TRIB
Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 29/03/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. RG. 3037/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3037/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 MONTANARI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MONTANARI ALESSANDRO
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 12.2.2025.
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusto il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue. con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha convenuto Parte_1 in giudizio al fine di sentire accolte le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, per i motivi sopra riportati e previa ogni più opportuna declaratoria
e statuizione: NEL MERITO:
1. Accertare e dichiarare che, alla data del 18.12.2019 (data in cui effettuò un pignoramento Controparte_1 presso terzi nei confronti di doc.2 pag. 1 parte P_ evidenziata), nulla doveva a in Parte_1 P_ dipendenza del rapporto giuridico dedotto nel menzionato atto di pignoramento (canoni di affitto da contratto di locazione del
16.1.2019: doc. 4) per essere stato quel rapporto giuridico risolto in data antecedente, ossia il 28.02.2019 con comunicazione operata all'Agenzia delle Entrate in data 31.10.2019 (registrazione telematica ID. TG519T000380000WE) (doc. 5).
2. In conseguenza, accertato che i fatti di cui al punto precedente sarebbero stati conosciuti o conoscibili da con l'ordinaria Controparte_1 diligenza, condannarla a rifondere tutti i danni provocati a Parte_1
in dipendenza dell'incauto pignoramento eseguito, secondo
[...]
Diritto e Giustizia, anche d'ufficio ed ai sensi dell'art. 1226 c.c.
In ogni caso, con condanna di onorari e spese di lite, con la maggiorazione del 30%”.
Ha dedotto in sintesi che nell'ambito della Controparte_1 procedura esecutiva promossa nei confronti del debitore P_
, si è fatta assegnare un credito asseritamente vantato da
[...] quest'ultimo nei suoi confronti, quale soggetto terzo asserito debitore del , pur sapendo, o dovendo sapere, che il credito P_ era in realtà inesistente e che poi ha promosso, quale creditore assegnatario, l'azione esecutiva nei suoi confronti portandola a termine.
Agisce quindi nei confronti di per responsabilità Controparte_1 aggravata ex art. 96. 2 c.p.c.. ritualmente citata non si è costituita ed è stata Controparte_1 dichiarata contumace con provvedimento del 16.5.2024. La causa è stata ritenuta matura per la decisione senza la necessità di attività istruttoria. All'udienza del 12.2.2025 la parte ha discusso oralmente la causa ed il giudice ha riservato il deposito della sentenza ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c..
La domanda è infondata.
Non si ignora l'articolata problematica circa l'ammissibilità della domanda risarcitoria ex art. 96 co. 2 c.p.c. in via autonoma tuttavia si reputa, in applicazione del principio della ragione più liquida, di poter esaminare direttamente il merito.
L'odierno ricorrente sostiene la responsabilità aggravata ex art. 96 co. 2 c.p.c. del creditore procedente in quanto questi conosceva, o poteva conoscere, l'inesistenza del credito per cui agiva. Il credito assegnato derivava da canoni di locazione quando in realtà il contratto di locazione era stato risolto già un mese dopo la sua registrazione all'agenzia delle entrate.
L'attore deduce l'esistenza di un comportamento del creditore procedente in violazione della normale prudenza sulla scorta delle seguenti circostanze: il creditore i) era stato informato dal P_ del fatto che il contratto di locazione era stato risolto;
ii) conosceva il contenuto delle difese dell'atto di opposizione all'esecuzione dalle quali emergeva che il contratto di locazione era stato risolto, come attestato dalla documentazione della Agenzia delle Entrate.
Si osserva con riferimento ad i) che non vi è alcuna prova che il abbia in effetti informato il creditore procedente P_ dell'inesistenza del credito. La mera dichiarazione del P_ riversata in atti non spiega alcuna efficacia probatoria, anche in considerazione del suo interesse a dimostrare di essersi comportato correttamente, né il ricorrente ha formulato capitoli di prova a riguardo.
Riguardo a ii) non sembra possibile sostenere che l'aver proseguito l'azione, una volta conosciute le difese del debitor debitoris svolte solo nel giudizio di opposizione, sia un comportamento che esuli dalla “normale prudenza”; ciò in quanto il creditore ha agito in via esecutiva per un credito i) ritualmente e validamente accertato nell'ambito della procedura esecutiva;
ii) assegnato con ordinanza non impugnata (sulla impugnabilità cfr Cassazione civile sez. III,
02/05/2024, (ud. 21/02/2024, dep. 02/05/2024), n.11864).
Nulla per le spese di lite, stante la contumacia del resistente.
PQM
Il Tribunale ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda istanza di eccezione disattesa e respinta:
- RIGETTA la domanda proposta da Parte_2
- nulla sulle spese di lite.
Ravenna, 29/03/2025
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3037/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 MONTANARI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MONTANARI ALESSANDRO
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 12.2.2025.
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusto il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue. con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha convenuto Parte_1 in giudizio al fine di sentire accolte le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, per i motivi sopra riportati e previa ogni più opportuna declaratoria
e statuizione: NEL MERITO:
1. Accertare e dichiarare che, alla data del 18.12.2019 (data in cui effettuò un pignoramento Controparte_1 presso terzi nei confronti di doc.2 pag. 1 parte P_ evidenziata), nulla doveva a in Parte_1 P_ dipendenza del rapporto giuridico dedotto nel menzionato atto di pignoramento (canoni di affitto da contratto di locazione del
16.1.2019: doc. 4) per essere stato quel rapporto giuridico risolto in data antecedente, ossia il 28.02.2019 con comunicazione operata all'Agenzia delle Entrate in data 31.10.2019 (registrazione telematica ID. TG519T000380000WE) (doc. 5).
2. In conseguenza, accertato che i fatti di cui al punto precedente sarebbero stati conosciuti o conoscibili da con l'ordinaria Controparte_1 diligenza, condannarla a rifondere tutti i danni provocati a Parte_1
in dipendenza dell'incauto pignoramento eseguito, secondo
[...]
Diritto e Giustizia, anche d'ufficio ed ai sensi dell'art. 1226 c.c.
In ogni caso, con condanna di onorari e spese di lite, con la maggiorazione del 30%”.
Ha dedotto in sintesi che nell'ambito della Controparte_1 procedura esecutiva promossa nei confronti del debitore P_
, si è fatta assegnare un credito asseritamente vantato da
[...] quest'ultimo nei suoi confronti, quale soggetto terzo asserito debitore del , pur sapendo, o dovendo sapere, che il credito P_ era in realtà inesistente e che poi ha promosso, quale creditore assegnatario, l'azione esecutiva nei suoi confronti portandola a termine.
Agisce quindi nei confronti di per responsabilità Controparte_1 aggravata ex art. 96. 2 c.p.c.. ritualmente citata non si è costituita ed è stata Controparte_1 dichiarata contumace con provvedimento del 16.5.2024. La causa è stata ritenuta matura per la decisione senza la necessità di attività istruttoria. All'udienza del 12.2.2025 la parte ha discusso oralmente la causa ed il giudice ha riservato il deposito della sentenza ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c..
La domanda è infondata.
Non si ignora l'articolata problematica circa l'ammissibilità della domanda risarcitoria ex art. 96 co. 2 c.p.c. in via autonoma tuttavia si reputa, in applicazione del principio della ragione più liquida, di poter esaminare direttamente il merito.
L'odierno ricorrente sostiene la responsabilità aggravata ex art. 96 co. 2 c.p.c. del creditore procedente in quanto questi conosceva, o poteva conoscere, l'inesistenza del credito per cui agiva. Il credito assegnato derivava da canoni di locazione quando in realtà il contratto di locazione era stato risolto già un mese dopo la sua registrazione all'agenzia delle entrate.
L'attore deduce l'esistenza di un comportamento del creditore procedente in violazione della normale prudenza sulla scorta delle seguenti circostanze: il creditore i) era stato informato dal P_ del fatto che il contratto di locazione era stato risolto;
ii) conosceva il contenuto delle difese dell'atto di opposizione all'esecuzione dalle quali emergeva che il contratto di locazione era stato risolto, come attestato dalla documentazione della Agenzia delle Entrate.
Si osserva con riferimento ad i) che non vi è alcuna prova che il abbia in effetti informato il creditore procedente P_ dell'inesistenza del credito. La mera dichiarazione del P_ riversata in atti non spiega alcuna efficacia probatoria, anche in considerazione del suo interesse a dimostrare di essersi comportato correttamente, né il ricorrente ha formulato capitoli di prova a riguardo.
Riguardo a ii) non sembra possibile sostenere che l'aver proseguito l'azione, una volta conosciute le difese del debitor debitoris svolte solo nel giudizio di opposizione, sia un comportamento che esuli dalla “normale prudenza”; ciò in quanto il creditore ha agito in via esecutiva per un credito i) ritualmente e validamente accertato nell'ambito della procedura esecutiva;
ii) assegnato con ordinanza non impugnata (sulla impugnabilità cfr Cassazione civile sez. III,
02/05/2024, (ud. 21/02/2024, dep. 02/05/2024), n.11864).
Nulla per le spese di lite, stante la contumacia del resistente.
PQM
Il Tribunale ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda istanza di eccezione disattesa e respinta:
- RIGETTA la domanda proposta da Parte_2
- nulla sulle spese di lite.
Ravenna, 29/03/2025
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni