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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 30/06/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 846/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Francesco S. Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Marco Bartoli Consigliere relatore ha pronunciato, a seguito di discussione orale ex artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c. prevista per l'udienza del 25.06.2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 846/2024 R.G., vertente tra rappresentata, difesa ed assistita dall'avv. Giuseppe Parte_1
Pierfrancesco Mussumeci, del Foro di Bergamo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in atti;
appellante e
elettivamente dom. in Chieti al C.so Marrucino PA
n. 153, presso e nello studio dell'avv. Alfredo Trama dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
appellato nonché
[...]
in persona Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Francesco Alessandro Magni del Foro di Roma ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Roma Via Caio Mario 27, giusta procura in atti;
appellata- già terza chiamata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Chieti n.
423/2024, pubblicata il 25.07.2024 e notificata in pari data, avente ad oggetto
“responsabilità professionale dell'avvocato”.
CONCLUSIONI: per “Voglia Ill.ma Corte d'Appello adita, in riforma della Parte_1
sentenza impugnata, così giudicare:
In accoglimento del presente gravame, riformare parzialmente e con riguardo ai capi 1 e 2 l'impugnata sentenza n. 423/2024 Sent., resa dal
Tribunale di Chieti, in persona del Giudice monocratico Dott. Alessandro
Chiauzzi, il 22 luglio 2024, e pubblicata in pari data, notificata in data 25 luglio 2024, nella causa civile iscritta al n. 889/2020 R.g., e così giudicare:
In via principale e nel merito:
- riformare la sentenza n. 889/2020 Sent., resa dal Tribunale di Chieti, in persona del Giudice monocratico Dott. Alessandro Chiauzzi, il 22 luglio2024, e pubblicata in data 25 luglio 2024, notificata in pari data, nella causa civile iscritta al n. 889/2020 R.g.:
“1 ) Rigetta le domande di parte attrice;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.”
- accogliere il proposto appello e, per l'effetto, accogliersi le seguenti domande:
2 In via principale: accertata e dichiarata la negligenza professionale dell'Avvocato , con studio in Chieti, Corso Marrucino n. PA
153, Cod. Fisc. , ravvisabile nell'inadempimento dei C.F._1
mandati professionali conferiti dall'attrice e nelle plurime dichiarazioni mendaci da questi rese per occultare la propria inerzia, condannare il convenuto al risarcimento, a favore della signora , di tutti Parte_2
i danni patrimoniali patiti all'attività aziendale de “ Controparte_3
” nonché di quelli non patrimoniali, di natura morale ed
[...]
anche esistenziale, subiti dall'attrice per effetto della lesione al proprio diritto alla libertà di movimento, di cui l'utilizzo di una autovettura che, per chi ha conseguito la patente, costituisce modalità di legittimo esercizio di tale facoltà, tenuto conto anche dei riflessi sulle aspettative di vita lavorativa
e professionale e sulla stessa salute fisica e psicologica dell'attrice, che fin
d'ora si indicano nella somma complessiva non inferiore ad euro
200.000,00, o alla diversa somma che sarà determinata in corso di causa dall'Ill.ma Corte di Appello adita anche secondo il ricorso al criterio dell'equità.
In ogni caso: Spese, diritti ed onorari del presente procedimento interamente rifusi, oltre I.V.A e CPA.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle prove dedotte nel giudizio di prime cure e non ammesse dal
Giudice di primo grado e che, qui, si ripropongono:
1) vero che, tra il mese di ottobre 2010 ed il maggio 2014, la signora Pt_1
titolare della ditta individuale “ ”, in Chiedi, alla via
[...] CP_3
Colonnetta n. 102, svolgeva l'attività di ristorazione, di preparazione e di vendita di prodotti alimentari e di gastronomia, piatti pronti da asporto, di
3 produzione e vendita di dolciumi, laboratorio di cake designer, come da documentazione fotografica che mi si rammostra, (doc. n. 24);
2) vero che, per lo svolgimento dell'attività di “ ” e di cui al CP_3
punto che precede, la titolare sig.ra necessitava, tra le altre Pt_1
attrezzature, dell'utilizzo di 3 forni a gas e fornelli di cottura alimentati a gas;
3) vero che, per lo svolgimento dell'attività di “ ” e di cui ai CP_3
punti che precedono, la titolare Sig.ra nell'anno 2012, chiedeva Pt_1
alla società la sottoscrizione di un nuovo contratto di fornitura CP_4
con incremento del potere calorifico;
4) Vero che tra la ditta individuale e la Controparte_3
società insorgeva una controversia avente ad oggetto l'omessa CP_4
volturazione dell'utenza da parte della società erogatrice in conseguenza della contestata presunta morosità maturata in capo al precedente intestatario dell'utenza e l'ostruzione di OG Più alla sottoscrizione di un nuovo contratto di fornitura del gas con altra azienda erogatrice;
5) Vero che, nel settembre dell'anno 2013, la signora Parte_1
conferiva all'Avv. , mandato difensivo con riguardo alla PA
controversia sorta tra la ditta individuale “ Controparte_3
e la società OG Più e di cui al punto che precede;
[...]
6) Vero che nell'ambito della predetta controversia, l'Avv. CP_1
dopo aver inviato la comunicazione del 4 ottobre 2013, (doc. n. 1)
[...]
rimasta priva di riscontro, suggeriva all'attrice di resistere alle richieste di pagamento provenienti dalla società e prospettava alla stessa CP_4
l'opportunità di procedere mediante l'instaurazione di un'azione giudiziaria per l'ottenimento del risarcimento di tutti i danni patiti dalla signora
4 e dalla propria ditta per effetto del comportamento tenuto dalla Pt_1
società ; CP_4
7) Vero che la signora nell'anno 2013, si affidava ai consigli del Pt_1
proprio legale e, in osservanza a quanto dallo stesso suggerito, CP_1
cessava di corrispondere le rate mensili pretese da a saldo CP_4
dell'esposizione del precedente intestatario dell'utenza;
8) Vero che il professionista convenuto, nell'ambito della questione di cui al punto che precede, prospettava alla cliente l'ottenimento, in sede Pt_1
giudiziale, del risarcimento del danno da parte della società nella CP_4
misura che lo stesso professionista quantificava in euro 50.000,00;
9) vero che, a seguito del mancato pagamento delle rate pattuite e di cui al punto che precede, la società effettuava, in data 8 ottobre 2013, CP_4
l'interruzione della fornitura del gas sul contatore di come da CP_3
documento che mi si rammostra, (doc. n. 25);
10) Vero che, sempre nell'anno 2014, l'odierna esponente conferiva, altresì, ulteriore mandato all'Avv. ad assisterla nella vertenza PA
relativa all'annullamento della propria patente di guida;
11) Vero che, con mail del 15 giugno 2015, che mi si rammostra (doc. n. 3 del fascicolo di parte attrice), il signor in risposta alla richiesta Per_1
dell'attrice di aggiornamento così affermava: “Ho parlato con – CP_1
Avv. – il quale mi ha rassicurato che la pratica OG CP_1 CP_1
procede velocemente (tre udienze in meno di un anno in un procedimento civile sono veramente tante); nell'udienza di luglio chiederà che il CP_1
giudice fissi una provvisionale in Vostro favore (una sorta di anticipo sull'indennizzo che andrà a stabilire), visto il Vostro stato economico disastroso conseguente ai danni derivati dalla chiusura in parte imputabile
5 al distacco. Per la patente lui ha detto che proverà a ritornare in argomento con nuova richiesta di autotutela, ma questi stronzi da Roma non rispondono
e solo un ricorso al TAR può riuscire a sbloccare la situazione (il ricorso costa molto), e la causa potrebbe durare anni. […] Per OG quindi aspetterei l'esito della udienza di luglio sul cui esito è ottimista.”; CP_1
12) Vero che, successivamente e sempre nell'anno 2015, la signora Pt_1
si rivolgeva all'Avv. , al fine di domandare lo stato delle PA
pratiche allo stesso affidate e riceveva rassicurazioni circa il procedere spedito delle medesime oltre che dell'impegno del professionista alla risoluzione della problematica in essere anche al fine di ottenere quel paventato risarcimento del danno utile alla risoluzione delle questioni economiche pendenti tra la signora ed il proprio istituto di credito, Pt_1
come da corrispondenza telematica che mi si rammostra, (doc. n. ri 10, 11,
12, 13, 16 del fascicolo attoreo);
13) vero che, nell'ambito del proprio mandato, l'Avv. rassicurava CP_1
la signora , affermando di aver coltivato l'azione contro la Parte_1
società e quella relativa alla patente di guida e che le medesime CP_4
avrebbero avuto un esito vittorioso;
14) vero che, prima dell'intervenuto distacco della fornitura del gas sul contatore di , l'attività della stessa rilevava incassi mensili CP_3
medi per oltre 30.000,00;
15) vero che, a seguito dell'interruzione nell'erogazione di fornitura del gas presso i locali di ” avvenuta in data 8 ottobre 2013, la CP_3
signora dovette modificare e ridurre l'offerta al pubblico dei Pt_1
prodotti gastronomici a causa dell'impossibilità di utilizzo dei forni;
6 16) vero che, a seguito dell'interruzione nell'erogazione di fornitura del gas presso i locali de “ ” avvenuta in data 8 ottobre 2013, l'attività CP_3
di ristorazione della stessa subiva un calo di incassi, come da documento che mi si rammostra, (Doc. n. 26)
17) vero che, per sostenere l'attività di “ ” a seguito del calo CP_3
di incassi di cui al punto che precedere, la signora si è vista Parte_1
vanificare ogni investimento effettuato a favore della suddetta ditta ed anzi, come detto, l'Istituto di Credito ebbe ad escutere le fideiussioni anche personali da cui è, altresì, derivata una procedura espropriativa sulla prima ed unica casa di proprietà dell'attrice;
18) Vero che la prosecuzione nell'esercizio commerciale “ ” CP_3
anche quando a causa dell'interruzione delle utenze era diventato impossibile proseguire l'attività, fu suggerito dall'Avv.to per CP_1
dimostrare a OG Più i danni subiti;
19) Vero che, per effetto del calo degli incassi per i motivi di cui ai punti che precedono ed il peggiorare della situazione la economico finanziaria della ditta individuale di ”, la signora dovette, nell'agosto CP_3 Pt_1
dell'anno 2014, cedere l'azienda stessa al prezzo di euro 48.000,00, ovvero la metà di quanto sborsato per l'acquisto;
21) vero che, ad oggi, la signora è priva del proprio titolo Parte_1
di abilitazione alla guida con gravi ripercussioni, oltre che sulla propria vita personale e sociale, anche sull'attività lavorativa;
22) vero che, nel corso dei fatti per i quali è causa, la signora Pt_1
subì un turbamento psicologico che la portò a perdere 20 kg di
[...]
peso.
7 Si indicano a teste i signori: residente in [...], Testimone_1 Tes_2
, residente in [...], , residente in [...],
[...] Persona_2 Tes_3
, residente in [...], , residente in
[...] Controparte_5
Chieti, su tutti i capitoli di prova dedotti;
il Dott. residente in [...]
Chieti, sui capitoli n. ri da 1 a 9 e n. 17 compresi.
Si chiede che i testi sopra indicati siano escussi anche a prova contraria su tutti i capitoli di prova avversari che saranno eventualmente ammessi.
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, oltre al rimborso forfettario ex art. 15 L.P.:, cap ed iva come per legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario […]”
per : “Voglia la Ecc.ma Corte di appello adita, disattesa PA
ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
1) In via preliminare ed in rito, dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla sig.ra in ragione della mancata osservanza dei Parte_1
prescritti di cui all'art. 342, comma 1, c.p.c.; dichiarare, in ogni caso, non contestata la sentenza di prime cure nella parte in cui il Giudice del
Tribunale di Chieti ha respinto la domanda (anche) in ordine alla reclamata responsabilità professionale circa la ritenuta omessa introduzione di ulteriore azione tesa a conseguire la restituzione del titolo di guida in capo all'appellante, stante la violazione delle prescrizioni imposte dal rito circa la specifica censura in fatto ed in diritto e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, per i motivi ut supra espressi, derivandone la inammissibilità e/o la non contestazione anzi eccepita;
dichiarare, inoltre, inammissibile, ai sensi dell'art. 345, c. 3, c.p.c., il mezzo di prova per testi dedotto per le ragioni precedentemente esplicate;
8 2) Nel merito, respingere l'appello proposto dalla sig.ra Parte_1
perché infondato in fatto e in diritto, di conseguenza confermando integralmente la sentenza ex adverso gravata;
3) In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle istanze di parte appellante, condannare la
[...]
, altra appellata, la cui rappr. AR
generale per l'Italia è corr. in Milano alla Via Clerici n. 14 (C.F. e P.IVA.:
n. ), rispettivamente in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, a tenere indenne l'odierno appellato di tutte le somme che quest'ultimo fosse condannato a pagare, per capitale, interessi, rivalutazione monetaria e spese anche legali ed a qualunque altro titolo o causale, ovvero di ogni effetto pregiudizievole derivato dalla emananda sentenza;
4) In ogni caso, condannare l'appellante alla rifusione delle spese e compensi di lite del grado (da determinarsi ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato con i D.M. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori), nonché ad ulteriore somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, c. 3, c.p.c., che l'Ecc.ma Corte riterrà di giustizia a titolo di responsabilità aggravata, stante la manifesta temerarietà con la quale la appellante ha introdotto sia il giudizio di prime cure e, ancor più, l'odierno gravame […]”
per : “Piaccia alla Ecc.ma Corte AR
d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese:
9 in via principale: respingere l'appello promosso in quanto inammissibile e comunque del tutto infondato in fatto oltre che in diritto, confermando la sentenza appellata. Con vittoria di spese competenze ed onorari;
I) in via subordinata: respingere l'eventuale domanda di manleva avanzata dall'avv. per mancanza di copertura ed operatività della garanzia CP_1
in relazione al sinistro di cui è causa per tutte le ragioni meglio spiegate nelle premesse del presente atto e degli scritti in primo grado e comunque accertare e dichiarare la violazione da parte dell'avv. degli CP_1
obblighi contrattuali (art. 17 delle condizioni di assicurazione) e di legge
(artt. 1892 e ss. c.c.) nei confronti della per tutte le ragioni meglio CP_2
spiegate nelle premesse e, per l'effetto, respingere la domanda di manleva.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari;
ovvero dichiarare prescritto ai sensi dell'art. 2952 co. 2 c.c. il diritto di garanzia dell'avv. e, CP_1
per l'effetto, respingere la domanda di manleva;
in via di estremo subordine: pronunciare la non creduta condanna in manleva di nei limiti tutti derivanti dal contratto di CP_7
assicurazione e dalle condizioni generali e speciali di polizza escludendo la franchigia fissa e assoluta di € 500,00 che rimane a carico dell'assicurato e nei limiti del massimale contrattuale;
ridurre e limitare la condanna in garanzia della in ragione del pregiudizio sofferto dalla a CP_2 CP_2
causa del comportamento tenuto dall'assicurato in violazione delle condizioni di polizza e della legge come esposto nelle premesse, in una percentuale non inferiore al 50% del danno eventualmente liquidato a favore dell'attrice e che dovrà restare a carico dell'assicurato; respingere la domanda di rifusione delle spese di lite avanzata dall'assicurato.
Con riserva di ogni ulteriore diritto ed azione anche istruttoria […]”
10 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Chieti ha rigettato la domanda avanzata da parte di nei confronti dell'avv. volta Parte_1 CP_1
ad ottenere l'accertamento della responsabilità professionale di quest'ultimo, con relativa condanna al risarcimento dei danni di natura patrimoniale e non patrimoniale connessi all'esercizio della propria attività aziendale, nonché alla lesione del proprio diritto alla libertà di movimento, compensando interamente le spese di lite tra le parti.
1.1. A sostegno della pretesa azionata, l'attrice allegava:
- di aver, nel settembre 2013, conferito al convenuto mandato difensivo per tutelarla in una controversia insorta tra la propria ditta individuale,
[...]
, e la società “OG Più”, avente ad oggetto Controparte_3
l'omessa volturazione dell'utenza da parte di quest'ultima, in conseguenza della contestata presunta morosità maturata in capo al precedente intestatario dell'utenza, oltre all'ostruzionismo rispetto alla sottoscrizione di un nuovo contratto di fornitura del gas con altra azienda erogatrice o quantomeno alla modifica contrattuale volta all'incremento del potere calorifero, necessario per lo svolgimento di una proficua attività di ristorazione;
- che nell'ambito di tale controversia l'avv. provvedeva, CP_1 CP_1
con nota del 04.10.2013, a rappresentare le ragioni della propria assistita all'indirizzo della società “OG Più” e, stante il mancato raggiungimento di un accordo, il professionista si impegnava a procedere giudizialmente per il risarcimento di tutti i danni patiti dalla signora e dalla propria ditta Pt_1
per effetto del comportamento tenuto dalla società fornitrice;
allo scopo l'attrice conferiva formalmente procura alle liti all'avvocato, per l'instaurazione di un giudizio risarcitorio contro la società in questione, visto
11 anche il grave dissesto finanziario che la ditta “ ” stava subendo CP_3
per il perdurare della situazione;
- di aver, nell'anno 2014, conferito ulteriore mandato affinché il convenuto la assistesse nella vertenza relativa all'annullamento della propria patente di guida e che, in ragione di ciò, il professionista dichiarava alla propria cliente di aver provveduto al deposito della dovuta istanza datata 02.04.2014 per l'ottenimento di un provvedimento in autotutela;
- di essersi rivolta, dall'anno 2015 al 2017, al proprio legale di fiducia al fine di domandare lo stato delle pratiche allo stesso affidate, ricevendo ferme rassicurazioni circa il procedere spedito delle medesime, anche per il tramite del signor amico dell'avv. e membro Tes_4 CP_1
dell'associazione di consumatori “cittadinanzattiva”, cui l'attrice si era rivolta in prima battuta per la tutela delle proprie ragioni e che l'aveva successivamente indirizzata presso il professionista;
in particolare, si prospettava una situazione ormai prossima alla fase decisoria, con un esito del giudizio favorevole alla tesi dell'attrice, in cui venivano forniti diversi dettagli tra cui il numero di iscrizione a ruolo della procedura presso il
Tribunale civile di Chieti;
- non avendo più avuto risposta circa lo stato del giudizio promosso contro la società “OG Più”, di aver successivamente effettuato un controllo presso la Cancelleria Civile del Tribunale di Chieti, scoprendo che, alla data del 31.07.2017 non risultava pendente alcun procedimento tra le parti “OG
Più” e Pt_1
- di aver, nell'immediatezza, riferito della questione al proprio legale, il quale, con e-mail del 28.07.2017, si impegnava ad assumere informazioni presso i propri collaboratori di studio circa lo stato della pratica, seguendo
12 poi un invito del professionista ad un incontro volto a chiarire la questione, rimasto disatteso.
1.2. Radicatosi il contraddittorio con la costituzione in giudizio del convenuto e della terza chiamata - AR
per la quale era stata previamente autorizzata la chiamata in causa da parte del a fini di manleva - e concessi i termini per le memorie di cui CP_1
all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante audizione testimoniale ed interpello delle parti.
1.3. Con ordinanza del 02.01.2024, la causa veniva dunque rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 06.03.2024, data in cui la stessa veniva trattenuta in decisione.
1.4. La sentenza impugnata, nel richiamare gli orientamenti normativi e giurisprudenziali applicabili in tema di responsabilità professionale dell'avvocato, delineava preliminarmente i requisiti necessari ai fini dell'affermazione di responsabilità in sede civile del professionista, individuandoli, da un lato, in una negligenza e/o imperizia qualificata nell'attività professionale svolta, da valutarsi ai sensi dell'art. 1176, comma
2, c.c.; dall'altro, nel nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone, la relativa sussistenza dovendo conseguire ad una indagine volta a verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del professionista, se un danno vi sia stato effettivamente, e infine se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni.
La sentenza, dunque, pur riconoscendo la negligenza nella gestione del mandato professionale da parte dell'avvocato – attesa, da un lato, la
13 circostanza che la mancata iscrizione a ruolo della causa per cui aveva ricevuto incarico non risultava oggetto di contestazione, e dall'altro,
l'irrilevanza di eventuali profili di negligenza riferibili all'operato del collaboratore di studio, di cui in ogni caso risponde il professionista titolare in quanto si avvalga del proprio ausiliario sotto la propria direzione e responsabilità – ravvisava la ragione alla base del rigetto della domanda attorea nell'omesso assolvimento dell'onere della prova del nesso di eziologico tra i danni sofferti e la negligenza del professionista nel (mancato) svolgimento della propria attività.
A tal proposito, risultava dirimente la circostanza che il giudizio nei confronti della società “OG Più” fosse, in quanto non prescritto, ancora intentabile da parte dell'attrice alla data della scoperta della mancata iscrizione a ruolo della causa.
Tale fatto, non contestato da parte attorea, avrebbe reso possibile il soddisfacimento delle spettanze della attrice ove ella non avesse invece scientemente preferito far scadere i termini prescrizionali e rivolgersi in giudizio nei confronti del proprio difensore, il quale pur aveva prospettato la possibilità di rimediare alla situazione in quanto ancora nei termini.
Sulla base degli elementi istruttori acquisiti, risultava infatti non provato che il danno si fosse prodotto solo ed esclusivamente a causa della mancata tempestività dell'iscrizione a ruolo della causa da parte del professionista, peraltro emergendo dalle testimonianze rese l'esistenza di situazioni debitorie pregresse da parte dell'attrice tali da impedire finanche la dazione immediata al convenuto delle somme necessarie ad istruire le cause oggetto del mandato;
dissesto finanziario pregresso che impediva di ritenere che la mancata tempestiva iscrizione a ruolo della causa risultasse causa necessaria
14 e sufficiente a produrre i danni economici lamentati, sussistendo allo stato già una situazione di per sé idonea a determinarne l'esistenza.
Con specifico riferimento al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata instaurazione di una causa per il rientro in possesso di un valido titolo di circolazione, invece, la motivazione escludeva la sussistenza di profili di responsabilità professionale in quanto, né la documentazione in atti, né le testimonianze acquisite, facevano emergere un impegno del professionista che andasse aldilà della presentazione di una mera istanza volta al tentativo di risolvere la questione in autotutela.
La motivazione, infine, ravvisava la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite, atteso il carattere indubbio del fatto che una grave negligenza fosse comunque stata posta in essere dal professionista.
2. La sentenza è stata impugnata da la quale ne ha chiesto Parte_1
l'integrale riforma, con accoglimento delle domande avanzate in primo grado, sulla base di un unico ed articolato motivo con il quale lamenta la erronea valutazione dei documenti di causa e delle risultanze istruttorie circa un fatto decisivo per il giudizio, nonché violazione degli artt. 115 e 116
c.p.c..
3. Si è costituito in giudizio , il quale ha resistito PA
all'appello del quale ha chiesto, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e, in ogni caso, il rigetto nel merito in quanto infondato in fatto e in diritto. In via subordinata, ha chiesto l'accoglimento della domanda di manleva nei confronti della terza chiamata, rimasta assorbita in primo grado. In ogni caso, con vittoria delle spese del
15 grado, oltre alla condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96, comma 3,
c.p.c..
4. Si è altresì costituita la compagnia assicurativa AR
, la quale ha chiesto, in via principale, il rigetto del
[...]
gravame in quanto inammissibile e, comunque, infondato nel merito. In via subordinata, ha reiterato le eccezioni relative alla mancanza di copertura ed operatività della garanzia in relazione al sinistro di cui è causa, chiedendo il rigetto della domanda di manleva e, in via di estremo subordine, che la condanna sia in ogni caso contenuta entro i limiti derivanti dal contratto di assicurazione.
5. È stata fissata, per la decisione della causa ai sensi degli artt. 281 sexies e
350 bis c.p.c., l'udienza del 25.06.2025, previa concessione del termine per il deposito di note conclusionali, udienza (in presenza) all'esito della quale, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
6. Preliminarmente all'esame del merito, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte delle odierne appellate.
Invero, l'atto di impugnazione consente di avere sufficiente contezza degli aspetti, di fatto e di diritto, oggetto del gravame, oltre che delle ragioni di dissenso rispetto al percorso motivazionale del giudice di primo grado, correlate a quelle alternative sulle quali si basa la richiesta riforma della decisione (nel senso che, in considerazione della sua perdurante natura di revisio prioris instantiae, l'appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, non debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero presentare un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado, ma è sufficiente che contenga la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza
16 impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, v., per tutte, Cass. SS.UU. n. 27199/2017).
7. Sempre in via preliminare, deve rilevarsi come l'appello non abbia specificatamente investito il capo di decisione relativo al rigetto della richiesta risarcitoria connessa alla mancata instaurazione di una causa per il rientro in possesso di un valido titolo di circolazione, sul punto la sentenza dovendo ritenersi non più controvertibile in quanto definitivamente coperta dal giudicato interno.
8. Così circoscritto il perimetro del presente giudizio, ritiene questa Corte che l'appello sia parzialmente fondato, nei limiti e per le ragioni di seguito precisate ed esposte.
8.1. In particolare, l'appellante lamenta la erroneità della decisione laddove il primo giudice, pur ritenuta accertata la negligenza dell'avv. CP_1
nell'espletamento del mandato allo stesso conferito dall'attrice, aveva tuttavia ritenuto non provato che il danno si fosse prodotto esclusivamente a causa della mancata iscrizione a ruolo della causa prospettata.
Viene tuttavia evidenziato come l'inadempimento professionale del convenuto si sarebbe manifestato, non solo con la mancata iscrizione a ruolo della causa contro , bensì anche e soprattutto nella mancata CP_4
osservanza dell'obbligo di informazione alla cliente di ogni aspetto relativo a tale instauranda vertenza ed alla violazione del dovere di sollecitazione, dissuasione ed informazione, ed anche all'obbligo, gravante sul professionista, di sconsigliare l'instaurazione di giudizi dagli esiti incerti e sfavorevoli.
17 Ed, infatti, a fronte del mancato raggiungimento di un accordo avente ad oggetto il saldo di fatture emesse per consumi effettuati dal precedente intestatario del contatore del valore di poche centinaia di euro e della minaccia del distacco della fornitura di gas da parte di OG Più, il
[...]
avrebbe suggerito alla propria cliente di non provvedere al CP_8
pagamento della morosità arretrata, impegnandosi a procedere giudizialmente nel di lei interesse al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti per effetto del comportamento tenuto dalla società fornitrice. Tali circostanze, oltre che ampiamente dimostrate nel corso del giudizio di primo grado, neppure risulterebbero smentite dallo stesso convenuto.
A fronte delle allegazioni attoree e delle prove fornite a supporto, sarebbe dunque spettato all'avvocato dimostrare di aver adempiuto correttamente al proprio dovere di informare il cliente.
Sotto diverso profilo, viene argomentato come la difesa attrice avrebbe dimostrato – sia sulla base della documentazione in atti, che delle dichiarazioni rese dai testi - che, a seguito dell'interruzione nell'erogazione di fornitura del gas presso i locali de ” avvenuta in data CP_3
08.10.2013, l'attività di ristorazione avrebbe subito un calo di incassi tanto che la l'attrice si sarebbe vista costretta a cedere l'azienda ad un prezzo pari alla metà di quanto sborsato per l'acquisto.
Ed allora, dimostrata l'esistenza del danno, non potrebbe non riconoscersi la sussistenza del nesso causale tra la causazione di questo e la condotta del
[...]
laddove si consideri che, allorquando la signora si rivolgeva CP_1 Pt_1
al convenuto per essere assistita nella relativa questione, l'utenza del gas era ancora attiva e la stessa esercitava regolarmente la propria attività di gastronomia. Invero, solo a seguito e per effetto della consulenza prestata dal
18 professionista ed al suggerimento di non provvedere al saldo della morosità, la fornitura di gas sarebbe stata interrotta, con tutte le suesposte conseguenze.
Peraltro, l'appellante evidenzia come, oltre al pregiudizio economico derivante dal distacco della fornitura di gas, alla stessa avrebbe altresì dovuto riconoscersi il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, anche nella forma del danno morale, per effetto delle grandi sofferenze patite dalla medesima per aver confidato, per lungo tempo, nell'esito delle cause affidate alla difesa dell'avv. , attendendo, poi, con ansia, l'esito di sentenze CP_1
– mai pervenute– con l'aspettativa favorevole prospettatale dal professionista, patendo, successivamente, la profonda delusione di aver perso ogni possibilità di ottenere quanto ritenuto e con l'amarezza di aver appreso del raggiro di cui era rimasta vittima.
8.2. Tanto premesso, va preliminarmente osservato come, con particolare riferimento alla materia della responsabilità professionale dell'avvocato, trattandosi di obbligazione di mezzi e non di risultato, trovi applicazione il criterio della diligenza professionale media esigibile ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., da commisurare alla natura dell'attività esercitata, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, infatti, “la responsabilità professionale dell'avvocato presuppone la violazione del dovere di diligenza richiesto dalla natura dell'attività esercitata, ma l'accertamento di tale violazione non giustifica la condanna dell'avvocato al risarcimento di danni neppure individuati. Per la condanna occorrono, oltre al (positivo) accertamento della responsabilità, il (positivo) accertamento del nesso di causalità fra la condotta commissiva o omissiva dell'avvocato e l'evento di
19 danno, il (positivo) accertamento del nesso tra quest' ultimo e le conseguenze dannose risarcibili” (Cass. n. 3370/2025).
Più precisamente, “la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva ed il risultato derivatone" (Cass. n. 15032/2021).
Alla luce di tali osservazioni, secondo i principi regolatori della responsabilità contrattuale, spetta al cliente che sostiene di aver subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato provare il conferimento dell'incarico, la difettosa o inadeguata prestazione professionale, il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno lamentato, nonché il danno
(conseguenza) derivato dall'inadempimento dell'obbligazione, come conseguenza immediata e diretta dello stesso.
Sotto il profilo strettamente probatorio, costituisce poi orientamento granitico nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, premesso che la responsabilità dell'avvocato non possa affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, è necessario che l'attore fornisca la dimostrazione, non solo del comportamento negligente del professionista e del nesso causale con la preclusione dell'azione giudiziaria, “ma anche che, se intrapresa, l'iniziativa giudiziaria avrebbe
20 avuto ragionevoli probabilità di successo, applicando la regola probatoria del "più probabile che non". La ripartizione dell'onere probatorio in capo al cliente che alleghi la responsabilità professionale dell'avvocato, non si esaurisce nella prova della negligenza del legale;
l'attore deve altresì fornire elementi per una prognosi positiva del giudizio che non si è celebrato
a causa della negligenza del professionista, dimostrando che, se l'avvocato avesse agito correttamente, avrebbe conseguito un esito favorevole” (Cass.
n. 24007/2024).
Purtuttavia, osserva questa Corte come l'applicabilità di siffatto principio debba propriamente essere circoscritta alle ipotesi in cui l'allegata responsabilità professionale sia connessa alla prestazione principale del contratto ed alla correlata impossibilità per il cliente di intraprendere un'azione giudiziaria concordata, ai fini del riconoscimento del risarcimento del danno da tale inadempimento derivante.
Infatti, se da un lato non è possibile disconoscere la natura composita del rapporto obbligatorio nascente dal conferimento del mandato al difensore da parte del cliente - nel cui contenuto vengono a confluire, oltre alla prestazione principale, ulteriori obblighi posti a carico di entrambe le parti –
, dall'altro apparirebbe riduttivo ricondurre il concetto di danno unicamente alla perdita rappresentata dal mancato conseguimento del bene della vita cui l'instaurazione e la coltivazione del giudizio fosse eventualmente preordinato, ossia al danno patrimoniale.
Del resto, quanto alla tipologia di danno risarcibile, l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. e ampiamente consolidata nella giurisprudenza di legittimità e di merito, consente di affermare che,
21 anche nella materia della responsabilità contrattuale, è dato il risarcimento del danno di natura non patrimoniale.
Sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha peraltro precisato come
“dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale. Se
l'inadempimento dell'obbligazione determina, oltre alla violazione degli obblighi di rilevanza economica assunti con il contratto, anche la lesione di un diritto inviolabile della persona del creditore, la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale potrà essere versata nell'azione di responsabilità contrattuale, senza ricorrere all'espediente del cumulo di azioni. Che interessi di natura non patrimoniale possano assumere rilevanza nell'ambito delle obbligazioni contrattuali, è confermato dalla previsione dell'art. 1174
c.c., secondo cui la prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore. L'individuazione, in relazione alla specifica ipotesi contrattuale, degli interessi compresi nell'area del contratto che, oltre a quelli a contenuto patrimoniale, presentino carattere non patrimoniale, va condotta accertando la causa concreta del negozio, da intendersi come sintesi degli interessi reali che il contratto stesso è diretto a realizzare, al di là del modello, anche tipico, adoperato;
sintesi, e dunque ragione concreta, della dinamica contrattuale
(come condivisibilmente affermato dalla sentenza n. 10490/2006). Vengono in considerazione, anzitutto, i c.d. contratti di protezione, quali sono quelli
22 che si concludono nel settore sanitario. In questi gli interessi da realizzare attengono alla sfera della salute in senso ampio, di guisa che
l'inadempimento del debitore è suscettivo di ledere diritti inviolabili della persona cagionando pregiudizi non patrimoniali” (Cass. n. 26972/2008).
In relazione, invece, al contenuto del rapporto obbligatorio, va evidenziato come nel contratto d'opera professionale dell'avvocato, in quanto rapporto caratterizzato da un rilevante carattere fiduciario, assumono particolare importanza i doveri di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., contribuendo essi ad individuare obblighi, ulteriori o integrativi di quelli tipici del rapporto stesso, il cui inadempimento è patrimonialmente valutabile, ai sensi dell'art. 1174 cod. civ., e tale da giustificare una richiesta di risarcimento danni, purché siano specificati e provati i comportamenti pregiudizievoli e i loro concreti effetti lesivi.
Ciascuna parte, infatti, nell'esecuzione del contratto è tenuta a mantenere una condotta improntata a correttezza e buona fede.
In tema di esecuzione del contratto, la buona fede si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte;
tra i doveri di comportamento scaturenti dall'obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte ogni informazione utile relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento.
Invero, giova ricordare, in tema di obbligazioni contrattuali che il “Il contatto sociale qualificato, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art.
1173 c.c., e dal quale derivano, a carico delle parti, non obblighi di
23 prestazione ai sensi art. 1174 c.c., bensì reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, giusta gli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c., opera anche nella materia contrattuale, prescrivendo un autonomo obbligo di condotta che si aggiunge e concorre con l'adempimento dell'obbligazione principale, in quanto diretto alla protezione di interessi ulteriori della parte contraente, estranei all'oggetto della prestazione contrattuale, ma comunque coinvolti dalla realizzazione del risultato negoziale programmato” (Cass. n. 24071/2017)
Si osserva, al riguardo, che la teoria degli obblighi di protezione ha un preciso fondamento dogmatico nelle norme che costruiscono il rapporto obbligatorio come "rapporto complesso", le cui finalità di tutela non si riducono al solo interesse alla prestazione, definito dall'art. 1174 c.c., ma che ricomprendono anche l'interesse di protezione, preso in considerazione dalla norma successiva di cui all'art. 1175 c.c..
Orbene, la disamina della giurisprudenza di legittimità e di merito evidenzia che le affermazioni in ordine ad una responsabilità contrattuale da contatto sociale qualificato muovono - nelle più diverse materie - dalla considerazione di situazioni nelle quali, per effetto del rapporto che si è venuto a creare tra le parti e del conseguente affidamento che ciascuna di esse ripone nella buona fede, nella correttezza e nella professionalità dell'altra, si generano tra le stesse obblighi di protezione che precedono e si aggiungono agli obblighi di prestazione scaturenti dal contratto. Ma è proprio nella specifica materia contrattuale, della quale si controverte in questa sede, che alcune pronunce delle Sezioni Unite hanno ridisegnato, in modo particolarmente incisivo, i tratti essenziali di una responsabilità contrattuale non fondata su di un atto negoziale, bensì su una relazione di
24 vita produttiva di obblighi la cui violazione è assimilabile a quella arrecata agli obblighi scaturenti dal contratto. Si è, invero, affermato al riguardo che rientrano nelle controversie di natura contrattuale, non solo quelle riguardanti il mancato adempimento di un obbligo di prestazione di fonte negoziale, della cui natura contrattuale non è possibile dubitare, ma anche le controversie nelle quali l'attore alleghi l'esistenza di una regola di condotta legata ad una "relazione liberamente assunta tra lui e l'altra parte" e ne lamenti la violazione da parte di quest'ultima (Cass. SS.UU. n. 24906/2011).
Occorre al riguardo rilevare che la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 14188/2016) ha più volte dichiarato che il "contatto sociale qualificato", inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni, ex art. 1173 c.c., e dal quale derivano, a carico delle parti, non obblighi di prestazione ai sensi dell'art. 1174 c.c., bensì reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, giusta gli artt. 1175 e 1375 c.c., opera anche nella materia contrattuale, in relazione a quegli aspetti che non attengono alla (sola) esecuzione della prestazione principale ma anche ad interessi ulteriori, non direttamente oggetto dell'accordo contrattuale ma che accedono al rapporto obbligatorio e che si sostanziano nei "doveri di protezione" che ciascuna parte ha nei confronti dell'altra in virtù del reciproco affidamento riposto nella buona fede, correttezza e professionalità, e che insorgono, anche al di fuori di uno specifico vincolo contrattuale, tutte le volte in cui le parti instaurino una
"relazione qualificata" e cioè agiscano di concerto in vista del conseguimento di uno scopo (elemento questo che distingue, per l'appunto, la responsabilità da "contatto sociale" dalla responsabilità derivante da illecito extracontrattuale, caratterizzata dalla assenza di una relazione tra i soggetti anteriore alla commissione dell'illecito).
25 Il dovere di salvaguardia, richiesto a ciascuna delle parti che si pongono in relazione qualificata, pertanto, non viene in rilievo soltanto nelle ipotesi
"grigie" di confine tra il contratto ed il torto, ma si inserisce a pieno titolo nello stesso rapporto contrattuale, prescrivendo un autonomo obbligo di condotta che si aggiunge e concorre con l'adempimento della obbligazione principale, in quanto diretto alla protezione di ulteriori interessi della parte contraente che riceve la prestazione principale.
Come anche recentemente ribadito nella giurisprudenza della Suprema
Corte, “Il principio di correttezza e buona fede - il quale, secondo la
Relazione ministeriale al codice civile, "richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore" - deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 della
Costituzione, che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sé, un danno risarcibile”
(Cass. n. 9200/2021).
Trasponendo i suesposti principi alla fattispecie concreta, va in primo luogo affermata la sussistenza a carico del professionista, non solo dell'inadempimento della prestazione principale dedotta nel contratto
(impegno a procedere giudizialmente nei confronti della società OG Più ed a coltivare il relativo giudizio), bensì anche della violazione degli obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, diretti alla protezione di
26 interessi ulteriori ed accessori della parte contraente che, pur non direttamente afferenti l'oggetto della prestazione principale dedotta in contratto, appaiono comunque volti alla preservazione delle ragioni della propria cliente (di agire per il risarcimento dei danni patiti per effetto del comportamento tenuto dalla società fornitrice o, comunque, di non veder pregiudicata ovvero aggravata la propria situazione economica-finanziaria quale effetto del procrastinarsi dell'inerzia nell'agire) e, come tali, coinvolti dalla realizzazione del risultato negoziale programmato dalle parti.
Invero, se già il primo giudice aveva provveduto ad affermare la negligenza nella gestione del mandato professionale da parte del sulla scorta CP_1
del dato non contestato della mancata iscrizione a ruolo della causa per cui questi aveva ricevuto incarico, le medesime considerazioni non possono che riproporsi anche in riferimento agli obblighi di protezione.
Ciò a maggior ragione laddove si consideri che quest'ultimo, benché la causa non fosse stata neanche oggetto di iscrizione a ruolo, avesse ciononostante, da un lato omesso di informare l'attrice di detta omissione, ritardando la possibilità per quest'ultima di avvedersi di siffatta circostanza, conseguentemente pregiudicandone la possibilità di esplorare alternative idonee a veder nell'immediato tutelate le proprie ragioni nei confronti di
OG Più (cfr. lo scambio di corrispondenza tra l'attrice ed il proprio compagno e il in cui quest'ultimo, tra Testimone_1 CP_8
affermazioni concernenti presunti rinvii e date di udienze, impegni lavorativi e ritardi a vario titolo imputabili, si impegnava a far pervenire alla propria cliente aggiornamenti sugli sviluppi processuali della vicenda;
docc. 6, 10,
14, 15, 16, fascicolo di I grado di parte attrice) e, dall'altro, mediante dichiarazioni palesemente mendaci, indotto la propria cliente a credere
27 (anche a mezzo del soggetto terzo ) che il relativo giudizio Tes_4
risultasse già incardinato e procedesse speditamente (cfr. mail del
15.06.2015, nel quale , in risposta alla richiesta dell'attrice di Tes_4
aggiornamento affermava di aver parlato con il , il quale lo CP_1
rassicurava che la pratica OG procedesse velocemente con tre udienze celebrate in meno di un anno oltre alla circostanza che, nell'udienza di luglio, il difensore avrebbe chiesto al giudice la fissazione di una provvisionale in favore dell'attrice; doc. 3, fascicolo di I grado di parte attrice), successivamente rappresentando come lo stesso fosse giunto, alla data del
18.02.2017, nella sua fase conclusiva, nonché pervenendo persino a pronosticarne il probabile esito favorevole (cfr. doc. 11, fascicolo di I grado di parte attrice).
8.4. Quanto alle conseguenze derivanti da siffatto inadempimento ed astrattamente risarcibili, deve in primo luogo escludersi che possa essere riconosciuto alla il risarcimento del danno nella sua componente Pt_1
patrimoniale.
Sul punto, non può che condividersi quanto già ritenuto dal primo giudice in relazione alla mancata prova del nesso eziologico tra i danni sofferti e la negligenza del professionista nel mancato svolgimento della propria attività, risultando a tal fine dirimente la circostanza che il giudizio nei confronti della società OG Più da parte dell'attrice fosse, ciononostante, ancora proponibile alla data del 31.07.2017 (momento in cui l'attrice veniva a conoscenza del fatto che, presso la cancelleria civile del Tribunale di Chieti, non risultavano procedimenti definiti, né in corso di istruttoria, tra la medesima e OG Più), in quanto non ancora decorsi i termini di prescrizione per la proposizione della relativa azione risarcitoria.
28 Invero, ai fini della concreta risarcibilità dei danni subiti dal creditore, l'art. 1227, comma 2, c.c., nel porre la condizione dell'inevitabilità dei danni attraverso l'uso dell'ordinaria diligenza, impone al medesimo anche una condotta attiva o positiva diretta a limitare le conseguenze dannose della condotta ascrivibile al debitore, escludendosi dal novero delle attività concretamente esigibili a tal fine unicamente quelle che, per loro natura ovvero per le concrete circostanze, risultino particolarmente gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici per il creditore.
In tale ottica, ben si comprende la contrarietà ai canoni di diligenza media da parte dell'attrice, la quale ben avrebbe potuto affidare il mandato ad altro difensore al fine di conseguire giudizialmente quanto da essa sperato, anziché lasciar decorrere i termini di prescrizione, di fatto vanificando definitivamente la possibilità di veder accolte le proprie ragioni nei confronti della società.
Vieppiù, le risultanze istruttorie ed in particolare le dichiarazioni rese in sede di escussione testimoniale da parte del teste comune , le quali Tes_4
facevano emergere la preesistenza di una situazione di grave dissesto finanziario in cui l'attrice versava, antecedente persino al conferimento dell'incarico al : CP_1
<< …
2. Vero che, il convenuto riceveva nel proprio Studio l 'attrice, unitamente al suo fidanzato dell'epoca, nella persona del sig. , Testimone_1
ed al Sig. , i quali illustravano la problematica di cui al Tes_4
precedente capitolo, precisando come, in ragione di concomitanti pretese della Banca presso cui si intrattenevano i propri conti correnti, medesima
29 attrice aveva già ricevuto sollecitazioni al rientro delle passività accumulate
e che, per tale ragione, lo stesso Istituto aveva intrapreso azioni precettizie;
“Si è vero, preciso che all'epoca io ricoprivo la funzione di responsabile regionale dell'associazione “Cittadinanzattiva” e nell'ottobre dell'anno
2013, ho interessato sia la COGAS sia lo sportello del consumatore, dell'abuso che la COGAS stava commettendo nei confronti dell'azienda
perché gestendo un'attività commerciale che si occupava di CP_3
preparazione di pasti cotti, aveva necessità di far funzionare i fornelli, tuttavia staccarono ugualmente l'utenza nonostante il contenzioso aperto”;
3. “Vero che, nel contesto dell'incontro di cui al precedente capitolo, parte attrice precisava come le azioni di precetto intimate dalla propria Banca erano state opposte dal proprio precedente patrocinatore del Foro di
Pescara”; sub 3) “La circostanza mi è stata riferita”;
4. “Vero che, nell'ambito dell' incontro di cui ai precedenti capitoli, la odierna attrice lamentava omissioni del proprio precedente procuratore proprio in riferimento alle azioni esecutive promosse dal proprio Istituto di credito, sì chiedendo al convenuto di occuparsi anche della vicenda relativa alla ritenuta responsabilità del predetto collega ” ; sub 4) “Si è vero, alla riunione di cui al capitolo di prova ero presente anch'io e, quando l'attrice palesava l'intenzione di agire contro l'operato del precedente difensore ossia l'Avv. Giovanni Scarsi, io consigliai alla stessa attrice di denunciarlo per patrocinio infedele, ma l'Avv. CP_1
declinò il mio invito ritenuta l'azione inopportuna;
preciso altresì che ricordo con precisione che sempre in tale occasione si parlava di altre situazioni debitorie dell'attrice delle quali mi ero interessato, in particolare
30 ricordo un debito verso una banca e anche di un pignoramento ancora in corso da parte del Condominio in cui vi era l'appartamento della sig.ra ed anche su tali vicende consigliai di ricorrere ad un legale perché, Pt_1
come pure dissi all'Avv. anche per iscritto, che la parte venditrice CP_1
dell'appartamento acquistato dall'attrice si era impegnata formalmente nell'atto pubblico, ad accollarsi le spese relative alla ristrutturazione in corso, anche se vi era stata una sospensione dei lavori e che, dunque, tali spese rimanevano a carico di parte venditrice, sul punto osservai che tali spese oggetto del pignoramento immobiliare, non erano dovute dall'attrice poiché neppure era stata invita a partecipare all'assemblea condominiale nel corso della quale erano stati deliberati i lavori ”;
5. “Vero che, l ' odierno convenuto rifiutava l 'incarico conferendo da parte attrice teso all 'introduzione di azione di responsabilità professionale del predetto collega, nel mentre accettava di prestare la propria opera per la questione OG Più ” ; sub 5) “Si è vero”;>>
Al contrario del tutto inattendibili sono le dichiarazioni del testimone Tes_1
in quanto compagno della e prestatore di garanzie in favore
[...] Pt_1
della stessa (tanto da essere segnalato insieme a lei alla Centrale Rischi). La documentazione contabile versata in atti (registri dei corrispettivi), al di là della dimostrazione di altalenanti e non cospicui ricavi dall'apertura della attività e della loro riduzione al momento del distacco dell'utenza, nulla dicono su quali fosse la redditività dell'impresa e, quindi, il suo andamento e, dunque, non confermano la tesi che la crisi della stessa e l'accumulazione dei debiti fosse causata dal distacco dell'utenza del gas.
31 Le sopratrascritte inequivoche dichiarazioni da un lato escludono che la mancata tempestiva iscrizione a ruolo della causa nei confronti della OG
Più possa essere causalmente connessa ai lamentati danni economici patiti
(culminati con la cessione dell'attività economica) e, dall'altro, rendono scarsamente verosimile l'affermazione che, ove non le fosse stata prospettata l'opportunità di ottenere un cospicuo risarcimento ovvero non le fosse stato suggerito di resistere alle richieste di pagamento provenienti dalla società, la medesima avrebbe saldato le relative fatture ed evitato l'interruzione della fornitura di gas. In particolare, del tutto inverosimile è che l'appellante, pur essendo nelle condizioni di farlo nel mese di settembre 2013, non avesse pagato la esigua somma di € 972,42 (a tanto ammontava la pregressa morosità, per la quale peraltro la OG Più aveva concesso il pagamento in otto rate, di cui la prima saldata dalla stessa e, così facendo, Parte_1
avrebbe determinato la cessazione della fornitura del gas (in data 8.1.2013)
e si sarebbe posta nella condizioni di dovere chiudere (nel mese di maggio
2014) la sua florida e redditizia attività (iniziata nell'ottobre 2011) con asseriti danni pari ad € 50.000,00 (questo è l'importo che avrebbe voluto chiedere l'appellante a titolo risarcitorio alla OG Più) o di € 200.000,00
(questo è l'importo richiesto nel presente giudizio). Del resto, nell'atto di citazione di primo grado, è la stessa odierna parte appellante a riconoscere che, all'epoca, aveva “la necessità di ripianare i propri conti bancari, dilaniati per finanziare l'attività della propria ditta individuale “
[...]
” nel frattempo, anche per causa imputabile all'intervenuto CP_3
distacco della fornitura di gas da parte di OG Più, venne a cessare”
8.5. Diversi ordini di considerazioni si impongono, viceversa, in relazione alla richiesta risarcitoria per il danno di natura non patrimoniale
32 Giova premettere che è in linea di principio possibile invocare il risarcimento del danno morale in presenza di un fatto astrattamente riconducibile a reato, anche se in concreto non accertato. Come anche di recente ribadito nella giurisprudenza di legittimità, invero, “La risarcibilità del danno non patrimoniale, ai sensi dell'art. 2059 c.c. e in relazione all'art. 185 c.p., non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato, né occorre una condanna penale passata in giudicato, ma è sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente previsto come reato, sicché la mancanza di una pronuncia del giudice penale non costituisce impedimento all'accertamento ad opera del giudice civile, con valenza "incidenter tantum", della sussistenza degli elementi costitutivi - materiale e psicologico - del detto reato, negli esatti termini previsti dalla legge penale” (Cass. n. 3371/2020)
Nel caso in esame si ritiene, tuttavia, che il compendio istruttorio non permetta – neppure ai limitati fini che qui vengono in rilievo - di ritenere la sussistenza degli elementi costitutivi di un fatto costituente reato.
Invero, se da un lato le condotte poste in atto dal non possano CP_1
concretamente configurare il reato di truffa di cui all'art. 640 c.p. mancando l'ingiusto vantaggio o utilità conseguita dal reo attraverso la sua condotta
(non risultando neppure chiaro se l'attrice avesse provveduto ad anticipare le spese dell'instaurando giudizio), dall'altro neppure potrebbe ritenersi integrata la fattispecie di cui all'art. 380 c.p. dal momento che “Non integra il reato di patrocinio infedele l'avvocato che assuma l'incarico di dare inizio ad una controversia giudiziale e, ricevuta l'anticipazione sui compensi, non dia corso al contenzioso contravvenendo al dovere assunto con
l'accettazione del mandato, in quanto la condotta di infedeltà professionale
33 assume tipicità a condizione che risulti pendente un procedimento”(Cass. n.
17106/2011).
Purtuttavia, la giurisprudenza più matura non ha mancato di precisare che “Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 cod. civ., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone
a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità” (Cass. n. 26972/2008).
Tanto premesso, ritiene questa Corte la sussistenza dei presupposti per il ristoro del pregiudizio non patrimoniale sofferto da parte della odierna appellante, la quale subiva una - seppur temporanea e non definitiva - compromissione del proprio diritto ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, interesse certamente collegabile a principi di rango costituzionale (art. 24 Cost. e art. 6 CEDU), con modalità e per un tempo che indubbiamente
34 deve ritenersi superare la soglia di tollerabilità e con una lesività certamente esorbitante dalla nozione un mero disagio.
Sotto, il profilo probatorio, risulta principio consolidato quello secondo cui il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita da colui che si ritenga danneggiato dall'altrui illecito, possa essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva, la quale deve essere cercata anche d'ufficio, se la parte abbia dedotto e provato i fatti noti dai quali il giudice, sulla base di un ragionamento logico-deduttivo, possa trarre le conseguenze per risalire al fatto ignorato (ex multis, Cass. n. 17058/2017).
Nel caso di specie, le circostanze allegate da parte attrice in riferimento alle grandi sofferenze patite - per aver confidato, per lungo tempo, nell'esito delle cause affidate alla difesa dell'avv. , attendendo, poi, con ansia, CP_1
l'esito di sentenze mai pervenute con l'aspettativa favorevole prospettatale dal professionista, patendo, successivamente, la profonda delusione di aver perso ogni possibilità di ottenere quanto ritenuto e con l'amarezza di aver appreso del raggiro di cui era rimasta vittima – le quali trovano in parte conferma nelle dichiarazioni rese dai testi e (cfr. Tes_4 Testimone_1
verbali di ud. del 05.12.2022 e 20.12.2023; fasc. I grado), permettono di ritenere, sulla base dell'id quod plerumque accidit, che la stessa avesse per effetto di tali vicissitudini subito un rilevante turbamento emotivo.
Ed invero, l'improvvisa scoperta di essere stata vittima, per un periodo di tempo corrispondente a quasi 4 anni, di raggiri volti ad ingenerare nella stessa un legittimo affidamento circa l'avvenuta instaurazione di un procedimento contenzioso dall'esito verisimilmente positivo (o, in ogni caso, un affidamento sul fatto che le proprie esigenze di tutela fossero state opportunatamente riposte nelle mani di un professionista, dotato come tale
35 delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche ed impegnato nel portarne innanzi le relative istanze presso le sedi a ciò deputate), commessi – per di più – da un soggetto, quale il proprio avvocato, alla stessa legato da un rapporto eminentemente fiduciario, nonché l'acquisizione della consapevolezza di aver riposto le proprie speranze di veder affermate le proprie ragioni - in un contesto avvertito quale profondamente ingiusto - nella persona che più di ogni altro avrebbe dovuto agire nel di lei interesse, salvo poi tradirne gli intenti, hanno certamente inciso in modo negativo sulla persona della creandole un disagio psicologico e determinandone Pt_1
una sofferenza qualificabile in termini di danno morale, come tale meritevole di risarcimento.
Nel caso concreto, tenuto conto della natura del pregiudizio sofferto, della qualità rivestita dalla persona del danneggiante e del legame fiduciario con questi instauratosi, oltre che della durata dell'illecito, appare congruo riconoscere, a titolo di danno morale, la somma – equitativamente determinata – di € 10.000,00 (pari a poco più del doppio della somma asseritamente offerta da parte del alla propria cliente in sede di CP_8
incontro successivo all'occorso).
Su tali somme sono dovuti gli interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo.
9. L'accoglimento dell'appello comporta l'esame della domanda di manleva spiegata da parte del nei confronti della terza chiamata CP_1 [...]
, rimasta assorbita nel giudizio di primo AR
grado, la quale non può trovare accoglimento dovendo ritenersi fondata l'eccezione di inoperatività della polizza sollevata da parte di quest'ultima.
36 Invero, emerge dalla semplice lettura delle condizioni di assicurazione (cfr. doc. 4; fasc. I grado terza chiamata) che, benché l'art. 17 preveda la copertura assicurativa vale “per le richieste di risarcimento pervenute all' Parte_3
per la prima volta nel corso del periodo di decorrenza dell'Assicurazione in relazione a qualsiasi fatto dannoso verificatosi durante tale periodo ovvero precedentemente alla data di stipula della stessa”, il successivo art. 18, nel disciplinare le ipotesi di rischi esclusi dalla copertura assicurativa, prevede espressamente che l'assicurazione non valga, tra l'altro per “h) Richieste di risarcimento per eventi noti preesistenti;
per qualsiasi richiesta di risarcimento già presentata all'Assicurato prima dell'inizio del periodo di
Assicurazione e per situazioni o circostanze suscettibili di causare o di aver causato danni a Terzi, già note all'Assicurato all'inizio del periodo di
Assicurazione in corso, ovvero già da lui denunciate al suo precedente assicuratore”.
Considerando che l'avv. aderiva alla polizza convenzione CP_1
con effetto dal 31.05.2018 (cfr. doc. 3) e che una richiesta CP_2
risarcitoria relativa alla vicenda de qua era già stata precedentemente inoltratagli a mezzo pec in data 19.10.2017 dall'avv. Mussumeci (cfr. doc.
22; fasc. I grado di parte appellante), deve escludersi che tale evento possa ricadere nell'ambito di copertura della polizza.
Tali circostanze, peraltro, nemmeno risultano essere state oggetto di puntuale contestazione da parte del , limitatosi sul punto a mere difese di CP_1
stile.
10. In conclusione, la parziale fondatezza dell'appello nei limiti anzidetti deve condurre ad una riforma (altrettanto parziale) della sentenza impugnata Cont nel senso di accogliere la domanda attorea, condannando il convenuto
37 al risarcimento dei danni dalla stessa patiti, seppur CP_1
limitatamente alla componente non patrimoniale, nonché al rigetto della domanda di manleva proposta da quest'ultimo nei confronti della terza chiamata . AR
11. L'accoglimento, ancorché parziale, dell'appello impone, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., di regolare le spese di entrambi i gradi di giudizio secondo un criterio unitario e globale in base dell'esito complessivo della lite (v., ex multis, Cass. ord. 6259/2014)
Quanto ai rapporti tra e , si ritiene Parte_1 PA
sussistano giusti motivi ex art 92, comma, 2 c.p.c. per compensare le predette spese tra le parti nella misura di 1/2, atteso il carattere in parte innovativo della sentenza de qua e, in ogni caso, a cagione del disconoscimento del danno patrimoniale (in tal senso, si v. Cass. n. 32061/2022, secondo cui “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti
o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”).
Quanto invece ai rapporti tra e PA AR
, il rigetto della domanda di manleva azionata nei
[...]
confronti di quest'ultima ne impone la regolazione delle spese secondo il principio di soccombenza.
38 Spese che si liquidano per l'intero come in dispositivo, in base ai valori tariffari medi e delle attività effettivamente svolte ed in base ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione derivante dal valore determinato secondo il complessivo decisum (cfr. Cass. ord. 9237/2022).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, così decide:
1) in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellato a pagare all'appellante PA
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la Parte_1
somma di € 10.000,00 oltre agli interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
2) rigetta la domanda di manleva proposta da nei confronti PA
di ; AR
3) condanna a rimborsare a 1/2 delle PA Parte_1
spese del precedente giudizio di primo grado (liquidate per l'intero in
€ 5.077,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed iva e cap come per legge, per compensi), e del presente grado di giudizio (liquidate per l'intero in
€ 5.809,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed iva e cap come per legge, per compensi), che per il resto sono compensate tra le parti;
spese da distrarsi in favore del difensore della parte, avv. Giuseppe P. Mussumeci, dichiaratosi antistatario;
4) Condanna a rimborsare ad PA AR
le spese del precedente giudizio di primo grado (liquidate
[...]
per l'intero in € 5.077,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed iva e cap
39 come per legge, per compensi) e del presente grado di giudizio (liquidate per l'intero in € 5.809,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed iva e cap come per legge, per compensi).
Così deciso nella camera di consiglio del 25/6/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Marco Bartoli Francesco S. Filocamo
40
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 846/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Francesco S. Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Marco Bartoli Consigliere relatore ha pronunciato, a seguito di discussione orale ex artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c. prevista per l'udienza del 25.06.2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 846/2024 R.G., vertente tra rappresentata, difesa ed assistita dall'avv. Giuseppe Parte_1
Pierfrancesco Mussumeci, del Foro di Bergamo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in atti;
appellante e
elettivamente dom. in Chieti al C.so Marrucino PA
n. 153, presso e nello studio dell'avv. Alfredo Trama dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
appellato nonché
[...]
in persona Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Francesco Alessandro Magni del Foro di Roma ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Roma Via Caio Mario 27, giusta procura in atti;
appellata- già terza chiamata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Chieti n.
423/2024, pubblicata il 25.07.2024 e notificata in pari data, avente ad oggetto
“responsabilità professionale dell'avvocato”.
CONCLUSIONI: per “Voglia Ill.ma Corte d'Appello adita, in riforma della Parte_1
sentenza impugnata, così giudicare:
In accoglimento del presente gravame, riformare parzialmente e con riguardo ai capi 1 e 2 l'impugnata sentenza n. 423/2024 Sent., resa dal
Tribunale di Chieti, in persona del Giudice monocratico Dott. Alessandro
Chiauzzi, il 22 luglio 2024, e pubblicata in pari data, notificata in data 25 luglio 2024, nella causa civile iscritta al n. 889/2020 R.g., e così giudicare:
In via principale e nel merito:
- riformare la sentenza n. 889/2020 Sent., resa dal Tribunale di Chieti, in persona del Giudice monocratico Dott. Alessandro Chiauzzi, il 22 luglio2024, e pubblicata in data 25 luglio 2024, notificata in pari data, nella causa civile iscritta al n. 889/2020 R.g.:
“1 ) Rigetta le domande di parte attrice;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.”
- accogliere il proposto appello e, per l'effetto, accogliersi le seguenti domande:
2 In via principale: accertata e dichiarata la negligenza professionale dell'Avvocato , con studio in Chieti, Corso Marrucino n. PA
153, Cod. Fisc. , ravvisabile nell'inadempimento dei C.F._1
mandati professionali conferiti dall'attrice e nelle plurime dichiarazioni mendaci da questi rese per occultare la propria inerzia, condannare il convenuto al risarcimento, a favore della signora , di tutti Parte_2
i danni patrimoniali patiti all'attività aziendale de “ Controparte_3
” nonché di quelli non patrimoniali, di natura morale ed
[...]
anche esistenziale, subiti dall'attrice per effetto della lesione al proprio diritto alla libertà di movimento, di cui l'utilizzo di una autovettura che, per chi ha conseguito la patente, costituisce modalità di legittimo esercizio di tale facoltà, tenuto conto anche dei riflessi sulle aspettative di vita lavorativa
e professionale e sulla stessa salute fisica e psicologica dell'attrice, che fin
d'ora si indicano nella somma complessiva non inferiore ad euro
200.000,00, o alla diversa somma che sarà determinata in corso di causa dall'Ill.ma Corte di Appello adita anche secondo il ricorso al criterio dell'equità.
In ogni caso: Spese, diritti ed onorari del presente procedimento interamente rifusi, oltre I.V.A e CPA.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle prove dedotte nel giudizio di prime cure e non ammesse dal
Giudice di primo grado e che, qui, si ripropongono:
1) vero che, tra il mese di ottobre 2010 ed il maggio 2014, la signora Pt_1
titolare della ditta individuale “ ”, in Chiedi, alla via
[...] CP_3
Colonnetta n. 102, svolgeva l'attività di ristorazione, di preparazione e di vendita di prodotti alimentari e di gastronomia, piatti pronti da asporto, di
3 produzione e vendita di dolciumi, laboratorio di cake designer, come da documentazione fotografica che mi si rammostra, (doc. n. 24);
2) vero che, per lo svolgimento dell'attività di “ ” e di cui al CP_3
punto che precede, la titolare sig.ra necessitava, tra le altre Pt_1
attrezzature, dell'utilizzo di 3 forni a gas e fornelli di cottura alimentati a gas;
3) vero che, per lo svolgimento dell'attività di “ ” e di cui ai CP_3
punti che precedono, la titolare Sig.ra nell'anno 2012, chiedeva Pt_1
alla società la sottoscrizione di un nuovo contratto di fornitura CP_4
con incremento del potere calorifico;
4) Vero che tra la ditta individuale e la Controparte_3
società insorgeva una controversia avente ad oggetto l'omessa CP_4
volturazione dell'utenza da parte della società erogatrice in conseguenza della contestata presunta morosità maturata in capo al precedente intestatario dell'utenza e l'ostruzione di OG Più alla sottoscrizione di un nuovo contratto di fornitura del gas con altra azienda erogatrice;
5) Vero che, nel settembre dell'anno 2013, la signora Parte_1
conferiva all'Avv. , mandato difensivo con riguardo alla PA
controversia sorta tra la ditta individuale “ Controparte_3
e la società OG Più e di cui al punto che precede;
[...]
6) Vero che nell'ambito della predetta controversia, l'Avv. CP_1
dopo aver inviato la comunicazione del 4 ottobre 2013, (doc. n. 1)
[...]
rimasta priva di riscontro, suggeriva all'attrice di resistere alle richieste di pagamento provenienti dalla società e prospettava alla stessa CP_4
l'opportunità di procedere mediante l'instaurazione di un'azione giudiziaria per l'ottenimento del risarcimento di tutti i danni patiti dalla signora
4 e dalla propria ditta per effetto del comportamento tenuto dalla Pt_1
società ; CP_4
7) Vero che la signora nell'anno 2013, si affidava ai consigli del Pt_1
proprio legale e, in osservanza a quanto dallo stesso suggerito, CP_1
cessava di corrispondere le rate mensili pretese da a saldo CP_4
dell'esposizione del precedente intestatario dell'utenza;
8) Vero che il professionista convenuto, nell'ambito della questione di cui al punto che precede, prospettava alla cliente l'ottenimento, in sede Pt_1
giudiziale, del risarcimento del danno da parte della società nella CP_4
misura che lo stesso professionista quantificava in euro 50.000,00;
9) vero che, a seguito del mancato pagamento delle rate pattuite e di cui al punto che precede, la società effettuava, in data 8 ottobre 2013, CP_4
l'interruzione della fornitura del gas sul contatore di come da CP_3
documento che mi si rammostra, (doc. n. 25);
10) Vero che, sempre nell'anno 2014, l'odierna esponente conferiva, altresì, ulteriore mandato all'Avv. ad assisterla nella vertenza PA
relativa all'annullamento della propria patente di guida;
11) Vero che, con mail del 15 giugno 2015, che mi si rammostra (doc. n. 3 del fascicolo di parte attrice), il signor in risposta alla richiesta Per_1
dell'attrice di aggiornamento così affermava: “Ho parlato con – CP_1
Avv. – il quale mi ha rassicurato che la pratica OG CP_1 CP_1
procede velocemente (tre udienze in meno di un anno in un procedimento civile sono veramente tante); nell'udienza di luglio chiederà che il CP_1
giudice fissi una provvisionale in Vostro favore (una sorta di anticipo sull'indennizzo che andrà a stabilire), visto il Vostro stato economico disastroso conseguente ai danni derivati dalla chiusura in parte imputabile
5 al distacco. Per la patente lui ha detto che proverà a ritornare in argomento con nuova richiesta di autotutela, ma questi stronzi da Roma non rispondono
e solo un ricorso al TAR può riuscire a sbloccare la situazione (il ricorso costa molto), e la causa potrebbe durare anni. […] Per OG quindi aspetterei l'esito della udienza di luglio sul cui esito è ottimista.”; CP_1
12) Vero che, successivamente e sempre nell'anno 2015, la signora Pt_1
si rivolgeva all'Avv. , al fine di domandare lo stato delle PA
pratiche allo stesso affidate e riceveva rassicurazioni circa il procedere spedito delle medesime oltre che dell'impegno del professionista alla risoluzione della problematica in essere anche al fine di ottenere quel paventato risarcimento del danno utile alla risoluzione delle questioni economiche pendenti tra la signora ed il proprio istituto di credito, Pt_1
come da corrispondenza telematica che mi si rammostra, (doc. n. ri 10, 11,
12, 13, 16 del fascicolo attoreo);
13) vero che, nell'ambito del proprio mandato, l'Avv. rassicurava CP_1
la signora , affermando di aver coltivato l'azione contro la Parte_1
società e quella relativa alla patente di guida e che le medesime CP_4
avrebbero avuto un esito vittorioso;
14) vero che, prima dell'intervenuto distacco della fornitura del gas sul contatore di , l'attività della stessa rilevava incassi mensili CP_3
medi per oltre 30.000,00;
15) vero che, a seguito dell'interruzione nell'erogazione di fornitura del gas presso i locali di ” avvenuta in data 8 ottobre 2013, la CP_3
signora dovette modificare e ridurre l'offerta al pubblico dei Pt_1
prodotti gastronomici a causa dell'impossibilità di utilizzo dei forni;
6 16) vero che, a seguito dell'interruzione nell'erogazione di fornitura del gas presso i locali de “ ” avvenuta in data 8 ottobre 2013, l'attività CP_3
di ristorazione della stessa subiva un calo di incassi, come da documento che mi si rammostra, (Doc. n. 26)
17) vero che, per sostenere l'attività di “ ” a seguito del calo CP_3
di incassi di cui al punto che precedere, la signora si è vista Parte_1
vanificare ogni investimento effettuato a favore della suddetta ditta ed anzi, come detto, l'Istituto di Credito ebbe ad escutere le fideiussioni anche personali da cui è, altresì, derivata una procedura espropriativa sulla prima ed unica casa di proprietà dell'attrice;
18) Vero che la prosecuzione nell'esercizio commerciale “ ” CP_3
anche quando a causa dell'interruzione delle utenze era diventato impossibile proseguire l'attività, fu suggerito dall'Avv.to per CP_1
dimostrare a OG Più i danni subiti;
19) Vero che, per effetto del calo degli incassi per i motivi di cui ai punti che precedono ed il peggiorare della situazione la economico finanziaria della ditta individuale di ”, la signora dovette, nell'agosto CP_3 Pt_1
dell'anno 2014, cedere l'azienda stessa al prezzo di euro 48.000,00, ovvero la metà di quanto sborsato per l'acquisto;
21) vero che, ad oggi, la signora è priva del proprio titolo Parte_1
di abilitazione alla guida con gravi ripercussioni, oltre che sulla propria vita personale e sociale, anche sull'attività lavorativa;
22) vero che, nel corso dei fatti per i quali è causa, la signora Pt_1
subì un turbamento psicologico che la portò a perdere 20 kg di
[...]
peso.
7 Si indicano a teste i signori: residente in [...], Testimone_1 Tes_2
, residente in [...], , residente in [...],
[...] Persona_2 Tes_3
, residente in [...], , residente in
[...] Controparte_5
Chieti, su tutti i capitoli di prova dedotti;
il Dott. residente in [...]
Chieti, sui capitoli n. ri da 1 a 9 e n. 17 compresi.
Si chiede che i testi sopra indicati siano escussi anche a prova contraria su tutti i capitoli di prova avversari che saranno eventualmente ammessi.
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, oltre al rimborso forfettario ex art. 15 L.P.:, cap ed iva come per legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario […]”
per : “Voglia la Ecc.ma Corte di appello adita, disattesa PA
ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
1) In via preliminare ed in rito, dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla sig.ra in ragione della mancata osservanza dei Parte_1
prescritti di cui all'art. 342, comma 1, c.p.c.; dichiarare, in ogni caso, non contestata la sentenza di prime cure nella parte in cui il Giudice del
Tribunale di Chieti ha respinto la domanda (anche) in ordine alla reclamata responsabilità professionale circa la ritenuta omessa introduzione di ulteriore azione tesa a conseguire la restituzione del titolo di guida in capo all'appellante, stante la violazione delle prescrizioni imposte dal rito circa la specifica censura in fatto ed in diritto e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, per i motivi ut supra espressi, derivandone la inammissibilità e/o la non contestazione anzi eccepita;
dichiarare, inoltre, inammissibile, ai sensi dell'art. 345, c. 3, c.p.c., il mezzo di prova per testi dedotto per le ragioni precedentemente esplicate;
8 2) Nel merito, respingere l'appello proposto dalla sig.ra Parte_1
perché infondato in fatto e in diritto, di conseguenza confermando integralmente la sentenza ex adverso gravata;
3) In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle istanze di parte appellante, condannare la
[...]
, altra appellata, la cui rappr. AR
generale per l'Italia è corr. in Milano alla Via Clerici n. 14 (C.F. e P.IVA.:
n. ), rispettivamente in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, a tenere indenne l'odierno appellato di tutte le somme che quest'ultimo fosse condannato a pagare, per capitale, interessi, rivalutazione monetaria e spese anche legali ed a qualunque altro titolo o causale, ovvero di ogni effetto pregiudizievole derivato dalla emananda sentenza;
4) In ogni caso, condannare l'appellante alla rifusione delle spese e compensi di lite del grado (da determinarsi ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato con i D.M. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori), nonché ad ulteriore somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, c. 3, c.p.c., che l'Ecc.ma Corte riterrà di giustizia a titolo di responsabilità aggravata, stante la manifesta temerarietà con la quale la appellante ha introdotto sia il giudizio di prime cure e, ancor più, l'odierno gravame […]”
per : “Piaccia alla Ecc.ma Corte AR
d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese:
9 in via principale: respingere l'appello promosso in quanto inammissibile e comunque del tutto infondato in fatto oltre che in diritto, confermando la sentenza appellata. Con vittoria di spese competenze ed onorari;
I) in via subordinata: respingere l'eventuale domanda di manleva avanzata dall'avv. per mancanza di copertura ed operatività della garanzia CP_1
in relazione al sinistro di cui è causa per tutte le ragioni meglio spiegate nelle premesse del presente atto e degli scritti in primo grado e comunque accertare e dichiarare la violazione da parte dell'avv. degli CP_1
obblighi contrattuali (art. 17 delle condizioni di assicurazione) e di legge
(artt. 1892 e ss. c.c.) nei confronti della per tutte le ragioni meglio CP_2
spiegate nelle premesse e, per l'effetto, respingere la domanda di manleva.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari;
ovvero dichiarare prescritto ai sensi dell'art. 2952 co. 2 c.c. il diritto di garanzia dell'avv. e, CP_1
per l'effetto, respingere la domanda di manleva;
in via di estremo subordine: pronunciare la non creduta condanna in manleva di nei limiti tutti derivanti dal contratto di CP_7
assicurazione e dalle condizioni generali e speciali di polizza escludendo la franchigia fissa e assoluta di € 500,00 che rimane a carico dell'assicurato e nei limiti del massimale contrattuale;
ridurre e limitare la condanna in garanzia della in ragione del pregiudizio sofferto dalla a CP_2 CP_2
causa del comportamento tenuto dall'assicurato in violazione delle condizioni di polizza e della legge come esposto nelle premesse, in una percentuale non inferiore al 50% del danno eventualmente liquidato a favore dell'attrice e che dovrà restare a carico dell'assicurato; respingere la domanda di rifusione delle spese di lite avanzata dall'assicurato.
Con riserva di ogni ulteriore diritto ed azione anche istruttoria […]”
10 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Chieti ha rigettato la domanda avanzata da parte di nei confronti dell'avv. volta Parte_1 CP_1
ad ottenere l'accertamento della responsabilità professionale di quest'ultimo, con relativa condanna al risarcimento dei danni di natura patrimoniale e non patrimoniale connessi all'esercizio della propria attività aziendale, nonché alla lesione del proprio diritto alla libertà di movimento, compensando interamente le spese di lite tra le parti.
1.1. A sostegno della pretesa azionata, l'attrice allegava:
- di aver, nel settembre 2013, conferito al convenuto mandato difensivo per tutelarla in una controversia insorta tra la propria ditta individuale,
[...]
, e la società “OG Più”, avente ad oggetto Controparte_3
l'omessa volturazione dell'utenza da parte di quest'ultima, in conseguenza della contestata presunta morosità maturata in capo al precedente intestatario dell'utenza, oltre all'ostruzionismo rispetto alla sottoscrizione di un nuovo contratto di fornitura del gas con altra azienda erogatrice o quantomeno alla modifica contrattuale volta all'incremento del potere calorifero, necessario per lo svolgimento di una proficua attività di ristorazione;
- che nell'ambito di tale controversia l'avv. provvedeva, CP_1 CP_1
con nota del 04.10.2013, a rappresentare le ragioni della propria assistita all'indirizzo della società “OG Più” e, stante il mancato raggiungimento di un accordo, il professionista si impegnava a procedere giudizialmente per il risarcimento di tutti i danni patiti dalla signora e dalla propria ditta Pt_1
per effetto del comportamento tenuto dalla società fornitrice;
allo scopo l'attrice conferiva formalmente procura alle liti all'avvocato, per l'instaurazione di un giudizio risarcitorio contro la società in questione, visto
11 anche il grave dissesto finanziario che la ditta “ ” stava subendo CP_3
per il perdurare della situazione;
- di aver, nell'anno 2014, conferito ulteriore mandato affinché il convenuto la assistesse nella vertenza relativa all'annullamento della propria patente di guida e che, in ragione di ciò, il professionista dichiarava alla propria cliente di aver provveduto al deposito della dovuta istanza datata 02.04.2014 per l'ottenimento di un provvedimento in autotutela;
- di essersi rivolta, dall'anno 2015 al 2017, al proprio legale di fiducia al fine di domandare lo stato delle pratiche allo stesso affidate, ricevendo ferme rassicurazioni circa il procedere spedito delle medesime, anche per il tramite del signor amico dell'avv. e membro Tes_4 CP_1
dell'associazione di consumatori “cittadinanzattiva”, cui l'attrice si era rivolta in prima battuta per la tutela delle proprie ragioni e che l'aveva successivamente indirizzata presso il professionista;
in particolare, si prospettava una situazione ormai prossima alla fase decisoria, con un esito del giudizio favorevole alla tesi dell'attrice, in cui venivano forniti diversi dettagli tra cui il numero di iscrizione a ruolo della procedura presso il
Tribunale civile di Chieti;
- non avendo più avuto risposta circa lo stato del giudizio promosso contro la società “OG Più”, di aver successivamente effettuato un controllo presso la Cancelleria Civile del Tribunale di Chieti, scoprendo che, alla data del 31.07.2017 non risultava pendente alcun procedimento tra le parti “OG
Più” e Pt_1
- di aver, nell'immediatezza, riferito della questione al proprio legale, il quale, con e-mail del 28.07.2017, si impegnava ad assumere informazioni presso i propri collaboratori di studio circa lo stato della pratica, seguendo
12 poi un invito del professionista ad un incontro volto a chiarire la questione, rimasto disatteso.
1.2. Radicatosi il contraddittorio con la costituzione in giudizio del convenuto e della terza chiamata - AR
per la quale era stata previamente autorizzata la chiamata in causa da parte del a fini di manleva - e concessi i termini per le memorie di cui CP_1
all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante audizione testimoniale ed interpello delle parti.
1.3. Con ordinanza del 02.01.2024, la causa veniva dunque rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 06.03.2024, data in cui la stessa veniva trattenuta in decisione.
1.4. La sentenza impugnata, nel richiamare gli orientamenti normativi e giurisprudenziali applicabili in tema di responsabilità professionale dell'avvocato, delineava preliminarmente i requisiti necessari ai fini dell'affermazione di responsabilità in sede civile del professionista, individuandoli, da un lato, in una negligenza e/o imperizia qualificata nell'attività professionale svolta, da valutarsi ai sensi dell'art. 1176, comma
2, c.c.; dall'altro, nel nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone, la relativa sussistenza dovendo conseguire ad una indagine volta a verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del professionista, se un danno vi sia stato effettivamente, e infine se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni.
La sentenza, dunque, pur riconoscendo la negligenza nella gestione del mandato professionale da parte dell'avvocato – attesa, da un lato, la
13 circostanza che la mancata iscrizione a ruolo della causa per cui aveva ricevuto incarico non risultava oggetto di contestazione, e dall'altro,
l'irrilevanza di eventuali profili di negligenza riferibili all'operato del collaboratore di studio, di cui in ogni caso risponde il professionista titolare in quanto si avvalga del proprio ausiliario sotto la propria direzione e responsabilità – ravvisava la ragione alla base del rigetto della domanda attorea nell'omesso assolvimento dell'onere della prova del nesso di eziologico tra i danni sofferti e la negligenza del professionista nel (mancato) svolgimento della propria attività.
A tal proposito, risultava dirimente la circostanza che il giudizio nei confronti della società “OG Più” fosse, in quanto non prescritto, ancora intentabile da parte dell'attrice alla data della scoperta della mancata iscrizione a ruolo della causa.
Tale fatto, non contestato da parte attorea, avrebbe reso possibile il soddisfacimento delle spettanze della attrice ove ella non avesse invece scientemente preferito far scadere i termini prescrizionali e rivolgersi in giudizio nei confronti del proprio difensore, il quale pur aveva prospettato la possibilità di rimediare alla situazione in quanto ancora nei termini.
Sulla base degli elementi istruttori acquisiti, risultava infatti non provato che il danno si fosse prodotto solo ed esclusivamente a causa della mancata tempestività dell'iscrizione a ruolo della causa da parte del professionista, peraltro emergendo dalle testimonianze rese l'esistenza di situazioni debitorie pregresse da parte dell'attrice tali da impedire finanche la dazione immediata al convenuto delle somme necessarie ad istruire le cause oggetto del mandato;
dissesto finanziario pregresso che impediva di ritenere che la mancata tempestiva iscrizione a ruolo della causa risultasse causa necessaria
14 e sufficiente a produrre i danni economici lamentati, sussistendo allo stato già una situazione di per sé idonea a determinarne l'esistenza.
Con specifico riferimento al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata instaurazione di una causa per il rientro in possesso di un valido titolo di circolazione, invece, la motivazione escludeva la sussistenza di profili di responsabilità professionale in quanto, né la documentazione in atti, né le testimonianze acquisite, facevano emergere un impegno del professionista che andasse aldilà della presentazione di una mera istanza volta al tentativo di risolvere la questione in autotutela.
La motivazione, infine, ravvisava la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite, atteso il carattere indubbio del fatto che una grave negligenza fosse comunque stata posta in essere dal professionista.
2. La sentenza è stata impugnata da la quale ne ha chiesto Parte_1
l'integrale riforma, con accoglimento delle domande avanzate in primo grado, sulla base di un unico ed articolato motivo con il quale lamenta la erronea valutazione dei documenti di causa e delle risultanze istruttorie circa un fatto decisivo per il giudizio, nonché violazione degli artt. 115 e 116
c.p.c..
3. Si è costituito in giudizio , il quale ha resistito PA
all'appello del quale ha chiesto, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e, in ogni caso, il rigetto nel merito in quanto infondato in fatto e in diritto. In via subordinata, ha chiesto l'accoglimento della domanda di manleva nei confronti della terza chiamata, rimasta assorbita in primo grado. In ogni caso, con vittoria delle spese del
15 grado, oltre alla condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96, comma 3,
c.p.c..
4. Si è altresì costituita la compagnia assicurativa AR
, la quale ha chiesto, in via principale, il rigetto del
[...]
gravame in quanto inammissibile e, comunque, infondato nel merito. In via subordinata, ha reiterato le eccezioni relative alla mancanza di copertura ed operatività della garanzia in relazione al sinistro di cui è causa, chiedendo il rigetto della domanda di manleva e, in via di estremo subordine, che la condanna sia in ogni caso contenuta entro i limiti derivanti dal contratto di assicurazione.
5. È stata fissata, per la decisione della causa ai sensi degli artt. 281 sexies e
350 bis c.p.c., l'udienza del 25.06.2025, previa concessione del termine per il deposito di note conclusionali, udienza (in presenza) all'esito della quale, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
6. Preliminarmente all'esame del merito, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte delle odierne appellate.
Invero, l'atto di impugnazione consente di avere sufficiente contezza degli aspetti, di fatto e di diritto, oggetto del gravame, oltre che delle ragioni di dissenso rispetto al percorso motivazionale del giudice di primo grado, correlate a quelle alternative sulle quali si basa la richiesta riforma della decisione (nel senso che, in considerazione della sua perdurante natura di revisio prioris instantiae, l'appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, non debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero presentare un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado, ma è sufficiente che contenga la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza
16 impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, v., per tutte, Cass. SS.UU. n. 27199/2017).
7. Sempre in via preliminare, deve rilevarsi come l'appello non abbia specificatamente investito il capo di decisione relativo al rigetto della richiesta risarcitoria connessa alla mancata instaurazione di una causa per il rientro in possesso di un valido titolo di circolazione, sul punto la sentenza dovendo ritenersi non più controvertibile in quanto definitivamente coperta dal giudicato interno.
8. Così circoscritto il perimetro del presente giudizio, ritiene questa Corte che l'appello sia parzialmente fondato, nei limiti e per le ragioni di seguito precisate ed esposte.
8.1. In particolare, l'appellante lamenta la erroneità della decisione laddove il primo giudice, pur ritenuta accertata la negligenza dell'avv. CP_1
nell'espletamento del mandato allo stesso conferito dall'attrice, aveva tuttavia ritenuto non provato che il danno si fosse prodotto esclusivamente a causa della mancata iscrizione a ruolo della causa prospettata.
Viene tuttavia evidenziato come l'inadempimento professionale del convenuto si sarebbe manifestato, non solo con la mancata iscrizione a ruolo della causa contro , bensì anche e soprattutto nella mancata CP_4
osservanza dell'obbligo di informazione alla cliente di ogni aspetto relativo a tale instauranda vertenza ed alla violazione del dovere di sollecitazione, dissuasione ed informazione, ed anche all'obbligo, gravante sul professionista, di sconsigliare l'instaurazione di giudizi dagli esiti incerti e sfavorevoli.
17 Ed, infatti, a fronte del mancato raggiungimento di un accordo avente ad oggetto il saldo di fatture emesse per consumi effettuati dal precedente intestatario del contatore del valore di poche centinaia di euro e della minaccia del distacco della fornitura di gas da parte di OG Più, il
[...]
avrebbe suggerito alla propria cliente di non provvedere al CP_8
pagamento della morosità arretrata, impegnandosi a procedere giudizialmente nel di lei interesse al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti per effetto del comportamento tenuto dalla società fornitrice. Tali circostanze, oltre che ampiamente dimostrate nel corso del giudizio di primo grado, neppure risulterebbero smentite dallo stesso convenuto.
A fronte delle allegazioni attoree e delle prove fornite a supporto, sarebbe dunque spettato all'avvocato dimostrare di aver adempiuto correttamente al proprio dovere di informare il cliente.
Sotto diverso profilo, viene argomentato come la difesa attrice avrebbe dimostrato – sia sulla base della documentazione in atti, che delle dichiarazioni rese dai testi - che, a seguito dell'interruzione nell'erogazione di fornitura del gas presso i locali de ” avvenuta in data CP_3
08.10.2013, l'attività di ristorazione avrebbe subito un calo di incassi tanto che la l'attrice si sarebbe vista costretta a cedere l'azienda ad un prezzo pari alla metà di quanto sborsato per l'acquisto.
Ed allora, dimostrata l'esistenza del danno, non potrebbe non riconoscersi la sussistenza del nesso causale tra la causazione di questo e la condotta del
[...]
laddove si consideri che, allorquando la signora si rivolgeva CP_1 Pt_1
al convenuto per essere assistita nella relativa questione, l'utenza del gas era ancora attiva e la stessa esercitava regolarmente la propria attività di gastronomia. Invero, solo a seguito e per effetto della consulenza prestata dal
18 professionista ed al suggerimento di non provvedere al saldo della morosità, la fornitura di gas sarebbe stata interrotta, con tutte le suesposte conseguenze.
Peraltro, l'appellante evidenzia come, oltre al pregiudizio economico derivante dal distacco della fornitura di gas, alla stessa avrebbe altresì dovuto riconoscersi il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, anche nella forma del danno morale, per effetto delle grandi sofferenze patite dalla medesima per aver confidato, per lungo tempo, nell'esito delle cause affidate alla difesa dell'avv. , attendendo, poi, con ansia, l'esito di sentenze CP_1
– mai pervenute– con l'aspettativa favorevole prospettatale dal professionista, patendo, successivamente, la profonda delusione di aver perso ogni possibilità di ottenere quanto ritenuto e con l'amarezza di aver appreso del raggiro di cui era rimasta vittima.
8.2. Tanto premesso, va preliminarmente osservato come, con particolare riferimento alla materia della responsabilità professionale dell'avvocato, trattandosi di obbligazione di mezzi e non di risultato, trovi applicazione il criterio della diligenza professionale media esigibile ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., da commisurare alla natura dell'attività esercitata, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, infatti, “la responsabilità professionale dell'avvocato presuppone la violazione del dovere di diligenza richiesto dalla natura dell'attività esercitata, ma l'accertamento di tale violazione non giustifica la condanna dell'avvocato al risarcimento di danni neppure individuati. Per la condanna occorrono, oltre al (positivo) accertamento della responsabilità, il (positivo) accertamento del nesso di causalità fra la condotta commissiva o omissiva dell'avvocato e l'evento di
19 danno, il (positivo) accertamento del nesso tra quest' ultimo e le conseguenze dannose risarcibili” (Cass. n. 3370/2025).
Più precisamente, “la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva ed il risultato derivatone" (Cass. n. 15032/2021).
Alla luce di tali osservazioni, secondo i principi regolatori della responsabilità contrattuale, spetta al cliente che sostiene di aver subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato provare il conferimento dell'incarico, la difettosa o inadeguata prestazione professionale, il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno lamentato, nonché il danno
(conseguenza) derivato dall'inadempimento dell'obbligazione, come conseguenza immediata e diretta dello stesso.
Sotto il profilo strettamente probatorio, costituisce poi orientamento granitico nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, premesso che la responsabilità dell'avvocato non possa affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, è necessario che l'attore fornisca la dimostrazione, non solo del comportamento negligente del professionista e del nesso causale con la preclusione dell'azione giudiziaria, “ma anche che, se intrapresa, l'iniziativa giudiziaria avrebbe
20 avuto ragionevoli probabilità di successo, applicando la regola probatoria del "più probabile che non". La ripartizione dell'onere probatorio in capo al cliente che alleghi la responsabilità professionale dell'avvocato, non si esaurisce nella prova della negligenza del legale;
l'attore deve altresì fornire elementi per una prognosi positiva del giudizio che non si è celebrato
a causa della negligenza del professionista, dimostrando che, se l'avvocato avesse agito correttamente, avrebbe conseguito un esito favorevole” (Cass.
n. 24007/2024).
Purtuttavia, osserva questa Corte come l'applicabilità di siffatto principio debba propriamente essere circoscritta alle ipotesi in cui l'allegata responsabilità professionale sia connessa alla prestazione principale del contratto ed alla correlata impossibilità per il cliente di intraprendere un'azione giudiziaria concordata, ai fini del riconoscimento del risarcimento del danno da tale inadempimento derivante.
Infatti, se da un lato non è possibile disconoscere la natura composita del rapporto obbligatorio nascente dal conferimento del mandato al difensore da parte del cliente - nel cui contenuto vengono a confluire, oltre alla prestazione principale, ulteriori obblighi posti a carico di entrambe le parti –
, dall'altro apparirebbe riduttivo ricondurre il concetto di danno unicamente alla perdita rappresentata dal mancato conseguimento del bene della vita cui l'instaurazione e la coltivazione del giudizio fosse eventualmente preordinato, ossia al danno patrimoniale.
Del resto, quanto alla tipologia di danno risarcibile, l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. e ampiamente consolidata nella giurisprudenza di legittimità e di merito, consente di affermare che,
21 anche nella materia della responsabilità contrattuale, è dato il risarcimento del danno di natura non patrimoniale.
Sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha peraltro precisato come
“dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale. Se
l'inadempimento dell'obbligazione determina, oltre alla violazione degli obblighi di rilevanza economica assunti con il contratto, anche la lesione di un diritto inviolabile della persona del creditore, la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale potrà essere versata nell'azione di responsabilità contrattuale, senza ricorrere all'espediente del cumulo di azioni. Che interessi di natura non patrimoniale possano assumere rilevanza nell'ambito delle obbligazioni contrattuali, è confermato dalla previsione dell'art. 1174
c.c., secondo cui la prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore. L'individuazione, in relazione alla specifica ipotesi contrattuale, degli interessi compresi nell'area del contratto che, oltre a quelli a contenuto patrimoniale, presentino carattere non patrimoniale, va condotta accertando la causa concreta del negozio, da intendersi come sintesi degli interessi reali che il contratto stesso è diretto a realizzare, al di là del modello, anche tipico, adoperato;
sintesi, e dunque ragione concreta, della dinamica contrattuale
(come condivisibilmente affermato dalla sentenza n. 10490/2006). Vengono in considerazione, anzitutto, i c.d. contratti di protezione, quali sono quelli
22 che si concludono nel settore sanitario. In questi gli interessi da realizzare attengono alla sfera della salute in senso ampio, di guisa che
l'inadempimento del debitore è suscettivo di ledere diritti inviolabili della persona cagionando pregiudizi non patrimoniali” (Cass. n. 26972/2008).
In relazione, invece, al contenuto del rapporto obbligatorio, va evidenziato come nel contratto d'opera professionale dell'avvocato, in quanto rapporto caratterizzato da un rilevante carattere fiduciario, assumono particolare importanza i doveri di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., contribuendo essi ad individuare obblighi, ulteriori o integrativi di quelli tipici del rapporto stesso, il cui inadempimento è patrimonialmente valutabile, ai sensi dell'art. 1174 cod. civ., e tale da giustificare una richiesta di risarcimento danni, purché siano specificati e provati i comportamenti pregiudizievoli e i loro concreti effetti lesivi.
Ciascuna parte, infatti, nell'esecuzione del contratto è tenuta a mantenere una condotta improntata a correttezza e buona fede.
In tema di esecuzione del contratto, la buona fede si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte;
tra i doveri di comportamento scaturenti dall'obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte ogni informazione utile relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento.
Invero, giova ricordare, in tema di obbligazioni contrattuali che il “Il contatto sociale qualificato, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art.
1173 c.c., e dal quale derivano, a carico delle parti, non obblighi di
23 prestazione ai sensi art. 1174 c.c., bensì reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, giusta gli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c., opera anche nella materia contrattuale, prescrivendo un autonomo obbligo di condotta che si aggiunge e concorre con l'adempimento dell'obbligazione principale, in quanto diretto alla protezione di interessi ulteriori della parte contraente, estranei all'oggetto della prestazione contrattuale, ma comunque coinvolti dalla realizzazione del risultato negoziale programmato” (Cass. n. 24071/2017)
Si osserva, al riguardo, che la teoria degli obblighi di protezione ha un preciso fondamento dogmatico nelle norme che costruiscono il rapporto obbligatorio come "rapporto complesso", le cui finalità di tutela non si riducono al solo interesse alla prestazione, definito dall'art. 1174 c.c., ma che ricomprendono anche l'interesse di protezione, preso in considerazione dalla norma successiva di cui all'art. 1175 c.c..
Orbene, la disamina della giurisprudenza di legittimità e di merito evidenzia che le affermazioni in ordine ad una responsabilità contrattuale da contatto sociale qualificato muovono - nelle più diverse materie - dalla considerazione di situazioni nelle quali, per effetto del rapporto che si è venuto a creare tra le parti e del conseguente affidamento che ciascuna di esse ripone nella buona fede, nella correttezza e nella professionalità dell'altra, si generano tra le stesse obblighi di protezione che precedono e si aggiungono agli obblighi di prestazione scaturenti dal contratto. Ma è proprio nella specifica materia contrattuale, della quale si controverte in questa sede, che alcune pronunce delle Sezioni Unite hanno ridisegnato, in modo particolarmente incisivo, i tratti essenziali di una responsabilità contrattuale non fondata su di un atto negoziale, bensì su una relazione di
24 vita produttiva di obblighi la cui violazione è assimilabile a quella arrecata agli obblighi scaturenti dal contratto. Si è, invero, affermato al riguardo che rientrano nelle controversie di natura contrattuale, non solo quelle riguardanti il mancato adempimento di un obbligo di prestazione di fonte negoziale, della cui natura contrattuale non è possibile dubitare, ma anche le controversie nelle quali l'attore alleghi l'esistenza di una regola di condotta legata ad una "relazione liberamente assunta tra lui e l'altra parte" e ne lamenti la violazione da parte di quest'ultima (Cass. SS.UU. n. 24906/2011).
Occorre al riguardo rilevare che la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 14188/2016) ha più volte dichiarato che il "contatto sociale qualificato", inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni, ex art. 1173 c.c., e dal quale derivano, a carico delle parti, non obblighi di prestazione ai sensi dell'art. 1174 c.c., bensì reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, giusta gli artt. 1175 e 1375 c.c., opera anche nella materia contrattuale, in relazione a quegli aspetti che non attengono alla (sola) esecuzione della prestazione principale ma anche ad interessi ulteriori, non direttamente oggetto dell'accordo contrattuale ma che accedono al rapporto obbligatorio e che si sostanziano nei "doveri di protezione" che ciascuna parte ha nei confronti dell'altra in virtù del reciproco affidamento riposto nella buona fede, correttezza e professionalità, e che insorgono, anche al di fuori di uno specifico vincolo contrattuale, tutte le volte in cui le parti instaurino una
"relazione qualificata" e cioè agiscano di concerto in vista del conseguimento di uno scopo (elemento questo che distingue, per l'appunto, la responsabilità da "contatto sociale" dalla responsabilità derivante da illecito extracontrattuale, caratterizzata dalla assenza di una relazione tra i soggetti anteriore alla commissione dell'illecito).
25 Il dovere di salvaguardia, richiesto a ciascuna delle parti che si pongono in relazione qualificata, pertanto, non viene in rilievo soltanto nelle ipotesi
"grigie" di confine tra il contratto ed il torto, ma si inserisce a pieno titolo nello stesso rapporto contrattuale, prescrivendo un autonomo obbligo di condotta che si aggiunge e concorre con l'adempimento della obbligazione principale, in quanto diretto alla protezione di ulteriori interessi della parte contraente che riceve la prestazione principale.
Come anche recentemente ribadito nella giurisprudenza della Suprema
Corte, “Il principio di correttezza e buona fede - il quale, secondo la
Relazione ministeriale al codice civile, "richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore" - deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 della
Costituzione, che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sé, un danno risarcibile”
(Cass. n. 9200/2021).
Trasponendo i suesposti principi alla fattispecie concreta, va in primo luogo affermata la sussistenza a carico del professionista, non solo dell'inadempimento della prestazione principale dedotta nel contratto
(impegno a procedere giudizialmente nei confronti della società OG Più ed a coltivare il relativo giudizio), bensì anche della violazione degli obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, diretti alla protezione di
26 interessi ulteriori ed accessori della parte contraente che, pur non direttamente afferenti l'oggetto della prestazione principale dedotta in contratto, appaiono comunque volti alla preservazione delle ragioni della propria cliente (di agire per il risarcimento dei danni patiti per effetto del comportamento tenuto dalla società fornitrice o, comunque, di non veder pregiudicata ovvero aggravata la propria situazione economica-finanziaria quale effetto del procrastinarsi dell'inerzia nell'agire) e, come tali, coinvolti dalla realizzazione del risultato negoziale programmato dalle parti.
Invero, se già il primo giudice aveva provveduto ad affermare la negligenza nella gestione del mandato professionale da parte del sulla scorta CP_1
del dato non contestato della mancata iscrizione a ruolo della causa per cui questi aveva ricevuto incarico, le medesime considerazioni non possono che riproporsi anche in riferimento agli obblighi di protezione.
Ciò a maggior ragione laddove si consideri che quest'ultimo, benché la causa non fosse stata neanche oggetto di iscrizione a ruolo, avesse ciononostante, da un lato omesso di informare l'attrice di detta omissione, ritardando la possibilità per quest'ultima di avvedersi di siffatta circostanza, conseguentemente pregiudicandone la possibilità di esplorare alternative idonee a veder nell'immediato tutelate le proprie ragioni nei confronti di
OG Più (cfr. lo scambio di corrispondenza tra l'attrice ed il proprio compagno e il in cui quest'ultimo, tra Testimone_1 CP_8
affermazioni concernenti presunti rinvii e date di udienze, impegni lavorativi e ritardi a vario titolo imputabili, si impegnava a far pervenire alla propria cliente aggiornamenti sugli sviluppi processuali della vicenda;
docc. 6, 10,
14, 15, 16, fascicolo di I grado di parte attrice) e, dall'altro, mediante dichiarazioni palesemente mendaci, indotto la propria cliente a credere
27 (anche a mezzo del soggetto terzo ) che il relativo giudizio Tes_4
risultasse già incardinato e procedesse speditamente (cfr. mail del
15.06.2015, nel quale , in risposta alla richiesta dell'attrice di Tes_4
aggiornamento affermava di aver parlato con il , il quale lo CP_1
rassicurava che la pratica OG procedesse velocemente con tre udienze celebrate in meno di un anno oltre alla circostanza che, nell'udienza di luglio, il difensore avrebbe chiesto al giudice la fissazione di una provvisionale in favore dell'attrice; doc. 3, fascicolo di I grado di parte attrice), successivamente rappresentando come lo stesso fosse giunto, alla data del
18.02.2017, nella sua fase conclusiva, nonché pervenendo persino a pronosticarne il probabile esito favorevole (cfr. doc. 11, fascicolo di I grado di parte attrice).
8.4. Quanto alle conseguenze derivanti da siffatto inadempimento ed astrattamente risarcibili, deve in primo luogo escludersi che possa essere riconosciuto alla il risarcimento del danno nella sua componente Pt_1
patrimoniale.
Sul punto, non può che condividersi quanto già ritenuto dal primo giudice in relazione alla mancata prova del nesso eziologico tra i danni sofferti e la negligenza del professionista nel mancato svolgimento della propria attività, risultando a tal fine dirimente la circostanza che il giudizio nei confronti della società OG Più da parte dell'attrice fosse, ciononostante, ancora proponibile alla data del 31.07.2017 (momento in cui l'attrice veniva a conoscenza del fatto che, presso la cancelleria civile del Tribunale di Chieti, non risultavano procedimenti definiti, né in corso di istruttoria, tra la medesima e OG Più), in quanto non ancora decorsi i termini di prescrizione per la proposizione della relativa azione risarcitoria.
28 Invero, ai fini della concreta risarcibilità dei danni subiti dal creditore, l'art. 1227, comma 2, c.c., nel porre la condizione dell'inevitabilità dei danni attraverso l'uso dell'ordinaria diligenza, impone al medesimo anche una condotta attiva o positiva diretta a limitare le conseguenze dannose della condotta ascrivibile al debitore, escludendosi dal novero delle attività concretamente esigibili a tal fine unicamente quelle che, per loro natura ovvero per le concrete circostanze, risultino particolarmente gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici per il creditore.
In tale ottica, ben si comprende la contrarietà ai canoni di diligenza media da parte dell'attrice, la quale ben avrebbe potuto affidare il mandato ad altro difensore al fine di conseguire giudizialmente quanto da essa sperato, anziché lasciar decorrere i termini di prescrizione, di fatto vanificando definitivamente la possibilità di veder accolte le proprie ragioni nei confronti della società.
Vieppiù, le risultanze istruttorie ed in particolare le dichiarazioni rese in sede di escussione testimoniale da parte del teste comune , le quali Tes_4
facevano emergere la preesistenza di una situazione di grave dissesto finanziario in cui l'attrice versava, antecedente persino al conferimento dell'incarico al : CP_1
<< …
2. Vero che, il convenuto riceveva nel proprio Studio l 'attrice, unitamente al suo fidanzato dell'epoca, nella persona del sig. , Testimone_1
ed al Sig. , i quali illustravano la problematica di cui al Tes_4
precedente capitolo, precisando come, in ragione di concomitanti pretese della Banca presso cui si intrattenevano i propri conti correnti, medesima
29 attrice aveva già ricevuto sollecitazioni al rientro delle passività accumulate
e che, per tale ragione, lo stesso Istituto aveva intrapreso azioni precettizie;
“Si è vero, preciso che all'epoca io ricoprivo la funzione di responsabile regionale dell'associazione “Cittadinanzattiva” e nell'ottobre dell'anno
2013, ho interessato sia la COGAS sia lo sportello del consumatore, dell'abuso che la COGAS stava commettendo nei confronti dell'azienda
perché gestendo un'attività commerciale che si occupava di CP_3
preparazione di pasti cotti, aveva necessità di far funzionare i fornelli, tuttavia staccarono ugualmente l'utenza nonostante il contenzioso aperto”;
3. “Vero che, nel contesto dell'incontro di cui al precedente capitolo, parte attrice precisava come le azioni di precetto intimate dalla propria Banca erano state opposte dal proprio precedente patrocinatore del Foro di
Pescara”; sub 3) “La circostanza mi è stata riferita”;
4. “Vero che, nell'ambito dell' incontro di cui ai precedenti capitoli, la odierna attrice lamentava omissioni del proprio precedente procuratore proprio in riferimento alle azioni esecutive promosse dal proprio Istituto di credito, sì chiedendo al convenuto di occuparsi anche della vicenda relativa alla ritenuta responsabilità del predetto collega ” ; sub 4) “Si è vero, alla riunione di cui al capitolo di prova ero presente anch'io e, quando l'attrice palesava l'intenzione di agire contro l'operato del precedente difensore ossia l'Avv. Giovanni Scarsi, io consigliai alla stessa attrice di denunciarlo per patrocinio infedele, ma l'Avv. CP_1
declinò il mio invito ritenuta l'azione inopportuna;
preciso altresì che ricordo con precisione che sempre in tale occasione si parlava di altre situazioni debitorie dell'attrice delle quali mi ero interessato, in particolare
30 ricordo un debito verso una banca e anche di un pignoramento ancora in corso da parte del Condominio in cui vi era l'appartamento della sig.ra ed anche su tali vicende consigliai di ricorrere ad un legale perché, Pt_1
come pure dissi all'Avv. anche per iscritto, che la parte venditrice CP_1
dell'appartamento acquistato dall'attrice si era impegnata formalmente nell'atto pubblico, ad accollarsi le spese relative alla ristrutturazione in corso, anche se vi era stata una sospensione dei lavori e che, dunque, tali spese rimanevano a carico di parte venditrice, sul punto osservai che tali spese oggetto del pignoramento immobiliare, non erano dovute dall'attrice poiché neppure era stata invita a partecipare all'assemblea condominiale nel corso della quale erano stati deliberati i lavori ”;
5. “Vero che, l ' odierno convenuto rifiutava l 'incarico conferendo da parte attrice teso all 'introduzione di azione di responsabilità professionale del predetto collega, nel mentre accettava di prestare la propria opera per la questione OG Più ” ; sub 5) “Si è vero”;>>
Al contrario del tutto inattendibili sono le dichiarazioni del testimone Tes_1
in quanto compagno della e prestatore di garanzie in favore
[...] Pt_1
della stessa (tanto da essere segnalato insieme a lei alla Centrale Rischi). La documentazione contabile versata in atti (registri dei corrispettivi), al di là della dimostrazione di altalenanti e non cospicui ricavi dall'apertura della attività e della loro riduzione al momento del distacco dell'utenza, nulla dicono su quali fosse la redditività dell'impresa e, quindi, il suo andamento e, dunque, non confermano la tesi che la crisi della stessa e l'accumulazione dei debiti fosse causata dal distacco dell'utenza del gas.
31 Le sopratrascritte inequivoche dichiarazioni da un lato escludono che la mancata tempestiva iscrizione a ruolo della causa nei confronti della OG
Più possa essere causalmente connessa ai lamentati danni economici patiti
(culminati con la cessione dell'attività economica) e, dall'altro, rendono scarsamente verosimile l'affermazione che, ove non le fosse stata prospettata l'opportunità di ottenere un cospicuo risarcimento ovvero non le fosse stato suggerito di resistere alle richieste di pagamento provenienti dalla società, la medesima avrebbe saldato le relative fatture ed evitato l'interruzione della fornitura di gas. In particolare, del tutto inverosimile è che l'appellante, pur essendo nelle condizioni di farlo nel mese di settembre 2013, non avesse pagato la esigua somma di € 972,42 (a tanto ammontava la pregressa morosità, per la quale peraltro la OG Più aveva concesso il pagamento in otto rate, di cui la prima saldata dalla stessa e, così facendo, Parte_1
avrebbe determinato la cessazione della fornitura del gas (in data 8.1.2013)
e si sarebbe posta nella condizioni di dovere chiudere (nel mese di maggio
2014) la sua florida e redditizia attività (iniziata nell'ottobre 2011) con asseriti danni pari ad € 50.000,00 (questo è l'importo che avrebbe voluto chiedere l'appellante a titolo risarcitorio alla OG Più) o di € 200.000,00
(questo è l'importo richiesto nel presente giudizio). Del resto, nell'atto di citazione di primo grado, è la stessa odierna parte appellante a riconoscere che, all'epoca, aveva “la necessità di ripianare i propri conti bancari, dilaniati per finanziare l'attività della propria ditta individuale “
[...]
” nel frattempo, anche per causa imputabile all'intervenuto CP_3
distacco della fornitura di gas da parte di OG Più, venne a cessare”
8.5. Diversi ordini di considerazioni si impongono, viceversa, in relazione alla richiesta risarcitoria per il danno di natura non patrimoniale
32 Giova premettere che è in linea di principio possibile invocare il risarcimento del danno morale in presenza di un fatto astrattamente riconducibile a reato, anche se in concreto non accertato. Come anche di recente ribadito nella giurisprudenza di legittimità, invero, “La risarcibilità del danno non patrimoniale, ai sensi dell'art. 2059 c.c. e in relazione all'art. 185 c.p., non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato, né occorre una condanna penale passata in giudicato, ma è sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente previsto come reato, sicché la mancanza di una pronuncia del giudice penale non costituisce impedimento all'accertamento ad opera del giudice civile, con valenza "incidenter tantum", della sussistenza degli elementi costitutivi - materiale e psicologico - del detto reato, negli esatti termini previsti dalla legge penale” (Cass. n. 3371/2020)
Nel caso in esame si ritiene, tuttavia, che il compendio istruttorio non permetta – neppure ai limitati fini che qui vengono in rilievo - di ritenere la sussistenza degli elementi costitutivi di un fatto costituente reato.
Invero, se da un lato le condotte poste in atto dal non possano CP_1
concretamente configurare il reato di truffa di cui all'art. 640 c.p. mancando l'ingiusto vantaggio o utilità conseguita dal reo attraverso la sua condotta
(non risultando neppure chiaro se l'attrice avesse provveduto ad anticipare le spese dell'instaurando giudizio), dall'altro neppure potrebbe ritenersi integrata la fattispecie di cui all'art. 380 c.p. dal momento che “Non integra il reato di patrocinio infedele l'avvocato che assuma l'incarico di dare inizio ad una controversia giudiziale e, ricevuta l'anticipazione sui compensi, non dia corso al contenzioso contravvenendo al dovere assunto con
l'accettazione del mandato, in quanto la condotta di infedeltà professionale
33 assume tipicità a condizione che risulti pendente un procedimento”(Cass. n.
17106/2011).
Purtuttavia, la giurisprudenza più matura non ha mancato di precisare che “Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 cod. civ., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone
a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità” (Cass. n. 26972/2008).
Tanto premesso, ritiene questa Corte la sussistenza dei presupposti per il ristoro del pregiudizio non patrimoniale sofferto da parte della odierna appellante, la quale subiva una - seppur temporanea e non definitiva - compromissione del proprio diritto ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, interesse certamente collegabile a principi di rango costituzionale (art. 24 Cost. e art. 6 CEDU), con modalità e per un tempo che indubbiamente
34 deve ritenersi superare la soglia di tollerabilità e con una lesività certamente esorbitante dalla nozione un mero disagio.
Sotto, il profilo probatorio, risulta principio consolidato quello secondo cui il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita da colui che si ritenga danneggiato dall'altrui illecito, possa essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva, la quale deve essere cercata anche d'ufficio, se la parte abbia dedotto e provato i fatti noti dai quali il giudice, sulla base di un ragionamento logico-deduttivo, possa trarre le conseguenze per risalire al fatto ignorato (ex multis, Cass. n. 17058/2017).
Nel caso di specie, le circostanze allegate da parte attrice in riferimento alle grandi sofferenze patite - per aver confidato, per lungo tempo, nell'esito delle cause affidate alla difesa dell'avv. , attendendo, poi, con ansia, CP_1
l'esito di sentenze mai pervenute con l'aspettativa favorevole prospettatale dal professionista, patendo, successivamente, la profonda delusione di aver perso ogni possibilità di ottenere quanto ritenuto e con l'amarezza di aver appreso del raggiro di cui era rimasta vittima – le quali trovano in parte conferma nelle dichiarazioni rese dai testi e (cfr. Tes_4 Testimone_1
verbali di ud. del 05.12.2022 e 20.12.2023; fasc. I grado), permettono di ritenere, sulla base dell'id quod plerumque accidit, che la stessa avesse per effetto di tali vicissitudini subito un rilevante turbamento emotivo.
Ed invero, l'improvvisa scoperta di essere stata vittima, per un periodo di tempo corrispondente a quasi 4 anni, di raggiri volti ad ingenerare nella stessa un legittimo affidamento circa l'avvenuta instaurazione di un procedimento contenzioso dall'esito verisimilmente positivo (o, in ogni caso, un affidamento sul fatto che le proprie esigenze di tutela fossero state opportunatamente riposte nelle mani di un professionista, dotato come tale
35 delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche ed impegnato nel portarne innanzi le relative istanze presso le sedi a ciò deputate), commessi – per di più – da un soggetto, quale il proprio avvocato, alla stessa legato da un rapporto eminentemente fiduciario, nonché l'acquisizione della consapevolezza di aver riposto le proprie speranze di veder affermate le proprie ragioni - in un contesto avvertito quale profondamente ingiusto - nella persona che più di ogni altro avrebbe dovuto agire nel di lei interesse, salvo poi tradirne gli intenti, hanno certamente inciso in modo negativo sulla persona della creandole un disagio psicologico e determinandone Pt_1
una sofferenza qualificabile in termini di danno morale, come tale meritevole di risarcimento.
Nel caso concreto, tenuto conto della natura del pregiudizio sofferto, della qualità rivestita dalla persona del danneggiante e del legame fiduciario con questi instauratosi, oltre che della durata dell'illecito, appare congruo riconoscere, a titolo di danno morale, la somma – equitativamente determinata – di € 10.000,00 (pari a poco più del doppio della somma asseritamente offerta da parte del alla propria cliente in sede di CP_8
incontro successivo all'occorso).
Su tali somme sono dovuti gli interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo.
9. L'accoglimento dell'appello comporta l'esame della domanda di manleva spiegata da parte del nei confronti della terza chiamata CP_1 [...]
, rimasta assorbita nel giudizio di primo AR
grado, la quale non può trovare accoglimento dovendo ritenersi fondata l'eccezione di inoperatività della polizza sollevata da parte di quest'ultima.
36 Invero, emerge dalla semplice lettura delle condizioni di assicurazione (cfr. doc. 4; fasc. I grado terza chiamata) che, benché l'art. 17 preveda la copertura assicurativa vale “per le richieste di risarcimento pervenute all' Parte_3
per la prima volta nel corso del periodo di decorrenza dell'Assicurazione in relazione a qualsiasi fatto dannoso verificatosi durante tale periodo ovvero precedentemente alla data di stipula della stessa”, il successivo art. 18, nel disciplinare le ipotesi di rischi esclusi dalla copertura assicurativa, prevede espressamente che l'assicurazione non valga, tra l'altro per “h) Richieste di risarcimento per eventi noti preesistenti;
per qualsiasi richiesta di risarcimento già presentata all'Assicurato prima dell'inizio del periodo di
Assicurazione e per situazioni o circostanze suscettibili di causare o di aver causato danni a Terzi, già note all'Assicurato all'inizio del periodo di
Assicurazione in corso, ovvero già da lui denunciate al suo precedente assicuratore”.
Considerando che l'avv. aderiva alla polizza convenzione CP_1
con effetto dal 31.05.2018 (cfr. doc. 3) e che una richiesta CP_2
risarcitoria relativa alla vicenda de qua era già stata precedentemente inoltratagli a mezzo pec in data 19.10.2017 dall'avv. Mussumeci (cfr. doc.
22; fasc. I grado di parte appellante), deve escludersi che tale evento possa ricadere nell'ambito di copertura della polizza.
Tali circostanze, peraltro, nemmeno risultano essere state oggetto di puntuale contestazione da parte del , limitatosi sul punto a mere difese di CP_1
stile.
10. In conclusione, la parziale fondatezza dell'appello nei limiti anzidetti deve condurre ad una riforma (altrettanto parziale) della sentenza impugnata Cont nel senso di accogliere la domanda attorea, condannando il convenuto
37 al risarcimento dei danni dalla stessa patiti, seppur CP_1
limitatamente alla componente non patrimoniale, nonché al rigetto della domanda di manleva proposta da quest'ultimo nei confronti della terza chiamata . AR
11. L'accoglimento, ancorché parziale, dell'appello impone, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., di regolare le spese di entrambi i gradi di giudizio secondo un criterio unitario e globale in base dell'esito complessivo della lite (v., ex multis, Cass. ord. 6259/2014)
Quanto ai rapporti tra e , si ritiene Parte_1 PA
sussistano giusti motivi ex art 92, comma, 2 c.p.c. per compensare le predette spese tra le parti nella misura di 1/2, atteso il carattere in parte innovativo della sentenza de qua e, in ogni caso, a cagione del disconoscimento del danno patrimoniale (in tal senso, si v. Cass. n. 32061/2022, secondo cui “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti
o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”).
Quanto invece ai rapporti tra e PA AR
, il rigetto della domanda di manleva azionata nei
[...]
confronti di quest'ultima ne impone la regolazione delle spese secondo il principio di soccombenza.
38 Spese che si liquidano per l'intero come in dispositivo, in base ai valori tariffari medi e delle attività effettivamente svolte ed in base ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione derivante dal valore determinato secondo il complessivo decisum (cfr. Cass. ord. 9237/2022).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, così decide:
1) in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellato a pagare all'appellante PA
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la Parte_1
somma di € 10.000,00 oltre agli interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
2) rigetta la domanda di manleva proposta da nei confronti PA
di ; AR
3) condanna a rimborsare a 1/2 delle PA Parte_1
spese del precedente giudizio di primo grado (liquidate per l'intero in
€ 5.077,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed iva e cap come per legge, per compensi), e del presente grado di giudizio (liquidate per l'intero in
€ 5.809,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed iva e cap come per legge, per compensi), che per il resto sono compensate tra le parti;
spese da distrarsi in favore del difensore della parte, avv. Giuseppe P. Mussumeci, dichiaratosi antistatario;
4) Condanna a rimborsare ad PA AR
le spese del precedente giudizio di primo grado (liquidate
[...]
per l'intero in € 5.077,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed iva e cap
39 come per legge, per compensi) e del presente grado di giudizio (liquidate per l'intero in € 5.809,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed iva e cap come per legge, per compensi).
Così deciso nella camera di consiglio del 25/6/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Marco Bartoli Francesco S. Filocamo
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