Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 02/04/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
composto dai Magistrati
DOTT. ssa Eleonora Ramacciotti PRESIDENTE REL
DOTT. Eugenio Bolondi GIUDICE
DOTT. ssa Francesca Cerrone GIUDICE
pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3220 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
- Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in VIA RAINUSSO 176/A MODENA, presso lo studio dell'avv. MIRAGLIA PASQUALINO, rappresentata e difesa dall'avv. MIRAGLIA PASQUALINO
RICORRENTE
nei confronti di
Cod. Fisc. , elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato in VIA FRATELLI BISOGNO, 27/A 83100 AVELLINO,
presso lo studio dell'avv. FERONE NICOLINA, rappresentato e difeso dall'avv. FERONE NICOLINA
RESISTENTE
1
in punto a: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti
Come da udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.05.2022 chiedeva Parte_1
pronunciarsi la separazione personale dal marito ed esponeva: che aveva contratto matrimonio concordatario in data 10 luglio 2019 con
[...]
che dalla loro unione coniugale era nato a [...] il figlio, ad CP_1
oggi minorenne, in data 29.03.2020; che tra i coniugi era Persona_1
venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita, ovvero dell'affectio coniugalis e la ricorrente si era determinata a formalizzare la situazione;
che svolgeva l'attività di impiegata amministrativa alle dipendenze del ministero dell'istruzione con contratto a tempo determinato annuale;
che oltre alle normali spese per la gestione quotidiana propria e del figlio, doveva far fronte altresì alla spesa per il canone di locazione della casa familiare pari ad euro 530,00.
Chiedeva dunque dichiararsi la separazione, disporsi l'assegnazione a sè
della casa familiare, l'affido condiviso del figlio con frequentazione con il
2 padre senza pernottamenti fino a 4 anni di età; un contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio di euro 350 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva il resistente chiedendo dichiararsi la separazione a CP_1
diverse condizioni.
Chiedeva in particolare l'affido condiviso del figlio con pernottamenti con il padre da subito;
l'assegnazione della casa coniugale alla moglie;
che fosse posto a proprio carico un contributo per il mantenimento del figlio di euro
200 oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale le parti hanno reso le seguenti dichiarazioni.
Parte ricorrente : “non intendo riconciliarmi. Mi riporto Parte_1
a quanto scritto dal mio avvocato in ricorso. La casa familiare è in locazione a Modena, canone mensile euro 530. Sono impiegata amministrativa lavoro a scuola, ogni anno mi fanno un contratto annuale di supplenza dal 1/9 al
31/8. Quello in corso scadrà il 31/8/2022 (recte 2023) con stipendio mensile netto di circa euro 1.280 per 13 mensilità. Da tre anni lavoro nella scuola a
Modena. va al nido, con costo mensile convenzionato comunale di Per_1
euro 89; poi il prossimo anno inizierà la scuola dell'infanzia. Gli orari di lavoro mi permettono sia di accompagnarlo che di andarlo a prendere.
L'orario del nido è circa dalle 8 alle 16. Io credo che il bambino sia ancora piccolo per dormire con il padre, che ha sempre visto poco per la crisi coniugale e per suo lavoro per un periodo la sera;
è stato due mesi con il
3 padre quando era malato con l'aiuto di mia madre. A me andrebbe bene anche che lo vedesse un giorno si e un giorno no. Dal 1 marzo ho il 100%
dell'assegno unico per il figlio di euro 205 e il bonus nido su presentazione di ricevuta.
Parte resistente ha dichiarato: “non intendo riconciliarmi. Mi CP_1
riporto a quanto scritto dal mio avvocato in comparsa. Sono collaboratore scolastico in una scuola di Modena. L'anno scorso ho fatto un turno serale dalle 17 alle 23 concordato con la madre. Adesso lavoro dalle 7,30 alle
15,00 oppure dalle 9,00 alle 15,00. Stipendio mensile netto euro 1.150 per
13 mensilità. Il bambino è molto legato a me. Vorrei vederlo se possibile un giorno si e uno no, accompagnandolo e andandolo al prendere al nido e tenendolo con me fino alla prima serata riaccompagnadolo a casa dalla madre prima di cena. Io penso che dai 3 anni possa dormine con me un giorno a settimana, ad esempio il sabato”.
Senza lo svolgimento di attività istruttoria, la causa era trattenuta per la decisione del Collegio con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata,
ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal tenore degli atti difensivi, sia dal comportamento processuale della parte resistente che rimaneva contumace e non compariva neppure innanzi al Presidente del Tribunale.
4 Quanto alle condizioni della separazione, in assenza di elementi nuovi dedotti da parte ricorrente e di contestazioni del convenuto, che ha dichiarato di concordare con le condizioni stabilite dal Presidente, vanno confermate integralmente le condizioni di separazione stabilite nell'ordinanza presidenziale del 29.11.2022 (come richiesto dal resistente in sede di comparsa conclusionale).
Le spese legali possono essere integralmente compensate tra le parti, stante il sostanziale accordo sulla maggior parte delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. Pronunzia la separazione personale fra i coniugi Parte_1
, nata a [...] in data [...], e
[...] [...]
nato a [...] il giorno 09/01/1980, unitisi CP_1
in matrimonio a SPERONE (AV) in data 10/07/2019 con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di SPERONE
(AV) dell'anno 2019, parte II, Serie A, atto numero 9.
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
5 3. Dispone l'affidamento condiviso del figlio minore Per_1
(29/3/2020) ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente con la madre presso l'abitazione familiare, posta in Modena, via
Casimiro Jodi n. 60, che resta a lei assegnata. La responsabilità
genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337
ter, 3° comma, cod. civ. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà il figlio con sé.
4. Dispone che il padre possa sentire il figlio minore tutti i giorni e vederlo e tenerlo con sé con le seguenti modalità: a giorni alternati,
accompagnandolo e andandolo a prendere al nido e tenendolo con sè fino alla prima serata quando lo riaccompagnerà a casa dalla madre prima di cena;
dai 3 anni di età sarà introdotto un pernottamento dal padre un giorno a settimana il sabato o la domenica, o in altro giorno da concordare tra i genitori. Il figlio alternerà con la madre ed il padre il giorno di Natale e il Capodanno
ed il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; in mancanza di diverso accordo trascorrerà il Natale 2022 con la madre e la Pasqua
6 periodo estivo del 2023, da concordarsi entro la fine del mese di maggio.
5. Dispone che il padre versi alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento del figlio la somma mensile di € 200,00
annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci d'ogni mese,
oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal
Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato;
6. Spese del giudizio compensate.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile in data 27/03/2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2023 con il padre. Infine potrà stare con il padre 1 settimana nel