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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/07/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1904/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in VIA DANTE N.58/A, PALERMO, presso lo studio dell'Avv.
EMANUELE GRAZIA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in CORSO FINOCCHIARO APRILE 124, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. GANCI ROSALIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 11 aprile 2025 e sottoscritto il 1 aprile 2025. (matrimonio celebrato in Palermo, il 18 marzo 1999).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 4 luglio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate
1 dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1 - I coniugi vivranno separati e, pertanto, ciascuno di essi sarà libero di fissare il proprio domicilio dovunque vorrà, impegnandosi a non interferire l'uno nella vita privata dell'altra e viceversa;
2 - Il figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente Persona_1 autosufficiente e studente, continuerà a vivere con la madre presso la casa coniugale a quest'ultima assegnata come da pattuizione di cui infra;
3 - Il IG. , tenuto conto delle sue attuali possibilità Parte_1 economiche, corrisponderà alla IG.ra entro il giorno Controparte_1 cinque di ciascun mese, quale contributo per il mantenimento del figlio
, maggiorenne ma non economicamente indipendente, la somma Per_1 mensile di € 350,00 (trecentocinquanta/00); Entrambi i genitori condivideranno al 50% le spese straordinarie secondo le indicazioni del
“Protocollo su spese extra assegno per il mantenimento dei figli” redatto dall'Osservatorio per la Giustizia Civile, Distretto di Palermo, Sottogruppo
Famiglia, del 02/07/2019 (prot. Uscita Ministero della Giustizia del
03/07/2019), di cui le parti dichiarano di possedere copia ricevuta dai rispettivi legali, il cui contenuto accettano espressamente, pure riportandosi al regime di concertazione e operatività del “silenzio assenso dell'altro genitore”, ma con le deroghe dagli stessi concordate come di seguito specificato. Saranno, infatti, esclusivamente ed integralmente a carico del IG.
, la retta dell'ultimo anno in corso presso l'Istituto Convitto Parte_1
Nazionale frequentato dal figlio , il viaggio di istruzione con Per_1 pernottamento, la tassa di circolazione e assicurazione del motociclo in uso allo stesso ed il tesseramento annuale e le spese in ordine alle attività sportive ed agonistiche svolte dal medesimo . Nulla verrà, invece, Per_1 corrisposto alla figlia , in quanto indipendente economicamente, Per_2 impegnandosi entrambi i genitori a collaborare, ciascuno secondo la propria capacità e disponibilità, in caso di urgenze e/o necessità cui la stessa figlia
2 non possa provvedere da sé;
4 - Il IG. , tenuto conto delle sue attuali possibilità Parte_1 economiche, corrisponderà alla IG.ra , attualmente senza Controparte_1 stabile occupazione, entro il giorno cinque di ciascun mese, quale contributo per il mantenimento della stessa la somma di € 350,00
(trecentocinquanta/00);
5 - La casa coniugale sita a Palermo in Via Gaetano Costa n. 89 è assegnata, con gli arredi e le suppellettili che la compongono, alla IG.ra _1
, quale genitore convivente con il figlio , maggiorenne e
[...] Per_1 ancora studente, diritto che permarrà fino quando il medesimo non sarà economicamente indipendente e autonomo. La IG.ra si Controparte_1 farà carico della manutenzione ordinaria della casa coniugale e delle utenze domestiche già al momento della sottoscrizione del ricorso, procedendo a volturare le stesse a proprio nome entro giorni 30 dall'avvenuto deposito della sentenza di separazione, mentre ogni spesa straordinaria relativa al predetto immobile sarà a carico del sig. ; Parte_1
6 - La IG.ra continuerà a prendersi cura del cane Controparte_1 CP_2 di proprietà del IG. che corrisponderà mensilmente, entro giorno Parte_1
5 di ciascun mese, alla predetta sig.ra la somma di € 50,00 Controparte_1
(cinquanta/00) per la gestione ordinaria (relativa a cibo e igiene) dello stesso animale, restando a carico esclusivo ed integrale del sig. le spese Parte_1
e le incombenze di natura straordinaria, nonché tutte le spese mediche;
7 - Al momento della sottoscrizione del presente accordo, la IG.ra _1
restituirà al IG. , che ne è proprietario, l'autovettura
[...] Parte_1
Fiat Panda tg. GH777FP e nulla avrà a che pretendere dalla sig.ra _1
, a nessun titolo e/o causale, per l'uso che la medesima ha avuto
[...] dell'autovettura, trattandosi di utilizzo avvenuto in ambito familiare e in forza del principio di solidarietà coniugale. La sig.ra , di Controparte_1 conseguenza, quale contraente della relativa polizza assicurativa con scadenza
10.04.2025, ne cesserà la copertura. Il sig. provvederà Parte_1 contestualmente alla consegna dell'autovettura al pagamento di quanto dovuto alla moglie per il concordato contributo al mantenimento per il mese corrente fino alla concorrenza dell'importo complessivo di € 750,00=
3 (settecentocinquanta/00) in un'unica soluzione;
8 - In forza e per le causali di cui agli artt. 3, 4 e 6, il sig. si Parte_1 obbliga a versare alla moglie entro giorno 5 di ciascun mese l'importo complessivo di € 750,00= (settecentocinquanta/00), con rivalutazione annuale ISTAT, oltre il rimborso del 50% delle spese straordinarie relative al figlio eventualmente anticipate dalla sig.ra Persona_1 _1
e da quest'ultima comunicate;
[...]
9 - L'assegno unico universale sarà percepito al 50% tra i coniugi e ciascuno provvederà a farne richiesta all'ente competente, cooperando con l'altro/a laddove necessario al fine del disbrigo dell'iter burocratico per dare attuazione alla presente pattuizione;
10 - I coniugi in materia di passaporto rinviano espressamente a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto- legge n. 69/2023;
11 - Per quanto espressamente convenuto e contenuto nel presente atto, i coniugi dichiarano di approvare e far proprie tutte le condizioni e i patti sopra enunciati che devono ritenersi vincolanti ed efficaci tra le parti a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto. E' precisato che il presente accordo è finalizzato solo ed esclusivamente alla regolamentazione degli aspetti relativi allo status personale dei coniugi, nonché patrimoniali - per contributo al mantenimento familiare e per l'assegnazione della casa coniugale – come conseguenti alla separazione personale e, perciò, resta escluso ogni altro aspetto patrimoniale tra i ricorrenti coniugi, le cui eventuali reciproche pretese debitorie e creditorie non saranno precluse, nemmeno indirettamente, dall'esistenza dell'odierno accordo. A tal uopo, gli odierni istanti dichiarano che ogni pendenza di dare ed avere tra loro ancora eventualmente esistente e/o sussistente per qualsivoglia titolo e/o causale dovrà essere regolata separatamente. Dunque, ogni altro rapporto ivi non previsto, non regolamentato e non disciplinato si intende espressamente escluso e non assorbito dalle presenti pattuizioni, con ampia riserva di ogni eventuale azione per far valere il riconoscimento di crediti vantati dall'una nei confronti dell'altro;
12 - Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti e il presente accordo viene sottoscritto, altresì, dagli Avvocati Rosalia
4 Ganci e Grazia Emanuele per rinuncia espressa alla solidarietà professionale.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 5, P. II, S. A, Anno 1999) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 10/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1904/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in VIA DANTE N.58/A, PALERMO, presso lo studio dell'Avv.
EMANUELE GRAZIA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in CORSO FINOCCHIARO APRILE 124, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. GANCI ROSALIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 11 aprile 2025 e sottoscritto il 1 aprile 2025. (matrimonio celebrato in Palermo, il 18 marzo 1999).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 4 luglio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate
1 dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1 - I coniugi vivranno separati e, pertanto, ciascuno di essi sarà libero di fissare il proprio domicilio dovunque vorrà, impegnandosi a non interferire l'uno nella vita privata dell'altra e viceversa;
2 - Il figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente Persona_1 autosufficiente e studente, continuerà a vivere con la madre presso la casa coniugale a quest'ultima assegnata come da pattuizione di cui infra;
3 - Il IG. , tenuto conto delle sue attuali possibilità Parte_1 economiche, corrisponderà alla IG.ra entro il giorno Controparte_1 cinque di ciascun mese, quale contributo per il mantenimento del figlio
, maggiorenne ma non economicamente indipendente, la somma Per_1 mensile di € 350,00 (trecentocinquanta/00); Entrambi i genitori condivideranno al 50% le spese straordinarie secondo le indicazioni del
“Protocollo su spese extra assegno per il mantenimento dei figli” redatto dall'Osservatorio per la Giustizia Civile, Distretto di Palermo, Sottogruppo
Famiglia, del 02/07/2019 (prot. Uscita Ministero della Giustizia del
03/07/2019), di cui le parti dichiarano di possedere copia ricevuta dai rispettivi legali, il cui contenuto accettano espressamente, pure riportandosi al regime di concertazione e operatività del “silenzio assenso dell'altro genitore”, ma con le deroghe dagli stessi concordate come di seguito specificato. Saranno, infatti, esclusivamente ed integralmente a carico del IG.
, la retta dell'ultimo anno in corso presso l'Istituto Convitto Parte_1
Nazionale frequentato dal figlio , il viaggio di istruzione con Per_1 pernottamento, la tassa di circolazione e assicurazione del motociclo in uso allo stesso ed il tesseramento annuale e le spese in ordine alle attività sportive ed agonistiche svolte dal medesimo . Nulla verrà, invece, Per_1 corrisposto alla figlia , in quanto indipendente economicamente, Per_2 impegnandosi entrambi i genitori a collaborare, ciascuno secondo la propria capacità e disponibilità, in caso di urgenze e/o necessità cui la stessa figlia
2 non possa provvedere da sé;
4 - Il IG. , tenuto conto delle sue attuali possibilità Parte_1 economiche, corrisponderà alla IG.ra , attualmente senza Controparte_1 stabile occupazione, entro il giorno cinque di ciascun mese, quale contributo per il mantenimento della stessa la somma di € 350,00
(trecentocinquanta/00);
5 - La casa coniugale sita a Palermo in Via Gaetano Costa n. 89 è assegnata, con gli arredi e le suppellettili che la compongono, alla IG.ra _1
, quale genitore convivente con il figlio , maggiorenne e
[...] Per_1 ancora studente, diritto che permarrà fino quando il medesimo non sarà economicamente indipendente e autonomo. La IG.ra si Controparte_1 farà carico della manutenzione ordinaria della casa coniugale e delle utenze domestiche già al momento della sottoscrizione del ricorso, procedendo a volturare le stesse a proprio nome entro giorni 30 dall'avvenuto deposito della sentenza di separazione, mentre ogni spesa straordinaria relativa al predetto immobile sarà a carico del sig. ; Parte_1
6 - La IG.ra continuerà a prendersi cura del cane Controparte_1 CP_2 di proprietà del IG. che corrisponderà mensilmente, entro giorno Parte_1
5 di ciascun mese, alla predetta sig.ra la somma di € 50,00 Controparte_1
(cinquanta/00) per la gestione ordinaria (relativa a cibo e igiene) dello stesso animale, restando a carico esclusivo ed integrale del sig. le spese Parte_1
e le incombenze di natura straordinaria, nonché tutte le spese mediche;
7 - Al momento della sottoscrizione del presente accordo, la IG.ra _1
restituirà al IG. , che ne è proprietario, l'autovettura
[...] Parte_1
Fiat Panda tg. GH777FP e nulla avrà a che pretendere dalla sig.ra _1
, a nessun titolo e/o causale, per l'uso che la medesima ha avuto
[...] dell'autovettura, trattandosi di utilizzo avvenuto in ambito familiare e in forza del principio di solidarietà coniugale. La sig.ra , di Controparte_1 conseguenza, quale contraente della relativa polizza assicurativa con scadenza
10.04.2025, ne cesserà la copertura. Il sig. provvederà Parte_1 contestualmente alla consegna dell'autovettura al pagamento di quanto dovuto alla moglie per il concordato contributo al mantenimento per il mese corrente fino alla concorrenza dell'importo complessivo di € 750,00=
3 (settecentocinquanta/00) in un'unica soluzione;
8 - In forza e per le causali di cui agli artt. 3, 4 e 6, il sig. si Parte_1 obbliga a versare alla moglie entro giorno 5 di ciascun mese l'importo complessivo di € 750,00= (settecentocinquanta/00), con rivalutazione annuale ISTAT, oltre il rimborso del 50% delle spese straordinarie relative al figlio eventualmente anticipate dalla sig.ra Persona_1 _1
e da quest'ultima comunicate;
[...]
9 - L'assegno unico universale sarà percepito al 50% tra i coniugi e ciascuno provvederà a farne richiesta all'ente competente, cooperando con l'altro/a laddove necessario al fine del disbrigo dell'iter burocratico per dare attuazione alla presente pattuizione;
10 - I coniugi in materia di passaporto rinviano espressamente a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto- legge n. 69/2023;
11 - Per quanto espressamente convenuto e contenuto nel presente atto, i coniugi dichiarano di approvare e far proprie tutte le condizioni e i patti sopra enunciati che devono ritenersi vincolanti ed efficaci tra le parti a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto. E' precisato che il presente accordo è finalizzato solo ed esclusivamente alla regolamentazione degli aspetti relativi allo status personale dei coniugi, nonché patrimoniali - per contributo al mantenimento familiare e per l'assegnazione della casa coniugale – come conseguenti alla separazione personale e, perciò, resta escluso ogni altro aspetto patrimoniale tra i ricorrenti coniugi, le cui eventuali reciproche pretese debitorie e creditorie non saranno precluse, nemmeno indirettamente, dall'esistenza dell'odierno accordo. A tal uopo, gli odierni istanti dichiarano che ogni pendenza di dare ed avere tra loro ancora eventualmente esistente e/o sussistente per qualsivoglia titolo e/o causale dovrà essere regolata separatamente. Dunque, ogni altro rapporto ivi non previsto, non regolamentato e non disciplinato si intende espressamente escluso e non assorbito dalle presenti pattuizioni, con ampia riserva di ogni eventuale azione per far valere il riconoscimento di crediti vantati dall'una nei confronti dell'altro;
12 - Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti e il presente accordo viene sottoscritto, altresì, dagli Avvocati Rosalia
4 Ganci e Grazia Emanuele per rinuncia espressa alla solidarietà professionale.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 5, P. II, S. A, Anno 1999) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 10/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
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