Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 25/02/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.1933/15 di R.G. avente ad oggetto “retratto agrario”
tra
Parte_1
(rappresentate e difese dall'avv. Giuseppe Semeraro, come da mandato a margine dell'atto di citazione)
ATTRICI
e
Controparte_1
(rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Romandini, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta)
CONVENUTI
* * * * * * *
All'udienza del 5.11.24 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle formulate nei loro atti di costituzione.
* * * * * * *
1
Le , quali comproprietarie e coltivatrici dirette del fondo rustico in agro di Faggiano al fg.18 Parte_2
p.lla 31, lamentano l'illegittima operazione di vendita del fondo contiguo (p.lla 132), intervenuta l'11.7.14
tra (alienante) ed i coniugi senza la previa “denuntiatio” ai Controparte_2 Persona_1
confinanti e, quindi, in violazione del loro diritto di prelazione ex art.7 legge n.817 del 1971.
Le attrici chiedono, pertanto, che, accertato il valido esercizio del retratto e l'inefficacia dell'acquisto in capo ai convenuti, il fondo venga loro trasferito in proprietà dietro versamento del pattuito corrispettivo di euro 8.000,00.
I convenuti contestano la fondatezza dell'avversa domanda, chiedendone il rigetto;
eccepiscono l'assenza dei requisiti di legge per l'esercizio della prelazione, dato che, sul piano oggettivo, non esiste la relazione di contiguità fisica dei fondi, interrotta dalla presenza di una strada interpoderale lungo l'intera linea di demarcazione, e nel contempo difettano nelle le condizioni soggettive, non essendo coltivatrici Pt_1
dirette in possesso della forza lavoro sufficiente alla coltivazione del loro fondo e di quello da riscattare.
* * * * * * *
La domanda va accolta nei termini che seguono.
Per il disposto dell'art.7 della legge n.817/71 al proprietario del fondo agrario confinante con altro offerto in vendita compete il diritto di prelazione ovvero il succedaneo diritto di riscatto se ricorrono le altre condizioni previste dall'art.8 legge n.590 del 1965 il cui citato art.7 rinvia (Cass.96/3561; Cass.98/3732;
Cass.05/26046; Cass.13/7253; Cass.24/8338), condizioni che devono coesistere sia alla data della vendita del fondo al terzo sia alla data in cui il diritto di riscatto viene esercitato (Cass.18/22260).
Nella specie, la verifica dei requisiti legittimanti (o condizioni dell'azione) ha avuto esito positivo.
Sul piano oggettivo, il terreno agricolo delle , esteso ha 00.40.50, confina materialmente con il Pt_1
fondo oggetto del retratto.
2 Le risultanze istruttorie escludono la presenza lungo la fascia confinaria di una strada o di altra interposizione che possa far venir meno il dato della contiguità fisica (v. accertamento peritale).
Il c.t.u. sottolinea che la zona di passaggio rappresentata nelle foto (di cui parlano anche i testi) non è altro che una fascia di terreno ricadente nella p.lla 132 utilizzata dal proprietario agricoltore come “viabilità
interna a carattere occasionale”, evidentemente funzionale alle contingenze del caso (es. entrata nel vigneto con mezzi meccanici per eseguire le operazioni colturali).
Non si è in presenza, dunque, di una strada interpoderale che ha interrotto la contiguità dei fondi
(raggiungibili per altra via).
Ricorrono altresì le condizioni soggettive per l'esercizio del diritto.
Le , comproprietarie del fondo finitimo a quello venduto - per averlo ereditato dai genitori (v. titoli Pt_1
di provenienza) - hanno provato la diretta ed abituale coltivazione del loro fondo da almeno due anni e la disponibilità di una forza lavorativa adeguata.
All'epoca della compravendita, esisteva da tempo - ed esiste tuttora - sulla p.lla 31 un vigneto per la produzione di uva da vino coltivato manualmente dalle con l'ausilio dei familiari Parte_2
(segnatamente, del marito e del figlio di ) e la collaborazione saltuaria di lavoratori Parte_1
dipendenti.
La diretta conduzione dei fondi, imperniata prevalentemente sul lavoro delle e delle persone di Pt_1
famiglia, si evince dalle deposizioni testimoniali (v. dichiarazioni del - occupatosi abitualmente Tes_1
degli interventi manutentivi sul fondo, su richiesta delle - del e dei ), pienamente Pt_1 Pt_3 Pt_4
attendibili anche alla luce dei riscontri documentali offerti dalle attrici e dal consulente tecnico, il quale ha
CP_ acquisito elementi univoci sulla gestione produttiva della p.lla 31 inserita nel fascicolo aziendale intestato a , che risulta pure iscritta nell'elenco tenuto dalla CCIA di Taranto con la Parte_1
qualifica di coltivatrice diretta (l'assenza di iscrizioni o certificazioni amministrative in capo alla sorella
, così come la circostanza che la stessa è percettrice di pensione Inps, non valgono comunque ad Pt_1
3 escluderne la qualità di coltivatrice diretta, non ancorata al dato formale ma all'effettivo esercizio dell'attività agricola - Cass. 11/19748; Cass.96/684).
Nel contempo, è emerso il possesso di una adeguata forza lavoro in grado di coltivare l'intera superficie risultante dalla sommatoria dei fondi posseduti e di quello retrattato.
Il c.t.u., con corretto iter procedurale, basato sui dati ufficiali acquisiti e sulle prescrizioni normative di riferimento, ha accertato la capacità lavorativa sviluppata dalle sorelle ed il fabbisogno lavorativo Pt_1
espresso dai terreni agricoli in proprietà/enfiteusi e da quello soggetto a retratto. Il confronto dei dati evidenzia che si è ampiamente al di sotto dei limiti fissati ex art.8 legge n.590/65.
Sotto altro profilo, è comprovata (e comunque non contestata) la mancata alienazione di fondi rustici nel biennio precedente l'esercizio del riscatto.
L'inesistenza di atti di vendita è attestata dalla relazione notarile del 16.2.16.
Non risulta poi l'insediamento di mezzadri, coloni o affittuari sul fondo posto in vendita.
La circostanza “negativa”, desumibile dalle stesse affermazioni di parte venditrice nel rogito del 11.7.14
(art.3), non è sconfessata dall'istruttoria orale (v. interpello dei convenuti) né da elementi documentali.
* * * * * * *
Va da se che le sono tenute a versare il prezzo di euro 8.000,00 entro sei mesi dal passaggio in Pt_1
giudicato della sentenza, per rendere efficace il loro acquisto (comb. disp. artt.8/6 legge n.590/65 e 1/2
legge n.2/1979).
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Le spese di lite cedono a carico di parte convenuta, secondo i principi di causalità e soccombenza, e si liquidano come da dispositivo secondo criteri e parametri “medi” aggiornati al d.m. n.147/22.
Anche gli oneri di c.t.u., liquidati con separati decreti, devono essere definitivamente posti a carico dei convenuti.
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P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, così definitivamente provvede:
- dichiara validamente esercitato il riscatto agrario da parte di sul Parte_5
terreno in agro di Faggiano alla C.da “Patermaria” contraddistinto in catasto al fg.18 p.lla 132, vigneto di 1^
are 66.04 r.d. euro 163,71 r.a. euro 61,39 acquistato da e con il rogito di Controparte_1 CP_1
compravendita del 11.7.14 e, per l'effetto, dichiara trasferita in favore delle la proprietà del fondo Pt_1
predetto dietro pagamento del prezzo di euro 8.000,00;
- condanna i al rilascio del fondo, una volta diventato efficace il subentro di parte attrice;
Persona_1
- ordina alla competente Agenzia delle Entrate, Ufficio Pubblicità Immobiliare, di provvedere alla trascrizione della sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
- condanna i convenuti a rifondere alle le spese e competenze di lite, che liquida in euro 5.429,17 Pt_1
(euro 352,17 per esborsi;
euro 5.077,00 per compenso) oltre rsg, iva e cap come per legge;
- pone i costi delle c.t.u. definitivamente a carico dei . Persona_1
Taranto, 24.2.2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Attanasio)
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