuzione mensile media dell'odierno appellato (cfr. Corte Appello Milano, sentenza n. 302/2023 del 29-03-2023). 9. Sono fondati pure i motivi di doglianza proposti da parte appellante concernenti la statuizione del primo giudice che ha limitato l'accertamento del diritto del lavoratore solo dall'anno 2010 escludendo gli anni luglio 2007- dicembre 2009. Al riguardo va evidenziato che correttamente il Giudice di prime cure ha affermato – in adesione all'indirizzo giurisprudenziale di legittimità inaugurato da Cass. n. 26246 del 2022 – che la prescrizione non decorre durante il corso del rapporto di lavoro anche nel caso di applicazione dell'art. 18 stat. lav., come modificato dalla l. n. 92 del 2012, con la conseguenza che, per i diritti retributivi sorti a far data dall'entrata in vigore della citata l. n. 92 (18 luglio 2012) e nel quinquennio anteriore (cioè a decorrere dal 18 luglio 2007), il dies a quo della pag. 9/12 prescrizione va individuato nella data di cessazione del rapporto. Si tratta di interpretazione ribadita a più riprese dalla Suprema Corte, la quale ha rimarcato che, per effetto delle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012 e poi dal d.lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
di conseguenza, per tutti quei diritti che
– come nella specie – non sono prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4), e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. Né ha pregio l'argomento, speso in primo grado dalla società resistente, secondo cui il rapporto di lavoro in questione sarebbe connotato da una sorta di
“stabilità rafforzata”, in quanto ad esso trovano applicazione le norme contenute nel r.d. n. 148 del 1931, con la conseguenza che sarebbe di fatto inapplicabile la tutela meramente indennitaria di cui all'art. 18 cit. Occorre ricordare, invero, che per principio generale il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è regolato dal d.lgs. n. 165 del 2001, bensì, in assenza di una disciplina derogatoria speciale, dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati. Già l'art. 4, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012, nel testo risultante all'esito della conversione disposta dalla l. n. 135 del 2012, aveva previsto, con norma dichiarata espressamente di interpretazione autentica, che «le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali». Il sistema così delineato è stato poi ribadito dal d.lgs. n. 175 del 2016 che, all'art. 1, comma 3, ha previsto, con disposizione di carattere generale, che «per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato» e ha aggiunto, con specifico riferimento al rapporto di lavoro, che «salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi» ( art. 19, comma 1). Pertanto, in disparte l'obbligo delle società partecipate di attenersi nel reclutamento del personale ai medesimi principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità che stanno alla base del concorso pubblico (art. 18 d.l. n. 112 del 2008, conv. in l. n. 133 del 2008), resta fermo che il rapporto di lavoro alle dipendenze di tali società è regolamentato dal diritto privato (cfr. ad esempio Cass. n. 35421 del 2022, secondo cui anche ad esse si applica la disciplina delle mansioni contenuta nell'art. 2103 c.c.). Ne deriva che l'introduzione della legge Fornero ha senza dubbio inciso sulla stabilità del rapporto alle dipendenze di , con l'ulteriore conseguenza che Cont
pag. 10/12 anche ai crediti retributivi insorti nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze di essa si applica la regola secondo cui il termine di prescrizione decorre dalla data di cessazione del rapporto medesimo. In termini si è pronunciata, da ultimo, Cass. n. 25590 del 2023: «il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è disciplinato dal d.lgs. n. 165 del 2001, bensì dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati, che trovano applicazione in assenza di una disciplina speciale derogatoria. L'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008…, che fa divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria … di procedere all'assunzione di nuovo personale ed impone il contenimento della spesa per il personale, non comporta una deroga all'applicazione, quanto alla disciplina delle mansioni, dell'art. 2103 cod. civ.», ovvero ancora, aggiunge la Corte, della disciplina di cui alla legge Fornero in tema di licenziamenti individuali. Ad analoghe conclusioni Cass. n. 17631 del 2023, la quale evidenzia altresì in motivazione che per escludere l'applicazione della disciplina dettata dal codice civile a siffatti rapporti di lavoro instaurati con enti pubblici economici non si può fare leva, nel singolo contesto, «sul carattere strumentale dell'ente che viene in rilievo, sulle finalità pubbliche che lo stesso persegue, sui controlli ai quali il medesimo è assoggettato. L'ente pubblico economico si caratterizza perché ha lo scopo di svolgere in via esclusiva o prevalente un'attività di impresa secondo il criterio dell'economicità della gestione, ossia del tendenziale equilibrio fra costi e ricavi, e l'assoggettamento alle regole del diritto privato si giustifica perché l'attività medesima, non dissimile da quella svolta dal privato, richiede procedure snelle, non compatibili con i vincoli posti dalle regole dell'agire amministrativo...». Ciò posto ha tuttavia errato il primo giudice nel ritenere che il ricorrente avesse depositato in data 25.10.2024 le solo buste paga dal 2010 al 31.12.2018 (data del suo pensionamento). Invero, fin dal deposito del ricorso introduttivo, risultano invece allegate in atti le buste paga dal luglio 2007 (in formato RAR) ridepositate in data 25.10.24 in formato pdf. dalle quali, peraltro, è dato riscontrare la presenza delle indennità oggetto di causa in maniera continuativa seppur variabile. Ne consegue, pertanto, anche la insussistenza della eccezione di tardività Cont nell'allegazione delle suddette buste paga proposta da .
10. Sulla scorta di tutte le precedenti argomentazioni l'appello va accolto con conseguente parziale riforma della sentenza impugnata nei termini sinora esposti e riportati in dispositivo. Resta assorbita ogni altra questione.
11. Quanto alle spese, l'esito complessivo del giudizio che vede il lavoratore parte parzialmente vittoriosa in primo grado (essendo state escluse alcune indennità richieste in ricorso e non riproposte in sede di impugnazione) induce a lasciare intatta la statuizione in punto di spese resa dal primo giudice, mentre le spese del presente grado vanno poste interamente a carico della soccombente parte appellata. La liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. pag. 11/12 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
La Corte di appello di Bari, Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull' appello proposto in data 24 aprile 2025 da nei confronti Parte_1 della avverso la sentenza Controparte_1 emessa dal Tribunale di Bari, sezione lavoro, n.4028/2024 in data 25 ottobre 2024, così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto in parziale riforma della impugnata sentenza, che per il resto conferma anche in punto di spese, accerta il diritto del ricorrente per il periodo dal luglio 2007 al 31.12.2018 a percepire durante i periodi di ferie annuali,(nei limiti di 24 gg)., una retribuzione da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute, inclusiva, oltre che delle indennità già riconosciute con la sentenza impugnata anche dell'indennità premio produttività (poi divenuta indennità aziendale), ore di scorta, indennità giornaliera di presenza di cui all'art 5a) dell'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981;
- condanna la società in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle conseguenti differenze retributive per i predetti titoli, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come per legge;
- condanna la società al Controparte_1 pagamento in favore della controparte delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 1.000,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. ed eventuale contributo unificato come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Francesco Tedeschi e Tamara Natilla dichiaratisi anticipanti. Così deciso in Bari il 16 settembre 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Vittoria Orlando
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CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa Vittoria Orlando Presidente relatore dott. Pietro Mastrorilli Consigliere dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n.347 del Ruolo Generale dell'anno 2025 vertente TRA nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Parte_1 avv.ti Francesco Tedeschi e Tamara Natilla
-Appellante - E
rappresentata e difesa Controparte_1 dagli avv.ti Angelo Marozzi e Giovanni Ronconi
-Appellata - FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 cpc depositato il 10.10.2023 Parte_1 dipendente della società in epigrafe indicata dal 1.03.1976 al 31.12.2018 con qualifica di “Capo treno”, parametro 165 conveniva in giudizio la società
(d'ora in avanti Controparte_1 CP_2 dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “A. Accertare e dichiarare, in applicazione dei principi richiamati in narrativa, il diritto del ricorrente all'inclusione nella retribuzione del periodo di ferie degli emolumenti richiamati in narrativa, per la parte e per i periodi in cui essi sono stati esclusi dall'Azienda dalla base di calcolo di detta retribuzione. Il tutto previo accertamento incidentale dell'inefficacia delle clausole di quegli accordi collettivi, nazionali ed aziendali, nella parte in cui essi abbiano previsto espressamente l'esclusione degli emolumenti da essi disciplinati dalla suddetta base di calcolo;
B. Conseguentemente, condannare l'Azienda convenuta all'inclusione degli emolumenti illegittimamente omessi dalla base di calcolo della retribuzione feriale del ricorrente, così come istituiti e disciplinati dagli accordi aziendali richiamati in narrativa ed al ricorrente corrisposti in ragione del parametro e delle mansioni a lui assegnate dall'Azienda. Il tutto oltre agli arretrati da lui maturati per i predetti titoli a titolo di differenze retributive, con interessi e rivalutazione monetaria, come per legge. Con condanna di parte convenuta al pagamento del CU e delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, rimborso forfettario spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A., da distrarre in favore dei sottoscritti difensori antistatari”. 2.Con sentenza n.4028/2024 del 25 ottobre 2024 il Tribunale di Bari in funzione di giudice del lavoro così statuiva sulla domanda proposta dal lavoratore: “accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, accerta il diritto del
all'inclusione delle indennità indicate in ricorso, ad eccezione delle: Pt_1 indennità per lavoro straordinario, indennità lavoro notturno, domenicale, indennità e premio di produttività, compensi di produttività (c.d. ore di scorta a pieno e a vuoto), indennità di presenza ed, infine, indennità giornaliera, nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie;
rigetta, per il resto, il ricorso;
condanna al Controparte_1 pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire computando nella base di calcolo gli emolumenti di cui alla narrativa, a decorrere dal gennaio 2010 e sino all'31.12.2018, oltre accessori come per legge;
condanna la Controparte_1 al pagamento in distrazione di metà delle spese di lite, che liquida per l'intero in complessivi 2.200,00, oltre accessori di legge e di tariffa;
compensa tra le parti la restante metà”.
La domanda veniva pertanto accolta in relazione alla pretesa del ricorrente di vedere inclusi, ai fini di cui sopra, l'indennità di disponibilità, l'ulteriore indennità di presenza, indennità fuori nastro, diarie e trasferte in quanto, secondo il Tribunale, in applicazione dei principi enunciati dalla CGUE (sentenza e successive conformi) in sede di interpretazione dell'art.7 della Per_1 Direttiva 88/2003/CE e della successiva giurisprudenza della Suprema Corte, dette indennità risultavano “intrinsecamente” connesse alle peculiari mansioni svolte dal ricorrente. Il primo giudice reputava, invece, che: 1) le indennità di produttività, premio produttività e ore di scorta non risultavano intrinsecamente connesse alle peculiari mansioni svolte dal ricorrente, costituendo solo un misuratore quantitativo del lavoro;
2) lo straordinario, il lavoro notturno e domenicale non dovevano essere inclusi nella retribuzione feriale in ragione del loro carattere eccezionale ed imprevedibile;
3) l'indennità di presenza dell'art. 5a) dell'Accordo nazionale del 21. 5.1981 non faceva parte della retribuzione normale, non era utile agli effetti di alcun istituto o materia previsti dal contratto collettivo e neanche per i trattamenti di buonuscita, tredicesima e quattordicesima sicchè neppure doveva essere inclusa nella retribuzione feriale;
4) l'indennità giornaliera dell'Accordo del 07.07.1997 era già normalmente corrisposta anche durante i periodi feriali. Il Tribunale, inoltre, pur disattendendo l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società resistente, limitava il diritto del ricorrente all'inclusione nella retribuzione feriale delle indennità riconosciute solo relativamente al periodo compreso dall'1.01.2010 al 31.12.2018, “come da buste paga depositate in data 25.10.2024, allegate al fascicolo di parte ricorrente” (pag. 12 della sentenza). 3. Avverso la sentenza di primo grado con ricorso depositato in data 24 aprile pag. 2/12 2025 ha proposto impugnazione il lavoratore per i motivi che di seguito si espongono e si valutano limitatamente a “ciò che riguarda il capo relativo al mancato computo nella base di calcolo della retribuzione feriale delle voci contrattuali ingiustamente escluse: premio di produttività, ore scorta e indennità di presenza per gli anni 1.1.2010 sino al 31.12.2018. Inoltre, per la parte in cui ha limitato l'accertamento del diritto solo al periodo 2010, escludendo gli anni luglio 2007-dicembre 2009” (pag.14 del ricorso in appello). Si è costituita la società appellata chiedendo il rigetto dell'appello ex adverso proposto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del giudizio. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'esito della discussione orale svolta all'udienza del 16 settembre 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo letto in udienza e in calce trascritto. 4. L'appello del lavoratore consta di tre motivi. 4.1 Con il primo motivo l'appellante si duole della ritenuta esclusione dal computo della retribuzione feriale del premio di produttività, della indennità per le ore di scorta e dell'indennità di presenza di cui all'art.5 a) dell'Accordo del 21.05.1981. La difesa del lavoratore passa in rassegna gli accordi istitutivi delle indennità in questione ed evidenzia che la loro natura e struttura le rendono senz'altro computabili ai fini pretesi dall'appellante nel computo della retribuzione feriale. 4.2 Con il secondo motivo l'appellante contesta la sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto una carenza probatoria ed un difetto allegatorio sui fatti costitutivi della domanda. Sostiene che in ricorso era stata documentalmente fornita la prova delle fonti contrattuali degli emolumenti della cui esclusione nella retribuzione feriale si discuteva nel presente giudizio ed era stato, inoltre, effettuato un calcolo esemplificativo del peso economico che la omissione denunciata in ricorso aveva comportato in danno del ricorrente. 4.3. Il terzo motivo si ricollega al secondo dal momento che l'appellante richiama i principi espressi dalla S.C. a partire dalla sentenza n.26246/2022, a sostegno dell'infondatezza dell'eccezione di prescrizione per i crediti in essere al 18.07.2007 ribadendo la richiesta di riconoscimento del diritto all'inclusione delle indennità oggetto di giudizio nella retribuzione delle ferie a partire dal luglio 2007 in luogo che dalla data ritenuta in sentenza. 5. Ciò posto giova preliminarmente evidenziare che l'appello proposto dal riguarda esclusivamente le seguenti indennità non riconosciute dal primo Pt_1 Giudice: “indennità di presenza art. 5/a 21.05.1981”; “premio Per_2 produttività” istituito dall'Acc. 23.07.2009; “indennità ore scorta” sicchè le altre indennità indicate nella narrativa del ricorso della quale il Giudice di primo grado ha negato il diritto all'inclusione nella retribuzione feriale, esulano dal presente giudizio e sulla loro esclusione deve ritenersi formato il giudicato interno. 5.1. Tanto precisato appare opportuno premettere, al fine di valutarne le conseguenti implicazioni insite nei motivi di gravame, le premesse da cui muovere nella tematica oggetto di giudizio. pag. 3/12 6. Come ben chiarisce Cass. n. 19716 del 2023, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che con l'espressione “ferie annuali retribuite” contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88/2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere mantenuta” la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri). Persona_3 Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e Per_1 altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 e anche la causa To.He. del 13/12/2018, C- 385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto a indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20). 6.1. Sulla scorta della giurisprudenza comunitaria, la Suprema Corte ha più volte affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425). Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 30/11/2021 n. 37589). Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che, nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di “indennità di volo integrativa”. A tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo – sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie, perché in contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile), interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto dell'Unione che impone di pag. 4/12 riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216). «…Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali. All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto» (v. punti 24 e ss. sentenza Corte Giustizia C- 155/10 del 15.9.2011). Su questa scia, Corte Giustizia 22.5.2014 n. 539, confermando il suddetto orientamento, ha, per esempio, statuito che «l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore – la cui retribuzione è composta, da una parte, di uno stipendio di base e, dall'altra, di una provvigione» – come tale eventuale e variabile – «il cui importo è fissato con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro derivanti dalle vendite realizzate da detto lavoratore – abbia diritto soltanto, a titolo di ferie annuali retribuite, ad una retribuzione composta esclusivamente del suo stipendio di base». L'obiettivo di retribuire le ferie consiste nel collocare il lavoratore, nel corso delle ferie, in una situazione che è, sotto il profilo dello stipendio, paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze e a., EU:C:2006:177, punto 58, Persona_4 nonché e a., EU:C:2009:18, punto 60). Persona_3 Infatti, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò pag. 5/12 determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione Per_ (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla sentenza della Corte di Giustizia 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock (punti 29, 30, 31). In tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (punto 30). Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza Wi. e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della
“indennità per ferie retribuite” derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). […] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Wi. e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni a esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate e applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo e incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE. 6.2. Per tutto quanto sopra esposto, va da sé che la circostanza che la società datoriale, nella specie, si sia attenuta alle disposizioni contrattuali in sede di determinazione della retribuzione da erogare durante il periodo feriale – e in particolare a talune disposizioni che correlano l'erogazione di alcune specifiche indennità all'effettiva prestazione del servizio – non ha in questa sede alcuna rilevanza. E infatti, si deve in ogni caso attribuire prevalenza alle sentenze della Corte di Giustizia dell'UE, le quali hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, e hanno perciò «valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità» (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 e ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012). Parimenti, neppure rileva che il lavoratore non abbia formalmente invocato in sede di ricorso introduttivo la nullità del c.c.n.l. di riferimento per contrarietà a norme imperative, avendo in ogni caso dedotto sin dall'inizio come causa petendi la violazione delle disposizioni sovranazionali sopra indicate e in particolare, della Direttiva 2003/88/CE sopra citata. pag. 6/12 6.3. Chiarisce Cass. n. 18160 del 2023 che, in sostanza, il giudice del merito deve verificare la continuatività dell'erogazione degli emolumenti “esclusi” e l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile, ma senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione “feriale” deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro (cfr. altresì Cass. n. 35578 del 2023, la quale precisa che deve trattasi comunque di compensi
“connessi” ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo, in relazione ovviamente alla specifica mansione svolta dal lavoratore).
6.4. Passando all'esame dei singoli emolumenti la cui inclusione nella retribuzione feriale è stata chiesta dal lavoratore e non riconosciuta dal primo giudice, l'appello è fondato. Alla luce dei principi in precedenza esposti, va infatti riconosciuta l'inclusione nella retribuzione feriale: del “premio produttività” (successivamente divenuto “indennità aziendale” di cui all'Accordo del 23 luglio 2009) specificamente previsto, per ogni effettiva giornata di presenza, in favore del personale che ricopre la qualifica di capotreno e macchinista (di qui lo stretto nesso con le mansioni svolte) in relazione alla
“disponibilità ad assolvere con continuità a tutte le attività previste dalle necessità aziendali, come bigliettazione presso le stazioni, assistenza alla clientela, interventi straordinari, ecc. anche in considerazione delle attuali vacanze di organico rispetto all'organico approvato in sede di ristrutturazione”, al pari dell'indennità per le ore di scorta (prevista in relazione all'attività di “scorta e di controllazione saltuaria, anche con compiti di qualità del servizio”, di natura sostanzialmente analoga, prevista dagli accordi del 3.2.1998 e del 9.6.1998. Non è condivisibile, quindi, la critica di parte appellata, secondo cui le indennità in esame non dovrebbero essere incluse nella base di calcolo della retribuzione feriale perché assimilabili alla produttività, posto che esse non rappresentano un “misuratore quantitativo” della prestazione lavorativa, ma attengano alle caratteristiche intrinseche della prestazione medesima. Va parimenti affermato il diritto del dipendente all'inclusione dell'indennità di presenza di cui al punto 5, lett. a), dell'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981, che è a tutti gli effetti una componente predeterminata della retribuzione in quanto pagata per ogni effettiva giornata di prestazione (nella misura di 0,52 euro al giorno), sicché è intrinsecamente legata allo svolgimento della mansione lavorativa e costituisce elemento proprio della retribuzione ordinaria del lavoratore, tant'è che è attribuita indistintamente a tutto il personale a eccezione di quello che non ha diritto a essere retribuito: ragion per cui non vi è alcun motivo che possa giustificarne l'esclusione dalla base di computo della retribuzione feriale. 7. Quanto alle concrete modalità di calcolo delle differenze (questione sulla quale si è soffermata parte appellante a pag. 42 del ricorso in appello come pure la società appellata) pur non avendo in questa sede rilievo dirimente trattandosi di questione da affrontare più diffusamente in sede di quantificazione, occorre pag. 7/12 rammentare che (v., da ultimo, punto 12 della motivazione di Cass. n. 11758 del 2024) i giorni eccedenti le quattro settimane di ferie ricadono “in una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alle parti collettive” (così Cass., sez. lav., 23 giugno 2022, n. 20216, punto 31), per cui, in estrema sintesi, le rivendicazioni del lavoratore non potranno essere soddisfatte in misura eccedente i 24 giorni di ferie annui. Neppure rileva la eventuale esiguità di talune indennità tra quelle riconosciute in alcune annualità del periodo in contesa, atteso che si tratta di profili che non incidono sul diritto del lavoratore al relativo computo nella retribuzione feriale (in quanto, come già detto, correlate allo status ed alla qualifica professionale posseduti nonché al contenuto delle mansioni svolte a prescindere dalla variabilità dei corrispondenti importi;
v. al riguardo Cass., Sez. L, n. 13932/2024 sull'effetto deterrente che può realizzarsi anche a fronte dell'esclusione dal computo della retribuzione dovuta durante le ferie di talune indennità di importo variabile previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate) ma che – potendo al più riverberarsi sull'ammontare delle differenze retributive spettanti al lavoratore – potrebbero formare oggetto di delibazione in seno ad un eventuale giudizio di quantificazione, in cui il valore medio giornaliero da moltiplicare per il numero (24) di ferie “minime” dovrà essere ricavato dividendo i compensi percepiti a titolo di indennità variabili nel periodo medio “rappresentativo” (cioè nei 12 mesi dell'anno precedente ciascun periodo di ferie godute) per il divisore contrattuale (30) previsto dall'art.15 del CCNL di categoria del 23 luglio 1976, da utilizzare per la determinazione degli importi giornalieri della retribuzione “e dei compensi previsti dall'art.14” (il quale riguarda espressamente anche la retribuzione feriale): tutti infatti si determinano (al pari della retribuzione erogata per il periodo feriale “normale”, qui ritenuto inadeguato) “dividendo comunque per 30 i relativi importi mensili”; per cui, in sostanza, ogni forma di compenso dev'essere computata su tutti i giorni del mese, indipendentemente da quelli di effettiva presenza. 8. Occorre a questo punto considerare l'incidenza che dispiega sulla retribuzione mensile l'esclusione delle indennità riconosciute al dipendente e sinora passate in rassegna, che costituisce presupposto imprescindibile affinché possa essere apprezzata la potenziale dissuasione dall'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie, che la direttiva n. 88 del 2003 ha inteso evitare, in quanto un'incidenza non significativamente apprezzabile non potrebbe svolgere detta funzione dissuasiva. In proposito è opportuno rimarcare che rileva lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ridotto il suo trattamento retributivo durante il periodo di ferie. Pertanto, il fatto che il datore di lavoro sia esposto a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante. Il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché, in definitiva, deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo periodo. pag. 8/12 Per cui, tale incidenza non può ragionevolmente essere valutata paragonando l'importo (annuo) delle singole indennità alla complessiva retribuzione annua. Sul punto deve rammentarsi (cfr. CGUE 15 settembre 2011, C-155/10, Williams, par. 21) che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che da quanto sopra, «si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione». Come da ultimo ribadito da Cass. n. 13932 del 2024 (in particolare v. punti 26 e 27), non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita. In tale ottica risulta decisiva non già la misura solo parziale della decurtazione, bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito. Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità̀ conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento. Tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva. In particolare, la perdita della retribuzione è ancora più evidente quando il lavoratore fruisce di più giorni di ferie consecutivi nello stesso mese, tanto che, se in un mese gode per esempio di 15 giorni di ferie, la retribuzione percepita in quel mese è quasi la metà rispetto agli altri mesi. Alla luce delle considerazioni che precedono appare, pertanto, pacifica una riduzione della retribuzione la quale, per la sua entità, appare tale da determinare un possibile effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie, da valutarsi con riferimento al periodo di godimento del riposo e in relazione alla retribuzione mensile media dell'odierno appellato (cfr. Corte Appello Milano, sentenza n. 302/2023 del 29-03-2023). 9. Sono fondati pure i motivi di doglianza proposti da parte appellante concernenti la statuizione del primo giudice che ha limitato l'accertamento del diritto del lavoratore solo dall'anno 2010 escludendo gli anni luglio 2007- dicembre 2009. Al riguardo va evidenziato che correttamente il Giudice di prime cure ha affermato – in adesione all'indirizzo giurisprudenziale di legittimità inaugurato da Cass. n. 26246 del 2022 – che la prescrizione non decorre durante il corso del rapporto di lavoro anche nel caso di applicazione dell'art. 18 stat. lav., come modificato dalla l. n. 92 del 2012, con la conseguenza che, per i diritti retributivi sorti a far data dall'entrata in vigore della citata l. n. 92 (18 luglio 2012) e nel quinquennio anteriore (cioè a decorrere dal 18 luglio 2007), il dies a quo della pag. 9/12 prescrizione va individuato nella data di cessazione del rapporto. Si tratta di interpretazione ribadita a più riprese dalla Suprema Corte, la quale ha rimarcato che, per effetto delle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012 e poi dal d.lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
di conseguenza, per tutti quei diritti che
– come nella specie – non sono prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4), e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. Né ha pregio l'argomento, speso in primo grado dalla società resistente, secondo cui il rapporto di lavoro in questione sarebbe connotato da una sorta di
“stabilità rafforzata”, in quanto ad esso trovano applicazione le norme contenute nel r.d. n. 148 del 1931, con la conseguenza che sarebbe di fatto inapplicabile la tutela meramente indennitaria di cui all'art. 18 cit. Occorre ricordare, invero, che per principio generale il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è regolato dal d.lgs. n. 165 del 2001, bensì, in assenza di una disciplina derogatoria speciale, dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati. Già l'art. 4, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012, nel testo risultante all'esito della conversione disposta dalla l. n. 135 del 2012, aveva previsto, con norma dichiarata espressamente di interpretazione autentica, che «le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali». Il sistema così delineato è stato poi ribadito dal d.lgs. n. 175 del 2016 che, all'art. 1, comma 3, ha previsto, con disposizione di carattere generale, che «per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato» e ha aggiunto, con specifico riferimento al rapporto di lavoro, che «salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi» ( art. 19, comma 1). Pertanto, in disparte l'obbligo delle società partecipate di attenersi nel reclutamento del personale ai medesimi principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità che stanno alla base del concorso pubblico (art. 18 d.l. n. 112 del 2008, conv. in l. n. 133 del 2008), resta fermo che il rapporto di lavoro alle dipendenze di tali società è regolamentato dal diritto privato (cfr. ad esempio Cass. n. 35421 del 2022, secondo cui anche ad esse si applica la disciplina delle mansioni contenuta nell'art. 2103 c.c.). Ne deriva che l'introduzione della legge Fornero ha senza dubbio inciso sulla stabilità del rapporto alle dipendenze di , con l'ulteriore conseguenza che Cont
pag. 10/12 anche ai crediti retributivi insorti nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze di essa si applica la regola secondo cui il termine di prescrizione decorre dalla data di cessazione del rapporto medesimo. In termini si è pronunciata, da ultimo, Cass. n. 25590 del 2023: «il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è disciplinato dal d.lgs. n. 165 del 2001, bensì dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati, che trovano applicazione in assenza di una disciplina speciale derogatoria. L'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008…, che fa divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria … di procedere all'assunzione di nuovo personale ed impone il contenimento della spesa per il personale, non comporta una deroga all'applicazione, quanto alla disciplina delle mansioni, dell'art. 2103 cod. civ.», ovvero ancora, aggiunge la Corte, della disciplina di cui alla legge Fornero in tema di licenziamenti individuali. Ad analoghe conclusioni Cass. n. 17631 del 2023, la quale evidenzia altresì in motivazione che per escludere l'applicazione della disciplina dettata dal codice civile a siffatti rapporti di lavoro instaurati con enti pubblici economici non si può fare leva, nel singolo contesto, «sul carattere strumentale dell'ente che viene in rilievo, sulle finalità pubbliche che lo stesso persegue, sui controlli ai quali il medesimo è assoggettato. L'ente pubblico economico si caratterizza perché ha lo scopo di svolgere in via esclusiva o prevalente un'attività di impresa secondo il criterio dell'economicità della gestione, ossia del tendenziale equilibrio fra costi e ricavi, e l'assoggettamento alle regole del diritto privato si giustifica perché l'attività medesima, non dissimile da quella svolta dal privato, richiede procedure snelle, non compatibili con i vincoli posti dalle regole dell'agire amministrativo...». Ciò posto ha tuttavia errato il primo giudice nel ritenere che il ricorrente avesse depositato in data 25.10.2024 le solo buste paga dal 2010 al 31.12.2018 (data del suo pensionamento). Invero, fin dal deposito del ricorso introduttivo, risultano invece allegate in atti le buste paga dal luglio 2007 (in formato RAR) ridepositate in data 25.10.24 in formato pdf. dalle quali, peraltro, è dato riscontrare la presenza delle indennità oggetto di causa in maniera continuativa seppur variabile. Ne consegue, pertanto, anche la insussistenza della eccezione di tardività Cont nell'allegazione delle suddette buste paga proposta da .
10. Sulla scorta di tutte le precedenti argomentazioni l'appello va accolto con conseguente parziale riforma della sentenza impugnata nei termini sinora esposti e riportati in dispositivo. Resta assorbita ogni altra questione.
11. Quanto alle spese, l'esito complessivo del giudizio che vede il lavoratore parte parzialmente vittoriosa in primo grado (essendo state escluse alcune indennità richieste in ricorso e non riproposte in sede di impugnazione) induce a lasciare intatta la statuizione in punto di spese resa dal primo giudice, mentre le spese del presente grado vanno poste interamente a carico della soccombente parte appellata. La liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. pag. 11/12 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
La Corte di appello di Bari, Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull' appello proposto in data 24 aprile 2025 da nei confronti Parte_1 della avverso la sentenza Controparte_1 emessa dal Tribunale di Bari, sezione lavoro, n.4028/2024 in data 25 ottobre 2024, così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto in parziale riforma della impugnata sentenza, che per il resto conferma anche in punto di spese, accerta il diritto del ricorrente per il periodo dal luglio 2007 al 31.12.2018 a percepire durante i periodi di ferie annuali,(nei limiti di 24 gg)., una retribuzione da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute, inclusiva, oltre che delle indennità già riconosciute con la sentenza impugnata anche dell'indennità premio produttività (poi divenuta indennità aziendale), ore di scorta, indennità giornaliera di presenza di cui all'art 5a) dell'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981;
- condanna la società in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle conseguenti differenze retributive per i predetti titoli, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come per legge;
- condanna la società al Controparte_1 pagamento in favore della controparte delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 1.000,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. ed eventuale contributo unificato come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Francesco Tedeschi e Tamara Natilla dichiaratisi anticipanti. Così deciso in Bari il 16 settembre 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Vittoria Orlando
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