TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 03/04/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3422/2022
Tribunale Ordinario di Sassari
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3422/2022 tra Parte_1 attrice e
Controparte_1 convenuto contumace
Oggi 3 aprile 2025 ad ore 12.30, innanzi alla dott.ssa Francesca Fiorentini, sono comparsi:
Per l'avv. VANNI MARIA OGGIANO, anche in sost. dell'avv. Parte_1
FRANCESCO ANGELO BOZZANO Per , contumace, nessuno compare. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Oggiano precisa le conclusioni come da atto di citazione, discute la causa riportandosi ai propri scritti e dichiara di rinunciare alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia a presenziarvi.
Il Giudice
Francesca Fiorentini
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari Seconda Sottosezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Sassari, in persona del Giudice Francesca Fiorentini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 3422/2022 tra
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
VANNI MARIA OGGIANO e FRANCESCO ANGELO BOZZANO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Oggiano in Sassari, Via Torres n. 27 attrice e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 convenuto contumace
C O N C L U S I O N I
Per parte attrice, come da atto di citazione:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, causa cognita e respinta ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, constatata la presenza di tutti i presupposti voluti dalla legge:
- emettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 Codice Civile, Sentenza di trasferimento, della piena ed assoluta proprietà dei beni di cui al contratto preliminare sottoscritto, meglio indicato in espositiva, a favore dell'odierna attrice, contro l'odierno convenuto e ordinando, al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Sas- sari, la trascrizione dell'emananda Sentenza. Il tutto comunque con vittoria di spese e compensi di Avvocati.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
pagina 2 di 6 1.1. con atto di citazione notificato in data 10.11.2022, allega: Parte_1
1) di aver concluso in data 30.06.2022 contratto denominato “compromesso di vendita” con , il quale aveva promesso di venderle, per il prezzo Controparte_1 complessivo di € 35.000,00, appezzamento di terreno agricolo ed entrostante rudere di fabbricato, costituenti due corpi separati, distinti al Catasto Terreni del Comune di Torralba, come segue: I) primo corpo:
- Foglio 6:
- mappale 4 di ha. 2.14.86, pascolo 3, RDL 19,97 – RAL 21,08;
- mappale 5AA di ha. 4.54.06, pascolo 3, RDL 42,21 – RAL 44,56;
- mappale 5AB di ha. 2.83.25, pascolo 2, RDL 27,79 – RAL 23,41; il tutto, confinante con strada per più lati, proprietà , salvo altri;
Per_1
II) secondo corpo:
- Foglio 24:
- mappale 4 di ha. 0.23.37, seminativo 5, RDL 1,57 – RAL 1,69;
- mappale 5 di ha. 2.01.12, seminativo 3, RDL 36,35 – RAL 31,16;
- mappale 12 di ha. 0.20.98, seminativo 3, RDL 3,79 – RAL 3,25;
- mappale 17 di ha. 0.24.23, seminativo 3, RDL 4,30 – RAL 3,75;
- mappale 25 di ha. 1.01.22, seminativo 3, RDL 18,30 – RAL 15,68;
- mappale 63 di ha. 1.22.21, seminativo 3, RDL 22,09 – RAL 18,93;
- mappale 109 di ha. 0.72.20, seminativo 2, RDL 26,10 – RAL 13,93;
- mappale 111 di ha. 0.16.79, seminativo 3, RDL 3,03 – RAL 2,60;
- mappale 112AA di ha. 0.00.23, seminativo 3, RDL 0,04 – RAL 0,04;
- mappale 112AB di ha. 0.20.55, pascolo 3, RDL 1,91 – RAL 2,02;
- mappale 121AA di ha. 1.26.63, seminativo 2, RDL 45,78 – RAL 22,89;
- mappale 121AB di ha. 0.03.11, pascolo 3, RDL 0,29 – RAL 0,31;
- mappale 24 di ha. 1.50.18, seminativo 3, RDL 27,15 – RAL 23,75; il tutto confinante con strade pubbliche per più lati;
2) di aver pagato, al momento della stipula, la somma di € 25.000,00, come da quietanza di pagamento contenuta nel detto contratto, e, quanto all'importo residuo di € 10.000,00, di aver concordato il pagamento in annualità, ciascuna nella misura del 50% dei frutti prodotti dai beni oggetto del contratto, condotti in affitto, fino ad estinzione dell'obbligazione;
3) di aver pattuito la stipula del contratto definitivo di vendita entro il 30.08.2022, davanti a Notaio di fiducia dell'attrice, con spese a carico di quest'ultima;
4) di aver provveduto, su richiesta di , al pagamento del prezzo Controparte_1 residuo in data 20.09.2022, con differimento dell'obbligo di sottoscrizione del contratto definitivo entro il 30.09.2022, come da dichiarazione apposta in calce al contratto preliminare di cui sopra;
5) l'inadempimento del convenuto all'obbligazione di conclusione del contratto definitivo di vendita.
pagina 3 di 6 Pertanto, chiede di pronunciare, ai sensi dell'art. 2932 c.c., Parte_1 sentenza di trasferimento della piena proprietà dei beni immobili oggetto del contratto preliminare e di ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Sassari la trascrizione dell'emananda sentenza.
1.2. Parte convenuta, pur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio, così che all'udienza dell'11.04.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
1.3. La causa è stata istruita mediante sole produzioni documentali e, discussa oralmente all'odierna udienza, è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe.
2. La domanda è fondata e dev'essere accolta, per le seguenti ragioni.
Si rileva, innanzitutto, che parte attrice ha dato prova del titolo di cui domanda l'esecuzione, producendo il “compromesso di vendita” stipulato fra le parti in data 30.6.2022 (doc. 1), da qualificare come contratto preliminare di compravendita, stante il chiaro tenore delle obbligazioni, rispettivamente assunte, di vendere e di acquistare gli immobili ivi descritti, con previsione del differimento della conclusione del contratto definitivo di vendita, originariamente entro la data del 30.8.2022. Tale scrittura privata, ai sensi dell'art. 215, comma I, n. 1, c.p.c., è peraltro da aversi per legalmente riconosciuta, stante la contumacia del convenuto. Orbene, il Tribunale osserva che, da tale scrittura, come successivamente integrata in data 20.9.2022, e, in particolare, dalle espresse quietanze di pagamento da parte di ivi contenute, risulta che l'attrice promissaria acquirente ha Controparte_1 pagato integralmente il prezzo convenuto di € 35.000,00. L'attrice – conformemente all'onere probatorio sulla stessa gravante (Cass. Sez. Un., sent. n. 13533/2001) - ha dunque fornito la prova del titolo contrattuale e del proprio adempimento, allegando l'inadempimento del promittente venditore , il CP_1 quale, nemmeno a seguito della diffida a presentarsi innanzi all'indicato Notaio contenuta in atto di citazione, ha adempiuto all'obbligazione assunta. Tenuto conto del lungo tempo trascorso dalla data concordata per la stipulazione del contratto definitivo – considerato altresì che parte convenuta, nella pur legittima scelta di non costituirsi in giudizio, non ha adempiuto al proprio onere probatorio - risulta certamente inadempiuto l'obbligo di vendere gli immobili de quibus assunto da con il contratto in questione. Controparte_1
Ricorrono, pertanto, tutti i presupposti per pronunciare, ai sensi dell'art. 2932 c.c., l'invocata sentenza costitutiva che produca gli effetti del contratto non concluso, rilevato altresì che risultano esser stati prodotti in giudizio sia il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Torralba in data 29.4.2024, sia pagina 4 di 6 dichiarazione dell'attrice attestante che i lavori di costruzione del rudere di fabbricato in oggetto sono stati iniziati prima del 1.9.1967 e che successivamente lo stesso non è stato oggetto di alcun intervento edilizio, per il quale sia richiesta concessione o autorizzazione, neppure in sanatoria, ai sensi e per gli effetti della normativa edilizia vigente in materia e che lo stato dei luoghi è conforme a quanto risultante dai dati e dalle planimetrie catastali.
Non vi è, peraltro, necessità di ordinare alcunché al Conservatore, atteso che la trascrizione si esegue, per legge, in forza del titolo, senza necessità di ordine del giudice.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/2022, considerando il valore della controversia, le fasi processuali svolte (esclusa quindi la fase istruttoria) e le prestazioni difensive rese, con applicazione dei parametri minimi stante la scarsa complessità delle questioni trattate e la contumacia del convenuto.
P . Q . M . Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone il trasferimento da a Controparte_1
della piena proprietà di terreno agricolo ed entrostante rudere Parte_1 di fabbricato, costituenti due corpi separati, distinti al Catasto Terreni del Comune di Torralba, come segue: I) primo corpo:
- Foglio 6:
- mappale 4 di ha. 2.14.86, pascolo 3, RDL 19,97 – RAL 21,08;
- mappale 5AA di ha. 4.54.06, pascolo 3, RDL 42,21 – RAL 44,56;
- mappale 5AB di ha. 2.83.25, pascolo 2, RDL 27,79 – RAL 23,41; il tutto, confinante con strada per più lati, proprietà , salvo altri;
Per_1
II) secondo corpo:
- Foglio 24:
- mappale 4 di ha. 0.23.37, seminativo 5, RDL 1,57 – RAL 1,69;
- mappale 5 di ha. 2.01.12, seminativo 3, RDL 36,35 – RAL 31,16;
- mappale 12 di ha. 0.20.98, seminativo 3, RDL 3,79 – RAL 3,25;
- mappale 17 di ha. 0.24.23, seminativo 3, RDL 4,30 – RAL 3,75;
- mappale 25 di ha. 1.01.22, seminativo 3, RDL 18,30 – RAL 15,68;
- mappale 63 di ha. 1.22.21, seminativo 3, RDL 22,09 – RAL 18,93;
- mappale 109 di ha. 0.72.20, seminativo 2, RDL 26,10 – RAL 13,93;
- mappale 111 di ha. 0.16.79, seminativo 3, RDL 3,03 – RAL 2,60;
- mappale 112AA di ha. 0.00.23, seminativo 3, RDL 0,04 – RAL 0,04;
- mappale 112AB di ha. 0.20.55, pascolo 3, RDL 1,91 – RAL 2,02;
- mappale 121AA di ha. 1.26.63, seminativo 2, RDL 45,78 – RAL 22,89; pagina 5 di 6 - mappale 121AB di ha. 0.03.11, pascolo 3, RDL 0,29 – RAL 0,31;
- mappale 24 di ha. 1.50.18, seminativo 3, RDL 27,15 – RAL 23,75; il tutto confinante con strade pubbliche per più lati;
2. condanna il convenuto al rimborso delle spese processuali, che sono liquidate in complessivi € 2.906,00, per compensi, oltre ad € 545,00 per esborsi ed oltre rimborso forfetario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Sassari, 3/04/2025
Il Giudice
Francesca Fiorentini
pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di Sassari
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3422/2022 tra Parte_1 attrice e
Controparte_1 convenuto contumace
Oggi 3 aprile 2025 ad ore 12.30, innanzi alla dott.ssa Francesca Fiorentini, sono comparsi:
Per l'avv. VANNI MARIA OGGIANO, anche in sost. dell'avv. Parte_1
FRANCESCO ANGELO BOZZANO Per , contumace, nessuno compare. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Oggiano precisa le conclusioni come da atto di citazione, discute la causa riportandosi ai propri scritti e dichiara di rinunciare alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia a presenziarvi.
Il Giudice
Francesca Fiorentini
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari Seconda Sottosezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Sassari, in persona del Giudice Francesca Fiorentini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 3422/2022 tra
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
VANNI MARIA OGGIANO e FRANCESCO ANGELO BOZZANO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Oggiano in Sassari, Via Torres n. 27 attrice e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 convenuto contumace
C O N C L U S I O N I
Per parte attrice, come da atto di citazione:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, causa cognita e respinta ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, constatata la presenza di tutti i presupposti voluti dalla legge:
- emettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 Codice Civile, Sentenza di trasferimento, della piena ed assoluta proprietà dei beni di cui al contratto preliminare sottoscritto, meglio indicato in espositiva, a favore dell'odierna attrice, contro l'odierno convenuto e ordinando, al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Sas- sari, la trascrizione dell'emananda Sentenza. Il tutto comunque con vittoria di spese e compensi di Avvocati.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
pagina 2 di 6 1.1. con atto di citazione notificato in data 10.11.2022, allega: Parte_1
1) di aver concluso in data 30.06.2022 contratto denominato “compromesso di vendita” con , il quale aveva promesso di venderle, per il prezzo Controparte_1 complessivo di € 35.000,00, appezzamento di terreno agricolo ed entrostante rudere di fabbricato, costituenti due corpi separati, distinti al Catasto Terreni del Comune di Torralba, come segue: I) primo corpo:
- Foglio 6:
- mappale 4 di ha. 2.14.86, pascolo 3, RDL 19,97 – RAL 21,08;
- mappale 5AA di ha. 4.54.06, pascolo 3, RDL 42,21 – RAL 44,56;
- mappale 5AB di ha. 2.83.25, pascolo 2, RDL 27,79 – RAL 23,41; il tutto, confinante con strada per più lati, proprietà , salvo altri;
Per_1
II) secondo corpo:
- Foglio 24:
- mappale 4 di ha. 0.23.37, seminativo 5, RDL 1,57 – RAL 1,69;
- mappale 5 di ha. 2.01.12, seminativo 3, RDL 36,35 – RAL 31,16;
- mappale 12 di ha. 0.20.98, seminativo 3, RDL 3,79 – RAL 3,25;
- mappale 17 di ha. 0.24.23, seminativo 3, RDL 4,30 – RAL 3,75;
- mappale 25 di ha. 1.01.22, seminativo 3, RDL 18,30 – RAL 15,68;
- mappale 63 di ha. 1.22.21, seminativo 3, RDL 22,09 – RAL 18,93;
- mappale 109 di ha. 0.72.20, seminativo 2, RDL 26,10 – RAL 13,93;
- mappale 111 di ha. 0.16.79, seminativo 3, RDL 3,03 – RAL 2,60;
- mappale 112AA di ha. 0.00.23, seminativo 3, RDL 0,04 – RAL 0,04;
- mappale 112AB di ha. 0.20.55, pascolo 3, RDL 1,91 – RAL 2,02;
- mappale 121AA di ha. 1.26.63, seminativo 2, RDL 45,78 – RAL 22,89;
- mappale 121AB di ha. 0.03.11, pascolo 3, RDL 0,29 – RAL 0,31;
- mappale 24 di ha. 1.50.18, seminativo 3, RDL 27,15 – RAL 23,75; il tutto confinante con strade pubbliche per più lati;
2) di aver pagato, al momento della stipula, la somma di € 25.000,00, come da quietanza di pagamento contenuta nel detto contratto, e, quanto all'importo residuo di € 10.000,00, di aver concordato il pagamento in annualità, ciascuna nella misura del 50% dei frutti prodotti dai beni oggetto del contratto, condotti in affitto, fino ad estinzione dell'obbligazione;
3) di aver pattuito la stipula del contratto definitivo di vendita entro il 30.08.2022, davanti a Notaio di fiducia dell'attrice, con spese a carico di quest'ultima;
4) di aver provveduto, su richiesta di , al pagamento del prezzo Controparte_1 residuo in data 20.09.2022, con differimento dell'obbligo di sottoscrizione del contratto definitivo entro il 30.09.2022, come da dichiarazione apposta in calce al contratto preliminare di cui sopra;
5) l'inadempimento del convenuto all'obbligazione di conclusione del contratto definitivo di vendita.
pagina 3 di 6 Pertanto, chiede di pronunciare, ai sensi dell'art. 2932 c.c., Parte_1 sentenza di trasferimento della piena proprietà dei beni immobili oggetto del contratto preliminare e di ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Sassari la trascrizione dell'emananda sentenza.
1.2. Parte convenuta, pur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio, così che all'udienza dell'11.04.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
1.3. La causa è stata istruita mediante sole produzioni documentali e, discussa oralmente all'odierna udienza, è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe.
2. La domanda è fondata e dev'essere accolta, per le seguenti ragioni.
Si rileva, innanzitutto, che parte attrice ha dato prova del titolo di cui domanda l'esecuzione, producendo il “compromesso di vendita” stipulato fra le parti in data 30.6.2022 (doc. 1), da qualificare come contratto preliminare di compravendita, stante il chiaro tenore delle obbligazioni, rispettivamente assunte, di vendere e di acquistare gli immobili ivi descritti, con previsione del differimento della conclusione del contratto definitivo di vendita, originariamente entro la data del 30.8.2022. Tale scrittura privata, ai sensi dell'art. 215, comma I, n. 1, c.p.c., è peraltro da aversi per legalmente riconosciuta, stante la contumacia del convenuto. Orbene, il Tribunale osserva che, da tale scrittura, come successivamente integrata in data 20.9.2022, e, in particolare, dalle espresse quietanze di pagamento da parte di ivi contenute, risulta che l'attrice promissaria acquirente ha Controparte_1 pagato integralmente il prezzo convenuto di € 35.000,00. L'attrice – conformemente all'onere probatorio sulla stessa gravante (Cass. Sez. Un., sent. n. 13533/2001) - ha dunque fornito la prova del titolo contrattuale e del proprio adempimento, allegando l'inadempimento del promittente venditore , il CP_1 quale, nemmeno a seguito della diffida a presentarsi innanzi all'indicato Notaio contenuta in atto di citazione, ha adempiuto all'obbligazione assunta. Tenuto conto del lungo tempo trascorso dalla data concordata per la stipulazione del contratto definitivo – considerato altresì che parte convenuta, nella pur legittima scelta di non costituirsi in giudizio, non ha adempiuto al proprio onere probatorio - risulta certamente inadempiuto l'obbligo di vendere gli immobili de quibus assunto da con il contratto in questione. Controparte_1
Ricorrono, pertanto, tutti i presupposti per pronunciare, ai sensi dell'art. 2932 c.c., l'invocata sentenza costitutiva che produca gli effetti del contratto non concluso, rilevato altresì che risultano esser stati prodotti in giudizio sia il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Torralba in data 29.4.2024, sia pagina 4 di 6 dichiarazione dell'attrice attestante che i lavori di costruzione del rudere di fabbricato in oggetto sono stati iniziati prima del 1.9.1967 e che successivamente lo stesso non è stato oggetto di alcun intervento edilizio, per il quale sia richiesta concessione o autorizzazione, neppure in sanatoria, ai sensi e per gli effetti della normativa edilizia vigente in materia e che lo stato dei luoghi è conforme a quanto risultante dai dati e dalle planimetrie catastali.
Non vi è, peraltro, necessità di ordinare alcunché al Conservatore, atteso che la trascrizione si esegue, per legge, in forza del titolo, senza necessità di ordine del giudice.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/2022, considerando il valore della controversia, le fasi processuali svolte (esclusa quindi la fase istruttoria) e le prestazioni difensive rese, con applicazione dei parametri minimi stante la scarsa complessità delle questioni trattate e la contumacia del convenuto.
P . Q . M . Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone il trasferimento da a Controparte_1
della piena proprietà di terreno agricolo ed entrostante rudere Parte_1 di fabbricato, costituenti due corpi separati, distinti al Catasto Terreni del Comune di Torralba, come segue: I) primo corpo:
- Foglio 6:
- mappale 4 di ha. 2.14.86, pascolo 3, RDL 19,97 – RAL 21,08;
- mappale 5AA di ha. 4.54.06, pascolo 3, RDL 42,21 – RAL 44,56;
- mappale 5AB di ha. 2.83.25, pascolo 2, RDL 27,79 – RAL 23,41; il tutto, confinante con strada per più lati, proprietà , salvo altri;
Per_1
II) secondo corpo:
- Foglio 24:
- mappale 4 di ha. 0.23.37, seminativo 5, RDL 1,57 – RAL 1,69;
- mappale 5 di ha. 2.01.12, seminativo 3, RDL 36,35 – RAL 31,16;
- mappale 12 di ha. 0.20.98, seminativo 3, RDL 3,79 – RAL 3,25;
- mappale 17 di ha. 0.24.23, seminativo 3, RDL 4,30 – RAL 3,75;
- mappale 25 di ha. 1.01.22, seminativo 3, RDL 18,30 – RAL 15,68;
- mappale 63 di ha. 1.22.21, seminativo 3, RDL 22,09 – RAL 18,93;
- mappale 109 di ha. 0.72.20, seminativo 2, RDL 26,10 – RAL 13,93;
- mappale 111 di ha. 0.16.79, seminativo 3, RDL 3,03 – RAL 2,60;
- mappale 112AA di ha. 0.00.23, seminativo 3, RDL 0,04 – RAL 0,04;
- mappale 112AB di ha. 0.20.55, pascolo 3, RDL 1,91 – RAL 2,02;
- mappale 121AA di ha. 1.26.63, seminativo 2, RDL 45,78 – RAL 22,89; pagina 5 di 6 - mappale 121AB di ha. 0.03.11, pascolo 3, RDL 0,29 – RAL 0,31;
- mappale 24 di ha. 1.50.18, seminativo 3, RDL 27,15 – RAL 23,75; il tutto confinante con strade pubbliche per più lati;
2. condanna il convenuto al rimborso delle spese processuali, che sono liquidate in complessivi € 2.906,00, per compensi, oltre ad € 545,00 per esborsi ed oltre rimborso forfetario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Sassari, 3/04/2025
Il Giudice
Francesca Fiorentini
pagina 6 di 6