Sentenza breve 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 17/02/2025, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01230/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05934/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5934 del 2024, proposto da
-OMISSIS- quale genitore del minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Americo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento, previa sospensione
- del PEI consegnato il 23.10.2024 nella parte in cui dispone, senza alcuna ragionevole motivazione, un numero di ore di sostegno pari a 18+2 a fronte di una frequenza scolastica di 30 ore in palese violazione della patologia risultante dalle certificazioni mediche;
- verbale del GLO consegnato nella medesima data nella parte in cui lede il diritto della ricorrente per le ore di sostegno da assegnare al minore in base alla propria patologia;
- nonché di tutti gli atti connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti, di estremi sconosciuti attraverso i quali l’Amministrazione ha autorizzato le modalità di gestione delle assegnazioni delle ore e insegnanti di sostegno, e pertanto anche dei provvedimenti autorizzatori delle assegnazioni disposti dall’ufficio scolastico regionale;
- nonché degli atti e dei verbali assunti dal Gruppo di Lavoro per l’Handicap ad oggi ignoti che non tiene conto della situazione di handicap grave in cui versa il minore;
previa declaratoria del diritto del minore ad usufruire di un insegnante di sostegno titolato e specializzato per l’intero orario di frequenza scolastica in grado di poter realizzare l’inclusione scolastica necessaria per un adeguato apprendimento, nonché per la declaratoria dell’obbligo in capo alle amministrazioni intimate di assegnare un insegnante di sostegno titolato e specializzato in grado di poter realizzare l’inclusione scolastica necessaria per un adeguato apprendimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente è genitore del minore -OMISSIS- che frequenta la classe I sezione F della
scuola secondaria di primo grado Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” -OMISSIS-; il minore -OMISSIS- e è portatore di handicap in condizione di gravità ai
sensi dell’art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, come attestato dalla competente Commissione medica INPS di Napoli con certificazione medica prodotta in atti.
L’Istituto scolastico ha assegnato al minore, per l’anno in corso, 18+2 ore settimanali di sostegno; la ricorrente ne lamenta, quindi, l’insufficienza rispetto alla sua frequenza. Ha chiesto, pertanto, annullarsi, in parte qua, il PEI 2024725 ed accertarsi, per l’anno scolastico 2024/2025, il diritto della minore ad ottenere dall’Amministrazione Scolastica competente, l’assegnazione di un insegnante di sostegno con copertura totale delle ore di frequenza delle lezioni scolastiche (30 ore settimanali).
Il Ministero dell’Istruzione si è costituito in resistenza, depositando documentazione, tra cui la nota -OMISSIS-a firma del dirigente scolastico.
Pervenuta alla camera di consiglio del 18 dicembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti di una sua possibile definizione con sentenza in forma semplificata.
Il ricorso si profila manifestamente fondato e come tale suscettibile di essere definito nel merito con sentenza in forma semplificata ex art. 60, c.p.a., come da avviso in tal senso dato alle parti presenti in Camera di consiglio e riportato nel relativo verbale.
Preliminarmente, il Collegio richiama quanto rilevato dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, che questo T.A.R. ha avuto già modo di condividere, per la quale “il diritto all'istruzione del disabile, ed in particolare del disabile grave, quale sancito dall'art. 38, comma 3, Cost. e dai principi di solidarietà collettiva di cui agli artt. 2, 3 e 38 Cost., costituisce un diritto fondamentale rispetto al quale il legislatore (in prima battuta) e l'amministrazione (in attuazione della legge) non possono esimersi dall'apprestare un nucleo indefettibile di garanzie fino anche a giungere alla determinazione di un numero di ore di sostegno pari a quello delle ore di frequenza, in caso di accertata situazione di gravità del disabile. In base a quanto disposto dalla legge-quadro 104/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, e dal d.lgs. 297/1994, recante disposizioni legislative in materia di istruzione che sanciscono il diritto del disabile all'integrazione scolastica ed allo sviluppo delle sue potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione e nelle relazioni, per consentirgli il raggiungimento della massima autonomia possibile, è illegittima la condotta dell'istituto scolastico che riconosce un monte-ore settimanali di sostegno inferiore, rispetto a quelle individuate come necessarie” (ex multis, T.A.R. Molise, 23 maggio 2023 n. 171, recante a sua volta ulteriori indicazioni giurisprudenziali; T.A.R Lazio, sez. III, 19 aprile 2019 n. 5127).
Occorre anche ricordare che il procedimento per l'assegnazione al minore delle ore di sostegno, di recente fatto oggetto di modifiche legislative ad opera del D.lgs. n. 96/2019, che ha riformulato l’art. 10 del D.lgs. n. 66/2017, si compone di più momenti e atti, tra i quali assumono particolare rilievo le “proposte” del G.L.O. L’art. 7, comma 2°, lett. d) del D.lgs. n. 66/2017 evidenzia, in particolare, la centralità della funzione e dei compiti del Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione, che è chiamato ad esplicitare, appunto, “le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell’ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, …la proposta delle risorse professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità e gli standards qualitativi previsti dall’accordo di cui al comma 5-bis dell’articolo 3”.
Parallelamente, l’art. 15 della l. n. 104/1992 assegna una importante funzione di verifica al Gruppo per l’Inclusione Territoriale, costituito in ciascun ambito territoriale provinciale, o a livello delle città metropolitane, e composto “da personale docente esperto nell'ambito dell'inclusione, anche con riferimento alla prospettiva bio-psico-sociale, e nelle metodologie didattiche inclusive e innovative”.
Infine, ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. n. 66/2017 avviene che “il dirigente scolastico, sulla base del PEI di ciascun alunno, raccolte le osservazioni e i pareri del GLI, sentito il G.I.T., tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonché della presenza di altre misure di sostegno, al fine di realizzare un ambiente di apprendimento favorevole allo sviluppo dell'autonomia delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, invia all'ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno”. (cfr T.A.R. Molise, 25 ottobre 2023 n. 239).
Orbene, dal delineato e complesso assetto normativo esposto emerge che il G.L.O. costituisce il titolare tecnico della competenza a valutare il fabbisogno delle ore di sostegno necessarie all’alunno diversamente abile, e si esprime, in proposito, in base all’analisi della sua condizione e delle necessità emerse nel corso dell’esame obiettivo del destinatario delle misure di sostegno.
Le valutazioni dei diversi organi a vario titolo coinvolti nel procedimento amministrativo di determinazione delle ore di sostegno devono essere, infine, strettamente ancorate alla fattispecie concreta, con particolare riguardo, quindi, alla situazione dell’alunno e alle sue esigenze, sì da poter effettivamente individuare la soluzione in concreto più idonea a garantirgli una fruizione piena e congrua del diritto all’istruzione scolastica.
La Corte Costituzionale, da ultimo, con sentenza n. 80 del 26 febbraio 2010, ha sancito l’illegittimità costituzionale delle disposizioni che escludevano la possibilità di assumere, con contratti a tempo determinato, insegnanti di sostegno in deroga al rapporto alunni-docenti, in presenza, nelle classi, di studenti con disabilità grave. Ciò in quanto la discrezionalità di cui il Legislatore gode nella individuazione delle misure necessarie a tutela dei diritti delle persone disabili non ha carattere assoluto, ma trova un limite “invalicabile nel […] rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati” (cfr. ancora Corte Cost., 26 febbraio 2010 n. 80, che richiama le precedenti sentenze della stessa Consulta 4 luglio 2008 n. 251, 23 dicembre 2008 n. 431, nonché 22 giugno 2000 n. 226).
Il sostegno all’alunno in condizione di grave disabilità, quindi, deve essere sempre garantito nella misura occorrente a permettergli di realizzare il proprio diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica, e può quindi ben giungere, nelle situazioni di gravità, anche sino alla copertura integrale del tempo-scuola, senza che possano nemmeno essere addotte, in senso contrario, esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica (cfr. tra le molte Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341; T.A.R. Lazio, sede di Latina, sez. I, 30 dicembre 2022 n. 1051; T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. III, 23 maggio 2018 n. 5740). Orientamento che denota che né le norme di organizzazione del servizio scolastico, né tanto meno quelle sui vincoli di spesa pubblica, possono giustificare l’imposizione surrettizia di limiti generali e astratti, quale quelli sottesi al verbale impugnato, ignoti alla normativa positiva e condizionanti pregiudizievolmente il diritto all’istruzione dell’alunno affetto da grave disabilità (cfr T.A.R. Molise, 25 ottobre 2023 n. 239).
Infatti, i principi costituzionali in tema di diritto alla salute e all’istruzione, oltre che di tutela dell’infanzia e della disabilità, “impongono di dare una lettura sistematica alle disposizioni sulla tutela degli alunni disabili e a quelle sulla organizzazione scolastica e sulle disponibilità degli insegnanti di sostegno, nel senso che le posizioni degli alunni diversamente abili devono prevalere sulle esigenze di natura finanziaria” (cfr. ancora Cons. Stato., sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341 e in senso analogo T.A.R. Lazio, sede di Latina, sez. I, n. 12 marzo 2019 n. 184).
Non può, quindi, costituire impedimento alla assegnazione, in favore dell’allievo disabile, delle ore di sostegno necessarie a realizzare il proprio diritto, il vincolo di un’apposita dotazione organica di docenti specializzati di sostegno, giacché la legge assicura comunque l’integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap con interventi adeguati al tipo e alla gravità della loro patologia, compreso il ricorso alla assunzione con contratto a tempo indeterminato di insegnanti di sostegno in deroga, consentendo così di garantire all’alunno bisognevole l’integrazione scolastica attraverso il miglioramento delle sue possibilità nell’apprendere, comunicare e socializzare (T.A.R Napoli, Sez. IV, 24 maggio 2010 n. 8328)".
Pertanto, il sostegno scolastico deve essere garantito nella misura occorrente a permettere all’alunno in condizione di disabilità di realizzare il proprio diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica, non essendovi alcuna preclusione di legge al raggiungimento del rapporto 1:1 (cfr. ancora T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 30 dicembre 2022 n. 1051). Senza dire che, nei casi di disabilità particolarmente grave, l’attribuzione del sostegno nella misura 1:1, oltre a garantire il diritto all’istruzione dell’alunno portatore di “handicap”, salvaguarda, di riflesso, anche quello dei suoi compagni di classe (cfr. T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 8 marzo 2019 n. 170).
Quanto fin qui illustrato acclara la sussistenza del vizio di difetto di motivazione e di istruttoria del decreto impugnato.
Ed invero, l’Istituto Scolastico frequentato dal minore gli ha assegnato, per l’anno scolastico in corso, solo 18 + 2 ore settimanali di sostegno scolastico, tale monte orario risulta sicuramente irragionevole ed immotivato non solo rispetto alla frequenza scolastica settimanale del minore ore ma anche in considerazione della patologia dalla quale è affetto, come debitamente comprovata in atti. Si palesa, altresì, fondato il dedotto vizio di difetto di motivazione e di istruttoria, oltre che di illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa atteso che lo stesso GLO di istituto, nella seduta del 23 ottobre 2024, ha riconosciuto, per l’alunno, la necessità dell’insegnante di sostegno per l’intera frequenza settimanale, con un rapporto docente/discente 1 a 1 (circostanza confermata anche dalla nota -OMISSIS-a firma del dirigente scolastico, depositata in atti dal Ministero):
In virtù di tali ragioni, il ricorso è fondato con annullamento, in parte qua, del PEI impugnato. L’Amministrazione Scolastica dovrà, altresì, rideterminarsi, entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione, tenendo conto dell’effettivo fabbisogno dell’alunno, secondo i principi consolidati della Sezione e della giurisprudenza anche costituzionale (tra le altre, cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 aprile 2024, n. 1105 “il sostegno all’alunno in condizione di grave disabilità, quindi, deve essere sempre garantito nella misura occorrente a permettergli di realizzare il proprio diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica, e può quindi ben giungere, nelle situazioni di gravità, anche sino alla copertura integrale del tempo-scuola, senza che possano nemmeno essere addotte, in senso contrario, esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica (cfr. tra le molte Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341; T.A.R. Lazio, sede di Latina, sez. I, 30 dicembre 2022 n. 1051; T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. III, 23 maggio 2018 n. 5740)”.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato sensi di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore della ricorrente di spese e compensi di lite, che complessivamente liquida in € 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre accessori come per legge, con distrazione al procuratore costituito che si dichiara antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
Rita Luce, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rita Luce | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.