Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 1409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1409 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G.2739/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04 marzo 2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il giorno 26 aprile 1968 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] il giorno 20 marzo 1972 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cesano Boscone il giorno 10 giugno 2000
(n.30, parte 2, serie A, anno 2000)
In comunione legale dei beni.
con le seguenti figlie: nata a [...] il giorno 28 giugno 2003, cittadina italiana;
Per_1
Per_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04 marzo 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e divorzio alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza.
2) L'immobile adibito a casa coniugale, sito in Bareggio (MI), via S. Pertini n. 2, sarà oggetto di vendita e verrà rilasciato da entrambi i coniugi, con la conseguenza che non sussiste alcuna possibilità di assegnazione dell'abitazione.
3) Tenuto conto che d non sono ancora autonome e considerate che in base ai desideri Per_1 Per_2 manifestati dalle figlie le stesse staranno con entrambi i genitori pressoché nella stessa misura, i genitori concordano che sia equo e nell'interesse delle figlie sostenere le spese ordinarie delle figlie mediante due modalità alternative: con pagamento diretto o con suddivisione paritaria (50%), secondo i criteri dettagliati per ciascuna voce di spesa ordinaria, così come di seguito pattuito e precisato per ogni singolo capitolo di spesa ordinaria:
- vitto: vi provvederà ciascun genitore con le modalità dirette, nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza;
- farmaci da banco: vi provvederà ciascun genitore nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza, tenendo a proprio carico la spesa;
- vestiario: vi provvederà ciascun genitore con le modalità dirette, concordando la spesa direttamente con le figlie nel proprio periodo di frequentazione;
- spese per l'alloggio: ciascun coniuge provvederà a quelle della propria abitazione;
- materiale didattico, successivo al corredo di inizio anno: vi provvederanno entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo;
- spese per i trattamenti per la cura della persona (parrucchiere ed estetista): vi provvederà ciascun genitore con le modalità dirette, concordando la spesa direttamente con le figlie nel proprio periodo di frequentazione;
- pocket money: vi provvederanno entrambi i genitori, compatibilmente alle proprie condizioni reddituali e alle esigenze delle figlie.
4) Quanto alle spese straordinarie per le figlie (ossia spese che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità, gravosità o voluttuarietà) graveranno su entrambi in ragione del 50% ciascuno, purchè previamente concordate, salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori.
4.1) In caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse della prole, al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria, i genitori si danno atto che avranno come riferimento “Le linee guida Linee guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti”, sottoscritte anche dal Tribunale di Milano il 14 novembre
2017, che distingue le spese straordinarie rispetto a quelle ordinarie, precisando quali di esse possano essere erogate senza necessità di consenso dell'altro genitore e quali invece richiedano il preventivo concerto, nonché stabilisce le modalità di manifestazione del consenso e quelle di erogazione e rimborso. Pertanto, sono:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) le visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) le cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) i trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) i tickets sanitari;
e) gli occhiali o le lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) i farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) le cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) le cure termali e fisioterapiche;
c) i trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) i farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) le tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) i libri di testo;
c) il materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) la dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e)
l'assicurazione scolastica;
f) il fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) le gite scolastiche senza pernottamento;
h) le spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) le tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) le gite scolastiche con pernottamento;
c) i corsi di recupero e lezioni private;
d) i corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in
Italia e all'estero; e) l'alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) il tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) il centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) i corsi di lingue;
b) i corsi di musica e strumenti musicali;
c) l'attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) le spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) la baby sitter;
f) i viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) le spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) l'acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
4.2) Avuto riguardo alle spese da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica con prova di lettura (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno 10 giorni -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa.
In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività.
Entro giorni 10 dalla suddetta comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine, il genitore che riceve la richiesta, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
Qualora il dissenso sia tempestivamente motivato da ragioni economiche, il genitore che propende per la spesa potrà effettuarla, tenendola a proprio esclusivo carico, oppure potrà richiedere una valutazione giudiziale di rispondenza della spesa all'interesse della figlia e congruità rispetto all'entità e sostenibilità della spesa rapportata alla condizione economico/patrimoniale di essi genitori.
4.3) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso -in quanto non è stato possibile per l'altro genitore pagarla nell'immediatezza- dovrà essere documentata, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, e più specificatamente il genitore che ha diritto a chiedere il rimborso, entro 30 giorni dall'esborso, è tenuto ad inviare all'altro la propria richiesta di rimborso, in forma scritta e con prova di avvenuta ricezione, anche con mezzo telematico
(e- mail), allegando idonea documentazione, ossia i relativi giustificativi (fatture, ricevute, scontrini, ecc) nonché i conteggi di dare e avere.
Al genitore anticipatario che ha correttamente documentato la spesa è dovuto il rimborso entro 15 giorni dalla data della richiesta, salvo diversi accordi.
Resta altresì bene inteso che il genitore che dovrà sostenere la spesa per la figlia potrà chiedere all'altro il versamento in via anticipata della quota dovuta per la spesa da suddividersi, con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
5) Le deduzioni fiscali per le spese e gli oneri per la figlia devono essere suddivise tra i due genitori in ragione della quota corrisposta e il relativo documento fiscale dovrà essere intestato alla figlia.
6) Il c.d. assegno unico e universale per i figli a carico spetta a ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno.
7) Non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi.
8) Al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali, i coniugi dichiarano quanto segue.
A) I coniugi convengono di procedere alla vendita della casa coniugale, sita a Bareggio, in via S.
Pertini n.2, comprensiva degli arredi, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione e, salvo diverso accordo tra le parti, non saranno accettate proposte di acquisto inferiori a euro 200.000,00.
Con riferimento al ricavato della futura vendita dell'immobile, i coniugi concordano che lo stesso sarà prioritariamente destinato a:
• estinzione del mutuo gravante sull'immobile;
• saldare tutti gli eventuali oneri connessi alla vendita della casa coniugale;
• estinguere tutti i debiti contratti in costanza di matrimonio, indipendentemente dall'intestazione formale, in quanto rientranti nella comunione dei beni e destinati a esigenze familiari, con eccezione per le rate residue del prestito stipulato per l'acquisto dell'automobile Fiat Tipo, che verranno estinte esclusivamente dal signor Parte_1 con la propria quota parte del ricavato della vendita dell'immobile.
Dopo l'estinzione del mutuo e il pagamento dei suddetti debiti coniugali, il residuo della somma derivante dalla vendita sarà suddiviso in parti uguali tra i coniugi, fatte salve le disposizioni sopra indicate relative all'estinzione del prestito dell'autovettura.
B) L'automobile Fiat Tipo, targata FP637MY, rimarrà attribuita al signor , quale Parte_1 formale intestatario del veicolo, con ogni conseguente effetto legale e assicurativo;
tale assegnazione avviene anche in considerazione del fatto che il marito si è accollato il pagamento del finanziamento originariamente stipulato dalla moglie per l'acquisto del veicolo.
Le parti convengono, altresì, che la signora si impegna a intervenire per le formalità Pt_2 necessarie in caso di vendita della suddetta automobile, fermo restando che il provento della vendita spetterà in via esclusiva al marito, a condizione che quest'ultimo continui effettivamente a corrispondere le residue rate del finanziamento fino alla sua totale estinzione.
C) Le rate del mutuo gravante sulla già casa coniugale saranno corrisposte da entrambi i coniugi, i quali verseranno la propria quota parte -pari al 50% dell'importo della rata- entro la scadenza della rata sul conto corrente su cui sono domiciliate le stesse.
D) Le rate del prestito contratto dalla signora per l'acquisto dell'automobile Fiat Tipo, Pt_2 formalmente intestata al marito e acquistata in costanza di regime di comunione dei beni, continueranno ad essere integralmente corrisposte dal signor sino alla vendita Parte_1 della casa coniugale, con l'intesa che il debito residuo verrà estinto dal signor con la Parte_1 propria quota parte del ricavato della vendita della casa coniugale, entro il termine di sette giorni dalla conclusione della vendita stessa e con rinuncia espressa a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti della moglie per il pagamento delle rate del suddetto prestito.
E) Le rate del prestito -ciascuna di importo mensile pari a euro 330- contratto dalla signora Pt_2 nel 2023, in costanza di regime di comunione dei beni e destinato a far fronte a esigenze della famiglia, saranno corrisposte da entrambi i coniugi, i quali si impegnano a versare la propria quota, pari al 50% della rata, entro la relativa scadenza, sul conto corrente su cui il prestito è domiciliato, con l'ulteriore intesa che il debito residuo sarà estinto in sede di vendita della casa coniugale, mediante l'impiego del ricavato della stessa.
F) La signora si impegna a corrispondere la somma mensile di euro 155 al marito, tenuto Pt_2 conto che quest'ultimo è gravato da una trattenuta per la cessione del quinto dello stipendio, finalizzata al pagamento di un debito contratto per esigenze familiari.
A fronte di tale contribuzione, il marito rinuncia espressamente a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti della moglie per il pagamento del debito correlato alla suddetta cessione del quinto, il quale, come da intese tra le parti, sarà comunque estinto con il ricavato della vendita della casa coniugale.
G) Considerato che la signora ha contribuito all'acquisto del “carrello tenda per il Pt_2 campeggio”, formalmente intestato al marito e acquistato in costanza di regime di comunione dei beni, i coniugi concordano che lo stesso rimarrà di esclusiva proprietà del marito, il quale, tuttavia, si impegna a consentire alla moglie di usufruirne a proprie spese e in autonomia, secondo modalità
e termini che verranno concordati entro il 31 maggio di anno in anno.
H) Ciascun coniuge ha un proprio conto corrente, separato rispetto a quello acceso per il pagamento del mutuo gravante sulla casa coniugale e alimentato con i propri redditi da lavoro, e, pertanto, pur essendo i coniugi in regime di comunione dei beni, ciascun coniuge rinuncia a qualsiasi pretesa rispetto alle giacenze del conto corrente dell'altro coniuge.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.l0.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo però la domanda di divorzio procedibile prima che sia decorso il termine indicato dell'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi -trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte -provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
l) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Cesano Boscone il 10/06/2000;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Spese di lite al definitivo;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cesano Boscone perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice
Relatore dott. Chiara Delmonte
Così deciso in Milano, il 2.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo La presente sentenza è stata resa mediante deposito in cancelleria oggi