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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 09/06/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 201/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile composto dai SIg.: dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice est. dott.ssa Marta Speciale Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 201 del Registro Generale Contenzioso 2025 promossa da:
, (c.f. , nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Bruzzese presso il cui studio, in Cittanova (RC) alla via Grimaldi n. 28, è elettivamente domiciliato;
ricorrente
E
, (c.f. nata a [...] l'[...]; CP_1 CodiceFiscale_2
resistente contumace e con l'intervento obbligatorio del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
OGGETTO: Divorzio contenzioso – cessazione effetti civili del matrimonio concordatario.
Conclusioni delle parti: come precisate all'udienza del 6.6.2025
In fatto ed in diritto
1.Con ricorso depositato in data 20.02.2025, deduceva di aver contratto Parte_1
matrimonio nel Comune di EL (VV), in data 17.08.2000, con matrimonio CP_1
trascritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune di Cittanova Anno 2000 -Atto Numero 11–
Parte II- Serie B;
precisava che dall'unione coniugale era nato un figlio, (n.a Genova Persona_1
il 25.5.2003) ormai maggiorenne;
che il rapporto tra i coniugi da tempo risultava deteriorato tanto che, comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale il 14.05.2019, con decreto cron. 3954/2019 del
2.07.2019 il Tribunale di Palmi aveva omologato la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dagli stessi. Il ricorrente evidenziava che nelle more non si era ricostituita l'unione spirituale e materiale tra le parti e pertanto chiedeva “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in EL (VV) in data 17.08.2000, con la SI.ra , trascritto nel CP_1
registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Cittanova al Numero 11, Parte II, Serie B, Anno
2000; dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti, e che mancano i presupposti in fatto e in diritto per porre a carico del ricorrente qualsiasi obbligo di assegno divorzile o di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio. con vittoria di spese, diritti ed onorari.”.
Il Giudice con decreto fissava l'udienza di comparizione parti al 6.06.2025 assegnando i termini di legge.
All'udienza fissata compariva il solo ricorrente il quale dichiarava che il figlio lavorava ed era Per_1
economicamente autosufficiente, abitando alternativamente con il padre e con la madre nelle rispettive case.
Il Giudice, rilevata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza e la mancata costituzione della resistente, dichiarava la contumacia di e, non CP_1
dovendo assumere provvedimenti provvisori, invitava il ricorrente a precisare le conclusioni.
Il ricorrente insisteva in atti e la causa veniva assunta in decisione. Parte_1
2.Il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per l'accoglimento della richiesta del ricorrente.
Invero, dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto matrimonio nel Comune di
EL (VV), in data 17.08.2000, matrimonio trascritto presso i Registri dello Stato Civile del
Comune di Cittanova Anno 2000 -Atto Numero 11– Parte II- Serie B. Il lasso temporale intercorso dalla separazione personale, omologata con decreto cron. n. 3954/2019 del 2.07.2019 del Tribunale di Palmi, senza che le parti abbiano ricomposto la “unione spirituale e materiale” nonché la volontà ribadita dal ricorrente innanzi al giudice delegato in uno con la volontaria mancata costituzione nel presente giudizio di consentono di affermare che nella fattispecie non è dato ravvisare CP_1
possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale.
Risultano, dunque, integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
Allo stesso modo, valutate le circostante ex art 337 septies cc, nulla va disposto riguardo all'unico figlio della coppia, , considerata la sua maggiore età, la situazione lavorativa e la Persona_1 permanenza presso ciascun genitore.
3. Le spese di lite si intendono compensate stante la natura del procedimento e il contegno processuale delle parti.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa di cessazione degli effetti del matrimonio concordatario contratto da , (c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1 3.7.1974, e , (c.f. nata a [...] CP_1 CodiceFiscale_3
l'1.07.1978, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti nel
Comune di Comune di EL (VV), in data 17.08.2000;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di competenza per le annotazioni sull'atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito e per la comunicazione del presente provvedimento ai difensori delle parti costituite.
Così deciso nella camera di consiglio in Palmi del 09.6.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Mariano Carella dott. Piero Viola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile composto dai SIg.: dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice est. dott.ssa Marta Speciale Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 201 del Registro Generale Contenzioso 2025 promossa da:
, (c.f. , nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Bruzzese presso il cui studio, in Cittanova (RC) alla via Grimaldi n. 28, è elettivamente domiciliato;
ricorrente
E
, (c.f. nata a [...] l'[...]; CP_1 CodiceFiscale_2
resistente contumace e con l'intervento obbligatorio del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
OGGETTO: Divorzio contenzioso – cessazione effetti civili del matrimonio concordatario.
Conclusioni delle parti: come precisate all'udienza del 6.6.2025
In fatto ed in diritto
1.Con ricorso depositato in data 20.02.2025, deduceva di aver contratto Parte_1
matrimonio nel Comune di EL (VV), in data 17.08.2000, con matrimonio CP_1
trascritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune di Cittanova Anno 2000 -Atto Numero 11–
Parte II- Serie B;
precisava che dall'unione coniugale era nato un figlio, (n.a Genova Persona_1
il 25.5.2003) ormai maggiorenne;
che il rapporto tra i coniugi da tempo risultava deteriorato tanto che, comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale il 14.05.2019, con decreto cron. 3954/2019 del
2.07.2019 il Tribunale di Palmi aveva omologato la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dagli stessi. Il ricorrente evidenziava che nelle more non si era ricostituita l'unione spirituale e materiale tra le parti e pertanto chiedeva “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in EL (VV) in data 17.08.2000, con la SI.ra , trascritto nel CP_1
registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Cittanova al Numero 11, Parte II, Serie B, Anno
2000; dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti, e che mancano i presupposti in fatto e in diritto per porre a carico del ricorrente qualsiasi obbligo di assegno divorzile o di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio. con vittoria di spese, diritti ed onorari.”.
Il Giudice con decreto fissava l'udienza di comparizione parti al 6.06.2025 assegnando i termini di legge.
All'udienza fissata compariva il solo ricorrente il quale dichiarava che il figlio lavorava ed era Per_1
economicamente autosufficiente, abitando alternativamente con il padre e con la madre nelle rispettive case.
Il Giudice, rilevata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza e la mancata costituzione della resistente, dichiarava la contumacia di e, non CP_1
dovendo assumere provvedimenti provvisori, invitava il ricorrente a precisare le conclusioni.
Il ricorrente insisteva in atti e la causa veniva assunta in decisione. Parte_1
2.Il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per l'accoglimento della richiesta del ricorrente.
Invero, dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto matrimonio nel Comune di
EL (VV), in data 17.08.2000, matrimonio trascritto presso i Registri dello Stato Civile del
Comune di Cittanova Anno 2000 -Atto Numero 11– Parte II- Serie B. Il lasso temporale intercorso dalla separazione personale, omologata con decreto cron. n. 3954/2019 del 2.07.2019 del Tribunale di Palmi, senza che le parti abbiano ricomposto la “unione spirituale e materiale” nonché la volontà ribadita dal ricorrente innanzi al giudice delegato in uno con la volontaria mancata costituzione nel presente giudizio di consentono di affermare che nella fattispecie non è dato ravvisare CP_1
possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale.
Risultano, dunque, integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
Allo stesso modo, valutate le circostante ex art 337 septies cc, nulla va disposto riguardo all'unico figlio della coppia, , considerata la sua maggiore età, la situazione lavorativa e la Persona_1 permanenza presso ciascun genitore.
3. Le spese di lite si intendono compensate stante la natura del procedimento e il contegno processuale delle parti.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa di cessazione degli effetti del matrimonio concordatario contratto da , (c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1 3.7.1974, e , (c.f. nata a [...] CP_1 CodiceFiscale_3
l'1.07.1978, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti nel
Comune di Comune di EL (VV), in data 17.08.2000;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di competenza per le annotazioni sull'atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito e per la comunicazione del presente provvedimento ai difensori delle parti costituite.
Così deciso nella camera di consiglio in Palmi del 09.6.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Mariano Carella dott. Piero Viola