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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/04/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con ordinanza del 13/11/2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza dell'01/04/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 2047 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
nato Salerno, in data 08/06/1964 (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo, dal prof. avv.
Antonio Bianchi, elettivamente domiciliato Salerno, alla Via G. A. Amendola, n. 10, presso lo studio del difensore;
PEC: .salerno. ; Email_1 CP_1
RICORRENTE
E
(C.F.: ), Controparte_2 P.IVA_1
in persona del suo Presidente e l.r.p.t., rapp.to e difeso, giusta procura generale alle liti del
23/01/2023 per Notar di Fiumicino, dall'avv. Francesco Bove e con questi Persona_1
1 elett.te dom.to in Salerno, al Corso Garibaldi, n. 38, presso l'Ufficio Legale della Sede
provinciale dell' ; CP_2
PEC: t;
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RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avverso ordinanza ingiunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 10/04/2024, proponeva, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Salerno – Sezione Lavoro, opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001286174,
notificata in data 11/03/2024, con la quale l gli aveva intimato il pagamento CP_2
dell'importo di € 4.702,33, asseritamente dovuto a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/83, originata dal mancato versamento,
nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per l'anno 2017.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva, l'omessa notifica degli atti presupposti all'ordinanza ingiunzione, nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito vantato dall' CP_2
Sulla scorta di tali argomentazioni, previa sospensione dell'efficacia esecutiva delle ordinanze impugnate, chiedeva al Tribunale:
< In via preliminare, chiede di disporre la sospensione dell'impugnata ordinanza-
ingiunzione n. OI-001286174 ai sensi dell'art. 5 D.Lgs 150/2011;
Nel merito, chiede di accertare l'intervenuta prescrizione del diritto di riscossione da parte
dell'Ente delle somme dovute e per l'effetto, dichiarare nulla e/o annullabile, ovvero priva di
effetti ordinanza ingiunzione n. OI-001286174;
Con vittoria di spese ed onorari del presente Giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come
per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.>>.
2 2. Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l eccependo CP_2
l'assoluta infondatezza delle avverse pretese, delle quali invocava il rigetto.
3. Sospesa con decreto inaudita altera parte l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di ingiunzione opposta, il G.d.L., con ordinanza del 13/11/2024, rinviava la controversia per la discussione all'udienza dell'01/04/2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza,
riportandosi ai rispettivi atti introduttivi del giudizio e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
In particolare, il ricorrente ribadiva l'omessa notifica degli atti presupposti all'ordinanza ingiunzione, in quanto dalla ricevuta di ritorno prodotta dall' non si desumeva né CP_2
la data completa di consegna della raccomandata, né la firma della persona che l'avrebbe presuntamente ricevuta.
Inoltre, alla consegna dell'atto di accertamento nelle mani della madre, neppure identificata dal messo notificatore, non era seguito l'invio di un'ulteriore raccomandata informativa indirizzata al ricorrente contenente l'avviso della consegna e l'indicazione della data in cui era stata effettuata.
Il G.d.L., infine, nel rispetto del termine previsto dal già citato art. 127 ter c.p.c.,
pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza,
comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va in primo luogo disattesa l'eccezione di irregolarità della notifica dell'atto di accertamento prodromico all'emissione dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
3 Infatti, l'art. 139, comma 2, c.p.c., introduce nel nostro ordinamento processuale una presunzione di conoscibilità dell'atto se quest'ultimo è consegnato a "persona di famiglia",
con la precisazione che tale presunzione è iuris tantum, dovendosi, dunque, ammettere la prova contraria a carico di chi assume di non aver ricevuto l'atto, prova consistente nel dimostrare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario nella propria residenza (cfr. Cass. n. 11228/2021, Cass. n. 11815/2020, Cass. n. 18716/2018, Cass. n.
21362/2010).
Inoltre, a differenza di quanto ritiene il ricorrente, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa di cui al comma 4 dello stesso articolo, trattandosi di adempimento prescritto per ipotesi diverse da quella verificatasi nel caso di specie, ossia di consegna dell'atto al portiere dello stabile o a un vicino di casa.
E, infatti, qualora la notifica dell'atto di accertamento avvenga mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982, sicché non può trovare applicazione il disposto dell'art. 7, comma 6, della legge da ultimo citata, introdotto dall'articolo 36, comma 2-quater del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 – convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31 – e poi abrogato nel 2014, che prevedeva l'invio di una raccomandata in caso di consegna non personale dell'atto, di guisa che non condivisibile è la censura di parte ricorrente di omessa notifica di alcuni dei titoli per violazione del dettato del succitato art. 7 della L. n. 890/82.
Ne consegue la regolarità della notifica dell'atto di accertamento, circostanza, questa,
desumibile in maniera inequivoca dalla documentazione allegata al fascicolo telematico dell' e, in particolare, dalla copia “ricevuta di ritorno” attestante l'avvenuta notifica, CP_2
nel mese di settembre 2018 dell'atto di accertamento de quo, la quale è riproduzione digitale dell'atto sufficientemente leggibile e chiara, avente la valenza di atto pubblico, contro la quale non risulta essere stata formulata tempestivamente querela di falso.
4 2. Parimenti infondato è il motivo di opposizione relativo alla prescrizione quinquennale della pretesa creditoria per le ragioni che seguono.
Invero, la giurisprudenza di legittimità delineatasi in subiecta materia ha avuto modo di chiarire che, ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può
esser fatto valere e, quindi, detto termine va fatto coincidere con quello della commissione del fatto amministrativamente sanzionato, cioè, nel caso in esame, con il giorno di scadenza del termine previsto per ciascun versamento mensile, ovvero con il giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi, così come disposto dall'art. 2, comma 1,
lett. b) del D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 che ha modificato il D.Lgs. 9 luglio 1997, n.
241, come già modificato dal D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56 (con la precisazione che se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo).
Nella specie, gli omessi versamenti di contribuzione attengono al periodo da dicembre 2016
a novembre 2017; ad essi ha fatto seguito la notifica dell'atto di accertamento, perfezionatasi nel mese di settembre 2018 con il quale è stato concesso al ricorrente il termine di tre mesi dalla data della notifica per provvedere al pagamento, durante il quale il decorso del termine di prescrizione è rimasto sospeso. Di guisa che il primo atto interruttivo risulta certamente intervenuto entro il quinquennio dalla commissione dei fatti amministrativamente illeciti.
A ciò si aggiunga che il decorso del termine prescrizionale è successivamente rimasto sospeso in forza delle disposizioni contenute inizialmente nel D.L. n. 18/2020 (c.d. decreto
“Cura Italia”) e, da ultimo, nel D.L. n. 99/2021 (c.d. “Decreto Lavoro”), con il quale è stata disposta la sospensione fino al 31 agosto 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle,
degli altri atti di riscossione, nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive.
Ne consegue che, tenuto conto dell'avvenuta notifica a settembre 2018 dell'atto di accertamento (idoneo all'interruzione della prescrizione), allorquando è stata effettuata la
5 notifica dell'ordinanza ingiunzione oggetto di disamina (11/03/2024), il termine prescrizionale quinquennale (si badi: relativo alle sanzioni conseguenti l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali e non già alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro) non era ancora decorso.
3. E' appena il caso di soggiungere, infine, pur non essendovi motivo di doglianza sul punto,
che l ha correttamente proceduto anche alla determinazione dell'entità della sanzione CP_2
La materia oggetto di disamina è stata di recente oggetto di intervento legislativo (cfr. il D.L.
n. 48 del 2023, convertito dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85) che ha apportato significative e rilevanti innovazioni al previgente regime sanzionatorio.
In particolare, l'art. 23 del citato testo normativo ha così stabilito: “all'articolo 2, comma 1
bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge
11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle
parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso»”.
Orbene, nel caso di specie l'entità dei contributi non versati ammontava a complessivi €
2.346,00, sicché correttamente l , anche tenuto conto della molteplicità di mesi di CP_2
omesso versamento, ha comminato una sanzione pari a due volte l'importo omesso, cioè
pari ad € 4.692,00, oltre le spese.
4. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, sicché il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., alla rifusione in favore del resistente delle spese di giudizio, nella misura di cui in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M.
n. 55/2014, come mod. dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2047 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024 promosso da Pt_1
, contro l in persona del legale
[...] Controparte_2
rappresentante p.t., così provvede:
6 1) rigetta il ricorso;
2) revoca la sospensione dell'Ordinanza ingiunzione disposta con decreto del 19.4.2024;
3) condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese di giudizio, che CP_2
liquida in € 950,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a.
come per legge.
Salerno, 24.4.2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
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