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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/11/2025, n. 6994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6994 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. IC TA presidente dott.ssa GI CH consigliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo,
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1720/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 13.11.2025 e vertente
TRA
p.i. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Borromeo e Ludovico Angeletti, giusta procura a margine dell'atto di citazione in primo grado
APPELLANTE
E
p.i. CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Daniele Cutolo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
pagina 1 di 16
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto le pretese creditorie di (di seguito nei Parte_1 Pt_1
Contr confronti di (di seguito , azionate innanzi al Tribunale di Roma in due distinti CP_1 procedimenti, poi riuniti, l'uno instaurato con atto di citazione, l'altro con ricorso per decreto ingiuntivo.
***
Nel primo giudizio, deduceva che: Pt_1
- produceva “rifiuti 19.12.12 il cui smaltimento era a carico di , la quale non CP_1
aveva provveduto a tanto;
- all'udienza del procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. (instaurato da 3) del
17.12.2015 veniva dichiarata la cessazione della materia del contendere alle condizioni indicate nel verbale;
- provvedeva a smaltire il rifiuto come da FIR ed emetteva le relative fatture per Pt_1
un importo complessivo di euro 356.537,12;
- oltre a tale credito, vantava un credito di euro 120.193,07, poiché tra gennaio
2013 e agosto 2015, le aveva ceduto materiale MPS UNI EN 1.02 per 28.945,52 tonnellate, ma, una volta ceduto detto materiale a terzi, il quantitativo era risultato essere di 27.273,17 tonnellate, sicché per tale differenza aveva emesso nota di Pt_1 debito per la suindicata cifra;
- vantava quindi nei confronti di un credito complessivo pari a euro 476.730,19;
- dal canto suo, aveva maturato un credito verso di euro 464.322,88; Pt_1
- con missiva del 19 aprile 2016, 3 riepilogava le partite dare-avere sopra Contr evidenziate e chiedeva ad di dare atto della avvenuta estinzione dei reciproci rapporti fino a concorrenza e di corrispondere la differenza di euro 12.407,31;
- a detta missiva, tuttavia, non seguiva alcun riscontro né pagamento.
pagina 2 di 16 Contr Chiedeva, quindi, al Tribunale, in virtù di quanto sopra, di condannare al pagamento della residua somma di euro 12.407,31 o di quella diversa somma, maggiore o minore, che sarebbe risultata all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi e spese di lite.
*** Contr Si costituiva in giudizio la quale (come si ricava dalla prima memoria ex art. 183 comma
6 c.p.c., non rinvenendosi in atti la comparsa) chiedeva il rigetto della domanda attorea, deducendo che le fatture emesse da corrispondevano a prestazioni non dovute, in Pt_1
Contr quanto non rispondenti alle quantità per le quali si era impegnata a pagare per lo smaltimento del rifiuto 19.12.12 in sede cautelare;
deduceva, inoltre, che i documenti contabili depositati in atti non erano stati trasmessi all nel rispetto degli impegni contrattuali;
Pt_2 nulla deduceva in ordine al credito restitutorio vantato da relativamente alla differenza Pt_1
Contr quantitativa di materiale MPS UNI EN 1.02 alla stessa ceduto da nel periodo gennaio
2013-agosto 2015.
***
Nel secondo giudizio, instaurato con ricorso per decreto ingiuntivo, deduceva che: Pt_1
- tra la stessa e vigeva un contratto per il trattamento finalizzato al recupero dei Contr rifiuti di imballaggio a base cellulosica, con il quale si era impegnata a provvedere direttamente al ritiro delle frazioni estranee (f.e.) eccedenti (rifiuti codice CER
19.12.12);
- dal 5 maggio 2015 smetteva di ritirare le suddette f.e.;
- introduceva, quindi, un procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. con cui Pt_1
Contr chiedeva che fosse ordinato ad di farsi carico della gestione delle dette f.e.;
- nell'ambito di detto procedimento all'udienza del 17 dicembre 2015, dichiarava di aderire alla proposta economica di per la gestione delle f.e. impegnandosi al Pt_1 pagamento di euro 170,00 per ogni tonnellata di rifiuto 19.12.12 smaltita da Pt_1
- BOX 3, in forza di quanto sopra, emetteva le fatture n. 81/2016 e n. 84/2016, rispettivamente di euro 71.864,10 e 46.222,66, rimaste impagate.
Contr Chiedeva quindi al Tribunale di ingiungere ad il pagamento della somma complessiva di euro 118.086,76.
*** pagina 3 di 16 Con decreto ingiuntivo n. 16456 (RG n. 44246/2016) dell'8 luglio 2016, il Tribunale ingiungeva Contr ad di pagare in favore di la suddetta somma, oltre accessori e spese. Pt_1
*** Contr Proponeva opposizione sostenendo (anche in questo giudizio) che le fatture contestate riguardavano prestazioni non dovute, poiché non corrispondevano alle quantità di rifiuto codice CER 19.12.12 per le quali la medesima si era impegnata a pagare. Contr Secondo infatti, l'accordo prevedeva il pagamento dello smaltimento della frazione estranea nella misura del 18% rispetto al materiale con codice CER 20.01.01 trasferito a Pt_1
3 e da questa trattato;
tra maggio 2015 e febbraio 2016, in base alla quantità effettivamente
[...] smaltita di materiale codice CER 20.01.01, la frazione estranea ammontava a 2.245,972 tonnellate;
di conseguenza, tutte le fatture emesse oltre tale quantità non erano dovute;
inoltre, le fatture oggetto del decreto ingiuntivo non erano state emesse da secondo le Pt_1 modalità previste dal contratto originario.
***
L'opposta si costituiva e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
***
I giudizi venivano riuniti.
***
Con sentenza n. 15643/2021, R.G. n. 34367/2016, pubblicata in data 7.10.2021, il Tribunale, dopo aver ricostruito in modo dettagliato la vicenda che aveva dato origine al contenzioso, rigettava le domande formulate da nel giudizio principale, accoglieva l'opposizione Pt_1
Contr proposta da nel giudizio riunito e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo e Contr condannava al pagamento, in favore di delle spese di lite, osservando quanto Pt_1 segue:
«… Ciò posto, il giudizio cautelare r.g. 70186/15 incardinato da davanti al Tribunale di Roma è stato CP_2 definito all'udienza del 17.12.2015 con ordinanza di estinzione dello stesso per rinuncia agli atti del giudizio da Cont parte della ricorrente che è accettata da avendo le parti raggiunto un accordo. CP_2
Nell'udienza del 17.12.2015 ha dichiarato che sarebbe venuta meno la materia del contendere qualora Pt_1 Cont avesse confermato a verbale il suo impegno “a corrispondere a per lo smaltimento diretto l'importo di CP_2
€ 170/ton (euro 145 oneri smaltimento + 25 euro per trasporto) per il complessivo quantitativo di rifiuti presenti sul piazzale… pari a 2.251 ton”, (v. verbale udienza, doc. 3 nel fascicolo di parte attrice). Cont Cont Nell'occasione richiamando l'impegno già assunto con l'affidamento del 4.9.2015 (doc. 6 , ribadito Cont con lettera di del 16.12.2015 (doc. 2 fascicolo Box 3) e si è impegnata “a corrispondere l'importo di 170 euro per ciascuna tonnellata di rifiuti da smaltire, incluso il trasporto, come da comunicazione di del 23 Pt_1 Cont luglio 2015. Allo stato non essendo in grado di determinare l'esatto quantitativo di rifiuti da smaltire si pagina 4 di 16 impegna a corrispondere l'importo innanzi indicato per l'intero quantitativo della frazione estranea derivante dalla Cont lavorazione dei rifiuti di materiale celluloide conferiti da secondo la percentuale indicata nel contratto. In ragione di quanto sopra non si oppone alla richiesta di rinuncia alla presente domanda cautelare con compensazione delle spese per la cessazione della materia del contendere”.
Il Giudice, stante la richiesta congiunta delle parti, ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla pronuncia cautelare, (v. verbale del 17.12.2015, doc. 3 nel fascicolo di parte attrice). Cont Anche nel presente giudizio non ha formato oggetto di contestazione tra le parti la circostanza dedotta da che fino al maggio 2015 lo smaltimento del rifiuto CER 19.12.12 (c.d. frazione estranea) sia stato effettuato Cont presso i siti di secondo le regolamentazioni previste dal contratto inter partes (consegna della frazione estranea nei punti per il ritiro della stessa). CP_3
L'accordo conciliativo e i relativi impegni attengono pertanto al periodo a partire da maggio a dicembre 2015. Cont Ciò posto, considerati gli impegni assunti all'udienza del 17.12.2015, ha demandato a CP_2
l'individuazione di azienda terza per provvedere allo smaltimento della frazione estranea e si è fatta carico del relativo costo nella misura richiesta da di euro 170 a tonnellata, incluso il trasporto. La valenza vincolante CP_2 Cont dell'accordo conciliativo è, quindi, certamente sussistente con riferimento all'impegno di di affidare il servizio di smaltimento della frazione estranea CER 19.12.12 a alle condizioni economiche e alle modalità Pt_1 esecutive di cui sopra, peraltro coincidenti con quelle richieste da con lettera del 23.7.2015. Pt_1
Alcun accordo modificativo è stato, invece, raggiunto all'udienza del 17.12.2015 sul criterio di determinazione Cont quantitativa della “frazione estranea” in relazione al quale era tenuta a corrispondere il pagamento di euro
170,00/tonn. Cont In difetto di adesione da parte di che - alla richiesta di di smaltimento di 2.251 tonnellate di F.E., pari
CP_2 al complessivo quantitativo di frazione estranea effettivamente presente presso lo stabilimento di – ha
CP_2 ribadito di voler corrispondere euro 170,00/tonn. “secondo la percentuale indicata nel contratto”, deve ritenersi tuttora operante inter partes il criterio contrattuale di determinazione quantitativa della frazione estranea nella misura del 18% della totalità dei rifiuti identificati CER 20.01.01, tratti da
CP_2 Cont In linea con quanto sopra, nel presente giudizio ha rilevato che in ragione della quantità di materiale complessivamente smaltito da identificato con il codice CER 20.01.01 la complessiva frazione estranea
CP_2
(codice CER 19.12.12) ammonta a 2.245,972 tonnellate e che pertanto gli importi relativi alle fatture oggetto di causa, ivi comprese le fatture nn. 81/2016 e 84/2016 oggetto del giudizio riunito, non sono dovuti, trattandosi di fatture emesse per il pagamento di una quantità di frazione estranea, superiore alla percentuale contrattualmente concordata.
In difetto sul punto nell'accordo conciliativo del 17.12.2015, deve ritenersi la vigenza della pattuizione contrattuale relativa all'individuazione quantitativa della frazione estranea (18% dei rifiuti codice CER 20.01.0)».
***
Ha proposto appello articolando due motivi e chiedendo alla Corte di accogliere le Pt_1 seguenti conclusioni:
«Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in totale riforma della sentenza 15643/2021 resa dal Tribunale di Roma in data 1/7.10.2021, non notificata, accogliere il presente appello e per l'effetto pagina 5 di 16 accertare e dichiarare che la società per le ragioni ed i titoli dedotti in premessa, è creditore della Parte_1 società dell'importo di euro 476.730,19, o di quella maggiore o minor somma ritenuta di diritto e di CP_1 giustizia;
accertare e dichiarare che la società per le ragioni ed i titoli dedotti nel giudizio RGN 34367/2016 CP_1 innanzi il Tribunale di Roma, è creditore della società ell'importo di euro 464.322,88; Parte_1 accertare e dichiarare, attesa la loro contestuale esistenza, l'estinzione dei reciproci crediti e debiti, come sopra accertati e dichiarati;
condannare in persona del legale rappresentante pro tempre, al pagamento della società CP_1 Parte_1 della residua somma di euro 12.407,31 o di quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi;
respingere la spiegata opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo 16456/2016 perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la condanna come già pronunciata in via monitoria dell'importo di euro
118.086,76 oltre accessori come risultanti dal decreto ingiuntivo».
***
Si è costituita l'appellata chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 c.p.c. e, in subordine, di rigettarlo e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado.
***
All'udienza del 7.7.2022 la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 22.4.2025 è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed è stata confermata la già fissata udienza del 13.11.2025, con termine fino a venti giorni prima per note (depositate dalla sola appellante).
***
I procuratori delle parti hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
***
Prima di esaminare i motivi di gravame, è opportuno ricostruire, sulla base dei documenti versati in atti dalle parti, di quanto riportato nella sentenza di primo grado e dei fatti incontestati, la vicenda che ha dato origine a entrambi i giudizi:
- il 31 maggio 2012 sottoscriveva con un Controparte_5
contratto finalizzato al recupero dei rifiuti da imballaggio a base di cellulosa, avente ad oggetto il conferimento, alle piattaforme preposte, dell'autorizzazione alla gestione di pagina 6 di 16 impianto di selezione e trattamento della raccolta differenziata svolta nel Comune di
Roma;
- le due società, avvalendosi anche di piattaforme terze autorizzate (fra le quali 3), provvedevano alla raccolta differenziata congiunta dei rifiuti identificati con il Codice Contr CER 20.01.01 e alla lavorazione degli stessi, dietro impegno da parte di al pagamento di un corrispettivo pari a 25 euro, oltre IVA, per tonnellata di rifiuti;
- nel 2013, in seguito alla cessione del ramo di azienda operata da in favore di Contr
il rapporto contrattuale proseguiva tra questa e Pt_1
- in sostanza, in virtù del contratto concluso il 5 febbraio 2013, conferiva a il Pt_1
rifiuto cellulosico classificato come CER 20.01.01, proveniente dalla raccolta differenziata, al fine del suo recupero;
- si impegnava alla lavorazione di tale materiale, curandosi di ripulirlo mediante la Pt_1
separazione dei rifiuti di carta e cartone dagli imballaggi in carta e cartone e dai rifiuti indifferenziati, le cosiddette frazioni estranee (F.E.);
- il 18% del rifiuto CER 20.01.01 era costituito da frazione estranea non recuperabile, classificata come CER 19.12.12, da smaltire in discarica;
- provvedeva al trasporto di tali rifiuti prodotti dalla lavorazione presso gli impianti Pt_1
Contr Contr di proprietà di mentre lo smaltimento era gestito direttamente da
- nel maggio 2015, a causa dell'aumento dei costi di gestione e dell'incapienza dei siti, Contr sospendeva l'accettazione dei rifiuti CER 19.12.12 prodotti dall'attività di selezione di BOX 3;
- promuoveva, quindi, ricorso ex art. 700 c.p.c. innanzi al Tribunale di Roma, Pt_1
Contr chiedendo ordinarsi ad «di consentire immediatamente il conferimento di tutti i rifiuti CER Cont 19.12.12 di proprietà stessa, risultanti dalla lavorazione del materiale conferito per la selezione presso e attualmente giacenti preso l'impianto, presso i siti di Roma, Rocca Cencia e o Ponte Pt_1
Malnome e o via Salaria e o Acilia e o presso altro sito della stessa, debitamente autorizzato a riceverli, individuato nel Comune di Roma»;
pagina 7 di 16 - a seguito delle trattative intercorse tra le parti, all'udienza del 17 dicembre 2015, si impegnava a corrispondere l'importo di 170 euro per ogni tonnellata di rifiuto CER
19.12.12 smaltita da Pt_1
- più precisamente, chiedeva ad di smaltire 2.251,54 tonnellate di frazione Pt_1
Contr estranea, mentre precisava che, non essendo in grado di determinare l'esatto quantitativo dei rifiuti da smaltire, si impegnava «a corrispondere l'importo innanzi indicato per l'intero quantitativo di frazione estranea derivante dalla lavorazione dei rifiuti di materiale cellulosico Cont conferito da secondo la percentuale indicata in contratto», e cioè il 18% del rifiuto CER Contr 20.01.01 conferito da a per il recupero;
Pt_1
- provvedeva, quindi, a smaltire il rifiuto CER 19.12.12 ed emetteva le relative Pt_1
fatture che non venivano saldate.
***
Così ricostruita la vicenda, si può ora procedere all'esame dei motivi di appello.
***
Con il primo motivo (rubricato “VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 2 Cost;
1175,
1176, 1241, 1375, 2033, 2041, 2697 cc;
112, 115, 116, cpc”), l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado, dopo aver dettagliatamente ricostruito i fatti, ha respinto la domanda di sul presupposto che quest'ultima avrebbe emesso fatture per il Pt_1 pagamento di una quantità di frazione estranea superiore alla percentuale contrattualmente concordata, nonostante avesse fornito la prova documentale del quantitativo di rifiuto Pt_1
Contr CER 20.01.01 alla stessa conferito da
Contr Deduce che lo stesso giudice rammentava che aveva stanziato la somma di euro Parte 482.550,00 oltre IVA, per il pagamento del servizio di smaltimento eseguito da 3.
Contr Lamenta, infine, che, pur volendo condividere quanto affermato da il Giudice avrebbe dovuto riconoscere un credito di BOX 3 pari a euro 419.996,76 (2.245,972/Ton x 170,00/Euro
Contr
+ 38.181,52 IVA 10%), avendo la stessa riconosciuto che la complessiva frazione estranea (CER 19.12.12) per cui sarebbe dovuto il pagamento ammontava a 2.245,972 tonnellate.
Chiede, quindi, che la sentenza venga riformata nel senso di riconoscere, in ragione della quantità di materiale CER 20.01.01 complessivamente smaltito da che la complessiva Pt_1 frazione estranea (CER 19.12.12) ammonta a 2.498,72 tonnellate e che pertanto gli importi relativi alle fatture oggetto di causa sono dovuti, trattandosi di fatture emesse per il pagina 8 di 16 pagamento di frazione estranea nella percentuale convenzionalmente determinata (18% dei rifiuti CER 20.01.01).
***
Con il secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado non si Parte sarebbe pronunciato sulla domanda proposta da 3 relativa al credito per differenziale di materiale conferito e chiede che la stessa venga riformata nel senso di riconoscere il credito di euro 120.193,07.
***
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto infondata.
Come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 27199/2017), gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo di cui al D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 7 agosto 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, dovendosi escludere, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021).
Alla luce di siffatti principi, deve ritenersi che l'appello non incorra nella sanzione di inammissibilità, in quanto l'appellante ha sufficientemente illustrato le censure mosse al ragionamento e alle conclusioni del primo giudice e ha indicato quale sia l'obiettivo delle censure stesse, risultando dunque soddisfatti i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
***
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., questa è assorbita dal fatto che la Corte, con delibazione in senso reiettivo, implicitamente resa, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e ha scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (cfr. Cass. n. 37272/2021).
***
Venendo al merito, i motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.
*** pagina 9 di 16 Si premette in linea generale, che, come è noto, con l'opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario giudizio di cognizione, volto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere, e non anche se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge (Cass. n. 16767/2014).
In questo autonomo giudizio il creditore opposto può produrre nuove prove, ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, e il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass. n. 2490/2019; Cass. n.
9927/2004).
Al debitore, è riconosciuto, nel giudizio a cognizione piena, il diritto di contestare analiticamente la fondatezza del credito, secondo i principi in tema di riparto dell'onere probatorio.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in altre parole, l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cass. n. 2421/2006).
Trovano, dunque, applicazione i tradizionali principi in tema di riparto dell'onere della prova, secondo cui, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa. Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione (cfr., tra le tante, Cass. n. 826/2015; Cass. n. 13685/2019).
***
Sempre in linea generale, si rammenta, inoltre, che vige il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., in base al quale la non contestazione costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non pagina 10 di 16 contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (cfr. tra le tante Cass. n. 12904/2015; Cass. n.
5356/2009; Cass. Sezioni Unite n. 761/2002).
I fatti devono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a una contestazione non chiara e specifica (cfr. Cass. n.
26908/2020) e, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, una contestazione generica equivale ad una “non-contestazione” (Cass. 4770 del 15/02/2023 in motivazione;
Cass. n. 9439 del 23/03/2022; Cass. n. 17889 del 27/08/2020).
*** Contr Applicando tali principi al caso di specie, si rileva che, a seguito dell'eccezione di sulle Contr quantità di rifiuto CER 19.12.12 smaltite da – per le quali avrebbe dovuto pagare Pt_1 euro 170 a tonnellata – ha fornito prova sia dei quantitativi effettivi di rifiuto CER Pt_1
Contr 20.01.01 ricevuti da sia di quelli di rifiuto CER 19.12.12 smaltiti direttamente. Contr In particolare, dagli atti emerge che, nel corso del 2015, ha trasferito a BOX 3 un totale di 19.797,20 tonnellate di rifiuto con codice CER 20.01.01, come risulta dai mod.81 (modelli di registro di carico e scarico rifiuti) e dagli estratti dei MUD (Modello unico di dichiarazione ambientale) depositati da BOX 3 in primo grado.
Applicando la percentuale del 18% prevista per lo scarto cellulosico, si ottiene una quantità di rifiuto CER 19.12.12 pari a 3.563,496 tonnellate.
Di questa quantità, una parte – pari a 920,12 tonnellate – è stata smaltita direttamente da Contr prima di maggio 2015 (BOX 3 ha documentato questa circostanza con i MUD depositati Contr e non ha sollevato contestazioni).
Un'ulteriore quota di 391,81 tonnellate è stata conferita da prima del 17 dicembre Pt_1
Contr 2015, a un impianto non gestito da
Contr Per queste, ha effettuato un pagamento parziale (circostanza allegata e provata dalla
Contr stessa BOX 3 né contestata da su cui si tornerà appresso). Parte La parte residua, pari a 2.251,566 tonnellate, è stata smaltita da 3 dopo il 17 dicembre
Contr 2015 presso impianti non
Per queste operazioni BOX 3 ha emesso fatture che, tuttavia, non sono mai state saldate. Contr Nel 2016 ha trasferito a ulteriori 7.752,04 tonnellate di rifiuto CER 20.01.01. Pt_1
Tuttavia, solo 1.373,10 tonnellate riguardano il presente giudizio.
pagina 11 di 16 Anche in questo caso, applicando la percentuale del 18%, lo scarto cellulosico ammonta a
247,16 tonnellate. Contr ha smaltito anche questi rifiuti presso impianti non emettendo fatture che non Pt_1 sono state pagate.
Peraltro, ha fornito prova dello smaltimento delle quantità indicate attraverso i FIR Pt_1
(formulario di identificazione dei rifiuti) depositati agli atti.
***
Alla luce della documentazione prodotta e in adesione ai principi sopra richiamati, la pretesa creditoria relativa al quantitativo complessivo di 1.853,32 tonnellate di CER 19.12.12 (pari al Parte 18 % di 10.294,44 tonnellata di rifiuto CER 20.01.01) risulta provata da 3.
Tali quantitativi sono dettagliati nelle seguenti fatture:
- n. 327/2015 relativa allo smaltimento di 339,04 tonnellate per un importo di €
63.400,48;
- n. 1/2016 relativa allo smaltimento di 384,48 tonnellate per un importo di € 71.897,76;
- n. 22/2016 relativa allo smaltimento di 317,88 tonnellate per un importo di € 59.443,56;
- n. 52/2016 relativa allo smaltimento di 329,44 tonnellate per un importo di € 61.605,28;
- n. 53/2016 relativa allo smaltimento di 482,48 tonnellate per un importo di € 90.223,76.
Si ha un totale pari a € 346.570,84.
***
Anche le pretese azionate da nel giudizio riunito risultano fondate e documentate. Pt_1
Esse riguardano lo smaltimento di ulteriori quantitativi di rifiuto codice CER 19.12.12, Contr effettuato nel periodo successivo, sempre presso impianti non e secondo le modalità previste dal rapporto contrattuale. In particolare:
- fattura n. 81/2016 relativa allo smaltimento di 348,30 tonnellate per un importo di €
71.864,10;
- fattura n. 84/2016 relativa allo smaltimento di 247,18 tonnellate per un importo di €
46.222,66.
Anche in questo caso, le operazioni sono state regolarmente eseguite e sono provate dai Parte documenti prodotti da 3, sopra indicati, mentre le fatture risultano non saldate.
Il credito vantato da nel giudizio avviato con ricorso per decreto ingiuntivo ammonta Pt_1 pertanto a € 118.086,76.
***
pagina 12 di 16 Quanto alla fattura n. 326/2015 di € 9.966,28, la cui pretesa è stata azionata da Pt_1 nell'ambito del giudizio principale, occorre rilevare che essa si riferisce allo smaltimento di un quantitativo complessivo di 391,81 tonnellate di rifiuto CER 19.12.12, conferite da Pt_1
Contr presso un impianto non in data anteriore al 17 dicembre 2015.
Nella prospettazione dell'appellante, tale quantitativo risulta suddiviso in 362,41 tonnellate, Contr per le quali aveva già corrisposto un pagamento parziale pari a € 145/tonnellata Contr (anziché €170/ton), e in 29,40 tonnellate, interamente saldate da al prezzo pieno di €
170/tonnellata.
La fattura in questione è stata dunque emessa da BOX 3 al fine di ottenere il pagamento della differenza residua di € 25/tonnellata sulle 362,41 tonnellate già parzialmente saldate.
Tuttavia, tale fattura non trova fondamento nell'accordo raggiunto tra le parti all'udienza del
17 dicembre 2015 innanzi al Giudice della fase cautelare, accordo che non può costituire Contr titolo per la pretesa azionata, in quanto il conferimento presso impianto non è avvenuto in epoca anteriore.
Né BOX 3 deduce altro valido titolo costitutivo del proprio diritto di credito, limitandosi a produrre in giudizio la sola fattura n. 326/2015.
Tuttavia, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio (Cass. n. 9593/2004; n. 15383/2010; n. 299/2016; n. 26801/2019; n.
685/2024).
Pertanto, in assenza di ulteriori elementi probatori idonei a dimostrare l'effettiva sussistenza del credito residuo, la pretesa azionata con la suddetta fattura non può ritenersi fondata.
***
In conclusione, alla luce della documentazione prodotta nel giudizio di primo grado da Pt_1 diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, risulta provato il credito vantato nei confronti Contr di per l'ammontare di € 464.657,60 (€ 346.570,84 + € 118.086,76).
*** Contr Quanto all'eccezione relativa alle modalità di fatturazione sollevata da questa non può essere condivisa.
pagina 13 di 16 BOX 3, infatti, ha emesso le fatture oggetto di contestazione seguendo le indicazioni Contr operative fornite dalla stessa nella comunicazione del 16 dicembre 2015, regolarmente versata in atti.
In ogni caso, anche a voler ipotizzare una difformità formale rispetto alle modalità di fatturazione previste dal contratto originario, tale circostanza, può rilevare ad altri fini, ma non incide sulla sostanza del rapporto obbligatorio e, segnatamente, non fa venir meno il credito, ove questo sia stato provato.
*** Contr Quanto al credito per differenziale di materiale conferito da a quest'ultima, come Pt_1 si è visto, deduce che vantava un credito per la ripetizione di parte del prezzo corrisposto in relazione alla cessione, appunto, del materiale MPS UNI EN 1.02 nel periodo gennaio 2013 – agosto 2015. Contr In particolare, la società afferma di aver pagato ad un prezzo calcolato su 28.945,52 tonnellate di materiale, mentre la quantità effettivamente resa disponibile, e poi rivenduta ai propri clienti, è risultata pari a 27.237,17 tonnellate, con una differenza di 1.672,35 tonnellate. Parte Tale differenza avrebbe dato luogo a un credito di 3 pari a € 120.193,07, ma su tale domanda il giudice di primo grado non si era pronunciato.
***
Rileva la Corte che, in effetti, il giudice sul punto ha omesso ogni pronuncia.
Ciò detto, applicando, ancora una volta, i principi in materia di riparto dell'onere probatorio e di non contestazione, si ritiene che abbia fornito prova del titolo, avendo allegato in Pt_1
Contr modo puntuale e circostanziato la differenza quantitativa tra il materiale ricevuto da e quello effettivamente ceduto ai propri clienti, come da documentazione idonea a supportare tale ricostruzione. Contr In particolare, sono stati versati in atti: le fatture emesse da per la cessione del materiale MPS UNI EN 1.02 nel periodo gennaio 2013 – agosto 2015 (per un totale di
28.945,52 tonnellate), i documenti di consegna attestanti la successiva rivendita da parte di
(pari a 27.273,17 tonnellate), un prospetto riepilogativo con elenco analitico della Pt_1 differenza quantitativa (pari a 1.672,35 tonnellate) e la nota di debito n. 1/2015, emessa da in data 31 dicembre 2015 per l'importo di € 120.193,07. Pt_1
Dunque, ha assolto all'onere della prova sulla stessa gravante. Pt_1
Contr
dal canto suo, non ha contestato il credito, come si ricava, oltre che dalla prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. (in cui omette di prendere posizione al riguardo), dalla pagina 14 di 16 comparsa di costituzione in grado di appello (pag. 13), in cui assume che il credito era stato contestato con la corrispondenza intercorsa tra le parti e che i documenti erano stati contestati con la terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., senza considerare che l'onere della contestazione attiene alla fase giudiziale e riguarda i fatti, che, fra l'altro, erano evidentemente comuni alle parti.
Del tutto privo di pregio è, infine, l'assunto secondo cui i calcoli di BOX 3 “risultavano essere stati effettuati, presumibilmente, in base a documenti depositati in parte nel fascicolo telematico in parte in scatoloni depositati in cancelleria. Questa documentazione non è stata mai verificata in contraddittorio e pertanto, non vi è Cont prova della riferibilità ad , trattandosi di documentazione ritualmente depositata che la parte aveva l'onere di verificare. Contr Pertanto, non avendo contestato il credito e provato il fatto modificativo o estintivo, deve Parte ritenersi che sia stata fornita la prova del credito restitutorio in capo a 3.
*** Parte Contr In definitiva, sulla base delle acquisite risultanze istruttorie, il credito di 3 verso come sopra accertato, ammonta a complessivi € 584.850,67 (€ 346.570,84 + € 118.086,76 +
€ 120.193,07). Contr BOX 3 è debitrice nei confronti di per l'importo di € 464.322,88 (circostanza pacifica e indiscussa nel giudizio di primo grado).
Operata la compensazione (c.d. impropria) tra le rispettive posizioni creditorie, residua a Contr Parte carico di l'obbligo di corrispondere a 3 la differenza, pari a € 120.527,79.
*** Contr L'appello deve essere quindi accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, va condannata al pagamento, in favore di della complessiva somma di € 120.527,79. Pt_1
***
Sulla suddetta somma spettano gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002.
Gli interessi, che, in base a tale previsione normativa, dovrebbero decorrere dalle scadenze delle singole fatture, nella specie devono tuttavia essere riconosciuti a decorrere da ciascuna delle domande (notifica dell'atto di citazione e notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo) al saldo, dal momento che, essendosi operata la compensazione, le dette scadenze non sono più identificabili.
***
pagina 15 di 16 La riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione “ex lege” della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse.
Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo e all'esito finale della lite.
In caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336
c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di
“compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Cass. n. 8884/2024; Cass. n. 19989/2021).
Pertanto, l'appellata deve essere condannata, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano in relazione all'accolto, secondo i valori medi dello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000 di cui al D.M. n.
55/2014 (aggiornati, da ultimo, con D.M. n. 147/2022) e, solo per il giudizio di appello, nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 15643/2021, R.G. n. 34367/2016, pubblicata in data 7.10.2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna al CP_1 pagamento, in favore di della somma di € 120.527,79, oltre interessi Parte_1 come in motivazione;
2) condanna al pagamento, in favore di delle spese del doppio CP_1 Parte_1 grado di giudizio, che liquida in € 1.241,00 per esborsi e in € 14.103,00 per compensi, per il primo grado, e in € 2,556,00 per esborsi ed € 12.154,00 per compensi, per il secondo grado, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Roma, 13.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
GI CH IC TA
pagina 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. IC TA presidente dott.ssa GI CH consigliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo,
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1720/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 13.11.2025 e vertente
TRA
p.i. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Borromeo e Ludovico Angeletti, giusta procura a margine dell'atto di citazione in primo grado
APPELLANTE
E
p.i. CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Daniele Cutolo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
pagina 1 di 16
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto le pretese creditorie di (di seguito nei Parte_1 Pt_1
Contr confronti di (di seguito , azionate innanzi al Tribunale di Roma in due distinti CP_1 procedimenti, poi riuniti, l'uno instaurato con atto di citazione, l'altro con ricorso per decreto ingiuntivo.
***
Nel primo giudizio, deduceva che: Pt_1
- produceva “rifiuti 19.12.12 il cui smaltimento era a carico di , la quale non CP_1
aveva provveduto a tanto;
- all'udienza del procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. (instaurato da 3) del
17.12.2015 veniva dichiarata la cessazione della materia del contendere alle condizioni indicate nel verbale;
- provvedeva a smaltire il rifiuto come da FIR ed emetteva le relative fatture per Pt_1
un importo complessivo di euro 356.537,12;
- oltre a tale credito, vantava un credito di euro 120.193,07, poiché tra gennaio
2013 e agosto 2015, le aveva ceduto materiale MPS UNI EN 1.02 per 28.945,52 tonnellate, ma, una volta ceduto detto materiale a terzi, il quantitativo era risultato essere di 27.273,17 tonnellate, sicché per tale differenza aveva emesso nota di Pt_1 debito per la suindicata cifra;
- vantava quindi nei confronti di un credito complessivo pari a euro 476.730,19;
- dal canto suo, aveva maturato un credito verso di euro 464.322,88; Pt_1
- con missiva del 19 aprile 2016, 3 riepilogava le partite dare-avere sopra Contr evidenziate e chiedeva ad di dare atto della avvenuta estinzione dei reciproci rapporti fino a concorrenza e di corrispondere la differenza di euro 12.407,31;
- a detta missiva, tuttavia, non seguiva alcun riscontro né pagamento.
pagina 2 di 16 Contr Chiedeva, quindi, al Tribunale, in virtù di quanto sopra, di condannare al pagamento della residua somma di euro 12.407,31 o di quella diversa somma, maggiore o minore, che sarebbe risultata all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi e spese di lite.
*** Contr Si costituiva in giudizio la quale (come si ricava dalla prima memoria ex art. 183 comma
6 c.p.c., non rinvenendosi in atti la comparsa) chiedeva il rigetto della domanda attorea, deducendo che le fatture emesse da corrispondevano a prestazioni non dovute, in Pt_1
Contr quanto non rispondenti alle quantità per le quali si era impegnata a pagare per lo smaltimento del rifiuto 19.12.12 in sede cautelare;
deduceva, inoltre, che i documenti contabili depositati in atti non erano stati trasmessi all nel rispetto degli impegni contrattuali;
Pt_2 nulla deduceva in ordine al credito restitutorio vantato da relativamente alla differenza Pt_1
Contr quantitativa di materiale MPS UNI EN 1.02 alla stessa ceduto da nel periodo gennaio
2013-agosto 2015.
***
Nel secondo giudizio, instaurato con ricorso per decreto ingiuntivo, deduceva che: Pt_1
- tra la stessa e vigeva un contratto per il trattamento finalizzato al recupero dei Contr rifiuti di imballaggio a base cellulosica, con il quale si era impegnata a provvedere direttamente al ritiro delle frazioni estranee (f.e.) eccedenti (rifiuti codice CER
19.12.12);
- dal 5 maggio 2015 smetteva di ritirare le suddette f.e.;
- introduceva, quindi, un procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. con cui Pt_1
Contr chiedeva che fosse ordinato ad di farsi carico della gestione delle dette f.e.;
- nell'ambito di detto procedimento all'udienza del 17 dicembre 2015, dichiarava di aderire alla proposta economica di per la gestione delle f.e. impegnandosi al Pt_1 pagamento di euro 170,00 per ogni tonnellata di rifiuto 19.12.12 smaltita da Pt_1
- BOX 3, in forza di quanto sopra, emetteva le fatture n. 81/2016 e n. 84/2016, rispettivamente di euro 71.864,10 e 46.222,66, rimaste impagate.
Contr Chiedeva quindi al Tribunale di ingiungere ad il pagamento della somma complessiva di euro 118.086,76.
*** pagina 3 di 16 Con decreto ingiuntivo n. 16456 (RG n. 44246/2016) dell'8 luglio 2016, il Tribunale ingiungeva Contr ad di pagare in favore di la suddetta somma, oltre accessori e spese. Pt_1
*** Contr Proponeva opposizione sostenendo (anche in questo giudizio) che le fatture contestate riguardavano prestazioni non dovute, poiché non corrispondevano alle quantità di rifiuto codice CER 19.12.12 per le quali la medesima si era impegnata a pagare. Contr Secondo infatti, l'accordo prevedeva il pagamento dello smaltimento della frazione estranea nella misura del 18% rispetto al materiale con codice CER 20.01.01 trasferito a Pt_1
3 e da questa trattato;
tra maggio 2015 e febbraio 2016, in base alla quantità effettivamente
[...] smaltita di materiale codice CER 20.01.01, la frazione estranea ammontava a 2.245,972 tonnellate;
di conseguenza, tutte le fatture emesse oltre tale quantità non erano dovute;
inoltre, le fatture oggetto del decreto ingiuntivo non erano state emesse da secondo le Pt_1 modalità previste dal contratto originario.
***
L'opposta si costituiva e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
***
I giudizi venivano riuniti.
***
Con sentenza n. 15643/2021, R.G. n. 34367/2016, pubblicata in data 7.10.2021, il Tribunale, dopo aver ricostruito in modo dettagliato la vicenda che aveva dato origine al contenzioso, rigettava le domande formulate da nel giudizio principale, accoglieva l'opposizione Pt_1
Contr proposta da nel giudizio riunito e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo e Contr condannava al pagamento, in favore di delle spese di lite, osservando quanto Pt_1 segue:
«… Ciò posto, il giudizio cautelare r.g. 70186/15 incardinato da davanti al Tribunale di Roma è stato CP_2 definito all'udienza del 17.12.2015 con ordinanza di estinzione dello stesso per rinuncia agli atti del giudizio da Cont parte della ricorrente che è accettata da avendo le parti raggiunto un accordo. CP_2
Nell'udienza del 17.12.2015 ha dichiarato che sarebbe venuta meno la materia del contendere qualora Pt_1 Cont avesse confermato a verbale il suo impegno “a corrispondere a per lo smaltimento diretto l'importo di CP_2
€ 170/ton (euro 145 oneri smaltimento + 25 euro per trasporto) per il complessivo quantitativo di rifiuti presenti sul piazzale… pari a 2.251 ton”, (v. verbale udienza, doc. 3 nel fascicolo di parte attrice). Cont Cont Nell'occasione richiamando l'impegno già assunto con l'affidamento del 4.9.2015 (doc. 6 , ribadito Cont con lettera di del 16.12.2015 (doc. 2 fascicolo Box 3) e si è impegnata “a corrispondere l'importo di 170 euro per ciascuna tonnellata di rifiuti da smaltire, incluso il trasporto, come da comunicazione di del 23 Pt_1 Cont luglio 2015. Allo stato non essendo in grado di determinare l'esatto quantitativo di rifiuti da smaltire si pagina 4 di 16 impegna a corrispondere l'importo innanzi indicato per l'intero quantitativo della frazione estranea derivante dalla Cont lavorazione dei rifiuti di materiale celluloide conferiti da secondo la percentuale indicata nel contratto. In ragione di quanto sopra non si oppone alla richiesta di rinuncia alla presente domanda cautelare con compensazione delle spese per la cessazione della materia del contendere”.
Il Giudice, stante la richiesta congiunta delle parti, ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla pronuncia cautelare, (v. verbale del 17.12.2015, doc. 3 nel fascicolo di parte attrice). Cont Anche nel presente giudizio non ha formato oggetto di contestazione tra le parti la circostanza dedotta da che fino al maggio 2015 lo smaltimento del rifiuto CER 19.12.12 (c.d. frazione estranea) sia stato effettuato Cont presso i siti di secondo le regolamentazioni previste dal contratto inter partes (consegna della frazione estranea nei punti per il ritiro della stessa). CP_3
L'accordo conciliativo e i relativi impegni attengono pertanto al periodo a partire da maggio a dicembre 2015. Cont Ciò posto, considerati gli impegni assunti all'udienza del 17.12.2015, ha demandato a CP_2
l'individuazione di azienda terza per provvedere allo smaltimento della frazione estranea e si è fatta carico del relativo costo nella misura richiesta da di euro 170 a tonnellata, incluso il trasporto. La valenza vincolante CP_2 Cont dell'accordo conciliativo è, quindi, certamente sussistente con riferimento all'impegno di di affidare il servizio di smaltimento della frazione estranea CER 19.12.12 a alle condizioni economiche e alle modalità Pt_1 esecutive di cui sopra, peraltro coincidenti con quelle richieste da con lettera del 23.7.2015. Pt_1
Alcun accordo modificativo è stato, invece, raggiunto all'udienza del 17.12.2015 sul criterio di determinazione Cont quantitativa della “frazione estranea” in relazione al quale era tenuta a corrispondere il pagamento di euro
170,00/tonn. Cont In difetto di adesione da parte di che - alla richiesta di di smaltimento di 2.251 tonnellate di F.E., pari
CP_2 al complessivo quantitativo di frazione estranea effettivamente presente presso lo stabilimento di – ha
CP_2 ribadito di voler corrispondere euro 170,00/tonn. “secondo la percentuale indicata nel contratto”, deve ritenersi tuttora operante inter partes il criterio contrattuale di determinazione quantitativa della frazione estranea nella misura del 18% della totalità dei rifiuti identificati CER 20.01.01, tratti da
CP_2 Cont In linea con quanto sopra, nel presente giudizio ha rilevato che in ragione della quantità di materiale complessivamente smaltito da identificato con il codice CER 20.01.01 la complessiva frazione estranea
CP_2
(codice CER 19.12.12) ammonta a 2.245,972 tonnellate e che pertanto gli importi relativi alle fatture oggetto di causa, ivi comprese le fatture nn. 81/2016 e 84/2016 oggetto del giudizio riunito, non sono dovuti, trattandosi di fatture emesse per il pagamento di una quantità di frazione estranea, superiore alla percentuale contrattualmente concordata.
In difetto sul punto nell'accordo conciliativo del 17.12.2015, deve ritenersi la vigenza della pattuizione contrattuale relativa all'individuazione quantitativa della frazione estranea (18% dei rifiuti codice CER 20.01.0)».
***
Ha proposto appello articolando due motivi e chiedendo alla Corte di accogliere le Pt_1 seguenti conclusioni:
«Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in totale riforma della sentenza 15643/2021 resa dal Tribunale di Roma in data 1/7.10.2021, non notificata, accogliere il presente appello e per l'effetto pagina 5 di 16 accertare e dichiarare che la società per le ragioni ed i titoli dedotti in premessa, è creditore della Parte_1 società dell'importo di euro 476.730,19, o di quella maggiore o minor somma ritenuta di diritto e di CP_1 giustizia;
accertare e dichiarare che la società per le ragioni ed i titoli dedotti nel giudizio RGN 34367/2016 CP_1 innanzi il Tribunale di Roma, è creditore della società ell'importo di euro 464.322,88; Parte_1 accertare e dichiarare, attesa la loro contestuale esistenza, l'estinzione dei reciproci crediti e debiti, come sopra accertati e dichiarati;
condannare in persona del legale rappresentante pro tempre, al pagamento della società CP_1 Parte_1 della residua somma di euro 12.407,31 o di quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi;
respingere la spiegata opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo 16456/2016 perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la condanna come già pronunciata in via monitoria dell'importo di euro
118.086,76 oltre accessori come risultanti dal decreto ingiuntivo».
***
Si è costituita l'appellata chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 c.p.c. e, in subordine, di rigettarlo e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado.
***
All'udienza del 7.7.2022 la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 22.4.2025 è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed è stata confermata la già fissata udienza del 13.11.2025, con termine fino a venti giorni prima per note (depositate dalla sola appellante).
***
I procuratori delle parti hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
***
Prima di esaminare i motivi di gravame, è opportuno ricostruire, sulla base dei documenti versati in atti dalle parti, di quanto riportato nella sentenza di primo grado e dei fatti incontestati, la vicenda che ha dato origine a entrambi i giudizi:
- il 31 maggio 2012 sottoscriveva con un Controparte_5
contratto finalizzato al recupero dei rifiuti da imballaggio a base di cellulosa, avente ad oggetto il conferimento, alle piattaforme preposte, dell'autorizzazione alla gestione di pagina 6 di 16 impianto di selezione e trattamento della raccolta differenziata svolta nel Comune di
Roma;
- le due società, avvalendosi anche di piattaforme terze autorizzate (fra le quali 3), provvedevano alla raccolta differenziata congiunta dei rifiuti identificati con il Codice Contr CER 20.01.01 e alla lavorazione degli stessi, dietro impegno da parte di al pagamento di un corrispettivo pari a 25 euro, oltre IVA, per tonnellata di rifiuti;
- nel 2013, in seguito alla cessione del ramo di azienda operata da in favore di Contr
il rapporto contrattuale proseguiva tra questa e Pt_1
- in sostanza, in virtù del contratto concluso il 5 febbraio 2013, conferiva a il Pt_1
rifiuto cellulosico classificato come CER 20.01.01, proveniente dalla raccolta differenziata, al fine del suo recupero;
- si impegnava alla lavorazione di tale materiale, curandosi di ripulirlo mediante la Pt_1
separazione dei rifiuti di carta e cartone dagli imballaggi in carta e cartone e dai rifiuti indifferenziati, le cosiddette frazioni estranee (F.E.);
- il 18% del rifiuto CER 20.01.01 era costituito da frazione estranea non recuperabile, classificata come CER 19.12.12, da smaltire in discarica;
- provvedeva al trasporto di tali rifiuti prodotti dalla lavorazione presso gli impianti Pt_1
Contr Contr di proprietà di mentre lo smaltimento era gestito direttamente da
- nel maggio 2015, a causa dell'aumento dei costi di gestione e dell'incapienza dei siti, Contr sospendeva l'accettazione dei rifiuti CER 19.12.12 prodotti dall'attività di selezione di BOX 3;
- promuoveva, quindi, ricorso ex art. 700 c.p.c. innanzi al Tribunale di Roma, Pt_1
Contr chiedendo ordinarsi ad «di consentire immediatamente il conferimento di tutti i rifiuti CER Cont 19.12.12 di proprietà stessa, risultanti dalla lavorazione del materiale conferito per la selezione presso e attualmente giacenti preso l'impianto, presso i siti di Roma, Rocca Cencia e o Ponte Pt_1
Malnome e o via Salaria e o Acilia e o presso altro sito della stessa, debitamente autorizzato a riceverli, individuato nel Comune di Roma»;
pagina 7 di 16 - a seguito delle trattative intercorse tra le parti, all'udienza del 17 dicembre 2015, si impegnava a corrispondere l'importo di 170 euro per ogni tonnellata di rifiuto CER
19.12.12 smaltita da Pt_1
- più precisamente, chiedeva ad di smaltire 2.251,54 tonnellate di frazione Pt_1
Contr estranea, mentre precisava che, non essendo in grado di determinare l'esatto quantitativo dei rifiuti da smaltire, si impegnava «a corrispondere l'importo innanzi indicato per l'intero quantitativo di frazione estranea derivante dalla lavorazione dei rifiuti di materiale cellulosico Cont conferito da secondo la percentuale indicata in contratto», e cioè il 18% del rifiuto CER Contr 20.01.01 conferito da a per il recupero;
Pt_1
- provvedeva, quindi, a smaltire il rifiuto CER 19.12.12 ed emetteva le relative Pt_1
fatture che non venivano saldate.
***
Così ricostruita la vicenda, si può ora procedere all'esame dei motivi di appello.
***
Con il primo motivo (rubricato “VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 2 Cost;
1175,
1176, 1241, 1375, 2033, 2041, 2697 cc;
112, 115, 116, cpc”), l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado, dopo aver dettagliatamente ricostruito i fatti, ha respinto la domanda di sul presupposto che quest'ultima avrebbe emesso fatture per il Pt_1 pagamento di una quantità di frazione estranea superiore alla percentuale contrattualmente concordata, nonostante avesse fornito la prova documentale del quantitativo di rifiuto Pt_1
Contr CER 20.01.01 alla stessa conferito da
Contr Deduce che lo stesso giudice rammentava che aveva stanziato la somma di euro Parte 482.550,00 oltre IVA, per il pagamento del servizio di smaltimento eseguito da 3.
Contr Lamenta, infine, che, pur volendo condividere quanto affermato da il Giudice avrebbe dovuto riconoscere un credito di BOX 3 pari a euro 419.996,76 (2.245,972/Ton x 170,00/Euro
Contr
+ 38.181,52 IVA 10%), avendo la stessa riconosciuto che la complessiva frazione estranea (CER 19.12.12) per cui sarebbe dovuto il pagamento ammontava a 2.245,972 tonnellate.
Chiede, quindi, che la sentenza venga riformata nel senso di riconoscere, in ragione della quantità di materiale CER 20.01.01 complessivamente smaltito da che la complessiva Pt_1 frazione estranea (CER 19.12.12) ammonta a 2.498,72 tonnellate e che pertanto gli importi relativi alle fatture oggetto di causa sono dovuti, trattandosi di fatture emesse per il pagina 8 di 16 pagamento di frazione estranea nella percentuale convenzionalmente determinata (18% dei rifiuti CER 20.01.01).
***
Con il secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado non si Parte sarebbe pronunciato sulla domanda proposta da 3 relativa al credito per differenziale di materiale conferito e chiede che la stessa venga riformata nel senso di riconoscere il credito di euro 120.193,07.
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In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto infondata.
Come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 27199/2017), gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo di cui al D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 7 agosto 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, dovendosi escludere, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021).
Alla luce di siffatti principi, deve ritenersi che l'appello non incorra nella sanzione di inammissibilità, in quanto l'appellante ha sufficientemente illustrato le censure mosse al ragionamento e alle conclusioni del primo giudice e ha indicato quale sia l'obiettivo delle censure stesse, risultando dunque soddisfatti i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
***
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., questa è assorbita dal fatto che la Corte, con delibazione in senso reiettivo, implicitamente resa, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e ha scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (cfr. Cass. n. 37272/2021).
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Venendo al merito, i motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.
*** pagina 9 di 16 Si premette in linea generale, che, come è noto, con l'opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario giudizio di cognizione, volto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere, e non anche se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge (Cass. n. 16767/2014).
In questo autonomo giudizio il creditore opposto può produrre nuove prove, ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, e il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass. n. 2490/2019; Cass. n.
9927/2004).
Al debitore, è riconosciuto, nel giudizio a cognizione piena, il diritto di contestare analiticamente la fondatezza del credito, secondo i principi in tema di riparto dell'onere probatorio.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in altre parole, l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cass. n. 2421/2006).
Trovano, dunque, applicazione i tradizionali principi in tema di riparto dell'onere della prova, secondo cui, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa. Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione (cfr., tra le tante, Cass. n. 826/2015; Cass. n. 13685/2019).
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Sempre in linea generale, si rammenta, inoltre, che vige il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., in base al quale la non contestazione costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non pagina 10 di 16 contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (cfr. tra le tante Cass. n. 12904/2015; Cass. n.
5356/2009; Cass. Sezioni Unite n. 761/2002).
I fatti devono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a una contestazione non chiara e specifica (cfr. Cass. n.
26908/2020) e, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, una contestazione generica equivale ad una “non-contestazione” (Cass. 4770 del 15/02/2023 in motivazione;
Cass. n. 9439 del 23/03/2022; Cass. n. 17889 del 27/08/2020).
*** Contr Applicando tali principi al caso di specie, si rileva che, a seguito dell'eccezione di sulle Contr quantità di rifiuto CER 19.12.12 smaltite da – per le quali avrebbe dovuto pagare Pt_1 euro 170 a tonnellata – ha fornito prova sia dei quantitativi effettivi di rifiuto CER Pt_1
Contr 20.01.01 ricevuti da sia di quelli di rifiuto CER 19.12.12 smaltiti direttamente. Contr In particolare, dagli atti emerge che, nel corso del 2015, ha trasferito a BOX 3 un totale di 19.797,20 tonnellate di rifiuto con codice CER 20.01.01, come risulta dai mod.81 (modelli di registro di carico e scarico rifiuti) e dagli estratti dei MUD (Modello unico di dichiarazione ambientale) depositati da BOX 3 in primo grado.
Applicando la percentuale del 18% prevista per lo scarto cellulosico, si ottiene una quantità di rifiuto CER 19.12.12 pari a 3.563,496 tonnellate.
Di questa quantità, una parte – pari a 920,12 tonnellate – è stata smaltita direttamente da Contr prima di maggio 2015 (BOX 3 ha documentato questa circostanza con i MUD depositati Contr e non ha sollevato contestazioni).
Un'ulteriore quota di 391,81 tonnellate è stata conferita da prima del 17 dicembre Pt_1
Contr 2015, a un impianto non gestito da
Contr Per queste, ha effettuato un pagamento parziale (circostanza allegata e provata dalla
Contr stessa BOX 3 né contestata da su cui si tornerà appresso). Parte La parte residua, pari a 2.251,566 tonnellate, è stata smaltita da 3 dopo il 17 dicembre
Contr 2015 presso impianti non
Per queste operazioni BOX 3 ha emesso fatture che, tuttavia, non sono mai state saldate. Contr Nel 2016 ha trasferito a ulteriori 7.752,04 tonnellate di rifiuto CER 20.01.01. Pt_1
Tuttavia, solo 1.373,10 tonnellate riguardano il presente giudizio.
pagina 11 di 16 Anche in questo caso, applicando la percentuale del 18%, lo scarto cellulosico ammonta a
247,16 tonnellate. Contr ha smaltito anche questi rifiuti presso impianti non emettendo fatture che non Pt_1 sono state pagate.
Peraltro, ha fornito prova dello smaltimento delle quantità indicate attraverso i FIR Pt_1
(formulario di identificazione dei rifiuti) depositati agli atti.
***
Alla luce della documentazione prodotta e in adesione ai principi sopra richiamati, la pretesa creditoria relativa al quantitativo complessivo di 1.853,32 tonnellate di CER 19.12.12 (pari al Parte 18 % di 10.294,44 tonnellata di rifiuto CER 20.01.01) risulta provata da 3.
Tali quantitativi sono dettagliati nelle seguenti fatture:
- n. 327/2015 relativa allo smaltimento di 339,04 tonnellate per un importo di €
63.400,48;
- n. 1/2016 relativa allo smaltimento di 384,48 tonnellate per un importo di € 71.897,76;
- n. 22/2016 relativa allo smaltimento di 317,88 tonnellate per un importo di € 59.443,56;
- n. 52/2016 relativa allo smaltimento di 329,44 tonnellate per un importo di € 61.605,28;
- n. 53/2016 relativa allo smaltimento di 482,48 tonnellate per un importo di € 90.223,76.
Si ha un totale pari a € 346.570,84.
***
Anche le pretese azionate da nel giudizio riunito risultano fondate e documentate. Pt_1
Esse riguardano lo smaltimento di ulteriori quantitativi di rifiuto codice CER 19.12.12, Contr effettuato nel periodo successivo, sempre presso impianti non e secondo le modalità previste dal rapporto contrattuale. In particolare:
- fattura n. 81/2016 relativa allo smaltimento di 348,30 tonnellate per un importo di €
71.864,10;
- fattura n. 84/2016 relativa allo smaltimento di 247,18 tonnellate per un importo di €
46.222,66.
Anche in questo caso, le operazioni sono state regolarmente eseguite e sono provate dai Parte documenti prodotti da 3, sopra indicati, mentre le fatture risultano non saldate.
Il credito vantato da nel giudizio avviato con ricorso per decreto ingiuntivo ammonta Pt_1 pertanto a € 118.086,76.
***
pagina 12 di 16 Quanto alla fattura n. 326/2015 di € 9.966,28, la cui pretesa è stata azionata da Pt_1 nell'ambito del giudizio principale, occorre rilevare che essa si riferisce allo smaltimento di un quantitativo complessivo di 391,81 tonnellate di rifiuto CER 19.12.12, conferite da Pt_1
Contr presso un impianto non in data anteriore al 17 dicembre 2015.
Nella prospettazione dell'appellante, tale quantitativo risulta suddiviso in 362,41 tonnellate, Contr per le quali aveva già corrisposto un pagamento parziale pari a € 145/tonnellata Contr (anziché €170/ton), e in 29,40 tonnellate, interamente saldate da al prezzo pieno di €
170/tonnellata.
La fattura in questione è stata dunque emessa da BOX 3 al fine di ottenere il pagamento della differenza residua di € 25/tonnellata sulle 362,41 tonnellate già parzialmente saldate.
Tuttavia, tale fattura non trova fondamento nell'accordo raggiunto tra le parti all'udienza del
17 dicembre 2015 innanzi al Giudice della fase cautelare, accordo che non può costituire Contr titolo per la pretesa azionata, in quanto il conferimento presso impianto non è avvenuto in epoca anteriore.
Né BOX 3 deduce altro valido titolo costitutivo del proprio diritto di credito, limitandosi a produrre in giudizio la sola fattura n. 326/2015.
Tuttavia, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio (Cass. n. 9593/2004; n. 15383/2010; n. 299/2016; n. 26801/2019; n.
685/2024).
Pertanto, in assenza di ulteriori elementi probatori idonei a dimostrare l'effettiva sussistenza del credito residuo, la pretesa azionata con la suddetta fattura non può ritenersi fondata.
***
In conclusione, alla luce della documentazione prodotta nel giudizio di primo grado da Pt_1 diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, risulta provato il credito vantato nei confronti Contr di per l'ammontare di € 464.657,60 (€ 346.570,84 + € 118.086,76).
*** Contr Quanto all'eccezione relativa alle modalità di fatturazione sollevata da questa non può essere condivisa.
pagina 13 di 16 BOX 3, infatti, ha emesso le fatture oggetto di contestazione seguendo le indicazioni Contr operative fornite dalla stessa nella comunicazione del 16 dicembre 2015, regolarmente versata in atti.
In ogni caso, anche a voler ipotizzare una difformità formale rispetto alle modalità di fatturazione previste dal contratto originario, tale circostanza, può rilevare ad altri fini, ma non incide sulla sostanza del rapporto obbligatorio e, segnatamente, non fa venir meno il credito, ove questo sia stato provato.
*** Contr Quanto al credito per differenziale di materiale conferito da a quest'ultima, come Pt_1 si è visto, deduce che vantava un credito per la ripetizione di parte del prezzo corrisposto in relazione alla cessione, appunto, del materiale MPS UNI EN 1.02 nel periodo gennaio 2013 – agosto 2015. Contr In particolare, la società afferma di aver pagato ad un prezzo calcolato su 28.945,52 tonnellate di materiale, mentre la quantità effettivamente resa disponibile, e poi rivenduta ai propri clienti, è risultata pari a 27.237,17 tonnellate, con una differenza di 1.672,35 tonnellate. Parte Tale differenza avrebbe dato luogo a un credito di 3 pari a € 120.193,07, ma su tale domanda il giudice di primo grado non si era pronunciato.
***
Rileva la Corte che, in effetti, il giudice sul punto ha omesso ogni pronuncia.
Ciò detto, applicando, ancora una volta, i principi in materia di riparto dell'onere probatorio e di non contestazione, si ritiene che abbia fornito prova del titolo, avendo allegato in Pt_1
Contr modo puntuale e circostanziato la differenza quantitativa tra il materiale ricevuto da e quello effettivamente ceduto ai propri clienti, come da documentazione idonea a supportare tale ricostruzione. Contr In particolare, sono stati versati in atti: le fatture emesse da per la cessione del materiale MPS UNI EN 1.02 nel periodo gennaio 2013 – agosto 2015 (per un totale di
28.945,52 tonnellate), i documenti di consegna attestanti la successiva rivendita da parte di
(pari a 27.273,17 tonnellate), un prospetto riepilogativo con elenco analitico della Pt_1 differenza quantitativa (pari a 1.672,35 tonnellate) e la nota di debito n. 1/2015, emessa da in data 31 dicembre 2015 per l'importo di € 120.193,07. Pt_1
Dunque, ha assolto all'onere della prova sulla stessa gravante. Pt_1
Contr
dal canto suo, non ha contestato il credito, come si ricava, oltre che dalla prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. (in cui omette di prendere posizione al riguardo), dalla pagina 14 di 16 comparsa di costituzione in grado di appello (pag. 13), in cui assume che il credito era stato contestato con la corrispondenza intercorsa tra le parti e che i documenti erano stati contestati con la terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., senza considerare che l'onere della contestazione attiene alla fase giudiziale e riguarda i fatti, che, fra l'altro, erano evidentemente comuni alle parti.
Del tutto privo di pregio è, infine, l'assunto secondo cui i calcoli di BOX 3 “risultavano essere stati effettuati, presumibilmente, in base a documenti depositati in parte nel fascicolo telematico in parte in scatoloni depositati in cancelleria. Questa documentazione non è stata mai verificata in contraddittorio e pertanto, non vi è Cont prova della riferibilità ad , trattandosi di documentazione ritualmente depositata che la parte aveva l'onere di verificare. Contr Pertanto, non avendo contestato il credito e provato il fatto modificativo o estintivo, deve Parte ritenersi che sia stata fornita la prova del credito restitutorio in capo a 3.
*** Parte Contr In definitiva, sulla base delle acquisite risultanze istruttorie, il credito di 3 verso come sopra accertato, ammonta a complessivi € 584.850,67 (€ 346.570,84 + € 118.086,76 +
€ 120.193,07). Contr BOX 3 è debitrice nei confronti di per l'importo di € 464.322,88 (circostanza pacifica e indiscussa nel giudizio di primo grado).
Operata la compensazione (c.d. impropria) tra le rispettive posizioni creditorie, residua a Contr Parte carico di l'obbligo di corrispondere a 3 la differenza, pari a € 120.527,79.
*** Contr L'appello deve essere quindi accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, va condannata al pagamento, in favore di della complessiva somma di € 120.527,79. Pt_1
***
Sulla suddetta somma spettano gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002.
Gli interessi, che, in base a tale previsione normativa, dovrebbero decorrere dalle scadenze delle singole fatture, nella specie devono tuttavia essere riconosciuti a decorrere da ciascuna delle domande (notifica dell'atto di citazione e notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo) al saldo, dal momento che, essendosi operata la compensazione, le dette scadenze non sono più identificabili.
***
pagina 15 di 16 La riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione “ex lege” della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse.
Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo e all'esito finale della lite.
In caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336
c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di
“compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Cass. n. 8884/2024; Cass. n. 19989/2021).
Pertanto, l'appellata deve essere condannata, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano in relazione all'accolto, secondo i valori medi dello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000 di cui al D.M. n.
55/2014 (aggiornati, da ultimo, con D.M. n. 147/2022) e, solo per il giudizio di appello, nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 15643/2021, R.G. n. 34367/2016, pubblicata in data 7.10.2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna al CP_1 pagamento, in favore di della somma di € 120.527,79, oltre interessi Parte_1 come in motivazione;
2) condanna al pagamento, in favore di delle spese del doppio CP_1 Parte_1 grado di giudizio, che liquida in € 1.241,00 per esborsi e in € 14.103,00 per compensi, per il primo grado, e in € 2,556,00 per esborsi ed € 12.154,00 per compensi, per il secondo grado, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Roma, 13.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
GI CH IC TA
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