CA
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/03/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est.- all'esito dell'udienza del 23 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1176 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2022, vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Pilade Perrotti, ed elettivamente domiciliata come in atti
Appellante
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Di Giorgi e Stefano Muggia, Controparte_1
ed elettivamente domiciliata come in atti
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3523/2022 del Tribunale di Roma, sez. lavoro, pubblicata in data 14/04/2022.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi del giudizio di appello
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso presentato da Parte_1
con cui quest'ultima chiedeva di accertarsi la legittimità della sanzione disciplinare della
[...]
sospensione di dieci giorni irrogata alla dipendente in data 23.3.2021 per assenza Controparte_1
ingiustificata dal lavoro nel giorno 21.2.2021.
A sostegno della richiesta la società ricorrente deduceva che la lavoratrice si era Controparte_1
assentata in data 21 febbraio 2021, senza alcuna idonea certificazione medica che ne potesse giustificare l'assenza avendo il certificato medico del Pronto Soccorso del 19.2.2021 una prognosi clinica fino alle ore 24,00 del 20/2/2021 e non avendo la tempestivamente comunicato la CP_1 prosecuzione dell'assenza; che non vi era stata alcuna preventiva autorizzazione del datore di lavoro;
che la segnalazione delle assenze doveva avvenire prima dell'inizio del turno di lavoro, come previsto dall'art.
4.2 del Regolamento Interno “Gestione Presenze del Personale” e dall'art. Parte_1
58 del C.C.N.L. applicato;
che la dipendente non aveva offerto alcuna difesa o idonea giustificazione in sede procedimentale;
che la sanzione era del tutto proporzionata attesa la presenza, anche se non imputata come ipotesi di recidiva, di una precedente ed analoga infrazione del 9/6/2019 e di altra recente sanzione, sempre per assenza ingiustificata, “ancora sub iudice per la validazione”.
Il Tribunale di Roma, nella resistenza della parte convenuta, ha ritenuto il ricorso infondato argomentando che: i) era pacifico in causa che nei giorni 19 e 20 febbraio 2021 la lavoratrice avrebbe dovuto osservare il turno di lavoro dalle 22.30 alle ore 6,30 del giorno successivo, e che il 19.2.2021 la stessa era stata dimessa dal pronto soccorso dell'ospedale Gemelli di Roma con prognosi di 2 giorni lavorativi;
ii) il certificato era stato trasmesso al datore di lavoro nella stessa data del 19.2.2021 con prognosi clinica a tutto il 20.2.2021 ed il datore di lavoro aveva inviato alla lavoratrice in data
23.2.2021 una comunicazione di apertura del procedimento disciplinare con la contestazione dell'assenza ingiustificata del giorno 21.2.2021, irrogandole poi in data 23.3.2021 la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
iii) il datore di lavoro aveva affermato di avere inviato la contestazione disciplinare alla dipendente il 23.2.2021 tramite raccomandata con avviso di ricevimento, regolarmente ricevuta mentre la lavoratrice aveva affermato di avere avuto conoscenza dell'esistenza del procedimento disciplinare solo con l'irrogazione della sanzione non avendo mai ricevuto la contestazione disciplinare del 23.2.2021 né l'avviso di giacenza;
iv) nel caso in esame mancava la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non essendovi nell'avviso di ricevimento traccia delle formalità osservate dall'ufficio postale, recando il detto avviso unicamente l'indirizzo della lavoratrice, la data di spedizione della raccomandata e la dicitura, apposta dalla stessa lavoratrice in data 26.3.2021, “ ritirato senza avviso di giacenza” ed il datore di lavoro non aveva offerto di provare il perfezionamento del procedimento di notificazione, non avendo formulato richieste istruttorie sul punto;
v) in mancanza di prova delle formalità compiute dall'ufficiale postale non poteva essere automaticamente applicata la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. a fronte della contestazione del non essere pervenuto l'atto all'indirizzo del destinatario;
vi) la sanzione doveva, pertanto, ritenersi illegittima in quanto irrogata senza la previa contestazione disciplinare, con assorbimento delle ulteriori questioni prospettate dalle parti.
Avverso la detta pronuncia ha proposto appello la società censurando la sentenza Parte_1
impugnata per non avere ritenuto perfezionato il procedimento di notificazione in presenza delle uniche formalità che il postino doveva compiere ex art. 40 dpr 655/1982 e per avere posto l'onere probatorio, ritenuto non adempiuto, a carico del mittente invece che del destinatario dell'atto spedito.
Ha, quindi, riproposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c. le domande ritenute assorbite dal primo giudice, ed ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della gravata sentenza, del ricorso introduttivo del giudizio.
Si è costituita , resistendo al gravame, chiedendone il rigetto. Controparte_1
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
L'appello è infondato mentre le argomentazioni e conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure sono meritevoli di conferma anche nella presente fase di impugnazione.
Lamenta l'appellante che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il postino, che aveva tentato infruttuosamente la consegna della lettera raccomandata a.r., avrebbe dovuto compiere “formalità” rimaste inevase e che fosse a carico del mittente l'onere di provare l'arrivo a destinazione della missiva contenente la contestazione dell'addebito disciplinare. Afferma che nessuna ulteriore formalità doveva invece essere adempiuta dal postino oltre quelle presenti sulla cartolina di ricevimento, ovvero l'indirizzo del destinatario e la data di spedizione della raccomandata, in presenza delle quali scatta la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.
La censura non è fondata.
Il Tribunale, dopo aver ritenuto estensibile il principio posto dall'art. 5 della Legge 604/1966, in base al quale ricade sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, alla materia delle sanzioni disciplinari conservative, nel senso che, in caso di loro impugnativa, il datore di lavoro deve provare la sussistenza dei relativi presupposti di fatto, oggettivi e soggettivi, ha ritenuto illegittima la sanzione in quanto irrogata senza la previa contestazione disciplinare. Il giudice di prime cure ha, infatti, ritenuto che la lavoratrice non aveva avuto conoscenza dell'addebito disciplinare in quanto dall'avviso di ricevimento in atti non risultava nessuna attestazione delle formalità che avrebbe dovuto compiere l'agente postale, né era provata la compiuta giacenza dell'atto spedito con la raccomandata.
L'appellante non si confronta con tale parte di motivazione della decisione impugnata insistendo nel ribadire che l'avviso di ricevimento non doveva contenere ulteriori formalità oltre la data di spedizione della raccomandata e l'indirizzo del destinatario ai fini della presunzione della consegna dell'atto regolarmente spedito.
Osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità ha, anche di recente, ribadito che “La presunzione di conoscenza di un atto - nella specie la lettera di licenziamento - del quale sia contestato il suo pervenimento a destinazione, non è integrata dalla sola prova della spedizione della raccomandata, essendo necessaria, attraverso l'avviso di ricevimento o
l'attestazione di compiuta giacenza, la dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio (In applicazione del principio, è stata esclusa l'operatività della presunzione legale di conoscenza ex art. 1335 c.c. in assenza delle attestazioni circa le attività svolte dall'agente postale incaricato della consegna, con conseguente declaratoria di inefficacia del recesso datoriale)”.( Cass. sez. L. ordinanza n. 19232 del 19/07/2018), e che “ai sensi dell'art. 1335 e., la presunzione di conoscenza, nel caso in cui la dichiarazione sia pervenuta all'indirizzo del destinatario mediante lettera raccomandata non consegnata per l'assenza del destinatario, va ritenuta sussistente in coincidenza con il momento in cui si ha il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso
l'ufficio postale...”( Cass. ordinanza n. 31163 del 2 novembre 2021).
In applicazione dei principi richiamati il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto non perfezionato, nel caso in esame, il procedimento di notificazione dell'atto spedito con raccomandata a.r., non risultando infatti nessuna attestazione da parte dell'ufficiale postale sull'avviso di ricevimento dell'impossibilità di consegna dell'atto al destinatario o ad altra persona abilitata a riceverlo nè dell'avviso di deposito del piego nell'ufficio postale, né era stata provata la compiuta giacenza dell'atto, ai fini della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., invocata dall'appellante che, a fronte della contestazione della controparte che l'atto fosse pervenuto all'indirizzo del destinatario, non aveva quindi offerto elementi di prova a sostegno di quanto affermato. Alla stregua delle considerazioni espresse l'appello non è meritevole di accoglimento con integrale conferma della sentenza gravata.
La regolamentazione delle spese del grado, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.
In considerazione del tenore della decisione emessa si dà atto che ricorrono le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p..r n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore di che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre rimborso Controparte_1
spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 23 gennaio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa