Articolo 5 della Legge 30 dicembre 1997, n. 458
Articolo 4
Versione
17 gennaio 1998
Art. 5. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 78.350 milioni per l'anno 1997, a lire 89.600 milioni per l'anno 1998 ed a lire 85.600 milioni per l'anno 1999, si provvede:
a) quanto a lire 13.500 milioni per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;
b) quanto a lire 64.850 milioni per l'anno 1997, quanto a lire 89.600 milioni per l'anno 1998 e quanto a lire 85.600 milioni per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 17 gennaio 1998