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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 11/04/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 597 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione CIVILE
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 597 /2024 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. ALESSI
TIZIANO (c.f. ) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._2
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il [...], e CP_1 C.F._3
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. BUONDONNO
ANDREA (c.f. ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._4
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: cessazione degli effetti civile del matrimonio tra coniugi. pag. 1 di 5 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra e il giorno 11 aprile Parte_1 CP_1
1999 in AN IG (SP), mandando all'ufficiale di stato civile per la trascrizione della sentenza;
- modificare esclusivamente la condizione di cui al punto 3) della separazione e sostituirlo con la dicitura “il Sig. non verserà alla Sig.ra alcun contributo al Pt_1 CP_1
mantenimento””. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Per parte resistente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Sig. in data 11.04.1999 in CP_1 Parte_1
AN IG (Sp) - Confermare parzialmente le condizioni di cui al verbale di separazione di separazione consensuale del 07.03.23 obbligando il Sig. a corrispondere alla sig.ra Parte_1 entro il 5 di ogni mese un assegno dell'importo di € 600, aggiornato secondo gli CP_1
indici ISTAT, a titolo di contributo al suo mantenimento. - Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 10/04/2024 e regolarmente notificato, ha dedotto di Parte_1
aver contratto matrimonio concordatario in AN IG (SP) in data 11.4.1999 con CP_1
e che dall'unione sono nate le figlie (in data 18.6.1998) e (in data
[...] Per_1 Per_2
27.3.2004), entrambe maggiorenni. Tuttavia, soltanto – ma non anche – risulta Per_1 Per_2
essere allo stato economicamente autosufficiente (poiché già coniugata). Ha aggiunto che il
Tribunale della Spezia, con decreto n. 2502/2023 del 28.3.2023, ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e che non vi è stata alcuna riconciliazione tra le parti. Ha pertanto chiesto la cessazione degli effetti civile del matrimonio.
Si è costituita depositando memoria di costituzione, con cui ha contestato tutto CP_1
quanto ex adverso dedotto, nulla opponendo quanto alla cessazione degli effetti civile del matrimonio, ma proponendo domande diverse con riferimento alle altre questioni.
Con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. di data 9.10.2024 sono stati assunti provvedimenti provvisori, con cui – per un verso – si è preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti in udienza con riferimento al mantenimento economico della GL e – per l'altro – è stato revocato Per_2
l'obbligo posto a carico del ricorrente di corrispondere a controparte il contributo economico previsto in sede di omologa della separazione consensuale tra le parti. pag. 2 di 5 È stata quindi fissata udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 473-bis.28 c.p.c., con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 473-bis.28, c. 1, lettere a), b) e c), c.p.c.
All'udienza così fissata per il giorno 13.3.2025, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto [...]”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché la mancanza di possibilità di una riconciliazione fra i coniugi accertata all'udienza di comparizione, rendono evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 legge n. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine previsto dalla legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ed entrambi i coniugi hanno confermato in udienza dinanzi al Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra loro non può essere ricostituita.
pag. 3 di 5 Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Vanno quindi affrontate le ulteriori domande in punto economico.
Con riferimento alla GL (maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, Per_2
e che si alterna, da quanto riferito dalle parti, tre le case dei genitori), nulla osta a prendere atto dell'accordo già raggiunto dai coniugi all'udienza del 3.10.2024, in forza del quale il padre versa direttamente alla GL la somma di € 300,00 mensili, mentre la madre la mantiene in via diretta.
Ritiene poi il Collegio di confermare anche la revoca, già disposta in via provvisoria, dell'obbligo posto a carico di di corrispondere a un assegno di mantenimento, richiamando Pt_1 CP_1
integralmente (e condividendo) le osservazioni ivi già effettuate.
Segnatamente, devesi rilevare come la memoria di costituzione di sia stata tardivamente CP_1
depositata (ovvero in data 2.10.2024, con prima udienza di comparizione fissata per il giorno
3.10.2024), dunque ben oltre i termini di cui al combinato disposto degli artt. 473-bis.14, 473-bis.16
e 473-bis.17 c.p.c., con conseguente inammissibilità della domanda formulata dalla parte in punto di contributo al proprio mantenimento. La richiesta di assegno divorzile, invero, costituisce domanda riconvenzionale che la parte avrebbe dovuto tempestivamente formulare in memoria di costituzione nei termini di legge: tuttavia, la tardività del deposito della memoria di costituzione comporta la decadenza della parte dalla relativa domanda, né possono a ciò supplire gli eventuali poteri istruttori del Tribunale poiché si verte in materia di diritti disponibili. Del resto, e ancora, la parte nulla ha dedotto né (da un lato) circa l'eventuale sussistenza di ragioni che hanno reso impossibile il deposito tempestivo della memoria di costituzione né (dall'altro) circa il verificarsi di circostanze sopravvenute - o mutamenti delle stesse - tali da giustificare e legittimare la proposizione tardiva della domanda de qua (anzi, ha per contro riferito di aver comunque svolto, successivamente CP_1
alla separazione, alcune attività lavorative seppur con contratti di breve durata).
Ogni altra questione assorbita o disattesa.
Le spese di lite – che vengono liquidate secondo lo scaglione di competenza, ovvero da €
26.000,01 a € 52.000,00, con applicazione della tabella n. 2, come modificata da D.M. n. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria (poiché non tenuta) e con applicazione dei parametri minimi vista la non particolare complessità della causa – tenuto conto della natura della causa (necessità di una pronuncia in punto di status) e dell'accordo tra i coniugi sul mantenimento della GL , Per_2
si ritiene di compensarle per due terzi tra le parti, con condanna di al pagamento in favore di CP_1 dell'ulteriore terzo. Pt_1 pag. 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge n. 898/1970, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi e Parte_1
unitisi in matrimonio in data 11.4.1999 in AN IG (SP), e trascritto nei CP_1
Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di AN IG (SP) dell'anno 1999, al n.
2 parte II serie A;
- prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 3.10.2024 con riferimento al mantenimento economico della GL;
Per_2
- revoca l'obbligo posto a carico di di corrispondere a il contributo Parte_1 CP_1
economico previsto in sede di omologa della separazione consensuale tra le parti;
- compensa per due terzi tra le parti le spese processuali del presente giudizio, condannando alla refusione in favore di dell'ulteriore terzo;
CP_1 Parte_1
- liquida le intere spese processuali in € 2.906,00 per compenso ed € 98,00 per esborsi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, condannando pertanto al pagamento a CP_1
controparte di un terzo di dette spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 10.4.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione CIVILE
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 597 /2024 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. ALESSI
TIZIANO (c.f. ) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._2
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il [...], e CP_1 C.F._3
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. BUONDONNO
ANDREA (c.f. ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._4
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: cessazione degli effetti civile del matrimonio tra coniugi. pag. 1 di 5 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra e il giorno 11 aprile Parte_1 CP_1
1999 in AN IG (SP), mandando all'ufficiale di stato civile per la trascrizione della sentenza;
- modificare esclusivamente la condizione di cui al punto 3) della separazione e sostituirlo con la dicitura “il Sig. non verserà alla Sig.ra alcun contributo al Pt_1 CP_1
mantenimento””. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Per parte resistente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Sig. in data 11.04.1999 in CP_1 Parte_1
AN IG (Sp) - Confermare parzialmente le condizioni di cui al verbale di separazione di separazione consensuale del 07.03.23 obbligando il Sig. a corrispondere alla sig.ra Parte_1 entro il 5 di ogni mese un assegno dell'importo di € 600, aggiornato secondo gli CP_1
indici ISTAT, a titolo di contributo al suo mantenimento. - Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 10/04/2024 e regolarmente notificato, ha dedotto di Parte_1
aver contratto matrimonio concordatario in AN IG (SP) in data 11.4.1999 con CP_1
e che dall'unione sono nate le figlie (in data 18.6.1998) e (in data
[...] Per_1 Per_2
27.3.2004), entrambe maggiorenni. Tuttavia, soltanto – ma non anche – risulta Per_1 Per_2
essere allo stato economicamente autosufficiente (poiché già coniugata). Ha aggiunto che il
Tribunale della Spezia, con decreto n. 2502/2023 del 28.3.2023, ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e che non vi è stata alcuna riconciliazione tra le parti. Ha pertanto chiesto la cessazione degli effetti civile del matrimonio.
Si è costituita depositando memoria di costituzione, con cui ha contestato tutto CP_1
quanto ex adverso dedotto, nulla opponendo quanto alla cessazione degli effetti civile del matrimonio, ma proponendo domande diverse con riferimento alle altre questioni.
Con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. di data 9.10.2024 sono stati assunti provvedimenti provvisori, con cui – per un verso – si è preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti in udienza con riferimento al mantenimento economico della GL e – per l'altro – è stato revocato Per_2
l'obbligo posto a carico del ricorrente di corrispondere a controparte il contributo economico previsto in sede di omologa della separazione consensuale tra le parti. pag. 2 di 5 È stata quindi fissata udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 473-bis.28 c.p.c., con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 473-bis.28, c. 1, lettere a), b) e c), c.p.c.
All'udienza così fissata per il giorno 13.3.2025, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto [...]”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché la mancanza di possibilità di una riconciliazione fra i coniugi accertata all'udienza di comparizione, rendono evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 legge n. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine previsto dalla legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ed entrambi i coniugi hanno confermato in udienza dinanzi al Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra loro non può essere ricostituita.
pag. 3 di 5 Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Vanno quindi affrontate le ulteriori domande in punto economico.
Con riferimento alla GL (maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, Per_2
e che si alterna, da quanto riferito dalle parti, tre le case dei genitori), nulla osta a prendere atto dell'accordo già raggiunto dai coniugi all'udienza del 3.10.2024, in forza del quale il padre versa direttamente alla GL la somma di € 300,00 mensili, mentre la madre la mantiene in via diretta.
Ritiene poi il Collegio di confermare anche la revoca, già disposta in via provvisoria, dell'obbligo posto a carico di di corrispondere a un assegno di mantenimento, richiamando Pt_1 CP_1
integralmente (e condividendo) le osservazioni ivi già effettuate.
Segnatamente, devesi rilevare come la memoria di costituzione di sia stata tardivamente CP_1
depositata (ovvero in data 2.10.2024, con prima udienza di comparizione fissata per il giorno
3.10.2024), dunque ben oltre i termini di cui al combinato disposto degli artt. 473-bis.14, 473-bis.16
e 473-bis.17 c.p.c., con conseguente inammissibilità della domanda formulata dalla parte in punto di contributo al proprio mantenimento. La richiesta di assegno divorzile, invero, costituisce domanda riconvenzionale che la parte avrebbe dovuto tempestivamente formulare in memoria di costituzione nei termini di legge: tuttavia, la tardività del deposito della memoria di costituzione comporta la decadenza della parte dalla relativa domanda, né possono a ciò supplire gli eventuali poteri istruttori del Tribunale poiché si verte in materia di diritti disponibili. Del resto, e ancora, la parte nulla ha dedotto né (da un lato) circa l'eventuale sussistenza di ragioni che hanno reso impossibile il deposito tempestivo della memoria di costituzione né (dall'altro) circa il verificarsi di circostanze sopravvenute - o mutamenti delle stesse - tali da giustificare e legittimare la proposizione tardiva della domanda de qua (anzi, ha per contro riferito di aver comunque svolto, successivamente CP_1
alla separazione, alcune attività lavorative seppur con contratti di breve durata).
Ogni altra questione assorbita o disattesa.
Le spese di lite – che vengono liquidate secondo lo scaglione di competenza, ovvero da €
26.000,01 a € 52.000,00, con applicazione della tabella n. 2, come modificata da D.M. n. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria (poiché non tenuta) e con applicazione dei parametri minimi vista la non particolare complessità della causa – tenuto conto della natura della causa (necessità di una pronuncia in punto di status) e dell'accordo tra i coniugi sul mantenimento della GL , Per_2
si ritiene di compensarle per due terzi tra le parti, con condanna di al pagamento in favore di CP_1 dell'ulteriore terzo. Pt_1 pag. 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge n. 898/1970, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi e Parte_1
unitisi in matrimonio in data 11.4.1999 in AN IG (SP), e trascritto nei CP_1
Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di AN IG (SP) dell'anno 1999, al n.
2 parte II serie A;
- prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 3.10.2024 con riferimento al mantenimento economico della GL;
Per_2
- revoca l'obbligo posto a carico di di corrispondere a il contributo Parte_1 CP_1
economico previsto in sede di omologa della separazione consensuale tra le parti;
- compensa per due terzi tra le parti le spese processuali del presente giudizio, condannando alla refusione in favore di dell'ulteriore terzo;
CP_1 Parte_1
- liquida le intere spese processuali in € 2.906,00 per compenso ed € 98,00 per esborsi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, condannando pertanto al pagamento a CP_1
controparte di un terzo di dette spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 10.4.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 5 di 5