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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 2189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2189 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca__________ Presidente
2) dott. Eliana Romeo _______________ Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente__________ Consigliere
All'udienza del 24 giugno 2025 celebrata nelle forme dell'art.127 ter cpc ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.879/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n.8801/2023 emessa in data 9 ottobre 2023 dal Tribunale- GL di Roma e vertente tra
), in qualità di Parte_1 CodiceFiscale_1 genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore Persona_1
(C.F. ), rappresentato e difeso per procura in atti
[...] C.F._2 dall' Avv. Paolo Palma e dall'Avv. Elisa Cacciato Insilla PEC
; Email_1
[...]
E
[...]
(C.F. Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. Massimiliano Morelli PEC:
t , in virtù di procura generale alle liti Email_2
a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Repertorio n. 37875 - Persona_2
Raccolta 7313 del 22/03/2024;
APPELLATO
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 9 aprile 2024 Parte_1 ha impugnato la sentenza n.8801/2023 emessa, con decisione
[...] contestuale, dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, il giorno 9 ottobre 2023.
La sentenza ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ponendo le spese del grado, liquidate in euro 854,00, a carico dell CP_1
Con l'impugnazione si censura la misura delle spese affermata inferiore ai minimi tariffari.
L' si è costituito affermando la correttezza della decisione poiché il Tribunale CP_1 avrebbe potuto liquidare l'importo dei compensi in misura inferiore al minimo stante la perdurante vigenza dell'art. 1, comma 7, del D.M. 140/2012.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del 24 giugno 2025, nelle forme della trattazione cartolare di cui all'art.127 ter cpc , preso atto del deposito di note scritte nel termine assegnato, è stata definita dal Collegio con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Roma, sez. Lavoro, con la sentenza n. 8801/2023 depositata il
9 ottobre 2023, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione alla prestazione oggetto di domanda ( formulata con ricorso depositato il 3 maggio
2023) costituita dall'erogazione dell'indennità di frequenza in favore del figlio minore della ricorrente, poiché, dopo la costituzione dell' l -che deduceva che CP_1 la prestazione era stata liquidata con provvedimento del 25 luglio 2023, con decorrenza 1 agosto 2021, per un importo di euro 5563,62 ed esigibilità 7 agosto
2023-, entrambe le parti avevano concordato sulla cessazione della materia del contendere.
Pag. 2 di 9 In quella sede, in relazione al regolamento delle spese, mentre l'ente resistente chiedeva la compensazione integrale, la parte ricorrente chiedeva la condanna di controparte al ristoro delle spese di lite. Il Tribunale si pronunciava ponendo le spese a carico dell'ente previdenziale di cui affermava la soccombenza virtuale considerato che la prestazione era stata <riconosciuta, quanto agli arretrati, successivamente al deposito del ricorso giudiziale (ed altresì alla sua notificazione)>>.
Nel liquidare le spese, le definiva nell'importo di euro 854,00 affermando che
<che non sono presenti né la fase istruttoria né, sostanzialmente, quella decisoria
(attesa la mera adesione della parte ricorrente alle conclusioni prospettate da
->. CP_1 propone impugnazione limitatamente alla Parte_1 misura delle spese che assume definita al di sotto dei minimi tariffari.
Afferma, nello specifico, l'appellante che <come si evince dalla nota spese che si allega (doc. 3) e, considerato il valore della controversia corrispondente allo scaglione tariffario tra €. 5.201,00 ed €. 26.000,00 il compenso minimo avrebbe dovuto essere pari ad euro 2.886,00 oltre IVA e CPA, calcolato sulla base dei tariffari così come delineati nel DM 55/2014 per le cause in materia di previdenza aventi un valore indeterminato. Detto calcolo della liquidazione giudiziale dei compensi professionali per avvocati e studi legali in ambito civile è basato sui parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al DM n. 37 dell'8/3/2018.
Applicando al calcolo la tariffazione adeguata alla materia de quo il compenso avrebbe dovuto essere quantificato in euro 2.886,00 oltre IVA e CPA accessori, ciò in quanto è stato necessario per il Giudice emettere, in data
9.10.2023, la sentenza n. 8801/2023 e in relazione a tale attività risultano dovuti i compensi relativi alla fase decisionale, disciplinati dal DM 55/2014. >>
Sostiene l'appellante che il Tribunale avrebbe omesso di motivare la decisione e che, viceversa, in presenza di una nota spese specifica prodotta dalla parte
Pag. 3 di 9 vittoriosa, il Giudice non avrebbe potuto limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti, ma avrebbe avuto l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi minimi, giusta l'art. 24 della I. n. 794 del 1942.
Citando la massima della Suprema Corte osserva <Non da ultimo si richiama
l'ordinanza della Corte di cassazione n. 29857/2023 nella quale la Suprema Corte ha statuito che “il compenso previsto per la fase di trattazione/istruttoria spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio”. In detta ordinanza i Giudici di legittimità affermano il principio in base al quale “il compenso spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa.”
Aggiunge che <una corretta quantificazione dell'attività legale espletata nel giudizio di primo grado, in ossequio al DM 55/2014, è altresì dovuta in quanto, il
Giudice di prime cure, ritenendo tale attività semplice e ripetitiva, dimostra di non aver tenuto in considerazione l'attività defensionale precedente e propedeutica al giudizio successivamente introdotto.>>
Con il secondo motivo si ribadisce che le spese di lite sarebbero state determinate in maniera apodittica e senza tenere conto della condotta dell CP_1 lesiva dei diritti del disabile poiché l'ente previdenziale aveva proceduto alla liquidazione ben oltre i 120 giorni di tempo dalla notifica del provvedimento giudiziale che accertava il requisito sanitario (ATP).
L'appello è infondato.
Come si ricava dalla lettura della riproduzione sintetica dei motivi della decisione di primo grado sopra riportati, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il Tribunale ha espressamente motivato la propria determinazione
Pag. 4 di 9 ritenendo di non dovere accordare compensi per la fase istruttoria e quella decisione sulla base del fatto < che non sono presenti né la fase istruttoria né, sostanzialmente, quella decisoria (attesa la mera adesione della parte ricorrente alle conclusioni prospettate da >>. CP_1
Pertanto, la determinazione sulle spese è avvenuta considerando solo la fase di studio e quella introduttiva che, per lo scaglione terzo, indicato dallo stesso ricorrente nella nota spesa prodotta (che fa riferimento al valore fra €.
5.201 a €.
26.000) della tabella 4 (cause di previdenza) del Dm n.147/2022 sono rispettivamente pari nei valori medio ad euro 929,00 e 777,00, mentre nei minimi
464,5 ed euro 388,5.
Tali ultimi importi minimi sommati consentono di ottenere l'importo di euro
853,00 liquidato dal primo giudice.
Tale considerazione consente di superare anche le censure circa l'omessa valutazione di una nota spese -prodotta solo in appello- che non solo a seguito dell'operatività del sistema inaugurato con il DM 2012 e le fasi processuali finisce per divenire superflua, essendo il legislatore intervenuto con lo scopo evidente di semplificare la liquidazione dei compensi professionali individuando 4 fasi ed attività in via esemplificativa riconducibili a ciascuna di esse, ma, per altro, non risulta sia stata depositata in primo grado.
Va poi evidenziato che l'appellante, con il richiamo a massime del giudice di legittimità, indirettamente censura unicamente l'omessa liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, mentre nessuna critica concerne specificamente il diniego di compensi relativi alla fase decisionale, espressamente e motivatamente disposto dal
Tribunale.
Il rinvio per relationem alla nota spese compilata in appello, che comprende fase introduttiva, istruttoria e decisionale calcolati in corrispondenza alle misure medie - atto che dunque non tiene neppure conto della liquidazione della fase di studio da parte del Tribunale- non può di per sé sola valere a sufficiente critica del diniego di compensi anche per tale fase (decisionale), atteso che la riconsiderazione della motivata determinazione negativa del primo giudice avrebbe richiesto l'illustrazione di argomenti difensivi intesi a superare la motivazione di primo grado.
Pag. 5 di 9 Ne deriva che su tale parte della determinazione di primo grado deve ritenersi caduto il giudicato interno.
Passando ad esaminare quanto dedotto al fine di ottenere la liquidazione dei compensi della fase istruttoria attraverso la riproduzione della massima della decisione della Corte di Cassazione n. 29857/2023, va chiarito che, nel caso specifico, la causa si è esaurita ed è stata definita nell'unica udienza celebrata e che nessuna richiesta istruttoria o altra generica attività difensiva diversa da quella riconducibile alla fase introduttiva (compensata) o a quella decisionale (che va sottolineato, per giudicato interno caduto sul punto, non spetta) era articolata non solo a verbale ma neppure nell'atto introduttivo.
Infine, nessun altro atto difensivo era stato depositato in corso di causa.
L'orientamento del giudice di legittimità citato dall'appellante (che è stato inaugurato con l'ordinanza n,4698/2019) che si fonda sul presupposto che il D.M.
n. 55 del 2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione/istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria a prescindere dal suo concreto svolgimento (Cass., Sez. 2, 27/3/2023, n. 8561), si fonda su una affermazione di principio che trae motivo dalla considerazione che, ai fini della liquidazione di detta fase, rilevano non soltanto l'espletamento di prove orali e di c.t.u., ma anche le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014, include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte (Cass., Sez. 6-2, 18/2/2019,
n. 4698).
È dunque necessario che ulteriori attività difensive, diverse da quelle riconducibili ad altre fasi, siano state svolte.
Infatti, a riprova dell'assenza di qualsivoglia automatismo, nell'ordinanza del
2019 che precede ed ispira la decisione del 2023, la Suprema Corte, riformando la decisione di merito, demandava al giudice di rinvio di accertare <se siano state o meno effettuate>> attività defensionali riconducibili al disposto dell'articolo 4, co. 5, lett. c) dm 55/2014, ulteriori rispetto a quelle tipicamente istruttorie ma comunque riconducibili al novero di quelle che il decreto ricomprende nella fase.
Pag. 6 di 9 Accertamento che sarebbe stato superfluo ove il compenso per tale fase fosse stato sempre e comunque dovuto.
A tal proposito va ricordato che il DM 55/2014 prevede, in via esemplificativa, che rientrino nella fase istruttoria < le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni
e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;
>>.
Ebbene, non solo l'appellante non deduce quali fra tali attività difensive egli abbia concretamente svolto in primo grado, ma il Collegio, riesaminando ex se gli atti, rileva che effettivamente nessuna di tali attività è ravvisabile, mentre si riscontrano unicamente attività riconducibili a quella introduttiva già comprese nella liquidazione censurata e quelle che sono espressione di quella decisionale che il Tribunale ha ritenuto – con statuizione per quanto già detto sopra definitiva- non dovute.
Pag. 7 di 9 In senso conforme v. Cass. sent. n. 36182/2022 che ha ribadito, in termini generali e non limitatamente al secondo grado, che < Quando, invece, non venga svolta alcuna delle attività indicate dalla citata disposizione [scil. Lettera c del'art.4 del DM 55/2014] regolamentare, deve escludersi che possa procedersi a liquidazione, poiché, ai sensi dell'ultimo periodo della richiamata lett. c) del quinto comma dell'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014, la fase istruttoria e/o di trattazione rileva ai fini della liquidazione del compenso solo quando effettivamente svolta
(Cass. 30/05/2022, n. 17387, cit.)».
Poi, la liquidazione dal parte del Tribunale, per le fasi riconosciute, di importi corrispondenti ai minimi tariffari piuttosto che ai valori medi riportati nella nota spese, questi ultimi indicati senza il supporto di difese che spieghino le ragioni della misura richiesta, è più che giustificata dal limitato impegno difensivo connesso alla semplicità in fatto ed in diritto delle questioni oggetto di considerazione nella domanda (inadempimento dell'ente previdenziale a seguito di notifica ATP favorevole all'assistito).
Come si vede, diviene superfluo, nella presente controversia, l'esame della questione della perdurante vigenza della previsione dell'art. 1, comma 7, del D.M.
140/2012 sollevata dall'ente previdenziale, non solo in quanto sostanzialmente estranea al thema decidendum come sopra delineato (l'oggetto attiene sostanzialmente alla fasi oggetto di liquidazione mentre la pretesa relativa all'entità si sposta alle misure medie), ma per altro contrastata nella sua prospettazione teorica dal consolidato orientamento della Suprema Corte che, a partire dalla vigenza del DM n. 37/2018, ha affermato la reintroduzione nel sistema del principio dell'inderogabilità dei minimi tariffari.
L'appello va, pertanto, disatteso.
Le spese del presente grado, pari ad euro 961,5, in base al criterio della soccombenza sono poste a carico dell'appellante e sono determinate in applicazione dei valori medi dimezzati per fase di studio introduttiva e decisionale del secondo scaglione della tabella 12 del dm 147/2022, scaglione la cui operatività è dovuta al valore in appello desumibile dalla misura differenziale fra quella pretesa in sede di impugnazione e quella accordata in primo grado (2.886,00 -854=2.032).
Pag. 8 di 9 In ragione dell'esito del gravame. occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per l'appello, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con Parte_1 ricorso depositato in data 9 aprile 2024 nei confronti dell' in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, e con riferimento alla sentenza n 8801/2023 emessa il giorno 9 ottobre 2023 dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1)Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in euro 961,5, oltre spese generali.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per l'appello, ove dovuto.
Roma, 24 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca__________ Presidente
2) dott. Eliana Romeo _______________ Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente__________ Consigliere
All'udienza del 24 giugno 2025 celebrata nelle forme dell'art.127 ter cpc ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.879/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n.8801/2023 emessa in data 9 ottobre 2023 dal Tribunale- GL di Roma e vertente tra
), in qualità di Parte_1 CodiceFiscale_1 genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore Persona_1
(C.F. ), rappresentato e difeso per procura in atti
[...] C.F._2 dall' Avv. Paolo Palma e dall'Avv. Elisa Cacciato Insilla PEC
; Email_1
[...]
E
[...]
(C.F. Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. Massimiliano Morelli PEC:
t , in virtù di procura generale alle liti Email_2
a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Repertorio n. 37875 - Persona_2
Raccolta 7313 del 22/03/2024;
APPELLATO
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 9 aprile 2024 Parte_1 ha impugnato la sentenza n.8801/2023 emessa, con decisione
[...] contestuale, dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, il giorno 9 ottobre 2023.
La sentenza ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ponendo le spese del grado, liquidate in euro 854,00, a carico dell CP_1
Con l'impugnazione si censura la misura delle spese affermata inferiore ai minimi tariffari.
L' si è costituito affermando la correttezza della decisione poiché il Tribunale CP_1 avrebbe potuto liquidare l'importo dei compensi in misura inferiore al minimo stante la perdurante vigenza dell'art. 1, comma 7, del D.M. 140/2012.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del 24 giugno 2025, nelle forme della trattazione cartolare di cui all'art.127 ter cpc , preso atto del deposito di note scritte nel termine assegnato, è stata definita dal Collegio con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Roma, sez. Lavoro, con la sentenza n. 8801/2023 depositata il
9 ottobre 2023, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione alla prestazione oggetto di domanda ( formulata con ricorso depositato il 3 maggio
2023) costituita dall'erogazione dell'indennità di frequenza in favore del figlio minore della ricorrente, poiché, dopo la costituzione dell' l -che deduceva che CP_1 la prestazione era stata liquidata con provvedimento del 25 luglio 2023, con decorrenza 1 agosto 2021, per un importo di euro 5563,62 ed esigibilità 7 agosto
2023-, entrambe le parti avevano concordato sulla cessazione della materia del contendere.
Pag. 2 di 9 In quella sede, in relazione al regolamento delle spese, mentre l'ente resistente chiedeva la compensazione integrale, la parte ricorrente chiedeva la condanna di controparte al ristoro delle spese di lite. Il Tribunale si pronunciava ponendo le spese a carico dell'ente previdenziale di cui affermava la soccombenza virtuale considerato che la prestazione era stata <riconosciuta, quanto agli arretrati, successivamente al deposito del ricorso giudiziale (ed altresì alla sua notificazione)>>.
Nel liquidare le spese, le definiva nell'importo di euro 854,00 affermando che
<che non sono presenti né la fase istruttoria né, sostanzialmente, quella decisoria
(attesa la mera adesione della parte ricorrente alle conclusioni prospettate da
->. CP_1 propone impugnazione limitatamente alla Parte_1 misura delle spese che assume definita al di sotto dei minimi tariffari.
Afferma, nello specifico, l'appellante che <come si evince dalla nota spese che si allega (doc. 3) e, considerato il valore della controversia corrispondente allo scaglione tariffario tra €. 5.201,00 ed €. 26.000,00 il compenso minimo avrebbe dovuto essere pari ad euro 2.886,00 oltre IVA e CPA, calcolato sulla base dei tariffari così come delineati nel DM 55/2014 per le cause in materia di previdenza aventi un valore indeterminato. Detto calcolo della liquidazione giudiziale dei compensi professionali per avvocati e studi legali in ambito civile è basato sui parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al DM n. 37 dell'8/3/2018.
Applicando al calcolo la tariffazione adeguata alla materia de quo il compenso avrebbe dovuto essere quantificato in euro 2.886,00 oltre IVA e CPA accessori, ciò in quanto è stato necessario per il Giudice emettere, in data
9.10.2023, la sentenza n. 8801/2023 e in relazione a tale attività risultano dovuti i compensi relativi alla fase decisionale, disciplinati dal DM 55/2014. >>
Sostiene l'appellante che il Tribunale avrebbe omesso di motivare la decisione e che, viceversa, in presenza di una nota spese specifica prodotta dalla parte
Pag. 3 di 9 vittoriosa, il Giudice non avrebbe potuto limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti, ma avrebbe avuto l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi minimi, giusta l'art. 24 della I. n. 794 del 1942.
Citando la massima della Suprema Corte osserva <Non da ultimo si richiama
l'ordinanza della Corte di cassazione n. 29857/2023 nella quale la Suprema Corte ha statuito che “il compenso previsto per la fase di trattazione/istruttoria spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio”. In detta ordinanza i Giudici di legittimità affermano il principio in base al quale “il compenso spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa.”
Aggiunge che <una corretta quantificazione dell'attività legale espletata nel giudizio di primo grado, in ossequio al DM 55/2014, è altresì dovuta in quanto, il
Giudice di prime cure, ritenendo tale attività semplice e ripetitiva, dimostra di non aver tenuto in considerazione l'attività defensionale precedente e propedeutica al giudizio successivamente introdotto.>>
Con il secondo motivo si ribadisce che le spese di lite sarebbero state determinate in maniera apodittica e senza tenere conto della condotta dell CP_1 lesiva dei diritti del disabile poiché l'ente previdenziale aveva proceduto alla liquidazione ben oltre i 120 giorni di tempo dalla notifica del provvedimento giudiziale che accertava il requisito sanitario (ATP).
L'appello è infondato.
Come si ricava dalla lettura della riproduzione sintetica dei motivi della decisione di primo grado sopra riportati, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il Tribunale ha espressamente motivato la propria determinazione
Pag. 4 di 9 ritenendo di non dovere accordare compensi per la fase istruttoria e quella decisione sulla base del fatto < che non sono presenti né la fase istruttoria né, sostanzialmente, quella decisoria (attesa la mera adesione della parte ricorrente alle conclusioni prospettate da >>. CP_1
Pertanto, la determinazione sulle spese è avvenuta considerando solo la fase di studio e quella introduttiva che, per lo scaglione terzo, indicato dallo stesso ricorrente nella nota spesa prodotta (che fa riferimento al valore fra €.
5.201 a €.
26.000) della tabella 4 (cause di previdenza) del Dm n.147/2022 sono rispettivamente pari nei valori medio ad euro 929,00 e 777,00, mentre nei minimi
464,5 ed euro 388,5.
Tali ultimi importi minimi sommati consentono di ottenere l'importo di euro
853,00 liquidato dal primo giudice.
Tale considerazione consente di superare anche le censure circa l'omessa valutazione di una nota spese -prodotta solo in appello- che non solo a seguito dell'operatività del sistema inaugurato con il DM 2012 e le fasi processuali finisce per divenire superflua, essendo il legislatore intervenuto con lo scopo evidente di semplificare la liquidazione dei compensi professionali individuando 4 fasi ed attività in via esemplificativa riconducibili a ciascuna di esse, ma, per altro, non risulta sia stata depositata in primo grado.
Va poi evidenziato che l'appellante, con il richiamo a massime del giudice di legittimità, indirettamente censura unicamente l'omessa liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, mentre nessuna critica concerne specificamente il diniego di compensi relativi alla fase decisionale, espressamente e motivatamente disposto dal
Tribunale.
Il rinvio per relationem alla nota spese compilata in appello, che comprende fase introduttiva, istruttoria e decisionale calcolati in corrispondenza alle misure medie - atto che dunque non tiene neppure conto della liquidazione della fase di studio da parte del Tribunale- non può di per sé sola valere a sufficiente critica del diniego di compensi anche per tale fase (decisionale), atteso che la riconsiderazione della motivata determinazione negativa del primo giudice avrebbe richiesto l'illustrazione di argomenti difensivi intesi a superare la motivazione di primo grado.
Pag. 5 di 9 Ne deriva che su tale parte della determinazione di primo grado deve ritenersi caduto il giudicato interno.
Passando ad esaminare quanto dedotto al fine di ottenere la liquidazione dei compensi della fase istruttoria attraverso la riproduzione della massima della decisione della Corte di Cassazione n. 29857/2023, va chiarito che, nel caso specifico, la causa si è esaurita ed è stata definita nell'unica udienza celebrata e che nessuna richiesta istruttoria o altra generica attività difensiva diversa da quella riconducibile alla fase introduttiva (compensata) o a quella decisionale (che va sottolineato, per giudicato interno caduto sul punto, non spetta) era articolata non solo a verbale ma neppure nell'atto introduttivo.
Infine, nessun altro atto difensivo era stato depositato in corso di causa.
L'orientamento del giudice di legittimità citato dall'appellante (che è stato inaugurato con l'ordinanza n,4698/2019) che si fonda sul presupposto che il D.M.
n. 55 del 2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione/istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria a prescindere dal suo concreto svolgimento (Cass., Sez. 2, 27/3/2023, n. 8561), si fonda su una affermazione di principio che trae motivo dalla considerazione che, ai fini della liquidazione di detta fase, rilevano non soltanto l'espletamento di prove orali e di c.t.u., ma anche le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014, include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte (Cass., Sez. 6-2, 18/2/2019,
n. 4698).
È dunque necessario che ulteriori attività difensive, diverse da quelle riconducibili ad altre fasi, siano state svolte.
Infatti, a riprova dell'assenza di qualsivoglia automatismo, nell'ordinanza del
2019 che precede ed ispira la decisione del 2023, la Suprema Corte, riformando la decisione di merito, demandava al giudice di rinvio di accertare <se siano state o meno effettuate>> attività defensionali riconducibili al disposto dell'articolo 4, co. 5, lett. c) dm 55/2014, ulteriori rispetto a quelle tipicamente istruttorie ma comunque riconducibili al novero di quelle che il decreto ricomprende nella fase.
Pag. 6 di 9 Accertamento che sarebbe stato superfluo ove il compenso per tale fase fosse stato sempre e comunque dovuto.
A tal proposito va ricordato che il DM 55/2014 prevede, in via esemplificativa, che rientrino nella fase istruttoria < le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni
e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;
>>.
Ebbene, non solo l'appellante non deduce quali fra tali attività difensive egli abbia concretamente svolto in primo grado, ma il Collegio, riesaminando ex se gli atti, rileva che effettivamente nessuna di tali attività è ravvisabile, mentre si riscontrano unicamente attività riconducibili a quella introduttiva già comprese nella liquidazione censurata e quelle che sono espressione di quella decisionale che il Tribunale ha ritenuto – con statuizione per quanto già detto sopra definitiva- non dovute.
Pag. 7 di 9 In senso conforme v. Cass. sent. n. 36182/2022 che ha ribadito, in termini generali e non limitatamente al secondo grado, che < Quando, invece, non venga svolta alcuna delle attività indicate dalla citata disposizione [scil. Lettera c del'art.4 del DM 55/2014] regolamentare, deve escludersi che possa procedersi a liquidazione, poiché, ai sensi dell'ultimo periodo della richiamata lett. c) del quinto comma dell'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014, la fase istruttoria e/o di trattazione rileva ai fini della liquidazione del compenso solo quando effettivamente svolta
(Cass. 30/05/2022, n. 17387, cit.)».
Poi, la liquidazione dal parte del Tribunale, per le fasi riconosciute, di importi corrispondenti ai minimi tariffari piuttosto che ai valori medi riportati nella nota spese, questi ultimi indicati senza il supporto di difese che spieghino le ragioni della misura richiesta, è più che giustificata dal limitato impegno difensivo connesso alla semplicità in fatto ed in diritto delle questioni oggetto di considerazione nella domanda (inadempimento dell'ente previdenziale a seguito di notifica ATP favorevole all'assistito).
Come si vede, diviene superfluo, nella presente controversia, l'esame della questione della perdurante vigenza della previsione dell'art. 1, comma 7, del D.M.
140/2012 sollevata dall'ente previdenziale, non solo in quanto sostanzialmente estranea al thema decidendum come sopra delineato (l'oggetto attiene sostanzialmente alla fasi oggetto di liquidazione mentre la pretesa relativa all'entità si sposta alle misure medie), ma per altro contrastata nella sua prospettazione teorica dal consolidato orientamento della Suprema Corte che, a partire dalla vigenza del DM n. 37/2018, ha affermato la reintroduzione nel sistema del principio dell'inderogabilità dei minimi tariffari.
L'appello va, pertanto, disatteso.
Le spese del presente grado, pari ad euro 961,5, in base al criterio della soccombenza sono poste a carico dell'appellante e sono determinate in applicazione dei valori medi dimezzati per fase di studio introduttiva e decisionale del secondo scaglione della tabella 12 del dm 147/2022, scaglione la cui operatività è dovuta al valore in appello desumibile dalla misura differenziale fra quella pretesa in sede di impugnazione e quella accordata in primo grado (2.886,00 -854=2.032).
Pag. 8 di 9 In ragione dell'esito del gravame. occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per l'appello, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con Parte_1 ricorso depositato in data 9 aprile 2024 nei confronti dell' in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, e con riferimento alla sentenza n 8801/2023 emessa il giorno 9 ottobre 2023 dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1)Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in euro 961,5, oltre spese generali.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per l'appello, ove dovuto.
Roma, 24 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
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