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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 26/05/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile e Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Polizzi, nella causa iscritta al n° 515 R.G.L. del 2017 , promossa
D A
nata a [...] il [...] ed ivi residente (cod. fisc. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Aurelio Barbagallo C.F._1 per procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 27.01.2018, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in via Roma n. 9, Niscemi;
- ricorrente –
C O N T R O in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Massimo Caristia ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale del medesimo, sito in Piazza Vittorio Emanuele, Niscemi;
CP_1
- resistente -
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 07/05/2025, per la quale si da atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A Completa di dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/04/2017 la ricorrente in epigrafe, premettendo di essere dipendente del
Comune di Niscemi inquadrata nella categoria B, conveniva quest'ultimo in giudizio per sentirlo condannare al pagamento in proprio favore delle differenze retributive (per complessivi euro 10.800,00) spettantegli a titolo di lavoro straordinario asseritamente prestato, dal 2006 al 2008 e per un totale di centoventi ore, nell'ambito di un progetto finalizzato alla cura e definizione di circa 800 pratiche di sanatoria edilizia, essendosi nello specifico in quella sede occupata dell'istruzione delle citate pratiche, apponendo in esse il protocollo in uscita della richiesta in sanatoria alle ditte esterne con relativa notifica.
Deduceva nello specifico di avere dunque prestato ore lavorative in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro, nella richiamata misura, autorizzate dalla parte datoriale (in persona del Sindaco pro tempore, avv. GI Di NO, e dal Segretario Generale dell'Ente, dott. ), pur in assenza di formale Persona_1 atto scritto di assenso. Reclamava dunque il proprio diritto alla percezione delle relative differenze retributive, da calcolarsi alla stregua dei criteri previsti per la remunerazione lavoro straordinario dal C.C.N.L. del
Comparto Regioni e Autonomie Locali del 31.03.1999.
Soggiungeva di avere inoltrato al convenuto, in data 06.08.2009, diffida stragiudiziale per il CP_1 pagamento degli emolumenti reclamati, cui era seguito l'espletamento di un tentativo di conciliazione in sede sindacale con esito negativo.
Chiedeva dunque al Tribunale che venisse accertato il proprio espletamento, nel periodo 2006-2008 di lavoro straordinario, con conseguente condanna del Comune di Niscemi al pagamento in proprio favore delle relative differenze retributive, quantificate in complessivi euro 10.800,00 o in altra somma maggiore o minore accertanda in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione di ogni credito sino al soddisfo, con vittoria di spese.
Con memoria del 30.01.2018 si costituiva in giudizio il contestando la pretesa Controparte_1 attorea sul rilievo della mancata emissione, neppure postuma, di alcun atto autorizzatorio dell'espletamento delle reclamate ore di lavoro straordinario.
Istruita tramite l'assunzione delle prove testimoniali ammesse, la causa veniva dunque decisa, a seguito di diversi rinvii disposti in ragione dell'avvicendarsi di diversi giudici nella titolarità del procedimento nonché delle reiterate richieste di rinvio avanzate dalla parte ricorrente in ragione della pendenza tre le parti di trattative di bonario componimento, a seguito dell'udienza del 07.05.2025, sostituita con lo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Va in punto di diritto richiamato l'art. 38 del C.C.N.L. del Comparto Regioni e Autonomie Locali del
14.09.2000 (all. n. 3 alla memoria di costituzione), pacificamente applicabile alla fattispecie in esame, secondo cui: “1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999. 2. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione.
3. Per esigenze eccezionali - debitamente motivate in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico - il limite massimo individuale di cui all'art. 14, comma 4 del CCNL dell'1.4.1999 può essere elevato in sede di contrattazione decentrata integrativa, fermo restando il limite delle risorse previste dallo stesso art. 14. (…)”.
La suddetta disposizione è stata stabilmente interpretata dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità nel senso che : “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per il lavoro straordinario svolto presuppone, di necessità, la previa autorizzazione dell'amministrazione, poiché essa implica la valutazione della sussistenza delle ragioni di interesse pubblico che impongono il ricorso a tali prestazioni e comporta, altresì, la verifica della compatibilità della spesa con le previsioni di bilancio” (così, ex multis, Cass. sent. n. 2509/2017).
D'altro canto, la Suprema Corte, con una recentissima pronuncia evidentemente tesa ad allargare le maglie della retribuibilità delle ore di lavoro straordinario comunque rese dal pubblico dipendente, in ossequio al disposto di cui all'art. 2126 c.c., ha chiarito che, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, il lavoratore ha diritto al pagamento della prestazione resa per lavoro straordinario nella misura prevista dalla contrattazione collettiva, ove essa sia eseguita con il consenso, anche implicito, del datore di lavoro o di chi abbia il potere di conformare la relativa prestazione e comunque in modo coerente con la volontà del soggetto preposto, a prescindere dalla validità della richiesta o dal rispetto dei limiti e delle regole sulla spesa pubblica, essendo tale consenso il solo elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 c.c., in relazione all'art. 2108 c.c.
(cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 16/03/2025, n. 6999).
Ciò posto, e venendo alla concreta ricognizione, non risulta innanzitutto documentalmente comprovata l'emanazione di un preventivo atto scritto di autorizzazione delle ore di lavoro straordinario, circostanza, del resto, financo asseverata dalla stessa parte ricorrente, la quale rivendica tuttavia che una autorizzazione, in forma orale, era alla stessa comunque pervenuta da parte del Sindaco e del Segretario Generale. Parimenti è da escludersi, in difetto di alcuna prova al riguardo, che tale autorizzazione fosse intervenuta in via postuma, sub specie di ratifica dell'attività lavorativa prestata, ipotesi pure contemplata dalla giurisprudenza (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. IV n. 6662/2005).
Né, del resto, dall'istruttoria compiuta è emersa una qualche forma di autorizzazione implicita (dell'an e del quantum della prestazione di lavoro straordinario) promanante dai competenti organi;
circostanza quest'ultima che a, fronte della recisa contestazione da parte del convenuto, sarebbe stato onere della CP_1 lavoratrice provare.
Invero, i testi escussi, pur avendo confermato l'effettiva prestazione di lavoro straordinario da parte della ricorrente, su cui dunque non v'è motivo di dubitare, nulla hanno riferito in ordine ad un presunto contegno autorizzatorio tenuto dai soggetti investiti del relativo potere. Nello specifico, il teste GI Di NO (allora Sindaco del convenuto), da cui sarebbe CP_1 pervenuta, a dire della ricorrente, la citata autorizzazione, dopo avere smentito tale ultima circostanza (non essendo egli competente né ad approvare il progetto finalizzato, peraltro avviato prima del suo insediamento, né ad autorizzare le ore di lavoro straordinario necessarie alla sua attuazione) ha affermato che tale autorizzazione doveva verosimilmente essere stata resa dall'allora Capo Ripartizione dell'Ufficio Urbanistica
e Territorio, cui la era appunto addetta. Pt_1
Quest'ultimo (tale ), anch'egli sentito come teste su istanza della ricorrente, dopo Testimone_1 aver premesso di aver ricoperto il citato ruolo solo nell'anno 2006 (essendo stato in seguito spostato in altro reparto) ha precisato che il progetto finalizzato all'espletamento dei condoni edilizi (nel cui ambito la ricorrente sostiene di aver espletato le reclamate ore di lavoro straordinario) era stato oggetto di apposita deliberazione della commissione straordinaria n. 128 del 27.06.2006, che aveva all'uopo previsto la remunerazione delle relative ore di lavoro in eccedenza, il cui compenso, stabilito dalla delibera, sarebbe dunque stato liquidato in funzione delle pratiche svolte. Pertanto, ha recisamente escluso di aver mai concesso alcuna autorizzazione all'espletamento di lavoro straordinario, affermando piuttosto che “non poteva essere autorizzato alcun lavoro straordinario in seno tecnico per fare questo progetto che prevedeva un lavoro in eccedenza rispetto a quello ordinario il cui compenso era già previsto nel piano. Il piano prevedeva questo ossia che il compenso era pagato a parte come da delibera”.
E del resto, che sia proprio il compenso per il lavoro straordinario prestato – e non invece quello per il lavoro reso in eccedenza al normale orario lavorativo, disciplinato dalla richiamata delibera in deroga alle disposizioni della contrattazione collettiva – ad essere in tal sede richiesto dalla , non v'è motivo di Pt_1 dubitare, alla luce dei chiarimenti resi dalla ricorrente, in seno alle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 07.05.2025, in ordine alla corretta individuazione della causa petendi del presente giudizio.
Sul punto ha infatti esposto: “A scanso di equivoci, va qui precisato che la ricorrente con la presente causa non ha richiesto affatto la remunerazione dell'attività e/o delle pratiche (rectius notifiche) prestate in esecuzione del progetto finalizzato cui si è fatto cenno in atti e sul quale sembra insistere il resistente. CP_1
Ed invero, dalla delibera n. 128/2006 si evince con chiarezza che il “progetto finalizzato” aveva l'esclusiva finalità di consentire, in tempi brevi, la notifica di circa 8.000 note di richiesta integrazione documenti alle ditte che hanno presentato richiesta di condono edilizio, mediante l'impiego di n. 8 unità di personale dipendente della Ripartizione Urbanistica, Svil. Terr. E Pro.Civ., stante che “per la gran mole di notifiche da effettuare (circa 8.000) il personale addetto (messi notificatori) non sono in grado di poter, in tempi ragionevoli, far fronte alle necessità” (cfr. delibera 128/2006). Una volta eseguite le notifiche, che sono ovviamente state effettuate presso i luoghi di residenza delle ditte interessate, e dunque fuori dagli uffici del
Comune di Niscemi (attività non riscontrabili dal registro delle presenze), l'attività prevista dal progetto finalizzato è stata portata a compimento. Per tale ragione la sig.ra non ha richiesto, nel proprio ricorso, Pt_1 il pagamento di €. 1,00 a pratica, per come previsto dalla delibera n. 128/2006. La sig.ra ha richiesto Pt_1 invece la retribuzione del lavoro straordinario prestato e della diversa attività, di istruzione pratiche di condono edilizio e coordinamento dei tecnici esterni, da ella svolta in ufficio oltre il normale orario di lavoro;
attività ulteriore che è derivata dalla necessità di dover gestire la situazione venutasi a determinare a seguito della effettuazione di circa 8.000 notifiche e dalla necessità di ottemperare al disposto dell'art. 12 L.R. n.
17/2004. E' accaduto, infatti, che una volta effettuate le prime notifiche, le ditte interessate alle pratiche di condono edilizio hanno cominciato a produrre una considerevole mole di documentazione integrativa, inondando di documenti l'ufficio condono edilizio, presso cui la ricorrente prestava la propria attività lavorativa. Per gestire tale situazione connessa al progetto finalizzato, ma dallo stesso non contemplata, la sig.ra , ha dovuto svolgere un lavoro suppletivo all'interno della Ripartizione Urbanistica del Comune di Pt_1
Niscemi, consistente nell'organizzazione dei fascicoli delle singole pratiche di sanatoria e nel ruolo di interfaccia tra i professionisti tecnici esterni (circa 27) incaricati della cura delle singole pratiche di sanatoria”.
Per tale motivi la domanda non può essere accolta, in difetto di prova circa la necessaria autorizzazione, espressa o implicita, preventiva o postuma, del lavoro straordinario pur effettivamente svolto
(sebbene non sia dato conoscerne la precisa consistenza, non essendo stati prodotti i cartellini di presenza o altra documentazione equipollente, né avendo i testi sentiti riferito nulla di circostanziato sul punto, essendosi limitati a confermare, per vero genericamente, lo svolgimento da parte della ricorrente di prestazioni lavorative
“fuori dall'orario di lavoro”, e segnatamente “dopo l'orario di chiusura che era le 18 di pomeriggio”, cfr. dichiarazioni dei testi Di NO GI e . Testimone_2
Né può trovare accoglimento la domanda formulatala in via gradata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 2041
c.c. Innanzitutto poiché difetta il requisito della sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., requisito che presuppone l'assenza di un titolo giuridico valido e efficace nel cui alveo si svolge una determinata attività. Nella fattispecie in esame, di contro, sussiste un titolo giuridico valido ed efficace costituito dal rapporto di lavoro di pubblico impiego, nel cui ambito si è svolta la prestazione di cui si chiede la remunerazione.
A ciò aggiungasi inoltre che, atteso che l'ingiustificato arricchimento postula un correlativo depauperamento del dipendente, quest'ultimo non è riscontrabile nel caso del pubblico dipendente che percepisca la retribuzione prevista per la qualifica rivestita (cfr. ex multis Cons. Stato Sez. V Sent., 13/04/2012,
n. 2094 e Cons. Stato Sez. III Sent., 20/04/2015, n. 1987), circostanza che si reputa sussistente nel caso di specie, inferendosi dalle dichiarazioni rese in seno alle note di trattazione scritta sopra richiamate che la ricorrente aveva percepito i compensi previsti dalla deliberazione della commissione straordinaria n. 128 del
27.06.2006, per l'appunto non azionati in giudizio.
La soccombenza della ricorrente regola la distribuzione delle spese di lite, le quali vanno liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 tenuto conto, ex art. 5 comma 2 D.M. citato, del valore della domanda e dell'attività in concreto svolta [causa di valore ricompreso nello scaglione 5.200,00 – 26.000, parametri minimi per attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale].
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento in favore del in persona del Parte_1 Controparte_1
Sindaco pro tempore, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.695,00, oltre spese generali al
15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso in Gela il 26/05/2025
IL GIUDICE
Giulia Polizzi